N. 159 SENTENZA 20 - 27 giugno 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Rifiuti - Norme della Regione Toscana - Espletamento delle  procedure
  per l'affidamento del servizio di  gestione  dei  rifiuti  prodotti
  dalle navi e dei residui del carico -  Competenza  attribuita  alla
  Comunita' d'ambito, in cui ricade  il  territorio  della  Autorita'
  marittima, previa stipula di convenzione con la Autorita'  medesima
  per  il  rimborso  delle  spese  -  Ricorso  del  Governo   -   Ius
  superveniens - Sostituzione dell'espressione  "Comunita'  d'ambito"
  con quella di "autorita' per il servizio di gestione integrata  dei
  rifiuti urbani" - Trasferimento della questione sul testo normativo
  vigente. 
- Legge  della  Regione  Toscana  5  agosto  2011,  n.  41,  art.  2,
  limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art.  6-ter  della
  legge della Regione Toscana  1998,  n.  25,  nel  testo  risultante
  successivamente alla entrata in vigore degli artt. 57, n. 1,  e  59
  della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69. 
Rifiuti - Norme della Regione Toscana - Espletamento delle  procedure
  per l'affidamento del servizio di  gestione  dei  rifiuti  prodotti
  dalle navi e dei residui del carico -  Competenza  attribuita  alla
  Comunita' d'ambito, in cui ricade  il  territorio  della  Autorita'
  marittima, previa stipula di convenzione con la Autorita'  medesima
  per il rimborso delle spese - Contrasto con la norma  statale  che,
  nel prevedere la competenza medesima della Comunita'  d'ambito,  in
  avvalimento e per conto della Autorita'  marittima,  non  contempla
  alcuna intesa con la Regione - Lesione della  competenza  esclusiva
  statale in materia di ordinamento ed organizzazione  amministrativa
  dello Stato  e  degli  enti  pubblici  nazionali  -  Illegittimita'
  costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura. 
- Legge  della  Regione  Toscana  5  agosto  2011,  n.  41,  art.  2,
  limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art.  6-ter  della
  legge della Regione Toscana  1998,  n.  25,  nel  testo  risultante
  successivamente alla entrata in vigore degli artt. 57, n.  1  e  59
  della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. g) (art.  97);  d.lgs.
  24 giugno 2003, n. 182, art. 5, comma 4. 
Acque - Norme della  Regione  Toscana  -  Disciplina  in  materia  di
  gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Nozione  di
  "acque superficiali", ai fini di cui all'art.  185,  comma  3,  del
  codice dell'ambiente - Inclusione, oltre l'intera area occupata dal
  "corpo idrico", anche  della  fascia  territoriale  di  pertinenza,
  limitrofa ad esso, sino al massimo di dieci  metri  dal  ciglio  di
  sponda  o  dal  piede  esterno   dell'argine,   ove   esistente   -
  Introduzione di una definizione piu' ampia di quella dettata  dalla
  legge statale, con effetto derogatorio  al  regime  in  materia  di
  rifiuti e riduzione  del  livello  di  tutela  -  Violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  e
  dell'ecosistema - Illegittimita' costituzionale -  Assorbimento  di
  ulteriore censura. 
- Legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, art. 11. 
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lett. s) (art.  117,
  primo comma); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 54, comma 1, lett.
  l) ed n). 
(GU n.27 del 4-7-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 11
della legge della Regione Toscana  5  agosto  2011,  n.  41,  recante
«Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-12
ottobre 2011,  depositato  in  cancelleria  il  18  ottobre  2011  ed
iscritto al n. 122 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  22  maggio  2012  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Alessandro  De  Stefano  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti
per la Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 97  e  117,
commi primo e secondo, lettere g) ed s),  della  Costituzione,  degli
articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana 5 agosto  2011,  n.
41, recante «Modifiche alla legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25
(Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica   dei   siti
inquinati)». 
