MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2011, n. 146 

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1998,
n.  238,  concernente  norme  per  la  gestione  speciale  del  Fondo
nazionale di garanzia  per  la  copertura  degli  impegni  del  Fondo
derivanti dalle insolvenze pregresse. (11G0188) 
(GU n.198 del 26-8-2011)
 
 Vigente al: 10-9-2011  
 

 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 214, comma 1, lett. JJ), del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 che, nell'abrogare il decreto legislativo  fa
salva, tra l'altro la disposizione  di  cui  all'articolo  62  (Fondo
nazionale di garanzia); 
  Visto l'articolo 62, comma 4, del  decreto  legislativo  23  luglio
1996, n. 415 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite  la
Banca d'Italia e la Consob, con regolamento  disciplina  la  gestione
speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura
degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse -  anche
attraverso contribuzioni straordinarie a  carico  degli  aderenti  al
Fondo alla data dell'adeguamento  -  la  destinazione  dell'eventuale
residuo attivo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento emanato con  decreto  ministeriale  18  giugno
1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per
la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura
degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse; 
  Visto il regolamento emanato con decreto  ministeriale  27  gennaio
2003, n. 41 di modifica dell'articolo 4, commi 2 e 4 e  dell'articolo
6, comma 1, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238; 
  Visto in particolare il predetto articolo  6,  comma  1,  il  quale
prevede che "la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005"; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2005, n. 297 di  modifica
dell'articolo 6, comma 2, del regolamento18 giugno 1998, n. 238; 
  Vista la lettera n. 944 del 12 aprile 2010 con la  quale  il  Fondo
nazionale di garanzia ha rappresentato il  problema  derivante  dalla
chiusura della gestione  speciale  alla  data  del  30  giugno  2011,
secondo le richiamate disposizioni del decreto  ministeriale,  ed  ha
chiesto una proroga della stessa al 30 giugno 2014; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Udito il parere  n.  1680/2011  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data
7 aprile 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 1° giugno 2011; 
  Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia; 
  Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha  esaurito  il
suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e  101  della
legge fallimentare e 57, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, proposti dai creditori  esclusi  dall'indennizzo  o  che
hanno impugnato i criteri di calcolo  dell'indennizzo  applicato  dal
Fondo; 
  Considerata la previsione dei tempi  lunghi  per  la  chiusura  dei
giudizi in corso e la necessita' della definizione dei  medesimi  per
la  determinazione  degli  indennizzi  dovuti   e   della   copertura
finanziaria da richiedere agli intermediari; 
  Considerato  che  la  prosecuzione  della  gestione   speciale   e'
necessaria sia per garantire la tutela e la  parita'  di  trattamento
agli investitori  coinvolti  nelle  procedure  concorsuali,  sia  per
consentire la definizione dei contenziosi in essere; 
 
                             A D O T T A 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6, del regolamento18  giugno  1998,  n.
238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "1. La gestione speciale e' protratta per il  tempo  strettamente
necessario alla definizione  di  tutte  le  procedure  concorsuali  e
contenziose relative alla gestione speciale, nonche' alla conclusione
dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia  e  comunque
non oltre il 30 giugno 2017". 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 7 luglio 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8
Economia e finanze, foglio n. 300