N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2012 (della Regione autonoma Valle d'Aosta) . Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Disposizioni sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego - Estensione agli enti locali ed alle camere di commercio dell'obbligo di riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta per il personale assunto a tempo determinato o con altra tipologia di lavoro flessibile - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Violazione di potesta' regionali esclusive in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", della potesta' regionale di integrazione ed attuazione in materia di "finanze regionali e comunali", nonche' della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con la normativa di attuazione statutaria. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 102 (modificativo dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, nella legge 30 luglio 2010, n. 122). - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), e 4; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, art. 1; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali - Obbligo di riduzione del debito dal 2013 - Definizione della percentuale ammessa e delle modalita' di attuazione con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnativa proposta per l'ipotesi che la disposizione censurata sia applicabile alla ricorrente - Denunciata modificazione dell'ordinamento finanziario valdostano attraverso una scelta unilaterale del legislatore statale, anziche' mediante il procedimento di approvazione delle norme di attuazione statutaria, imposto dallo Statuto - Lesione della potesta' esclusiva regionale in materia di "ordinamento degli enti locali", della potesta' regionale di integrazione ed attuazione in materia di "finanze regionali e comunali", nonche' della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione (non valendo il parere della Conferenza unificata a soddisfare il principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e Regione autonoma) - Carenza dei presupposti per l'attrazione in sussidiarieta' di funzioni amministrative a livello centrale. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, comma 3. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f); legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 11; Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali - Enti inadempienti all'obbligo di riduzione - Assoggettamento a talune fattispecie sanzionatorie previste dal decreto legislativo n. 149 del 2011 per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Richiamo ai motivi e profili di censura proposti avverso il suddetto decreto legislativo dalla medesima Regione con precedente ricorso [n. 157/2011] non ancora deciso. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, comma 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Disciplina delle c.d. "zone franche a burocrazia zero" a vantaggio delle "nuove iniziative produttive" - Estensione in via sperimentale all'intero territorio nazionale fino al 31 dicembre 2013 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnativa proposta per l'ipotesi che la disciplina censurata sia applicabile alla ricorrente - Denunciata possibilita' che l'Ufficio locale del Governo, ove costituito, istruisca e concluda procedimenti amministrativi riguardanti ambiti materiali di competenza delle Regioni - Lesione delle competenze legislative (di tipo residuale o concorrente, e di tipo esclusivo o di integrazione e attuazione) e delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dalla Costituzione e dallo Statuto speciale - Sostanziale attribuzione all'Ufficio locale del Governo di potere sostitutivo, esteso alle ipotesi di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti incardinati presso lo Sportello unico attivita' produttive - Esorbitanza dalle ipotesi e dai presupposti che consentono la sostituzione dello Stato alla Regione - Violazione dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, commi 1, 2, 3 , 4, 5 e 6. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a), p), q), t), 3, comma 1, lett. a) ed e), e 4; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 4; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entita' del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata mancanza del previo accordo tra Governo e Regione ricorrente - Violazione del principio di leale collaborazione e dell'autonomia finanziaria valdostana - Violazione del principio di ragionevolezza (per mancata enunciazione dei criteri di riparto del contributo e per contrasto con il riparto di cui al decreto legge n. 78 del 2010, condiviso dalle autonomie speciali). - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 10. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12 e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690; Costituzione, art. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali - Definizione, a partire dal 2013, attraverso il sistema dell'«accordo integrato» tra Stato e Regioni - Individuazione con successivo decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, delle modalita' specifiche di attuazione della disciplina del suddetto «accordo integrato» - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnativa proposta per l'ipotesi che la disposizione censurata sia applicabile alla ricorrente - Denunciata inosservanza dello strumento dell'«accordo separato» tra singola Regione speciale e Ministero dell'economia - Violazione dell'autonomia finanziaria valdostana e del principio di leale collaborazione - Lesione della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 17. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690; decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434; Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Monitoraggio degli obiettivi e sanzioni per le inadempienze - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Richiamo ai motivi e profili di censura proposti avverso il suddetto decreto legislativo dalla stessa Regione con precedente ricorso [n. 157/2011] non ancora deciso. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25.(GU n.8 del 22-2-2012 )
