N. 244 SENTENZA 20 - 25 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione  Veneto  -  Smaltimento  dei
  rifiuti speciali non pericolosi - Ius  superveniens  -  Presupposti
  per la restituzione degli atti al giudice  a  quo  per  il  riesame
  della questione sotto i profili della non manifesta infondatezza  e
  della rilevanza della questione prospettata - Insussistenza. 
- Legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, comma 2,
  e combinato disposto commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, secondo comma, lett. s), e 120. 
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione  Veneto  -  Smaltimento  dei
  rifiuti speciali non pericolosi -  Limitazione  ad  una  quota  non
  superiore al 25% della  capacita'  ricettiva  dell'impianto  per  i
  rifiuti  conferiti  da  soggetti   terzi   rispetto   al   titolare
  dell'impianto  stesso  -  Ritenuta  violazione  dei   principi   di
  uguaglianza  sotto  il  profilo  dell'irrazionalita',  di  liberta'
  d'iniziativa economica privata e di libera circolazione delle  cose
  tra le Regioni, con lesione della sfera di  competenza  statale  in
  materia di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema  -  Aberrazione
  interpretativa e contraddittorieta'  delle  argomentazioni  assunte
  dal rimettente - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della  Regione  Veneto  21  gennaio  2000,  n.  3,  art.  33,
  combinato disposto commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, secondo comma, lett. s), e 120. 
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione  Veneto  -  Smaltimento  dei
  rifiuti speciali non pericolosi -  Limitazione  ad  una  quota  non
  superiore al 25% della  capacita'  ricettiva  dell'impianto  per  i
  rifiuti  conferiti  da  soggetti   terzi   rispetto   al   titolare
  dell'impianto  stesso  -  Contrasto  con   la   normativa   statale
  espressione della competenza legislativa esclusiva dello  Stato  in
  materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione  del
  principio   di   liberta'   d'iniziativa   economica   privata    -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli altri profili di
  censura. 
- Legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, comma 2. 
- Costituzione, artt. 41 e 117, secondo comma,  lett.  s)  (art.  3);
  d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,  art.  art.  1,  comma  9,  che  ha
  introdotto l'art. 182-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; d.lgs.
  3 aprile 2006, n. 152, art. 182. 
(GU n.32 del 27-7-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
  SILVESTRI,  Sabino   CASSESE,   Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  33,  comma  2,
della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3  (Nuove  norme
in materia di gestione dei rifiuti), nonche' del  combinato  disposto
dei commi 2 e 3 della medesima  disposizione  legislativa  regionale,
promosso  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto  nel
procedimento vertente tra la Alles - Azienda Lavori  Lagunari  Escavo
Smaltimenti s.p.a.  ed  altra  e  la  Regione  Veneto  ed  altri  con
ordinanza del  3  giugno  2010,  iscritta  al  n.  298  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visti gli atti di  costituzione  della  Alles  -  Azienda  Lavori
Lagunari Escavo  Smaltimenti  s.p.a.  ed  altra,  nonche'  l'atto  di
intervento della Regione Veneto; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  giugno  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Uditi gli avvocati Vincenzo Pellegrini per  la  Alles  -  Azienda
Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti s.p.a.  ed  altra  e  Giandomenico
Falcon per la Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la impugnazione di
due provvedimenti  amministrativi  emessi  da  organi  della  Regione
Veneto relativamente  alla  autorizzazione,  con  la  apposizione  di
taluni limiti, alla gestione di una discarica di rifiuti speciali non
pericolosi, il Tribunale amministrativo  regionale  del  Veneto,  con
ordinanza  depositata  in  data  3  giugno  2010,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s),  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  33,
comma 2, della legge della Regione  Veneto  21  gennaio  2000,  n.  3
(Nuove norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti),  nonche',  in
riferimento agli stessi  parametri  costituzionali  ed  all'art.  120
della Costituzione, del combinato disposto dei  commi  2  e  3  della
medesima disposizione legislativa regionale. 
    1.1.- Nel riferire i fatti di causa il rimettente precisa  che  i
ricorrenti  nel  giudizio  a  quo  hanno  congiuntamente  avviato  un
procedimento per l'approvazione della  realizzazione,  in  territorio
veneto, di  un  impianto  di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi. In base agli accordi fra loro intervenuti,  la  Geo  Nova
s.p.a. aveva posto a  disposizione  della  Alles  s.p.a.  un  terreno
affinche'   quest'ultima   avviasse   le   procedure   per   ottenere
l'approvazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti  speciali
non pericolosi che la prima avrebbe progettato, realizzato e gestito.
Infine, la ricettivita' di tale  impianto  sarebbe  stata  riservata,
nella misura del 60% «dei volumi autorizzati», a rifiuti prodotti  da
Alles, mentre per il restante 40% potevano essere  conferiti  rifiuti
prodotti da terzi, eventualmente anche fuori Regione. 
