N. 200 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2012

Ordinanza del 15 giugno  2012  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Cisterna  Alberto
contro  Ministero  della  giustizia  e  Consiglio   superiore   della
magistratura. 
 
Consiglio  Superiore  della  Magistratura  (C.S.M.)  -  Norme   sulla
  disciplina  del   trasferimento   dei   magistrati   per   illecito
  disciplinare - Suscettibilita' delle stesse di essere  interpretate
  nel senso che l'individuazione  della  sede  di  trasferimento  del
  magistrato sia rimessa alla Sezione  disciplinare  del  C.S.M.  con
  riveniente reclamabilita' della  relativa  decisione  dinanzi  alle
  Sezioni Unite della Corte di cassazione  -  Ingiustificato  diverso
  trattamento relativamente alla possibilita' di  sollecitazione  del
  sindacato   giurisdizionale   del   magistrato    assoggettato    a
  trasferimento "cautelare" - Incidenza  sul  diritto  di  difesa  in
  giudizio  con  riferimento  all'attivabilita'  degli  strumenti  di
  tutela cautelare propri  del  giudizio  amministrativo  -  Indebita
  sottrazione  alla  cognizione   del   giudice   amministrativo   di
  controversie   aventi   ad   oggetto   l'esercizio   di    potesta'
  amministrative e incidenti su posizioni di  interesse  legittimo  -
  Lesione  del   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione. 
- Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 13 e 22. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 103, 104 e 107. 
(GU n.39 del 3-10-2012 )
 
                IL TIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza  sul  ricorso  n.  3894  del
2012, proposto da  Cistema  Alberto,  rappresentato  e  difeso  dagli
avv.ti Antonio Lirosi  ed  Angelo  Clarizia,  presso  lo  studio  del
secondo elettivamente domiciliato, in Roma, via Principessa  Clotilde
n. 2; 
    Contro: 
        il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t.; 
        Consiglio superiore della  magistratura,  nella  persona  del
Presidente p.t.; 
        rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  Stato,
presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12; 
    Per l'annullamento: 
        dell'ordinanza n. 62/2012 emessa  il  17  maggio  2012  dalla
Sezione Disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,
nella parte in cui e' stato disposto il trasferimento provvisorio del
dott. Cisterna al Tribunale di Tivoli; 
        nonche'  di  ogni  altro   atto   connesso,   presupposto   e
conseguenziale, ed in particolare della Circolare del C.S.M. n. 12046
dell'8 giugno 2009, paragrafo XXVII, nella parte in  cui  attribuisce
alla Sezione Disciplinare la  possibilita'  di  indicare  la  sede  e
l'ufficio  di  destinazione  in  caso  di   trasferimento   cautelare
d'ufficio. 
    Visto il ricorso con la relativa documentazione; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
intimata; Viste le memorie prodotte  dalle  parti  a  sostegno  delle
rispettive difese; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Relatore alla Camera di Consiglio del  6  giugno  2012  il  dott.
Roberto Politi; uditi altresi' i  procuratori  delle  parti  come  da
verbale d'udienza; 
    Premette il ricorrente, in servizio dal 6 marzo 2002 con funzione
di Sostituto Procuratore  Nazionale  antimafia  presso  la  Direzione
Nazionale Antimafia in Roma, di  essere  stato  nominato  Procuratore
Nazionale antimafia  aggiunto,  con  contestuale  attribuzione  delle
funzioni semidirettive, con delibera del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura del 17 ottobre  2010.  Il  18  ottobre  2011,  la  Prima
Commissione del Consiglio  Superiore  della  Magistratura  deliberava
l'apertura,  a  carico  del   ricorrente,   di   una   procedura   di
trasferimento d'ufficio ex art. 2 del r.d.lgs. n. 511/1946, avente  a
presupposto una vicenda insorta presso la Procura della Repubblica di
Reggio Calabria. 
    Il  19  marzo  2012  la  Commissione  proponeva  al   Plenum   il
trasferimento d'ufficio del dott.  Cisterna  a  funzioni  diverse  da
quelle di coordinamento nazionale antimafia. 
    Nelle   more,   l'interessato   aveva   presentato   domanda   di
partecipazione alla procedura selettiva  per  il  conferimento  delle
funzioni di Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Ancona, risultando destinatario di una delle due proposte  rassegnate
dalla competente Terza Commissione al Plenum del Consiglio  Superiore
della Magistratura. 
    A fronte della deliberazione, assunta da quest'ultimo, in  favore
dell'altro magistrato designato, il dott. Cisterna proponeva ricorso,
accolto con sentenza  passata  in  giudicato  della  Sezione  IV  del
Consiglio di Stato n. 2295 del 18 aprile 2012. 
