REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO

Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 - Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale  15  novembre
2001, n.  40  in  coincidenza  con  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione della regione Emilia-Romagna per  l'esercizio  finanziario
2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. (11A16727) 
(GU n.304 del 31-12-2011)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            HA APPROVATO 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
( Omissis ). 
 
                               Art. 48 
 
 
Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2 
   della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011 
 
    1. Le maggiorazioni  delle  aliquote  dell'addizionale  regionale
all'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche   gia'   derivanti
dall'art.  2  della  legge  regionale  20  dicembre   2006,   n.   19
(Disposizioni in materia tributaria), rispetto all'aliquota  di  base
fissata dalla  normativa  statale,  sono  confermate  per  l'anno  di
imposta 2011 nella misura di: 
      a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro; 
      b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro; 
      c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, compreso tra i  20.001  euro  e  25.000
euro; 
      d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro. 
 
                               Art. 49 
 
 
Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'art. 2 
                della legge regionale n. 19 del 2006 
 
    1. Le maggiorazioni  delle  aliquote  dell'addizionale  regionale
all'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche   gia'   derivanti
dall'art.  2  della  legge  regionale  n.  19  del   2006,   rispetto
all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate
per  l'anno  di  imposta  2012  e  per  i  successivi  fino  a  nuova
disposizione legislativa regionale, salva la  compatibilita'  con  le
disposizioni statali in materia, nella misura di: 
      a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro; 
      b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro; 
      c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, compreso tra i  20.001  euro  e  25.000
euro; 
      d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro. 
(Omissis). 
 
                               Art. 52 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in  vigore  il  1°  gennaio  2012,  ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49  e  50,  che
entrano in vigore il giorno successivo a quello  della  pubblicazione
della seguente legge. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 
      Bologna, 22 dicembre 2011 
 
                                                Il presidente: Errani