N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Norme della Regione Campania - Contenimento della spesa pubblica - Partecipazione ad organi collegiali della Regione, degli enti dipendenti, delle societa' partecipate - Indennita', compensi, gettoni, retribuzioni e utilita', comunque denominate - Prevista riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010 - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali ovvero un gettone di presenza giornaliera non superiore a 30 euro - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale - Previsione che siano destinate ad incrementare i fondi di riserva per spese obbligatorie e spese impreviste - Lamentata indeterminatezza delle risorse e mancanza di copertura finanziaria specifica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 34. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale - Riduzione del 20 per cento a partire dall'anno 2013 - Contrasto con la normativa statale, applicabile alle Regioni, che consente conferimenti nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti seconda fascia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 37. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 6; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Economie di bilancio - Destinazione a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013 - Mancata previsione dell'obbligo di certificazione con riferimento al conto consuntivo che comprovi la effettiva disponibilita' delle economie - Lamentata indeterminatezza delle risorse e mancanza di copertura finanziaria specifica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 44. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Campania - Costituzione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) quale struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo - Lamentata mancanza della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 75. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della Regione Campania - Bonus di 2.000,00 euro in favore dei bambini nati o adottati dal gennaio 2011 in nuclei familiari con gia' due figli minorenni - Necessita' del requisito della residenza in Campania da almeno due anni - Contrasto con la legge quadro per la realizzazione del servizio integrato di interventi e servizi sociali che prevede il solo requisito della cittadinanza italiana - Lamentata discriminazione sulla base di un criterio empirico e irragionevole - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'assistenza sociale, della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 77 e 78, lett. a). - Costituzione, artt. 3, 38, 117, comma secondo, lett. m); legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 2, comma 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Stanziamento sulla UPB 12.42.82 della somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari - Lamentata inesistenza attuale nel bilancio regionale della Unita' Previsionale di Base in questione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema contabile, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 123. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi secondo, lett. e), e terzo ; legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16, art. 5, comma 2. Ambiente - Energia - Norme della Regione Campania - Impianti per la produzione di energia termoelettrica operanti in ambito regionale - Subordinazione del rilascio e dell'operativita' delle autorizzazioni all'esercizio, alla dotazione di un sistema di monitoraggio dello stato della qualita' dell'aria - Lamentata incidenza anche sugli impianti in ordine ai quali sussiste la competenza statale, contrasto con la normativa nazionale sul sistema delle valutazioni tecniche, disparita' di trattamento rispetto agli altri gestori - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione del principio di eguaglianza. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 124. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 5, comma 9, 6, comma 12, e 7; direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997; direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2001; direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008. Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione Campania - Costituzione di una societa' finanziaria regionale per azioni, a totale o prevalente capitale pubblico, avente come oggetto sociale l'attuazione di piani, programmi e indirizzi della Regione - Rinvio a successivo provvedimento della copertura finanziaria degli oneri - Contrasto con i principi comunitari in materia di affidamento "in house" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 135, 136, 137 e 138. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 49, 56 e 106. Impresa e imprenditore - Norme della Regione Campania - Agevolazioni fiscali - Previsione di crediti di imposta e contributi in conto interessi - Lamentata incapienza della pertinente UPB 2.83.243 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, commi secondo, lett. e), e terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzione di un fondo straordinario di euro 150.000,00 per il Centro di riferimento regionale in farmaco economia e farmaco utilizzazione (CIRFF) della Universita' di Napoli Federico II - Mancata indicazione della UPB su cui far gravare gli oneri della relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 195. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attivita' previste da normative statali e regionali in tema di abitazione - Mancata certificazione che comprovi l'effettiva disponibilita' delle economie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 207. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Ambiente - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue - Domanda di autorizzazione - Obbligo a provvedere entro 60 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca - Contrasto con la normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della salute. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 250. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, comma 7; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzione del distretto industriale Caianiello-Capua - Prevista iscrizione del finanziamento di euro 150.000,00 sulla relativa UPB - Mancata indicazione della UPB su cui far gravare gli oneri della relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 263. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Prevista decadenza e cancellazione dall'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale, dei commissari straordinari delle Aziende sanitarie locali che abbiano prodotto atti in contrasto con il Piano di rientro sanitario - Contrasto con le previsioni di cui all'Accordo del 13 marzo 2007 e al relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Lamentata interferenza con le funzioni attribuite al Commissario ad acta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione del principio di leale collaborazione, violazione della potesta' sostitutiva statale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 26. - Costituzione, artt. 5, 117, 117, comma terzo, 118, e 120, comma secondo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 4, commi 1 e 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Prevista inefficacia dei contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro sanitario - Contrasto con la normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 27. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane, con istituzione di un fondo di euro 250.000, a valere sulla UPB 2.83.243 - Ritenuta operativita' del fondo nell'ambito del Servizio sanitario regionale - Contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 131. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Concessione di contributi straordinari, istituzione di fondi straordinari e nuovi stanziamenti su capitoli di spesa gia' istituiti - Contrasto con la normativa statale che pone il divieto di spese non obbligatorie - Lamentata parziale carenza di quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi da 163 a 204, 240 e 241. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Avvalimento da parte del Servizio sanitario nazionale della fondazione CEINGE nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica - Contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario che non contempla tali costi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 209. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Riorganizzazione e ridefinizione degli ambiti territoriali delle ASL e dei distretti sanitari - Contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 210, 211 e 212. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Convenzioni a favore degli Hospice - Prevista istituzione di apposito capitolo di spesa - Contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e mancata quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 215. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Farmacia - Norme della Regione Campania - Indennita' di residenza ai titolari delle farmacie rurali per il triennio 2011-2013, indennita' di gestione al farmacista gestore del dispensario farmaceutico - Maggiori oneri a carico delle ASL, con copertura nelle risorse ordinariamente assegnate - Contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 217, 218 e 219. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzione dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), nonche' istituzione di una Consulta tecnico-scientifica - Lamentata insufficienza dello stanziamento previsto, mancata indicazione della relativa UPB - Contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 221, 222 e 223. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Societa' Regionale per la Sanita' SpA - Disciplina del nuovo assetto e delle nuove funzioni - Lamentata attribuzione alla Giunta regionale di competenze gestionali proprie del Commissario ad acta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Societa' Regionale per la Sanita' SpA - Previsione che per la durata del Piano di rientro tutte le determinazioni della Giunta relative alla SO.RE.SA. vengano adottate con decreto del Commissario ad acta - Contrasto con le norme che disciplinano le funzioni e i poteri del Commissario ad acta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 231. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Disciplina delle procedure contabili delle aziende sanitarie e delle relative modalita' di verifica - Attribuzione dei poteri di verifica alla Giunta - Contrasto con le norme che disciplinano le funzioni e i poteri del Commissario ad acta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 232. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzione del Centro regionale "Disturbi del comportamento alimentare" (DCA) presso un'azienda sanitaria regionale - Contrasto con le norme che disciplinano le funzioni e i poteri del Commissario ad acta, nonche' con la normativa sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale - Mancata quantificazione degli oneri finanziari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 238. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Definizione di un percorso di integrazione tra gli operatori dell'assistenza di base, dei servizi sociali, delle attivita' dipartimentali di salute mentale e materno infantile, con i centri e le strutture ospedaliere ed universitarie - Lamentata attribuzione alla Giunta regionale di competenze gestionali proprie del Commissario ad acta - Mancata quantificazione degli oneri finanziari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 239. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Promozione della metodologia di integrazione sociosanitaria denominata "Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di salute" (PTRI/BdS) - Lamentata attribuzione alla Regione di competenze gestionali proprie del Commissario ad acta - Mancata quantificazione degli oneri finanziari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 241. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Rimodulazione del servizio di continuita' assistenziale, con attribuzione di poteri alla Giunta per l'attuazione dello stesso - Lamentata attribuzione alla Regione di competenze gestionali proprie del Commissario ad acta - Mancata quantificazione degli oneri finanziari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 243. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Adozione di un regolamento regionale per la trasformazione dell'ARSAN in struttura tecnica di supporto all'attivita' della Giunta in materia di politica sanitaria - Contrasto con le norme che disciplinano le funzioni e i poteri del Commissario ad acta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 244 e 245. - Costituzione, art. 117, comma terzo.