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1. C.F. n. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 3195 del 30 dicembre 2011, dall'Avv.Ulisse Corea del foro di Roma (C.F.CROLSS69T19C352X; pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370; resistere; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 12 novembre 2011, n. 183 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012»), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dei 14 novembre 2011, limitatamente agli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25. Fatto 1. Con la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012), sono state introdotte misure atte a garantire la crescita della finanza pubblica. da realizzare, tra l'altro, attraverso riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. modifica dell'eta' minima pensionabile, dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, estensione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni relative alle cosiddette zone a «burocrazia zero, interventi di sostegno economico. 2. La legge di stabilita' reca, altresi', diverse previsioni idonee ad incidere in maniera significativa sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale. Si tratta, in particolare, degli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32. commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere riassunto come di seguito. 3. Per quanto riguarda l'art. 4. comma 102, esso modifica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 - che e' gia' stato impugnato dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso notificato in data 24 settembre 2011 - individuando, tra i destinatari della norma che impone la riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile, oltre alle Regioni, Province autonome cd enti del Servizio Sanitario nazionale, anche gli enti locali e le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura. 4. L' art. 8, comma 3, dal canto suo, nel prevedere che «a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico», rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione delle modalita' di attuazione del principio di riduzione del debito da parte dei predetti enti; quanto al successivo comma 4, esso impone, nei confronti degli enti che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal citato comma 3, l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ("Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni. Province e Comuni. ci norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"), determinandone un'estensione oggettiva. A tale riguardo preme evidenziare sin d'ora che l'art. 7, d. lgs. n. 149 del 2011, e' stato impugnato dinanzi codesta Ecc.ma Corte, con ricorso notificato dalla Regione Valle d'Aosta in data 18 novembre 2011. 5. Per quanto attiene ai commi da 1 a 6 dell'art. 14, 1. n. 183 del 2011, la disciplina da essi recata estende «in via sperimentale» all'intero territorio nazionale le disposizioni relative alle «zone a burocrazia zero» per le aree svantaggiate. E' stato previsto, piu' in particolare, che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per l'inizio di nuove iniziative produttive (fatta eccezione per i procedimenti amministrativi di natura tributaria, quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica, nonche' le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo), siano adottati in via esclusiva e all'unanimita', fino al 31 dicembre 2013, dall'Ufficio locale del Governo. Quest'ultimo e' istituito in ciascun capoluogo di Provincia su richiesta della Regione, d'intesa con gli enti interessati, e su proposta del Ministro dell'interno previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui trattasi hanno dettato, inoltre, le regole di funzionamento del predetto Ufficio, con particolare riferimento alle modalita' per il superamento del dissenso e per la formazione dell'assenso. E' stato previsto, infine, con riguardo ai procedimenti di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 («Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attivita' Produttive»), che l'Ufficio locale del Governo si sostituisca agli enti interessati laddove i relativi procedimenti non vengano conclusi nel termine di legge. Ma su tale aspetto si tornera' approfonditamente nel prosieguo. 6. Quanto all'art. 32, comma 10, della legge impugnata, si osserva che tale disposizione modifica gli importi relativi al concorso alla manovra finanziaria per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, relativamente agli anni 2012, 2013 e successivi, definendo unilateralmente, e senza alcun criterio di proporzionalita', il riparto del predetto concorso tra le Autonomie speciali. 7. Il comma 17 del medesimo articolo 32, prevede, poi, che a decorrere dall'anno 2013 sia demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2012, la disciplina delle modalita' per la stipula di un accordo integrato con lo Stato, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei rispettivi enti locali. 8. Con riferimento, infine, ai commi 19, 22, 23, 24 e 25, dello stesso articolo 32, essi modificano, anche con riguardo alle Regioni a statuto speciale, i meccanismi sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 149/2011, i quali, come in precedenza rilevato, hanno gia' formato oggetto di impugnativa dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con ricorso notificato dalla Regione Valle d'Aosta in data 18 novembre 2011. 9. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna gli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilita' 2012), in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla valle dall'art. 2, comma 1, lett. A) E lett. B); art. 3, comma 1, lett. F) e art. 4 dello statuto speciale (L. Cost. n. 4 del 1948); nonche' per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 cost. e art. 10, l. cost. n. 3 del 2011, e per violazione dell'art. 1, d.lgs. n. 532 del 1946. Come rilevato in narrativa, l'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 2011, modifica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, estendendo anche agli enti locali e alle camere di commercio l'obbligo - inizialmente previsto con riferimento alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio Sanitario nazionale - di riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile. Fermo restando che il citato art. 9, comma 28, e' gia' stato impugnato dinanzi codesta Ecc.ma Corte dalla Valle d'Aosta con ricorso notificato in data 24 settembre 2011, e che perdura, in capo alla Regione, l'interesse alla suddetta impugnativa, si solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, per i motivi e sotto tutti i profili che di seguito si evidenziano. La norma censurata opera, anzitutto, una illegittima ingerenza nella sfera dell'autonomia finanziaria regionale. E' opportuno rilevare, infatti, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, come non possano essere considerate ricadenti tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che intervengono a fissare vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Le norme che non posseggano tale caratteristica - quale quella recata dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge impugnata - arrecano conseguentemente un ingiustificato vulnus all'autonomia finanziaria di spesa della Regione, salvaguardata da previsioni di livello costituzionale. Per la legge dello Stato, infatti, e' legittimo fissare unicamente un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (cfr., tra le altre, Corte cost., sentt. nn. 36 del 2004; n. 417 del 2005). Poste tali premesse, non puo' dubitarsi che la norma oggetto di sindacato - nella misura in cui conferma ed estende soggettivamente l'obbligo di riduzione della voce di spesa riguardante il personale assunto a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile, quale voce da ridurre del 50% - non solo si muove in direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata dalla giurisprudenza costituzionale, ma si pone in contrasto con le norme costituzionali su cui la Corte ha correttamente basato tale giurisprudenza. In particolare, risultano violati l'art. 117, comma 3, Cost. e l'art. 119, comma 2, Cost., i quali garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la sfera di autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta. Le prescrizioni costituzionali da ultimo citate, infatti, arrestano la competenza statale esclusivamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, stabilendo l'illegittimita' delle norme statali, quale quella censurata, che si spingono ben oltre tale soglia. Del resto, codesta Ecc. ma Corte ha rilevato piu' volte che "la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entita' di una singola voce di spesa della Regione non puo' essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cosi.), perche' pone un precetto specifico e puntuale sull'entita' della spesa e si risolve percio' in una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale puo' prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi" (cfr., tra le altre, Corte cost., sentenze nn. 417 e 449 del 2005). La norma recata dall'art. 4, comma 102, della 1. n. 183 del 2011, determina, altresi', una violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto speciale valdostano, che riconosce alla Valle la potesta' legislativa in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", nonche' dell'art. 4, dello stesso Statuto, in forza del quale la Valle esercita, in subjecta materia, le rispettive funzioni amministrative. La disposizione impugnata, infatti - precludendo alla Regione, come pure agli enti pubblici regionali, la possibilita' di assumere, per la parte eccedente il puntuale limite fissato con legge statale, nuovo personale o mantenere i rapporti contrattuali in essere - incide in maniera diretta, puntuale e paradigmatica, proprio su un aspetto che concerne lo "stato economico" del personale. Senza considerare, peraltro, che codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito che "la regolamentazione delle modalita' di accesso al lavoro pubblico regionale e' riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni" (cfr., sent. n. 95 del 2008). Lo Stato, pertanto, non ha titolo per intervenire su tali ambiti materiali. Da cio' consegue, all'evidenza, l'incostituzionalita' dell'art. 4, comma 102, della legge oggetto di sindacato, trattandosi, come visto, di previsione lesiva delle attribuzioni statutariamente garantite in capo alla Valle dai citati artt. 2, comma 1, lett. a) e 4 dello Statuto. L'illegittimita' dell'art. 4, comma 102,1. n. 183 del 2011, rileva, inoltre, anche in riferimento all'art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto speciale, che attribuisce alla Regione ricorrente la potesta' di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di "finanze regionali e comunali". Infatti, il combinato-disposto tra la disposizione statutaria citata e gli artt. 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost. (relativi, questi ultimi, alla competenza statale concorrente in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), qualifica la competenza normativa della Valle D'Aosta in tale materia (in forza della clausola di cui all'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001) non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, con la conseguenza che quest'ultimo, diversamente da quanto accade nel caso di specie, deve limitarsi alla fissazione di tali principi. Del resto, che la potesta' legislativa in materia di autonomia finanziaria locale si articoli su due livelli, statale e regionale, e' gia' stato chiarito da codesta Corte nella sent. n. 47 del 2004. Quanto si e' appena considerato mostra, dunque, un distinto profilo di illegittimita' della norma impugnata, la quale pone un vincolo diretto e puntuale ad una voce di spesa riguardante gli enti locali regionali, in palese violazione dell'art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto speciale della Valle. Occorre rilevare, da ultimo, l'incostituzionalita' della norma censurata anche nella parte in cui estende alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'obbligo di riduzione della spesa di cui si e' piu' sopra detto. Simile previsione, infatti, incide indebitamente, comprimendola, sulla competenza legislativa della Valle d'Aosta in materia di finanza regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, determinando la violazione delle previsioni di cui ai richiamati articoli 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, lett. f), dello Statuto, oltre a ledere l'art. 1, del d. lgs. C.P.S. n. 532 del 1946 ("Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi"), per effetto del quale e' stato soppresso l'allora ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta, le cui funzioni sono state devolute alla Regione. Alla luce delle considerazioni che precedono si insiste, pertanto, affinche' codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 4, comma 102, della 1. n. 183 del 2011, sotto tutti i profili piu' sopra esposti. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. n. 183 del 2011, in riferimento agli articoli 2, comma 1, lett. b), 3, comma 1, lett. f) dello statuto speciale, nonche' per violazione della normativa di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato e di ordinamento finanziario della regione, ed in particolare dell'art. 11 della legge n. 690/1981. violazione delle attribuzioni costituzionali valdostane garantite dagli articoli 117, comma 3, 118, 119, cost., E 10, L. Cost. N. 3 del 2001, nonche' lesione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 cost. L'art. 8, comma 3, della legge oggetto del presente giudizio dispone che: "Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico". La citata disposizione aggiunge che con "decreto di natura non regolamentare" del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata [...] "sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite: a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; b) la percentuale annua di riduzione del debito; c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla societa' di cui al comma 1 dell'articolo 6". Ebbene, si ha motivo di ritenere che il citato art. 8, comma 3, non contenendo alcun riferimento espresso alle Regioni ad autonomia speciale, non si applichi alla Valle d'Aosta. Tuttavia, ove cosi' non fosse, se ne rileva l'incostituzionalita' in ragione del fatto che la disciplina da esso recata va ad incidere su un ambito materiale - quello delle modalita' e dei limiti di indebitamento regionale - rimesso, con riguardo alla Valle, alla normativa di attuazione contenuta nella 1. n. 690 del 1981 (e, segnatamente, all'articolo 11 di tale legge) e, per quanto concerne gli enti locali, alla legislazione regionale in materia di finanza locale di cui agli articoli 2, comma 1, lett. b) e 3, comma 1, lett. f) dello Statuto. Sotto il primo dei menzionati profili preme evidenziare che la legge n. 690 del 1981 ("Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta") ha innovato, come noto, il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta") ha poi statuito, all'art. 1, che "Le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale". Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' agevolmente dedursi - come affermato da questa Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che "le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto", prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. Ne consegue, quindi, che deve ritenersi illegittima ogni previsione legislativa statale, quale quella di cui si discute, tesa a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario regionale. L'art. 8, comma 3, della 1. n. 183 del 2011, dunque, nella misura in cui riduce le possibilita' di indebitamento degli enti locali valdostani (rimettendo ad un decreto ministeriale l'individuazione della percentuale annua di riduzione del debito e delle modalita' attraverso cui tale obiettivo deve essere raggiunto) si mostra viziato in quanto si propone di incidere sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione. Del resto, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, la normativa di attuazione costituisce una fonte separata dalle leggi ordinarie, "prevalendo in tal modo sugli atti legislativi ordinari fino a costituire un parametro di costituzionalita' delle leggi" (cfr., sent. n. 51 del 2006). La legge statale, pertanto, non puo' svolgere, nei confronti delle Regioni speciali, la funzione di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nei modi e nelle forme utilizzate per le Regioni ordinarie. Da