    Nel ricorso introduttivo del giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, riferito per sintesi il contenuto della legge regionale
n. 41 del 2011,  osserva,  in  particolare,  che,  con  l'art.  2  di
quest'ultima, il legislatore toscano ha sostituito l'art. 6-ter della
legge della Regione Toscana 18 maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti  inquinati),  che,
pertanto, al novellato  comma  4,  cosi'  recita:  «La  Comunita'  di
ambito, o l'ente che assumera' le relative funzioni,  il  cui  ambito
territoriale  ottimale  ricomprende  il  territorio   di   competenza
dell'Autorita'  marittima  o  la  parte  prevalente   dello   stesso,
provvede,  in  avvalimento  e  per  conto  della   stessa   Autorita'
marittima, all'espletamento delle  procedure  per  l'affidamento  del
servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi  e  dei  residui
del carico, previa stipula di apposita  convenzione  con  l'Autorita'
marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute». 
    1.1.- Ad avviso del ricorrente  tale  disposizione  -  in  quanto
disciplina il procedimento relativo all'affidamento del  servizio  di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in modo difforme  da  quanto
previsto dall'art. 5, comma 4,  del  decreto  legislativo  24  giugno
2003, n. 182 (Attuazione della  direttiva  2000/59/CE  relativa  agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed  i
residui  del  carico),  nel  testo  modificato  dall'art.  4-bis  del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135  (Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di  sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita'  europee),  convertito,  con
modificazioni, con legge 20 novembre 2009, n. 166 -  si  porrebbe  in
contrasto con gli artt. 97 e 117, comma secondo, lettera g), Cost. 
    Infatti, mentre la citata  disposizione  statale  prevede  che  i
piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti  dalle  navi  siano
elaborati  dall'Autorita'  marittima   «d'intesa   con   la   Regione
competente»,  la  quale  «cura,  altresi',  le   procedure   relative
all'affidamento dei servizi di gestione  dei  rifiuti,  d'intesa  con
l'Autorita' marittima per i fini di interesse  di  quest'ultima»,  la
disposizione regionale, invece, oltre a non prevedere  alcuna  intesa
con la Regione, prescrive che sia la Comunita' d'ambito a provvedere,
«in avvalimento  e  per  conto  della  stessa  Autorita'  marittima»,
all'espletamento  delle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  in
questione. 
    Precisa  il  ricorrente  che  la  illegittimita'   costituzionale
consisterebbe nella invasione della competenza esclusiva  statale  in
materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali. 
    1.2.-  Ulteriore  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  e'
ravvisato dal ricorrente nella violazione del principio di riserva di
legge  contenuto  nell'art.  97  Cost.,  in  quanto  -  ritenuta   la
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  relativamente  alla
propria organizzazione amministrativa - la disciplina di settore puo'
essere dettata solamente con legge statale  e  non,  come  lamentato,
anche con legge regionale. 
    1.3.-  Riguardo  all'impugnazione  dell'art.   11   della   legge
regionale n. 41 del 2011, il ricorrente - rilevato che questo prevede
che «ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 3, del d.lgs.  n.
152 del 2006, per acque superficiali si intende l'area  occupata  dal
medesimo corpo idrico superficiale cosi' come definito dall'art.  54,
comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. n. 152 del  2006,  nel
limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo  di  dieci  metri
dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente» -
ritiene che la disposizione impugnata,  interpretando  autenticamente
una norma statale in  tema  di  disciplina  dei  rifiuti,  ecceda  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, come fissata dall'art. 117,  secondo
comma, lettera s), Cost. 
    La detta disposizione,  peraltro,  estendendo,  ai  fini  di  cui
all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
materia ambientale), la nozione di acque superficiali  anche  ad  una
fascia di terreno pertinenziale ad esse, contrasta con la definizione
che delle medesime fornisce l'art.  54,  comma  1,  lettera  c),  del
citato d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale siffatta estensione  non  e'
prevista. 
    A tal proposito il ricorrente evidenzia che l'unica  disposizione
contenuta nel  d.lgs.  n.  152  del  2006  che  preveda  l'intervento
normativo delle Regioni  sullo  spazio  limitrofo  ai  corsi  o  agli
specchi d'acqua e' l'art. 115, comma 1, il quale, pero', non consente
deroghe alla disciplina in materia di rifiuti. 
    1.4.- Il ricorrente deduce anche  la  violazione  dell'art.  117,
primo comma, Cost., osservando che l'art. 185 del d.lgs. n.  152  del
2006 costituisce trasposizione nell'ordinamento legislativo  italiano
dell'art. 2 della direttiva CE  19  novembre  2008,  n.  98,  recante
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)»,
sicche' la  violazione  di  quest'ultimo,  realizzata  attraverso  la
violazione del  primo,  esporrebbe  lo  Stato  ad  una  procedura  di
infrazione comunitaria. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Toscana,  concludendo
per la infondatezza della questione ex adverso formulata. 
