N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2011

Ordinanza del  26  marzo  2011 emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Reggio Emilia  sul  ricorso  proposto  da  Scat  Punti
Vendita S.p.a. contro Agenzia Entrate - Ufficio di Reggio Emilia . 
 
Imposte e tasse  -  Imposte  sul  reddito  delle  societa'  (IRES)  -
  Addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori  petrolifero
  ed energetico, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni
  di euro  nel  periodo  d'imposta  precedente  (c.d.  Robin  tax)  -
  Istituzione con decreto-legge a decorrere  dal  2008  - Denunciatea
  carenza di presupposti  straordinari  di  necessita'  e  urgenza  -
  Insussistenza del rialzo straordinario dei profitti  della  filiera
  dei prodotti petroliferi addotto in sede parlamentare -  Violazione
  del principio di capacita'  contributiva  (sotto  i  profili  della
  carenza del fatto indice di forza economica e della non rispondenza
  della struttura dell'addizionale  a  parametri  di  ragionevolezza,
  congruita'   e   proporzionalita')    -    Irrazionale    incidenza
  dell'aggravio  impositivo  sulle  imprese  di  un   unico   settore
  produttivo - Discriminazione, all'interno di  questo,  fra  imprese
  produttrici e distributrici di idrocarburi, nonche' fra imprese con
  maggiore o minore volume di ricavi -  Compressione  dell'iniziativa
  economica privata e della liberta'  di  concorrenza,  a  causa  del
  divieto  di  traslare  sui  prezzi  al  consumo  l'onere  economico
  dell'addizionale. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  art.  81,  commi
  16, 17 e 18 . 
- Costituzione, artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117, comma  secondo,  lett.
  e). 
(GU n.44 del 19-10-2011 )
 
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 254/10  depositato
il 9 marzo 2010, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. assente  2008
Ddizion. IRES; 
    Contro Agenzia Entrate - Ufficio Reggio Emilia; 
    Proposto dal ricorrente: SCAT Punti vendita S.p.a., viale  Regina
Margherita 2 - 42224 Reggio Emilia; 
    Difeso da: Avv. A. Soda Rag. C. Galaverni - Dott. M.C.  Tonarelli
c/o Studio rag. Galaverni - dr. Tonarelli - viale Regina  Margherita,
2 - 42100 Reggio Emilia; 
    Difeso da: Costi Tonarelli  Mario,  viale  Regina  Margherita,  2
42124 - Reggio Emilia - difeso da: Galaverni  Camillo,  Viale  Regina
Margherita, 2 - 42224 Reggio Emilia. 
    1. - La s.p.a.  Scat  Punti  Vendita,  svolgente  l'attivita'  di
gestione di una rete di distributori di  carburanti,  ricorre  contro
l'Agenzia delle Entrate,  Direzione  provinciale  di  Reggio  Emilia,
avverso il silenzio rifiuto interposto  all'istanza  di  rimborso  di
€ 424,   102,00,   versati,   per   l'anno   d'imposta   2008,   piu'
corrispondenti interessi legali, quale  addizionale  ires,  ai  sensi
dell'art. 81, commi 16-18,d.l. 25 giugno 2008,n.  112,convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  in  prosieguo,  la
«norma» (c.d.«Robin Tax»). 
    2. - La ricorrente deduce, sia nell'istanza che nel  ricorso,  di
aver cautelativamente proceduto al versamento  della  suddetta  somma
per evitare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso  versamento,  ma
di  ritenere  lo  stesso  indebito  in  quanto  la  «norma»   sarebbe
palesemente viziata da illegittimita' costituzionale sotto molteplici
profili. 