    Il successivo 3 aprile, il Procuratore Generale presso  la  Corte
di  Cassazione  esercitava,  nei  confronti  del  magistrato,  azione
disciplinare con contestuale richiesta di trasferimento cautelare  ad
altre funzioni, ex art. 13 del r.d.lgs. n. 511/1946. 
    Con l'avversata ordinanza, la Sezione Disciplinare  disponeva  il
trasferimento in via cautelare dell'interessato presso  il  Tribunale
di Tivoli. 
    Insorge il dott. Cisterna  avverso  tale  provvedimento  -  nella
parte in cui individua le funzioni giudicanti da esercitare presso la
sede da ultimo indicata; e dispone il relativo trasferimento  -  alla
luce dei seguenti argomenti di doglianza: 
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 22 del d.lgs. 23
febbraio 2006 n. 109. Violazione e falsa applicazione della 13  e  22
del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109. Violazione e  falsa  applicazione
del Regolamento interno del Consiglio Superiore  della  Magistratura.
Incompetenza.  Difetto  di  motivazione.  Eccesso   di   potere   per
ingiustizia,  difetto  di  istruttoria,  travisamento  dei  fatti   e
sviamento di potere. Eccesso di potere per disparita' di trattamento.
Violazione dell'art. 107 della Costituzione. Violazione del principio
del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dei principi
generali in tema di organizzazione giudiziaria. 
    Contesta  la  parte  che,  alla  luce  del  quadro  normativo  di
riferimento relativo alle fattispecie di trasferimento d'ufficio  dei
magistrati ad altra sede (articoli 13 e 22  del  d.lgs.  23  febbraio
2006 n. 109), in relazione al fondamentale referente di cui  all'art.
107 della Costituzione, la gravata determinazione sia  stata  assunta
da organo (la Sezione  Disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura)  incompetente,  in  quanto  la  relativa   attribuzione
sarebbe  esclusivamente  esercitabile,  su   proposta   della   Terza
Commissione,  dal  Plenum  dell'Organo  di  autogoverno.  Assume,  in
proposito, l'illegittimita' della Circolare del Consiglio  Superiopre
della Magistratura n. 12046 dell'8 giugno 2009, nella  parte  in  cui
(paragrafo  XXVII)   attribuisce   alla   Sezione   Disciplinare   la
possibilita' di indicare la sede e  l'ufficio  di  destinazione,  nel
caso di trasferimento cautelare d'ufficio del magistrato. 
    Nel   ribadire   come   le   relative   attribuzioni    spettino,
diversamente,  alla  Terza  Commissione  (proposta)  ed   al   Plenum
(adozione  del  provvedimento   di   trasferimento),   assume   parte
ricorrente che  la  previsione  da  ultimo  richiamata  si  ponga  in
violazione dell'art. 107 della Costituzione, nella parte in cui opera
un trasferimento di competenze della  predetta  Commissione  (in  via
amministrativa) alla Sezione Disciplinare (in sede giurisdizionale). 
    L'ordinanza impugnata, inoltre, sarebbe illegittima  nella  parte
in cui  l'individuazione  delle  funzioni  da  esercitare  presso  il
Tribunale di Tivoli determina la perdita  (seppur  temporanea)  delle
funzioni semidirettive delle quali il  ricorrente  e'  investito,  in
violazione delle previsioni dettate dagli articoli 9 e 12 del  d.lgs.
n. 109/2006. 
    Sotto il profilo procedimentale,  da  ultimo,  l'esercizio  delle
funzioni in discorso da parte della Sezione Disciplinare ha  precluso
al  magistrato  interessato  la  facolta'  di  addurre   le   proprie
osservazioni e/o preferenze in  ordine  alla  sede  di  destinazione,
prevista dalla Circolare in rassegna ai fini della formulazione della
proposta al plenum da parte della Terza Commissione. 
    Conclude  parte  ricorrente  insistendo  per  l'accoglimento  del
gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura. 
    Con memoria depositata il 1° giugno 2012, il  dott.  Cisterna  ha
ribadito e sviluppato il nucleo argomentativo gia' rappresentato  con
l'atto introduttivo del giudizio, ribadendo le  esposte  conclusioni.
L'Amministrazione intimata, costituitasi  in  giudizio,  ha  eccepito
preliminarmente   l'inammissibilita'   del   gravame    in    ragione
dell'affermato   difetto   di   giurisdizione   dell'adito    giudice
amministrativo; ed ha, ulteriormente,  analiticamente  controdedotto,
conclusivamente invocando  il  rigetto  dell'impugnativa  in  ragione
dell'affermata  infondatezza  delle  doglianze  con  essa  sottoposte
all'esame della Sezione. 
