N. 73 ORDINANZA 21 - 28 marzo 2012
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilita' - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziche' disgiuntamente all'una o all'altra - Eccepita inammissibilita' per omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma denunciata - Reiezione. - D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 287. - Costituzione, artt. 24, 76 e 77. Responsabilita' civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilita' - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziche' disgiuntamente all'una o all'altra - Asserito contrasto con le direttive della delega che prescrivono di agevolare la tutela per il danneggiato - Asserita compressione del diritto di difesa - Insussistenza. Manifesta infondatezza della questione. - D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 287. - Costituzione, artt. 24, 76 e 77.(GU n.14 del 4-4-2012 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), promosso dal Tribunale ordinario di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Youness El Hilate e la Compagnia di Assicurazioni Allianz s.p.a., con ordinanza dell'8 marzo 2011, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - in un giudizio civile risarcitorio, su azione diretta del terzo trasportato, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) di seguito anche c.d.a., proposta ex articolo 283 lettera d) in relazione all'articolo 122, comma 3, stesso codice nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - l'adito Tribunale ordinario di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, al fine del decidere sull'eccezione della convenuta, di improponibilita' della domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla CONSAP, come ora richiesto dal successivo articolo 287, comma 1, del medesimo decreto n. 209 del 2005, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 24 della Costituzione, onde ha sollevato, con ordinanza dell'8 marzo 2011, questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 287; che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da sinistro stradale debbano essere, come nella specie, risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio, di sessanta giorni per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, debba essere ora comunicata, con lettera raccomandata, "all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada", cumulativamente cioe' ad entrambe, e non piu', disgiuntamente, all'una o all'altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione all'art. 19, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti); che, ad avviso del rimettente, la nuova norma espressa nel censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto, gli artt. 76 e 77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della delega di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece di agevolare, come ivi prescritto, la tutela per il danneggiato, contraente debole, avrebbe aggravato la sua posizione, con l'imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa; che tale aggravamento, secondo il rimettente, determinerebbe anche un vulnus all'art. 24 Cost.; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilita', per omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma denunciata, e, nel merito, la manifesta infondatezza della questione. Considerato che la riferita eccezione di inammissibilita' non puo' essere accolta; che, infatti - diversamente che nella ipotesi, alla quale fa riferimento l'Avvocatura, di cui all'ordinanza n. 205 del 2008 di questa Corte, che ha ritenuto precluso l'esame di analoghi dubbi di costituzionalita', prospettati con riguardo all'azione diretta del trasportato nei confronti dell'impresa assicuratrice della vettura trasportante di cui al citato art. 141 c.d.a., per la ragione che il giudice a quo aveva omesso di considerare la corretta, e costituzionalmente orientata, interpretazione di detta norma, nel senso della sua non ostativita' all'esercizio anche dell'azione generale verso l'effettivo responsabile del danno ex artt. 2043 e 2054 del codice civile - il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell'esclusivita' dell'azione di che trattasi, ma, con riguardo all'evenienza che questa debba, come nella specie, esercitarsi nei confronti del Fondo di garanzia, prospetta, come detto, la diversa questione, di violazione della legge delega, e di contrasto con l'art. 24 Cost., della disposizione dell'art. 287, che ha prescritto il previo invio della richiesta risarcitoria anche alla CONSAP oltre che all'impresa designata dal Fondo da questa gestito; che, nel merito, la questione e' comunque manifestamente infondata; che, a prescindere dai piu' o meno ampi margini di discrezionalita' riconosciuti in via di principio al legislatore delegato (da ultimo, sentenza n. 230 del 2010 e, in precedenza, anche sentenze n. 199 del 2003 e n. 163 del 2000), al quale non e' preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (ordinanze n. 213 del 2005 e n. 419 del 2000), e' decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 - la quale nel quadro di un complessivo "riassetto della materia", si e' proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettivita' e un miglioramento delle prestazioni assicurative (sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009) - assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonche' espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attivita' di riempimento che lega i due livelli normativi, e' la disposizione del decreto legislativo qui censurata; che, infatti, essa e' finalizzata alla piu' razionale esplicazione dell'attivita' solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria; che, dunque, risulta insussistente la prospettata lesione degli evocati parametri, per cui la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012. Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Morelli Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2012. Il Direttore della Cancelleria: Melatti