N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2011
Ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa - Sez. distaccata di Augusta nel procedimento relativo a M.M.. Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenne - Richiesta di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni - Rilascio dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare senza che ne siano informati (entrambi) i genitori - Possibilita' quando sussistano seri motivi che semplicemente "sconsiglino" la consultazione di questi ultimi o di uno di essi - Violazione del diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, nonche' del ruolo sussidiario dello Stato rispetto ad essi - Contrasto con la tutela da interferenze esterne riconosciuta alla famiglia come "societa' naturale" - Inosservanza dei limiti alla possibilita' di attribuire la potesta' sui figli a persone diverse dai genitori - Compressione della tutela del diritto soggettivo del genitore. - Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 (limitatamente all'inciso "o sconsiglino"). - Costituzione, artt. 24, 29 e 30.(GU n.1 del 4-1-2012 )
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale nel procedimento n. 176/2011 V.G. riguardante
richiesta di autorizzazione alla I.V.G. ex art. 12 legge n. 194/1978,
In fatto e diritto
In data 12 ottobre 2011 il Consultorio familiare del distretto di
Augusta avanzava al giudice tutelare richiesta di autorizzare la
minore M. M. n. 17.12.1994, a decidere l'interruzione della
gravidanza. Il Consultorio rappresentava che: la minore si era
presentata per richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza,
riferendo di non sentirsi pronta alla maternita' per la giovane eta';
durante il colloquio con gli operatori la minore aveva mostrato
preoccupazione per la reazione che il padre avrebbe potuto avere alla
notizia della sua gravidanza, atteso il suo carattere «rigido»; la
madre della ragazza, sentita dagli operatori, aveva dichiarato di
appoggiarne la decisione, rispettando anche la volonta' di non
informare il padre, che per il carattere rigido e tradizionalista non
avrebbe approvato la decisione della figlia; durante il colloquio la
ragazza era apparsa immatura e eccessivamente dipendente dalla figura
materna; pertanto, attese le difficolta' economiche della famiglia,
l'immaturita' della giovane e la sua determinazione ad interrompere
la gravidanza, si chiedeva il rilascio della suddetta autorizzazione.
Sentita dal giudice tutelare, la minore ribadiva la volonta' di
interrompere la gravidanza e di non volerne informare il padre, che
definiva «tradizionalista», precisando comunque che costui non era
mai stato violento ne' con lei ne' con il resto della famiglia.
Come e' noto, a norma dell'art. 12 della legge n. 194/1978, «la
richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della
presente legge e' fatta personalmente dalla donna.
Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di chi
esercita sulla donna stessa la potesta' o la tutela. Tuttavia, nei
primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potesta' o la
tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o
esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le
procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette giorni dalla
richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice
tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro
cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volonta',
delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo'
autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la
interruzione della gravidanza».
Nella specie, atteso che nel corso del procedimento, sulla base
delle allegazioni della minore stessa e della madre circa il
carattere «rigido» e tradizionalista dell'uomo, risultano seri motivi
che certamente non impediscono, ma seminai «sconsigliano» di
informare il padre della minore, appare applicabile la disposizione
dettata dal suindicato articolo, nella parte in cui consente al
giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione
della gravidanza senza che ne siano informati i genitori.
Ad avviso di questo giudice, l'art. 12 della legge n. 194/1978,
nel consentire al giudice tutelare di autorizzare la minore a
decidere l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati
i genitori, qualora sussistano «seri motivi», non solo che
«impediscano», ma che anche semplicemente «sconsiglino» la
consultazione di questi ultimi o di uno di essi, si pone in contrasto
con gli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione.
E' da ritenere che il diritto e dovere, sancito dall'art. 30
della Costituzione, del genitore di mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori dal matrimonio, comprenda anche quello di
correre in ausilio alla minore, che si trovi di fronte alla grave
scelta di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza.
L'intervento della pubblica autorita', ai sensi del secondo comma
dell'art. 30 della Costituzione, e' ammesso solo in via sussidiaria,
laddove i genitori risultino incapaci di assolvere ai compiti loro
affidati.
La norma impugnata, precludendo al genitore di essere informato e
di manifestare il suo avviso, ove sussistano «seri motivi» non solo
che «impediscano», ma che anche semplicemente «sconsiglino» la sua
consultazione, appare, ad avviso di questo giudice, in contrasto sia
con l'art. 29 della Costituzione, che riconosce la famiglia come
societa' naturale fondata sul matrimonio, e la tutela nei confronti
di qualsiasi interferenza esterna, specialmente di quella statale,
sia con l'art. 30, comma 2 Cost., che permette l'attribuzione della
potesta' a persone diverse dai genitori esclusivamente nei casi di
incapacita' degli stessi.