(GU n.27 del 22-6-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma; Contro la Regione Campania, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 1, comma 2; 2) dell'art. 1, comma 34; 3) dell'art. 1, comma 37; 4) dell'art. 1, comma 44; 5) dell'art. 1, comma 75; 6) dell'art. 1, comma 78, lettera a); 7) dell'art. 1, comma 123; 8) dell'art. 1, comma 124; 9) dell'art. 1, commi 135,136, 137 e 138; 10) dell'art. 1, commi 142 - 154; 11) dell'art. 1, comma 195; 12) dell'art. 1, comma 207; 13) dell'art. 1, comma 250; 14) dell'art. 1, comma 263; 15) dell'art. 1, comma 26; 16) dell'art. 1, comma 27; 17) dell'art. 1, comma 131; 18) dell'art. 1, commi da 163 a 204; 19) dell'art. 1, comma 209; 20) dell'art. 1, commi 210, 211 e 212; 21) dell'art. 1, comma 215; 22) dell'art. 1, commi 217, 218e 219; 23) dell'art. 1, comma 221, 222e 223; 24) dell'art. 1, commi 224 - 230; 25) dell'art. 1, comma 231; 26) dell'art. 1, comma 232; 27) dell'art. 1, comma 238; 28) dell'art. 1, comma 239; 29) dell'art. 1, comma 241; 30) dell'art. 1, comma 243; 31) dell'art. 1, commi 244 e 245; della legge regionale Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)», pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 Fatto e diritto Premessa. La complessita' della presente impugnativa - concernente un consistente numero di norme della legge regionale n. 4/2011 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)» ha suggerito a questa difesa una suddivisione in due parti del presente ricorso. Nella prima parte (da pagina 3 a pagina 42) saranno trattate censure - in prevalenza attinenti a parametri costituzionali dettati in tema di bilancio e/o contabilita', tutela ambientale e di diritti sociali - che seguono l'ordine numerico delle disposizioni impugnate. Nella seconda parte (da pagina 42 a pagina 83) saranno trattate censure relative a disposizioni che incidono sulla materia sanitaria, ancorche' non direttamente attinenti a quest'ultima. Tale apparentemente disomogeneo criterio di raggruppamento e' consigliato dal rilievo che le censure in argomento sono tutte collegate al disatteso (dalla Regione Campania) Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007 - 2009, stipulato in data 13 marzo 2007, del quale codesta ecc.ma Corte costituzionale si e' gia' occupata nella fondamentale sentenza numero 2010/100. Sempre la complessita' dell'impugnativa ha suggerito a questa difesa la citazione integrale di tutte le disposizioni oggetto di impugnativa, onde evitare al Lettore il continuo richiamo al testo della legge. Infine, poiche' le norme impugnate sono inserite tutte in un unico articolo (il numero 1), esse saranno individuate con la sola indicazione del comma. Parte prima. 1. Il comma 2 prevede «la partecipazione, le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita', comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonche' agli organi delle societa', anche di tipo consortile, partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010.». Come appare palese, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6 del decreto-legge numero 78/2010, convertito dalla legge numero 122/2010. Infatti, tale disposizione, comma 2, dispone, fatte salve le esclusioni espressamente prevista dall'ultimo periodo del comma stesso, il carattere onorifico per la partecipazione a organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano previsti, prescrive che i gettoni di presenza non possano superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera regionale. Il legislatore regionale, viceversa, prevede genericamente la riduzione del 10%. Appare evidente che la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (ed e' - ovviamente - appena da rammentare che, ai sensi dell'ultima parte del 3° comma dell'articolo 117 della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente la determinazione dei principi fondamentali e' riservata alla legislazione dello Stato). Essa e' infatti volta, al pari di altre contenute nella medesima legge, ad assicurare la uniformita' di trattamento del sistema lato sensu retributivo, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, anche in relazione agli obblighi assunti dallo Stato italiano nei confronti della unione europea. Non puo' non rammentarsi la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte secondo la quale le norme statali, ispirate alla finalita' del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito sempre codesta ecc.ma Corte, «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna (data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). Sotto tale profilo, non sembra possano sussistere differenze di rilievo, ai fini che qui occupano (vale a dire in relazione alla sussumibilita' delle norme in esame nella categoria dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, 3° comma, Cost., in relazione all'ultima parte di esso, che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali) tra quelle che attengono alla spesa per il personale, rispetto ad altra - quale la previsione di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 - che disciplina la spesa della pubblica amministrazione in relazione non al personale dipendente ma a soggetti che ad altro titolo svolgono comunque attivita' per il funzionamento di essa. Cio', quantomeno, anche in relazione alla circostanza che nella specie la ratio della norma cui all'articolo 6 del decreto-legge 2010/78 e' palesemente volta al contenimento della spesa pubblica, al pari delle discipline via via susseguitesi che hanno operato il contenimento di essa spesa pubblica incidendo sulle misure previste per il personale dipendente. Ne', ovviamente, a escludere la predetta natura di principio fondamentale puo' valere la diversita' degli strumenti adoperati e dello specifico settore oggetto di disciplina (nella specie, la partecipazione ad organi collegiali e non il pubblico impiego). 2. Il comma 34, prevede che «Le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 7/2002». A sua volta, l'articolo 28 in commento prevede, al comma 1°, lettere a) e b) che e' «I fondi di riserva si distinguono in: a) fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti; b) fondo di riserva per spese impreviste». La norma in esame qui censurata si e' dunque tradotta in una implementazione delle spese obbligatorie e delle spese impreviste senza copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero richiamo alle «maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario», locuzione, questa, con la quale il legislatore regionale non precisa l'ammontare delle risorse e non prevede adeguata copertura finanziaria specifica. E' appena da rammentare al riguardo i ben noti principi piu' volte statuito da codesta ecc.ma Corte. In primo luogo, l'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative e' stata ribadita piu' volte da codesta Corte (sentenze n. 100 del 2010 e n. 386 e n. 213 del 2008), costante nel ritenere che «il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (tra le tante, sentenza n. 359 del 2007) e ha trovato ulteriore conferma nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica). Da tale punto di vista, e sotto questa prospettiva, la regola ex articolo 81, 4° comma, Cost., della cui natura di principio fondamentale dello Stato non si puo' ovviamente dubitare, costituisce materia di legislazione riservata alla potesta' esclusiva di quest'ultimo, con conseguente violazione del parametro costituzionale di cui all'articolo 117, 3° comma, in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, per l'ipotesi di legislazione regionale che violi essa regola. Vero e' poi che deve esistere «uno stretto collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura finanziaria, che non puo' essere ricercata in altre disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima, al fine di evitare che gli effetti di essa (eventualmente in deroga alle altre disposizioni) possano realizzare stanziamenti privi della corrispondente copertura» (Corte cost. n. 106/2011). La copertura delle nuove spese deve poi essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). Criteri, tutti questi, completamente assenti nella nonna che occupa, stante la previsione assolutamente generica e indeterminata di essa. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 3. Il comma 37, dispone che «A partire dall'anno 2013, gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono ridotti del 20 per cento». E' qui necessario rammentare che l'articolo 19 del d.lgs. n. 2001/165, come modificato dall'articolo 40 del d.lgs. n. 2009/150 statuisce, al comma 6°, che gli incarichi dirigenziali «possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia». La norme in esame e' dichiarata applicabile, dal successivo comma 6-ter, anche alle Regioni. Come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha statuito nel respingere le impugnative proposte dalla Regione Piemonte, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche, la norma di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 2000/165, come modificato dall'articolo 40 del d.lgs. n. 2009/150, costituisce «normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche' il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile. In particolare, l'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralita' di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno, alla durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro), all'indennita' che - a integrazione del trattamento economico - puo' essere attribuita al privato, alle conseguenze del conferimento dell'incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni (il successivo comma 6-bis contiene semplicemente una prescrizione in tema di modalita' di calcolo di quella percentuale). Tale disciplina non riguarda, pertanto, ne' procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, ne' la scelta delle modalita' di costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed e' pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale.». Il comma 37 della legge Regione Campania appare dunque palesemente in contrasto con le predette norme (articolo 19 del d.lgs. n. 2001/165, come modificato dall'articolo 40 del d.lgs. n. 2009/150, applicabile, ex successivo comma 6-ter, anche alle Regioni), giacche' la previsione della possibilita' di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a persone estranee nella ridotta misura del 20% viola il limite del 10% e dell'8% da esse previste. Esso viola pertanto l'articolo 117, comma 2°, lettera i) della Costituzione, in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 4. Il comma 44, dispone che «Le economie e le risorse di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009), sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013». Come appare palese, la norma si limita a tale previsione, senza statuire l'obbligo di certificazione con riferimento al conto consuntivo (il conto consuntivo 2010 non e' stato ancora approvato) che comprovi la effettiva disponibilita' delle economie, le quali viceversa, dalla lettera di essa norma, appaiono mezzo di copertura dei piani di forestazione per gli anni in essa indicati. D'altronde, l'art. 44, comma 3°, della legge regionale di contabilita', statuisce che «L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione puo' avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente», il che nella specie non e'. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso il comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 5. Il comma 75 statuisce che «La Regione avvia una collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la costituzione di un apposito ente associativo. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il procedimento, le modalita' e le condizioni per la collaborazione tra la Regione e l'IFEL». La norma, nella parte in cui dispone la creazione di una «struttura tecnica di supporto alla regione ed enti locali della Campania» si traduce in una norma di spesa che pero' e' priva della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso il comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 6. Il comma 77, dispone che «E' riconosciuto a decorrere dall'anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una tantum, in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con gia' due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e dei criteri di graduazione del bisogno definiti dai provvedimenti di attuazione della presente disposizione, stabiliti nei commi 78 e 79, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile da parte della Regione Campania». Il successivo comma 78, alla lettera a), prevede che i soggetti beneficiari del bonus (madre, padre o altro soggetto esercente la potesta' genitoriale al momento della presentazione della domanda) devono essere residenti in Campania «da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale». La legge quadro per la realizzazione del servizio integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 2000/328) prevede, all'articolo 2, comma 1°, il diritto dei «cittadini italiani» di usufruire delle prestazioni dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali demandando alle Regioni la determinazione delle modalita' e dei limiti per usufruire delle prestazioni parola. Il dettato di tale ultima norma nega gia' di per se' la possibilita' di norme regionali che si traducano nella esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata e ingiustificata. Per tale via, appare evidente che la previsione in argomento, che ha circoscritto la possibilita' di presentare l'istanza ai soli soggetti «residenti in Campania da almeno 2 anni», introduce palesemente una discriminazione sulla base di un criterio assolutamente empirico e privo di ogni ragionevole giustificazione, qual e' appunto il possesso della residenza nella regione per un tempo non inferiore ai due anni. Al riguardo e' appena da richiamare la decisione di codesta ecc.ma Corte n. 40 del 2011, la quale, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), cosi' come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), che aveva previsto in subiecta materia di modalita' e termini del tutto omologhi a quelli ora censurati, ha statuito come siffatta norma abbia introdotto «nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilita' tra quelle condizioni positive di ammissibilita' al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate ne' sulla cittadinanza, ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalita' eminentemente sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)». Conclusivamente, a prescindere dalla violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, appare evidente la lesione dell'articolo 38 della Costituzione, nel profilo di garanzia in ordine all'assistenza sociale per ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e dunque la violazione dell'art. 117, 2° comma, lettera m) in relazione alla competenza legislativa attribuita allo in via esclusiva Stato in punto di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». 7. Il comma 123, prevede che «In attuazione della legge regionale n. 16/2010, e' stanziata sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari». L'articolo 5 della predetta legge n. 16/2010 prevede al comma 2° che «La regione Campania promuove la definizione, la sperimentazione e l'implementazione di sistemi e procedure per prevenire le frodi nella gestione dei fondi della Unione europea in collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)» . Solo per mera completezza, e' qui poi appena da rammentare che le Unita' Previsionali di Base (a suo tempo introdotte dalla legge 3 aprile 1997, n. 94) rappresentano un livello di aggregazione di capitoli finanziari, finalizzato ad agevolare la lettura del bilancio per l'approvazione dello stesso da parte degli organi politici; sono individuate in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro di responsabilita' amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione, e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ente pubblico. In altre parole, la lettura del documento di bilancio articolato in UPB dovrebbe consentire di comprendere le risorse finanziarie impiegate nelle diverse attivita' in capo a ciascun Ministero. La UPB cui accenna la norma oggetto di censura e' inesistente, nel bilancio regionale 2001. Essa si concreta dunque nella previsione di una unita' previsionale di base non prevista. In tal modo la norma costituisce modifica del sistema contabile - in ordine al quale sussiste la potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2°, lettera e) della Costituzione - statuendo in pratica la possibilita' di adottare norme di spesa sulla base di previsioni contabili non in essere all'attualita', il che, ovviamente e' in contrasto con la disciplina contabile come esistente. La stessa norma merita poi di esser apprezzata nella sua violazione dell'articolo 81, 4° comma, Cost., e dell'articolo 117, 3° comma, Cost.. Essa prevede infatti l'attuazione della norma di cui all'articolo 5, comma 2°, della legge 2010/16, dettata, come si e' gia' riferito, in tema di attivita' di repressione delle frodi comunitarie, senza alcuna copertura finanziaria. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso il comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 8. Il comma 124 prevede che «L'articolo 66 della legge regionale n. 1/2008, e' sostituito dal seguente: "Art. 66. Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualita' dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica gia' in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione e' revocata. L'assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti."». Nulla quaestio, ovviamente, che si verta in tema di tutela ambientale e dell'ecosistema, come tale rientrante nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., lett. s). Giova qui rammentare che gli impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50.000 MW rientrano tra le attivita' di cui al punto 1.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 2006/152, e sono pertanto soggetti, ai fini dell'esercizio, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in relazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 12 del medesimo d.lgs. Quanto alla determinazione delle competenze, provvede, come ben noto, l'art. 7 del d.lgs.. Per quanto qui occupa, si deve poi rammentare che, ai sensi del punto 2 dell'allegato XII alla parte seconda al d.lgs. n. 2006/152, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 4-bis, del medesimo d.lgs., le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica che almeno 300 MW sono soggetti al rilascio della autorizzazione integrata ambientale di competenza statale. Tale provvedimento determina le condizioni di esercizio dell'impianto, ivi compresi i requisiti di controllo delle emissioni. Ai sensi dell'articolo 29-decies, la medesima autorita' (statale, nel caso che occupa) e' competente nelle fattispecie di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorio o di esercizio in assenza di autorizzazione. Come ben si vede la norma qui censurata (articolo 1 comma 124) subordina il rilascio e/o l'operativita' delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti per la produzione di energia termoelettrica operanti in ambito regionale alla dotazione di un sistema di monitoraggio dello stato della qualita' dell'aria, senza escludere da tale disciplina gli impianti in ordine ai quali sussiste la competenza statale. La violazione dell'art. 117, comma 2°, lettera s) appare evidente, quantomeno nella parte in cui la disposizione qui censurata prescrive che «La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione di esercizio» e che «La mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione». La violazione sempre dell'art. 117, comma 2°, lettera s) e' poi apprezzabile sotto un autonomo ed distinto profilo. Come ben noto, il d.lgs. 2010/155 ha previsto, all'articolo 5, comma 9°, che «Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono disporre l'installazione o l'adeguamento di una o piu' stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente valuti tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione. In tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale o l'autorizzazione prescrivono che la stazione di misurazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano l'installazione o l'adeguamento di una o piu' stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente, l'autorita' competente autorizza la permanenza di tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto dal comma 7». Come ben si vede, tale norma ha previsto che l'installazione di stazioni di misurazione presso gli impianti industriali possa essere disposta caso per caso, in sede di autorizzazione, purche' l'autorita' valuti l'installazione delle stazioni necessarie per la rete regionale di misura e purche' le sanzioni siano installate in conformita' ai requisiti legali di ubicazione su macro scala e su micro scala e siano soggette alla gestione al controllo pubblico. Tale assetto risponde a due principi fondamentali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f) e g): siti di campionamento, al fine di fornire dati corretti utilizzabili per la valutazione della qualita' dell'aria, da scegliersi in conformita' ai requisiti legali di ubicazione e agli altri criteri previsti dal d.lgs.; rete regionale per la misura della qualita' dell'aria da definirsi secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicita', evitandosi l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Il legislatore nazionale inteso in questo modo evitare il rischio che le leggi regionali di misura fossero affette da una ingiustificata proliferazione di stazioni di misurazione che pubblicassero i dati forniti da altre stazioni gia' idonee a monitorare un determinato territorio, ovvero che, non rispettando tutti vigenti criteri di ubicazione di funzionamento, fornissero dati errati e contrastanti con quelli delle stazioni ubicate gestite in modo regolare. Per tale motivo il d.lgs. n. 2010/155 impone una valutazione tecnica da effettuare caso per caso, nell'autorizzazione dei singoli impianti, per verificare se una o piu' nuove stazioni siano necessarie ai fini della valutazione della qualita' dell'aria nella zona di riferimento e siano compatibili con i requisiti di legge e con la rete di misura esistente. La norma regionale, prevedendo la necessaria automatica collocazione di stazioni di misurazione della qualita' dell'aria presso tutti gli impianti in esame, indipendentemente da una verifica tecnica circa l'utilita' di tali stazioni circa il rispetto dei criteri di ubicazione su macro scala su micro scala, si pone in palese contrasto con la norma nazionale appena sopra richiamata. Ne' la norma ora censurata, prevedendo l'automatica e sistematica moltiplicazione delle stazioni di misurazione presso gli impianti, appare in grado di raggiungere l'obiettivo di un livello di tutela ambientale piu' avanzato di quello previsto dalla legislazione nazionale. In effetti, tale automatismo, escludendo la necessita' di una puntuale verifica tecnica, conduce viceversa a un significativo rischio di duplicare i dati gia' forniti da altre stazioni ovvero di ottenere dati scorretti e contrastanti con quelle conforme ai criteri di legge. Cio' con inevitabili conseguenze negative sulle attivita' di valutazione gestione della qualita' necessari ad assicurare il rispetto degli obiettivi di tutela prescritti dalla vigente normativa italiana comunitaria. Giova invero qui precisare che, come ben noto, la parte seconda del d.lgs. n. 2010/152 costituisce - ai sensi dell'art. 4 - recepimento ed attuazione: a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003; c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. A sua volta, il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 costituisce - ai sensi dell'art. 1 - attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa. La norma regionale qui censurata, dunque, e' affetta anche da violazione dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione, per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Infine, nella parte in cui prevede l'obbligo di dotarsi del sistema di monitoraggio dello stato della qualita' dell'aria quale condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale, nonche' la revoca automatica di essa autorizzazione nel caso di mancanza di tale sistema determina una irragionevole disparita' di trattamento - irragionevole perche' priva di giustificazione alcuna, rispetto alla disciplina statuale di cui si e' discorso - rispetto ai gestori che operano fuori dal territorio regionale. Appare quindi palese anche la violazione dell'art. 3 Cost. 9. I commi 135, 136,137 e 138 cosi' statuiscono: «135. La Regione promuove la costituzione di una Societa' finanziaria regionale per azioni, con sede nel territorio della Regione, che ha come oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Campania, nonche' operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche essere trasferite, mediante operazioni straordinarie, societa' partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione della Giunta regionale. 136. L'oggetto sociale prevalente della societa' di cui al comma 135 consiste nel dare attuazione agli obiettivi, ai programmi e alle direttive regionali. Essa puo' acquisire partecipazioni in societa' gia' costituite o costituire societa', anche insieme a soggetti terzi, e svolgere ogni attivita' che sia opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. 137. La societa' di cui al comma 135 e' a totale o prevalente capitale pubblico e la Regione Campania assume e mantiene nella societa' una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale; e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti le societa' per azioni. La societa' presenta un piano industriale operativo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di costituzione nel BURC, e prima dell'inizio di ogni esercizio sociale presenta un budget preventivo annuale. 