    Riferisce,  altresi',   il   rimettente   che   nel   primo   dei
provvedimenti impugnati viene precisato che la discarica in questione
deve intendersi «in conto proprio» con possibilita'  di  conferimento
di rifiuti in «conto terzi» nei limiti di quanto  previsto  dall'art.
33, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3  del  2000,  mentre,  nel
secondo di essi, si chiarisce che il quantitativo massimo ammissibile
di rifiuti in «conto  terzi»  sara'  pari  al  25%  del  quantitativo
complessivamente concesso, conformemente  alla  previsione  dell'art.
33, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2000. 
    1.2.- Dopo avere ampiamente illustrato le posizioni espresse  nel
corso del giudizio a quo dalle parti in causa, il rimettente  osserva
che i due provvedimenti impugnati risulterebbero essere lesivi  della
posizione dei ricorrenti sotto due  profili.  Secondo  il  primo,  in
quanto e' in essi  prevista  la  possibilita'  di  conferire  rifiuti
speciali non pericolosi in conto terzi nella discarica  in  questione
entro il limite del 25% della sua capacita' ricettiva  (la'  dove  le
parti si erano accordate  per  consentire  che  il  40%  dei  rifiuti
conferibili fossero provenienti da terzi); in  base  al  secondo,  in
quanto, essendo prevista,  fra  le  limitazioni  al  conferimento  di
rifiuti per conto di terzi, l'osservanza di quanto disposto dal comma
3 del ricordato art. 33 della legge  regionale  n.  3  del  2000,  la
possibilita' di conferire rifiuti speciali prodotti al di  fuori  del
territorio regionale  era  subordinata  alla  condizione  -  prevista
appunto dalla disposizione ultima citata - che nella Regione nel  cui
territorio essi fossero stati  prodotti  mancasse  un  impianto  piu'
vicino adeguato alla smaltimento. 
    Con particolare riferimento a questa disposizione,  tuttavia,  il
rimettente  ritiene  doveroso  interrogarsi  sulla   sua   perdurante
vigenza, per concludere in senso negativo. 
    1.2.1.- Osserva, infatti,  il  rimettente  che,  per  consolidata
giurisprudenza costituzionale,  la  disciplina  dei  rifiuti  rientra
nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato; che l'art. 1, comma  2,
della legge 5 giugno 2003, n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3), prevede che «le disposizioni normative regionali
vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  nelle
materie appartenenti alla legislazione esclusiva  statale  continuano
ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle  disposizioni
statali in materia»; che,  successivamente  alla  approvazione  della
legge n. 131 del 2003, e' entrato in vigore il decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  il  quale,  in
applicazione della  competenza  legislativa  statale  in  materia  di
tutela dell'ambiente, ha dettato compiutamente  la  disciplina  della
gestione dei rifiuti; che, pertanto, ove una disposizione legislativa
regionale, emanata anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n.
152  del  2006,  fosse  incompatibile  o   contrastante   con   altra
disposizione contenuta in  quest'ultimo,  detta  normativa  regionale
dovrebbe essere ritenuta tacitamente abrogata; che, riguardo al  caso
di specie, il comma 3 dell'art. 33 della legge  regionale  n.  3  del
2000, nel prevedere che lo smaltimento dei  rifiuti  prodotti  al  di
fuori della Regione Veneto  in  impianti  situati  all'interno  della
Regione medesima sia subordinato  alla  mancanza  di  altri  impianti
idonei  piu'  vicini  ubicati  nella  Regione  ove  essi  sono  stati
prodotti, confliggerebbe con  i  principi  contenuti  nell'art.  182,
comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 (nel testo vigente al
momento del deposito della ordinanza di rimessione);  che,  pertanto,
dovrebbe ritenersi venuta meno, a seguito della entrata in vigore del
d.lgs. n. 152 del 2006, la condizione, che limita la possibilita'  di
smaltire  i  rifiuti   speciali   non   pericolosi   di   provenienza
extraregionale nelle discariche ubicate nella Regione Veneto, dettata
dal comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000. 
    1.2.2.- Il contrasto di una disposizione avente lo stesso  tenore
di quella ora citata coi principi costituzionali dettati  in  materia
e' stato affermato, rileva il rimettente, dalla Corte  costituzionale
con la sentenza n. 10 del 2009, con  la  quale  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  1,  della  legge
della Regione Puglia 31  ottobre  2007,  n.  29  (Disciplina  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non   pericolosi,
prodotti al  di  fuori  della  Regione  Puglia,  che  transitano  nel
territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento  siti
nella Regione Puglia), che,  appunto,  limitava  lo  smaltimento  dei
rifiuti speciali extraregionali alla sola ipotesi in cui le strutture
ubicate  nella  Regione  in  questione  costituissero  gli   impianti
appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti medesimi. 
    In quel  caso,  chiarisce  il  rimettente,  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale  si  era  resa  necessaria  in  quanto,
essendo la disposizione normativa censurata successiva al  d.lgs.  n.
