N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 maggio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione  pubblica  -   Norme   della   Regione   Campania   -
  Contenimento  della  spesa  pubblica  -  Partecipazione  ad  organi
  collegiali della Regione, degli  enti  dipendenti,  delle  societa'
  partecipate  -  Indennita',  compensi,  gettoni,   retribuzioni   e
  utilita', comunque denominate - Prevista riduzione del 10 per cento
  rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre  2010  -
  Contrasto  con  la   normativa   statale,   costituente   principio
  fondamentale,   che   prevede   il   carattere   onorifico    della
  partecipazione agli organi collegiali ovvero un gettone di presenza
  giornaliera non superiore  a  30  euro  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 31 maggio  2010,  n.  78,
  convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122,
  art. 6, comma 2. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Maggiori entrate derivanti dal  recupero  dell'evasione  fiscale  -
  Previsione che siano destinate ad incrementare i fondi  di  riserva
  per   spese   obbligatorie   e   spese   impreviste   -   Lamentata
  indeterminatezza delle risorse e mancanza di copertura  finanziaria
  specifica  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  del
  principio della copertura finanziaria, violazione della  competenza
  legislativa statale nella materia concorrente della  armonizzazione
  dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica  e  del
  sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 34. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Campania - Incarichi di funzioni dirigenziali conferiti  a  persone
  esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione  regionale
  - Riduzione del 20 per cento a partire dall'anno 2013  -  Contrasto
  con la normativa statale, applicabile alle  Regioni,  che  consente
  conferimenti nel limite massimo del 10 per  cento  della  dotazione
  organica dei dirigenti di prima fascia e  dell'8  per  cento  della
  dotazione organica dei  dirigenti  seconda  fascia  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale nella materia concorrente dell'armonizzazione  dei  bilanci
  pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema
  tributario,  violazione  della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva in materia di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 37. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.lgs. 30
  marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 6; d.lgs. 27  ottobre  2009,  n.
  150, art. 40. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Economie di bilancio - Destinazione a  parziale  finanziamento  dei
  piani di forestazione  per  gli  anni  2011,  2012,  2013,  attuati
  nell'ambito della  pianificazione  regionale  2009-2013  -  Mancata
  previsione dell'obbligo di certificazione con riferimento al  conto
  consuntivo che comprovi la effettiva disponibilita' delle  economie
  - Lamentata indeterminatezza delle risorse e mancanza di  copertura
  finanziaria specifica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
  del  principio  della  copertura  finanziaria,   violazione   della
  competenza legislativa  statale  nella  materia  concorrente  della
  armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento  della  finanza
  pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 44. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117. 
Amministrazione  pubblica  -   Norme   della   Regione   Campania   -
  Costituzione dell'Istituto  per  la  finanza  e  l'economia  locale
  (IFEL) quale struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti
  locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo  -
  Lamentata  mancanza  della  quantificazione  degli  oneri  e  della
  relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo  -  Denunciata
  violazione del principio della  copertura  finanziaria,  violazione
  della competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente
  dell'armonizzazione dei  bilanci  pubblici  e  coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 75. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della  Regione  Campania  -
  Bonus di 2.000,00 euro in favore dei bambini nati  o  adottati  dal
  gennaio 2011 in nuclei familiari con gia'  due  figli  minorenni  -
  Necessita' del requisito della residenza in Campania da almeno  due
  anni - Contrasto con la  legge  quadro  per  la  realizzazione  del
  servizio integrato di interventi e servizi sociali che  prevede  il
  solo   requisito   della   cittadinanza   italiana   -    Lamentata
  discriminazione sulla base di un criterio empirico e  irragionevole
  - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  eguaglianza, del diritto all'assistenza sociale,  della  competenza
  legislativa statale esclusiva  in  materia  di  determinazione  dei
  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il   territorio
  nazionale. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi  77
  e 78, lett. a). 
- Costituzione, artt. 3, 38, 117, comma secondo, lett.  m);  legge  8
  novembre 2000, n. 328, art. 2, comma 1. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Stanziamento sulla UPB 12.42.82 della somma di euro 200.000,00  per
  prevenire le frodi sui fondi  comunitari  -  Lamentata  inesistenza
  attuale nel bilancio regionale della Unita' Previsionale di Base in
  questione  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  del
  principio di copertura  finanziaria,  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva statale  in  materia  di  sistema  contabile,
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente  dell'armonizzazione  dei  bilanci   pubblici   e   del
  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  123. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi  secondo,  lett.
  e), e terzo ; legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n.  16,
  art. 5, comma 2. 
Ambiente - Energia - Norme della Regione Campania - Impianti  per  la
  produzione di energia termoelettrica operanti in ambito regionale -
  Subordinazione   del    rilascio    e    dell'operativita'    delle
  autorizzazioni all'esercizio,  alla  dotazione  di  un  sistema  di
  monitoraggio dello  stato  della  qualita'  dell'aria  -  Lamentata
  incidenza anche sugli impianti  in  ordine  ai  quali  sussiste  la
  competenza  statale,  contrasto  con  la  normativa  nazionale  sul
  sistema  delle  valutazioni  tecniche,  disparita'  di  trattamento
  rispetto agli altri gestori -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva   in
  materia  di  tutela  dell'ambiente,  violazione   dell'obbligo   di
  osservanza  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,
  violazione del principio di eguaglianza. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  124. 
- Costituzione, artt. 3 e 117,  commi  primo  e  secondo,  lett.  s);
  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 5, comma 9, 6, comma 12,  e  7;
  direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva  85/337/CEE  del
  27 giugno 1985; direttiva 97/11/CE  del  3  marzo  1997;  direttiva
  2008/1/CE del 15 gennaio 2001; direttiva 2008/50/CE del  21  maggio
  2008. 
Partecipazioni  pubbliche  -   Norme   della   Regione   Campania   -
  Costituzione di una societa' finanziaria regionale  per  azioni,  a
  totale o prevalente capitale pubblico, avente come oggetto  sociale
  l'attuazione di piani, programmi e indirizzi della Regione - Rinvio
  a successivo provvedimento della copertura finanziaria degli  oneri
  - Contrasto con i principi comunitari in materia di affidamento "in
  house" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del  principio
  della   copertura   finanziaria,   violazione   della    competenza
  legislativa statale nella materia  concorrente  dell'armonizzazione
  dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza  pubblica  e
  del sistema tributario, violazione dell'obbligo di  osservanza  dei
  vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario,  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della
  concorrenza. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  135, 136, 137 e 138. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi primo,  secondo,
  lett. e), e terzo; Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,
  artt. 49, 56 e 106. 
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Campania -  Agevolazioni
  fiscali - Previsione di crediti di imposta e  contributi  in  conto
  interessi - Lamentata incapienza della pertinente  UPB  2.83.243  -
  Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  del  principio  della
  copertura  finanziaria,  violazione  della  competenza  legislativa
  statale nella materia concorrente dell'armonizzazione  dei  bilanci
  pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema
  tributario,  violazione  della  competenza  legislativa   esclusiva
  statale in materia di tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi  secondo,  lett.
  e), e terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Istituzione di un fondo straordinario di  euro  150.000,00  per  il
  Centro di riferimento  regionale  in  farmaco  economia  e  farmaco
  utilizzazione (CIRFF) della Universita' di  Napoli  Federico  II  -
  Mancata indicazione della UPB su cui far gravare  gli  oneri  della
  relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo  -  Denunciata
  violazione del principio della  copertura  finanziaria,  violazione
  della competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  195. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Autorizzazione ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41
  per il finanziamento delle attivita' previste da normative  statali
  e regionali in tema di  abitazione  -  Mancata  certificazione  che
  comprovi l'effettiva disponibilita' delle economie  -  Ricorso  del
  Governo -  Denunciata  violazione  del  principio  della  copertura
  finanziaria, violazione della competenza legislativa statale  nella
  materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  207. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Autorizzazione  agli
  scarichi di acque reflue - Domanda di autorizzazione  -  Obbligo  a
  provvedere entro 60 giorni, decorsi  i  quali  l'autorizzazione  si
  intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni,  salvo
  revoca - Contrasto con la normativa nazionale - Ricorso del Governo
  - Denunciata  violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva
  statale in materia di tutela della salute. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  250. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, art. 124, comma 7; legge 7 agosto 1990, n. 241,  art.
  20, comma 4. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Istituzione del distretto industriale Caianiello-Capua  -  Prevista
  iscrizione del finanziamento di euro 150.000,00 sulla relativa  UPB
  - Mancata indicazione della UPB su cui far gravare gli oneri  della
  relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo  -  Denunciata
  violazione del principio della  copertura  finanziaria,  violazione
  della competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  263. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Campania - Prevista decadenza e  cancellazione  dall'elenco
  degli idonei alla  nomina  a  direttore  generale,  dei  commissari
  straordinari delle Aziende sanitarie locali  che  abbiano  prodotto
  atti in contrasto con il Piano di rientro sanitario - Contrasto con
  le previsioni di cui all'Accordo del 13 marzo 2007  e  al  relativo
  Piano di rientro dal disavanzo sanitario -  Lamentata  interferenza
  con le funzioni attribuite al Commissario ad  acta  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale nella materia concorrente dell'armonizzazione  dei  bilanci
  pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema
  tributario,  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione,
  violazione della potesta' sostitutiva statale. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 26. 
- Costituzione, artt. 5, 117, 117, comma terzo,  118,  e  120,  comma
  secondo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  commi  80  e  95;
  d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  nella
  legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 4, commi 1 e 2. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Campania - Prevista inefficacia dei  contratti  assunti  in
  contrasto con il Piano di rientro  sanitario  -  Contrasto  con  la
  normativa statale - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione
  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di
  ordinamento civile, violazione della competenza legislativa statale
  nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci  pubblici
  e  del  coordinamento  della  finanza  pubblica   e   del   sistema
  tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 27. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge  30
  dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle  piccole
  e medie imprese campane,  con  istituzione  di  un  fondo  di  euro
  250.000, a valere sulla UPB 2.83.243 -  Ritenuta  operativita'  del
  fondo nell'ambito del Servizio sanitario regionale - Contrasto  con
  il Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso del Governo -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  131. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme  della  Regione  Campania  -
  Concessione  di  contributi  straordinari,  istituzione  di   fondi
  straordinari  e  nuovi  stanziamenti  su  capitoli  di  spesa  gia'
  istituiti - Contrasto con la normativa statale che pone il  divieto
  di  spese  non  obbligatorie  -  Lamentata  parziale   carenza   di
  quantificazione degli oneri e della relativa copertura  finanziaria
  - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale nella materia  concorrente  dell'armonizzazione
  dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza  pubblica  e
  del  sistema  tributario,  violazione  dell'obbligo  di   copertura
  finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi  da
  163 a 204, 240 e 241. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo; legge  30
  dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174. 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Campania  -  Avvalimento  da
  parte del Servizio  sanitario  nazionale  della  fondazione  CEINGE
  nell'ambito del riassetto della rete  laboratoristica  -  Contrasto
  con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario che  non  contempla
  tali costi - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza   legislativa   statale   nella   materia    concorrente
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario, violazione  dell'obbligo
  di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  209. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Riorganizzazione  e
  ridefinizione degli ambiti territoriali delle ASL e  dei  distretti
  sanitari  -  Contrasto  con  il  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
  sanitario - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza   legislativa   statale   nella   materia    concorrente
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  210, 211 e 212. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Campania - Convenzioni a favore degli  Hospice  -  Prevista
  istituzione di apposito capitolo di spesa - Contrasto con il  Piano
  di rientro dal disavanzo sanitario e mancata quantificazione  degli
  oneri e della relativa copertura finanziaria - Ricorso del  Governo
  - Denunciata violazione della competenza legislativa statale  nella
  materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
  coordinamento della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario,
  violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  215. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Farmacia - Norme della Regione Campania - Indennita' di residenza  ai
  titolari  delle  farmacie  rurali  per   il   triennio   2011-2013,
  indennita'  di  gestione  al  farmacista  gestore  del  dispensario
  farmaceutico - Maggiori oneri a carico  delle  ASL,  con  copertura
  nelle risorse ordinariamente assegnate - Contrasto con il Piano  di
  rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso del Governo -  Denunciata
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente  dell'armonizzazione  dei  bilanci   pubblici   e   del
  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  217, 218 e 219. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Istituzione
  dell'Osservatorio Regionale per  la  Sicurezza  Alimentare  (ORSA),
  nonche' istituzione di una Consulta tecnico-scientifica - Lamentata
  insufficienza  dello  stanziamento  previsto,  mancata  indicazione
  della relativa  UPB  -  Contrasto  con  il  Piano  di  rientro  dal
  disavanzo sanitario - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  della competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario, violazione  dell'obbligo
  di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  221, 222 e 223. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Societa'  Regionale
  per la Sanita' SpA - Disciplina del nuovo  assetto  e  delle  nuove
  funzioni  -  Lamentata  attribuzione  alla  Giunta   regionale   di
  competenze gestionali proprie del Commissario ad acta - Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale nella materia concorrente dell'armonizzazione  dei  bilanci
  pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema
  tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Societa'  Regionale
  per la Sanita' SpA - Previsione che per  la  durata  del  Piano  di
  rientro  tutte  le  determinazioni  della  Giunta   relative   alla
  SO.RE.SA. vengano adottate con decreto del Commissario  ad  acta  -
  Contrasto con le norme che disciplinano le funzioni e i poteri  del
  Commissario ad acta - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  della competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  231. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Campania  -  Disciplina  delle  procedure  contabili  delle
  aziende  sanitarie  e  delle  relative  modalita'  di  verifica   -
  Attribuzione dei poteri di verifica alla Giunta - Contrasto con  le
  norme che disciplinano le funzioni e i poteri  del  Commissario  ad
  acta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza
  legislativa statale nella materia  concorrente  dell'armonizzazione
  dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza  pubblica  e
  del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  232. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Campania  -  Istituzione  del
  Centro regionale  "Disturbi  del  comportamento  alimentare"  (DCA)
  presso un'azienda sanitaria regionale - Contrasto con le norme  che
  disciplinano le funzioni  e  i  poteri  del  Commissario  ad  acta,
  nonche'  con  la  normativa  sulla  riorganizzazione   della   rete
  ospedaliera e territoriale - Mancata  quantificazione  degli  oneri
  finanziari - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza   legislativa   statale   nella   materia    concorrente
  dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario, violazione  dell'obbligo
  di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  238. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Definizione  di  un
  percorso di integrazione tra gli operatori dell'assistenza di base,
  dei servizi  sociali,  delle  attivita'  dipartimentali  di  salute
  mentale  e  materno  infantile,  con  i  centri  e   le   strutture
  ospedaliere ed universitarie - Lamentata attribuzione  alla  Giunta
  regionale di competenze gestionali proprie del Commissario ad  acta
  - Mancata quantificazione degli  oneri  finanziari  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale nella materia concorrente dell'armonizzazione  dei  bilanci
  pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema
  tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  239. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania  -  Promozione  della
  metodologia di  integrazione  sociosanitaria  denominata  "Progetti
  Terapeutico  Riabilitativi  Individuali  sostenuti  da  Budget   di
  salute"  (PTRI/BdS)  -  Lamentata  attribuzione  alla  Regione   di
  competenze gestionali proprie del Commissario  ad  acta  -  Mancata
  quantificazione degli oneri finanziari  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
  coordinamento della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario,
  violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  241. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania -  Rimodulazione  del
  servizio di continuita' assistenziale, con attribuzione  di  poteri
  alla Giunta per l'attuazione dello stesso - Lamentata  attribuzione
  alla Regione di competenze gestionali proprie  del  Commissario  ad
  acta - Mancata quantificazione degli oneri finanziari - Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale nella materia concorrente dell'armonizzazione  dei  bilanci
  pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema
  tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  243. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Campania  -  Adozione  di  un
  regolamento regionale per la trasformazione dell'ARSAN in struttura
  tecnica di  supporto  all'attivita'  della  Giunta  in  materia  di
  politica sanitaria - Contrasto con le  norme  che  disciplinano  le
  funzioni e i poteri del Commissario ad acta - Ricorso del Governo -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
  coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 244
  e 245. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo. 