    2.1.- Quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 della  legge
regionale n. 41  del  2011,  la  resistente  Regione  rileva  che  la
disposizione in questione, lungi dall'alterare il ruolo svolto  dalla
Autorita' marittima nella gestione dei rifiuti prodotti  sulle  navi,
cosi' come delineato dall'art. 5 del  d.lgs.  n.  182  del  2003,  si
limita  a  disciplinare  i  compiti  dell'Autorita'  d'ambito,  forma
associativa  dei  Comuni  la  cui  regolamentazione   rientra   nella
competenza regionale in materia di  ordinamento  degli  enti  locali,
stabilendo che questa, per conto dell'Autorita' marittima, si  occupa
dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del  servizio  di
gestione dei rifiuti dianzi menzionati. 
    Tale assetto risulta essere del tutto  ragionevole,  atteso  che,
essendo  compito  dell'Autorita'  d'ambito  gestire   le   gare   per
l'affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti  urbani,
essa e' gia' dotata di  strutture  e  competenze  per  l'espletamento
anche di tale altra funzione. 
    Alla mancata intrusione della disciplina regionale nella  materia
della organizzazione degli organi  ed  enti  dello  Stato,  consegue,
oltre alla mancata violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
g), Cost., anche l'osservanza del  dettato  dell'art.  97  Cost.,  in
quanto, essendo la Regione intervenuta in tema di organizzazione  dei
propri compiti e di quelli degli enti locali, e, quindi, nel rispetto
delle proprie competenze, la riserva di legge  da  esso  prevista  e'
soddisfatta anche tramite la legge regionale. 
    2.2.-   Riguardo   all'asserita   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 11 della legge regionale n. 41 del 2011, la Regione Toscana
esclude che tale disposizione abbia dato  una  nuova  definizione  di
acque superficiali; essa, invece,  in  accordo  con  quanto  previsto
dagli artt. 115, comma 1, e 118, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006,
e' intervenuta sulla materia, afferente al  governo  del  territorio,
della gestione dei corsi d'acqua. 
    In particolare con la  disposizione  oggetto  di  censura  si  e'
inteso dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 185, comma
3, del citato d.lgs. n. 152 - secondo il quale  sono  sottratti  alla
disciplina  dei  rifiuti  i  sedimenti  che,  al  fine  di  prevenire
inondazioni o ridurre gli effetti di queste o delle  siccita'  ovvero
per il ripristino dei  suoli,  sono  estratti  all'interno  di  acque
superficiali - e nell'art. 115, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 152 -
per il quale sono finalizzate alla funzionalita' degli alvei tutte le
operazioni che intervengono o direttamente sui  corpi  idrici  ovvero
sulle fasce adiacenti, nel limite dei 10 metri, ad essi. 
    L'effetto del citato art. 11 della legge regionale n. 41 del 2011
e'  solo  quello  di  escludere  dalla   disciplina   relativa   allo
smaltimento dei rifiuti la rimozione dei sedimenti estratti dai corpi
idrici e ricollocati entro la predetta fascia ad essi adiacente. 
    Un'interpretazione diversa avrebbe  l'effetto  di  rendere  assai
problematica  l'attivita'  di  bonifica  dei  corsi   d'acqua,   data
l'estrema difficolta', sia economica che pratica, del conferimento in
discarica dei  fanghi  di  bonifica  estratti  dall'alveo  dei  corpi
idrici. 
    La Regione conclude osservando che  la  sola  portata  innovativa
della disposizione censurata  e'  limitata  all'affermazione  che  la
fascia pertinenziale di 10 metri dei corpi idrici  va  calcolata  dal
ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   proposto
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 11  della
legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante  «Modifiche
alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», deducendone il  contrasto
con gli articoli 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g)  ed  s),
della Costituzione. 
    2.- Poiche' le  due  distinte  disposizioni  censurate  non  sono
avvinte, quanto al loro  contenuto,  da  un  vincolo  di  connessione
sostanziale ne' le censure formulate avverso di esse  si  fondano  su
argomenti comuni,  queste,  sia  pure  nel  contesto  della  medesima
sentenza,   possono   essere   esaminate   indipendentemente    l'una
dall'altra. 