    L'istanza cautelare, ritenuta per la  decisione  alla  Camera  di
Consiglio  del  6  giugno   2012,e'   insuscettibile   di   immediata
delibazione  in  quanto  dubita   la   Sezione   della   legittimita'
costituzionale degli artt. 13 e 22 del d.lgs.  23  febbraio  2006  n.
109, nella parte in cui suscettibili di essere interpretati nel senso
dell'attrazione all'Autorita' giudiziaria ordinaria della  cognizione
giurisdizionale in ordine  alla  determinazione  (amministrativa)  di
individuazione della sede di destinazione del magistrato, nel caso di
trasferimento  cautelare  disposto   nell'ambito   del   procedimento
disciplinare, per contrasto con i parametri di cui agli  articoli  3,
24, 97, 103 104 e 107 della Costituzione. 
    1. Se i motivi della dubitata compatibilita' costituzionale delle
suindicate disposizioni verranno infra illustrati, preme fin  da  ora
sottolineare, ai fini della dimostrazione della rilevanza assunta  ai
fini del decidere dalla questione che la Sezione  intende  sottoporre
al  giudizio  della  Corte   Costituzionale,   che   la   delibazione
dell'istanza  cautelare  dalla   parte   ricorrente   incidentalmente
proposta e chiamata alla decisione all'odierna Camera  di  Consiglio,
e' preclusa in difetto  della  appartenenza  alla  giurisdizione  del
giudice amministrativo della cognizione della relativa controversia. 
    Milita in tal senso,  con  inequivoco  significato,  il  disposto
dell'art. 10, comma 2,  c.p.a.,  nella  misura  in  cui  inibisce  al
giudice amministrativo l'adozione di misure cautelari nel caso in cui
quest'ultimo  dubiti  della  sussumibilita'  della  controversia  nel
plesso giurisdizionale al medesimo rimesso. 
    Se e' pur vero che l'indicata disposizione  disciplina  l'ipotesi
di proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione  ex  art.
41 c.p.c., e' parimenti indubitabile che tale norma abbia  posto  una
fondamentale coordinata ordinamentale, che  non  consente  l'adozione
(e, prima ancora, la delibazione) di provvedimenti cautelari  laddove
sia  controversa  l'attribuzione  al  giudice  amministrativo   della
cognizione giurisdizionale in ordine alla presupposta controversia. 
    In tal senso,  ritiene  il  Collegio  di  non  poter  allo  stato
esercitare  -anche  alla  luce  dell'orientamento  manifestato  dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in  ordine  all'actio
finium regundorum riguardante la spettanza della cognizione in ordine
alla materia oggetto della presente controversia, di cui infra  -  il
potere cautelare al medesimo rimesso,  in  difetto  della  preventiva
verifica     della      corretta      individuazione      dell'organo
giurisdizionalmente competente, che  si  atteggia  quale  precipitato
logico-giuridico della questione di  costituzionalita'  involgente  i
riferimenti normativi precedentemente citati. 
    Conseguentemente, la definizione della questione di  legittimita'
costituzionale che con la presente ordinanza si intende sottoporre al
vaglio della Corte Costituzionale, riveste ineludibile  carattere  di
pregiudizialita' per l'esercizio del  sollecitato  potere  cautelare,
conferendo alla questione stessa carattere  di  chiara  rilevanza  ai
fini della richiesta di pronunzia che si intende rivolgere al Giudice
delle leggi. 
    2. La decifrazione della questione di legittimita' costituzionale
che la Sezione intende sollevare impone una previa  ricognizione  del
quadro normativo di riferimento,  segnatamente  per  quanto  concerne
l'esercitabilita' del potere di disporre il  trasferimento  d'ufficio
del magistrato ad altra sede di servizio nelle more dello svolgimento
del procedimento disciplinare al quale quest'ultimo  sia  sottoposto.
Viene, innanzi tutto, in  considerazione  l'art.  13,  comma  2,  del
d.lgs. n. 109/2006, per effetto del quale «nei casi  di  procedimento
disciplinare  per  addebiti  punibili  con   una   sanzione   diversa
dall'ammonimento, su richiesta del Ministro  della  giustizia  o  del
Procuratore generale presso la Corte di  cassazione,  ove  sussistano
gravi elementi di fondatezza  dell'azione  disciplinare  e  ricorrano
motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del  Consiglio
superiore della magistratura, in via cautelare  e  provvisoria,  puo'
disporre il: trasferimento ad altra sede o la destinazione  ad  altre
funzioni del magistrato incolpato». 