(GU n.27 del 22-6-2011 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha  il
proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma; 
    Contro la Regione Campania, in persona del suo presidente per  la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale: 
    1) dell'art. 1, comma 2; 
    2) dell'art. 1, comma 34; 
    3) dell'art. 1, comma 37; 
    4) dell'art. 1, comma 44; 
    5) dell'art. 1, comma 75; 
    6) dell'art. 1, comma 78, lettera a); 
    7) dell'art. 1, comma 123; 
    8) dell'art. 1, comma 124; 
    9) dell'art. 1, commi 135,136, 137 e 138; 
    10) dell'art. 1, commi 142 - 154; 
    11) dell'art. 1, comma 195; 
    12) dell'art. 1, comma 207; 
    13) dell'art. 1, comma 250; 
    14) dell'art. 1, comma 263; 
    15) dell'art. 1, comma 26; 
    16) dell'art. 1, comma 27; 
    17) dell'art. 1, comma 131; 
    18) dell'art. 1, commi da 163 a 204; 
    19) dell'art. 1, comma 209; 
    20) dell'art. 1, commi 210, 211 e 212; 
    21) dell'art. 1, comma 215; 
    22) dell'art. 1, commi 217, 218e 219; 
    23) dell'art. 1, comma 221, 222e 223; 
    24) dell'art. 1, commi 224 - 230; 
    25) dell'art. 1, comma 231; 
    26) dell'art. 1, comma 232; 
    27) dell'art. 1, comma 238; 
    28) dell'art. 1, comma 239; 
    29) dell'art. 1, comma 241; 
    30) dell'art. 1, comma 243; 
    31) dell'art. 1, commi 244 e 245; 
della  legge  regionale  Regione  Campania  15  marzo  2011   n.   4,
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011 - 2013 della  Regione  Campania  (Legge  Finanziaria
Regionale 2011)», pubblicata nel B.U.R. n.  18  del  16  marzo  2011,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 
 
                           Fatto e diritto 
 
    Premessa.  La   complessita'   della   presente   impugnativa   -
concernente un consistente numero di norme della legge  regionale  n.
4/2011 recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale
2011  e  pluriennale  2011  -  2013  della  Regione  Campania  (Legge
Finanziaria  Regionale  2011)»  ha  suggerito  a  questa  difesa  una
suddivisione in due parti del presente ricorso. 
    Nella prima parte (da pagina 3  a  pagina  42)  saranno  trattate
censure - in prevalenza attinenti a parametri costituzionali  dettati
in tema di bilancio e/o contabilita', tutela ambientale e di  diritti
sociali - che seguono l'ordine numerico delle disposizioni impugnate. 
    Nella seconda parte (da pagina 42 a pagina 83)  saranno  trattate
censure relative a disposizioni che incidono sulla materia sanitaria,
ancorche' non direttamente attinenti a quest'ultima. 
    Tale apparentemente disomogeneo  criterio  di  raggruppamento  e'
consigliato dal rilievo  che  le  censure  in  argomento  sono  tutte
collegate al disatteso (dalla Regione Campania) Accordo sul Piano  di
rientro dai disavanzi sanitari 2007 -  2009,  stipulato  in  data  13
marzo 2007, del quale codesta ecc.ma Corte costituzionale si e'  gia'
occupata nella fondamentale sentenza numero 2010/100. 
    Sempre la complessita' dell'impugnativa  ha  suggerito  a  questa
difesa la citazione integrale di tutte  le  disposizioni  oggetto  di
impugnativa, onde evitare al Lettore il continuo  richiamo  al  testo
della legge. Infine, poiche' le norme impugnate sono  inserite  tutte
in un unico articolo (il numero 1), esse saranno individuate  con  la
sola indicazione del comma. 
Parte prima. 
    1. Il comma  2  prevede  «la  partecipazione,  le  indennita',  i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le  altre  utilita',  comunque
denominate, corrisposte  agli  organi  della  Regione  e  degli  enti
dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi  a
carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque
tipo, nonche' agli organi delle societa', anche di  tipo  consortile,
partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono
automaticamente ridotti  del  10  per  cento  rispetto  agli  importi
risultanti alla data del 31 dicembre 2010.». 
    Come appare palese, la disposizione  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 6 del decreto-legge numero 78/2010, convertito dalla legge
numero 122/2010. 
    Infatti, tale disposizione, comma  2,  dispone,  fatte  salve  le
esclusioni  espressamente  prevista  dall'ultimo  periodo  del  comma
stesso,  il  carattere  onorifico  per  la  partecipazione  a  organi
collegiali,  anche  di  amministrazione,  degli  enti  che   comunque
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano
previsti, prescrive che i gettoni di presenza  non  possano  superare
l'importo di euro 30 a seduta giornaliera regionale. 
    Il legislatore regionale,  viceversa,  prevede  genericamente  la
riduzione del 10%. 
    Appare evidente che la disposizione di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge  n.  78/2010  costituisce  principio  fondamentale   in
materia di coordinamento della finanza pubblica (ed e' - ovviamente -
appena da rammentare che, ai sensi dell'ultima  parte  del  3°  comma
dell'articolo 117 della Costituzione, nelle materie  di  legislazione
concorrente la determinazione dei principi fondamentali e'  riservata
alla legislazione dello Stato). 
    Essa e' infatti volta, al pari di altre contenute nella  medesima
legge, ad assicurare la uniformita' di trattamento del  sistema  lato
sensu retributivo, per ragioni di contenimento della spesa  pubblica,
anche in relazione agli obblighi assunti  dallo  Stato  italiano  nei
confronti della unione europea. 
    Non puo' non rammentarsi  la  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma
Corte secondo la quale le norme statali, ispirate alla finalita'  del
contenimento   della   spesa   pubblica,    costituiscono    principi
fondamentali nella materia del coordinamento della finanza  pubblica,
in  quanto  pongono  obiettivi  di  riequilibrio,  senza,   peraltro,
prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento dei medesimi. 
    Invero, come ha chiarito sempre codesta ecc.ma Corte,  «la  spesa
per  il  personale,  per  la  sua  importanza  strategica   ai   fini
dell'attuazione  del  patto  di  stabilita'  interna  (data  la   sua
rilevante  entita'),  costituisce  non  gia'  una  minuta   voce   di
dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte  corrente,
con la conseguenza che le disposizioni relative al  suo  contenimento
assurgono  a  principio  fondamentale  della  legislazione   statale»
(sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). 
    Sotto tale profilo, non sembra possano sussistere  differenze  di
rilievo, ai fini che qui occupano (vale  a  dire  in  relazione  alla
sussumibilita' delle norme in  esame  nella  categoria  dei  principi
fondamentali in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  ex
art. 117, 3° comma, Cost., in relazione all'ultima parte di esso, che
riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei  principi
fondamentali) tra quelle che attengono alla spesa per  il  personale,
rispetto ad altra - quale la previsione di cui al predetto articolo 6
del decreto-legge n. 78/2010 - che disciplina la spesa della pubblica
amministrazione  in  relazione  non  al  personale  dipendente  ma  a
soggetti che ad altro  titolo  svolgono  comunque  attivita'  per  il
funzionamento di essa. 
    Cio', quantomeno, anche in relazione alla circostanza  che  nella
specie la ratio della norma  cui  all'articolo  6  del  decreto-legge
2010/78 e' palesemente volta al contenimento della spesa pubblica, al
pari delle discipline via  via  susseguitesi  che  hanno  operato  il
contenimento di essa spesa pubblica incidendo sulle  misure  previste
per il personale dipendente. Ne', ovviamente, a escludere la predetta
natura di principio fondamentale  puo'  valere  la  diversita'  degli
strumenti adoperati e dello specifico settore oggetto  di  disciplina
(nella specie, la  partecipazione  ad  organi  collegiali  e  non  il
pubblico impiego). 
    2. Il comma 34, prevede che «Le maggiori  entrate  derivanti  dal
recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel  corso  dell'esercizio
finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui
all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge  regionale  n.
7/2002». 
    A sua volta, l'articolo 28 in  commento  prevede,  al  comma  1°,
lettere a) e b) che e' «I fondi di  riserva  si  distinguono  in:  a)
fondo di riserva per spese obbligatorie  e  per  la  reiscrizione  di
residui perenti; b) fondo di riserva per spese impreviste». 
    La norma in esame qui censurata si  e'  dunque  tradotta  in  una
implementazione delle spese obbligatorie  e  delle  spese  impreviste
senza copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero  richiamo
alle «maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione  fiscale,
realizzate nel corso dell'esercizio finanziario», locuzione,  questa,
con la quale il legislatore regionale non precisa  l'ammontare  delle
risorse e non prevede adeguata copertura finanziaria specifica. 
    E' appena da rammentare al riguardo  i  ben  noti  principi  piu'
volte statuito da codesta ecc.ma Corte. 
    In primo  luogo,  l'applicazione  alle  Regioni  dell'obbligo  di
copertura  finanziaria  delle  disposizioni  legislative   e'   stata
ribadita piu' volte da codesta Corte (sentenze n. 100 del 2010  e  n.
386 e n. 213 del 2008), costante nel  ritenere  che  «il  legislatore
regionale non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale  esigenza  di
chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art.  81  Cost.  si  ispira»
(tra le tante, sentenza n. 359  del  2007)  e  ha  trovato  ulteriore
conferma nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica). 
    Da tale punto di vista, e sotto questa prospettiva, la regola  ex
articolo  81,  4°  comma,  Cost.,  della  cui  natura  di   principio
fondamentale dello Stato non si puo' ovviamente dubitare, costituisce
materia  di  legislazione  riservata  alla  potesta'   esclusiva   di
quest'ultimo, con conseguente violazione del parametro costituzionale
di cui all'articolo 117,  3°  comma,  in  relazione  alla  competenza
legislativa in materia  di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e
coordinamento della finanza pubblica e del  sistema  tributario,  per
l'ipotesi di legislazione regionale che violi essa regola. 
    Vero e' poi che deve esistere «uno stretto  collegamento  tra  la
legge, la nuova e maggior spesa  che  essa  comporta  e  la  relativa
copertura  finanziaria,  che  non  puo'  essere  ricercata  in  altre
disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima,  al  fine
di evitare che gli effetti di  essa  (eventualmente  in  deroga  alle
altre  disposizioni)  possano  realizzare  stanziamenti  privi  della
corrispondente copertura» (Corte cost. n. 106/2011). 
    La copertura  delle  nuove  spese  deve  poi  essere  «credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»
(sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). Criteri, tutti  questi,
completamente assenti nella nonna che occupa,  stante  la  previsione
assolutamente generica e indeterminata di essa. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    3. Il comma 37,  dispone  che  «A  partire  dall'anno  2013,  gli
incarichi di funzioni dirigenziali conferiti  a  persone  esterne  al
ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono  ridotti
del 20 per cento». 
    E' qui necessario rammentare che  l'articolo  19  del  d.lgs.  n.
2001/165, come modificato dall'articolo 40  del  d.lgs.  n.  2009/150
statuisce, al comma  6°,  che  gli  incarichi  dirigenziali  «possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10
per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti  alla
prima fascia dei ruoli di cui all'articolo  23  e  dell'8  per  cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia». 
    La norme in esame e' dichiarata applicabile, dal successivo comma
6-ter, anche alle Regioni. 
    Come  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  ha   statuito   nel
respingere le impugnative  proposte  dalla  Regione  Piemonte,  dalla
Regione Toscana e dalla Regione Marche, la norma di cui  all'articolo
19 del d.lgs. n.  2000/165,  come  modificato  dall'articolo  40  del
d.lgs. n. 2009/150, costituisce «normativa riconducibile alla materia
dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), Cost.,  poiche'  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a
soggetti esterni, disciplinato dalla normativa  citata,  si  realizza
mediante la  stipulazione  di  un  contratto  di  lavoro  di  diritto
privato. Conseguentemente, la disciplina della  fase  costitutiva  di
tale contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per  effetto
della  conclusione  di  quel  negozio  giuridico,  appartengono  alla
materia dell'ordinamento civile. In particolare, l'art. 19, comma  6,
d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralita' di  precetti  relativi
alla  qualificazione  professionale  ed  alle  precedenti  esperienze
lavorative del soggetto esterno, alla  durata  massima  dell'incarico
(e, dunque, anche del relativo contratto di  lavoro),  all'indennita'
che  -  a  integrazione  del  trattamento  economico  -  puo'  essere
attribuita   al   privato,   alle   conseguenze   del    conferimento
dell'incarico  su  un  eventuale  preesistente  rapporto  di  impiego
pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili
a soggetti esterni (il successivo comma 6-bis contiene  semplicemente
una  prescrizione  in  tema  di  modalita'  di  calcolo   di   quella
percentuale). Tale disciplina non riguarda, pertanto,  ne'  procedure
concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, ne'  la
scelta delle modalita' di costituzione di  quel  rapporto  giuridico.
Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che
debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata  massima
del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e  giuridico  ed
e'  pertanto  riconducibile  alla  regolamentazione  del  particolare
contratto che l'amministrazione  stipula  con  il  soggetto  ad  essa
esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale.». 
    Il  comma  37  della  legge  Regione   Campania   appare   dunque
palesemente in contrasto con  le  predette  norme  (articolo  19  del
d.lgs. n. 2001/165, come modificato dall'articolo 40  del  d.lgs.  n.
2009/150,  applicabile,  ex  successivo  comma  6-ter,   anche   alle
Regioni), giacche' la  previsione  della  possibilita'  di  conferire
incarichi di funzioni dirigenziali a persone estranee  nella  ridotta
misura del 20% viola il limite del 10% e dell'8% da esse previste. 
    Esso viola pertanto l'articolo 117, comma 2°,  lettera  i)  della
Costituzione, in relazione alla competenza legislativa in materia  di
armonizzazione dei bilanci pubblici  e  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. 
    4. Il comma 44, dispone che «Le economie  e  le  risorse  di  cui
all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della  regione  Campania  -  legge  finanziaria  anno   2009),   sono
utilizzate, dagli enti delegati ai  sensi  della  legge  regionale  7
maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28
febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in  materia  di  economia,
bonifica montana e difesa del suolo), a  parziale  finanziamento  dei
piani  di  forestazione  per  gli  anni  2011,  2012,  2013,  attuati
nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013». 
    Come appare palese, la norma si limita a tale  previsione,  senza
statuire  l'obbligo  di  certificazione  con  riferimento  al   conto
consuntivo (il conto consuntivo 2010 non e' stato  ancora  approvato)
che comprovi la effettiva disponibilita'  delle  economie,  le  quali
viceversa, dalla lettera di essa norma, appaiono mezzo  di  copertura
dei piani di forestazione per gli anni in essa indicati. 
    D'altronde,  l'art.  44,  comma  3°,  della  legge  regionale  di
contabilita',    statuisce    che    «L'utilizzo    dell'avanzo    di
amministrazione puo'  avvenire  soltanto  quando  ne  sia  dimostrata
l'effettiva  disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente», il che nella specie non e'. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso  il  comma  34
(paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta  applicazione
del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della  Costituzione  e
di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    5. Il comma 75 statuisce che «La Regione avvia una collaborazione
con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) al  fine  di
promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti
locali della Campania nel processo  di  attuazione  del  federalismo,
anche mediante la costituzione di un apposito ente  associativo.  Con
deliberazione della Giunta regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  il
procedimento, le modalita' e le condizioni per la collaborazione  tra
la Regione e l'IFEL». 