    3.- L'art. 2 della predetta legge regionale n. 41 del  2011,  con
il quale e' stato integralmente sostituito l'art. 6-ter  della  legge
della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme  per  la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), prevede,  al  comma  4
della disposizione come ex novo introdotta, che la Comunita' d'ambito
(organismo al quale, come si vedra', ne e' subentrato, per effetto di
una modifica normativa medio tempore intervenuta, un altro) la  quale
ricomprende il territorio di competenza  della  Autorita'  marittima,
provvede - in  avvalimento  e  per  conto  della  detta  Autorita'  -
all'espletamento delle procedure per l'affidamento  del  servizio  di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei  residui  del  carico,
previa stipula di convenzione  con  la  Autorita'  marittima  per  il
rimborso delle spese sostenute. 
    3.1.-  Siffatta  disposizione,  ad  avviso  del  ricorrente,   si
porrebbe in contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  g),
Cost. in quanto, divergendo dal modello delineato dall'art. 5,  comma
4, del d.lgs. 24 giugno 2003,  n.  182  (Attuazione  della  direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i  rifiuti
prodotti  dalle  navi  ed  i  residui  del   carico),   prevede   che
all'espletamento delle  procedure  di  affidamento  del  servizio  di
gestione della tipologia di  rifiuti  sopra  menzionati  provveda  la
Comunita' d'ambito,  in  avvalimento  e  per  conto  della  Autorita'
marittima, senza contemplare alcuna intesa con la Regione. 
    Per il ricorrente tale normativa esorbiterebbe  dalla  competenza
legislativa  regionale,  invadendo  quella  statale  in  materia   di
ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali. 
    3.2.-  Aggiunge  il  ricorrente  che   la   normativa   censurata
violerebbe, altresi', l'art. 97 Cost., nella parte in  cui  prescrive
che l'organizzazione  degli  uffici  pubblici  sia  presidiata  dalla
riserva di legge, dovendosi intendere soddisfatta  quest'ultima,  ove
si tratti di uffici statali, tramite la forma della legge  statale  e
non della legge regionale. 
    4.- La censura e' fondata. 
    4.1.- Deve, come dianzi  accennato,  darsi  preliminarmente  atto
della circostanza che il testo del  comma  4  dell'art.  6-ter  della
legge regionale n. 25 del  1998,  come  introdotto  per  effetto  del
censurato art. 2 della legge regionale  n.  41  del  2011  e'  stato,
successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente
del Consiglio dei  ministri,  nuovamente  novellato  dal  legislatore
toscano. 
    Infatti, a seguito della entrata in  vigore  dell'art.  57  della
legge della Regione Toscana 28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
della autorita' idrica toscana e delle autorita' per il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale
n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale  n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005,  alla  legge  regionale  n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla  legge  regionale  n.
14/2007), la'  dove,  nella  legge  regionale  n.  25  del  1998,  e'
presente, come nel  caso  del  ricordato  comma  4  dell'art.  6-ter,
l'espressione «Comunita' di ambito» questa deve intendersi sostituita
dalla espressione «autorita' per il servizio  di  gestione  integrata
dei  rifiuti  urbani».  Si  tratta  di  una   modifica   in   pratica
preannunciata, in quanto gia' la  versione  introdotta  nel  comma  4
dell'impugnato  art.  2  della  legge  regionale  n.  41  del   2011,
verosimilmente nella consapevolezza  delle  imminenti  sopravvenienze
normative,  prevedeva  la  possibile  sostituzione  della   Comunita'
d'ambito,  nelle  competenze  ad  essa  assegnate,  con  «l'ente  che
assumera'   le   relative   funzioni».   Espressione,   quest'ultima,
significativamente oggetto di puntuale soppressione, non essendo piu'
necessaria, ai sensi dell'art. 57 della citata legge regionale n.  69
del 2011. 
    Ritiene questa Corte che la  descritta  modifica,  non  incidendo
sostanzialmente sui termini della presente questione di  legittimita'
costituzionale come rappresentati da parte ricorrente, non abbia,  su
di essa, altro effetto che non sia il trasferimento  della  questione
sul testuale dato normativo che, in  conseguenza  della  sopravvenuta
modifica, e' attualmente vigente. 