    3. - La «norma» sarebbe, infatti, costituzionalmente  illegittima
per contrasto con: 
    3.1. - gli artt. 77 e 23 della Costituzione; 
la ricorrente; 
    premesso che, ai sensi degli articoli richiamati,  solo  in  casi
straordinari di  necessita'  ed  urgenza  il  Governo  puo'  adottare
provvedimenti provvisori aventi  forza  di  legge  da  presentare  il
giorno stesso alle camere per la loro conversione in legge, e nessuna
prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta  se  non  in
base alla legge; 
    constatato come il decreto-legge in esame sia  stato  emanato  in
carenza del presupposto  del  caso  straordinario  di  necessita'  ed
urgenza; invero l'addizionale sarebbe stata istituita  per  un  tempo
illimitato,  avrebbe  carattere  di  tributo  autonomo  e  ordinario,
inciderebbe percio' strutturalmente  nell'ordinamento  tributario,  e
non sarebbe, conseguentemente, misura straordinaria e temporanea, per
rispondere ad una situazione di  fatto  improvvisa  e  straordinaria,
determinatasi nel mercato degli idrocarburi liquidi e gassosi; 
    constatato  come  il  richiamo,  nei  lavori  parlamentari,  alla
necessita' di colpire profitti straordinari in ragione dell'andamento
del mercato dei prodotti petroliferi,  sarebbe  del  tutto  falso  ed
insussistente:  invero  nessun  elemento  di  prova   sarebbe   stato
introdotto nel dibattito parlamentare a dimostrazione  dell'esistenza
di' profitti  straordinari  nei  corso  della  filiera  dei  prodotti
petroliferi e, nessun parametro di riferimento sarebbe stato indicato
per dimostrare l'esistenza di questi profitti straordinari; 
    ricordato come, peraltro, l'andamento del mercato petrolifero nei
mesi immediatamente successivi all'emanazione del decreto-legge,  con
il crollo delle quotazioni  del  greggio  proverebbe,  al  contrario,
l'insussistenza  di  quella   situazione   di   fatto   straordinaria
legittimatrice dell'istituzione dell'addizionale tramite lo strumento
del decreto-legge; 
    ricordato come sia  ormai  acquisito  alla  giurisprudenza  della
Corte costituzionale il principio per cui non vi sono  preclusioni  a
che la stessa proceda all'esame di un decreto-legge sotto il  profilo
della preesistenza dei  presupposti  di  necessita'  ed  urgenza  (ex
plurimis sentt. nn. 29/1995, 171/2007); 
    conclude nel senso  che  la  «norma»  sarebbe  costituzionalmente
illegittima  in  quanto  la  stessa  sarebbe  stata  introdotta   con
decreto-legge senza  che  ne  sussistesse  il  presupposto  del  caso
straordinario di necessita' ed urgenza e, pertanto,  il  contribuente
si troverebbe gravato da una prestazione non in forza di legge; 
    3.2. - Gli artt. 53 e 3 della Costituzione; 
la Ricorrente: 
    premesso che l'art. 53 cit, per il quale  «tutti  sono  tenuti  a
concorrere alle spese  pubbliche  in  ragione  della  loro  capacita'
contributiva», definisce i limiti cui soggiace la  potesta'  fiscale:
la capacita' contributiva e' il presupposto ed il limite  dei  potere
impositivo nel senso che solo in presenza di  capacita'  contributiva
sussiste il dovere di concorrere alle spese pubbliche; 
    ricordato come la stessa  Corte  costituzionale  abbia  affermato
(cfr. sentt. nn. 155/1963, 341/2000, 258/2002), che l'art. 53, con il
riferimento al  principio  di  capacita'  contributiva,  richiede  la
razionalita' e la coerenza dell'imposta e  come  lo  stesso  non  sia
altro che una specificazione settoriale del piu'  generale  principio
di uguaglianza di cui all'art .3 della Costituzione; 
    ricordato  come,  alla  luce   delle   suddette   considerazioni,
un'imposta sia costituzionalmente  legittima  solo  se:  a)  colpisca
fatti indici di forza economica o attenga, comunque, ad  un'idoneita'
del soggetto a concorrere alla spesa pubblica, b) la sua struttura  -
presupposto, soggetti passivi, base imponibile, disciplina - risponda
a    parametri    di    ragionevolezza,     congruita',     coerenza,
proporzionalita'; 
    constatato come nessuna di queste condizioni sia rispettata dalla
«norma»: 
        mancherebbe il fatto  indice  di  capacita'  contributiva:non
sussisterebbe,   come   ricordato   sub   3.1,   l'asserito   rialzo,
straordinario, dei profitti della filiera  dei  prodotti  petroliferi
che anche qualora esistesse gioverebbe, comunque, solo le imprese che
estraggono  il  greggio  e  non   chi,   come   la   ricorrente»   lo
commercializza acquistandolo dai primi; 
        la struttura dell'addizionale non risponderebbe ai  parametri
costituzionali  di  ragionevolezza,  congruita'  e  proporzionalita';
questi  parametri  non  sussisterebbero  nella  «norma»   posto   che