138. La dotazione finanziaria per le spese di investimento per l'attuazione dei commi 135, 136, 137 e' definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione.». In breve, l'articolato in commento prevede la costituzione di una societa' finanziaria regionale per azioni, a totale o prevalente capitale pubblico, avente come oggetto sociale l'attuazione di (non meglio specificati) piani, programmi e indirizzi della regione. In primo luogo, la norma (comma 138) riguardante la copertura finanziaria degli oneri, pari a 5.200.000, 00 euro, la quale stabilisce che quest'ultima sara' assicurata con successivo provvedimento (la cui natura non viene nemmeno precisata, cosi' come non viene precisato il tempo per l'adozione, ne' alla sua adozione e' condizionata l'entrata in vigore dell'articolato), appare affetta da violazione dell'art. 81, comma 4, della costituzione in riferimento all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Al riguardo, ci si permette di richiamare quanto si e' gia' esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2). La disposizione viola poi i principi previsti dall'ordinamento comunitario in materia di affidamento «in house» con riferimento agli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009). Sul punto, e' bene richiamare in primo luogo la giurisprudenza (sentenza n. 2008/439) di codesta ecc.ma Corte, in relazione ai principi comunitari e, anche, e parallelamente, a quelli statuali. «Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve ... essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza. In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autorita' pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite societa', attivita' di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 295 del Trattato CE). La giurisprudenza della Corte di giustizia - proprio al fine di assicurare il rispetto di tali regole e sul presupposto che il sistema dell'affidamento in house costituisca un'eccezione ai principi generali del diritto comunitario - ha imposto l'osservanza di talune condizioni legittimanti l'attribuzione diretta della gestione di determinati servizi a soggetti «interni» alla compagine organizzativa dell'autorita' pubblica. La Corte, infatti, con la sentenza Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, ha affermato che e' possibile non osservare le regole della concorrenza: a) quando l'ente pubblico svolge sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) quando il soggetto affidatario "realizzi la parte piu' importante della propria attivita'" con l'ente o con gli enti che la controllano. In relazione al primo requisito, la Corte di giustizia, in particolare con la citata sentenza Stadt Halle dell'11 gennaio 2005, ha sottolineato che esso non sussiste quando la societa' sia partecipata da privati, atteso che "qualunque investimento di capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati", rifuggendo da "considerazioni ed esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico" che devono caratterizzare "il rapporto tra un'autorita' pubblica (...) ed i suoi servizi". Inoltre, tra le altre, nelle sentenze Carbotermo dell'11 maggio 2006, in causa C-340/04 e Parking Brixen del 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, si e' puntualizzato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza del presupposto in esame, accanto alla "dipendenza finanziaria", risultante dalla detenzione pubblica dell'intero capitale della societa' affidataria, rilevano profili di natura prettamente gestionale. In particolare, i giudici europei ritengono che l'ente pubblico debba essere dotato di poteri di controllo sull'attivita' del consiglio di amministrazione piu' ampi e pregnanti di quelli che normalmente il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci. Inoltre, e' stata esclusa la sussistenza del controllo analogo quando l'impresa abbia «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» e che risulterebbe dalla presenza di elementi, quali, a titolo esemplificativo: l'ampliamento dell'oggetto sociale; l'apertura obbligatoria della societa', a breve termine, ad altri capitali; l'espansione territoriale dell'attivita' della societa' (citata sentenza Parking Brixen del 13 ottobre 2005; cosi' anche Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 3 marzo 2008, n. 1). In relazione al secondo requisito, rappresentato, come si e' precisato, dalla prevalenza dello svolgimento dell'attivita' a favore dell'ente pubblico conferente, va, innanzitutto, chiarito come esso non impedisca che l'istituto dell'affidamento diretto sia configurabile anche in relazione al settore dei servizi pubblici. La circostanza, infatti, che tale settore si caratterizza per il fatto che le relative prestazioni sono rivolte, diversamente da quanto accade in presenza di un contratto di appalto, a favore dell'utenza, non costituisce un ostacolo alla riconduzione dell'attivita' all'autorita' pubblica. Gli stessi giudici europei hanno, sul punto, sottolineato che non rileva stabilire se il destinatario dell'attivita' posta in essere dal gestore del servizio sia la stessa amministrazione o l'utente delle prestazioni. Si deve infatti «tener conto di tutte le attivita' realizzate» da tale gestore sulla base di un affidamento effettuato dall'amministrazione, "indipendentemente da chi remunera tale attivita'", potendo trattarsi della medesima amministrazione o degli utenti delle prestazioni erogate (citata sentenza Carbotermo dell'11 maggio 2006). Quanto al significato da attribuire all'espressione che identifica il requisito in esame, la giurisprudenza comunitaria ha sostanzialmente affermato che e' necessario che il soggetto beneficiario dell'affidamento destini la propria attivita' «principalmente» a favore dell'ente. L'effettuazione di prestazioni che non siano del tutto marginali a favore di altri soggetti renderebbe quella determinata impresa "attiva sul mercato", con conseguente alterazione delle regole concorrenziali e violazione dei principi regolatori delle gare pubbliche e della legittima competizione. In altri termini, nella prospettiva comunitaria, una lettura non rigorosa della espressione «parte piu' importante della sua attivita'» inciderebbe sulla stessa nozione di soggetto in house alterandone il dato strutturale che lo identifica come una mera "articolazione interna" dell'ente stesso. Una consistente attivita' "esterna" determinerebbe, infatti, una deviazione dal rigoroso modello delineato dai giudici europei, con la conseguenza, da un lato, che verrebbe falsato il confronto concorrenziale con altre imprese che non usufruiscono dei vantaggi connessi all'affidamento diretto e piu' in generale dei privilegi derivanti dall'essere il soggetto affidatario parte della struttura organizzativa dell'amministrazione locale; dall'altro, che sarebbero eluse le procedure competitive di scelta del contraente, che devono essere osservate in presenza di un soggetto "terzo" (quale deve ritenersi quello che esplica rilevante attivita' esterna) rispetto all'amministrazione conferente. Va, inoltre, rimarcato che anche questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento ad un settore diverso da quello in esame, che le esigenze di tutela della concorrenza impongono di tenere distinto lo svolgimento di attivita' amministrativa posta in essere da una societa' di capitali per conto di una pubblica amministrazione dal libero svolgimento di attivita' di impresa. L'esigenza di mantenere separate le due sfere di attivita', ha puntualizzato la Corte, e' finalizzata ad "evitare che un soggetto, che svolge attivita' amministrativa, eserciti allo stesso tempo attivita' d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso puo' godere in quanto pubblica amministrazione" (sentenza n. 326 del 2008, punto 8.3. del Considerato in diritto). Sul piano poi della verifica del rispetto del requisito in esame, la Corte di giustizia, in particolare, con la citata sentenza Carbotermo dell'11 maggio 2006, ha affermato che il giudice competente deve prendere in considerazione "tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative» (par. 64). Sul piano quantitativo, la stessa sentenza, al successivo paragrafo 65, fa espresso riferimento all'elemento del fatturato, osservando che «occorre considerare che il fatturato determinante e' rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtu' di decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante". Inoltre, per mantenere una impostazione coerente con l'esigenza che l'indagine si svolga su un piano casistico, non sono ammesse rigide predeterminazioni connesse all'indicazione della misura percentuale di fatturato rilevante. Sul piano qualitativo, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria (citata sentenza Carbotermo dell'11 maggio 2006), tale profilo incide o puo' incidere sulla natura dei servizi resi e, quindi, sul criterio per ritenere che una attivita' di impresa sia svolta in modo preponderante per l'ente pubblico conferente e solo marginalmente per il mercato perche', a prescindere dal dato quantitativo del fatturato, tale profilo puo' - in astratto - riverberare i suoi effetti sulla rilevanza dell'attivita' svolta dal soggetto al fine di considerare prevalente o solo marginale l'attivita' "libera" in una prospettiva di futura espansione della stessa nel mercato o in zone del territorio diverse da quelle di competenza del soggetto pubblico conferente.». In altri termini, e conclusivamente, la possibilita' di derogare al generale obbligo di esperire la gara di appalto e' ammissibile solo nel caso in cui l'affidamento venga disposto a favore di un soggetto legato all'ente pubblico di appartenenza da un rapporto di delegazione interorganica. Piu' precisamente, come ben noto, affinche' ci sia un legittimo affidamento «in house», devono sussistere tre requisiti: 1) l'amministrazione affidante deve svolgere un «controllo analogo» a quello esercitato dalla stessa sui propri servizi; 2) La societa' deve essere capitale interamente pubblico; 3) La societa' affidataria deve operare esclusivamente per l'ente pubblico di appartenenza. Vero e' poi che la disciplina delle condizioni legittimanti l'affidamento «in house», cosi' come in origine elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nella sentenza Teckal, C -107/98, ha subito un forte processo evolutivo da parte della giurisprudenza europea nazionale, attraverso un percorso volto a rendere sempre piu' stringente e rigoroso il contenuto dei presupposti, con particolare attenzione al cd. «controllo analogo». I Giudici della Corte di Giustizia hanno invero interpretato in maniera restrittiva l'affidamento dei servizi in tema di «in house providing». In breve, la giurisprudenza della Corte riconduce il concetto di controllo da parte dell'amministrazione affidante alla possibilita' di quest'ultima di esercitare un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti, non considerando elemento sufficiente la sola detenzione mano pubblica dell'intero capitale sociale della societa' (Corte di Giustizia, sentenza C - 410/04 del 6 aprile 2006). Le previsioni del legislatore regionale, che qui si impugnano, nella parte in cui prevedono la possibilita' di «acquisire partecipazioni in societa' gia' costituite o costituire societa', anche insieme a soggetti terzi» appaiono palesemente violare la possibilita' del controllo cosi' come enunciato dai principi comunitari e dalle relative applicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia, nonche' il principio che la societa' affidataria debba operare esclusivamente per l'ente pubblico di appartenenza, avuto riguardo anche alla genericita' di quanto previsto dal comma 136 del medesimo articolo 1 in tema di oggetto sociale prevalente della societa', consistente «nel dare attuazione di obiettivi, i programmi alle direttive regionali». Le norme in parola violano dunque gli articoli del Trattato di cui si e' detto (49, 56 e 106, nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009) e dunque l'articolo 117, comma 1°, della Costituzione. Sotto altro profilo, e' poi appena da osservare che la disciplina in parola detta norme in materia di concorrenza. Cio' e' palese sia in relazione a quanto disposto in ordine all'oggetto sociale ("partecipazioni in societa' gia' costituite o costituire societa', anche insieme a soggetti terzi"), sia in riferimento alla specificazione che essa opera, o puo' operare, "a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI)". Sotto tale profilo e' apprezzabile anche la violazione dell'articolo 117, comma 2 lett. e), nella invasione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza. 10. I commi 142 - 154 cosi' statuiscono, apportando modifiche alla legge regionale n. 2007/12: «142. La rubrica dell'articolo 3 legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), e' sostituita dalla seguente: "Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi". 143. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, la parola "automatica" e' sostituita dalla seguente "valutativa" e le parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5 e 7". 144. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, le parole "e' utilizzabile" sono sostituite dalle seguenti "e' fruibile in maniera automatica". 145. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, le parole "diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione" sono sostituite dalle seguenti "ubicate al di fuori del territorio regionale". 146. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007, e' sostituito dal seguente: "7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalita' e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa.". 147. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007, e' sostituita dalla seguente "Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura valutativa: credito di imposta per l'incremento dell'occupazione". 148. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007, la parola "automatica" e' sostituita dalla seguente "valutativa" e le parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5 e 7". 149. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007, e' sostituito dal seguente: "7. La misura dell'agevolazione e' differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilita' e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorita' e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa e' fruibile in maniera automatica, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).". 150. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, dopo la parola "orientati" sono inserite le seguenti "alla creazione di impresa,". 151. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, le parole "costi di gestione e funzionamento," sono soppresse. 152. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, le parole "e di gestione" e le parole "Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione e' rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non e' esercitato il riscatto." sono soppresse. Le parole "diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione" sono sostituite dalle seguenti "ubicate al di fuori del territorio regionale". 153. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007, e' aggiunto il seguente: "5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalita' e i termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7 e con il provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa." . 154. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2007 e' sostituito dal seguente: "4. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, da qualunque fonte essi provengono." .». Le norme in commento, come ben si vede, disciplinano nuovi incentivi ed investimenti produttivi delle imprese mediante agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi. Esse risultano pero' prive di copertura finanziaria in quanto sulla pertinente UPB 2. 83. 243, denominata «spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio dell'agricoltura» non sussistono risorse finanziarie per le finalita' sopra esposte. Sono pertanto affette da violazione dell'art. 81, comma 4, della costituzione in riferimento all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Al riguardo, ci si permette di richiamare quanto si e' gia' esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2). Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Sotto altro profilo, e' poi appena da osservare che la disciplina in parola detta norme in materia di concorrenza, concedendo agevolazioni e incentivi. Sotto tale profilo e' apprezzabile anche la violazione dell'articolo 117, comma 2 lett. e), nella invasione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza. 11. Il comma 195, nell'istituire «un fondo straordinario di euro 150.000,00 al Centro di riferimento regionale in farmaco economia e farmaco utilizzazione (CIRFF) della Universita' di Napoli Federico II» non prevede ne' l'indicazione della UPB su cui far gravare gli oneri, nella relativa copertura finanziaria. La disposizione e' pertanto affetta da violazione dell'art. 81, comma 4, della costituzione in riferimento all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Al riguardo, ci si permette di richiamare quanto si e' gia' esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2 del presente ricorso). Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 12. Il comma 207 autorizza la Giunta regionale «ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attivita' previste dalla legge 328/2000, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nonche' dalla legge regionale n. 11/2007. L'assessore alle politiche sociali deposita, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio, il programma finanziario di utilizzo delle risorse». Essa pero' non prevede la certificazione che comprovi l'effettiva disponibilita' delle economie in parola nell'ambito del conto consuntivo 2010 (non ancora approvato). D'altronde, l'art. 44, comma 3°, della legge regionale di contabilita', statuisce che «L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione puo' avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente», il che nella specie non e'. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 13. Il comma 250 dispone che «La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' presentata al comune ovvero all'autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorita' risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalita' delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla Delib.G.R. 6 agosto 2008, n. 1350.». Come ben si vede la norma fissa in 60 giorni il termine entro il quale l'autorita' preposta nell'esprimere il parere negativo rilascio dell'autorizzazione allo scarico, statuendo altresi' che in caso di inutile decorso di tale termine l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca. L'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 2006/152 fissa invece il termine perentorio di 90 giorni. E' appena da rammentare, a tal riguardo, che l'articolo 20, comma 4 della legge 1990/241 statuisce l'inapplicabilita' del «silenzio -assenso» alla materia ambientale. A sua volta, l'articolo 29 della stessa legge, come sostituito dall'art. 19 legge 11 febbraio 2005 n. 15, statuisce che «Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge». Come codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di chiarire, l'istituto del silenzio - assenso incide sul livello di tutela di cui il legislatore intende munire l'interesse oggetto di disciplina: e, cosi', ad esempio, la previsione di un termine per la formazione di esso piu' breve di quello fissato dal legislatore statale costituisce «evidente violazione di un livello di tutela [nella specie: dell'ambiente] uniforme» che «altera il rapporto fra i due interessi che il termine stesso e' destinato a soddisfare e cioe' quello dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e quello dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in tempi ragionevoli, in un modo che risulta lesivo dell'interesse pubblico alla tutela [nella specie: dell'ambiente], in violazione dei predetti parametri» (sentenza n. 2009/315). Conclusivamente la norma regionale che occupa pone l'interesse ambientale - che ovviamente costituisce l'oggetto diretto e immediato tutelato nella disposizione che occupa - in una posizione deteriore sotto due diversi profili che, quanto agli effetti, si sommano l'uno con l'altro. Il primo e' costituito dal termine inferiore (60 giorni anziche' 90) previsto dal legislatore regionale rispetto a quello previsto dal legislatore statale; il secondo e' l'effetto che consegue al decorso del termine, cui il legislatore regionale riconnette addirittura la temporanea concessione dell'autorizzazione per un termine di 60 giorni, salvo revoca. In definitiva appare palese la violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera S) della Costituzione, trattandosi di normativa afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in ordine alla quale sussiste la competenza legislativa statale esclusiva. 14. Il comma 263 statuisce che «La Regione Campania istituisce il distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilita' ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale. Il relativo finanziamento di giuro 150.000,00 e' iscritto sulla relativa UPB». La norma in commento non prevede ne' l'indicazione della UPB su cui far gravare gli oneri, ne' la relativa copertura finanziaria. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Parte seconda. Come ben noto, legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 796, lett. b), ebbe a statuire nei seguenti termini: «E' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo' proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». Come chiarito codesta ecc.ma Corte, nella sentenza 2010/100, tale norma «ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione "necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania.» La norma in questione «che assegna a tale Accordo carattere vincolante, per le parti tra le quali e' intervenuto, puo' essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica». Giova altresi' rammentare che, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro. Con la legge finanziaria 2010 e' stata, poi, concessa alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come la Regione Campania, la possibilita' proseguire il Piano di rientro attraverso programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, che «gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro». Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si e' impegnata all'attuazione del suddetto Piano di rientro e al rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione delle previsioni della legge finanziaria, il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 41 del 14 luglio 2010 avente ad oggetto «Approvazione del nuovo Programma Operativo per l'anno 2010». Successivamente, con decreto n. 22 del 22 marzo 2011, in attuazione del punto t) del mandato Commissariale, conferito con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, ha approvato il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto n. 49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione del punto c) del mandato Commissariale. Il forte disavanzo non coperto per l'anno 2010 a causa della non completa attuazione del Programma Operativo 2010 ha poi comportato l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, nonche' dal comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006/296, vale a dire l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, l'applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo. La suddetta norma statale statuisce, inoltre, nell'ultima parte del comma, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione dei predetti vincoli sono nulli. Dispone altresi' che in sede di verifica annuale degli adempimenti la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi. La legge regionale in esame, come meglio precisato in prosieguo, autorizza una serie di spese non obbligatorie in contrasto con la citata disposizione statale. Codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di rammentare - come gia' sottolineato in passato con la sentenza n. 193 del 2007 - che l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica (articolo 1, collima 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»). E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual e' quello alla salute (articolo 32 Cost.) - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario ad acta, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli Organi regionali. Cio' premesso, si osserva che la legge in oggetto, presenta molteplici aspetti di illegittimita' incostituzionale. Cio' in quanto alcune disposizioni (di seguito indicate) pongono in capo alla Giunta Regionale interventi in materia sanitaria che contrastano con le previsioni contenute nell'Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, Cost., contenuti nei commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009. Le stesse disposizioni regionali, di seguito riportate, interferiscono con le funzioni attribuite al Commissario ad acta, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 159/2007. Tali interferenze che in alcuni casi sono tali da prefigurare lo svuotamento del potere del Commissario ad acta, limitandone l'azione, determinano un'alterazione nel rapporto fra Governo e Commissario in violazione degli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Le norme violate, tutte inserite nell'articolo 1 della legge che occupa, sono le seguenti, con la precisazione che di esse si fornira' unicamente l'indicazione del relativo