MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2012 

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  Denominazione  di
Origine  Controllata  e  Garantita  dei  vini  «Asti»  in  esecuzione
dell'Ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio e  le  conseguenti
disposizioni per il ripristino  delle  altre  previsioni  di  cui  al
disciplinare modificato  con  il  decreto  21  novembre  2011  e  per
l'aggiornamento del fascicolo tecnico della medesima DOP inviato alla
Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 vicies, par.  2  e  3,  del
Reg. CE n. 1234/2007. (12A05840) 
(GU n.119 del 23-5-2012)

 

 

				 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 

 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88  e,
in particolare, le disposizioni transitorie di cui all'art. 31; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993,  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  origine   controllata   e
garantita  dei  vini  «Asti»  ed  e'  stato  approvato  il   relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2011,  con  il  quale  ai
sensi della richiamata normativa comunitaria  e  nazionale  e'  stato
modificato il  disciplinare  di  produzione  della  Denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Asti»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater,  par.  2,
del  regolamento  CE  n.  1234/2007  e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007; 
  Visto  l'art.  16  del  citato  decreto  legislativo  n.   61/2010,
concernente l'istituzione del Comitato  nazionale  vini  DOP  e  IGP,
quale Organo del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali avente con funzioni consultive e propositive in materia  di
tutela e valorizzazione commerciale dei vini DOP e IGP; 
  Vista l'ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio con la quale,
in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dall'Azienda Agricola
Castello  del  Poggio  s.s.,  e'  stata   sospesa   l'efficacia   del
disciplinare di  produzione  cosi'  come  modificato  con  il  citato
decreto ministeriale 21 novembre 2011; 
  Tenuto conto delle motivazioni della citata ordinanza cautelare  n.
955/2012, in base alle quali «...  il  ricorso  appare  assistito  da
sufficiente fumus boni iuris, in particolare  laddove  la  ricorrente
lamenta  un  difetto  di  motivazione  del  provvedimento   impugnato
(decreto ministeriale n. 23395 del 21 novembre 2011), cio' alla  luce
delle risultanze che emergono nella fase istruttoria della  procedura
(vgs, in particolare, verbali delle riunioni del  Comitato  nazionale
vini del 19 e 20 luglio,  5  ottobre  e  15  novembre  2011);  -  che
altresi', a fronte della presentazione della  documentazione  tecnica
presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4, della  legge  n.  164  del
1992, non sembrano emergere elementi tali da confutare le  risultanze
delle relazioni redatte  da  esperti  poste  a  corredo  dell'istanza
presentata dal Consorzio per la tutela dell'Asti;»; 
  Considerato che  il  TAR  Lazio  ha  fissato  al  24  ottobre  2012
l'udienza pubblica per  la  trattazione  di  merito  del  ricorso  in
questione,  ovvero  in  un'epoca  che  cade  a  stagione  vendemmiale
ultimata per le  uve  destinate  a  produrre  i  vini  Asti  DOCG  e,
pertanto, in attesa del  definitivo  pronunciamento  del  TAR  Lazio,
anche per  la  prossima  vendemmia  2012  si  dovrebbe  applicare  il
disciplinare di produzione  che  esclude  parte  del  territorio  del
Comune di Asti dalla zona di produzione delle uve della DOCG  «Asti»,
arrecando cosi' un grave pregiudizio economico alla ditta ricorrente,
la  quale  potrebbe  legittimamente  richiedere   al   Ministero   il
risarcimento per i danni economici arrecati; analogamente altre ditte
interessate alla produzione dei vini DOCG Asti potrebbero vantare gli
stessi diritti riguardo alla mancata  applicazione  per  la  prossima
vendemmia  di  alcune  modifiche  tecnico-produttive   inserite   nel
disciplinare con il richiamato  decreto  21  novembre  2011,  oggetto
della citata ordinanza sospensiva; 
  Ritenuto, a titolo di autotutela ed  in  accoglimento  dei  rilievi
formulati nella predetta ordinanza del  TAR  Lazio,  di  riaprire  il
procedimento - a partire dalla fase giudicata non conforme (seppur in
via cautelare) dal citato  TAR  -  al  fine  di  inserire  parte  del
territorio del comune di Asti nella zona di  produzione  dell'omonima
DOCG,  mediante  l'apporto  dell'apposita  modifica  all'art.  3  del
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole espresso nella  riunione  dell'8  maggio
2012 dal Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo n.  61/2010  sulla  proposta  di  modifica  della
delimitazione della zona di produzione della DOCG «Asti», predisposta
dal Ministero in conformita' alle motivazioni di cui alla  richiamata
ordinanza del TAR Lazio; 
  Considerato che  il  ricorso  e  le  motivazioni  della  richiamata
ordinanza sono incentrati sull'esclusione di parte del comune di Asti
dalla zona di produzione delle uve della DOCG  in  questione,  mentre
non entrano nel merito delle  altre  modifiche  del  disciplinare  di
produzione apportate con il citato decreto ministeriale  21  novembre
2012; 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  apportare  la  conseguente  modifica
all'art. 3  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  DOCG  Asti,
rispetto al testo approvato con citato decreto 21 novembre 2011,  nei
termini sopra specificati, e nel contempo di far salve tutte le altre
modifiche apportate al disciplinare di produzione in questione con il
predetto decreto ministeriale 21 novembre 2011, cosi' come aggiornato
con il richiamato decreto ministeriale 30  novembre  2011  alla  luce
delle modifiche introdotte per conformare lo stesso  alla  previsione
degli elementi di cui alla vigente normativa comunitaria; 
  Ritenuto altresi' di disporre le conseguenti modifiche al fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  1. In esecuzione  dell'ordinanza  cautelare  n.  955/2012  del  TAR
Lazio, l'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di
origine controllata  e  garantita  dei  vini  «Asti»,  approvato  con
decreto ministeriale 29 novembre 1993  e  successivamente  modificato
con i decreti richiamati in premessa, e' sostituito  per  intero  dal
seguente testo: 