    La norma,  nella  parte  in  cui  dispone  la  creazione  di  una
«struttura tecnica di supporto alla  regione  ed  enti  locali  della
Campania» si traduce in una norma di spesa che pero' e'  priva  della
quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso  il  comma  34
(paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta  applicazione
del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della  Costituzione  e
di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    6.  Il  comma  77,  dispone  che  «E'  riconosciuto  a  decorrere
dall'anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una tantum, in favore
dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio  2011  in  nuclei
familiari con gia' due  figli  minorenni  a  carico  sulla  base  dei
parametri e dei criteri  di  graduazione  del  bisogno  definiti  dai
provvedimenti di attuazione della  presente  disposizione,  stabiliti
nei commi  78  e  79,  nei  limiti  dello  stanziamento  di  bilancio
disponibile da parte della Regione Campania». Il successivo comma 78,
alla lettera a), prevede che i soggetti beneficiari del bonus (madre,
padre o altro soggetto esercente la potesta' genitoriale  al  momento
della  presentazione  della  domanda)  devono  essere  residenti   in
Campania «da almeno due  anni  dalla  nascita  del  bambino  o  dalla
presentazione  dell'istanza  di  adozione  presso  il  Tribunale   di
competenza o  presso  gli  istituti  autorizzati  alle  procedure  di
adozione internazionale». 
    La legge quadro per la realizzazione del  servizio  integrato  di
interventi  e  servizi   sociali   (legge   n.   2000/328)   prevede,
all'articolo 2, comma 1°, il  diritto  dei  «cittadini  italiani»  di
usufruire delle prestazioni dei  servizi  del  sistema  integrato  di
interventi   e   servizi   sociali   demandando   alle   Regioni   la
determinazione delle modalita'  e  dei  limiti  per  usufruire  delle
prestazioni parola. 
    Il dettato  di  tale  ultima  norma  nega  gia'  di  per  se'  la
possibilita' di norme regionali che si traducano nella esclusione  di
intere categorie di persone, indiscriminata e ingiustificata. 
    Per tale via, appare evidente che la previsione in argomento, che
ha circoscritto la  possibilita'  di  presentare  l'istanza  ai  soli
soggetti  «residenti  in  Campania  da  almeno  2  anni»,   introduce
palesemente  una  discriminazione   sulla   base   di   un   criterio
assolutamente empirico e privo di ogni  ragionevole  giustificazione,
qual e' appunto il possesso della  residenza  nella  regione  per  un
tempo non inferiore ai due anni. 
    Al riguardo e' appena  da  richiamare  la  decisione  di  codesta
ecc.ma  Corte  n.   40   del   2011,   la   quale,   nel   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale), cosi' come modificato dall'art. 9,  commi  51,
52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24  (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  -
Legge finanziaria 2010), che aveva previsto in  subiecta  materia  di
modalita' e termini del tutto omologhi a  quelli  ora  censurati,  ha
statuito come siffatta norma abbia introdotto «nel tessuto  normativo
elementi di distinzione arbitrari, non essendovi  alcuna  ragionevole
correlabilita' tra quelle condizioni positive  di  ammissibilita'  al
beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta
da almeno trentasei mesi, appunto) e gli  altri  peculiari  requisiti
(integrati  da  situazioni  di  bisogno  e  di   disagio   riferibili
direttamente alla  persona  in  quanto  tale)  che  costituiscono  il
presupposto di fruibilita' di provvidenze che,  per  la  loro  stessa
natura, non tollerano distinzioni basate ne' sulla cittadinanza,  ne'
su particolari tipologie di  residenza  volte  ad  escludere  proprio
coloro che risultano i  soggetti  piu'  esposti  alle  condizioni  di
bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi
si  propone  di  superare  perseguendo  una  finalita'  eminentemente
sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione  e
la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso  e
articolato  sistema  di  prestazioni  individuato   dal   legislatore
regionale nell'esercizio  della  propria  competenza  in  materia  di
servizi sociali, in violazione del limite di  ragionevolezza  imposto
dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)». 
    Conclusivamente, a prescindere dalla violazione del principio  di
uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, appare evidente
la lesione  dell'articolo  38  della  Costituzione,  nel  profilo  di
garanzia  in  ordine  all'assistenza  sociale  per   ogni   cittadino
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere,  e  dunque  la  violazione
dell'art. 117, 2° comma, lettera  m)  in  relazione  alla  competenza
legislativa attribuita allo  in  via  esclusiva  Stato  in  punto  di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale». 
    7. Il comma 123, prevede che «In attuazione della legge regionale
n. 16/2010,  e'  stanziata  sulla  UPB  12.42.82  la  somma  di  euro
200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari». 
    L'articolo 5 della predetta legge n. 16/2010 prevede al comma  2°
che «La regione Campania promuove la definizione, la  sperimentazione
e l'implementazione di sistemi e procedure  per  prevenire  le  frodi
nella gestione dei fondi della Unione europea in  collaborazione  con
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode  (OLAF)»  .  Solo  per  mera
completezza,  e'  qui  poi  appena  da  rammentare  che   le   Unita'
Previsionali di Base (a suo tempo introdotte  dalla  legge  3  aprile
1997, n. 94) rappresentano un livello  di  aggregazione  di  capitoli
finanziari, finalizzato ad agevolare  la  lettura  del  bilancio  per
l'approvazione dello stesso da  parte  degli  organi  politici;  sono
individuate in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro
di  responsabilita'  amministrativa,  cui  e'  affidata  la  relativa
gestione, e sono determinate con  riferimento  ad  aree  omogenee  di
attivita', anche a carattere strumentale, in  cui  si  articolano  le
competenze istituzionali di ciascun ente pubblico. In  altre  parole,
la lettura del documento  di  bilancio  articolato  in  UPB  dovrebbe
consentire di comprendere  le  risorse  finanziarie  impiegate  nelle
diverse attivita' in capo a ciascun Ministero. 
    La UPB cui accenna la norma oggetto di  censura  e'  inesistente,
nel bilancio regionale 2001. 
    Essa  si  concreta  dunque  nella  previsione   di   una   unita'
previsionale di base non prevista. 
    In tal modo la norma costituisce modifica del sistema contabile -
in ordine al quale sussiste la potesta' legislativa  esclusiva  dello
Stato, ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2°,  lettera  e)  della
Costituzione - statuendo in pratica la possibilita' di adottare norme
di  spesa  sulla  base  di  previsioni  contabili   non   in   essere
all'attualita', il che, ovviamente e' in contrasto con la  disciplina
contabile come  esistente.  La  stessa  norma  merita  poi  di  esser
apprezzata nella sua violazione dell'articolo 81, 4° comma, Cost.,  e
dell'articolo 117, 3° comma, Cost.. 
    Essa prevede infatti l'attuazione della norma di cui all'articolo
5, comma 2°, della legge 2010/16, dettata, come si e' gia'  riferito,
in tema di attivita' di repressione delle  frodi  comunitarie,  senza
alcuna copertura finanziaria. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso  il  comma  34
(paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta  applicazione
del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della  Costituzione  e
di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    8. Il comma 124 prevede che «L'articolo 66 della legge  regionale
n. 1/2008, e' sostituito dal seguente: "Art. 66. Gli impianti per  la
produzione di  energia  termoelettrica  ubicati  nel  territorio  dei
comuni della Regione Campania devono essere dotati di un  sistema  di
monitoraggio dello stato  della  qualita'  dell'aria,  attraverso  la
collocazione   permanente   di   centraline   per   il    rilevamento
dell'inquinamento  atmosferico.   La   dotazione   del   sistema   di
monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione  di
esercizio.   La   mancanza   del   sistema   comporta    la    revoca
dell'autorizzazione.  Gli  impianti  per  la  produzione  di  energia
elettrica gia' in esercizio devono  essere  dotati,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  del  predetto
sistema  di   monitoraggio.   Decorso   inutilmente   tale   termine,
l'autorizzazione e' revocata. L'assessore delegato invia  annualmente
una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti."». 
    Nulla quaestio, ovviamente,  che  si  verta  in  tema  di  tutela
ambientale e dell'ecosistema, come  tale  rientrante  nella  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, Cost., lett. s). 
    Giova qui rammentare che gli impianti di combustione con  potenza
termica di combustione di oltre 50.000 MW rientrano tra le  attivita'
di cui al punto 1.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del  d.lgs.
2006/152, e  sono  pertanto  soggetti,  ai  fini  dell'esercizio,  al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in relazione
a quanto disposto dall'art. 6, comma 12 del medesimo d.lgs. 
    Quanto alla determinazione delle competenze, provvede,  come  ben
noto, l'art. 7 del d.lgs.. 
    Per quanto qui occupa, si deve poi rammentare che, ai  sensi  del
punto 2 dell'allegato XII alla parte seconda al d.lgs.  n.  2006/152,
in combinato disposto con l'articolo 7,  comma  4-bis,  del  medesimo
d.lgs., le centrali termiche e  altri  impianti  di  combustione  con
potenza termica che almeno 300 MW sono  soggetti  al  rilascio  della
autorizzazione  integrata  ambientale  di  competenza  statale.  Tale
provvedimento determina le condizioni di esercizio dell'impianto, ivi
compresi  i  requisiti  di  controllo  delle  emissioni.   Ai   sensi
dell'articolo 29-decies, la medesima autorita' (statale, nel caso che
occupa)  e'  competente  nelle  fattispecie  di  inosservanza   delle
prescrizioni  autorizzatorio   o   di   esercizio   in   assenza   di
autorizzazione. 
    Come ben si vede la norma qui censurata (articolo  1  comma  124)
subordina  il  rilascio  e/o  l'operativita'   delle   autorizzazioni
all'esercizio  degli  impianti   per   la   produzione   di   energia
termoelettrica operanti in ambito  regionale  alla  dotazione  di  un
sistema di monitoraggio dello stato della qualita'  dell'aria,  senza
escludere da tale disciplina gli impianti in ordine ai quali sussiste
la competenza statale. 
    La  violazione  dell'art.  117,  comma  2°,  lettera  s)   appare
evidente, quantomeno nella parte in cui la disposizione qui censurata
prescrive che «La dotazione del sistema di  monitoraggio  costituisce
condizione per ottenere l'autorizzazione  di  esercizio»  e  che  «La
mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione». 
    La violazione sempre dell'art. 117, comma 2°, lettera s)  e'  poi
apprezzabile sotto un autonomo ed distinto profilo. 
    Come ben noto, il d.lgs. 2010/155 ha  previsto,  all'articolo  5,
comma 9°, che «Le decisioni  di  valutazione  di  impatto  ambientale
statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e
regionali e le autorizzazioni  previste  dal  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che
producono emissioni in atmosfera possono disporre  l'installazione  o
l'adeguamento di una o piu' stazioni di  misurazione  della  qualita'
dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso  in  cui  la
regione o la provincia autonoma interessata o, su  delega,  l'agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  valuti  tali  stazioni
necessarie per la rete di misura o per il programma  di  valutazione.
In tal caso, la decisione di  valutazione  di  impatto  ambientale  o
l'autorizzazione prescrivono  che  la  stazione  di  misurazione  sia
conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta  al
controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di  aggiornamento
delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata  in
vigore del presente decreto per gli impianti che producono  emissioni
in atmosfera,  anche  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano  l'installazione
o l'adeguamento di una o piu' stazioni di misurazione della  qualita'
dell'aria ambiente, l'autorita' competente autorizza la permanenza di
tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma
interessata o, su  delega,  l'agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di  misura  o  per  il
programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione
sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta
al controllo previsto dal comma 7». Come ben si vede, tale  norma  ha
previsto che l'installazione di stazioni di  misurazione  presso  gli
impianti industriali possa essere disposta caso per caso, in sede  di
autorizzazione,  purche'  l'autorita'  valuti  l'installazione  delle
stazioni necessarie per la rete regionale  di  misura  e  purche'  le
sanzioni siano installate  in  conformita'  ai  requisiti  legali  di
ubicazione su macro scala e su micro  scala  e  siano  soggette  alla
gestione al controllo pubblico. 
    Tale  assetto  risponde  a  due  principi  fondamentali,  di  cui
all'articolo 1, comma 4, lettere f) e g): 
    siti  di  campionamento,  al  fine  di  fornire   dati   corretti
utilizzabili  per  la  valutazione  della  qualita'   dell'aria,   da
scegliersi in conformita' ai requisiti legali di  ubicazione  e  agli
altri criteri previsti dal d.lgs.; 
    rete  regionale  per  la  misura  della  qualita'  dell'aria   da
definirsi secondo canoni di efficienza,  efficacia  ed  economicita',
evitandosi l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. 
    Il legislatore nazionale inteso in questo modo evitare il rischio
che  le  leggi  regionali  di   misura   fossero   affette   da   una
ingiustificata  proliferazione  di  stazioni   di   misurazione   che
pubblicassero  i  dati  forniti  da  altre  stazioni  gia'  idonee  a
monitorare un determinato territorio,  ovvero  che,  non  rispettando
tutti vigenti criteri di ubicazione di funzionamento, fornissero dati
errati e contrastanti con quelli delle stazioni  ubicate  gestite  in
modo regolare. 
    Per tale motivo il d.lgs.  n.  2010/155  impone  una  valutazione
tecnica da effettuare caso per caso, nell'autorizzazione dei  singoli
impianti,  per  verificare  se  una  o  piu'  nuove  stazioni   siano
necessarie ai fini della valutazione della qualita'  dell'aria  nella
zona di riferimento e siano compatibili con i requisiti  di  legge  e
con la rete di misura esistente. 
    La  norma  regionale,   prevedendo   la   necessaria   automatica
collocazione di stazioni  di  misurazione  della  qualita'  dell'aria
presso tutti gli impianti in esame, indipendentemente da una verifica
tecnica circa l'utilita' di  tali  stazioni  circa  il  rispetto  dei
criteri di ubicazione su macro scala  su  micro  scala,  si  pone  in
palese contrasto con la norma nazionale appena sopra richiamata. 
    Ne' la norma ora censurata, prevedendo l'automatica e sistematica
moltiplicazione delle stazioni di misurazione  presso  gli  impianti,
appare in grado di raggiungere l'obiettivo di un  livello  di  tutela
ambientale  piu'  avanzato  di  quello  previsto  dalla  legislazione
nazionale. 
    In effetti, tale automatismo, escludendo  la  necessita'  di  una
puntuale verifica  tecnica,  conduce  viceversa  a  un  significativo
rischio di duplicare i dati gia' forniti da altre stazioni ovvero  di
ottenere dati scorretti e contrastanti con quelle conforme ai criteri
di legge. Cio' con inevitabili conseguenze negative  sulle  attivita'
di valutazione gestione della qualita'  necessari  ad  assicurare  il
rispetto degli obiettivi di tutela prescritti dalla vigente normativa
italiana comunitaria. 
    Giova invero qui precisare che, come ben noto, la  parte  seconda
del  d.lgs.  n.  2010/152  costituisce  -  ai  sensi  dell'art.  4  -
recepimento  ed  attuazione:  a)  della  direttiva   2001/42/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno  2001,  concernente
la  valutazione  degli  impatti  di  determinati  piani  e  programmi
sull'ambiente; b) della direttiva 85/337/CEE  del  Consiglio  del  27
giugno 1985, concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di
determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata
con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo  1997  e  con  la
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
maggio 2003; c) della direttiva 2008/1/CE del  Parlamento  Europeo  e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la  prevenzione  e  la
riduzione integrate dell'inquinamento. A  sua  volta,  il  d.lgs.  13
agosto 2010 n. 155 costituisce - ai sensi dell'art.  1  -  attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa. 
    La norma regionale qui censurata, dunque,  e'  affetta  anche  da
violazione  dell'art.  117,  1°  comma,   della   Costituzione,   per
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. 
    Infine, nella parte in  cui  prevede  l'obbligo  di  dotarsi  del
sistema di monitoraggio dello stato della  qualita'  dell'aria  quale
condizione  necessaria  per   ottenere   l'autorizzazione   integrata
ambientale, nonche' la revoca automatica di essa  autorizzazione  nel
caso  di  mancanza  di  tale  sistema  determina  una   irragionevole
disparita'  di  trattamento  -   irragionevole   perche'   priva   di
giustificazione alcuna, rispetto alla disciplina statuale di  cui  si
e' discorso - rispetto ai gestori che operano  fuori  dal  territorio
regionale. 
    Appare quindi palese anche la violazione dell'art. 3 Cost. 
    9. I commi 135, 136,137 e 138 cosi' statuiscono: 
    «135.  La  Regione  promuove  la  costituzione  di  una  Societa'
finanziaria regionale per  azioni,  con  sede  nel  territorio  della
Regione,  che  ha  come  oggetto  sociale  l'attuazione  dei   piani,
programmi e indirizzi della  Regione  Campania,  nonche'  operante  a
supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche
essere  trasferite,  mediante  operazioni   straordinarie,   societa'
partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione  della  Giunta
regionale. 
    136. L'oggetto sociale prevalente della societa' di cui al  comma
135 consiste nel dare attuazione agli obiettivi, ai programmi e  alle
direttive regionali. Essa puo' acquisire partecipazioni  in  societa'
gia' costituite o  costituire  societa',  anche  insieme  a  soggetti
terzi,  e  svolgere  ogni  attivita'  che  sia   opportuna   per   il
raggiungimento dell'oggetto sociale. 
    137. La societa' di cui al comma 135 e'  a  totale  o  prevalente
capitale pubblico e la  Regione  Campania  assume  e  mantiene  nella
societa' una partecipazione comunque non inferiore al  51  per  cento
del capitale sociale; e' disciplinata, per quanto  non  espressamente
previsto  dalla  presente  legge,  dalle  norme  del  codice   civile
riguardanti le societa' per azioni. La  societa'  presenta  un  piano
industriale operativo da  sottoporre  all'approvazione  della  Giunta
regionale della Campania entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione
della deliberazione di costituzione nel BURC, e prima dell'inizio  di
ogni esercizio sociale presenta un budget preventivo annuale. 
    138. La dotazione finanziaria per le spese  di  investimento  per
l'attuazione dei commi 135,  136,  137  e'  definita  con  successivo
provvedimento in  misura  di  5.200.000,00  euro  di  cui  200.000,00
appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione.». 
    In breve, l'articolato in commento prevede la costituzione di una
societa' finanziaria regionale per  azioni,  a  totale  o  prevalente
capitale pubblico, avente come oggetto sociale l'attuazione  di  (non
meglio specificati) piani, programmi e indirizzi della regione. 
    In primo luogo, la norma (comma  138)  riguardante  la  copertura
finanziaria  degli  oneri,  pari  a  5.200.000,  00  euro,  la  quale
stabilisce  che  quest'ultima   sara'   assicurata   con   successivo
provvedimento (la cui natura non viene nemmeno precisata, cosi'  come
non viene precisato il tempo per l'adozione, ne' alla sua adozione e'
condizionata l'entrata in vigore dell'articolato), appare affetta  da
violazione dell'art. 81, comma 4, della costituzione  in  riferimento
all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Al riguardo, ci si permette  di  richiamare  quanto  si  e'  gia'
esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2). 
    La disposizione viola poi i  principi  previsti  dall'ordinamento
comunitario in materia di affidamento «in house» con riferimento agli
articoli 49, 56 e 106  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009). 
    Sul punto, e' bene richiamare in primo  luogo  la  giurisprudenza
(sentenza n. 2008/439) di  codesta  ecc.ma  Corte,  in  relazione  ai
principi comunitari e, anche, e parallelamente, a quelli statuali. 
    «Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve
... essere strutturato in modo da evitare che esso  possa  risolversi
in una ingiustificata compromissione dei principi che  presiedono  al
funzionamento  del  mercato  e,  dunque,  in  una  violazione   delle
prescrizioni contenute nel Trattato a tutela  della  concorrenza.  In
altri termini, il modello operativo in esame non deve  costituire  il
mezzo per consentire alle autorita' pubbliche di  svolgere,  mediante
la  costituzione  di  apposite  societa',  attivita'  di  impresa  in
violazione delle regole  concorrenziali,  che  richiedono  che  venga
garantito il principio del pari trattamento tra imprese  pubbliche  e
private (art. 295 del Trattato CE). La giurisprudenza della Corte  di
giustizia - proprio al fine di assicurare il rispetto di tali  regole
e  sul  presupposto  che  il  sistema   dell'affidamento   in   house
costituisca un'eccezione ai principi generali del diritto comunitario
-  ha  imposto  l'osservanza  di   talune   condizioni   legittimanti
l'attribuzione  diretta  della  gestione  di  determinati  servizi  a
soggetti  «interni»  alla  compagine   organizzativa   dell'autorita'
pubblica. La Corte, infatti, con la sentenza Teckal del  18  novembre
1999, in causa C-107/98, ha affermato che e' possibile non  osservare
le regole della concorrenza: a) quando  l'ente  pubblico  svolge  sul
soggetto affidatario un controllo analogo  a  quello  esercitato  sui
propri servizi; b) quando il soggetto affidatario "realizzi la  parte
piu' importante della propria attivita'" con l'ente o  con  gli  enti
che la controllano. In relazione al  primo  requisito,  la  Corte  di
giustizia, in particolare con la citata sentenza Stadt Halle  dell'11
gennaio 2005,  ha  sottolineato  che  esso  non  sussiste  quando  la
societa'  sia  partecipata  da   privati,   atteso   che   "qualunque
investimento  di  capitale  privato   in   un'impresa   obbedisce   a
considerazioni  proprie  degli  interessi  privati",  rifuggendo   da
"considerazioni ed esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di
interesse  pubblico"  che  devono  caratterizzare  "il  rapporto  tra
un'autorita' pubblica (...) ed  i  suoi  servizi".  Inoltre,  tra  le
altre, nelle  sentenze  Carbotermo  dell'11  maggio  2006,  in  causa
C-340/04 e Parking Brixen del 13 ottobre 2005, in causa C-458/03,  si
e' puntualizzato che, ai fini del  riconoscimento  della  sussistenza
del presupposto in  esame,  accanto  alla  "dipendenza  finanziaria",
risultante  dalla  detenzione  pubblica  dell'intero  capitale  della
societa'  affidataria,  rilevano  profili   di   natura   prettamente
gestionale. In particolare, i giudici europei  ritengono  che  l'ente
pubblico debba essere dotato di poteri  di  controllo  sull'attivita'
del consiglio di amministrazione piu' ampi e pregnanti di quelli  che
normalmente il diritto  societario  riconosce  alla  maggioranza  dei
soci. Inoltre, e' stata esclusa la sussistenza del controllo  analogo
quando l'impresa abbia «acquisito una vocazione commerciale che rende
precario il controllo» e che risulterebbe dalla presenza di elementi,
quali, a titolo esemplificativo: l'ampliamento dell'oggetto  sociale;
l'apertura obbligatoria della societa', a  breve  termine,  ad  altri
capitali; l'espansione  territoriale  dell'attivita'  della  societa'
(citata sentenza Parking Brixen del  13  ottobre  2005;  cosi'  anche
Consiglio di Stato, adunanza  plenaria,  3  marzo  2008,  n.  1).  In
relazione al secondo requisito, rappresentato, come si e'  precisato,
dalla prevalenza dello svolgimento dell'attivita' a favore  dell'ente
pubblico  conferente,  va,  innanzitutto,  chiarito  come  esso   non
impedisca che l'istituto dell'affidamento diretto  sia  configurabile
anche in relazione al settore dei servizi pubblici.  La  circostanza,
infatti, che tale  settore  si  caratterizza  per  il  fatto  che  le
relative prestazioni sono rivolte, diversamente da quanto  accade  in
presenza di un  contratto  di  appalto,  a  favore  dell'utenza,  non
costituisce   un   ostacolo    alla    riconduzione    dell'attivita'
all'autorita' pubblica. Gli stessi giudici europei hanno, sul  punto,
sottolineato  che   non   rileva   stabilire   se   il   destinatario
dell'attivita' posta in essere dal gestore del servizio sia la stessa
amministrazione o l'utente delle prestazioni. Si deve infatti  «tener
conto di tutte le attivita' realizzate» da tale gestore sulla base di
un affidamento effettuato dall'amministrazione, "indipendentemente da
chi  remunera  tale  attivita'",  potendo  trattarsi  della  medesima
amministrazione o degli  utenti  delle  prestazioni  erogate  (citata
sentenza Carbotermo dell'11 maggio 2006). Quanto  al  significato  da
attribuire all'espressione che identifica il requisito in  esame,  la
giurisprudenza  comunitaria  ha  sostanzialmente  affermato  che   e'
necessario che il soggetto beneficiario dell'affidamento  destini  la
propria    attivita'    «principalmente»    a    favore    dell'ente.
L'effettuazione di prestazioni che non siano del  tutto  marginali  a
favore  di  altri  soggetti  renderebbe  quella  determinata  impresa
"attiva  sul  mercato",  con  conseguente  alterazione  delle  regole
concorrenziali  e  violazione  dei  principi  regolatori  delle  gare
pubbliche e della legittima competizione.  In  altri  termini,  nella
prospettiva comunitaria, una lettura non rigorosa  della  espressione
«parte piu' importante della sua attivita'» inciderebbe sulla  stessa
nozione di soggetto in house alterandone il dato strutturale  che  lo
identifica come una mera "articolazione  interna"  dell'ente  stesso.
Una consistente  attivita'  "esterna"  determinerebbe,  infatti,  una
deviazione dal rigoroso modello delineato dai giudici europei, con la
conseguenza,  da  un  lato,  che  verrebbe   falsato   il   confronto
concorrenziale con altre imprese che non  usufruiscono  dei  vantaggi
connessi all'affidamento diretto e piu'  in  generale  dei  privilegi
derivanti dall'essere il soggetto affidatario parte  della  struttura
organizzativa dell'amministrazione locale; dall'altro, che  sarebbero
eluse le procedure competitive di scelta del contraente,  che  devono
essere osservate in presenza  di  un  soggetto  "terzo"  (quale  deve
ritenersi quello che esplica rilevante  attivita'  esterna)  rispetto
all'amministrazione conferente.  Va,  inoltre,  rimarcato  che  anche
questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento  ad
un settore diverso da quello in esame,  che  le  esigenze  di  tutela
della concorrenza impongono di  tenere  distinto  lo  svolgimento  di
attivita' amministrativa posta in essere da una societa' di  capitali
per conto di una pubblica amministrazione dal libero  svolgimento  di
attivita' di impresa. L'esigenza di mantenere separate le  due  sfere
di attivita', ha puntualizzato la Corte, e' finalizzata  ad  "evitare
che un soggetto, che svolge attivita' amministrativa,  eserciti  allo
stesso tempo attivita'  d'impresa,  beneficiando  dei  privilegi  dei
quali esso puo' godere in quanto pubblica amministrazione"  (sentenza
n. 326 del 2008, punto 8.3. del Considerato in  diritto).  Sul  piano
poi della verifica del rispetto del requisito in esame, la  Corte  di
giustizia, in particolare, con la citata sentenza Carbotermo  dell'11
maggio 2006, ha affermato che il giudice competente deve prendere  in
considerazione  "tutte  le  circostanze  del  caso  di  specie,   sia
qualitative sia quantitative» (par. 64). Sul piano  quantitativo,  la
stessa sentenza, al successivo paragrafo 65, fa espresso  riferimento
all'elemento del fatturato, osservando che «occorre  considerare  che
il fatturato determinante e' rappresentato da quello che l'impresa in
questione realizza in virtu' di  decisioni  di  affidamento  adottate
dall'ente  locale   controllante".   Inoltre,   per   mantenere   una
impostazione coerente con l'esigenza che l'indagine si svolga  su  un
piano casistico, non sono ammesse rigide  predeterminazioni  connesse
all'indicazione della misura percentuale di fatturato rilevante.  Sul
piano qualitativo, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza
comunitaria (citata sentenza Carbotermo dell'11  maggio  2006),  tale
profilo incide o puo' incidere  sulla  natura  dei  servizi  resi  e,
quindi, sul criterio per ritenere che una attivita'  di  impresa  sia
svolta in modo preponderante per l'ente pubblico  conferente  e  solo
marginalmente  per  il  mercato  perche',  a  prescindere  dal   dato
quantitativo del  fatturato,  tale  profilo  puo'  -  in  astratto  -
riverberare i suoi effetti sulla rilevanza dell'attivita' svolta  dal
soggetto  al  fine  di  considerare  prevalente  o   solo   marginale
l'attivita' "libera" in una prospettiva di  futura  espansione  della
stessa nel mercato o in zone del  territorio  diverse  da  quelle  di
competenza del soggetto pubblico conferente.». 
    In altri termini, e conclusivamente, la possibilita' di  derogare
al generale obbligo di esperire la gara  di  appalto  e'  ammissibile
solo nel caso in cui l'affidamento venga  disposto  a  favore  di  un
soggetto legato all'ente pubblico di appartenenza da un  rapporto  di
delegazione interorganica. 
    Piu' precisamente, come ben noto, affinche' ci sia  un  legittimo
affidamento «in house», devono sussistere tre requisiti: 
    1)  l'amministrazione  affidante  deve  svolgere  un   «controllo
analogo» a quello esercitato dalla stessa sui propri servizi; 
    2) La societa' deve essere capitale interamente pubblico; 
    3) La societa' affidataria deve operare esclusivamente per l'ente
pubblico di appartenenza. 
    Vero e' poi  che  la  disciplina  delle  condizioni  legittimanti
l'affidamento «in house»,  cosi'  come  in  origine  elaborata  dalla
giurisprudenza della Corte di  Giustizia  nella  sentenza  Teckal,  C
-107/98, ha  subito  un  forte  processo  evolutivo  da  parte  della
giurisprudenza europea nazionale,  attraverso  un  percorso  volto  a
rendere  sempre  piu'  stringente  e  rigoroso   il   contenuto   dei
presupposti, con particolare attenzione al cd. «controllo analogo». 
    I Giudici della Corte di Giustizia hanno invero  interpretato  in
maniera restrittiva l'affidamento dei servizi in tema  di  «in  house
providing». 
    In breve, la giurisprudenza della Corte riconduce il concetto  di
controllo da parte dell'amministrazione affidante  alla  possibilita'
di quest'ultima di esercitare un'influenza  determinante,  sia  sugli
obiettivi strategici che sulle decisioni importanti, non considerando
elemento sufficiente la sola  detenzione  mano  pubblica  dell'intero
capitale sociale della societa' (Corte di  Giustizia,  sentenza  C  -
410/04 del 6 aprile 2006). 
    Le previsioni del legislatore regionale, che  qui  si  impugnano,
nella  parte  in  cui  prevedono  la   possibilita'   di   «acquisire
partecipazioni in societa' gia'  costituite  o  costituire  societa',
anche insieme a  soggetti  terzi»  appaiono  palesemente  violare  la
possibilita'  del  controllo  cosi'  come  enunciato   dai   principi
comunitari e  dalle  relative  applicazioni  giurisprudenziali  della
Corte di Giustizia, nonche' il principio che la societa'  affidataria
debba operare esclusivamente per  l'ente  pubblico  di  appartenenza,
avuto riguardo anche alla genericita' di quanto  previsto  dal  comma
136 del medesimo articolo 1 in tema  di  oggetto  sociale  prevalente
della societa', consistente «nel  dare  attuazione  di  obiettivi,  i
programmi alle direttive regionali». 
    Le norme in parola violano dunque gli articoli  del  Trattato  di
cui si e' detto (49, 56 e  106,  nella  versione  in  vigore  dal  1°
dicembre 2009) e dunque l'articolo 117, comma 1°, della Costituzione. 
    Sotto altro profilo, e' poi appena da osservare che la disciplina
in parola detta norme in materia di concorrenza. 
    Cio' e' palese sia in  relazione  a  quanto  disposto  in  ordine
all'oggetto sociale ("partecipazioni in societa'  gia'  costituite  o
costituire  societa',  anche  insieme  a  soggetti  terzi"),  sia  in
riferimento alla specificazione che essa opera, o  puo'  operare,  "a
supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI)". 
    Sotto  tale  profilo  e'   apprezzabile   anche   la   violazione
dell'articolo 117, comma 2 lett. e), nella invasione della competenza
legislativa statale in materia di tutela della concorrenza. 
    10. I commi 142 - 154  cosi'  statuiscono,  apportando  modifiche
alla legge regionale n. 2007/12: 
    «142. La rubrica dell'articolo  3  legge  regionale  28  novembre
2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione  del  piano  di
azione per lo sviluppo  economico  regionale),  e'  sostituita  dalla
seguente: "Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa:
credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi". 
    143. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,
la parola "automatica" e' sostituita dalla seguente "valutativa" e le
parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5  e
7". 