comma: Comma 26. «1 commissari straordinari delle Aziende sanitarie locali che hanno prodotto atti in contrasto con il Piano di rientro sanitario (deliberazione del Consiglio dei Ministri) decadono e sono cancellati automaticamente dall'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Campania, cosi' come previsto dalla Delib.G.R. 2 agosto 2010, n. 575». La disposizione che occupa, incidendo sulla nomina dei direttori generali, mina profondamente le funzioni attribuite al Commissario ad acta. L'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, infatti, attribuisce al Commissario la facolta', nell'esercizio dei suoi poteri, di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali e conseguentemente anche la decadenza. Sul punto, e' appena da richiamare la sentenza codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 2/2010, la quale, come ben noto, ha statuito che in forza di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, convertito dalla legge n. 222 del 2007, «rientra tra le facolta' del commissario ad acta - dopo la modifica apportata al testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere non gia' soltanto di proporre alla Regione "la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", bensi' quello di "motivatamente disporre" la "sospensione dalle funzioni" dei direttori generali, facolta' che implica, evidentemente, anche quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare, con tale misura, la continuita' nello svolgimento di incarichi che - per il loro carattere apicale - non tollerano alcuna vacatio. Ricorre, dunque, anche in questo caso la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto - a prescindere dalla questione relativa alla legittimita' in se' della previsione di una proroga automatica e generalizzata dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, questione non dedotta dalla ricorrente - la disciplina recata dalle norme impugnate integra una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta.». Comma 27. «Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26 sono inefficaci.» La norma esula dalla competenza legislativa regionale in quanto incide sulla materia «ordinamento civile» riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) e contrasta, altresi', con l'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, che sancisce la nullita' dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro e violando, cosi', ulteriormente l'art. 117, comma 3, Cost. in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica. Comma 131. «La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, attua un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane, anche per il tramite di consorzi export regionali. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma, e' istituito un fondo denominato "Fondo per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese campane" con una dotazione di euro 250.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.» Con la norma in commento la Giunta regionale attua un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole o medie imprese campane, per il quale istituisce un fondo ad hoc (con una dotazione di euro 250.000). Tale fondo, operando anche nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del comma 25 del medesimo art. 1 della legge in esame (il quale prevede che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del servizio sanitario regionale»), risulta in contrasto con il piano di rientro. Commi da 163 a 204 e commi 240 e 241: «163. La Giunta regionale, nell'ambito della rimodulazione dei fondi comunitari, destina al bando di cui al comma 162 la somma di euro 1.000.000,00 stanziati sull'UPB 22.84.245. 164. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Societa' nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli e per l'accademia Pontaniana, con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 8, per attivita' scientifiche e culturali. 165. E' concesso un contributo straordinario alla Biblioteca pubblica statale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30 di euro 50.000,00. 166. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per la Societa' napoletana di Storia Patria, con sede a Napoli, finalizzato alla valorizzazione della collezione monetaria e del patrimonio librario. 167. E' concesso un contributo straordinario di euro 65.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per l'Istituto Italiano per gli studi Storici in Napoli, finalizzato all'attivazione di borse di ricerca e all'implementazione ed ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale documentale e scientifico posseduto. 168. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per il progetto di fruizione della Biblioteca e dell'Archivio del Conservatorio di San Pietro a Maiella. 169. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore delle attivita' dell'Ente Morale Biblioteca "Alfredo de Marsico" sito a Castelcapuano in Napoli. 170. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore della "Fondazione CRIF di alto valore scientifico" di Salerno. 171. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo del Sannio di Benevento. 172. E' istituito un fondo straordinario di euro 90.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore dell'Ente Ville Vesuviane. 173. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore Centro Studi Guido Dorso di Avellino. 174. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo Campano della Provincia di Caserta. 175. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore della Fondazione Culturale Provinciale "Casa Hirta" di Caserta. 176. La Regione Campania riconosce e celebra l'anniversario dell'eccidio di Nola datato 11 settembre 1943 come l'inizio delle ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull'Esercito Italiano in Campania. A tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove iniziative di concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento e' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30. 177. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio "G. Martucci" di Salerno per lo sviluppo e la promozione delle attivita' culturali da tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituzione Scafati Solidale. 178. E' concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30 per il finanziamento del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa "Pagani, citta' di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco". 179. La Regione Campania valorizza le attivita' culturali realizzate dal premio annuale di giornalismo Matilde Serao con la contribuzione finanziaria pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, mediante prelievo dalla UPB 3.11.31. Per i successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio. 180. La sede dell'Enoteca regionale della Campania, con funzioni di rappresentanza, divulgazione e documentazione del mondo del vino campano, e' ubicata nelle zone interne della Regione Campania. 181. E' istituito un fondo straordinario di euro 40.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Centro Interdipartimentale di ricerca sull'Iconografia della citta' europea dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, per la redazione di un atlante dell'iconografia del paesaggio in Campania, attraverso l'analisi delle fonti iconografiche del territorio regionale tra il XVI ed il XIX secolo. 182. E' istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento di Matematica Renato Caccioppoli dell'Universita' Federico II di Napoli, per l'attivazione di assegni di ricerca nonche' per l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento. 183. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le per le attivita' del Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche dell'Universita' Federico II di Napoli per l'estensione di attivita' di ricerca nel campo delle emoglobinopatie, finalizzate ad una piu' approfondita conoscenza delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi. 184. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento di studio delle componenti culturali del territorio della Seconda Universita' di Napoli per l'estensione di attivita' di ricerca nel campo dei beni culturali, finalizzate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale. 185. E' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Universita' di Napoli, per il progetto "Caratterizzazione genetico molecolare della bufala campana per la valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari". 186. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell'Universita' di Napoli "Federico II" per il progetto "Ippocrate". 187. E' istituito un fondo straordinario di euro 60.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38 per le attivita' del Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della Facolta' di Medicina della Seconda Universita' degli Studi di Napoli per il progetto di ricerca "Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia Coli nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)". 188. E' istituito un fondo straordinario di euro 180.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della "Fondazione Officina Solidale" di Avellino per l'avviamento del Centro di ricerca per le energie alternative (CREA). 189. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per l'AOU Federico II di Napoli per la realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli "Second Opinion" relativo alla consulenza specialistica per pazienti della regione in caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine di confermare l'appropriatezza terapeutica e di ridurre i costi sanitari. 190. E' istituito un fondo straordinario di euro 70.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il progetto esecutivo del "Museo dell'Osservatorio Vesuviano - Polo di attrazione Turistico-Culturale su scala globale". 191. E' istituito un fondo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' dell' Universita' degli Studi di Napoli "l'Orientale", per l'attivazione di assegni di ricerca nonche' per l'implementazione e per l'ottimizzazione della fruizione pubblica del materiale didattico scientifico che costituisce patrimonio dell'Universita'. 192. E' istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Centro di Ricerca "AMRA" di S. Angelo dei Lombardi per le attivita' di analisi e monitoraggio del rischio ambientale. 193. E' istituito un fondo straordinario di euro 400.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore della Scarl BIOGEM di Ariano Irpino. 194. E' istituito un fondo straordinario di euro 80.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell'Universita' di Napoli "Federico II". 195. E' istituito un fondo straordinario di euro 150.000,00 al Centro di riferimento regionale in farmaco economia e farmaco utilizzazione (CIRFF) della Universita' di Napoli Federico II. 196. All'UPB 4.15.38 e' istituito un fondo straordinario pari a euro 70.000,00 per il Centro specialistico Policlinico Universitario Federico II per il progetto regionale "Centro Pilota-Ambulatorio poli-specialistico sul pavimento pelvico". 197. Per lo sviluppo delle attivita' scientifiche del Dipartimento delle Scienze Biologiche dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, e' istituito un fondo di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54. 198. E' istituito un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 6.23.54 per l'attuazione del protocollo d'intesa con la Seconda Universita' degli Studi di Napoli. 199. E' istituito un finanziamento straordinario al Centro regionale prevenzione oncologica (CRPO) presso l'Universita' Federico II di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38. 200. E' istituito un fondo straordinario per la Universita' Suor Orsola Benincasa di euro 250.000,00 per assegni di ricerca, a valere sull'UPB 6.23.54. 201. E' concesso un contributo straordinario a favore della Societa' Italiana di Pediatria Preventiva e sociale di euro 100.000,00. Il finanziamento e' a valere sulla UPB 6.23.54. 202. I progetti di cui ai commi precedenti sono valutati dai soggetti nominati per la valutazione e controllo previsti dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania), e a tal fine e' istituito un fondo straordinario di euro 200.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38. 203. Al fine di evitare onerosi ricorsi alla mobilita' extra regionale nel ricovero dei pazienti affetti da gravi patologie traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto conto delle esperienze maturate nell'ambito della patologia traumatica cranio-maxillofacciale da parte dell'Azienda universitaria policlinico (AUP) "Federico II" e per ottemperare alle necessita' di assistenza di pazienti affetti da traumi cranio-maxillofacciali, e' istituito un centro di riferimento presso la suddetta AUP. Per il finanziamento e' istituito un fondo denominato "Centro di riferimento per la traumatologia Craniomaxillo-facciale" con la consistenza di euro 200.000,00. 