    4.2.- Con riferimento al merito della  questione,  rileva  questa
Corte che il legislatore  nazionale,  nel  dettare,  all'art.  5  del
d.lgs. n. 182 del 2003, la disciplina relativa ai piani di raccolta e
di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,
ha previsto che le funzioni relative all'affidamento del servizio  di
gestione di tale tipo di rifiuti siano  allocate  presso  le  singole
Regioni ove sono ubicati i porti. Tale disciplina, peraltro, gia'  e'
stata scrutinata da questa Corte che - sia pure  con  riferimento  al
diverso parametro costituito dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera
s), Cost. -  ne  ha  affermato  la  inderogabilita'  da  parte  della
legislazione   regionale,   con   la    conseguente    illegittimita'
costituzionale della norma  legislativa  che  aveva  allocato  ad  un
diverso livello amministrativo la relativa funzione (sentenza n.  187
del 2011). 
    Siffatta inderogabilita' deve essere ora  riaffermata  anche  con
riferimento ad un altro, diverso, parametro costituzionale. 
    Infatti, nella parte in cui prevede che la predetta funzione  sia
svolta dalla Comunita' d'ambito  -  attualmente,  per  effetto  delle
ricordate sopravvenienze legislative, dalla autorita' per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani  -  in  «avvalimento  e  per
conto della stessa Autorita' marittima», il censurato  art.  2  della
legge della Regione Toscana n. 41  del  2011,  oltre  a  disporre  la
allocazione  della  funzione  diversamente  da  quanto  previsto  dal
competente  legislatore  statale,  ha,   altresi',   per   implicito,
individuato in relazione a tale funzione una nuova  competenza  della
Autorita'  marittima,  struttura  pacificamente   appartenente   alla
organizzazione dello Stato. 
    Infatti, nel caso in cui sia  previsto  che  un  ente  svolga  un
determinato compito «in avvalimento e per conto» di altro ente, e' di
tutta  evidenza  che  l'adozione  di  tale  strumento  organizzatorio
postuli che la funzione amministrativa concretamente esercitata  sia,
in via originaria, allocata presso l'ente che si avvale  e,  solo  in
via sussidiaria e delegata, presso l'ente materialmente operante. 
    4.3.- Poiche', nel caso  che  interessa,  la  legge  regionale  -
invece di limitarsi  a  disciplinare  materie  rientranti  nelle  sue
competenze legislative - ha provveduto, al contrario,  ad  attribuire
nuovi compiti  alla  Autorita'  marittima,  essa  ha,  in  tal  modo,
illegittimamente modificato  l'assetto  competenziale  delineato  sul
punto dalla legge  dello  Stato  (che,  come  detto,  attribuisce  il
compito di  curare  le  procedure  di  affidamento  del  servizio  di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e  dei  rifiuti  del  carico
alla Regione). 
    Palese e', pertanto, la violazione dell'art. 117, secondo  comma,
lettera g), Cost. che riserva al legislatore  nazionale  la  potesta'
normativa sulla organizzazione amministrativa dello Stato, ambito nel
quale e' evidentemente compresa la attribuzione e la ripartizione dei
compiti istituzionali fra i vari organismi statali. 
    4.4.- L'accoglimento del profilo di illegittimita' costituzionale
per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  g),  Cost.
assorbe il residuo motivo di doglianza, prospettato  con  riferimento
alla violazione dell'art. 97 Cost. 
    5.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha,  altresi',
impugnato l'art. 11 della legge regionale n. 41 del 2011 nella  parte
in cui, introducendo l'art. 20-octies della legge regionale n. 25 del
1998, prevede che, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
ricada nella nozione di «acque superficiali», oltre  la  intera  area
occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che  di  esso  e'
data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del  citato  d.lgs.  n.
152 del 2006, anche la fascia territoriale di  pertinenza,  limitrofa
ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal
piede esterno dell'argine, ove esistente. 
    5.1.- Secondo l'avviso del ricorrente la disposizione  censurata,
interpretando  in  maniera  definita  "autentica"  una   disposizione
legislativa di fonte statale, violerebbe l'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.  in  quanto,  eccedendo  rispetto  alla  competenza
legislativa regionale, darebbe una definizione delle nozione di acque
superficiali, ai fini dell'applicazione dell'art. 185 del  d.lgs.  n.
152 del 2006, piu' ampia di quella dettata dalle legge  dello  Stato,
con l'effetto di estendere illegittimamente una deroga al  regime  in
materia di rifiuti. 