    Il  successivo  art.   22,   originariamente,   disciplinava   la
sospensione  cautelare  facoltativa  del  magistrato  «sottoposto   a
procedimento penale per delitto non colposo punibile,  anche  in  via
alternativa, con pena detentiva», ovvero nei cui confronti  potessero
«essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo  disciplinare  che,
per la loro  gravita',  siano  incompatibili  con  l'esercizio  delle
funzioni». 
    In tale fattispecie, il Ministro della Giustizia o il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione «possono chiedere alla Sezione
disciplinare  del   Consiglio   Superiore   della   Magistratura   la
sospensione  cautelare  dalle  funzioni  e  dallo  stipendio,  e   il
collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima
dell'inizio del procedimento disciplinare». 
    Rispetto all'originario testo dell'art. 22, l'art.  1,  comma  3,
lett. n), della legge 24 ottobre 2006 n. 269 ha aggiunto il  seguente
periodo «Nei casi di minore gravita' il Ministro della Giustizia o il
Procuratore Generale possono chiedere alla  Sezione  Disciplinare  il
trasferimento provvisorio  dell'incolpato  ad  altro  ufficio  di  un
distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'art.  11  del
codice di procedura penale» (ovvero, diverso dal distretto competente
a conoscere dei procedimenti sui  magistrati  del  distretto  da  cui
proviene il magistrato trasferito). 
    Risulta,  in  tal  modo,  essere  stata  introdotta  un'ulteriore
ipotesi di trasferimento «cautelare» operante  nei  casi  di  «minore
gravita'». 
    La ratio della norma appare insita nell'esigenza  di  scongiurare
che,  per  l'appunto  nella  fattispecie   «meno   gravi»,   operasse
esclusivamente la fattispecie della sospensione  dalle  funzioni  del
magistrato:  accanto  alla  quale,  per   effetto   della   riportata
sopravvenienza, risulta ora percorribile anche  la  diversa  opzione,
parimenti preordinata al  soddisfacimento  di  esigenze  di  cautela,
dell'adibizione temporanea  a  sede  diversa  rispetto  a  quella  di
(attuale) appartenenza. 
    Il comma 2 dell'art. 22 disciplina poi -  diversamente  dall'art.
13 - le modalita'  di  svolgimento  procedimentale,  contemplando  la
convocazione del magistrato dinanzi alla Sezione Disciplinare «con un
preavviso  di  almeno  tre  giorni»  e  rimettendo   a   quest'ultimo
l'esercizio del potere decisorio «dopo  aver  sentito  l'interessato»
(il quale puo' farsi assistere da altro magistrato o da un  avvocato)
o «dopo aver constatato la sua mancata presentazione». 
    Da ultimo, il comma 1 dell'art. 24 stabilisce  che  «L'incolpato,
il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte
di Cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia  di
sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le  sentenze  della
sezione disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,
ricorso per cassazione, nei termini  e  con  le  forme  previsti  dal
codice di  procedura  penale.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  in
materia di sospensione il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  del
provvedimento impugnato»;  mentre  il  successivo  comma  rimette  la
decisione alla Corte di Cassazione a sezioni unite civili, «entro sei
mesi dalla data di proposizione del ricorso». 
    Va fin da ora anticipato, con riferimento alla lacuna dispositiva
ravvisabile nell'art. 24 (mancato richiamo  alle  previsioni  dettate
dall'art. 13 dello stesso decreto 109) come le  Sezioni  Unite  della
Corte  di  Cassazione  abbiano  orientato  il  proprio  convincimento
esercitando un'opzione  ermeneutica  «costituzionalmente  orientata»,
con estensione dell'ambito di applicabilita'  dello  stesso  art.  24
anche alla fattispecie dell'art. 13 (cfr., in proposito, la pronunzia
delle SS.UU. n. 19568/2011, sulla  quale  il  Collegio  intende  piu'
avanti soffermare la propria attenzione). 
