N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2011

Ordinanza del 21 settembre 2011 emessa dal  Tribunale  amministrativo
regionale della Campania sul ricorso proposto da  De  Filippo  Andrea
contro  regione   Campania,   Commissario   straordinario   dell'IACP
(Istituto autonomo Case Popolari) di Caserta e Melone Vincenzo. 
 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Campania -  Previsione
  dello scioglimento dei consigli di amministrazione  degli  Istituti
  autonomi case  popolari  e  della  nomina,  con  provvedimento  del
  Presidente della Giunta regionale, per ciascuno  degli  IACP  della
  Regione Campania di un commissario straordinario, che si avvale  di
  piu' subcommissari - Violazione del principio di uguaglianza  sotto
  il profilo della irragionevolezza della disparita' di trattamento -
  Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale  -  Lesione  dei
  principi  di  imparzialita'  e  buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione e del servizio esclusivo alla Nazione dei  pubblici
  dipendenti. 
- Legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16, art. 19, comma
  4. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 98. 
(GU n.28 del 11-7-2012 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3165 del 2011,  proposto  da:  Andrea  De  Filippo,
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con  domicilio  in
Napoli, presso la Segreteria T.A.R.; 
    Contro Regione Campania in Persona del  Presidente  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.  Raffaele  Chianese,  con  domicilio
eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n.  81;
Commissario  Straordinario  dell'I.A.C.P.  Istituto   Autonomo   Case
Popolari  di  Caserta,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.   Umberto
Gentile, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli,  via
Melisurgo, n. 4; 
    Nei  confronti  di  Vincenzo  Melone,  rappresentato   e   difeso
dall'avv. Lorenzo Capasso, con domicilio eletto presso  Benito  Aleni
in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 115; 
    Per l'annullamento della  nota  prot.  n.  US  2132/Pres.  dell'8
aprile 2011, a firma del sig. Reccia,  Presidente  uscente  dell'IACP
della provincia di  Caserta,  emessa  in  attuazione  della  L.R.  n.
16/2010; 
    Del Decreto del Presidente della G.R. n. 94 del  27  aprile  2011
avente  ad  oggetto   la   nomina   del   Commissario   Straordinario
dell'I.A.C.P.  di  Caserta;  e  di  ogni  altro   atto   connesso   e
conseguente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania
e del Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. Istituto Autonomo  Case
Popolari di Caserta e di Vincenzo Melone; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 14  settembre  2011
il dott. Michele Buonauro e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Giova premettere in punto di fatto quanto segue: 
        l'ex Presidente della Provincia di Caserta, con decreto n. 64
del 24/9/2008, designava i rappresentanti della Provincia di  Caserta
in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto  autonomo  case
popolari e tra questi il ricorrente; 
        a seguito delle dimissioni del Presidente della Provincia  di
Caserta,   tali   nomine   venivano   confermate   del    Commissario
straordinario dell'Ente; 
        sennonche'  la  Regione  non  provvedeva   al   completamento
dell'iter secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 865  del
1971; 
        solo a seguito della sentenza n. 1193 del 2010 resa dalla  I^
Sezione di questo Tribunale amministrativo regionale, di accoglimento
del ricorso sul silenzio-inadempimento e di condanna della Regione  a
concludere il procedimento di nomina del Presidente e dei  componenti
del Consiglio di amministrazione dell'IACP di  Caserta,  con  decreto
del Presidente della Regione n. 49 del 12 marzo  2010  il  ricorrente
era nominato componente del C.d.a.suddetto; 
        successivamente e' intervenuta a legge regionale n. 16 elel 7
dicembre 2010 il cui art. 19 comma 4 , dispone  lo  scioglimento  con
effetto immediato  dei  consigli  di  amministrazione  di  tutti  gli
Istituti  per  le  case  popolari  della  Campania  e  la  nomina  di
commissari per ciascuno di essi. 
        in  attuazione  di  tale  disposizione  il  Presidente  della
Regione Campania, preso atto dello scioglimento del c.d.a.  dell'IACP
di Caserta, ha nominato un commissario straordinario con  il  decreto
27 aprile 2011 n. 94, oggetto di impugnativa nel presente giudizio. 
    Il summenzionato comma 4 dell'art. 19 l.r. n.16 del  2010  appare
costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 97 ,98 e
24 della Costituzione. 
    Si osserva in punto di rilevanza che: 
        l'atto amministrativo di nomina del commissario straordinario
si basa sulla disposizione di legge censurata, onde  la  delibazione,
anche in sede cautelare, non puo' prescindere  dall'applicazione  del
testo normativo sospetto di incostituzionalita'; 
        l'evocato procedimento di revoca in  autotutela  del  decreto
del Presidente della Regione n. 49 del 12 marzo 2010 si  e'  concluso
con l'archiviazione dello stesso ad opera del d.P.G.R. n. 119  del  6
giugno 2011, onde l'eccezione di carenza di interesse alla  decisione
non e' meritevole di positivo apprezzamento; 
        il  ricorso  incidentale  non  sembra,  ad  un  primo  esame,
dirimente, poiche' la disposizione evocata di cui all'art.  6,  comma
8, della legge regionale n. 865 del 1971 - che collega la  durata  in
carica dei consigliere degli  I.a.c.p.  nominati  dalla  Provincia  a
quello  degli  organi  che  li  hanno  eletti  -  non  puo'   trovare
applicazione nella specie, tenuto conto che la  nomina  e'  avvenuta,
per effetto della su citata sentenza di questo Tribunale,  nel  marzo
2010, quando il  consiglio  provinciale  proponente  era  gia'  stato
sciolto con d. P.R. 15 aprile 2009 pubblicato in G.U. n.  100  del  2
maggio 2009 e la  relativa  designazione  era  stata  confermata  dal
commissario straordinario della disciolta Provincia. 
    Ritenuto in punto di non manifesta infondatezza,che la  normativa
regionale censurata si  pone  in  palese  contrasto  con  i  principi
enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di spoils system. 
    Vale precisare che l'univoco tenore letterale della  disposizione
scrutinata   rende   impossibile   accedere   ad   un'interpretazione
costituzionalmente compatibile atteso che l'effetto  di  scioglimento
dei  c.d.a  degli  I.a.c.p.  e'  previsto  direttamente  dalla  norma
regionale, che testualmente  dispone:  «A  seguito  della  situazione
gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della
Campania, e' disposto lo scioglimento,  con  effetto  immediato,  dei
consigli di amministrazione. Il Presidente  della  Giunta  regionale,
con proprio provvedimento,  nomina  per  ciascuno  degli  IACP  della
regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale  di
piu' subcommissari. I commissari restano in  carica  per  un  periodo
massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina». 
    Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. 16  giugno  2006,  n.
233), ha rilevato che per gli incarichi dirigenziali non "apicali" ed
in considerazione delle leggi di  riforma  della  p.a.  -  che  hanno
disegnato un nuovo modulo d'azione che misura il rispetto del  canone
dell'efficienza  alla  luce  dei  risultati  che  il  dirigente  deve
perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal  vertice  politico
-contrastano con gli artt. 97 e 98 della Costituzione  meccanismi  di
cessazione automatica e generalizzata degli  incarichi  dirigenziali,
in quanto  la  revoca  delle  funzioni  legittimamente  conferite  ai
dirigenti  puo'   essere   conseguenza   soltanto   di   un'accertata
responsabilita', all'esito di un momento procedimentale di  confronto
dialettico  tra  le  parti,  nell'ambito  del  quale,  da  un   lato,
l'amministrazione esterni le ragioni per le  quali  ritiene.  di  non
consentire  la  prosecuzione  sino  alla  scadenza   contrattualmente
prevista e, dall'altro, sia assicurata al dirigente  la  possibilita'
di far valere il diritto di difesa, nel  rispetto  dei  principi  del
giusto procedimento (Corte costituzionale 23 marzo  2007  nn.  103  e
104) e del legittimo affidamento ai sensi  dell'art.  3  della  Carta
(Corte costituzionale 5 febbraio 2010 n. 34). 
    La portata del principio e' stata poi ulteriormente rafforzata da
un successivo intervento del giudice costituzionale, secondo  cui  la
necessita' di porre limiti e garanzie al potere  dell'amministrazione
di risolvere il rapporto di natura dirigenziale non  va  circoscritta
all'interesse  del  soggetto  da  rimuovere,  ma  si  pone  anche   e
soprattutto  a  presidio  di  piu'  generali  interessi   collettivi,
trovandosi al  cospetto  di  una  violazione  dei  principi  di  buon
andamento e imparzialita' di  cui  all'art.  97  della  Costituzione,
pregiudizio non rimovibile  nemmeno  mediante  la  previsione  di  un
ristoro economico da riconoscersi al  titolare  dell'incarico  (Corte
costituzionale 24 ottobre 2008 n. 351). 
    Di recente, e' stato dalla Corte ribadito anche che il  principio
e' posto anche  a  tutela  di  esigenze  di  continuita'  dell'azione
amministrativa e che i limiti e le garanzie che si esigono riguardano
anche incarichi  conferiti  a  persone  estranee  all'amministrazione
conferente  (Corte  costituzionale  5  marzo  2010  n.  81  e   Corte
costituzionale 11 aprile 2011, n. 124). 
    Vale per completezza soggiungere che, nonostante nella specie non
si sia in presenza di un meccanismo di spoils system dirigenziale  in
senso stretto,  poiche'  non  vi  e'  (solo)  un  avvicendamento  dei
titolari della  carica  apicale  ma  il  commissariamento  dell'ente,
l'effetto perseguito e ottenuto dal legislatore regionale,  anche  se
mediato, e' assolutamente equivalente, onde  risultano  perfettamente
pertinenti   ed   attinenti   i   principi   espressi   dalla   Corte
costituzionale ed in questa sede sinteticamente richiamati. 
    Non va trascurato che nel medesimo arco  di  tempo  il  Consiglio
regionale, modificando l'art. 1, comma 72 della  legge  regionale  21
gennaio 2010 n. 2 (secondo cui i componenti del Co.Re.Com.  sarebbero
durati in carica per , cinque anni dalla loro elezione),  ha  emanato
la legge regionale 20 luglio 2010 n. 7 che, all'art. 1, quarto comma,
stabilisce che le parole  "cinque  anni  dalla  loro  elezione"  sono
sostituite dalla locuzione "l'intera legislatura". La  stessa  legge,
all'art. 1, sesto comma, stabilisce altresi'  che  "a  partire  dalla
nona legislatura tutte le nomine, le proposte  o  le  designazioni  a
pubblici incarichi di competenza del  Consiglio  regionale  ai  sensi
della legge regionale n.17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla
data di proclamazione  degli  eletti.  Il  Presidente  del  Consiglio
regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per
garantire continuita' amministrativa  attraverso  la  predisposizione
dei relativi avvisi". 
    La  contestualita'   degli   interventi   legislativi,   entrambi
orientati a  caducare  le  nomine  effettuate  dalla  Amministrazione
precedente (cfr. Tar Campania, Napoli, I, sent. n.  1804  del  2011),
avvalora l'idea di un unico complessivo disegno volto  a  realizzare,
sia pure con forme e procedure eterogenee, il medesimo  obiettivo  di
sostituire  tout  court  coloro  che  avevano  ricevuto  un  incarico
onorario sotto la precedente consiliatura. 
    Ed invero, per un corretto approccio  ai  denunciati  profili  di
incostituzionalita', deve  specificarsi  che  il  conferimento  delle
funzioni  di  consigliere  di  amministratore   (e   di   commissario
straordinario) non da' luogo alla costituzione  di  un  rapporto  che
possa essere omologato a quello di pubblico impiego, segnatamente  di
tipo  dirigenziale,  con  applicazione  di  tutte  le  previsioni   e
guarentigie peculiari a detta posizione di status. Si versa a  fronte
di un incarico che va, invece, qualificato come onorario. Con esso e'
conferito un `munus' straordinario  che  comprende  specifici  poteri
gestori per il fine di interesse pubblico inerente alla conservazione
del patrimonio produttivo,  mediante  prosecuzione,  riattivazione  o
riconversione delle attivita' di competenza. 
    Su questa base, il conferimento dell'incarico implica una  scelta
ampiamente discrezionale da parte dell'Autorita' a cio' competente  -
salvo  i  limiti  di  legge  e  di  regolamento  sui   requisiti   di
professionalita' e di  onorabilita'  di,  volta  in  volta  in  volta
stabiliti - e non soggiace alla regola del concorso, che e' peculiare
alla costituzione impersonale e non `intuitu personae'  del  rapporto
di pubblico impiego. 
    Orbene, anche se nel caso in esame  la  decadenza  non  opera  ad
personam,  tuttavia  lo  scioglimento  dell'organo   e   l'intervento
commissariale in base al solo  dato  obiettivo  del  mutamento  degli
organi  politici  di  vertice  rappresenta   una   misura   latamente
sanzionatoria slegata da qualsiasi valutazione dell' attivita' svolta
dai singoli consigli di amministrazione e  da  un'organica  revisione
del numero  complessivo  dei  funzionari  adibiti  a  detti  compiti.
Pertanto,  anche  se  puo'  ventilarsi  la  tesi  di  una  operazione
finalizzata all' abbattimento degli oneri di  spesa  per  i  compensi
professionali, l' intervento del legislatore non si  indirizza  verso
un complessivo riassetto  organizzativo  degli  I.AC.P.,  ma  per  il
tramite del commissariamento realizza sia pure  in  via  mediata  una
automatica  incisione  sugli  incarichi  conferiti  dalla   compagine
politica precedente, tant'e' che la norma prevede che i commissari si
avvalgono di sub commissari ( senza  dunque  una  reale  economia  di
spesa ) e che essi durino in carica per il  periodo  necessario  alla
nomina dei nuovi consigli di amministrazione. Pertanto anche  laddove
non si ritenesse una perfetta identita' di fattispecie con le ipotesi
di spoils system gia' caducate  dalla  Corte  costituzionale  con  le
pronunzie citate, non e' seriamente discutibile l'identita' di  ratio
sottesa alla disposizione scrutinata,  di  modo  che  i  principi  in
quella sede espressi possono trovare piana applicazione. 
    In  ogni  caso  non  puo'  sottacersi  un  ulteriore  profilo  di
illegittimita' della  norma,  derivante  dalla  natura  evidentemente
provvedimentale del precetto normativo. 
    Al  riguardo,  va  ricordato  che  non  e'  preclusa  alla  legge
ordinaria,  e  neppure  alla  legge  regionale,  la  possibilita'  di
attrarre  nella  propria  sfera  di  disciplina  oggetti  o   materie
normalmente affidari all'autorita' amministrativa, non sussistendo un
divieto di adozione di leggi  a  contenuto  particolare  e  concreto.
Tuttavia, come ribadito da un orientamento  consolidato  della  Corte
costituzionale (cfr., fra le altre, sentenze n. 94 e 137 del  2009  e
n. 267 del 2007), queste leggi sono ammissibili entro limiti non solo
specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale
in ordine alla decisione di giudizi in corso, ma  anche  generali,  e
cioe' quello del rispetto  del  principio  di  ragionevolezza  e  non
arbitrarieta' (sentenze n. 143 del 1989 n. 346 del 1991 e n. 492  del
1995). In questa prospettiva, la norma-provvedimento impugnata sembra
in palese contrasto con gli artt. 3, 97 e 24 Cost., nella  misura  in
cui si limita ad menzionare una generica e generalizzata  "situazione
gestionale relativa  agli  Istituti  Autonomi  Case  Popolari"  quale
supporto  motivazionale  a   sostegno   del   commissariamento,   con
conseguente mancata osservanza dei principi di  ragionevolezza  e  di
eguaglianza  nel  suo  significato  di  parita'  di  trattamento,  di
efficienza   e    continuita'    dell'azione    amministrativa,    di
contraddittorio e  responsabilita'  del  funzionario  pubblico  e  di
elusione del diritto di tutela giurisdizionale, menomata dalla natura
legislativa della strumento utilizzato. 
    Sulla base delle suesposte considerazioni gli atti  del  giudizio
devono  essere  rimessi  alla  Corte  costituzionale  e  il  giudizio
sospeso. 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Campania  (Sezione
Prima) - dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa  e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 3165 del  2011  e
non   manifestamente   infondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge regionale  Campania
n. 16 del 7 dicembre 2010, nei termini e per le  ragioni  esposti  in
motivazione, per contrasto con gli articoli 3,  24,  97  e  98  della
Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della. Camera
dei deputati; 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno  14
settembre 2011 con l'intervento dei magistrati: 
 
                        Il Presidente: Guida 
 
 
                                                L'estensore: Buonauro