    144. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,
le parole  "e'  utilizzabile"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "e'
fruibile in maniera automatica". 
    145. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,
le parole "diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione" sono
sostituite  dalle  seguenti  "ubicate  al  di  fuori  del  territorio
regionale". 
    146. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,
e' sostituito dal seguente: 
    "7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso  la  struttura
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato,  si
determini un incremento  occupazionale,  secondo  le  modalita'  e  i
termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7  e  con  il
provvedimento  di  attivazione  della  procedura   di   agevolazione.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture  produttive
facenti capo alla medesima impresa.". 
    147. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,
e'   sostituita   dalla   seguente   "Incentivi   per    l'incremento
dell'occupazione con procedura valutativa:  credito  di  imposta  per
l'incremento dell'occupazione". 
    148. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,
la parola "automatica" e' sostituita dalla seguente "valutativa" e le
parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5  e
7". 
    149. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,
e' sostituito dal seguente: 
    "7. La misura dell'agevolazione e' differenziabile in riferimento
alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilita' e
svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti  territoriali  di
intervento, in ragione di priorita' e indirizzi adottati in  coerenza
con il PASER. Essa e' fruibile in  maniera  automatica,  nel  periodo
d'imposta  fissato   con   il   disciplinare   dello   strumento   di
agevolazione,   esclusivamente   secondo   le   modalita'    previste
dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 123 (Disposizioni per la  razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma  dell'articolo  4,  comma  4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).". 
    150. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007,
dopo la parola "orientati" sono inserite le seguenti "alla  creazione
di impresa,". 
    151. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007,
le parole "costi di gestione e funzionamento," sono soppresse. 
    152. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007,
le parole "e di gestione" e le parole "Se nel  periodo  d'imposta  in
cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni  della
stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione e' rideterminata
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per
la parte che eccede i costi delle  nuove  acquisizioni.  Per  i  beni
acquisiti in locazione finanziaria,  le  disposizioni  precedenti  si
applicano anche se non e' esercitato il riscatto." sono soppresse. Le
parole "diverse da quelle che hanno  diritto  all'agevolazione"  sono
sostituite  dalle  seguenti  "ubicate  al  di  fuori  del  territorio
regionale". 
    153. Dopo il comma 4 dell'articolo 5  della  legge  regionale  n.
12/2007, e' aggiunto il seguente: 
    "5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso  la  struttura
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato,  si
determini un incremento  occupazionale,  secondo  le  modalita'  e  i
termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7  e  con  il
provvedimento  di  attivazione  della  procedura   di   agevolazione.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture  produttive
facenti capo alla medesima impresa." . 
    154. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n.  12/2007
e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  L'agevolazione  consiste  in  un
contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento
indicato ed aggiornato con  decreto  del  Ministro  competente  nella
misura massima consentita secondo la regola de minimis, a  condizione
che  il  tasso  passivo  del  finanziamento  non  ecceda  la   misura
individuata  con   l'apposito   disciplinare   dello   strumento   di
agevolazione.  Al  raggiungimento  di  tale  massimale  concorrono  i
contributi erogati in de minimis alla medesima impresa  nell'arco  di
tre esercizi finanziari, da qualunque fonte essi provengono." .». 
    Le norme in  commento,  come  ben  si  vede,  disciplinano  nuovi
incentivi  ed  investimenti   produttivi   delle   imprese   mediante
agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi. 
    Esse risultano pero' prive di  copertura  finanziaria  in  quanto
sulla pertinente UPB 2. 83. 243, denominata «spese  per  investimenti
nei  settori   produttivi   dell'industria,   dell'artigianato,   del
commercio dell'agricoltura» non sussistono risorse finanziarie per le
finalita' sopra esposte. 
    Sono pertanto affette da violazione dell'art. 81, comma 4,  della
costituzione  in   riferimento   all'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione. Al riguardo, ci si permette di richiamare quanto si  e'
gia' esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2). 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    Sotto altro profilo, e' poi appena da osservare che la disciplina
in  parola  detta  norme  in  materia  di   concorrenza,   concedendo
agevolazioni e incentivi. 
    Sotto  tale  profilo  e'   apprezzabile   anche   la   violazione
dell'articolo 117, comma 2 lett. e), nella invasione della competenza
legislativa statale in materia di tutela della concorrenza. 
    11. Il comma 195, nell'istituire «un fondo straordinario di  euro
150.000,00 al Centro di riferimento regionale in farmaco  economia  e
farmaco utilizzazione (CIRFF) della Universita'  di  Napoli  Federico
II» non prevede ne' l'indicazione della UPB su cui  far  gravare  gli
oneri, nella relativa copertura finanziaria. 
    La disposizione e' pertanto affetta da violazione  dell'art.  81,
comma 4, della costituzione in riferimento  all'art.  117,  comma  3,
della Costituzione. 
    Al riguardo, ci si permette  di  richiamare  quanto  si  e'  gia'
esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2 del presente
ricorso). Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81,  4°
comma,  Cost.,  e  conseguentemente  -   trattandosi   di   principio
fondamentale, come si e' detto -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,
Cost.,  in  relazione  alla  competenza  legislativa  in  materia  di
armonizzazione dei bilanci pubblici  e  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. 
    12. Il comma 207 autorizza la Giunta regionale «ad utilizzare  le
economie  risultanti  all'UPB  4.16.41  per  il  finanziamento  delle
attivita' previste dalla legge 328/2000, dalla legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo), nonche' dalla legge regionale n.  11/2007.
L'assessore alle politiche sociali deposita,  presso  la  commissione
consiliare  competente  in  materia   di   bilancio,   il   programma
finanziario di utilizzo delle risorse». 
    Essa pero' non prevede la certificazione che comprovi l'effettiva
disponibilita'  delle  economie  in  parola  nell'ambito  del   conto
consuntivo 2010 (non ancora approvato). 
    D'altronde,  l'art.  44,  comma  3°,  della  legge  regionale  di
contabilita',    statuisce    che    «L'utilizzo    dell'avanzo    di
amministrazione puo'  avvenire  soltanto  quando  ne  sia  dimostrata
l'effettiva  disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente», il che nella specie non e'. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    13. Il comma 250 dispone che «La domanda di autorizzazione di cui
al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), e' presentata al comune  ovvero
all'autorita' d'ambito  se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.
L'autorita' competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione
della domanda. Se detta autorita' risulta  inadempiente  nei  termini
sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente  concessa
per i successivi sessanta giorni,  salvo  revoca.  Per  le  finalita'
delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali  Ambiente
e  Territorio  approvano  la  disciplina  degli  scarichi   Categorie
produttive assimilabili, di cui alla Delib.G.R.  6  agosto  2008,  n.
1350.». 
    Come ben si vede la norma fissa in 60 giorni il termine entro  il
quale l'autorita' preposta nell'esprimere il parere negativo rilascio
dell'autorizzazione allo scarico, statuendo altresi' che in  caso  di
inutile  decorso  di  tale  termine   l'autorizzazione   si   intende
temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca. 
    L'articolo 124, comma 7, del  d.lgs.  2006/152  fissa  invece  il
termine perentorio di 90 giorni. 
    E' appena da rammentare, a tal riguardo, che l'articolo 20, comma
4 della legge 1990/241  statuisce  l'inapplicabilita'  del  «silenzio
-assenso» alla materia ambientale. 
    A sua volta, l'articolo 29 della stessa  legge,  come  sostituito
dall'art. 19 legge 11 febbraio 2005 n. 15, statuisce che «Le  regioni
e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  regolano
le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale  e  delle  garanzie   del   cittadino   nei   riguardi
dell'azione  amministrativa,  cosi'  come   definite   dai   principi
stabiliti dalla presente legge». 
    Come codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di  chiarire,  l'istituto
del silenzio - assenso  incide  sul  livello  di  tutela  di  cui  il
legislatore intende munire  l'interesse  oggetto  di  disciplina:  e,
cosi', ad esempio, la previsione di un termine per la  formazione  di
esso piu' breve di quello fissato dal legislatore statale costituisce
«evidente  violazione  di  un  livello  di  tutela   [nella   specie:
dell'ambiente] uniforme» che «altera il rapporto fra i due  interessi
che il termine stesso  e'  destinato  a  soddisfare  e  cioe'  quello
dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e  quello
dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in  tempi  ragionevoli,
in un modo che risulta lesivo  dell'interesse  pubblico  alla  tutela
[nella specie: dell'ambiente], in violazione dei predetti  parametri»
(sentenza n. 2009/315). 
    Conclusivamente la norma regionale che  occupa  pone  l'interesse
ambientale - che ovviamente costituisce l'oggetto diretto e immediato
tutelato nella disposizione che occupa - in una  posizione  deteriore
sotto due diversi profili che, quanto agli effetti, si sommano  l'uno
con l'altro. Il primo e' costituito dal termine inferiore (60  giorni
anziche' 90) previsto dal legislatore  regionale  rispetto  a  quello
previsto  dal  legislatore  statale;  il  secondo  e'  l'effetto  che
consegue  al  decorso  del  termine,  cui  il  legislatore  regionale
riconnette addirittura la temporanea concessione  dell'autorizzazione
per un termine di 60 giorni, salvo revoca. 
    In definitiva appare palese la violazione  dell'art.  117,  comma
secondo, lettera S)  della  Costituzione,  trattandosi  di  normativa
afferente   alla    materia    della    «tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema»,  in  ordine  alla  quale  sussiste  la   competenza
legislativa statale esclusiva. 
    14. Il comma 263 statuisce che «La Regione Campania istituisce il
distretto industriale denominato Caianello-Capua  per  migliorare  la
mobilita'  ferro  gomme  dei  comuni  interessati  al  predetto  asse
territoriale.  Il  relativo  finanziamento  di  giuro  150.000,00  e'
iscritto sulla relativa UPB». 
    La norma in commento non prevede ne' l'indicazione della  UPB  su
cui far gravare gli oneri, ne' la relativa copertura finanziaria. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
Parte seconda. 
    Come ben noto, legge 27 dicembre 2006 n. 296,  comma  796,  lett.
b), ebbe a statuire  nei  seguenti  termini:  «E'  istituito  per  il
triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700  milioni
di  euro  per  l'anno  2009,  la  cui  ripartizione  tra  le  regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
L'accesso alle risorse del Fondo di  cui  alla  presente  lettera  e'
subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, comprensivo di  un  piano  di  rientro  dai
disavanzi. Il piano di  rientro  deve  contenere  sia  le  misure  di
riequilibrio  del  profilo  erogativo  dei  livelli   essenziali   di
assistenza, per renderlo conforme a  quello  desumibile  dal  vigente
Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli  essenziali
di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo
entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo
8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone  che  sia
scattata formalmente in modo automatico  o  che  sia  stato  attivato
l'innalzamento  ai   livelli   massimi   dell'addizionale   regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e   dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  fatte  salve  le
aliquote  ridotte  disposte  con  leggi  regionali  a  favore   degli
esercenti un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano
denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le  condizioni
di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999,  n.  44.  Qualora
nel procedimento di  verifica  annuale  del  piano  si  prefiguri  il
mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione  del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo'
proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri
della  salute  e  dell'economia  e  delle  finanze.  In   ogni   caso
l'accertato verificarsi del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
intermedi  comporta   che,   con   riferimento   all'anno   d'imposta
dell'esercizio  successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone  fisiche  e  l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi  previsti
dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura  dei  mancati
obiettivi.  La  maggiorazione  ha  carattere  generalizzato   e   non
settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per  settori  di
attivita' e per categorie di soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
verificato  che  il  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'  stato
conseguito con  risultati  ottenuti  quantitativamente  migliori,  la
regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno  d'imposta
dell'esercizio  successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone  fisiche  e  l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli  interventi  individuati  dai  programmi  operativi  di
riorganizzazione,  qualificazione  o   potenziamento   del   servizio
sanitario regionale, necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui  all'articolo  1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  come  integrati
dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge  23
dicembre 2005,  n.  266,  sono  vincolanti  per  la  regione  che  ha
sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso  previste  possono
comportare effetti  di  variazione  dei  provvedimenti  normativi  ed
amministrativi gia' adottati dalla medesima  regione  in  materia  di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura  l'attivita'  di
affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo  di  cui
all'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi,  sia  ai  fini  del
monitoraggio dello stesso,  sia  per  i  provvedimenti  regionali  da
sottoporre a preventiva approvazione da  parte  del  Ministero  della
salute e del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sia  per  i
Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con  funzioni  consultive
di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica  e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266». 
    Come chiarito codesta ecc.ma Corte, nella sentenza 2010/100, tale
norma  «ha  reso  vincolanti,  per  le   Regioni   che   li   abbiano
sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione
"necessari per il perseguimento  dell'equilibrio  economico,  oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge  30  dicembre
2004, n. 311", ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo  Stato  e  la
Regione Campania.» La norma in questione «che assegna a tale  Accordo
carattere vincolante, per le parti tra le quali e' intervenuto,  puo'
essere qualificata come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica». Giova altresi' rammentare  che,  essendo  stato  disatteso
l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i  poteri
sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina  del  Presidente  della
Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del  piano  di
rientro. 
    Con la legge  finanziaria  2010  e'  stata,  poi,  concessa  alle
Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come  la  Regione
Campania, la possibilita' proseguire il Piano di  rientro  attraverso
programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e  95  dell'articolo  2
della legge n. 191/2009, che «gli interventi  individuati  dal  Piano
sono vincolanti per la  Regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del  richiamato  Piano  di
rientro». 
    Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si e' impegnata
all'attuazione del suddetto Piano di  rientro  e  al  rispetto  della
legislazione vigente con particolare riferimento  a  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
    In  attuazione  delle  previsioni  della  legge  finanziaria,  il
Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n.
41 del 14 luglio 2010  avente  ad  oggetto  «Approvazione  del  nuovo
Programma Operativo per l'anno 2010». 
    Successivamente,  con  decreto  n.  22  del  22  marzo  2011,  in
attuazione del punto t)  del  mandato  Commissariale,  conferito  con
delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, ha  approvato
il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto  n.
49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione  del  punto  c)  del
mandato Commissariale. 
    Il forte disavanzo non coperto per l'anno 2010 a causa della  non
completa attuazione del Programma Operativo 2010  ha  poi  comportato
l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dall'art. 1,  comma
174, della legge n. 311 del 2004, nonche' dal comma 796,  lettera  b)
della legge 27 dicembre 2006/296, vale a dire l'ulteriore  incremento
delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF  per
l'anno d'imposta in corso, l'applicazione del blocco  automatico  del
turn over del personale del servizio sanitario regionale fino  al  31
dicembre  del  secondo  anno  successivo  a   quello   in   corso   e
l'applicazione del divieto di effettuare spese non  obbligatorie  per
il medesimo periodo. 
    La suddetta norma statale statuisce, inoltre,  nell'ultima  parte
del comma, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione
dei predetti vincoli sono nulli. Dispone  altresi'  che  in  sede  di
verifica annuale degli adempimenti la Regione certifichi il  rispetto
dei vincoli medesimi. 
    La legge regionale in esame, come meglio precisato in  prosieguo,
autorizza una serie di spese non obbligatorie  in  contrasto  con  la
citata disposizione statale. 
    Codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 78/2011, ha  avuto  modo
di rammentare - come gia' sottolineato in passato con la sentenza  n.
193 del 2007 - che l'operato  del  commissario  ad  acta,  incaricato
dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario
previamente  concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione  interessata,
sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi
regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il  carattere
vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della  Regione  -  ad
un'attivita'  che  pure  e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza
pubblica (articolo  1,  collima  796,  lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
2007»). 
    E', dunque, proprio tale dato - in uno con la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un  diritto  fondamentale  qual  e'  quello  alla  salute
(articolo 32 Cost.) - a legittimare la  conclusione  secondo  cui  le
funzioni amministrative del  commissario  ad  acta,  ovviamente  fino
all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,
devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  Organi
regionali. 
    Cio' premesso, si osserva  che  la  legge  in  oggetto,  presenta
molteplici aspetti di illegittimita' incostituzionale. 
