N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria il 30  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania  -  Disposizioni  per
  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  del  disavanzo  sanitario  -
  Modifiche ed integrazioni al comma 225 della legge regionale  n.  4
  del 2011 ed ai commi 10, 13-bis,  14,  14-quinquies,  15  e  15-bis
  della legge regionale n. 28/2003, come modificati  dai  commi  224,
  226, 227, 228, 229 e 230 della  legge  regionale  n.  4/2011,  gia'
  impugnati dal Governo con il  ricorso  n.  45/2011  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata violazione dei principi di coordinamento della
  finanza pubblica contenuti nei commi 80  e  95  dell'art.  2  della
  legge n. 191/2009 - Violazione delle attribuzioni  del  Commissario
  ad acta. 
- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3, art. 1,  commi,
  1, lett. c), e 2. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo e terzo;  legge  23  dicembre
  2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. 
(GU n.19 del 9-5-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege all'Avvocatura Generale dello Stato,  presso  i  cui
Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Contro la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta regionale; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte
qua della legge regionale 27  gennaio  2012,  n.  3,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 6  del  28  gennaio  2012  e
recante il titolo «Disposizioni per l'attuazione del piano di rientro
del settore sanitario». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei ministri nella riunione del  16  marzo  2012,  come  da
estratto del verbale, che si deposita. 
    La legge in esame presenta i seguenti profili  di  illegittimita'
costituzionale. 
    1. La legge  della  regione  Campania  n.  3  del  2012,  recante
«Disposizioni per l'attuazione  del  piano  di  rientro  del  settore
sanitario»,  presenta  profili  d'illegittimita'  costituzionale  con
riferimento all'art. l, comma 1, lettera c) e comma 2. 
    Si premette che la Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo
2007, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma  180,  della
legge n. 311/2004, l'Accordo  sul  Piano  di  rientro  dai  disavanzi
sanitari 2007-2009. 
    Successivamente, nel mese di luglio 2009, essendo stato disatteso
l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i  poteri
sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina  del  Presidente  della
Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione  del  predetto
Piano di rientro. 
    Con la legge n. 191/2009  («Finanziaria  2010»)  e'  stata,  poi,
concessa alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale come
la Regione Campania, la possibilita' proseguire il Piano  di  rientro
attraverso  programmi  operativi,  precisandosi  al  commi  80  e  95
dell'articolo 2 della citata legge n. 191/2009, che  «gli  interventi
individuati  dal  Piano  sono  vincolanti  per  la  Regione,  che  e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti  anche  legislativi,  e  a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
richiamato Piano di rientro». Con l'approvazione del citato  Accordo,
la Regione si e'  impegnata  all'attuazione  del  suddetto  Piano  di
rientro e al rispetto della  legislazione  vigente,  con  particolare
riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    In  attuazione  delle  previsioni  della  legge  finanziaria   il
Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n.
41 del 14 luglio 2010, avente  ad  oggetto  «Approvazione  del  nuovo
Programma Operativo per l'anno 2010». 
    Successivamente,  con  decreto  n.  22  del  22  marzo  2011,  in
attuazione del punto t)  del  mandato  Commissariale,  conferito  con
delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2010, ha  approvato
il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto  n.
49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione  del  punto  c)  del
mandato Commissariale. 
    Il Tavolo per la verifica degli adempimenti  e  il  Comitato  LEA
nella riunione  del  26  ottobre  2010  hanno  prospettato  un  forte
disavanzo non coperto per l'anno 2010  a  causa  della  non  completa
attuazione  del  Programma  Operativo  2010  e  hanno   invitato   il
Commissario  ad  approvare  entro  l'anno  il   programma   operativo
2011-2012. 
    Il Commissario ha trasmesso in data 6 aprile  2011  il  Programma
Operativo 2011-2012. 
    Nelle  more,  il  risultato  di  gestione  per  l'anno  2010   ha
registrato, nella riunione dei Tavoli Tecnici del 14 aprile 2011,  un
disavanzo non coperto di 248,888 mln di  euro.  Questo  disavanzo  ha
determinato,  per   la   Regione   Campania,   l'applicazione   degli
automatismi fiscali previsti dall'art. 1, comma 174, della  legge  n.
311 del 2004, vale a  dire  «l'ulteriore  incremento  delle  aliquote
fiscali  di  IRAP  e  addizionale  regionale  all'IRPEF  per   l'anno
d'imposta in corso, rispettivamente  nelle  misure  di  0,15  e  0.30
punti,  l'applicazione  del  blocco  automatico  del  turn  over  del
personale del servizio sanitario regionale fino al  31  dicembre  del
secondo anno successivo  a  quello  in  corso  e  l'applicazione  del
divieto  di  effettuare  spese  non  obbligatorie  per  il   medesimo
periodo». 
    La suddetta norma  statale  stabilisce,  inoltre,  che  gli  atti
emanati e i contratti stipulati in violazione  dei  predetti  vincoli
sono nulli. Dispone altresi' che, in sede di verifica  annuale  degli
adempimenti, la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi. 
    Codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale  ha  gia'  avuto  modo  di
pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e
di gestione commissariale degli stessi. 
    In particolare, con la  sentenza  n.  100/2010  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale della legge della stessa Regione Campania
28  novembre  2008,  n.  16,   recante   «Misure   straordinarie   di
razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario  regionale
per il rientro dal disavanzo», ha affermato  che  una  norma  statale
(con riferimento all'allora vigente articolo 1, comma 796, lettera b)
della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le  Regioni  che
li abbiano sottoscritti, gli interventi  individuati  negli  atti  di