152 del 2006, non aveva  potuto  operare  (a  differenza  di  quanto,
invece, ritiene essere avvenuto nel caso ora in esame) il  meccanismo
della abrogazione tacita di cui all'art. 1, comma 3, della  legge  n.
131 del 2003. Precisa ancora il rimettente che, la' dove  non  avesse
ritenuto  operante  il  meccanismo  di  abrogazione  tacita,  avrebbe
sollevato  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione in questione non  diversamente  da  quanto  verificatosi
relativamente alla citata disposizione della Regione Puglia. 
    1.3.- Aggiunge, tuttavia, il  rimettente  che,  pur  ritenuta  la
abrogazione tacita del comma 3 dell'art. 33 della legge della Regione
Veneto n. 3 del 2000 nella  sola  parte  in  cui  esso  subordina  la
possibilita'  di  smaltire  i   rifiuti   speciali   non   pericolosi
provenienti da fuori regione alla condizione  che  nella  regione  di
produzione non ci siano impianti  idonei  piu'  vicini,  il  predetto
comma 3 permane in vigore  nella  parte  in  cui,  letto  insieme  al
precedente comma 2, determina che la quota  del  25%  della  capienza
degli  impianti  di  smaltimento  siti  nel   Veneto   riservata   al
conferimento di rifiuti speciali «in conto terzi» (cioe' prodotti  da
soggetti diversi da  coloro  i  quali  sono  stati  autorizzati  alla
realizzazione della discarica) sia riferibile  non  solo  ai  rifiuti
prodotti nella Regione  Veneto  ma  anche  a  quelli  di  provenienza
extraregionale. 
    Aggiunge il giudice a quo che tale combinato  disposto  si  pone,
pero', in contrasto con l'art. 120 della Costituzione,  che,  secondo
la lettura datane nella sentenza di questa Corte  n.  505  del  2002,
vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera
circolazione delle cose anche  soltanto  limitatamente  ad  una  loro
quantita', nonche' con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), 3  e
41 della Costituzione. 
    1.4.-  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  rimettente
osserva che i provvedimenti impugnati, che si  fondano  sull'art.  3,
commi 2 e 3, della legge  regionale  n.  3  del  2000,  indicano,  in
sostanza, nella misura del 25%  della  capienza  della  discarica  il
volume dei rifiuti «in  conto  terzi»  che  possono  essere  in  essa
conferiti, la'  dove  l'accordo  intervenuto  fra  i  ricorrenti  nel
giudizio a quo prevede che possano essere conferiti rifiuti di  terzi
per il 40% della capienza della discarica. E', pertanto, evidente che
l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione in questione determinerebbe l'accoglimento  del  ricorso
di fronte al giudice amministrativo. 
    1.5.- Passando ad esaminare il solo comma 2 del citato  art.  33,
che e' dal rimettente interpretato nel senso  che  esso,  come  tale,
sarebbe riferibile  alla  sola  ipotesi  di  rifiuti  di  provenienza
intraregionale, se ne afferma il contrasto con gli artt. 117, secondo
comma, lettera s), 3 e 41  della  Costituzione  nella  parte  in  cui
limita al 25% della capienza della  discarica  la  quota  di  rifiuti
conferibili da terzi. 
    Rileva, infatti, il Tar  del  Veneto  che  ne'  dalla  disciplina
statale ne' da quella comunitaria  emerge  il  principio  secondo  il
quale non e' ammesso  nelle  discariche  lo  smaltimento  di  rifiuti
speciali  non  pericolosi  conferiti   da   soggetti   «diversi   dai
produttori» (recte dai  gestori),  risultando,  anzi,  consentito  lo
smaltimento «per conto terzi». Il prevedere,  viceversa,  dei  limiti
quantitativi  allo  smaltimento  di  rifiuti  conferiti  da  soggetti
diversi dal titolare dell'impianto, «determina  la  creazione  di  un
ostacolo allo smaltimento del rifiuto speciale non pericoloso in  uno
degli impianti appropriati piu' vicini», introducendo limitazioni  in
funzione del soggetto gestore  della  discarica  e  non  al  fine  di
perseguire la razionalizzazione della rete integrata  degli  impianti
tecnicamente idonei, in tal modo violando l'art. 117, secondo  comma,
lettera  s),  della   Costituzione,   in   relazione   al   principio
fondamentale della legislazione statale volto  allo  smaltimento  dei
rifiuti presso gli impianti specializzati piu' prossimi. 
    Afferma,  infatti,  il  ricorrente   che   l'applicazione   della
normativa censurata potrebbe portare ad una  maggiore  movimentazione
dei rifiuti  ove  l'impianto  adeguato  piu'  vicino,  ancorche'  non
pienamente  sfruttato,  sia  gia'   saturo   per   la   quota   nella
disponibilita' dei terzi. 