    3.  Fermo  il  fondamentale  principio  dell'inamovibilita'   del
magistrato, per come sancito  dall'art.  107  Cost.,  le  ipotesi  di
trasferimento d'ufficio del magistrato  trovano,  quindi,  disciplina
nell'articolazione di fattispecie di seguito esemplificata: 
        a) la Sezione  disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, dispone il trasferimento quale sanzione  accessoria  di
una sanzione disciplinare diversa dall'ammonimento e dalla  rimozione
ove ricorra una delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a)
e nel caso in cui e' inflitta la  sanzione  della  sospensione  dalle
funzioni (art. 13, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 09/2006); 
        b) la Sezione  disciplinare  del  Consiglio  Superiore  dalla
Magistratura puo' disporre il trasferimento quale sanzione accessoria
di  una  sanzione  disciplinare  diversa  dall'ammonimento  e   dalla
rimozione se la permanenza nella stessa sede o nello  stesso  ufficio
appare in contrasto con il buon andamento della giustizia  (art.  13,
comma 1, prima parte, del d.lgs. n. 109/2006); 
        c) la Sezione  disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura puo'  disporre,  in  via  cautelare  e  provvisoria,  il
trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre  funzioni  del
magistrato  incolpato  nei  casi  di  procedimento  disciplinare  per
addebiti punibili  con  una  sanzione  diversa  dall'ammonimento,  su
richiesta del Ministro della Giustizia  o  del  Procuratore  generale
presso la Corte di  Cassazione,  ove  sussistano  gravi  elementi  di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006); 
        d) la Sezione  disciplinare  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura   puo'    disporre    il    trasferimento    provvisorio
dell'incolpato  ad  altro  ufficio  di  un  distretto  limitrofo,  su
richiesta dei Ministro della giustizia  o  del  Procuratore  generale
presso la Corte di Cassazione, quando il magistrato e'  sottoposto  a
procedimento penale per delitto non colposo punibile,  anche  in  via
alternativa, con pena detentiva o quando al medesimo  possono  essere
ascritti fatti rilevanti sotto un profilo disciplinare, nei  casi  di
minore gravita' (art. 22 del d.lgs. n. 109/2006); 
        e)  il  Ministro  della  giustizia,  su  parere  del   C.S.M.
(vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti), puo' disporre
il trasferimento ad altra sede o la destinazione  ad  altre  funzioni
quando  i  magistrati  si  trovino  in  una   delle   situazioni   di
incompatibilita'  previste  dagli  artt.  16   (incompatibilita'   di
funzioni), 18 (incompatibilita' di sede per rapporti di  parentela  o
affinita'   con   esercenti   la   professione    forense)    e    19
(incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o  affinita'  con
magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria  della  stessa
sede) dell'ordinamento giudiziario  approvato  con  r.d.  30  gennaio
1941, n. 12 (art. 2, comma 2, del r.d.lgs. n. 511/1946); 
        f) il Ministro  della  giustizia,  su  parere  del  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  (vincolante  quando  si   tratta   di
magistrati giudicanti), puo' disporre il trasferimento ad altra  sede
o  la  destinazione  ad  altre  funzioni  quando  i  magistrati,  per
qualsiasi causa indipendente da loro colpa, non possono,  nella  sede
occupata, svolgere le  proprie  funzioni  con  piena  indipendenza  e
imparzialita' (art. 2, comma 2, del r.d.lgs. n. 511/1946). 
    La cognizione giurisdizionale in ordine alle  determinazioni  che
dispongano la  diversa  collocazione  funzionale  del  magistrato  al
correre delle indicate fattispecie, si atteggia secondo quanto  infra
indicato: 
        - se, per quanto attiene alle  ipotesi  di  trasferimento  in
esito a  procedimento  disciplinare  di  cui  alle  lett.  a)  e  b),
senz'altro appartiene alla Corte di Cassazione  a  Sezioni  Unite  ai
sensi dell'art. 24  del  d.lgs.  n.  109/2006,  atteso  il  carattere
«accessorio»  rivestito  da   tale   determinazione   rispetto   alla
«principale» misura afflittiva nella quale si sia espresso il  potere
disciplinare esercitato nei confronti del magistrato; 
        - e se rientra nelle attribuzioni proprie della giurisdizione
amministrativa in relazione alle ipotesi di trasferimento in esito a 
procedimento amministrativo di cui alle lett. e) ed  f),  trattandosi
di atti ministeriali per i quali non e', invero,  predicabile  alcuna
riserva - con conseguente vis atractiva - nelle  prerogative  rimesse
alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della  Magistratura
con  riveniente  ricorribilita'  dinanzi  alle  Sezioni  Unite  della
Cassazione incontra elementi di  non.  chiarita  perplessita',  anche
alla luce dei difformi orientamenti manifestati dalla  giurisprudenza
amministrativa  e  della  stessa  Cassazione,  con  riferimento  alle
ipotesi di trasferimento in. via provvisoria di cui alle lett.  c)  e
d). 