presupposto e prelievo non sarebbero  espressi  secondo  la  medesima
misura e non risponderebbero agli stessi criteri di  attribuzione  di
valore; 
    ricordato come l'art. 3 Costituzione sia  rispettato  qualora  la
legge tratti in modo uguale situazioni  uguali  ed  in  modo  diverse
situazioni diverse e dunque siano, tendenzialmente,  illegittime,  le
leggi che istituiscono un trattamento  differenziato  tra  situazioni
uguali oppure  istituiscano  un  trattamento  uguale  per  situazioni
differenziate a meno che la norma derogatoria non sia giustificata; 
    constatato come la «norma» detti solo per le imprese operanti nei
settori  idrocarburi,  petroli,   energia   elettrica   un   aggravio
impositivo, l'addizionale, rispetto a tutte le altre imprese; 
    constatato come la «norma» assimili i produttori di greggio,  che
in caso di aumento del prezzo, a parita' di  estrazione  aumentano  i
loro ricavi, ai distributori che da loro  acquistano  e  che  debbono
solo subire il citato aumento; 
    constatato come all'interno della filiera la «norma»  discrimini,
irrazionalmente, in base al volume  di  ricavi  essendo  assoggettati
all'addizionale solo quegli operatori con un  volume  d'affari  annuo
superiore ai 25 milioni di euro; 
    constatato come il divieto di traslazione, di  cui  al  comma  18
della «norma», dell'onere economico conseguente all'addizionale,  sui
prezzi  al   consumo,   discrimini,   irrazionalmente,   le   imprese
assoggettate all'addizionale rispetto alle  altre  e  all'interno  di
quelle assoggettate, i produttori, che possono traslare  l'onere  sui
distributori, rispetto a  questi  ultimi  che  non  possono  traslare
l'onere e che in piu' sono costretti ad adempiere ad onerose pratiche
contabili per dimostrare all'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas di non averlo traslato; 
    conclude nel senso che la «norma», per i suddetti motivi  sarebbe
costituzionalmente illegittima per violazione  degli  artt.  53  e  3
della Costituzione; 
    3.3 . - gli artt. 41 e 3 della Costituzione; 
la ricorrente: 
    premesso che l'art. 41 cit. dispone che  «l'iniziativa  economica
privata e' libera»; 
    constatato che l'addizionale sarebbe  discriminatoria  in  quanto
colpirebbe  un  solo  un  settore  produttivo  ed,   irrazionalmente,
all'interno di questo settore imprese  produttrici  e  distributrici»
une in grado di influire sul meccanismo di formazione dei  prezzi  le
altre no, in quanto obbligando solo queste ultime a non  traslare  si
prezzi al consumo il costo economico dell'addizionale  obbligherebbe,
irrazionalmente, solo loro a  dotarsi  di  un  sistema  di  controllo
continuo della dinamica dei prezzi; 
    conclude nel senso che la «norma» discriminerebbe irrazionalmente
alcune imprese rispetto ad altre rendendo piu' onerosa, solo  per  le
prime, l'iniziativa economica violando cosi' l'art.  41  e  l'art.  3
Costituzione; 
    3.4. - gli artt. 117 e 41 della Costituzione 
la Ricorrente: 
    premesso che  l'art.  117,  cit,  comma  2,  lett.  e),  erige  a
principio costituzionale la tutela della  concorrenza  e  del  libero
mercato come estrinsecazioni della iniziativa economica privata  gia'
tutelata dall'art. 41 cit.; 
    considerato che la «norma» con  il  divieto  di  traslazione  sui
prezzi al consumo dell'onere economico  conseguente  all'addizionale,
realizza una, sia pur parziale, fissazione  autoritativa  del  prezzo
sottraendo cosi' all'imprenditore  piu'  efficiente  la  facolta'  di
traslare l'onere aggiuntivo pur mantenendo un  prezzo  concorrenziale
ed avvantaggiando in tal modo le  imprese  meno  efficienti  che  non
sarebbero, comunque, in grado, di traslare l'onere con un aumento dei
prezzi che li espellerebbe dal mercato; 
    conclude nel senso che la «norma» attuerebbe un'alterazione della
libera concorrenza con violazione dell'art. 117 cit. 
    4. - La Commissione concorda con  le  suddette  considerazioni  e
ritiene   rilevante,   posto   che   la   presenza   della    «norma»
nell'ordinamento  giuridico,  osta  al  richiesto  rimborso,  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
della «norma» secondo i profili dedotti dalla ricorrente. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17, 18, d.l. 25  giugno  2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, per violazione degli  artt.  3,  23,  41,  53,  77,  117,  della
Costituzione; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza  sia  notificata
alle Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al
presidente del Senato della Repubblica ed al presidente della  Camera
dei deputati. 
        Reggio Emilia, addi' 26 marzo 2011 
 
                      Il presidente: Montanari