    Ad avviso  del  Tar  del  Veneto  la  disposizione  in  questione
sarebbe, altresi', in contrasto con l'art. 41 della  Costituzione  in
quanto essa pregiudicherebbe  sia  la  posizione  dei  gestori  degli
impianti di smaltimento, penalizzati dalla  ingiustificata  creazione
di ostacoli alla libera circolazione  delle  merci,  sia  quella  dei
produttori  di  rifiuti  i  quali,  in  un  settore  nel   quale   e'
problematica  la  programmazione  della  quantita'  di   rifiuti   da
smaltire, sono soggetti a vincoli nella circolazione di  questi  tali
da comportare il sorgere di inefficienze. 
    1.6.-  Precisa,  infine,  il  rimettente  che  la  questione   di
legittimita' costituzionale non concerne anche l'art.  33,  comma  1,
della legge regionale n.  3  del  2000,  giacche'  nella  fattispecie
sottoposta al suo giudizio non e' in discussione la realizzazione  di
nuove discariche ma si controverte intorno ai limiti allo smaltimenti
di «rifiuti esterni». 
    2.- Si sono costituiti in giudizio i due ricorrenti nel  giudizio
principale, svolgendo, sia pure con  atti  formalmente  distinti,  le
medesime argomentazioni. 
    2.1.-   Esaminando   dapprima   il   problema    relativo    alla
conferibilita'  dei  rifiuti  extraregionali,  la   difesa   privata,
argomentando sia sulla base della previgente normativa regionale, sia
richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 505  del  2002,
con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale  di
tale normativa, ritiene che l'art. 33, comma 2, della legge regionale
n. 3 del 2000, nel limitare al 25% della  capienza  dell'impianto  di
smaltimento la possibilita' di conferire rifiuti «in conto terzi», si
riferisca ai soli rifiuti prodotti nella Regione Veneto,  essendo  la
disciplina dei rifiuti  extraregionali  integralmente  contenuta  nel
successivo comma 3. 
    Se, invece, si aderisse alla tesi esposta dal  rimettente  (cioe'
che il limite del 25% si applica a prescindere dalla provenienza  del
rifiuto da smaltire), la disposizione dovrebbe ritenersi  tacitamente
abrogata, per effetto del meccanismo di  cui  all'art.  1,  comma  2,
della legge n. 131 del 2002, stante il  contrasto  fra  quella  ed  i
principi contenuti negli artt. 177, 178, 182 e 199 del d.lgs. n.  152
del 2006,  adottato  in  applicazione  della  competenza  legislativa
esclusiva statale ex art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    La' dove, infine, non si dovesse aderire neppure alla tesi  della
abrogazione tacita, allora  la  disposizione  in  questione  dovrebbe
essere dichiara incostituzionale in quanto in contrasto coi ricordati
principi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. 
    2.2.-  Nell'esaminare  la  tematica  relativa   ai   limiti   del
conferimento da parte di terzi  di  rifiuti  prodotti  nella  Regione
Veneto, le parti private osservano che la disposizione  che  pone  il
limite del 25% della capienza dell'impianto  ostacola  egualmente  la
realizzazione di un sistema integrato che assicuri lo smaltimento dei
rifiuti nell'impianto vicino  piu'  adatto.  Anche  in  questo  caso,
pertanto, il contrasto coi sopravvenuti  principi  statali  contenuti
nel  d.lgs.  n.  152  del  2006  dovrebbe  condurre  alla   implicita
abrogazione della norma censurata. 
    Ove si ritenesse, invece, che  la  disposizione  sia  tuttora  in
vigore, le parti private sono dell'avviso che  la  stessa  violi  gli
artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della  Costituzione  ed
aggiungono, al riguardo,  che  in  tal  caso  la  incostituzionalita'
dovrebbe essere estesa anche al comma  1  dell'art.  33  della  legge
regionale n. 3 del 2000, in quanto la previsione  di  rilascio  della
autorizzazione per discariche di rifiuti speciali non  pericolosi  in
conto proprio costituisce il  presupposto  per  la  introduzione  del
limite quantitativo di cui al successivo comma 2. 
    3.- E' intervenuta nel giudizio la Regione Veneto, chiedendo  che
la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e  riservandosi
di argomentare piu' diffusamente in una successiva memoria. 
    4.- In prossimita'  dell'udienza  sia  la  difesa  della  Regione
Veneto che le costituite parti private hanno depositato delle memorie
illustrative. 
    4.1.- Mentre le parti private si sono  riportate  sostanzialmente
agli atti di  costituzione,  la  difesa  della  Regione  ha  chiesto,
preliminarmente, che gli atti siano  restituiti  al  giudice  a  quo,
stante il mutamento del complessivo quadro normativo di  riferimento,
dovuto  alle  modificazioni   introdotte,   attraverso   il   decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune  direttive),  a
numerose disposizioni contenute nel d.lgs. n.  152  del  2006,  molte
delle quali indicate dallo stesse rimettente a  sostegno  dei  propri
dubbi sulla legittimita' costituzionale della disposizione censurata. 
