N. 95 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Certificato di agibilita' - Previsione che per alcuni interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA il certificato di agibilita' sia sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio. - Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 28, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accertamento di conformita' in sanatoria - Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformita' dalla DIA obbligatoria - Previsione di sanatoria anche nel caso in cui la conformita' urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento in conformita' sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio. - Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 32, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accertamento di conformita' in sanatoria - Interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire - Previsione di sanatoria anche nel caso in cui la conformita' urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio. - Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, art. 37, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.(GU n.32 del 8-8-2012 )
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, comma 3; 32, comma 1; 37, comma 1 della legge regionale della Regione Liguria n. 9/2012, contenente «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia), alla legge regionale n. 7 aprile 1995 n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio), e ulteriori disposizioni in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106» pubblicata sul B.U.R. n. 6, Parte I, dell'11 aprile 2012. In data 11 aprile 2012 la Regione Liguria ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la legge regionale n. 9 del 5 aprile 2012. Alcune delle disposizioni contenute in tale atto normativo appaiono in contrasto con la normativa statale di riferimento in materia di governo del territorio e, quindi, in contrasto con l'art. 117. 3° comma, Cost.. In particolare, con l'art. 28, comma 3, che sostituisce l'art. 37 della 1.r. n. 16/2008 si dispone che: «Per gli interventi soggetti a DIA o a SCIA che non rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli interventi ricompresi nell'allegato 2 nonche' per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera h), tiene luogo del certificato di agibilita' il certificato di collaudo finale di cui all'art. 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all'art. 21-bis, comma 9.». L'art. 32, comma 1, che sostituisce l'art. 43 della l.r. n. 16/2008, cosi' dispone: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 21-bis in assenza o in difformita' dalla SCIA salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata e' ridotta di un terzo e comunque non puo' essere inferiore a euro 516,00. Agli interventi, di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera b), realizzati in assenza o difformita' dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del territorio.». L'art. 37, comma 1, che sostituisce l'art. 49 della 1.r. 16/2008 cosi' dispone: «In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformita' da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono richiedere l'accertamento di conformita' se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.». Si ritiene che le predette disposizioni eccedano la competenza della Regione Liguria, per i seguenti Motivi 1. L'art. 28, comma 3, che sostituisce l'art. 37 della l.r. n. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina del certificato di agibilita'. La norma infatti prevede che per alcuni interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA, il certificato di agibilita' e' sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori (art. 37, co. 2-3, l.r. n. 16/2008, come modificata dalla l.r. n. 9/2012). Secondo l'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di igiene, sicurezza, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati. Il certificato e' richiesto, oltre che per le nuove costruzioni e per le ricostruzioni e sopraelevazioni, per tutti gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene, salubrita', sicurezza e risparmio energetico, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'intervento. La disposizione regionale, limitando l'obbligo del certificato di agibilita' in base alla tipologia degli interventi edilizi realizzati, restringe arbitrariamente l'ambito di applicazione dell'art. 24 del testo unico, escludendo da esso interventi che comunque vi sarebbero soggetti in base alla legislazione statale. Ne' puo' ritenersi che la verifica delle condizioni di igiene, salubrita', sicurezza e risparmio energetico venga comunque effettuata in sede di rilascio del certificato di collaudo finale. Infatti, se e' vero che il comma 10 dell'art. 26 della L.R. 6-6-2008 n. 16, richiamato dall'art. 28, comma 3, della L.R. 9/2012, prevede che il certificato di collaudo finale redatto dal progettista o da un tecnico abilitato debba attestare la conformita' dell'opera al progetto presentato nonche' la rispondenza dell'intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio energetico previste dalla normativa vigente, tuttavia tale certificazione non puo' assolutamente sostituire il certificato di agibilita', atteso che mentre il certificato di collaudo e' redatto da un tecnico di parte, invece il certificato di agibilita', a norma dell'art. 24 d.P.R. n. 380/2001 «viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale»: si tratta dunque, di un atto dell'Amministrazione comunale, che effettua una valutazione tecnica super partes su quanto rappresentato dai tecnici di parte. Tale circostanza non appare di secondaria importanza, atteso che solo l'intervento di un'Amministrazione pubblica, che vigila e controlla quanto rappresentato dai privati, puo' fornire idonee garanzie sull'effettiva tutela di interessi pubblici di fondamentale importanza quali la sicurezza, il rispetto della normativa in materia igienico - sanitaria, il risparmio energetico. Tale e' stata l'intenzione del legislatore nazionale ed il legislatore regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, 3° comma Cost., e' tenuto a rispettare i principi fondamentali posti, nella materia, dal legislatore nazionale. Non vi e' dubbio, infatti, che la fattispecie in esame rientri nella materia «governo del territorio», che l'art. 117, 3° comma, Cost. riserva alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Per quanto esposto, l'art. 28 e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sul certificato di agibilita' di cui all'art. 24, d.P.R. 380/2001. 2. L'art. 32, comma 1, che sostituisce l'art. 43 della 1.r. n. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell'accertamento di conformita'. La disposizione infatti prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza o in difformita' dalla SCIA e di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformita' dalla DIA obbligatoria, la sanatoria sia ammessa anche nel «caso in cui la conformita' urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento in conformita' sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale» (art. 43, co. 8, l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012). L'art. 36, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), invece, condiziona il rilascio del permesso in sanatoria ad una duplice condizione: la conformita' dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La legge regionale, eliminando la prima condizione, vale a dire la conformita' dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento di realizzazione dell'intervento, consente la sanatoria di interventi edilizi che non sono riconducibili alla categoria degli «abusi formali», bensi' degli «abusi sostanziali», introducendo un vero e proprio condono edilizio (come peraltro confermato dal fatto che in questo caso la regolarizzazione amministrativa e' subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria maggiore rispetto a quella prevista per gli altri casi di accertamento di conformita'). La disposizione regionale, quindi, finisce con lo snaturare l'istituto dell'accertamento di conformita', gia' previsto dall'art. 13 della L. n. 47/1985, con il quale il Legislatore ha inteso consentire la sanatoria solo di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull'utilizzo del territorio, e non solo di quella vigente al momento dell'istanza di sanatoria, ma anche di quella vigente all'epoca della loro realizzazione (come da costante giurisprudenza di merito ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 9.9.2004, n. 11896; T.A.R. Liguria, Sez. I, 17.5.2005, n. 670). Per quanto esposto, l'art. 32 e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull'accertamento di conformita' di cui all'art. 36, d.P.R. 380/2001. Si osserva che per le stesse ragioni e' stata impugnata la l.r. Toscana n. 4/2012. 3. L'art. 37, comma 1, che sostituisce l'art. 49 della l.r. 16/2008, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell'accertamento di conformita'. La disposizione infatti prevede che, nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, DIA alternativa a permesso di costruire o a DIA obbligatoria, la sanatoria sia ammessa anche nel «caso in cui la conformita' urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita all'approvazione di un nuovo PUC.» (art. 49, co. 5, 1.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012). Per le stesse ragioni esposte al punto 2, l'art. 37 e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, co. 3 (governo del territorio) della Costituzione, in considerazione del mancato rispetto della norma statale di principio sull'accertamento di conformita' di cui all'art. 36, d.P.R. 380/2001.
P.Q.M. Conclude affinche' codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare fondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alle norme in epigrafe e per l'effetto, dichiarare l'incostituzionalita' delle predette norme per eccesso dalla competenza della Regione Liguria. Roma, 8 giugno 2012 L'Avvocato dello Stato: Tortora