204. Previa sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il comune di San Cipriano di Aversa e la Regione Campania, e' concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 al comune di San Cipriano di Aversa (Ce) per la ristrutturazione dell'edificio confiscato, sito in Via Ancona, da destinare a Caserma dei carabinieri. 240. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 238 e 239 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 4.15.38. 241. La Regione Campania promuove la metodologia di integrazione sociosanitaria denominata "Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di salute" (PTRI/BdS), riferita anche al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni della Commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' sui Determinanti sociali della Salute ("Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health.", 2008) e alle collegate Raccomandazioni licenziate dalla 62° Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' ("Reducing health inequities through action on the social determinants of health" (n. WHA62.14 del 22 maggio 2009). Per le finalita' di cui al presente comma, nei limiti dei vincoli di spesa determinati per l'anno 2011, alla predetta metodologia sono riservate specifiche risorse, per consentire la continuita' delle azioni gia' implementate nonche' la sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non e' ancora operativa.» In via di semplice riassunto (e rammentando che del comma 195 si e' gia' trattato nel motivo di ricorso sub 11), si evidenzia che i commi da 163 a 204 prevedono l'istituzione di fondi straordinari, mentre i commi 240 e 241 dispongono nuovi stanziamenti su capitoli di spesa gia' istituiti. Tutte queste disposizioni si pongono quindi in contrasto con l'art. 1, comma 174 della legge n. 311/2004, il quale dispone il divieto di spese non obbligatorie. In particolare, tale norma statuisce che «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni di aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni di aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli». Inoltre, il legislatore regionale, effettuando spese non obbligatorie e prevedendo una disciplina non conforme alla suddetta norma statale, emanata in materia di contenimento della spesa, viola ulteriormente l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, i commi 180, 204 e 241 (come si e' detto della disposizione di cui al comma 195 si e' gia' trattato nel motivo sub 11 del presente ricorso) si risolvono in norme di spesa prive pero' della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, le norme in esame violano l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Comma 209. «Il Servizio sanitario regionale puo' avvalersi, nel settore della diagnostica di laboratorio per le attivita' di elevata complessita' di biologia molecolare clinica genetica di laboratorio e la diagnostica e di malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare, della fondazione CEINGE, nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro.» La norma si pone in contrasto con il piu' volte citato Piano di rientro, che non contempla tali costi. La norma eccede le competenze della Giunta e si pone in contrasto con i richiamati decreti commissariali con i quali e' stato approvato il Programma Operativo ed il riassetto della rete laboratoristica di cui al decreto n. 55 del 30 settembre 2010. Nei suddetti decreti commissariali non e', infatti, contemplato l'avvilimento della Fondazione Ceinge (vedi pag. 19 del Programma Operativo 2011-2012). Commi 210 - 212: «210. L'ambito distrettuale n. 23 dell'ASL di Caserta, di cui alla legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), comprende i territori dei Comuni di Castelvolturno, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, Cancello ed Amone, S. Maria La Fossa, Grazzanise, Cellole. 211. Al distretto sanitario di Avellino sono accorpati i comuni di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina. 212. Al fine di razionalizzare e riqualificare il sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo la Giunta regionale e' autorizzata con apposito regolamento a disciplinare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comunque in numero non superiore a nove, e quelli di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2008, fermi restando gli obblighi derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).» Tali norme, prevedendo la riorganizzazione e introducendo una nuova estensione territoriale delle ASL e dei distretti sanitari si pongono in contrasto con gli interventi previsti nel Piano di rientro e, in particolare, con i decreti commissariali n. 22/2011 e n. 49/2010 di ristrutturazione della rete ospedaliera. La norma contrasta con il programma operativo 2010 e con il decreto n.49/2010 che non prevedono una nuova regolamentazione degli ambiti territoriali. Inoltre la norma interferisce con il punto 1 lett. c) del citato mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2010. Comma 215. «La Regione Campania assicura le convenzioni a favore degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa.». La norma istituisce un apposito capitolo di spesa non coordinato con il Piano di rientro. Inoltre, la disposizione si traduce in una norma di spesa che pero' e' priva della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Commi 217 - 219: «217. L'ammontare dell'indennita' di residenza per il triennio 20112013 da erogare ai titolari delle farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e alla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e' fissato in relazione alla popolazione residente per ogni anno nella misura sotto-indicata: a) euro 3.000,00 per le farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione fino a mille abitanti; b) euro 1.000,00 per le farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione da milleuno a duemila abitanti; c) euro 500,00 per le farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione da duemilauno a tremila abitanti. 218. L'ammontare annuo dell'indennita' di gestione da corrispondere al farmacista gestore del dispensario farmaceutico, ai sensi della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991, e' fissato in euro 175,00. 219. Ai maggiori oneri di cui ai commi 217 e 218 provvedono le ASL con le risorse ordinariamente assegnate.» Le norme in esame dispongono in materia di indennita' di residenza da erogare ai titolari di farmacie rurali, al farmacista gestore del dispensario farmaceutico, introducono maggiori oneri a carico delle ASL che devono trovare copertura nelle risorse ordinariamente assegnate alle Aziende sanitarie. Le suddette previsioni di maggiori oneri si pongono in contrasto con il Piano di rientro e con le conseguenti manovre gia' previste di riequilibrio strutturale in quanto non risultano previsti nella tabella degli effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di quelli derivanti dal Programma operativo 2011-2012. Commi 221 - 223: «221. E' istituito l'Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo. 222. L'ORSA ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nell'ambito del quale opera ed i relativi compiti ed attivita' sono definiti sulla base di apposito disciplinare approvato dalla Giunta Regionale e che prevede anche l'istituzione di una consulta tecnico-scientifica. 223. L'organizzazione interna e la dotazione organica dell'ORSA sono definite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, approvate dalla Giunta regionale con il parere della commissione consiliare competente del Consiglio regionale della Campania. E' stanziato sulla relativa UPB l'importo di euro 100.000,00.» Le norme in argomento istituiscono l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo (con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno). Le suddette disposizioni prevedono, inoltre, l'istituzione di una Consulta tecnico-scientifica. Tali norme, i cui oneri a carico del SSR non risultano contemplati nel Piano di rientro, ne' nella relativa tabella degli effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di quelli derivanti dal Programma operativo 2011-2012, non rispettano i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in violazione 117, comma 3, Cost. L'art. 29 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, le cui finalita' sono state confermate dall'art. 68 del d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 prevede, infatti, che le strutture di supporto siano limitate a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. Tali disposizioni, sebbene non trovino diretta applicazione alle Regioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 29 del d.l. n. 223/2006, costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento quindi della spesa pubblica. Le previsioni in argomento, inoltre, configurano una violazione dell'art. 81, comma 4, della Costituzione, sia in quanto il previsto stanziamento di euro 100.000,00 e' palesemente insufficiente a conseguire la finalita' della norma che istituisce l'Osservatorio e ne prevede un apposito organico di personale, sia in quanto non indicano la UPB sulla quale imputare il predetto stanziamento. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Commi 224 - 230: «224. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), e' sostituito dal seguente: "10. In via sperimentale la So.Re.Sa. e' delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle ASL e delle AO individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento. Detta deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla individuazione delle aziende tenuto conto delle situazioni finanziarie e contabili delle stesse e definisce i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma. All'esito della sperimentazione, la Giunta regionale puo' disporre l'estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione.". 225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 e' abrogato. 226. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 e' inserito il seguente: "13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitivita' e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.". 227. Il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 e' sostituito dal seguente: "14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non e' avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali.". 228. Dopo il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 sono inseriti i seguenti: "14-bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, e' dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attivita' dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento e' comunque valutabile anche ai fini della responsabilita' dirigenziale. 14-ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalita' di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attivita' svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15. 14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. e' autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 10. 14-quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree.". 229. Il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, e' sostituito dal seguente: "15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, e' titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO.". 230. Dopo il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003 e' inserito il seguente: "15-bis. E' comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilita' delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualita' adottati dalla So.Re.Sa. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilita' amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, e' data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalita' dalla stessa definite.» Giova premettere che la So.Re.Sa. S.p.A., societa' per azioni partecipata quale unico socio dalla Regione Campania, ha forma privata, ma natura di ente strumentale della Regione, che su di essa esercita il controllo analogo. La Societa' opera esclusivamente nell'interesse della Regione Campania e delle Aziende Sanitarie della Regione stessa. Piu' in particolare, la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, ha costituito «una societa' per azioni unipersonale» denominata Societa' Regionale per la Sanita' SpA «ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanita'». L'art. 2 della L.R. 24 del 29 dicembre /2005, ha stabilito, tra l'altro, al comma 15 che: «So.Re.Sa. e' titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie». Cio' in ossequio alla legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art. 1, comma 180, che prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma; nonche' alla legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, che recita: «ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio». Le norme in esame disciplinano il nuovo assetto e le nuove funzioni della SO.RE.SA., conferendo peraltro alla Giunta regionale poteri in materia di vigilanza, di approvazione dei piani di pagamento, di individuazione delle aziende partecipanti alla fase sperimentale dei pagamenti da parte di SO.RE.SA. nonche' di individuazione dell'estensione delle attivita' sperimentali anche ad altre aziende sanitarie. Le disposizioni in argomento attribuiscono alla Giunta Regionale competenze gestionali che, ai sensi del punto 1, lett. a), b), f) n) e p) del mandato commissariale, sono proprie del Commissario ad acta. In particolare le disposizioni in questione intervengono in materia di procedimenti contabili e amministrativi oggetto del Programma operativo 2010, obiettivo 6 (pag. 63), e del Programma operativo 2011-2012, che prevede la prosecuzione delle azioni gia' avviate nel 2010. Comma 231. «Per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, le determinazioni della Giunta regionale di cui ai commi 224 e 228 sono adottate con decreto del Commissario ad acta per quanto riservato alle sue competenze». La norma dispone che per la durata del Piano di rientro tutte le determinazioni della Giunta attuative delle nuove disposizioni riguardanti la SO.RE.SA. di cui ai commi 224 e 228 vengano adottate con decreto del Commissario ad acta per quanto riservato alle sue competenze. Essa si pone dunque in contrasto con le norme che disciplinano le funzioni e i poteri del Commissario ad acta tra le quali non rientrano le ratifiche di decisioni assunte dalla Giunta. Comma 232. "Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), e' inserito il seguente: "Art. 5-bis Razionalizzazione della gestione contabile delle ASL e AO. - 1. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere attuano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, e, a tal fine, adottano: a) sistemi informativi idonei a conseguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno; b) la deliberazione, da adottare per ogni trimestre, che quantifichi preventivamente gli importi delle somme corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonche' gli importi delle somme nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con D.M. 15 ottobre 1993 del ministro della sanita', pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1993, n. 247. 2. Dalla adozione della deliberazione di cui al comma 1, lettera b), non sono emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno. 3. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi 5 e 6, si applica la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 7, lett. c), della legge regionale n. 32/1994. 4. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2, verificata ai sensi dei commi 5 e 6, si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 5. Non oltre i dieci giorni precedenti l'inizio di ciascun trimestre di riferimento i direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere trasmettono alla Giunta regionale, ai fini della verifica della attuazione dei commi 1 e 2, la deliberazione trimestrale di cui al comma 1, lettera b), nonche' la certificazione dell'avvenuto rispetto, nel trimestre precedente, delle prescrizioni di cui al comma 2. 6. Ai fini della applicazione dei commi da 1 a 5 ciascun trimestre decorre, rispettivamente, dal giorno 1 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.".» La norma concerne le procedure contabili delle aziende sanitarie e le relative modalita' di verifica. La disposizione contrasta con i poteri commissariali affidando alla Giunta Regionale il potere di verificare il rispetto delle suddette procedure contabili. Comma 238. "La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina l'istituzione presso un'azienda sanitaria della Regione del centro di riferimento regionale per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione dei Disturbi del comportamento alimentare (DCA), sulla base dei seguenti criteri: a) la sede del centro e' individuata in uno dei presidi ospedalieri da riconvertire in struttura ospedaliera per la riabilitazione di cui al decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario del Decr. 27 settembre 2010, n. 49; b) il modello organizzativo del centro di riferimento e' articolato in tre livelli di trattamento sulla base delle caratteristiche di gravita' dei disturbi del comportamento alimentare: 1) ambulatoriale, con funzione di orientamento del paziente verso il livello di trattamento piu' appropriato; 2) day hospital, con funzioni di inquadramento diagnostico e di costruzione di un programma terapeutico personalizzato di media intensita' (trattamenti motivazionali, psicoterapeutico-riabilitativi e riabilitazione nutrizionale); 3) trattamento residenziale, per l'applicazione di programmi terapeutici ad alta intensita'." La norma - che dispone l'istituzione, da parte della Giunta Regionale, del Centro regionale «Disturbi del comportamento alimentare» (DCA) presso un'azienda sanitaria regionale - contrasta con il punto 1 lett. c) ed m) del richiamato mandato commissariale, nonche' con i decreti di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale. La disposizione ammette poi di quantificare i relativi oneri che vengono imputati genericamente all'UPB 4.15.38. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Comma 239. "La Giunta regionale definisce un percorso di integrazione delle varie articolazioni coinvolte (Salute mentale, Materno infantile, Servizi sociali, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) e tra queste e i centri e le strutture residenziali e le strutture ospedaliere ed universitarie dedicate per la gestione delle diverse fasi di diagnosi e cura. Assicura, tramite l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, la rilevazione epidemiologica e l'analisi statistica dei dati relativi all'incidenza e alla prevalenza dei DCA." La norma dispone da parte della Giunta regionale la definizione di un percorso di integrazione tra gli operatori dell'assistenza di base, dei servizi sociali, delle attivita' dipartimentali di salute mentale e materno infantile con i centri e le strutture ospedaliere ed universitarie preposte alla gestione del percorso assistenziale. La disposizione si pone anche in contrasto con i Programmi operativi e con gli interventi previsti sui sistemi informativi (pag. 73 punto 9 de PO 2001-2012 in attuazione delle lettere n) ed u) del mandato commissariale), attribuendo alla Giunta competenze riservate al Commissario. Essa omette poi di quantificare i relativi oneri (che vengono demandati genericamente, nel comma 240, all'UPB 4.15.38), in violazione dell'art. 81 Cost.. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Comma 241. "La Regione Campania promuove la metodologia di integrazione sociosanitaria denominata "Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di salute" (PTRI/BdS), riferita anche al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni della Commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' sui Determinanti sociali della Salute ("Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health.", 2008) e alle collegate Raccomandazioni licenziate dalla 62° Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' ("Reducing health inequities through action on the social determinants of health" (n. WHA62.14 del 22 maggio 2009). Per le finalita' di cui al presente comma, nei limiti dei vincoli di spesa determinati per l'anno 2011, alla predetta metodologia sono riservate specifiche risorse, per consentire la continuita' delle azioni gia' implementate nonche' la sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non e' ancora operativa.» La disposizione si pone in contrasto con il Piano di rientro attribuendo alla Regione competenze riservate al Commissario. Essa omette poi di quantificare i relativi oneri, in violazione dell'art. 81 Cost.. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Comma 243. «Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale n. 1/2008 e' sostituito dal seguente: "2. Per il servizio di continuita' assistenziale, nelle zone disagiate, si applica il criterio di un medico di continuita' assistenziale ogni millecinquecento abitanti fino alla copertura del 10 per cento della popolazione regionale, rimodulando l'assegnazione del personale medico nelle zone non disagiate secondo il rapporto di un medico ogni seimila abitanti o frazioni di seimila maggiori di tremila per i capoluoghi di provincia; nelle altre zone, un medico ogni cinquemila abitanti o frazioni di cinquemila maggiori di tremila. Tale riorganizzazione e' definita a livello aziendale. Tali modifiche non possono prevedere incremento rispetto alla dotazione organica complessiva per il servizio di Continuita' assistenziale previsto dalla Delib.G.R. n. 1570 del 2004. E' rimessa alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone disagiate di Continuita' Assistenziale; entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le Aziende Sanitarie Locali, previo parere del Comitato Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, individuano le zone disagiate e ridefiniscono l'assetto organizzativo territoriale del servizio. Spetta al Comitato Regionale ex articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente la verifica del rispetto dei vincoli sopra descritti. La Giunta regionale attua la presente disposizione.» La norma rimodula il servizio di continuita' assistenziale, dando poteri alla Giunta per l'attuazione dello stesso. Essa attribuisce alla Giunta competenze riservate al Commissario ad acta e previste nel programma Operativo 2011-2012, che contempla l'azione 5 per il rafforzamento della continuita' assistenziale ospedale-territorio; La disposizione omette poi di quantificare i relativi oneri, in violazione dell'art. 81 Cost.. Ci si permette di richiamare al riguardo quanto si e' gia' dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo 1, comma 34 (paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta applicazione del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni. Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma, Cost., e conseguentemente - trattandosi di principio fondamentale, come si e' detto - anche l'articolo 117, 3° comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Commi 244 e 245: «244. La Giunta regionale e' autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei seguenti criteri generali: a) creazione di una struttura tecnica di supporto all'attivita' della Giunta regionale in materia di politica sanitaria regionale dotata di autonomia funzionale nell'ambito degli uffici della stessa; b) rispondenza dei risultati dell'attivita' tecnico-amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicita'; c) razionalizzazione organizzativa e contenimento e controllo della spesa anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture organizzative esistenti; d) salvaguardia delle professionalita' tecniche, anche di livello apicale, mediante adeguate forme organizzative e di collaborazione, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa. 245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 e' abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria).» Le disposizioni in commento prevedono l'adozione di un regolamento regionale per la trasformazione dell'ARSAN in struttura tecnica di supporto all'attivita' della Giunta stessa in materia di politica sanitaria. Il configurarsi dell'ARSAN esclusivamente quale struttura tecnica di supporto all'attivita' della Giunta, si pone in contrasto con le prerogative commissariali in materia sanitaria, in quanto la norma regionale non specifica che, anche a seguito della riforma, detta Agenzia continua a svolgere attivita' di supporto alla programmazione sanitaria del SSR.
P.Q.M. Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 1, comma 2; 2) dell'art. 1, comma 34; 3) dell'art. 1, comma 37; 4) dell'art. 1, comma 44; 5) dell'art. 1, comma 75; 6) dell'art. 1, comma 78, lettera a); 7) dell'art. 1, comma 123; 8) dell'art. 1, comma 124; 9) dell'art. 1, commi 135, 136, 137 e 138; 10) dell'art. 1, commi 142 - 154; 11) dell'art. 1, comma 195; 12) dell'art. 1, comma 207; 13) dell'art. 1, comma 250; 14) dell'art. 1, comma 263; 15) dell'art. 1, comma 26; 16) dell'art. 1, comma 27; 17) dell'art. 1, comma 131; 18) dell'art. 1, commi da 163 a 204; 19) dell'art. 1, comma 209; 20) dell'art. 1, commi 210, 211 e 212; 21) dell'art. 1, comma 215; 22) dell'art. 1, commi 217, 218 e 219; 23) dell'art. 1, comma 221, 222 e 223; 24) dell'art. 1, commi 224 - 230; 25) dell'art. 1, comma 231; 26) dell'art. 1, comma 232; 27) dell'art. 1, comma 238; 28) dell'art. 1, comma 239; 29) dell'art. 1, comma 241; 30) dell'art. 1, comma 243; 31) dell'art. 1, commi 244e 245; della legge regionale Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)», pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011. Roma, addi' 11 maggio 2011 L'Avvocato dello Stato: Giordano