cio' consegue, all'evidenza, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, 1. n. 183 del 2011, per violazione della normativa di attuazione di cui alla legge n. 690 del 1981, e, segnatamente, dell'art. 11, di tale legge, al quale spetta, come visto, la disciplina delle modalita' e dei limiti di indebitamento regionale valdostani. Parimenti lesi per effetto della disposizione impugnata sono gli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f), dello Statuto speciale, i quali garantiscono, rispettivamente, la potesta' legislativa regionale in materia di "ordinamento degli enti locali", nonche' quella di integrazione e attuazione in materia di "finanze locali". E' evidente, infatti, che l'obbligo di riduzione del debito imposto dalla norma censurata incide direttamente sugli ambiti materiali piu' sopra indicati, con conseguente violazione delle corrispondenti competenze statutariamente garantite in capo alla Valle. L'illegittimita' dell'art. 8, comma 3, della legge di stabilita' 2012, rileva, poi, anche in relazione agli articoli 117, comma 3, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001, e si traduce nella lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Valle in materia finanziaria. La disciplina statale, infatti, demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione - analitica e di dettaglio - della percentuale annua di riduzione del debito pubblico, nonche' delle modalita' con le quali tale obiettivo deve essere raggiunto, esorbitando cosi' dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia e risolvendosi, dunque, nella violazione della competenza concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica: alla Valle d'Aosta, infatti, non viene lasciato alcun argine margine di adeguamento alla disciplina posta dallo Stato. La circostanza, poi, che l'attuazione del principio di riduzione delle possibilita' di indebitamento sia demandata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, "sentita la Conferenza unificata", non puo' dirsi di per se' sufficiente a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. Cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). Ed anzi, tenuto conto che tutto il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali deve essere retto dal principio dell'accordo, la previsione di un mero parere della Conferenza unificata - cosi' come disposta dalla norma oggetto di censura - si traduce in una violazione del richiamato principio costituzionale di leale collaborazione, essendo del tutto inidonea ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo. Sotto connesso profilo occorre pure rilevare, da ultimo, che l'aver rimesso ad un decreto "di natura non regolamentare" del Ministro dell'Economia e delle Finanze, "sentita la Conferenza unificata", l'attuazione del principio di riduzione dell'indebitamento, lede altresi' l'art. 118 Cost. Come rilevato da codesta Ecc.ma Corte, infatti, nelle materie che esulano dalla competenza esclusiva statale, quale e' quella di cui trattasi, la legge dello Stato puo' legittimamente attrarre funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, solo previo rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle relative funzioni (ex plurimis, cfr. sent. n. 278 del 2010, n. 76 del 2009, n. 165 de1 2007, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006, n. 151 del 2005) i quali, come noto, non possono essere considerati alla stregua di "mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito" (cfr. sent. 6 del 2004). Da cio' consegue, sempre secondo la Corte, che l'attrazione in sussidiarieta' puo' giustificare una deroga al riparto costituzionale delle competenze solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', "e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata". Di tale accordo, tuttavia, non vi e' traccia nella disciplina statale impugnata, la quale risulta, anche sotto il versante appena esaminato, costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva della competenza legislativa della Valle in materia di coordinamento della finanza pubblica. III. Con riferimento all'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, legge n. 183 del 2011. L'art. 8, comma 4, della legge oggetto di censura, stabilisce quanto segue: "Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149". Il legislatore statale, dunque, ha esteso alcune delle fattispecie sanzionatorie di cui al lgs. n. 149 del 2011, anche gli enti che non provvedano alla riduzione del debito prevista dall'art. 8, comma 3, di cui si e' detto nel paragrafo precedente. Tuttavia, dal momento che con ricorso notificato in data 18.11.2011, giusta delibera di Giunta n. 2514 del 28.10.2011, la Valle d'Aosta ha impugnato dinanzi codesta Ecc.ma Corte il citato decreto legislativo n. 149 - eccependone, tra l'altro, l'inapplicabilita' alle Autonomie speciali -, e stante il perdurante interesse regionale in ordine alla suddetta impugnativa, con il presente ricorso la Regione impugna l'art. 8, comma 4, della 1. n. 183 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili gia' fatti valere con riferimento al d. lgs. n. 149 del 2011. IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi da 1 a 6, della l. n. 183 del 2011, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla valle dagli articoli 2, comma 1, lettere a), p), q) e t), e 3, comma 1, lettere a) ed e), e 4, dello statuto speciale, nonche' per lesione dell'art. 4, d.p.r. n. 182 del 1982, e degli articoli 117, commi 3 e 4 , 118 cost., 10, l. cost. n. 3 del 2001 e 8, legge n. 131 del 2003. I commi da 1 a 6 dell'art. 14, 1. n. 183 del 2011 prevedono - sia pure con significative esclusioni (ad esempio per quanto concerne le iniziative produttive in zone soggette a vincolo) - l'estensione sperimentale sull'intero territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2013, della disciplina delle c.d. "zone a burocrazia zero". Volendo sintetizzare il contenuto della disciplina statale, con essa e' stata prevista la costituzione, "su richiesta della Regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", di un Ufficio locale del Governo. A quest'ultimo e' demandato, in via esclusiva e all'unanimita', il rilascio di tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti avviati su richiesta di parte per l'inizio di nuove iniziative produttive. Detto ufficio "e' presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del Comune interessato". In proposito e' bene rilevare che la disciplina delle "zone a burocrazia zero", gia' prevista con riferimento al Meridione d'Italia dall'art. 43, del d.-1. n. 78 del 2010, e' stata dichiarata incostituzionale da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 232 del 2011, atteso che la stessa, ancorche' destinata ad incidere su materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale, non aveva previsto adeguati meccanismi di raccordo tra lo Stato e le Regioni. Cio' premesso, i commi da 1 a 6, dell'art. 14, non contengono alcun riferimento espresso alle Autonomie speciali. Sembra corretto ritenere, pertanto, che gli stessi non trovino applicazione con riferimento alla Valle. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui cosi' non fosse, le predette disposizioni vengono da quest'ultima espressamente impugnate in quanto illegittime in riferimento agli articoli 2, comma 1, lettere a), p), q) e t), e 3, comma 1, lettere a) ed e), e 4, dello Statuto speciale valdostano, oltre a determinare la violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 118 Cost. e 10, 1. cost. n. 3 del 2001, la quale si riflette in una lesione delle attribuzioni costituzionali valdostane. A tale riguardo preme anzitutto rilevare che le norme censurate, pur riservando alla Regione interessata l'iniziativa per la costituzione dell'Ufficio locale del Governo, prevedono un'attribuzione generalizzata, ad un organo composto e presieduto da rappresentanti dello Stato, di un insieme di funzioni individuate in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneita' quanto alla possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza. La normativa statale, infatti, e' destinata ad incidere sui procedimenti amministrativi ad istanza di parte concernenti le "nuove iniziative produttive", i quali si esplicano nei piu' svariati ambiti materiali, anche in quelli di competenza concorrente ovvero residuale regionale. Da cio' consegue l'incostituzionalita' delle norme statali di cui si discute sotto un duplice profilo: esse violano, per un verso, la competenza legislativa concorrente e residuale della Valle di cui agli art. 117, commi 3 e 4, e 118 Cost., letti congiuntamente all'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001; per altro verso comportano la lesione degli artt. 2, comma 1, lettere a), p), q) e t), e 4, dello Statuto speciale, che garantiscono alla Valle d'Aosta la competenza legislativa esclusiva, nonche' l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, rispettivamente in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", "artigianato"; "industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio"; "fiere e mercati". Risulta leso, per le stesse ragioni di cui sopra, anche l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), dello Statuto, che riconosce alla Regione ricorrente la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi statali in materia di "industria e artigianato" e "utilizzazione delle miniere". Non e' dato comprendere, infatti, per quale motivo sia stato riconosciuto ad un organo presieduto da rappresentanti dello Stato il compito di istruire e concludere procedimenti di competenza, concorrente o residuale, della Valle. Particolare attenzione merita, sempre in argomento, il comma 5, dell'art. 14, ai sensi del quale: "Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo". Tale disposizione, dunque, pur prevedendo che la disciplina in materia di SUAP (Sportello Unico Attivita' Produttive) di cui al d.P.R. n. 160 del 2010 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attivita' Produttive"), non subisca modifiche per effetto della legge di stabilita' 2012, ha stabilito - nelle ipotesi in cui i procedimenti incardinati presso lo Sportello Unico non siano conclusi nel termine previsto dalla legge - che l'adozione dei sottostanti provvedimenti sia rimessa "all'ufficio locale del Governo". A quest'ultimo organo, dunque, e' stato attribuito un vero e proprio potere sostitutivo. Il riconoscimento di siffatto potere, tuttavia, lede le competenze legislative della Valle d'Aosta nelle materie piu' sopra indicate, atteso che la sostituzione governativa avviene al di fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione, con particolare riferimento all'art. 4, del D.P.R. n. 182 del 1982, "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Tale articolo, infatti, subordina espressamente l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Valle ai casi di "accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari", previa assegnazione all'amministrazione regionale di un congruo termine per provvedere. Senza considerare, sempre in argomento, che l'esercizio del potere in questione e' stato riconosciuto all'Ufficio locale del Governo a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti giuridici di cui all'art. 120 Cost. (ovvero, come noto, il mancato rispetto da parte dell'ente regionale o locale di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; il pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica; quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). Ne' e' stato previsto, sempre in violazione dell'art. 120 Cost., nonche' degli articoli 118 Cost. e 8,1. n. 131 del 2003 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3") che l'esercizio di siffatto potere sia esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 383 del 2005; sent. n. 165 del 2011). Violazioni, quelle di cui si e' appena detto, idonee a riflettersi sulle sfere di attribuzione garantite in capo alla Valle d'Aosta dalle previsioni costituzionali e statutarie piu' sopra indicate. Alla luce delle considerazioni che precedono si insiste, pertanto, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dei commi da 1, a 6, dell'art. 14,1. n. 183 del 2011, ove ritenuti applicabili alla Valle d'Aosta. V. illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 10, della l. n. 183 del 2011, per violazione del principio di leale collaborazione e conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della valle d'aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, e 50 dello statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981); nonche' per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost. L'art. 32, comma 10, della I. n. 183 del 2011, individua puntualmente il contributo finanziario - aggiuntivo rispetto a quello gia' previsto dal d.l. n. 78 del 2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - gravante sulle Regioni ad autonomia speciale nell'ambito del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2012, 2013 e successivi. L'entita' di tale contributo, tuttavia, e' stata definita dal legislatore statale unilateralmente e a prescindere da qualsivoglia accordo con la Regione ricorrente, come e' dato desumere dalla semplice lettura della disposizione impugnata. Quest'ultima, pertanto, risulta manifestamente illegittima per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 120 e 5 Cost., tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Tale violazione, infatti, si riflette direttamente sulla lesione della particolare autonomia finanziaria di cui la Valle d'Aosta gode, come in precedenza rilevato, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a), e, comma 1, lett. f), 12, 48 bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione (1. n. 690 del 1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo. La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire piu' volte, del resto, che "il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo" (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' "espressione" della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004). Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non vi e' traccia nell'art. 32, comma 10, censurato, il quale deve ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittimo sotto i profili piu' sopra esposti. Fermo restando quanto sin qui rilevato, la norma statale si pone in contrasto, peraltro, anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., comportando, ancora una volta, una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della Valle. Il legislatore ordinario, infatti, ha ripartito tra le diverse Regioni a Statuto speciale il "contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011", a prescindere da ogni enunciazione dei criteri sulla cui base e' stata effettuata la concreta ripartizione, nonche' in contrasto con il riparto precedentemente stabilito dall'art. 14, d.-1. n. 78 del 2010, e condiviso dalle Autonomie speciali. In proposito e' bene richiamare, a conferma di quanto si va dicendo, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 81651 del 29 settembre 2010 (doc. 2), con la quale e' stata affermata - con riferimento al concorso alla manovra finanziaria previsto dal citato art. 14, d.-1. n. 78 del 1010 - la necessita' di procedere alla preventiva "individuazione di puntuali criteri per il riparto del concorso complessivamente previsto a carico delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, fermo restando lo strumento dell'Accordo di ciascuna autonomia speciale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze" (doc. 2). E' evidente, quindi, l'irragionevolezza della disposizione statale oggetto di censura, atteso che con la stessa e' stata definita unilateralmente l'entita' specifica del contributo dovuto dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito del concorso alla manovra, a prescindere dalla necessaria preventiva individuazione di qualsivoglia criterio di riparto. Alla luce delle considerazioni che precedono si chiede, pertanto, a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 10, 1. n. 183 del 2011. VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 17, della l. n. 183 del 2011, per violazione dell'autonomia finanziaria della valle d'aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione (l. n. 690 del 1981 e d. lgs. n. 434 del 1989), nonche' per violazione del principio di leale collaborazione e delle sfere di attribuzione regionali tutelate dagli articoli 117 commi 3 e 6, 118, 119 cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001. L'art. 32, comma 17, della legge oggetto del presente giudizio, dispone che: "A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali [...1. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita' interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220". L'art. 32, comma 17, prevede, dunque, che le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e dei rispettivi enti locali siano definite, a partire dall'anno 2013, attraverso il sistema dell' "accordo integrato" tra Stato e Regioni. Siffatta previsione, tuttavia - ove ritenuta applicabile alle Regioni a Statuto speciale e, dunque, alla Valle d'Aosta - si pone in contrasto con quanto stabilito dalle precedenti leggi finanziarie statali (oltre che con i commi 11, 12, 13 e 14 della stessa legge n. 183 del 2011), in base alle quali, come noto, il concorso delle Autonomie speciali e dei relativi enti locali alla manovra finanziaria va definito attraverso il diverso strumento dell' "accordo separato" tra singola Regione speciale e Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. 