N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2012

Ordinanza del 15 febbraio 2012 emessa dal  Tribunale  di  Alessandria
nel procedimento civile promosso  da  Battezzato  Giuseppe  ed  altri
contro INPS. 
 
Previdenza - Contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative
  dell'assicurazione generale obbligatoria  -  Previsione  con  norma
  autoqualificata interpretativa che il contributo stesso  e'  dovuto
  sia dagli ex dipendenti gia' collocati a riposo che dai  lavoratori
  ancora in servizio  -  Violazione  dei  principi  di  certezza  del
  diritto e di legittimo  affidamento  -  Incidenza  sul  diritto  di
  azione e di difesa in giudizio - Violazione dei  vincoli  derivanti
  dalla CEDU. 
- Decreto  legislativo  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
  modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 19. 
- Costituzione, artt.  3,  24,  e  117,  primo  comma,  in  relazione
  all'art. 6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
(GU n.34 del 29-8-2012 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa n. 812/2010 r.g.  promossa  da  Battezzato  Giuseppe,
Nosenzo Giovanni, Bertora Anna, Cattaneo Pinella assistiti  e  difesi
dagli Avv.ti Marta Lanzilli e Francesco Mercuri nei confronti di INPS
Istituto della Previdenza Sociale con gli  avv.ti  Tommaso  Parisi  e
Franco Pasut. 
    All'esito della camera di  consiglio  del  15  febbraio  2012  ha
pronunciato la seguente ordinanza. 
    Con  ricorso  in  data  17  giugno  2010  ritualmente  notificato
unitamente  al  pedissequo  decreto  di  fissazione  di   udienza   i
ricorrenti convenivano in  giudizio  l'INPS  chiedendo  in  relazione
all'intercorso rapporto di lavoro con lo stesso istituto il ricalcolo
della pensione  integrativa  agli  stessi  spettante  (tutti  eccetto
Cattaneo)  con  l'inclusione  nella  base  di  computo   delle   voci
retributive del salario di professionalita' (in  seguito  assegno  di
retribuzione) e dell'indennita' ex art. 15 co. 2 L. 88/89 (in seguito
CCDE98), il  pagamento  delle  somme  indebitamente  decurtate  della
indennita' di buonuscita a titolo di rivalsa contributiva ex  art.  3
L. 297/82, la restituzione delle somme trattenute sulle  retribuzioni
in costanza di rapporto di lavoro  nella  misura  del  2%  mensile  a
titolo di contributo di solidarieta' ex  art.  64  L.  144/99  (tutti
eccetto Bertora). 
    Si  costituiva  l'INPS  contestando  tutte   le   richieste   dei
ricorrenti. 
    In pendenza del giudizio entrava in vigore  l'art.  18  comma  19
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge n.  111/2011
che ha  introdotto  una  norma  di  interpretazione  autentica  sulla
trattenuta del 2% di cui all'art. 64 L. 144/99 del  seguente  tenore:
«Le disposizioni di cui all'art. 64 comma 5  della  legge  17  maggio
1999  n.  144  si  interpretano  nel  senso  che  il  contributo   di
solidarieta'   sulle   prestazioni   integrative   dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia  dagli  ex  dipendenti   gia'
collocati a riposto che dai lavoratori ancora in servizio. In  questo
ultimo caso il contributo  e'  calcolato  sul  maturato  di  pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed  e'  trattenuto  sulla
retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa». 
    Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema  Corte  la
L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dal 1°
ottobre 1999, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa
dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli  enti
indicati al comma precedente e  della  gestione  speciale  costituita
presso  l'Inps,  con  contestuale  cessazione  delle   corrispondenti
aliquote  contributive  previste  per  il  finanziamento  dei   fondi
medesimi; il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti  ai
fondi soppressi «il diritto all'importo del trattamento pensionistico
calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i
predetti fondi che restano a tal fine confermate  anche  ai  fini  di
quiescenza e delle anzianita' contributive maturate alla data del  1°
ottobre 1999»; quindi il comma 5 ha  stabilito  che,  sempre  dal  1°
ottobre 1999, «e' applicato un, contributo di solidarieta' pari al  2
per cento sulle presentazioni integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale
di cui al comma 2». 
    La legge, secondo la Cassazione,  prescrive,  inequivocabilmente,
che il  contributo  di  solidarieta'  di  che  trattasi  deve  essere
applicato sulle  «prestazioni  integrative»,  cioe'  sui  trattamenti
pensionistici contemplati dal Fondo, e non  gia'  sulle  retribuzioni
percepite dai dipendenti ancora in attivita' di servizio, come invece
attuato dall'Istituto  seguendo  l'interpretazione  della  norma  del
medesimo prospettata (cfr. Cass. n. 12735 del 2009; 12905  del  2009;
17621 del 2010). 
    Orbene la disposizione legislativa di natura interpretativa sopra
riportata presente profili di illegittimita' costituzionale. 
    La  Corte  Costituzionale  ha  gia'  affermato  che   l'efficacia
retroattiva di una norma di interpretazione autentica e' soggetta  al
limite del rispetto del  principio  dell'affidamento  dei  consociati
nella  certezza  dell'ordinamento  giuridico,  con   la   conseguenza
dell'illegittimita' costituzionale  di  una  norma  che  indichi  una
soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a  quella  affermatasi
nella prassi (sentenza n. 525/2000 Corte Costituzionale). 
    L'art. 18 comma 19 del DL 98 del 6 luglio 2011  convertito  nella
legge 111 del 15 luglio 2011 si pone in contrasto con l'art. 3  della
Costituzione in quanto lede il principio di affidamento dei cittadini
nella  certezza  dell'ordinamento  giuridico,  con  l'art.  24  della
Costituzione in quanto incide sul contenzioso  andando  a  ledere  la
tutela dei diritti ed infine si pone  in  contrasto  con  l'art.  117
della Costituzione in quanto  la  sua  retroattivita'  influisce  sui
giudizi in  corso  consentendo  l'ingerenza  del  potere  legislativo
nell'amministrazione della giustizia. 
    Questo profilo e' stato  affrontato  dalla  Corte  Costituzionale
nell'ordinanza  n.  59/2011  in  relazione  ad   altra   disposizione
legislativa di interpretazione autentica introdotta con  il  D.L.  31
marzo 2011 n. 78. 
    La Consulta ha richiamato l'art. 6 della Convenzione Europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
che sancisce il principio del diritto ad un giusto  processo  dinanzi
ad un tribunale indipendente  e  imparziale,  il  cui  significato  e
portata sono stati chiariti nella sentenze  della  Corte  Europea  di
Strasburgo nella  causa  Scordino  contro  Italia  n.  36813/2007.  I
Giudici di Strasburgo non hanno escluso  che  in  materia  civile  il
legislatore  possa  intervenire  con  norme   dotate   di   efficacia
retroattiva ma hanno aggiunto  che  cio'  e'  possibile  solo  quando
l'intervento  sia  giustificato  da  superiori  motivi  di  interesse
generale quale non puo' considerarsi quello meramente di cassa. 
    Nel caso che ci occupa la disposizione  e'  prevista  nell'ambito
della manovra economica del precedente governo e sebbene si definisca
di interpretazione autentica ha natura evidentemente innovativa. 
    Deve pertanto  ritenersi  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di costituzionalita' della citata disposizione di legge per
la violazione degli artt. 3, 24, 117 della Costituzione. 
    In questo quadro  diventa  rilevante  nel  presente  giudizio  la
questione di costituzionalita' dell'art. 18 comma 19 del DL 98 del  6
luglio 2011 convertito nella legge 111 del  15  luglio  2011  per  la
decisione sulla domanda di restituzione delle somme trattenute  sulle
retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro nella  misura  del  2%
mensile a titolo di contributo di solidarieta' ex art. 64  L.  144/99
proposta da Battezzato, Nosenzo e Cattaneo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  18
comma 19 del DL 98 del 6 luglio 2011 convertito nella legge  111  del
15  luglio  2011  per  violazione  degli  artt.  3,  24,  117   della
Costituzione. 
    Sospende il presente giudizio  per  la  parte  non  definita  con
sentenza parziale. 
    Manda alla Cancelleria perche' provveda a notificare la  presente
ordinanza alle parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche' a comunicarla ai Presidenti delle due camere del Parlamento. 
    Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del  giudizio
alla Corte Costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e
delle comunicazioni prescritte. 
    Ordinanza emessa al termine della camera di consiglio in data  15
febbraio 2012. 
 
                          Il Giudice: Lippi