programmazione  «necessari  per  il   perseguimento   dell'equilibrio
economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo  1,  comma  180,
della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ivi  compreso  l'Accordo
intercorso tra lo Stato e la Regione Campania». 
    Codesta medesima Ecc.a Corte inoltre: 
        a) ha affermato che la suddetta norma statale, che assegna  a
tale Accordo carattere vincolante  per  le  parti  tra  le  quali  e'
intervenuto, puo' essere qualificata come espressione di un principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
e, dunque, espressione di un  correlato  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica; 
        b) con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di «rammentare -
come gia' sottolineato in passato con la sentenza n. 193 del  2007  -
che l'operato del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente  concordato  tra
lo Stato e la Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una
persistente inerzia degli organi regionali, essendosi  questi  ultimi
sottratti - malgrado il carattere  vincolante  dell'accordo  concluso
dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che  pure  e'  imposta
dalle esigenze della finanza pubblica (articolo 1, comma 796, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2007»). E', dunque, proprio tale dato -  in  uno  con  la
constatazione  che  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  e',  nella
specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, oltre che dei  Livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual'e'  quello  alla
salute (articolo 32 Cost.) - a legittimare la conclusione secondo cui
le funzioni amministrative del Commissario ad acta,  ovviamente  fino
all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,
devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  Organi
regionali. 
    Cio' premesso, la legge regionale in esame  presenta  i  seguenti
profili di illegittimita' costituzionale: 
        1) Le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
c), e comma 2, apportano modifiche e integrazioni al comma 225  della
l.r. n. 4 del 2011, e ai commi 10, 13-bis,  14,  14-quinquies,  15  e
15-bis della l.r. n. 28 del 2003, come modificati rispettivamente dai
commi 224, 226, 227, 228, 229 e 230 della l.r. n. 4/2011, aggiungendo
ad ogni comma le parole «in coerenza con la programmazione  regionale
per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e con i
Programmi operativi adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  88,  della
legge n. 191 del 2009». 
    Tali disposizioni regionali eccedono dalle  competenze  regionali
per i seguenti motivi. 
    Si premette che avverso i commi oggetto di modifica il Governo ha
deliberato  l'impugnativa  in  data  5  maggio  2011  in  quanto   le
disposizioni in essi contenute, che disciplinano il nuovo  assetto  e
le nuove funzioni della SO.RE.SA., conferivano alla Giunta  regionale
poteri  in  materia  di  vigilanza,  di  approvazione  dei  piani  di
pagamento, di individuazione delle  aziende  partecipanti  alla  fase
sperimentale  dei  pagamenti  da  parte  di  SO.RE.SA.   nonche'   di
individuazione dell'estensione delle attivita' sperimentali anche  ad
altre aziende  sanitarie.  Esse  attribuivano  pertanto  alla  Giunta
Regionale competenze gestionali che, ai sensi del  punto  1,  lettere
a), b), f), n) e p)  del  mandato  commissariale,  sono  proprie  del
Commissario ad acta. In  particolare  le  disposizioni  in  questione
intervenivano in materia di procedimenti contabili  e  amministrativi
oggetto del Programma operativo 2010, obiettivo 6 (pag.  63),  e  del
Programma operativo 2011-2012,  che  prevede  la  prosecuzione  delle
azioni gia' avviate nel 2010. 
    Le disposizioni contenute nell'art. 1,  comma  1,  lettera  c)  e
comma  2  della  legge  in  esame,  nell'integrare  le   disposizioni
impugnate con la previsione di una generica coerenza con il Piano  di
rientro, non eliminano  i  motivi  di  incostituzionalita'  formulati
nell'impugnativa governativa, ma si limitano ad inserire una clausola
che e' poi contraddetta dal contenuto dei commi, i quali conferiscono
alla Giunta Regionale alcune  competenze  gestionali  (specificamente
indicate sub a), e che qui si  intendono  integralmente  trascritte),
che interferiscono con le attribuzioni del Commissario ad acta (punto
1, lettere a), b), f), n) e p) del mandato commissariale)  e  con  il
Programma operativo 2010 (obiettivo  6,  pag.  63),  nonche'  con  il
Programma  operativo  2011-2012,  che  intervengono  in  materia   di
procedimenti contabili e amministrativi. 
    Le disposizioni regionali  in  esame,  pertanto,  sostanzialmente
stabilizzano gli effetti delle disposizioni impugnate, confermando in
tal modo la loro illegittimita' costituzionale e violando palesemente
principi costituzionali. Esse infatti, analogamente a quelle  oggetto
di modifica, gia' impugnate, ponendo in capo  alla  Giunta  Regionale
interventi in materia sanitaria che  contrastano  con  le  previsioni
contenute  nel  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario  e  nei
Programmi  operativi,  violano  i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 117, comma  3,  della  Costituzione,
contenuti nei commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n.  191/2009,
secondo i quali - in costanza di Piano di rientro - e' preclusa  alla
regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo  alla
piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e  del
relativo  Piano  vincolanti  per  la  regione   stessa.   Le   stesse
disposizioni interferiscono, inoltre,  con  l'attuazione  del  Piano,
affidata  al  Commissario  ad  acta  con  il  mandato  commissariale,
menomando le attribuzioni del Commissario, in violazione, sotto  tale
profilo, dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 
				 
                             P.  Q.  M. 

 
    Si chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  e
comma 2, della legge della Regione Campania in data 27 gennaio  2012,
n. 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Campania n.  6  del
28 gennaio 2012 e recante il titolo  «Disposizioni  per  l'attuazione
del piano di rientro del settore sanitario »; con ogni consequenziale
statuizione. 
        Roma, addi' 22 marzo 2012 


				 
                  L'Avvocato dello Stato: Tamiozzo