MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2011 

Modifiche  al  decreto  ministeriale  16  ottobre  2009,  concernente
disposizioni applicative in materia di formazione accelerata  per  il
conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino
delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007. (11A11125) 
(GU n.192 del 19-8-2011)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto ministeriale 16  ottobre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, recante  «Disposizioni
applicative in materia di formazione accelerata per il  conseguimento
della  Carta  di  qualificazione  del  conducente  e  riordino  delle
disposizioni del decreto 7 febbraio 2007», ed in  particolare  l'art.
13, comma 10, nella parte in cui dispone che «il corso di  formazione
periodica  puo'  essere  frequentato  a  partire   da   dodici   mesi
antecedenti  la  data  di  scadenza  di  validita'  della  carta   di
qualificazione del conducente»; 
  Visto,  inoltre,  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  22
ottobre 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  4
novembre 2010, recante «Nuove disposizioni  in  materia  di  rilascio
della carta di qualificazione  del  conducente»,  ed  in  particolare
l'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle carte di  qualificazione
del conducente rilasciate per documentazione, pone, quali termini  di
validita', le date del 9 settembre 2013 se trattasi di  trasporto  di
persone, ovvero del 9 settembre 2014, se  trattasi  di  trasporto  di
cose; 
  Considerato che il termine di dodici mesi, di cui  al  citato  art.
13, comma 10, del decreto ministeriale  16  ottobre  2009,  puo'  non
essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione periodica per i
titolari di carta di qualificazione  del  conducente  rilasciata  per
documentazione, ai sensi del citato art. 3 del decreto del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 22 ottobre 2010; 
  Ritenuto opportuno accordare termini piu' ampi per  l'accesso  alla
predetta formazione periodica dei titolari di carta di qualificazione
del conducente comunque conseguita; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale  16  ottobre  2009  in
  materia  di  programma  e  svolgimento  dei  corsi  di   formazione
  periodica 
  1. All'art. 13, comma 10, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009,
le parole «dodici mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «diciotto
mesi». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2011 
 
                                                Il Ministro: Matteoli