				 
              «Art. 3 - (Zona di produzione delle uve) 

 
  1.  Le  uve  designate  nel  presente  disciplinare  devono  essere
prodotte nella zona appresso indicata: 
    in provincia di Alessandria: 
      l'intero territorio dei  comuni  di:  Acqui  Terme,  Alice  Bel
Colle, Bistagno,  Cassine,  Grognardo,  Ricaldone,  Strevi,  Terzo  e
Visone; 
    in provincia di Asti: 
      la parte del territorio del comune di  Asti,  come  di  seguito
delimitata: 
        l'area compresa nella frazione di San Marzanotto  e  frazione
Valle Tanaro e' ubicata  nella  zona  sud  del  comune  di  Asti,  in
aderenza alla tangenziale e al nuovo tratto autostradale  Asti-Cuneo,
e nell'area costituita dal  bacino  del  fiume  Tanaro.  Puo'  essere
efficacemente individuata geograficamente  ponendo  come  estremi  di
delimitazione la strada San Marzanotto che funge da  collegamento  in
fondovalle fra la citta' di Asti e il  comune  di  Isola  d'Asti,  la
strada San Marzanotto che unisce il fondovalle con l'abitato  di  San
Marzanotto Paese che prosegue  poi  percorrendo  la  zona  denominata
Serra San Domenica che da origine alla strada omonima, trasformandosi
poi in strada Frazione Valletanaro in direzione del  concentrico  del
Torrazzo  e  dalla  strada  Frazione   Valletanaro   che   funge   da
collegamento fra localita' Torrazzo e il centro urbano di Asti  e  la
strada per Isola d'Asti costeggiando la nuova  bretella  autostradale
in direzione Alba-Cuneo. L'area compresa nella frazione  Variglie  e'
ubicata nella zona sud del comune di Asti,  in  aderenza  all'arteria
urbana di Corso Alba, che diventa poi Strada  Provinciale  n.  8  una
volta passato l'abitato di Variglie e  proseguendo  in  direzione  di
Revigliasco d'Asti, dalla strada Val del Rey in direzione  e  fino  a
lambire l'abitato di frazione Vaglierano nella parte  piu'  a  sud  e
dalla strada denominata strada Localita' Variglie, che  funge  sempre
da collegamento fra i due nuclei frazionali, nella  porzione  piu'  a
nord. L'area compresa nella  frazione  Portacomaro  Stazione  Regione
Poggio e' ubicata nella zona nord-est del comune di  Asti,  lungo  la
direttrice  verso  Moncalvo  e   Casale   Monferrato.   Puo'   essere
efficacemente e chiaramente individuata geograficamente ponendo  come
estremi di delimitazione la strada di Localita' Poggio che  si  snoda
parallelamente al corso del torrente  Versa  in  direzione  nord,  la
strada di Localita' Poggio che si snoda parallelamente al  corso  del
Rio Rotta fino alla borgata denominata «Bodina», il confine  comunale
nella zona dove si ha la «confluenza» fra  i  territori  comunali  di
Asti, Portacomaro  e  Calliano,  il  corso  del  Rio  Gorgo  (che  si
trasformera' piu' a valle nel Rio Rotta), il confine  comunale  nella
parte piu' a nord verso il territorio del comune  di  Calliano  e  il
confine comunale nella parte  occidentale  verso  il  territorio  del
comune di Castell'Alfero, che coincide per buona parte con la  strada
asfaltata denominata di Localita' Poggio; 
      l'intero  territorio  dei  comuni  di:  Bubbio,   Calamandrana,
Calosso, Canelli,  Cassinasco,  Castagnole  Lanze,  Castel  Boglione,
Castelletto Molina,  Castelnuovo  Belbo,  Castel  Rocchero,  Cessole,
Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo,
Maranzana,   Mombaruzzo,   Monastero   Bormida,   Montabone,    Nizza
Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca,  Sessame,  Vesime,
Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi; 
    in provincia di Cuneo: 
      l'intero territorio dei comuni di: Camo,  Castiglione  Tinella,
Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie,  Rocchetta  Belbo,  Serralunga
d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella,
Castino, Perletto e le frazioni di Como e San  Rocco  Senodelvio  del
comune di Alba.». 
  2. Fatta salva la modifica di  cui  al  comma  1,  e'  ripristinata
l'efficacia del disciplinare di produzione della  DOCG  «Asti»  cosi'
come  modificato  con  il  decreto  ministeriale  21  novembre   2011
richiamato in premessa. 
  3. Al disciplinare di produzione  della  Denominazione  di  origine
controllata e garantita dei vini «Asti», consolidato con le modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di
cui all'art. 118-quater, par. 2, del  regolamento  CE  n.  1234/2007,
cosi' come approvato con il decreto  ministeriale  30  novembre  2011
richiamato in premessa, e' inserita la modifica di cui al comma 1. 
  4. Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato  con  la
modifica di cui al comma 3 saranno inoltrati alla  Commissione  U.E.,
ai fini dell'aggiornamento del fascicolo  tecnico  della  DOP  «Asti»
gia' trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.  ai  sensi  dell'art.
118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 maggio 2012 


				 
                                         Il direttore generale: Sanna