    4. Il proprium della non chiarita questione  -  che,  come  infra
specificato,   direttamente   involge   la   presupposta    questione
interpretativa concernente le richiamate previsioni ex artt. 13 e  22
del d.lgs. n. 109/2006 - trova sintesi esplicativa  considerando  che
la cognizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: 
        - se appare incontroversa sulla determinazione con  la  quale
la Sezione disciplinare abbia «disposto» il trasferimento (atteso che
la relativa fattispecie appieno dimostra  sussumibilita'  nel  novero
dei poteri da  quest'ultima  esercitabii,  con  accessiva  rimessione
della  reclamabililta'  della  determinazione  stessa  alla   Suprema
Corte); 
        -  ha,  diversamente,  formato   oggetto   di   non   univoco
convincimento per quanto attiene alle controversie (tra le  quali  e'
annoverabile,  appunto,  l'odierna  vicenda  contenziosa)  aventi  ad
oggetto il provvedimento di individuazione della sede presso la quale
il magistrato venga trasferito. 
    Questa Sezione (sentenze 16 maggio 2011 n. 4229, 7 agosto 2009 n.
8001 e 29 aprile 2009  n.  4454)  ha  avuto  modo  di  precisare,  in
proposito, che: 
        - la giurisdizione, anche per quanto attiene alle ipotesi  di
trasferimento in via provvisoria di cui all'art. 13, comma  2,  e  22
d.lgs. n. 109/2006, appartiene alla Corte  di  Cassazione  a  Sezioni
Unite in ragione del disposto di carattere generale di  cui  all'art.
17, comma 3, della legge 195/1958; 
        - mentre   rimane,    invece,    ferma    la    giurisdizione
amministrativa in ordine alle controversie afferenti ai provvedimenti
di individuazione della sede presso cui trasferire il magistrato. 
    Diversamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con  la
precedentemente citata ordinanza 26 settembre 2011 n. 19568: 
        - nel ribadire che «l'incolpato - al pari del Ministro  della
giustizia e del Procuratore generale presso la  Corte  di  cassazione
puo' proporre, contro i provvedimenti in materia  di  sospensione  di
cui al d.lgs. n. 109 del 2006, arte. 21 e 22  e  contro  le  sentenze
della   Sezione   disciplinare   del   Consiglio   superiore    della
magistratura, ricorso per cassazione, nei  termini  e  con  le  forme
previsti dal codice di procedura penale» 
        -  e  nel  dare   atto   che,   «testualmente   e'   prevista
l'impugnabilita' - quanto ai provvedimenti  cautelali  -  solo  della
sospensione cautelare (obbligatoria ex art. 21 cit. o facoltativa  ex
art. 22 cit.)»; mentre «non e' invece prevista per  il  trasferimento
d'ufficio d.lgs. n. 109 del 2006, ex art. 13, comma 2 ne' per  quello
ex art. 22, comma 1» ha ritenuto che della disposizione  ex  art.  24
del   d.lgs.   n.   109/2006    debba    darsi    «un'interpretazione
costituzionalmente orientata». 
    Nel rammentare come la medesima Corte  di  Cassazione  a  Sezioni
Unite (11 dicembre 2007  n.  25815)  avesse  ritenuto  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di   tale
previsione in riferimento all'art. 107 Cost. (il quale,  nel  sancire
il principio dell'inamovibilita' dei  magistrati,  prevede  che  essi
possano essere destinati ad altre sedi o funzioni con  decisione  del
Consiglio Superiore  della  Magistratura,  per  i  motivi  e  con  le
garanzie  di  difesa  stabiliti  dall'ordinamento  giudiziario),   la
pronunzia  in  rassegna  ha  dato  atto   che   «ove   prescritta   -
l'inoppugnabilita' del trasferimento d'ufficio del magistrato in  via
cautelare verrebbe verosimilmente  a  collidere  con  tale  parametro
ridondando in un deficit delle «garanzie di difesa» che l'ordinamento
giudiziario e' chiamato ad approntare ex art.  107  Cost.,  comma  1,
perche' i magistrati  possano  essere  «dispensati»  o  «sospesi  dal
servizio» o «destinati ad altre sedi o funzioni». Garanzia questa che
non si esaurisce nella mera riserva di legge, specificamente prevista
dall'art. 108 Cost., comma 1,  ma  implica  un  adeguato  livello  di
tutela del diritto di difesa del magistrato». 
    Le conclusioni alle quali e' pervenuta la pronunzia  in  rassegna
si sono orientate nel  senso  della  «ricorribilita'  per  cassazione
dell'ordinanza cautelare ex art.  22,  comma  1,  cit.,  in  sintonia
peraltro con le  ''forme''  della  disciplina  del  processo  penale,
richiamate dal d.lgs. n. 109 del 2006, art. 24  che  prevedono  (art.