La locuzione «seri motivi» richiamata nell'art. 12 appare
estremamente generica e suscettibile delle piu' discordanti
valutazioni proprio per, l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio
di riscontro.
Vi e' da evidenziare che, stando al tenore letterale della norma
impugnata, non e' prevista la possibilita' per il giudice tutelare di
consultare il genitore non informato, per acquisirne l'assenso o il
dissenso, ove lo ritenga opportuno.
In ogni caso, anche ammettendo che il giudice tutelare possa
disporre l'audizione del genitore non informato, non si puo' ritenere
che tale possibilita' - che comunque sarebbe rimessa esclusivamente
al prudente apprezzamento del giudice, a seguito di un'attivita'
istruttoria che, per forza di cose, e' estremamente sommaria, e si
basa principalmente sulle dichiarazioni della minore stessa, in
quanto l'art. 12 della legge citata impone che il provvedimento di
autorizzazione venga emesso entro cinque giorni dalla richiesta -
assicuri sufficiente tutela al diritto soggettivo del genitore,
tutela che non puo' essere il risultato di una benevola concessione
dell'autorita' giudiziaria, ma che deve godere di una garanzia
incondizionata e non solo eventuale. Incidendosi, dunque, su un
diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito, lo si
priverebbe peraltro della tutela prevista dall'art. 24 Cost.
Inoltre e' da dire che l'audizione del genitore, in assenza di
motivi che la impediscano, si pone come strumento necessario per una
adeguata istruttoria sulla situazione della minore, sul suo nucleo
familiare, nonche' sulle motivazioni che l'hanno condotta alla
decisione.
In particolare, l'audizione del genitore puo' fornire elementi
utili al fine di escludere eventuali indebiti condizionamenti, e
consentire di verificare che la volonta' della minore si sia
liberamente formata, e quindi in ultima analisi a tutela della stessa
liberta' di autodeterminazione della donna.
Non ignora questo giudice che, in passato, analoga questione e'
gia' stata piu' volte affrontata dalla Corte costituzionale; in
particolare e' stata dichiarata infondata con le pronunce n.
109/1981, 47/1982, 14/1989, assumendosi che la deroga alla previsione
di una qualche presenza o consultazione del genitore nel sistema dei
procedimenti avanti l'organo anzidetto, o analoghi altri, sarebbe pur
sempre legittima, perche' giustificata dall'intento, nettamente
perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere
penalmente, l'aborto clandestino.
Vi e' tuttavia da dire che a distanza di oltre venti anni dalla
ultima delle pronunce suindicate, il contesto socio culturale, in cui
nata e' la legge n. 194 e che giustificava la norma impugnata, e'
profondamente cambiato.
Da un lato, l'evoluzione del costume ha fatto si' che ormai una
gravidanza fuori da quelli che - un tempo - erano i canoni sociali
(fuori dal matrimonio, e in eta' minore) non e' piu' avvertita quale
grave fonte di discredito, tale da indurre la minore alle pratiche
dell'aborto clandestino, pur di non informarne neanche i genitori;
dall'altro, si osserva che il fenomeno dell'aborto clandestino (lungi
dallo scomparire, purtroppo) e' comunque un fenomeno ormai
circoscritto a tristi realta' di forte illegalita' collegate allo
sfruttamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina, e
alla tratta di esseri umani, laddove si evita il ricorso alle
procedure di legge non certo per impedirne la conoscenza ai genitori,
ma per impedire che emergano tali situazioni di turpe illegalita'.
Quanto alla rilevanza della questione sollevata, e' evidente che
la stessa e' in re ipsa, sulla base delle argomentazioni sopra
svolte, atteso che ove l'inciso di cui si prospetta l'illegittimita'
costituzionale non sussistesse, questo giudice allo stato dovrebbe
rigettare la richiesta.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87,
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194, limitatamente all'inciso «o sconsiglino» in
relazione agli articoli 29, 30 e 24 della Costituzione nei termini e
per le ragioni di cui in motivazione;
2) sospende il procedimento in corso;
3) dispone la notificazione della presente ordinanza alle
parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione
della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;
4) ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
Augusta, 17 ottobre 2011
Il giudice: Di Gesu