    Riguardo alla impugnazione del comma 3 dell'art. 33  della  legge
regionale n. 3 del 2000, la difesa della Regione Veneto sostiene  che
la questione sia inammissibile  per  aberratio  ictus  in  quanto  la
disposizione in  base  alla  quale  e'  previsto  che  sia  possibile
conferire rifiuti prodotti da chi non sia il titolare della discarica
nella sola misura del 25% della  capacita'  ricettiva  delle  singole
discariche e' contenuta nel comma 2 della norma censurata. 
    Passando ad esaminare il merito della questione,  l'interveniente
difesa ritiene che, con riferimento  alla  violazione  dell'art.  120
della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 33, comma 2, della  legge  regionale  n.  3  del  2000  sia
infondata. A suo avviso, infatti, il citato comma 2 «non e' rivolto a
porre un limite all'ingresso di rifiuti speciali  extraregionali,  ma
solo a sviluppare il  principio  di  responsabilita'  del  produttore
nella gestione dei rifiuti». Poiche' la  ratio  dell'art.  120  della
Costituzione e' di impedire  che  le  Regioni  adottino  disposizioni
volte ad ostacolare l'ingresso in esse di cose provenienti  da  altre
Regioni, mentre il comma 2 dell'art. 33 della legge  regionale  n.  3
del 2000 prende in esame solo il profilo soggettivo di chi conferisce
i rifiuti restando del tutto  irrilevante  il  luogo  di  provenienza
degli stessi, non risulta limitata, per effetto di tale disposizione,
la libera circolazione delle cose fra le Regioni. 
    In via subordinata, la Regione osserva  che,  onde  escludere  la
violazione dell'art. 120 della Costituzione, basterebbe  interpretare
il citato art. 33, comma 2, della legge regionale n. 3 del  2000  nel
senso che esso ha ad oggetto i soli rifiuti speciali  prodotti  nella
Regione Veneto. 
    Quanto alla asserita violazione degli artt. 117,  secondo  comma,
lettera s), 3 e 41 della Costituzione, la  difesa  regionale  osserva
che il sistema veneto di gestione dei rifiuti speciali si fonda sulla
scelta   di   ridurre   lo   smaltimento   di   essi   in   discarica
responsabilizzando chi li produce; scelta perseguita - nell'esercizio
delle competenze  legislative  regionali  in  tema  di  «governo  del
territorio» e di «tutela della  salute»  -  attraverso  la  riduzione
delle discariche «in conto terzi» e l'incentivazione  degli  impianti
di stoccaggio. 
    Precisa la Regione che attraverso il sistema adottato nel Veneto,
volto a privilegiare il meccanismo dell'autosmaltimento dei  rifiuti,
non si realizza l'effetto, paventato dal rimettente,  della  maggiore
movimentazione dei rifiuti, dovuto al fatto che chi li  produce,  non
essendo titolare di discarica, debba andare in cerca di una discarica
che abbia la quota del 25% della  sua  capienza  ancora  disponibile.
Cio' in quanto il produttore potra' liberamente conferire  i  rifiuti
presso un impianto di stoccaggio, ove i medesimi saranno trattati. La
porzione di essi che residuera' al trattamento potra', quindi, essere
conferita senza limitazioni dal titolare dell'impianto di  stoccaggio
nella  propria  discarica  trattandosi  di  rifiuti  da  lui   stesso
prodotti. 
    Parimenti infondata sarebbe la questione con riferimento all'art.
3 della Costituzione, vista la ragionevolezza di un sistema che  mira
a ridurre lo smaltimento  dei  rifiuti  speciali  non  pericolosi  in
discarica in assenza di un preventivo trattamento degli stessi. 
    La difesa regionale ritiene infondata anche  la  questione  della
violazione dell'art. 41 della Costituzione, posto che, in una visione
bilanciata  con  l'utilita'  sociale  della  liberta'  di  iniziativa
economica, non stupisce che i gestori degli impianti  di  smaltimento
possano ricevere senza limiti  i  rifiuti  solo  se  essi  stessi  si
occupino del loro trattamento e recupero.  Quanto  ai  produttori  di
rifiuti, essi non sono soggetti ad altro vincolo che non sia volto ad
incentivare il conferimento dei rifiuti negli impianti di trattamento
e recupero. 
    Infine,  la  difesa  regionale   osserva   che   deve   ritenersi
inammissibile e, comunque, infondata, la richiesta  di  estendere  in
via consequenziale la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale
anche al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n.  3  del  2000,
dato che e' su tale disposizione che si fonda il sistema basato sulla
responsabilita' del produttore e sull'autosmaltimento. D'altra parte,
se questo e' il principio su cui il sistema si fonda, esso  non  puo'
essere  illegittimo  in  via  consequenziale:  semmai  il  rimettente
avrebbe dovuto sollevare la questione  in  via  prioritaria  su  tale
disposizione basilare e, in via consequenziale, sulle  altre  che  ne
derivava. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto,   con
ordinanza depositata il 3 giugno 2010, dubita,  in  riferimento  agli
artt. 3, 41, 117, secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,
della legittimita' costituzionale del  comma  2  dell'art.  33  della
legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000,  n.  3  (Nuove  norma  in
materia di gestione dei rifiuti), nonche', in riferimento - oltre che
ai medesimi parametri - anche all'art. 120 della Costituzione,  della
legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi  2  e  3
dell'art. 33 della stessa legge regionale. 
    1.1.- Ritiene, infatti, il rimettente che  il  predetto  comma  2
dell'art. 33 della legge regionale n. 3 del 2000 - nel prevedere  che
nelle discariche realizzate al fine di smaltire  i  rifiuti  speciali
sia  riservata  una  quota  non  superiore  al  25%  della  capacita'
ricettiva allo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti  diversi
da coloro i quali hanno realizzato la discarica stessa - si ponga  in
contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,   lettera   s),   della
Costituzione, in quanto si tratterebbe di disposizione  non  coerente
col principio fondamentale  della  legislazione  statale  volto  allo
smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti idonei  prossimi  al
luogo di produzione dei  rifiuti.  La  stessa  disposizione  sarebbe,
peraltro,  irragionevole,  in  tal  modo  violando  l'art.  3   della
Costituzione,  in   quanto   dalla   sua   applicazione   deriverebbe
l'incremento della movimentazione sul territorio dei rifiuti speciali
non pericolosi, al fine di consentirne  lo  smaltimento,  posto  che,
nell'ipotesi  in  cui  l'impianto  idoneo  piu'  vicino  avesse  gia'
esaurito la quota riservata allo smaltimento dei rifiuti speciali non
pericolosi prodotti da soggetti diversi da  quanti  hanno  realizzato
l'impianto  in  questione,  sarebbe  necessario  conferire   siffatti
rifiuti ad altro, piu' distante, impianto. 
    Ad avviso del rimettente, la disposizione  censurata  sarebbe  in
contrasto anche con l'art.  41  della  Costituzione,  espressivo  del
principio   di   libera   iniziativa    economica,    poiche'    essa
pregiudicherebbe sia la posizione di quanti, gestendo impianti per lo
smaltimento dei  rifiuti  speciali,  sarebbero  penalizzati  in  tale
attivita' dalla creazione  di  ingiustificati  ostacoli  alla  libera
circolazione delle merci, sia quella di quanti, producendo, s'intende
nello  svolgimento  di  un'attivita'  di  carattere  imprenditoriale,
rifiuti speciali non pericolosi, sarebbero soggetti a  vincoli  nella
circolazione  di  questi  ultimi  tali  da  creare,  a  causa   delle
difficolta' di pianificazione economica, delle inefficienze. 
    1.2. - Ritiene, altresi', il Tar  del  Veneto  che  il  combinato
disposto dei commi 2 e 3 del ricordato art. 33 della legge  regionale
n. 3 del 2000 in quanto riferibile - nella parte in cui individua nel
25% della capacita' ricettiva la quota riservata ai rifiuti  speciali
non pericolosi prodotti  da  soggetti  terzi  rispetto  a  chi  abbia
realizzato l'impianto di smaltimento - anche ai rifiuti  prodotti  al
di fuori della Regione Veneto violi, oltre ai gia'  citati  parametri
costituzionali, anche l'art. 120 della Costituzione  il  quale  vieta
alle Regioni l'adozione di provvedimenti  che  ostacolino  la  libera
circolazione delle cose. 
    2. - Sono necessarie alcune preliminari osservazioni. 
    Pur avendo la  difesa  regionale  -  nella  memoria  illustrativa
depositata  in  prossimita'  della  discussione  della  questione   -
dedotto, onde sollecitare la restituzione degli  atti  al  rimettente
affinche' valuti la perdurante non manifesta infondatezza e rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale, l'avvenuto mutamento,
successivo alla adozione  della  ordinanza  con  la  quale  e'  stata
sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale,  del  quadro
normativo di riferimento in conseguenza dell'entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205  (Disposizioni   di
attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive), che ha modificato talune disposizione del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
indicate dallo stesso rimettente come espressive di principi  violati
dalle  disposizioni  censurate,  ritiene  questa  Corte   di   potere
ugualmente   procedere   all'esame   del   prospettato   dubbio    di
costituzionalita'. 