311  c.p.p.)  la  riconibilita'  per  cassazione  dei   provvedimenti
adottati in materia di misure cautelari personali (Cass.,  sez.  un.,
29 maggio 2009, n. 12717)». 
    Nel ribadire che «il giudice dell'impugnazione delle  sentenze  e
dei provvedimenti cautelari pronunciati  dalla  Sezione  disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura e' in ogni caso» la  Corte
a Sezioni Unite, la decisione  di  che  trattasi  ha,  ulteriormente,
puntualizzato che il ricorso  per  cassazione  potra'  recare,  «come
censura, l'allegazione della violazione dell'art. 22, comma  1,  cit.
per aver la Sezione disciplinare determinato in concreto l'ufficio di
destinazione del magistrato incolpalo, trasferito in via  provvisoria
e cautelare». 
    Tale  assunto   ha   trovato   conferma,   nella   prospettazione
esplicitata nella pronurzia 19568/2011, rell'affermata sussumibilita'
«nei poteri della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore  della
Magistratura, che dispone il trasferimento provvisorio d'ufficio  del
magistrato incolpato ad altro ufficio di distretto limitrofo ai sensi
del d.lgs. n. 109 del 2006, art. 22, di indicare la sede e  l'ufficio
di destinazione». 
    Va ulteriormente osservato come le medesime  Sezioni  Unite,  con
precedente pronunzia  19566/2011,  abbiano  ravvisato  il  fondamento
logico-giuridico   della   ritenuta   ascrivibilita'   alla   propria
cognizione delle controversie di che trattasi nella «marcata  urgenza
di provvedere, insita nei presupposti particolarmente restrittivi  ed
eccezionali della misura (assoggettamento a procedimento  penale  per
delitto non colposo punibile, anche  in  via  alternativa,  con  pena
detentiva, oppure incolpazione per fatti rilevanti sotto  il  profilo
disciplinare che, per  la  loro  gravita',  siano  incompatibili  con
l'esercizio delle funzioni)»: ritenuti tali da mal  conciliarsi  «con
la scissione della cautela in una misura a carattere  giurisdizionale
pronunciata dalla Sezione disciplinare e, a completamento di  questa,
in un provvedimento del  Consiglio  superiore  della  magistratura  a
carattere amministrativo, peraltro con un duplice e diverso regime di
impugnativa (il ricorso a queste sezioni unite in un caso, il ricorso
al giudice amministrativo nell'altro)». 
    Il fondamento normativo di tale sistematica  individuativa  della
competenza a provvedere in ordine  alla  sede  di  trasferimento  (e,
conseguentemente,  della  cognizione  giurisdizionale,  rimessa  alle
SS.UU. a fronte dell'adozione della relativa determinazione da  parte
della   Sezione   Disciplinare   del   Consiglio   Superiore    della
Magistratura),  e'  stato  dalla   stessa   Corte   rinvenuto   nella
precisazione,  contenuta  nell'art.   22,   della   rimessione   alla
suindicata Sezione  della  individuazione  dell'ufficio»  presso  cui
destinare il magistrato e su esso fonda la deroga alla  giurisdizione
amministrativa in favore di quella ordinaria innanzi a se' stessa. 
    Diversamente, per  quanto  concerne  il  trasferimento  cautelare
disciplinato dal precedente art. 13, la medesima Corte  ha  precisato
che «da una parte tali garanzie del procedimento  amministrativo  per
il magistrato incolpato valgono allorche'  la  misura  cautelare  del
trasferimento   provvisorio   d'ufficio,   adottata   dalla   Sezione
disciplinare,  sia  in  concreto  abbisognevole   del   completamento
costituito    dall'individuazione    specifica    dell'ufficio     di
destinazione; cio' che e' possibile nella fattispecie del  d.lgs.  n.
106 del 2009, art.  13,  comma  2,  cit.,  che  prevede  come  misura
cautelare di carattere generale il trasferimento ad «altra  sede»  ed
e' prefigurato nella stessa cit. circolare come ipotesi possibile, ma
non esclusiva, nella  misura  in  cui  si  prevede  il  provvedimento
(amministrativo) di  determinazione  della  sede  e  dell'ufficio  di
destinazione, solo «ove non indicati dalla sezione disciplinare». 
