AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 aprile 2012 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative alla  campagna  per  il  referendum  abrogativo
della Provincia di  Trento,  avente  ad  oggetto  «Abrogazione  delle
Comunita' di Valle» (articoli 14, 15, 16, 17, 17-bis, 18 comma  1,  e
21 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3,  recante  «norme  in
materia di governo dell'Autonomia  del  Trentino»),  indetto  per  il
giorno 29 aprile 2012. (Deliberazione n. 67/12/CSP). (12A04084) 
(GU n.84 del 10-4-2012)

 
 
 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti  del  4
aprile 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio
1997, n. 249, recante «Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed,  in
particolare, l'art. 7; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di  comunicazione  di  massa»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa  legislativa
del popolo» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Vista la legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 5  marzo
2003 recante «Disposizioni  in  materia  di  referendum  propositivo,
referendum consultivo, referendum abrogativo  e  iniziativa  popolare
delle leggi provinciali»; 
  Vista la legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 5  marzo
2003 recante «Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  provinciale  di
Trento e del Presidente della provincia»; 
  Considerato  che  la  Commissione  per  il  referendum  abrogativo,
nominata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  del  Consiglio
della Provincia autonoma di Trento, ha dichiarato  con  deliberazione
dell'11 febbraio 2012  l'ammissibilita'  del  referendum  provinciale
abrogativo, avente ad oggetto «Abrogazione delle Comunita' di Valle»,
in particolare  relativamente  ad  alcune  disposizioni  della  legge
provinciale 16 giugno 2006,  n.  3  («Norme  in  materia  di  governo
dell'autonomia del Trentino»); 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di  Trento
del 10 marzo 2012, n. 17, pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della
Provincia autonoma di Trento del 15 marzo 2012, n. 11, con  il  quale
sono stati  indetti  i  comizi  per  lo  svolgimento  del  referendum
provinciale abrogativo per la data del 29 aprile 2012; 
  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale
parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno
2001 n. 8 recante  "modifiche  all'art.  6,  comma  19,  della  legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; 
  Rilevato che con nota 30 marzo  2012  (prot.  n.  15063)  e'  stato
trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza  sui  servizi  radiotelevisivi  lo  schema  di  regolamento
condiviso dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione
del 29 marzo 2012 ai fini delle consultazioni previste dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28; 
  Rilevato che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la  vigilanza  sui  servizi  radiotelevisivi  non  ha   adottato   il
provvedimento  recante  le  disposizioni  attuative  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, per  il  referendum  abrogativo  indetto  dalla
Provincia autonoma di Trento; 
  Ritenuta l'urgenza di  adottare  le  disposizioni  attuative  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in  ragione  dell'imminenza  del  voto
fissato per il giorno 29 aprile 2012; 
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Michele  Lauria  e   Antonio
Martusciello,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29   del   regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento  tra
i soggetti politici favorevoli  o  contrari  al  quesito  di  cui  al
referendum abrogativo della Provincia autonoma di Trento,  avente  ad
oggetto «Abrogazione della  Comunita'  di  Valle»:  «Volete  che  sia
abrogata la legge provinciale della Provincia autonoma di Trento  del
16 giugno 2006, n. 3 - cosi' come modificata dalle leggi  provinciali
della Provincia autonoma di Trento del 19 giugno 2008, n. 6;  del  12
settembre 2008, n. 16, del 3 aprile 2009 n. 4; del 27 novembre  2009,
n.15, del 28 dicembre 2009, n. 19 e del 10 dicembre  2010,  n.  26  -
recante Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino,  con
la quale sono state istituite le cosiddette Comunita' di Valle  e  ne
e'  stata  regolamentata  la   costituzione,   il   funzionamento   e
l'organizzazione, limitatamente agli articoli 14; 15; 16; 17; 17-bis,
18  Organizzazione,  personale  e   contabilita'   della   Comunita',
limitatamente al comma primo: "1. Salvo quanto riservato ai contratti
collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione  e
del personale della comunita' e' dettata da regolamenti, nel rispetto
dello statuto della comunita' e delle  vigenti  leggi  provinciali  e
regionali'' ed all'art. 21?», fissato per il giorno 29  aprile  2012,
nei  territori  interessati  dalla  consultazione  referendaria,  nei
confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali  e
della  stampa  quotidiana  e  periodica  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di attuazione della  legge  22  febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313,  in
materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di  informazione  di  cui
alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante  «Disposizioni
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e
di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna
per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della
Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche  all'art.  6,
comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6'' indetto  nella
Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005». 
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1,
della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono  dalla  data
di convocazione dei comizi elettorali. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge
22  febbraio  2000,  n.  28,  ai  sondaggi  relativi  al   referendum
disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli  da
6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le
consultazioni  elettorali  amministrative  e  referendarie,   saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 
  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino
a tutto il 29 aprile 2012. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed e' reso disponibile nel sito  web  della
stessa autorita': www.agcom.it. 
 
    Roma, 4 aprile 2012 
 
                                                        Il presidente 
                                                           Calabro'   
 
I commissari relatori 
Lauria - Martusciello