    Peraltro, conclude sul punto il ricorrente,  poiche'  l'art.  185
del  d.lgs.  n.  152  del   2006   e'   la   testuale   trasposizione
nell'ordinamento italiano di  una  norma  di  fonte  comunitaria,  la
estensione del suo contenuto comporterebbe anche  la  violazione  dei
limiti  legislativi,  fissati  dall'art.  117,  primo  comma,  Cost.,
connessi al rispetto della normativa comunitaria. 
    6.- Anche questa censura e' fondata. 
    6.1.- Osserva, al riguardo, questa Corte che - al  di  la'  della
qualificazione,   suggestiva,   ma   ingannevole,   di    norma    di
interpretazione  autentica  data  dal  resistente  alla  disposizione
censurata, non potendosi evidentemente questa qualificare  come  tale
non foss'altro per la mancanza del requisito della identita' di fonte
fra disposizione interpretata e  disposizione  che  interpreta  -  la
norma  legislativa  regionale  estende,  di  fatto,   il   campo   di
applicazione dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    La disposizione ultima citata, infatti, prevede,  in  assenza  di
pericolosita' dei sedimenti,  la  inapplicabilita'  della  disciplina
dettata nella parte quarta del medesimo decreto legislativo, cioe' la
specifica disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti  inquinati,  ai  sedimenti  spostati  all'interno  di  acque
superficiali onde procedere alle opere  di  regimazione  delle  acque
medesime. 
    E' opportuno precisare che lo  stesso  d.lgs.  n.  152  del  2006
fornisce  una   definizione   puntuale   della   nozione   di   acque
superficiali, la' dove, all'art. 54, comma 1, lettera c), afferma che
per tali si intendono: «le acque interne,  ad  eccezione  delle  sole
acque sotterranee, le acque  di  transizione  e  le  acque  costiere,
tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in  relazione  al  quale
sono incluse anche le acque territoriali». 
    E', quindi, evidente che,  nell'estendere  la  nozione  di  acque
superficiali, quale delineata dal legislatore statale, non  solo  al,
piu' specifico, concetto di «corpo idrico superficiale» (non a caso a
sua volta oggetto di una distinta definizione da parte  del  medesimo
legislatore statale, il quale, anzi, distingue,  ulteriormente,  alle
lettere l ed n del citato art. 54, fra «corpo idrico superficiale»  e
«corpo idrico fortemente modificato»), ma a tutta la fascia limitrofa
al corpo idrico, entro il limite di dieci metri dal ciglio di  sponda
o dal piede dell'argine, il legislatore toscano ha esteso, al di  la'
dell'ambito oggettivo fissato  dal  legislatore  statale,  il  regime
esonerativo previsto dal comma 4 del d.lgs. n. 152 del  2006  per  le
sole acque superficiali, cosi' come definite dall'art. 54,  comma  1,
lettera c), dello stesso decreto legislativo. 
    Siffatta deroga - prescindendo  da  quelle  che  pur  ne  possono
essere state le ragioni pratiche,  esplicitate  da  parte  resistente
nelle proprie difese - poiche' va ad incidere, riducendone il livello
di tutela, sulla disciplina relativa alla gestione dei  rifiuti  (che
la costante giurisprudenza di questa Corte ha ascritto  alla  materia
«tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»)  riservata,   ai   sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  alla  legislazione
esclusiva dello Stato (ex multis: sentenze n. 373 del  2010;  n.  127
del 2010; n. 61 del 2009) - esula dagli ambiti competenziali affidati
alla potesta' legislativa delle Regioni. 
    6.2.- Anche in questo caso resta assorbita la  residua  doglianza
formulata da parte ricorrente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2 della
legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante  «Modifiche
alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei
rifiuti e  la  bonifica  dei  siti  inquinati)»,  limitatamente  alla
sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale n.  25
del 1998,  avvenuta  per  effetto  del  citato  art.  2  della  legge
regionale n. 41 del 2011, nel testo risultante  successivamente  alla
entrata in vigore degli artt. 57, numero 1, e 59  della  legge  della
Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della  autorita'
idrica  toscana  e  delle  autorita'  per  il  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti  urbani.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
25/1998, alla legge regionale n. 61/2007,  alla  legge  regionale  n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005,  alla  legge  regionale  n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla  legge  regionale  n.
14/2007); 
    2)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  11
della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI