N. 73 ORDINANZA 21 - 28 marzo 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita'  civile  -  Danni  da  sinistro  stradale  -   Azione
  giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla  gestione  dei
  sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada
  - Condizione di  proponibilita'  -  Comunicazione  della  richiesta
  risarcitoria   cumulativamente   all'impresa   designata   e   alla
  CONSAP-Fondo di garanzia  per  le  vittime  della  strada  anziche'
  disgiuntamente all'una o all'altra - Eccepita inammissibilita'  per
  omessa previa verifica di  una  interpretazione  costituzionalmente
  compatibile della norma denunciata - Reiezione. 
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 287. 
- Costituzione, artt. 24, 76 e 77. 
Responsabilita'  civile  -  Danni  da  sinistro  stradale  -   Azione
  giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla  gestione  dei
  sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada
  - Condizione di  proponibilita'  -  Comunicazione  della  richiesta
  risarcitoria   cumulativamente   all'impresa   designata   e   alla
  CONSAP-Fondo di garanzia  per  le  vittime  della  strada  anziche'
  disgiuntamente all'una o all'altra  -  Asserito  contrasto  con  le
  direttive della delega che prescrivono di agevolare la  tutela  per
  il danneggiato - Asserita compressione  del  diritto  di  difesa  -
  Insussistenza. Manifesta infondatezza della questione. 
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 287. 
- Costituzione, artt. 24, 76 e 77. 
(GU n.14 del 4-4-2012 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici : Franco GALLO, Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 287,  comma
1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (codice  delle
assicurazioni private), promosso dal Tribunale ordinario di  Macerata
- sezione distaccata di Civitanova Marche,  nel  procedimento  civile
vertente tra Youness  El  Hilate  e  la  Compagnia  di  Assicurazioni
Allianz s.p.a., con ordinanza dell'8 marzo 2011, iscritta al  n.  224
del registro ordinanze 2011 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  del  7  marzo  2012  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che - in un  giudizio  civile  risarcitorio,  su  azione
diretta del terzo trasportato, ai sensi  dell'art.  141  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (codice  delle  assicurazioni
private) di seguito anche c.d.a., proposta ex articolo 283 lettera d)
in relazione all'articolo 122, comma 3, stesso codice  nei  confronti
dell'impresa designata dal Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
strada - l'adito Tribunale ordinario di Macerata - sezione distaccata
di Civitanova Marche,  al  fine  del  decidere  sull'eccezione  della
convenuta, di improponibilita' della domanda per mancato invio  della
richiesta risarcitoria anche alla  CONSAP,  come  ora  richiesto  dal
successivo articolo 287, comma 1, del medesimo  decreto  n.  209  del
2005, ha  ritenuto  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 76, 77 e 24  della  Costituzione,  onde  ha
sollevato, con ordinanza dell'8 marzo 2011, questione di legittimita'
costituzionale del predetto art. 287; 
        che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di
cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da sinistro  stradale
debbano essere, come nella specie, risarciti dal  Fondo  di  garanzia
per le vittime della  strada),  che  la  richiesta  risarcitoria  del
danneggiato, dalla quale decorre il termine  dilatorio,  di  sessanta
giorni per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, debba essere  ora
comunicata, con lettera raccomandata, "all'impresa designata ed  alla
CONSAP  -  Fondo  di  garanzia  per   le   vittime   della   strada",
cumulativamente  cioe'  ad  entrambe,  e  non  piu',  disgiuntamente,
all'una o  all'altra,  come  previsto  dal  previgente  art.  22,  in
relazione  all'art.  19,  della  legge  24  dicembre  1969,  n.   990
(Assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti); 
        che, ad avviso del rimettente, la nuova  norma  espressa  nel
censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto,  gli  artt.  76  e  77
Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della  delega  di  cui
all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in  materia
di qualita' della regolazione, riassetto normativo  e  codificazione.
Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece di agevolare,  come
ivi prescritto, la tutela  per  il  danneggiato,  contraente  debole,
avrebbe aggravato la sua posizione, con  l'imposizione  di  un  onere
ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa; 
        che tale aggravamento, secondo il rimettente,  determinerebbe
anche un vulnus all'art. 24 Cost.; 
        che e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei  ministri
per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilita', per omessa  previa
verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile  della
norma denunciata, e, nel  merito,  la  manifesta  infondatezza  della
questione. 
    Considerato che la riferita  eccezione  di  inammissibilita'  non
puo' essere accolta; 
        che, infatti - diversamente che nella ipotesi, alla quale  fa
riferimento l'Avvocatura, di cui all'ordinanza n.  205  del  2008  di
questa Corte, che ha ritenuto precluso l'esame di analoghi  dubbi  di
costituzionalita', prospettati con riguardo  all'azione  diretta  del
trasportato nei confronti dell'impresa  assicuratrice  della  vettura
trasportante di cui al citato art. 141 c.d.a., per la ragione che  il
giudice  a  quo  aveva  omesso  di   considerare   la   corretta,   e
costituzionalmente orientata, interpretazione  di  detta  norma,  nel
senso della  sua  non  ostativita'  all'esercizio  anche  dell'azione
generale verso l'effettivo responsabile del danno  ex  artt.  2043  e
2054 del codice civile  -  il  tribunale  rimettente  non  muove  dal
presupposto dell'esclusivita' dell'azione di che  trattasi,  ma,  con
riguardo  all'evenienza  che  questa  debba,   come   nella   specie,
esercitarsi nei confronti del  Fondo  di  garanzia,  prospetta,  come
detto, la diversa questione, di violazione della legge delega,  e  di
contrasto con l'art. 24 Cost., della disposizione dell'art. 287,  che
ha prescritto il previo invio della richiesta risarcitoria anche alla
CONSAP oltre che all'impresa designata dal Fondo da questa gestito; 
        che, nel merito,  la  questione  e'  comunque  manifestamente
infondata; 
        che,  a  prescindere  dai  piu'  o  meno  ampi   margini   di
discrezionalita' riconosciuti in  via  di  principio  al  legislatore
delegato (da ultimo, sentenza n. 230 del 2010 e, in precedenza, anche
sentenze n. 199 del 2003 e n. 163 del 2000), al quale non e' preclusa
l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del
caso,  un  completamento  delle  scelte  espresse   dal   legislatore
delegante (ordinanze n. 213 del 2005 e n. 419 del 2000), e'  decisivo
ed assorbente, in questo caso, il rilievo  che  rispetto  alla  ratio
della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del  2003  -
la quale nel quadro di un complessivo "riassetto della  materia",  si
e' proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche  attraverso
la promozione di  condizioni  per  una  maggiore  effettivita'  e  un
miglioramento delle prestazioni assicurative  (sentenze  n.  230  del
2010 e n. 180 del 2009) - assolutamente coerente,  e  non  certo  con
essa  in  contrasto,  nonche'  espressiva  comunque  di  scelte   che
rientrano nella fisiologica attivita' di riempimento che lega  i  due
livelli normativi, e' la disposizione  del  decreto  legislativo  qui
censurata; 
        che,  infatti,  essa  e'  finalizzata  alla  piu'   razionale
esplicazione dell'attivita' solidaristica del Fondo di  garanzia  per
le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale  intervento,
a rafforzamento della garanzia del danneggiato,  della  CONSAP  nella
fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione  di
un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata -
che si risolve in un adempimento meramente formale, che non  comporta
alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del  successivo
esercizio dell'azione giudiziaria; 
        che, dunque, risulta  insussistente  la  prospettata  lesione
degli  evocati  parametri,  per  cui  la  questione   va   dichiarata
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 287, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (codice  delle  assicurazioni
private), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di   Macerata   -   sezione
distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza di cui in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il Redattore: Morelli 
 
 
                       Il Cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2012. 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti