REGIONE PUGLIA

COMUNICATO

Articolo 6, d.lgs. 6 maggio 2011, n.  68  e  articolo  50  d.lgs.  15
dicembre 1997 n. 446; rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF per l'anno 2012.  (Estratto  deliberazione  della
Giunta Regionale n. 2871 del 20 dicembre 2011). (11A16594) 
(GU n.304 del 31-12-2011)

 
 
(Omissis). 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
(Omissis). 
 
                              Delibera 
 
    1. (Omissis). 
    2.  Di  stabilire  che,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2012,
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all'art. 6 del  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel   settore   sanitario),   e'
determinata per scaglioni di  reddito,  applicando,  al  netto  degli
oneri   deducibili,   le    seguenti    maggiorazioni    all'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF di base: 
      per i redditi sino a euro 15.000: 0,3 per cento; 
      per i redditi oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000: 0,3  per
cento; 
      per i redditi oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000: 0,5  per
cento; 
      per i redditi oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000: 0,5  per
cento; 
      per i redditi oltre euro 75.000: 0,5 per cento. 
    In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art.
11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   la
maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a  0,3  per
cento, permarra' sul primo scaglione  di  reddito,  la  maggiorazione
dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,3 per cento permarra'
sul  secondo  scaglione   di   reddito,   mentre   la   maggiorazione
dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarra'
sui successivi scaglioni. 
    Le   disposizioni   dei   commi    precedenti    assicurano    la
differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF,  secondo  gli
scaglioni di reddito corrispondenti a quelli  stabiliti  dalla  legge
statale. 
    3.  Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. 
    4. Di disporre che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato,
anche per  estratto,  entro  il  31  dicembre  2011,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.