    Cio' in quanto alcune disposizioni (di seguito indicate)  pongono
in capo alla Giunta Regionale interventi  in  materia  sanitaria  che
contrastano con le previsioni contenute  nell'Accordo  del  13  marzo
2007 e  nel  relativo  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,
violando i principi di coordinamento della finanza  pubblica  di  cui
all'art.  117,  comma  3,  Cost.,  contenuti  nei  commi  80   e   95
dell'articolo 2 della legge n. 191/2009. 
    Le  stesse  disposizioni   regionali,   di   seguito   riportate,
interferiscono con le funzioni attribuite  al  Commissario  ad  acta,
ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e
2, del d.l. n. 159/2007. Tali interferenze che in  alcuni  casi  sono
tali da prefigurare lo svuotamento  del  potere  del  Commissario  ad
acta, limitandone l'azione, determinano un'alterazione  nel  rapporto
fra Governo e Commissario in violazione degli articoli 5 e 120, comma
2, della Costituzione e del principio di leale collaborazione di  cui
agli artt. 117 e 118 della Costituzione. 
    Le norme violate, tutte inserite nell'articolo 1 della legge  che
occupa, sono le seguenti, con la precisazione che di esse si fornira'
unicamente l'indicazione del relativo comma: 
    Comma 26. «1  commissari  straordinari  delle  Aziende  sanitarie
locali che hanno prodotto atti in contrasto con il Piano  di  rientro
sanitario (deliberazione del Consiglio dei Ministri) decadono e  sono
cancellati automaticamente dall'elenco unico regionale  degli  idonei
alla  nomina  a  direttore  generale  delle  ASL  e   delle   aziende
ospedaliere  della  Regione  Campania,  cosi'  come  previsto   dalla
Delib.G.R. 2 agosto 2010, n. 575». 
    La disposizione che occupa, incidendo sulla nomina dei  direttori
generali, mina profondamente le funzioni attribuite al Commissario ad
acta. L'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, infatti, attribuisce  al
Commissario la facolta', nell'esercizio dei suoi poteri, di  proporre
alla   Regione   la   sostituzione   dei   Direttori    generali    e
conseguentemente anche la decadenza. 
    Sul punto, e' appena da richiamare  la  sentenza  codesta  ecc.ma
Corte costituzionale n. 2/2010, la quale, come ben noto, ha  statuito
che in forza di quanto disposto dall'art. 4, comma  2,  del  d.l.  n.
159/07, convertito dalla legge n.  222  del  2007,  «rientra  tra  le
facolta' del commissario ad acta -  dopo  la  modifica  apportata  al
testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il  contenimento  della  spesa
sanitaria e in materia di  regolazioni  contabili  con  le  autonomie
locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere non gia'  soltanto
di proporre alla Regione  "la  sostituzione  dei  direttori  generali
delle aziende sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere",  bensi'
quello di "motivatamente disporre" la  "sospensione  dalle  funzioni"
dei direttori generali, facolta' che  implica,  evidentemente,  anche
quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare,  con  tale
misura, la continuita' nello svolgimento di incarichi che  -  per  il
loro carattere apicale  -  non  tollerano  alcuna  vacatio.  Ricorre,
dunque, anche in questo caso la  violazione  dell'art.  120,  secondo
comma, Cost., in quanto - a prescindere dalla questione relativa alla
legittimita' in se' della previsione  di  una  proroga  automatica  e
generalizzata dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, questione non dedotta dalla  ricorrente  -
la disciplina recata dalle norme impugnate  integra  una  menomazione
delle attribuzioni del commissario ad acta.». 
    Comma 27. «Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di
cui al comma 26 sono inefficaci.» 
    La norma esula dalla competenza legislativa regionale  in  quanto
incide sulla materia «ordinamento civile» riservata  alla  competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma  2,  lett.  l)  e
contrasta,  altresi',  con  l'art.  1,  comma  174,  della  legge  n.
311/2004,  che  sancisce  la  nullita'  dei  contratti  stipulati  in
violazione dei vincoli contenuti nel piano  di  rientro  e  violando,
cosi', ulteriormente  l'art.  117,  comma  3,  Cost.  in  materia  di
principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    Comma  131.  «La  Giunta  regionale,   sentita   la   commissione
consiliare  competente,  attua  un  piano  di  incentivi  volto  alla
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese  campane,  anche
per il tramite di consorzi export  regionali.  Per  la  realizzazione
degli interventi previsti dal presente comma, e' istituito  un  fondo
denominato "Fondo per la internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese campane" con una dotazione di euro 250.000,00 a valere  sulla
UPB 2.83.243.» 
    Con la norma in commento la Giunta regionale attua  un  piano  di
incentivi volto alla internazionalizzazione  delle  piccole  o  medie
imprese campane, per il quale istituisce un fondo  ad  hoc  (con  una
dotazione di euro 250.000). 
    Tale fondo, operando anche  nell'ambito  del  Servizio  Sanitario
Regionale, ai sensi del comma 25 del medesimo art. 1 della  legge  in
esame (il quale prevede che  «Le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo  si  applicano  anche  agli  enti  del  servizio   sanitario
regionale»), risulta in contrasto con il piano di rientro. 
    Commi da 163 a 204 e commi 240 e 241: 
    «163. La Giunta regionale, nell'ambito  della  rimodulazione  dei
fondi comunitari, destina al bando di cui al comma 162  la  somma  di
euro 1.000.000,00 stanziati sull'UPB 22.84.245. 
    164. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 per la Societa' nazionale di Scienze, Lettere
ed Arti in Napoli e per l'accademia Pontaniana, con sede  in  Napoli,
via Mezzocannone n. 8, per attivita' scientifiche e culturali. 
    165. E' concesso  un  contributo  straordinario  alla  Biblioteca
pubblica statale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30  di  euro
50.000,00. 
    166. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a
valere sull'UPB 3.11.30 per la Societa' napoletana di Storia  Patria,
con sede a Napoli, finalizzato alla valorizzazione  della  collezione
monetaria e del patrimonio librario. 
    167. E' concesso un contributo straordinario di euro 65.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 per l'Istituto Italiano per gli studi Storici
in  Napoli,  finalizzato  all'attivazione  di  borse  di  ricerca   e
all'implementazione ed ottimizzazione della  fruizione  pubblica  del
materiale documentale e scientifico posseduto. 
    168. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 per il progetto di fruizione della Biblioteca
e dell'Archivio del Conservatorio di San Pietro a Maiella. 
    169. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 a favore  delle  attivita'  dell'Ente  Morale
Biblioteca "Alfredo de Marsico" sito a Castelcapuano in Napoli. 
    170. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a
valere sull'UPB 3.11.30 a  favore  della  "Fondazione  CRIF  di  alto
valore scientifico" di Salerno. 
    171. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo del Sannio di Benevento. 
    172. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  90.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 a favore dell'Ente Ville Vesuviane. 
    173. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a
valere  sull'UPB  3.11.30  a  favore  Centro  Studi  Guido  Dorso  di
Avellino. 
    174. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo Campano della Provincia di
Caserta. 
    175. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a
valere  sull'UPB  3.11.30  a  favore   della   Fondazione   Culturale
Provinciale "Casa Hirta" di Caserta. 
    176. La  Regione  Campania  riconosce  e  celebra  l'anniversario
dell'eccidio di Nola datato 11 settembre  1943  come  l'inizio  delle
ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull'Esercito Italiano  in  Campania.  A
tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove iniziative  di
concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento e' istituito
un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30. 
    177. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00  a
valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio "G.  Martucci"  di
Salerno per lo sviluppo e la promozione delle attivita' culturali  da
tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico  nell'ambito
della convenzione stipulata con l'Istituzione Scafati Solidale. 
    178. E' concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00  a
valere   sull'UPB   3.11.30   per   il   finanziamento   del   Premio
Internazionale  di   Letteratura   Religiosa   "Pagani,   citta'   di
Sant'Alfonso Maria de' Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco". 
    179.  La  Regione  Campania  valorizza  le  attivita'   culturali
realizzate dal premio annuale di giornalismo  Matilde  Serao  con  la
contribuzione finanziaria pari  ad  euro  50.000,00  per  l'esercizio
finanziario  2011,  mediante  prelievo  dalla  UPB  3.11.31.  Per   i
successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio. 
    180. La sede dell'Enoteca regionale della Campania, con  funzioni
di rappresentanza, divulgazione e documentazione del mondo  del  vino
campano, e' ubicata nelle zone interne della Regione Campania. 
    181. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  40.000,00  a
valere   sull'UPB   6.23.54   per    le    attivita'    del    Centro
Interdipartimentale di ricerca sull'Iconografia della citta'  europea
dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, per la  redazione
di un atlante dell'iconografia del paesaggio in Campania,  attraverso
l'analisi delle fonti iconografiche del territorio regionale  tra  il
XVI ed il XIX secolo. 
    182. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  60.000,00  a
valere  sull'UPB  6.23.54  per  le  attivita'  del  Dipartimento   di
Matematica Renato Caccioppoli dell'Universita' Federico II di Napoli,
per l'attivazione di assegni di ricerca nonche' per l'implementazione
e  per  l'ottimizzazione  della  fruizione  pubblica  del   materiale
didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento. 
    183. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 per le per le attivita' del  Dipartimento  di
Biochimica e Biotecnologie Mediche dell'Universita'  Federico  II  di
Napoli per l'estensione di  attivita'  di  ricerca  nel  campo  delle
emoglobinopatie, finalizzate  ad  una  piu'  approfondita  conoscenza
delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi. 
    184. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento  di  studio
delle componenti culturali del territorio della  Seconda  Universita'
di Napoli per l'estensione di attivita' di ricerca nel campo dei beni
culturali,  finalizzate  allo  studio,  alla  conservazione  e   alla
valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale. 
    185. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  50.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento di Medicina
Sperimentale della Seconda Universita' di  Napoli,  per  il  progetto
"Caratterizzazione genetico molecolare della bufala  campana  per  la
valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari". 
    186. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a
valere  sull'UPB  6.23.54  per  le  attivita'  del  Dipartimento   di
Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell'Universita'  di
Napoli "Federico II" per il progetto "Ippocrate". 
    187. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  60.000,00  a
valere sull'UPB 4.15.38 per le attivita' del Dipartimento di Medicina
Pubblica, Clinica e  Preventiva  della  Facolta'  di  Medicina  della
Seconda Universita' degli Studi di Napoli per il progetto di  ricerca
"Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia  Coli
nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)". 
    188. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  180.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 a favore della "Fondazione Officina Solidale"
di Avellino per l'avviamento del Centro di  ricerca  per  le  energie
alternative (CREA). 
    189. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 per  l'AOU  Federico  II  di  Napoli  per  la
realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli "Second  Opinion"
relativo alla consulenza specialistica per pazienti della regione  in
caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine
di confermare l'appropriatezza  terapeutica  e  di  ridurre  i  costi
sanitari. 
    190. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  70.000,00  a
valere  sull'UPB  6.23.54  a   favore   della   sezione   di   Napoli
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per  il  progetto
esecutivo del "Museo dell'Osservatorio Vesuviano - Polo di attrazione
Turistico-Culturale su scala globale". 
    191. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 per  le  attivita'  dell'  Universita'  degli
Studi di  Napoli  "l'Orientale",  per  l'attivazione  di  assegni  di
ricerca nonche' per l'implementazione e  per  l'ottimizzazione  della
fruizione  pubblica   del   materiale   didattico   scientifico   che
costituisce patrimonio dell'Universita'. 
    192. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  200.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Centro di Ricerca "AMRA"  di  S.
Angelo dei Lombardi per le attivita' di analisi  e  monitoraggio  del
rischio ambientale. 
    193. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  400.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 a favore della Scarl BIOGEM di Ariano Irpino. 
    194. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 a favore del  Laboratorio  di  Urbanistica  e
Pianificazione Territoriale dell'Universita' di Napoli "Federico II". 
    195. E' istituito un fondo straordinario di  euro  150.000,00  al
Centro  di  riferimento  regionale  in  farmaco  economia  e  farmaco
utilizzazione (CIRFF) della Universita' di Napoli Federico II. 
    196. All'UPB 4.15.38 e' istituito un fondo straordinario  pari  a
euro 70.000,00 per il Centro specialistico Policlinico  Universitario
Federico II per  il  progetto  regionale  "Centro  Pilota-Ambulatorio
poli-specialistico sul pavimento pelvico". 
    197.  Per  lo   sviluppo   delle   attivita'   scientifiche   del
Dipartimento delle Scienze Biologiche dell'Universita' degli Studi di
Napoli Federico II, e' istituito un fondo di euro 100.000,00 a valere
sull'UPB 6.23.54. 
    198. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  50.000,00  a
valere sull'UPB 6.23.54 per l'attuazione del protocollo d'intesa  con
la Seconda Universita' degli Studi di Napoli. 
    199.  E'  istituito  un  finanziamento  straordinario  al  Centro
regionale prevenzione oncologica (CRPO) presso l'Universita' Federico
II di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38. 
    200. E' istituito un fondo straordinario per la Universita'  Suor
Orsola Benincasa di euro 250.000,00 per assegni di ricerca, a  valere
sull'UPB 6.23.54. 
    201. E' concesso  un  contributo  straordinario  a  favore  della
Societa'  Italiana  di  Pediatria  Preventiva  e  sociale   di   euro
100.000,00. Il finanziamento e' a valere sulla UPB 6.23.54. 
    202. I progetti di cui ai  commi  precedenti  sono  valutati  dai
soggetti nominati per la valutazione e controllo previsti dalla legge
regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della  ricerca  scientifica
in Campania), e a tal fine e' istituito  un  fondo  straordinario  di
euro 200.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38. 
    203. Al fine di evitare  onerosi  ricorsi  alla  mobilita'  extra
regionale nel  ricovero  dei  pazienti  affetti  da  gravi  patologie
traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto  conto  delle  esperienze
maturate      nell'ambito      della       patologia       traumatica
cranio-maxillofacciale   da    parte    dell'Azienda    universitaria
policlinico (AUP) "Federico II" e per ottemperare alle necessita'  di
assistenza di pazienti affetti da traumi  cranio-maxillofacciali,  e'
istituito un centro di riferimento presso la  suddetta  AUP.  Per  il
finanziamento e' istituito un fondo denominato "Centro di riferimento
per la traumatologia Craniomaxillo-facciale" con  la  consistenza  di
euro 200.000,00. 
    204. Previa sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, il  comune  di  San  Cipriano  di
Aversa e la Regione Campania, e' concesso un contributo straordinario
di euro 500.000,00 al comune di San Cipriano di Aversa  (Ce)  per  la
ristrutturazione dell'edificio confiscato, sito  in  Via  Ancona,  da
destinare a Caserma dei carabinieri. 
    240. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 238 e 239  si
provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 4.15.38. 
    241. La Regione Campania promuove la metodologia di  integrazione
sociosanitaria   denominata   "Progetti   Terapeutico   Riabilitativi
Individuali sostenuti da Budget di salute" (PTRI/BdS), riferita anche
al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalita'  organizzata,  al
fine di dare concreta attuazione alle indicazioni  della  Commissione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' sui  Determinanti  sociali
della Salute ("Closing the gap in a generation: health equity through
action on the social determinants of health.", 2008) e alle collegate
Raccomandazioni licenziate dalla  62°  Assemblea  dell'Organizzazione
Mondiale della Sanita' ("Reducing health inequities through action on
the social determinants of health" (n. WHA62.14 del 22 maggio  2009).
Per le finalita' di cui al presente comma, nei limiti dei vincoli  di
spesa determinati per l'anno 2011,  alla  predetta  metodologia  sono
riservate specifiche risorse, per  consentire  la  continuita'  delle
azioni gia' implementate nonche' la sperimentazione della metodologia
nelle aziende sanitarie ove non e' ancora operativa.» 
    In via di semplice riassunto (e rammentando che del comma 195  si
e' gia' trattato nel motivo di ricorso sub 11), si  evidenzia  che  i
commi da 163 a 204 prevedono  l'istituzione  di  fondi  straordinari,
mentre i commi 240 e 241 dispongono nuovi stanziamenti su capitoli di
spesa gia' istituiti. 