2). Tale ultimo metodo, l'unico in grado di assicurare un "dialogo" diretto tra l'Ente regionale e lo Stato idoneo a garantire la particolare autonomia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale, non e' stato tuttavia previsto dall'art. 32, comma 17, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Valle di cui ai piu' volte richiamati articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione (1. n. 690 del 1981 e d. lgs. n. 434 del 1989 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali"). Preme inoltre evidenziare, sotto concorrente profilo, che l'illegittimita' della norma gravata rileva anche ove si consideri che e' stata demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2012 "sentita la Conferenza Unificata", la disciplina delle modalita' per la stipula del suddetto "accordo integrato", anche con riguardo agli enti locali regionali. Ebbene, e' evidente che siffatta disciplina si risolve in una violazione del principio di leale collaborazione, tenuto conto che il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali deve essere retto dal principio dell'accordo, come piu' volte rilevato dalla giurisprudenza costituzionale. Ebbene, la previsione di un mero parere della Conferenza unificata non appare affatto idonea ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo. Detta violazione si traduce in una lesione della competenza concorrente della Valle in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui articoli 117 comma 3, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. Parimenti leso e' l'art. 118 Cost.. Come rilevato da codesta Ecc.ma Corte, infatti, nelle materie, quale e' quella di cui trattasi, che esulano dalla competenza esclusiva statale, la legge dello Stato puo' attrarre funzioni amministrative e regolarne l'esercizio solo previo rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle relative funzioni (ex plurimis, cfr. sent. n. 278 del 2010, n. 76 del 2009, n. 165de1 2007, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006, n. 151 del 2005). Ne deriva, sempre secondo la Corte, che l'attrazione in sussidiarieta' legittima una deroga al riparto costituzionale delle competenze solo ove la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', "e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata". Poste tali premesse, l'aver rimesso ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalita' specifiche di attuazione della disciplina del c.d. "accordo integrato", prevedendo il solo parere della Conferenza Unificata e non gia' l'intesa con la singola Regione a Statuto speciale interessata, e' previsione che lede la competenza legislativa concorrente della Valle d'Aosta in materia di coordinamento della finanza pubblica. In tale ambito materiale, peraltro, ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost., lo Stato non puo' esercitare alcun potere regolamentare, trattandosi, come noto, di materia che esula dalla competenza legislativa esclusiva statale. Si insiste, quindi, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 17, della 1. n. 183 del 2011. VII. Con riferimento all'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, l. n. 183 del 2011. Per quanto attiene, infine, ai commi 19, 22, 23, 24 e 25, dello stesso articolo 32, della legge impugnata, e' stato gia' rilevato come tali previsioni introducano delle modifiche al d.lgs. n. 149 del 2011 ("Meccanismi sanzionatori e premiali"), e, in particolare, all'art. 7 di tale decreto. Ora, dal momento che quest'ultima disposizione e' stata impugnata dalla Valle d'Aosta con ricorso notificato in data 18.11.2011, giusta delibera della Giunta regionale n. 2514 del 28.10.2011, e che perdura in capo alla Regione medesima l'interesse all'impugnativa de quo, pure a seguito delle modifiche introdotte dalla 1. n. 183 del 2011, si solleva questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, alla luce di tutti i motivi gia' fatti valere con riferimento al d.lgs. n. 149 del 2011, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
P.Q.M. Chiede a codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 12 novembre 2011, n. 183 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012»), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre, n. 265, limitatamente agli articoli 4, comma 102, 8, commi 3 e 4, 14, commi da 1 a 6, e 32, commi 10, 17, 19, 22, 23, 24 e 25, per contrarieta' a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), p), q) e t); 3, comma 1, lett. a), e), ed f), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale, approvato con 1. cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di attuazione e, segnatamente, dalla 1. n. 690/1981, dal d.lgs. C.P.S. n. 532 del 1946, dal D.P.R. n. 182 del 1982 e dal d. lgs. n. 434 del 1989, nonche' dal combinato disposto degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10 della 1. cost. n. 3/2001, e per violazione della 1. n. 131 del 2008 e del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Si depositera', unitamente al presente ricorso debitamente notificato, la seguente documentazione: 1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3195 del 30 dicembre 2011; 2) Nota Ministero dell'economia e delle finanze n. 0081651 del 29 settembre 2010. Roma, addi' 10 gennaio 2012 Avv. Corea