    Infatti, se e' ben vero che, per effetto del comma 1 dell'art.  9
del d.lgs. n. 205 del 2010, e' stato introdotto nel d.lgs. n. 152 del
2006 l'art. 182-bis, il quale prevede che l'attivita' di  smaltimento
dei rifiuti debba svolgersi «in uno degli impianti idonei piu' vicini
ai luoghi di produzione o di raccolta, al fine di ridurre i movimenti
dei rifiuti stessi», e' altrettanto  vero  che  ab  origine  identico
principio era contenuto nel previgente art. 182, comma 3, lettera b),
del d.lgs. n. 152 del 2006. Sicche' puo' certamente  escludersi  che,
al riguardo, sia intervenuto un mutamento del  quadro  normativo  che
possa giustificare un riesame da parte del giudice a  quo  della  non
manifesta infondatezza e rilevanza  della  prospettata  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    3. - Sempre in via preliminare, ritiene questa  Corte  di  dovere
circoscrivere l'oggetto  del  suo  esame  alla  sola  indagine  sulla
legittimita' costituzionale del comma  2  dell'art.  33  della  legge
regionale n. 3 del 2000, esulando, invece,  da  esso  la  valutazione
della costituzionalita' del combinato disposto dei commi 2 e 3  della
medesima norma legislativa. 
    E', infatti, viziata da un'evidente aberrazione interpretativa la
tesi assunta dal giudice rimettente secondo la  quale  la  estensione
dell'oggetto della disposizione contenuta nel comma 2 del citato art.
33 della legge regionale n. 3 del 2000 anche ai rifiuti  prodotti  al
di fuori della Regione Veneto consegua alla applicazione in combinato
disposto anche del comma 3 del ricordato art. 33. 
    Invero, mentre il comma 2  del  citato  articolo  di  legge,  nel
fissare la  quota  di  riserva  del  25%  della  capacita'  ricettiva
dell'impianto di smaltimento per i rifiuti conferiti  da  terzi,  non
pare  fare   alcuna   distinzione   fra   rifiuti   endoregionali   e
extraregionali, il successivo  comma  3  individua  solo  per  questi
ultimi  una  ulteriore  condizione  affinche'  essi  possano   essere
smaltiti nelle discariche ubicate all'interno della Regione Veneto. 
    Va prioritariamente osservato che la compatibilita' coi  principi
costituzionali della norma che fissa siffatta  condizione  (cioe'  la
mancanza nella Regione di produzione di un  impianto  di  smaltimento
adeguato piu' vicino di quello veneto) non e' oggetto di sindacato da
parte di  questa  Corte,  avendo  espressamente  escluso  il  giudice
rimettente - al quale compete, nei giudizi incidentali, di  stabilire
il perimetro delle disposizioni legislative da sottoporre  al  vaglio
di questa Corte -  di  dovere  sollevare  la  relativa  questione  di
costituzionalita', ritenendo la  norma  in  questione  in  parte  qua
tacitamente abrogata - ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3)  -
dalla normativa statale sopravvenuta. 
    Tanto considerato, rileva  questa  Corte  che  non  vi  e'  alcun
elemento che giustifichi l'opzione ermeneutica fatta  dal  rimettente
secondo la quale la disciplina regionale concernente  lo  smaltimento
dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da territori  esterni
alla Regione Veneto sia contenuta nel solo comma 3 del ricordato art.
33. E', infatti, contraddittoria l'argomentazione del rimettente che,
ritenendo tacitamente abrogate le disposizioni legislative  regionali
in contrasto con l'intervenuta legislazione statale nelle materie  di
competenza legislativa esclusiva  dello  Stato,  seziona  la  portata
della disposizione regionale, facendone sopravvivere una parte  priva
di  contenuto  precettivo  ed  anche  essa,  per  il  solo  fatto  di
presupporre la possibilita' di discipline  diverse  a  secondo  della
provenienza regionale o extraregionale di questo tipo di rifiuti,  in
contrasto  con  quella  normativa  statale  che,  sempre  secondo  il
rimettente, determinerebbe l'abrogazione tacita di quella regionale. 
    Appare,  per  converso,  uno  sviluppo  non  contraddittorio  con
l'argomentazione del Tar l'interpretazione che,  invece,  assegna  al
comma  2  portata  generale,  riguardando  pertanto  esso  i  rifiuti
speciali non pericolosi ovunque prodotti, ed al  successivo  comma  3
portata limitata ai soli rifiuti extraregionali ma esclusivamente  al
fine di dettare per questi ultimi una condizione aggiuntiva (rispetto
a quella gia' fissata per ogni rifiuto speciale  non  pericoloso  dal
comma 2) alla possibilita' del  loro  smaltimento  all'interno  della
Regione Veneto. 
    3.1. - La questione di legittimita' costituzionale del  combinato
disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 3  del
2000 e' quindi,  stante  l'erroneita'  interpretativa  sul  contenuto
delle  disposizioni   censurate   e   la   contraddittorieta'   delle
argomentazioni sviluppate dal rimettente, inammissibile. 
    Per esclusiva completezza espositiva, si fa presente che non puo'
essere presa in considerazione la questione relativa al  primo  comma
del suddetto articolo della legge regionale, dato che ad esso non  fa
riferimento  il  giudice  remittente  -  il  quale   considera   tale
disposizione non rilevante ai fini del giudizio a quo -  ma  solo  la
parte privata. 
    4.   -    Cosi'    delimitato    l'ambito    dell'incidente    di
costituzionalita', ritiene questa Corte che esso sia fondato. 
    4.1. - In  diverse  occasioni  questa  Corte  ha  avuto  modo  di
precisare e di ribadire che «la disciplina  dei  rifiuti  si  colloca
[...] nell'ambito della tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di
competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), della  Costituzione,  anche  se  interferisce  con  altri
interessi e competenze, di modo che deve  intendersi  riservato  allo
Stato il potere di fissare livelli  di  tutela  uniforme  sull'intero
territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla
cura di interessi funzionalmente collegati  con  quelli  propriamente
ambientali» (sentenze n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008). 
    E' agevole osservare che  il  legislatore  veneto,  fissando  dei
limiti, riferiti al soggetto  produttore  dei  rifiuti  speciali  non
pericolosi, alla possibilita' di smaltimento di questi  ultimi  nelle
discariche ubicate nella Regione ha individuato un autonomo principio
- fondato su  quello  che  la  Regione  nei  suoi  scritti  difensivi
definisce   sistema   della   responsabilita'   del   produttore    e
dell'autosmaltimento - estraneo alla legislazione statale in  materia
ambientale (la quale esclude,  anzi,  la  sussistenza  del  principio
dell'autosufficienza locale con riferimento ai rifiuti speciali anche
non pericolosi, come e'  stato  affermato  da  questa  Corte  con  le
sentenze n. 335 del 2001 e n. 10 del 2009). Tale  principio,  per  un
verso,  non  e'  espressione  di  alcuna  competenza  regionale,  non
emergendo elementi specifici ed obiettivi in base ai quali ancorare -
come  invece  sostiene  la  difesa  della  Regione   -   l'intervento
legislativo ne' alla materia del governo del territorio ne' a  quella
della tutela della salute. 
    Si rileva anzi che l'istituzione di  siffatti  limiti  soggettivi
(peraltro assai stringenti data  la  ridotta  quota  della  capacita'
degli impianti riservata allo smaltimento  dei  rifiuti  prodotti  da
terzi), col restringere  considerevolmente  la  generale  fruibilita'
delle discariche, determina di necessita' una maggiore movimentazione
dei rifiuti sul territorio, stante  la  contrazione  dell'offerta  di
idonei siti disponibili allo smaltimento  dei  rifiuti  speciali  non
pericolosi. 
    In tal modo rimane violato il principio sancito  (ora)  dall'art.
182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (ma gia' in passato,  come  dianzi
ricordato, affermato dall'art. 182 del medesimo  decreto  legislativo
nel testo previgente) in base al quale,  tenuto  conto  del  contesto
geografico  e  della  necessita'  di   impianti   specializzati   per
determinati tipi di rifiuti, si deve tendere «al fine  di  ridurre  i
movimenti dei rifiuti stessi». 
    5. - Va, d'altra parte, considerato che anche la  specie  rifiuto
non  e'  estranea  al  piu'  ampio  genere  di  bene  commercialmente
rilevante, essendo  di  comune  esperienza  il  fatto  che  anche  le
operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti  per   conto   terzi   sono
suscettibili  di  formare  oggetto  dello  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriale. Del resto, gia' nella sentenza di  questa  Corte  n.
335 del 2001 si e' affermato che «anche  alla  luce  della  normativa
comunitaria il rifiuto e' pur sempre considerato un prodotto». 
    In base a tale prospettiva deve  affermarsi  il  contrasto  della
disposizione censurata anche con l'art. 41 della Costituzione. 
    Infatti, attraverso la  fissazione,  operata  dalla  disposizione
censurata,  di  un  limite,  rapportato  alla  complessiva  capacita'
dell'impianto, alla possibilita' di  ricevere  rifiuti  speciali  non
pericolosi prodotti da soggetti diversi dal gestore  della  discarica
si determina, in assenza di ragioni di utilita' sociale ovvero  senza
che cio' valga a prevenire danni alla  sicurezza,  alla  liberta'  ed
alla dignita' dell'uomo, un  ingiustificato  vincolo,  a  carico  del
gestore medesimo, alla sua libera facolta' di svolgere  un'iniziativa
economica. 
    6. - In considerazione della gia' affermata applicabilita'  della
disposizione dichiarata  incostituzionale  sia  riguardo  ai  rifiuti
speciali non pericolosi prodotti nella Regione Veneto sia riguardo  a
quelli provenienti da altre Regioni,  restano  assorbiti  i  restanti
profili di illegittimita' costituzionale dedotti dal rimettente. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33,  comma  2,
della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3  (Nuove  norme
in materia di gestione dei rifiuti),  limitamente  alle  parole  «non
superiore al venticinque per cento della capacita' ricettiva»; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e  3  del  medesimo
art. 33 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2000, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s),  e  120
della Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  del  Veneto  con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 25 luglio 2011 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti