N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 maggio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 maggio 2012 (della Regione autonoma Valle d'Aosta). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Concorso  alla  finanza  pubblica
  delle Regioni a  statuto  speciale  e  delle  Province  autonome  -
  Incremento nella misura di 235 milioni di euro  annui  a  decorrere
  dal  2012,  in  relazione  alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei
  territori delle Autonomie speciali dagli incrementi delle  aliquote
  dell'accisa  sull'energia  elettrica  disposti  dai   decreti   del
  Ministro dell'economia e delle  finanze  -  Ricorso  della  Regione
  Valle d'Aosta - Denunciata definizione unilaterale,  a  prescindere
  da qualsiasi accordo con gli enti territoriali  interessati,  della
  misura puntuale delle entita' finanziarie ripartite tra le  singole
  Autonomie  speciali   -   Violazione   del   principio   di   leale
  collaborazione - Lesione della particolare  autonomia  finanziaria,
  sia regionale  che  locale,  garantita  alla  Valle  d'Aosta  dallo
  Statuto speciale e dalle norme di  attuazione  -  Inosservanza  del
  metodo preferenziale dell'accordo nei rapporti  finanziari  tra  lo
  Stato e le Autonomie speciali  -  Contrasto  con  il  principio  di
  ragionevolezza - Violazione delle norme  di  attuazione  statutaria
  disciplinanti  le  modalita'  di  compartecipazione  regionale   ai
  tributi erariali - Richiamo ai motivi e profili di censura proposti
  dalla stessa Regione avverso l'art. 28, comma 3, del  decreto-legge
  n. 201 del 2011 con il ricorso n. 38/2012. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
  nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, comma 4. 
- Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta  (legge  costituzionale  26
  febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo
  comma, lett. f), 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981,  n.  690;
  Costituzione, artt. 3 e 117, comma terzo; legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3, art. 10. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Concorso  alla  finanza  pubblica
  delle Regioni a  statuto  speciale  e  delle  Province  autonome  -
  Incremento nella misura di 235 milioni di euro  annui  a  decorrere
  dal 2012  -  Possibile  significato  di  riserva  all'erario  delle
  maggiori entrate rivenienti nei territori delle Autonomie  speciali
  dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia  elettrica
  disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  -
  Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata  violazione  delle
  norme  statutarie   e   attuative   che   definiscono   l'autonomia
  finanziaria valdostana - Modificazione unilaterale dell'ordinamento
  finanziario della medesima Regione - Esorbitanza dalle  ipotesi  di
  riserva  allo  Stato  di   proventi   derivanti   alla   Valle   da
  maggiorazioni di  aliquote  o  modificazione  di  tributi  ad  essa
  devoluti - Violazione del principio consensuale che deve presiedere
  alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra  lo  Stato  e  le
  Autonomie   regionali   -   Lesione   del   principio   di    leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
  nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, comma 4. 
- Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta  (legge  costituzionale  26
  febbraio 1948, n. 4), artt. 12, 48-bis  e  50;  legge  26  novembre
  1981, n. 690, art. 8. 
(GU n.26 del 27-6-2012 )
    Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in  Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  deliberazione
della Giunta regionale n. 945 del  4.52012,  dall'Avv.  Ulisse  Corea
(CROLSS69T19C352X;  pec:   ulissecorea@ordineavvocatiroma.org;   fax:
06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli  n.
48, ha eletto domicilio - ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro-tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370 - resistente; 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  recante  "Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'" convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71,  limitatamente  all'articolo  35,
comma 4, di tale atto normativo. 
 
                              F a t t o 
 
    1. Con il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  c.d.  "Cresci
Italia", convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n.
27,  sono  state  introdotte  disposizioni  volte  ad  agevolare   la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. Il
legislatore ha previsto, tra l'altro, misure tese  ad  accelerare  il
pagamento dei debiti delle amministrazioni statali verso le  imprese;
interventi  sulla  regolamentazione  delle  professioni  al  fine  di
eliminare le restrizioni al corretto funzionamento della concorrenza;
potenziamento del servizio di distribuzione dei farmaci; nuove  norme
in materia bancaria e di assicurazioni; l'istituzione di un'autorita'
per la regolazione dei settori del  trasporto;  la  promozione  della
concorrenza nei  mercati  dell'energia;  la  razionalizzazione  della
normativa di gestione dei servizi pubblici locali. 
    2. Per quanto concerne l'art. 35, comma 4, del citato d.l.  n.  1
del 2012, esso dispone che -  "in  relazione  alle  maggiori  entrate
rivenienti nei territori delle autonomie  speciali  dagli  incrementi
delle  aliquote  dell'accisa  sull'energia  elettrica  disposti   dai
decreti del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  [...]"  -  il
concorso alla finanza pubblica delle Regioni  a  Statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e  Bolzano  previsto  dall'articolo
28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'  incrementato,  a  decorrere
dall'anno 2012,  di  235  milioni  di  euro  annui.  La  disposizione
aggiunge, inoltre, che "la  quota  di  maggior  gettito  pari  a  6.4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato". 
    3. Con il presente ricorso la Regione Valle d'Aosta,  come  sopra
rappresentata e difesa,  chiede  a  codesta  Ecc.ma  Corte  di  voler
dichiarare l'illegittimita' costituzionale del citato art. 35,  comma
4, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito  dalla  legge  n.  27  del
2012,   trattandosi   di   previsione   lesiva   delle   attribuzioni
costituzionali e statutarie  della  Valle,  alla  luce  dei  seguenti
motivo di 
 
                            D i r i t t o 
 
    I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del  d.l.
n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella  legge  n.  27  del
2012, per violazione del principio di leale collaborazione e  lesione
dell'autonomia  finanziaria  della  valle  d'Aosta  garantita   dagli
articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12,  48-bis
e 50 dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4/1948)  e  dalla
relativa normativa  di  attuazione  (l.  n.  690/1981);  nonche'  per
violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.. 
    Come rilevato in narrativa, l'art. 35, comma 4, del decreto legge
oggetto del presente giudizio, dispone che il concorso  alla  finanza
pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle  Province  Autonome
di Trento e Bolzano - cosi' come previsto dall'art. 28, comma 3,  del
c.d. decreto "Salva Italia" (d.l. n. 201 del 2011,  convertito  nella
legge n. 214 del 2011) - e' incrementato, a decorrere dall'anno 2012,
di 235 milioni di euro annui,  in  relazione  alle  maggiori  entrate
rivenienti nei territori delle Autonomie  speciali  dagli  incrementi
delle  aliquote  dell'accisa  sull'energia  elettrica  disposti   dai
decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
    Il  legislatore  statale  ha  stabilito,  dunque,  un   ulteriore
incremento della misura del concorso delle  Autonomie  speciali  alla
manovra  finanziaria,  da  realizzarsi  secondo  le  modalita'   gia'
previste dall'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011. 
    A tale riguardo preme evidenziare che la disposizione  da  ultimo
richiamata ha formato oggetto di autonoma impugnazione ad opera della
Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con ricorso  notificato
in data 23.2.2012 e iscritto al r.r. n. 38 del 2012. 
    Il citato art. 28, comma 3, infatti, presenta evidenti profili di
illegittimita' costituzionale, idonei a riflettersi in via diretta  e
immediata sulla disciplina recata dal censurato  art.  35,  comma  4,
d.l. n. 1 del 2012, in relazione alla quale, pertanto,  si  formulano
le medesime eccezioni di incostituzionalita' gia' fatte valere  dalla
Regione Valle d'Aosta con il suddetto ricorso n. 38 del 2012, qui  da
intendersi integralmente richiamate e trascritte. 
    Cio' premesso, in questa sede sia  sufficiente  ribadire  che  la
disciplina del concorso finanziario della Valle d'Aosta - cosi'  come
normata dall'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011,  cui  l'art.
35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 rinvia - e'  palesemente  viziata
atteso che la stessa definisce, unilateralmente e  a  prescindere  da
qualsivoglia accordo con gli enti territoriali interessati, la misura
puntuale delle entita' finanziarie ripartite tra le singole Autonomie
speciali (aggiuntive rispetto a quelle derivanti  dal  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della  l.  n.
183/2011 e del d.l. n. 78/2010). 
    Cio' determina, come  gia'  rilevato  dinanzi  a  codesta  Ecc.ma
Corte, la manifesta violazione del principio costituzionale di  leale
collaborazione, di cui agli  articoli  120  e  5  Cost.,  tanto  piu'
necessario nell'ambito del coordinamento della  finanza  pubblica  di
cui agli articoli 117, comma 3, Cost. e 10, della  l.  cost.  3/2001.
Violazione,  quest'ultima,  che  si  riflette  sulla  lesione   della
particolare autonomia finanziaria, sia regionale che locale,  di  cui
la Valle d'Aosta gode, come e' noto,  alla  luce  degli  articoli  2,
comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e  50  dello
Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in  materia
di ordinamento finanziario (l. n. 690 del 1981),  in  base  ai  quali
occorre privilegiare, nei rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  la
Regione medesima, il metodo dell'accordo. 
    La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire
piu' volte, del resto, che "il principio di leale  collaborazione  in
materia di rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  Regioni  speciali
impone la tecnica dell'accordo" (cfr., Corte cost., sent. n.  74  del
2009), la quale  e'  "espressione"  della  particolare  autonomia  in
materia finanziaria di cui  godono  le  Regioni  a  Statuto  speciale
(cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004). 
    Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non  vi  e'
alcuna traccia, tanto nell'art. 28, comma 3,  del  censurato  decreto
"Salva Italia", quanto nell'art. 35, comma 4, del decreto oggetto del
presente giudizio. Peraltro, la disciplina statale di cui trattasi si
pone in contrasto anche con il principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost., comportando,  ancora  una  volta,  una  illegittima
compressione dell'autonomia finanziaria della Valle.  Il  legislatore
ordinario, infatti, ha individuato la misura puntuale del  contributo
dovuto dalla Regione Valle  d'Aosta  nell'ambito  del  concorso  alla
manovra  pubblica,  a   prescindere   dalla   necessaria   preventiva
enunciazione dei criteri sulla cui base detta individuazione e' stata
fatta. 
    La suddetta lesione  delle  prerogative  regionali  appare,  poi,
tanto piu' evidente  ove  si  consideri  che  la  misura  complessiva
dell'entita' finanziaria individuata  dalla  previsione  statale,  e'
immediatamente accantonata dallo Stato, proporzionalmente alla  media
degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia  speciale  nel
triennio 2007-2009, "a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali". E' evidente, sotto quest'ultimo profilo,  come  si
finisca per imporre, unilateralmente e senza previo  accordo  alcuno,
una riduzione delle quote di compartecipazione della Valle ai tributi
dell'Erario. Cio', in aperta  violazione  della  disciplina  relativa
alle modalita' di compartecipazione regionale ai tributi erariali, la
quale e' riservata, per quanto attiene alla Regione ricorrente,  alla
normativa di attuazione e, segnatamente, agli articoli da 2 a 7 della
l.  690/1981,  i  quali  risultano,  pertanto,   lesi   per   effetto
dell'intervento normativo statale. 
    Alla luce dei rilievi suesposti e di quelli gia' spiegati con  il
menzionato ricorso n.  38  del  2012,  cui,  per  la  parte  che  qui
interessa, si rinvia integralmente, si chiede,  pertanto,  a  codesta
Ecc.ma Corte  di  voler  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 35, comma  4,  del  d.l.  n. 1  del  2012,  trattandosi  di
disposizione che prevede,  come  chiarito,  un  incremento  ulteriore
della  misura  del  concorso  valdostano  alla  manovra  finanziaria,
secondo modalita' da ritenersi  lesive  della  particolare  autonomia
finanziaria  della  Valle,   in   quanto   contrarie   ai   parametri
costituzionali e statutari piu' sopra richiamati. 
    II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del d.l.
n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella  legge  n.  27  del
2012, per violazione del principio di leale  collaborazione  e  degli
articoli 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale  valdostano,  nonche'
dell'art. 8 della relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981). 
    Nell'ipotesi in cui il censurato art. 35, comma 4, del d.l. n.  1
del 2012, debba ritenersi espressivo  di  una  riserva  all'Erario  -
nella indicata misura di  235  milioni  di  euro  -  delle  "maggiori
entrate rivenienti  nei  territori  delle  autonomie  speciali  dagli
incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti
dai decreti del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  30  dicembre
2011 [...]", la medesima previsione normativa si  mostra  illegittima
anche sotto i seguenti, ulteriori, profili. 
    Premesso,  infatti,  che  il  gettito  derivante   dalle   accise
sull'energia elettrica e' interamente devoluto, ai sensi dell'art. 4,
della l. n. 690 del 1981, alla Regione  Valle  d'Aosta,  va  altresi'
rilevato che la riserva all'Erario  disposta  dalla  norma  impugnata
importa la violazione degli art. 48-bis e 50, comma 5, dello  Statuto
speciale, nonche' delle relative norme di attuazione e, segnatamente,
dell'art. 8 della 1. n. 690/1981 e successive modificazioni, i  quali
concorrono a definire l'autonomia finanziaria della Valle. 
    L'art.  48-bis  dello  Statuto  disciplina,  come  e'  noto,   il
procedimento di approvazione dei decreti  legislativi  di  attuazione
statutaria, prevedendo, al secondo comma, che "Gli schemi dei decreti
legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta  da
sei membri nominati, rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal
consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
del consiglio stesso". L'art. 50, comma 5, dello Statuto,  dal  canto
suo, attribuisce alla legge dello Stato, in  accordo  con  la  Giunta
regionale, il compito di stabilire, a modifica degli artt.  12  e  13
dello Statuto, un ordinamento finanziario della Regione. 
    In ossequio alla previsione  statutaria,  la  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle d'Aosta) ha innovato il quadro dei rapporti finanziari  con  lo
Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario
della Regione Valle d'Aosta. Il  successivo  decreto  legislativo  22
aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Valle d'Aosta) ha poi statuito, all'art. 1, che "Le norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle  d'Aosta  [...]
nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito,  ai  sensi