    Tutte queste disposizioni si  pongono  quindi  in  contrasto  con
l'art. 1, comma 174 della legge n.  311/2004,  il  quale  dispone  il
divieto di spese non obbligatorie. 
    In particolare, tale norma statuisce che «Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione  non  vengano
adottati dal commissario ad acta entro il 31  maggio,  nella  regione
interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e  successivi,
si  applicano  comunque  il  blocco  automatico  del  turn  over  del
personale del servizio sanitario regionale fino al  31  dicembre  del
secondo anno successivo a quello in corso, il divieto  di  effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima
prevista  dalla  vigente  normativa  l'addizionale  all'imposta   sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni  dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; scaduto il termine
del 31 maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano
ad  oggetto  l'addizionale  e  le  maggiorazioni  di  aliquota  delle
predette imposte ed i contribuenti liquidano e  versano  gli  acconti
d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base  della  misura  massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni di aliquota di  tali  imposte.
Gli atti emanati e i contratti stipulati  in  violazione  del  blocco
automatico del turn over  e  del  divieto  di  effettuare  spese  non
obbligatorie sono nulli». 
    Inoltre,  il  legislatore  regionale,   effettuando   spese   non
obbligatorie e prevedendo una disciplina non conforme  alla  suddetta
norma statale, emanata in materia di contenimento della spesa,  viola
ulteriormente l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento
della finanza pubblica. 
    Inoltre, i  commi  180,  204  e  241  (come  si  e'  detto  della
disposizione di cui al comma 195 si e' gia' trattato nel  motivo  sub
11 del presente ricorso) si risolvono in norme di spesa  prive  pero'
della  quantificazione  degli  oneri  e  della   relativa   copertura
finanziaria. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, le norme in  esame  violano  l'articolo  81,  4°
comma,  Cost.,  e  conseguentemente  -   trattandosi   di   principio
fondamentale, come si e' detto -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,
Cost.,  in  relazione  alla  competenza  legislativa  in  materia  di
armonizzazione dei bilanci pubblici  e  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. 
    Comma 209. «Il Servizio sanitario regionale puo'  avvalersi,  nel
settore della diagnostica di laboratorio per le attivita' di  elevata
complessita' di biologia molecolare clinica genetica di laboratorio e
la diagnostica e  di  malattie  congenite  del  metabolismo  e  delle
malattie rare, della fondazione  CEINGE,  nell'ambito  del  riassetto
della rete  laboratoristica  e  nei  limiti  previsti  dal  piano  di
rientro.» 
    La norma si pone in contrasto con il piu' volte citato  Piano  di
rientro, che non contempla tali costi. La norma eccede le  competenze
della Giunta  e  si  pone  in  contrasto  con  i  richiamati  decreti
commissariali con i quali e' stato approvato il  Programma  Operativo
ed il riassetto della rete laboratoristica di cui al  decreto  n.  55
del 30 settembre 2010. Nei suddetti  decreti  commissariali  non  e',
infatti, contemplato l'avvilimento della Fondazione Ceinge (vedi pag.
19 del Programma Operativo 2011-2012). 
    Commi 210 - 212: 
    «210. L'ambito distrettuale n. 23 dell'ASL  di  Caserta,  di  cui
alla legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di
razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario  regionale
per il rientro dal disavanzo), comprende i territori  dei  Comuni  di
Castelvolturno, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola,  Cancello
ed Amone, S. Maria La Fossa, Grazzanise, Cellole. 
    211. Al distretto sanitario di Avellino sono accorpati  i  comuni
di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina. 
    212.  Al  fine  di  razionalizzare  e  riqualificare  il  sistema
sanitario regionale per il rientro del disavanzo la Giunta  regionale
e' autorizzata con apposito regolamento  a  disciplinare  gli  ambiti
territoriali di cui all'articolo 2, comunque in numero non  superiore
a nove, e quelli di cui  all'articolo  3  della  legge  regionale  n.
16/2008, fermi restando gli obblighi derivanti dal Piano  di  rientro
dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2005).» 
    Tali norme, prevedendo la  riorganizzazione  e  introducendo  una
nuova estensione territoriale delle ASL e dei distretti  sanitari  si
pongono in contrasto con gli interventi previsti nel Piano di rientro
e, in particolare, con  i  decreti  commissariali  n.  22/2011  e  n.
49/2010  di  ristrutturazione  della  rete  ospedaliera.   La   norma
contrasta con il programma operativo 2010 e con il decreto  n.49/2010
che  non  prevedono   una   nuova   regolamentazione   degli   ambiti
territoriali. Inoltre la norma interferisce con il punto 1  lett.  c)
del citato mandato commissariale di cui alla delibera  del  Consiglio
dei Ministri del 24 luglio 2010. 
    Comma 215. «La Regione Campania assicura le convenzioni a  favore
degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa.». 
    La norma istituisce un apposito capitolo di spesa non  coordinato
con il Piano di rientro. 
    Inoltre, la disposizione si traduce in una  norma  di  spesa  che
pero' e' priva della quantificazione degli  oneri  e  della  relativa
copertura finanziaria. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    Commi 217 - 219: 
    «217. L'ammontare dell'indennita' di residenza  per  il  triennio
20112013 da erogare ai titolari delle farmacie  rurali  di  cui  alla
legge 8 marzo 1968, n.  221  (Provvidenze  a  favore  dei  farmacisti
rurali) e alla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di  riordino  del
settore farmaceutico),  e'  fissato  in  relazione  alla  popolazione
residente per ogni anno nella misura sotto-indicata: 
    a) euro 3.000,00 per le farmacie rurali ubicate in localita'  con
popolazione fino a mille abitanti; 
    b) euro 1.000,00 per le farmacie rurali ubicate in localita'  con
popolazione da milleuno a duemila abitanti; 
    c) euro 500,00 per le farmacie rurali ubicate  in  localita'  con
popolazione da duemilauno a tremila abitanti. 
    218.   L'ammontare   annuo   dell'indennita'   di   gestione   da
corrispondere al farmacista gestore del dispensario farmaceutico,  ai
sensi della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991,  e'  fissato
in euro 175,00. 
    219. Ai maggiori oneri di cui ai commi 217 e  218  provvedono  le
ASL con le risorse ordinariamente assegnate.» 
    Le  norme  in  esame  dispongono  in  materia  di  indennita'  di
residenza da erogare ai titolari di farmacie  rurali,  al  farmacista
gestore del dispensario farmaceutico, introducono  maggiori  oneri  a
carico  delle  ASL  che  devono  trovare  copertura   nelle   risorse
ordinariamente  assegnate  alle  Aziende   sanitarie.   Le   suddette
previsioni di maggiori oneri si pongono in contrasto con il Piano  di
rientro e con le conseguenti manovre gia'  previste  di  riequilibrio
strutturale in quanto non  risultano  previsti  nella  tabella  degli
effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di  quelli
derivanti dal Programma operativo 2011-2012. 
    Commi 221 - 223: 
    «221. E' istituito  l'Osservatorio  regionale  per  la  Sicurezza
Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della  Regione  Campania
in materia di sicurezza alimentare e  con  funzioni  di  supporto  ai
compiti  di  indirizzo  e  di  programmazione  degli  interventi   di
profilassi  e  di  risanamento  del  patrimonio  zootecnico  e  delle
patologie trasmissibili all'uomo. 
    222.   L'ORSA   ha   sede   presso   l'Istituto   Zooprofilattico
Sperimentale del  Mezzogiorno,  nell'ambito  del  quale  opera  ed  i
relativi compiti ed attivita' sono definiti sulla  base  di  apposito
disciplinare approvato dalla Giunta Regionale  e  che  prevede  anche
l'istituzione di una consulta tecnico-scientifica. 
    223. L'organizzazione interna e la dotazione  organica  dell'ORSA
sono  definite   dall'Istituto   Zooprofilattico   Sperimentale   del
Mezzogiorno, approvate dalla Giunta regionale  con  il  parere  della
commissione  consiliare  competente  del  Consiglio  regionale  della
Campania.  E'  stanziato  sulla  relativa  UPB  l'importo   di   euro
100.000,00.» 
    Le norme in argomento istituiscono l'Osservatorio  Regionale  per
la Sicurezza  Alimentare  (ORSA),  quale  strumento  operativo  della
Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di
supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi
di profilassi e di risanamento  del  patrimonio  zootecnico  e  delle
patologie  trasmissibili  all'uomo  (con   sede   presso   l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno). 
    Le suddette disposizioni prevedono, inoltre, l'istituzione di una
Consulta tecnico-scientifica. 
    Tali  norme,  i  cui  oneri  a  carico  del  SSR  non   risultano
contemplati nel Piano di rientro, ne' nella  relativa  tabella  degli
effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di  quelli
derivanti  dal  Programma  operativo  2011-2012,  non  rispettano   i
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica in violazione 117, comma 3, Cost.  L'art.  29  del  d.l.  n.
223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, le cui  finalita'  sono
state confermate dall'art. 68 del d.l. n. 112/2008  convertito  dalla
legge n. 133/2008 prevede, infatti,  che  le  strutture  di  supporto
siano limitate a quelle strettamente indispensabili al  funzionamento
degli organismi istituzionali. 
    Tali disposizioni, sebbene non trovino diretta applicazione  alle
Regioni, ai sensi del comma 6 del citato  articolo  29  del  d.l.  n.
223/2006,  costituiscono  disposizioni  di  principio  ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e del contenimento quindi  della
spesa pubblica. 
    Le previsioni in argomento, inoltre, configurano  una  violazione
dell'art. 81, comma 4, della Costituzione, sia in quanto il  previsto
stanziamento  di  euro  100.000,00  e'  palesemente  insufficiente  a
conseguire la finalita' della norma che istituisce  l'Osservatorio  e
ne prevede un apposito organico  di  personale,  sia  in  quanto  non
indicano la UPB sulla quale imputare il predetto stanziamento. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    Commi 224 - 230: 
    «224. Il comma  10  dell'articolo  6  della  legge  regionale  24
dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il  risanamento  della
finanza  regionale),  e'  sostituito  dal  seguente:  "10.   In   via
sperimentale la So.Re.Sa. e' delegata, ai  sensi  dell'articolo  1269
del  codice  civile,  alla  esecuzione  dei  pagamenti,  dovuti   per
l'esercizio  del  servizio  sanitario,  e  dei  debiti,  regolarmente
accertati, delle ASL e delle  AO  individuate  con  deliberazione  di
Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale  unica  di
pagamento. Detta deliberazione,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  provvede  alla
individuazione  delle   aziende   tenuto   conto   delle   situazioni
finanziarie e contabili delle stesse  e  definisce  i  criteri  e  le
modalita'  di  attuazione  del  presente   comma.   All'esito   della
sperimentazione, la Giunta regionale puo' disporre l'estensione delle
predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione.". 
    225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003
e' abrogato. 
    226. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della  legge  regionale  n.
28/2003 e' inserito il seguente: 
    "13-bis. La So.Re.Sa. assiste e  supporta  le  ASL  e  le  AO  in
materia di controllo di gestione e di  pianificazione  aziendale  nei
settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al  fine  di
promuovere  l'adozione  di   modelli   aziendali,   organizzativi   e
gestionali, anche su base sperimentale,  orientati  alla  efficienza,
alla  competitivita'  e  alla  efficacia   nella   erogazione   delle
prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di
assistenza.". 
    227. Il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003
e' sostituito dal seguente: 
    "14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove  lo
ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende  per  le  quali  opera,
l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per
materia che le prestazioni costituenti  titolo  dei  relativi  debiti
sono state effettivamente rese nell'ambito  dei  servizi  debitamente
autorizzati dalle medesime aziende. I  dirigenti  responsabili  degli
uffici finanziari delle aziende attestano  che  non  e'  avvenuto  il
pagamento del  corrispettivo  e  che  il  debito  non  e'  caduto  in
prescrizione. I dirigenti responsabili  degli  uffici  delle  aziende
provvedono entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali
l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso  negativo  circa
la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la  vigilanza
sull'attuazione del presente  comma  mediante  proprie  strutture  o,
previo accordo, avvalendosi dei  servizi  ispettivi  e  di  vigilanza
delle amministrazioni centrali.". 
    228. Dopo il comma 14 dell'articolo 6 della  legge  regionale  n.
28/2003 sono inseriti i seguenti: 
    "14-bis.  In  caso  di  mancata   espressa   attestazione   della
sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta  giorni
previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del  dipendente  assegnato
all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le
sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la
mancata espressa attestazione della sussistenza o  insussistenza  del
debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, e'  dovuta
ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a  renderla
che non esercita  i  poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di
controllo della attivita' dell'ufficio e dei dipendenti  allo  stesso
assegnati,  al  medesimo  dirigente  responsabile   dell'ufficio   si
applicano le  sanzioni  disciplinari  previste  dalla  contrattazione
collettiva ed il relativo comportamento e' comunque valutabile  anche
ai fini della responsabilita' dirigenziale. 
    14-ter.  Ai  fini  del  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  la
So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  provvede  alla  creazione  di  una  banca-dati
unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e  dei  relativi
flussi finanziari.  Le  modalita'  di  finanziamento  della  predetta
banca-dati e gli obblighi di conferimento  degli  enti  del  servizio
sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui  al
comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro  il  30
novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attivita'  svolta,
con  particolare  riguardo  ai  dati  concernenti  l'esercizio  delle
funzioni di cui ai commi 10 e 15. 
    14-quater. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  previste  dalla
presente legge la So.Re.Sa. e' autorizzata ad avvalersi anche  di  un
contingente di personale in  servizio  presso  le  aziende  sanitarie
della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la
delibera della Giunta regionale di cui al comma 10. 
    14-quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro  il  30  novembre  di
ogni anno, all'approvazione della  Giunta  regionale  i  piani  e  le
procedure centralizzate a  livello  regionale  per  l'esecuzione  dei
pagamenti di propria competenza, per l'acquisto  e  la  fornitura  di
beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non  sanitari,  per
la consulenza alla logistica dei magazzini  delle  ASL  e  delle  AO,
anche per macroaree.". 
    229. Il  comma  15  dell'articolo  6  della  legge  regionale  n.
28/2003, e' sostituito dal seguente: 
    "15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, e' titolare in via
esclusiva  delle  funzioni  di  acquisto  e  fornitura  dei  beni   e
attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL  e  delle
AO.". 
    230. Dopo il comma 15 dell'articolo 6 della  legge  regionale  n.
28/2003 e' inserito il seguente: 
    "15-bis. E' comunque fatta  salva,  previa  autorizzazione  della
So.Re.Sa.,  la  possibilita'  delle  ASL  e  delle  AO  di  stipulare
contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e
dei  servizi  non  sanitari  entro  i  parametri  di  prezzo-qualita'
adottati dalla So.Re.Sa.  Gli  atti  e  i  contratti  di  acquisto  e
fornitura   stipulati   dalle   ASL   e   dalle   AO    in    assenza
dell'autorizzazione  prevista  dal  presente  comma  sono   nulli   e
costituiscono causa di responsabilita' amministrativa. Degli acquisti
e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta
autorizzazione,  e  dei   relativi   flussi   finanziari,   e'   data
comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le
modalita' dalla stessa definite.» 
    Giova premettere che la So.Re.Sa.  S.p.A.,  societa'  per  azioni
partecipata quale  unico  socio  dalla  Regione  Campania,  ha  forma
privata, ma natura di ente strumentale della Regione, che su di  essa
esercita il controllo analogo. 
    La Societa' opera  esclusivamente  nell'interesse  della  Regione
Campania e delle Aziende Sanitarie della Regione stessa. 
    Piu' in particolare, la Regione Campania in attuazione  dell'art.
6, comma 1, della  L.R.  n.  28  del  24  dicembre  2003,  modificato
dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24  del  29  dicembre
2005, ha costituito «una societa' per azioni unipersonale» denominata
Societa' Regionale per la Sanita' SpA «ai fini della  elaborazione  e
della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al  compimento
di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario,  da
integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento
della maturata  debitoria  del  sistema  sanitario  regionale  e  per
l'equilibrio della  gestione  corrente  del  debito  della  sanita'».
L'art. 2 della L.R. 24 del  29  dicembre  /2005,  ha  stabilito,  tra
l'altro, al comma 15 che: «So.Re.Sa. e'  titolare  in  via  esclusiva
delle funzioni di  acquisto  e  fornitura  dei  beni  e  attrezzature
sanitarie delle AA.SS.LL.  e  delle  AA.OO.  A  tal  fine,  So.Re.Sa.
elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente
sanitaria, definendo  piani  e  procedure  centralizzate,  a  livello
regionale, per l'acquisto e  la  fornitura  di  beni  e  attrezzature
sanitarie». Cio' in ossequio alla legge finanziaria  n.  311  del  30
dicembre 2004 all'art. 1, comma 180, che  prevede  la  stipula  e  la
sottoscrizione di un apposito accordo, che individui  gli  interventi
necessari  per  il  perseguimento  dell'equilibrio  economico,  quale
condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione  interessata
del maggiore finanziamento anche  in  maniera  parziale  e  graduale,
subordinatamente  alla  verifica  della  effettiva   attuazione   del
programma; nonche' alla legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006,
all'art.1, comma 155, che recita: «ai fini del contenimento  e  della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  e  servizi,  le
regioni possono costituire centrali di acquisto anche  unitamente  ad
altre regioni, che operano quali centrali  di  committenza  ai  sensi
dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti  regionali,  degli  enti
locali, degli enti del Servizio sanitario  nazionale  e  delle  altre
pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio». 
    Le norme in esame  disciplinano  il  nuovo  assetto  e  le  nuove
funzioni della SO.RE.SA., conferendo peraltro alla  Giunta  regionale
poteri  in  materia  di  vigilanza,  di  approvazione  dei  piani  di
pagamento, di individuazione delle  aziende  partecipanti  alla  fase
sperimentale  dei  pagamenti  da  parte  di  SO.RE.SA.   nonche'   di
individuazione dell'estensione delle attivita' sperimentali anche  ad
altre aziende sanitarie. 
    Le disposizioni in argomento attribuiscono alla Giunta  Regionale
competenze gestionali che, ai sensi del punto 1, lett. a), b), f)  n)
e p) del mandato commissariale, sono proprie del Commissario ad acta.
In particolare le disposizioni in questione intervengono  in  materia
di procedimenti contabili  e  amministrativi  oggetto  del  Programma
operativo 2010, obiettivo 6 (pag.  63),  e  del  Programma  operativo
2011-2012, che prevede la prosecuzione delle azioni gia' avviate  nel
2010. 
    Comma 231. «Per l'intero periodo di vigenza del piano di  rientro
dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 311/2004, le determinazioni della  Giunta  regionale
di cui ai commi 224 e 228 sono adottate con decreto  del  Commissario
ad acta per quanto riservato alle sue competenze». 
    La norma dispone che per la durata del Piano di rientro tutte  le
determinazioni  della  Giunta  attuative  delle  nuove   disposizioni
riguardanti la SO.RE.SA. di cui ai commi 224 e 228  vengano  adottate
con decreto del Commissario ad acta per  quanto  riservato  alle  sue
competenze. Essa si  pone  dunque  in  contrasto  con  le  norme  che
disciplinano le funzioni e i poteri del Commissario ad  acta  tra  le
quali non rientrano le ratifiche di decisioni assunte dalla Giunta. 
    Comma 232. "Dopo l'articolo 5 della legge  regionale  3  novembre
1994, n.  32  (Decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario
regionale), e' inserito il seguente: 
    "Art. 5-bis Razionalizzazione della gestione contabile delle  ASL
e AO. - 1. I direttori generali  delle  aziende  sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere attuano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.  9  (Disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale),  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 marzo  1993,  n.  67,  e,  a  tal  fine,
adottano: 
    a) sistemi informativi idonei a conseguire  l'ordine  cronologico
delle fatture cosi' come pervenute per il  pagamento  o,  se  non  e'
prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno; 
    b)  la  deliberazione,  da  adottare  per  ogni  trimestre,   che
quantifichi preventivamente gli importi  delle  somme  corrispondenti
agli stipendi e  alle  competenze  comunque  spettanti  al  personale
dipendente o convenzionato, nonche' gli  importi  delle  somme  nella
misura  dei  fondi  a  destinazione  vincolata  essenziali  ai   fini
dell'erogazione dei servizi sanitari definiti  con  D.M.  15  ottobre
1993 del ministro della sanita', pubblicato in Gazzetta Ufficiale  20
ottobre 1993, n. 247. 
    2. Dalla adozione della deliberazione di cui al comma 1,  lettera
b), non sono emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati,  se
non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come  pervenute
per il pagamento o, se non e' prescritta fattura,  dalla  data  della
deliberazione di impegno. 
    3. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2,  verificata  ai
sensi  dei  commi  5  e  6,  si  applica  la  disposizione   prevista
dall'articolo 18,  comma  7,  lett.  c),  della  legge  regionale  n.
32/1994. 
    4. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2,  verificata  ai
sensi dei commi 5 e  6,  si  applicano  le  disposizioni  dell'ultimo
periodo dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    5. Non oltre  i  dieci  giorni  precedenti  l'inizio  di  ciascun
trimestre di riferimento i direttori generali delle aziende sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere trasmettono alla Giunta regionale,
ai fini  della  verifica  della  attuazione  dei  commi  1  e  2,  la
deliberazione trimestrale di cui al comma 1, lettera b),  nonche'  la
certificazione  dell'avvenuto  rispetto,  nel  trimestre  precedente,
delle prescrizioni di cui al comma 2. 
    6. Ai fini  della  applicazione  dei  commi  da  1  a  5  ciascun
trimestre decorre, rispettivamente, dal giorno 1 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio, ottobre.".» 
    La norma concerne le procedure contabili delle aziende  sanitarie
e le relative modalita' di verifica. La disposizione contrasta con  i
poteri commissariali affidando alla Giunta  Regionale  il  potere  di
verificare il rispetto delle suddette procedure contabili. 
    Comma 238. "La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere  della
commissione consiliare competente,  disciplina  l'istituzione  presso
un'azienda  sanitaria  della  Regione  del  centro   di   riferimento
regionale per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione  dei
Disturbi del comportamento alimentare (DCA), sulla base dei  seguenti
criteri: 
    a)  la  sede  del  centro  e'  individuata  in  uno  dei  presidi
ospedalieri  da  riconvertire  in  struttura   ospedaliera   per   la
riabilitazione di cui al decreto  del  Commissario  ad  acta  per  la
prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
del Decr. 27 settembre 2010, n. 49; 
    b)  il  modello  organizzativo  del  centro  di  riferimento   e'
articolato  in  tre  livelli  di   trattamento   sulla   base   delle
caratteristiche  di   gravita'   dei   disturbi   del   comportamento
alimentare: 
    1) ambulatoriale, con funzione di orientamento del paziente verso
il livello di trattamento piu' appropriato; 
    2) day hospital, con funzioni di inquadramento diagnostico  e  di
costruzione di  un  programma  terapeutico  personalizzato  di  media
intensita' (trattamenti motivazionali, psicoterapeutico-riabilitativi
e riabilitazione nutrizionale); 
    3) trattamento  residenziale,  per  l'applicazione  di  programmi
terapeutici ad alta intensita'." 
    La norma - che  dispone  l'istituzione,  da  parte  della  Giunta
Regionale,  del  Centro   regionale   «Disturbi   del   comportamento
alimentare» (DCA) presso un'azienda sanitaria regionale  -  contrasta
con il punto 1 lett. c) ed m) del richiamato  mandato  commissariale,
nonche' con i decreti di riorganizzazione della  rete  ospedaliera  e
territoriale. 
    La disposizione ammette poi di quantificare i relativi oneri  che
vengono imputati genericamente all'UPB 4.15.38. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    Comma  239.  "La  Giunta  regionale  definisce  un  percorso   di
integrazione delle varie  articolazioni  coinvolte  (Salute  mentale,
Materno infantile, Servizi sociali, Medici  di  Medicina  Generale  e
Pediatri di Libera Scelta) e tra queste e i  centri  e  le  strutture
residenziali e le strutture ospedaliere ed universitarie dedicate per
la gestione delle diverse fasi di diagnosi e cura. Assicura,  tramite
l'Osservatorio    Epidemiologico    Regionale,     la     rilevazione
epidemiologica e l'analisi statistica dei dati relativi all'incidenza
e alla prevalenza dei DCA." 
    La norma dispone da parte della Giunta regionale  la  definizione
di un percorso di integrazione tra gli operatori  dell'assistenza  di
base, dei servizi sociali, delle attivita' dipartimentali  di  salute
mentale e materno infantile con i centri e le  strutture  ospedaliere
ed universitarie preposte alla gestione del percorso assistenziale. 
    La disposizione si  pone  anche  in  contrasto  con  i  Programmi
operativi e con gli interventi previsti sui sistemi informativi (pag.
73 punto 9 de PO 2001-2012 in attuazione delle lettere n) ed  u)  del
mandato commissariale), attribuendo alla Giunta competenze  riservate
al Commissario. 
    Essa omette poi di quantificare i  relativi  oneri  (che  vengono
demandati  genericamente,  nel  comma  240,  all'UPB   4.15.38),   in
violazione dell'art. 81 Cost.. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    Comma 241.  "La  Regione  Campania  promuove  la  metodologia  di
integrazione   sociosanitaria   denominata   "Progetti    Terapeutico
Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di salute"  (PTRI/BdS),
riferita anche al riutilizzo dei beni  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, al fine di dare  concreta  attuazione  alle  indicazioni
della Commissione  dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'  sui
Determinanti sociali della Salute ("Closing the gap in a  generation:
health equity through action on the social determinants of  health.",
2008) e alle collegate Raccomandazioni licenziate dalla 62° Assemblea
dell'Organizzazione  Mondiale   della   Sanita'   ("Reducing   health
inequities through action on the social determinants of  health"  (n.
WHA62.14 del 22 maggio 2009). Per le finalita'  di  cui  al  presente
comma, nei limiti dei vincoli di spesa determinati per  l'anno  2011,
alla predetta metodologia  sono  riservate  specifiche  risorse,  per
consentire la continuita' delle azioni gia' implementate  nonche'  la
sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non  e'
ancora operativa.» 
    La disposizione si pone in contrasto  con  il  Piano  di  rientro
attribuendo alla Regione competenze riservate al Commissario. 
    Essa omette poi di quantificare i relativi oneri,  in  violazione
dell'art. 81 Cost.. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    Comma 243. «Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale  n.
1/2008 e' sostituito dal seguente: "2. Per il servizio di continuita'
assistenziale, nelle zone disagiate, si applica  il  criterio  di  un
medico di continuita' assistenziale  ogni  millecinquecento  abitanti
fino alla copertura del 10 per  cento  della  popolazione  regionale,
rimodulando  l'assegnazione  del  personale  medico  nelle  zone  non
disagiate secondo il rapporto di un medico ogni  seimila  abitanti  o
frazioni  di  seimila  maggiori  di  tremila  per  i  capoluoghi   di
provincia; nelle altre zone, un medico  ogni  cinquemila  abitanti  o
frazioni di cinquemila maggiori di tremila. Tale riorganizzazione  e'
definita a livello aziendale. Tali modifiche  non  possono  prevedere
incremento  rispetto  alla  dotazione  organica  complessiva  per  il
servizio di Continuita' assistenziale previsto  dalla  Delib.G.R.  n.
1570  del   2004.   E'   rimessa   alla   contrattazione   decentrata
l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone  disagiate
di   Continuita'   Assistenziale;   entro   novanta   giorni    dalla
sottoscrizione dell'Accordo,  le  Aziende  Sanitarie  Locali,  previo
parere del Comitato Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo  Collettivo
Nazionale vigente, individuano  le  zone  disagiate  e  ridefiniscono
l'assetto organizzativo territoriale del servizio. Spetta al Comitato
Regionale ex articolo  24  dell'Accordo  collettivo  nazionale  (ACN)
vigente la verifica del rispetto  dei  vincoli  sopra  descritti.  La
Giunta regionale attua la presente disposizione.» 
    La norma rimodula il servizio di continuita' assistenziale, dando
poteri alla Giunta per l'attuazione dello stesso. 
    Essa attribuisce alla Giunta competenze riservate al  Commissario
ad acta e previste nel programma Operativo 2011-2012,  che  contempla
l'azione 5  per  il  rafforzamento  della  continuita'  assistenziale
ospedale-territorio; 
    La disposizione omette poi di quantificare i relativi  oneri,  in
violazione dell'art. 81 Cost.. 
    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'
dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,
comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta
applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle
Regioni. 
    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,
Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,
come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,  3°  comma,  Cost.,  in
relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    Commi 244 e 245: 
    «244. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  disciplinare  con
regolamento  la  trasformazione  dell'Agenzia   Regionale   Sanitaria
(ARSAN) in osservanza dei seguenti criteri generali: 
    a) creazione di una struttura tecnica di  supporto  all'attivita'
della Giunta regionale in materia  di  politica  sanitaria  regionale
dotata di autonomia funzionale nell'ambito degli uffici della stessa; 
    b)      rispondenza      dei       risultati       dell'attivita'
tecnico-amministrativa  ai  principi  di  efficienza,  efficacia   ed
economicita'; 
    c) razionalizzazione organizzativa  e  contenimento  e  controllo
della  spesa  anche  mediante  accorpamento  e   soppressione   delle
strutture organizzative esistenti; 
    d) salvaguardia delle professionalita' tecniche, anche di livello
apicale, mediante adeguate forme organizzative e  di  collaborazione,
nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa. 
    245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 244 e' abrogata la legge regionale 18 novembre 1996,  n.
25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria).» 
    Le  disposizioni  in  commento   prevedono   l'adozione   di   un
regolamento regionale per la trasformazione dell'ARSAN  in  struttura
tecnica di supporto all'attivita' della Giunta stessa in  materia  di
politica sanitaria. 
    Il configurarsi dell'ARSAN esclusivamente quale struttura tecnica
di supporto all'attivita' della Giunta, si pone in contrasto  con  le
prerogative commissariali in materia sanitaria, in  quanto  la  norma
regionale non specifica che, anche a  seguito  della  riforma,  detta
Agenzia continua a svolgere attivita' di supporto alla programmazione
sanitaria del SSR. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   perche'   sia   dichiarata   la    illegittimita'
costituzionale: 
    1) dell'art. 1, comma 2; 
    2) dell'art. 1, comma 34; 
    3) dell'art. 1, comma 37; 
    4) dell'art. 1, comma 44; 
    5) dell'art. 1, comma 75; 
    6) dell'art. 1, comma 78, lettera a); 
    7) dell'art. 1, comma 123; 
    8) dell'art. 1, comma 124; 
    9) dell'art. 1, commi 135, 136, 137 e 138; 
    10) dell'art. 1, commi 142 - 154; 
    11) dell'art. 1, comma 195; 
    12) dell'art. 1, comma 207; 
    13) dell'art. 1, comma 250; 
    14) dell'art. 1, comma 263; 
    15) dell'art. 1, comma 26; 
    16) dell'art. 1, comma 27; 
    17) dell'art. 1, comma 131; 
    18) dell'art. 1, commi da 163 a 204; 
    19) dell'art. 1, comma 209; 
    20) dell'art. 1, commi 210, 211 e 212; 
    21) dell'art. 1, comma 215; 
    22) dell'art. 1, commi 217, 218 e 219; 
    23) dell'art. 1, comma 221, 222 e 223; 
    24) dell'art. 1, commi 224 - 230; 
    25) dell'art. 1, comma 231; 
    26) dell'art. 1, comma 232; 
    27) dell'art. 1, comma 238; 
    28) dell'art. 1, comma 239; 
    29) dell'art. 1, comma 241; 
    30) dell'art. 1, comma 243; 
    31) dell'art. 1, commi 244e 245; 
della  legge  regionale  Regione  Campania  15  marzo  2011   n.   4,
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011 - 2013 della  Regione  Campania  (Legge  Finanziaria
Regionale 2011)», pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011. 
    Roma, addi' 11 maggio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Giordano