dell'art. 50, comma 3,  dello  statuto  speciale,  con  la  legge  26
novembre 1981, n. 690 e  con  l'art.  8,  comma  4.  della  legge  23
dicembre  1992,  n.  498,  possono  essere  modificati  solo  con  il
procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale". 
    Dal quadro normativo fin  qui  richiamato  puo'  dedursi  -  come
affermato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133  del  2010  -
che "le modifiche dell'ordinamento finanziario  della  Regione  Valle
d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis
dello Statuto", prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi
di attuazione  statutaria,  e  quindi  a  seguito  dei  lavori  della
commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle". Deve,
pertanto, ritenersi illegittima ogni previsione legislativa  statale,
quale  quella  oggetto  del  presente  giudizio,  tesa  a  modificare
unilateralmente  l'ordinamento  finanziario   della   Regione   Valle
d'Aosta. 
    L'art. 35, comma 4, del d.l. n, 1 del 2012  e'  viziato,  dunque,
poiche' si propone di  incidere  sull'ordinamento  finanziario  della
Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in  violazione
delle richiamate previsioni statutarie a attuative. 
    Risulta leso, in particolare, l'art. 8, della legge  n.  690  del
1981, in base al quale e' stata prevista  -  in  sede  di  attuazione
dello  Statuto  valdostano  e  allo  specifico  fine  di   preservare
l'autonomia finanziaria della Regione - una  riserva  all'Erario  del
solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e  da
altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti,  nel  caso  in  cui
tale provento sia destinato per  legge  alla  copertura  di  nuovi  o
maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio  statale.
Inoltre, la stessa norma di attuazione disciplina apposite  modalita'
di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo
il diretto coinvolgimento regionale, Infatti l'art. 8, comma 2, della
legge 690 del 1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto del
Ministero dell'Economia (gia' Ministri delle Finanze  e  del  Tesoro)
d'intesa con il Presidente della Regione. 
    Risulta di tutta evidenza, pertanto, come  l'art.  35,  comma  4,
oggetto di censura, si ponga in contrasto con  le  vigenti  norme  di
attuazione in materia di  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  la
Regione Valle d'Aosta sotto un duplice profilo: da un lato, sul piano
sostanziale, atteso che lo stesso dispone una riserva all'Erario  che
travalica le ipotesi contemplate dalle vigenti  previsioni  contenute
nell'art.  8  della  legge  n.  690  del  1981,  con  grave   lesione
dell'autonomia finanziaria della Regione Valle  d'Aosta;  dall'altro,
sul  piano  procedimentale,  poiche'  nel   dettare   unilateralmente
l'illegittima previsione di una riserva all'Erario, estesa anche alle
quote  di  entrate  di  competenza  regionale,  viola  il   principio
consensuale che deve presiedere alla  regolamentazione  dei  rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. 
    Cio' che determina, sotto ulteriore e concorrente profilo,  anche
la  lesione  del  principio  di   leale   collaborazione   che   deve
sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le Autonomie regionali. 
    Si  insiste,  stante  quanto  precede,  per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del  d.l.  n.  1
del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, per i motivi  e
sotto tutti i profili piu' sopra evidenziati. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza  e  deduzione
disattesa,    dichiarare    l'illegittimita'    costituzionale    del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  recante  "Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'", convertito, con modificazioni, nella legge 24  marzo
2012, n. 27, limitatamente all'articolo  35,  comma  4,  per  lesione
delle competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in
capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1,  lett.  a)  e
b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis  e  50  dello  Statuto  speciale
valdostano (l. cost. n. 4/1948) e dalla relativa normativa attuazione
(l. n. 690 del 1981), nonche' dall'articolo 117, comma terzo, Cost. e
10, l. cost. n. 3 del 2001, oltre che  per  violazione  dei  principi
costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza,  sotto  i
profili e per le ragioni dinanzi esposte. 
 
        Roma, addi' 21 maggio 2012 
 
                          L'avvocato: Corea 
 
    Si depositera', unitamente al  presente  ricorso  notificato,  la
seguente documentazione: 
    1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 945 del
4 maggio 2012.