    5. La tesi come sopra sostenuta dalle Sezioni Unite  della  Corte
di Cassazione  ha  incontrato,  nell'ambito  del  presente  giudizio,
integrale desione da  parte  della  difesa  erariale,  la  quale  (si
confronti, in proposito, l'atto defensionale depositato  in  giudizio
il  29  maggio   2012)   ha   rimarcato,   proprio   sul   fondamento
dell'insegnamento come sopra esplicitato in  sede  regolatoria  della
giurisdizione,  l'esclusa  identificabiLta'  -  nella  determinazione
individuativa della sede di destinazione del magistrato cautelarmente
«trasferito» - della sostanza di  un  «provvedimento  amministrativo:
per l'effetto sostenendo che tale decisione rientri nell'orbita delle
attribuzioni  lato   sensu   disciplinari   rimesse   alla   potesta'
determinativa  della   Sezione   Disciplinare   ed   al   regime   di
reclamabilita' dinanzi  alle  Sezioni  Unite.  E'  da  escludere  che
possano militare, in  favore  delle  ragioni  dalla  difesa  erariale
esposte con modalita' argomentativa talora eccessivamente  assertiva,
pretese considerazioni «di ordine sistematico» che fonderebbero,  con
carattere di omogeneita', il complessivo assetto  del  sistema  delle
impugnazioni dei provvedimenti adottati  dalla  Sezione  Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura. 
    Se  tale  postulato,  astrattamente  assunto,   rivela   indubbia
coerenza logica, il fondamento della tesi erariale - come, del resto,
della perimetrazione  degli  ambiti  di  cognizione  giurisdizionale,
secondo quanto dalle Sezioni Unite  sostenuto  con  la  decisione  in
precedenza ampiamente riportata - e' basato, ad avviso della Sezione,
su un presupposto non correttamente percepito e non  appropriatamente
valutato. 
    Presupposte, quest'ultimo, rappresentato dalla  confutata  natura
«provvedimenta» della determinazione avente ad oggetto individuazione
della sede di destinazione del magistrato  cautelarmente  trasferito;
la cui affermazione non rivela, invero, fondamento alcuno  ne'  sotto
il  profilo  della  espressa  contemplazione  normativa,  ne'   sotto
l'aspetto logico-giuridico. 
    E' ben vero che le ordinanze e le sentenze adottate dalla Sezione
Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura hanno  natura
giurisdizionale; e risultano, per esplicita indicazione  legislativa,
impugnabili - esclusivamente - dinanzi alle Sezioni Unite. 
    Ma e' altrettanto vero che non sussistono  elementi  suscettibili
di determinare, rispetto ad esse, la reductio  ad  unum  anche  della
individuazione  dell'ufficio  di  destinazione  nell'ipotesi  di  che
trattasi, nell'ottica di una ricomprensione di tale atto  nel  novero
delle determinazioni «comunque» espressione del  potere  disciplinare
(non  potendosi,  con  ogni  evidenza,  evocare  pretese  ragioni  di
«urgenza   nel   provvedere»    a    fondamento    della    confutata
sollecitabilita'  della  tutela  giurisdizionale  presso  il  giudice
amministrativo; e, con essa, della esclusa adottabilita' delle misure
cautelari proprie del giudizio celebrato dinanzi  a  tale  organo  di
giustizia). 
    Costituisce, invece, ribadito convincimento della Sezione che  il
potere disciplinare non trovi espressione (anche)  nell'adozione  del
provvedimento di individuazione della  sede  di  servizio  presso  la
quale destinare il magistrato: quanto, piuttosto  ed  esclusivamente,
nella presupposta decisione con la quale, al ricorrere dei pertinenti
presupposti  di  legge,  l'organo  di  autogovemo   (attraverso   una
valutazione rimessa alla Sezione Disciplinare) positivamente apprezzi
la configurabilita' di un'ipotesi di  trasferibilita'  d'ufficio  del
magistrato stesso e (conseguentemente) ne disponga (ancorche' in  via
cautelare  e   provvisoria)   l'adibizione   presso   altro   Ufficio
giudiziario. 
    In tal senso, la distinzione - pur elegantemente formulata  dalla
Sezioni Unite della Corte di Cassazione -  fra  individuazione  della
sede di servizio  ed  individuazione  dell'ufficio  presso  il  quale
disporre il trasferimento cautelare - con le richiamate  ricadute  in
termini di competenza a provvedere - dimostra sterile concludenza  ai
fini della diversificazione del potere nella fattispecie esercitabile
e della riveniente dequotazione della posizione giuridica  soggettiva
riconoscibile in capo Al magistrato. 
    Quest'ultima, infatti, conserva pur sempre sostanza e consistenza
di interesse legittimo, a fronte di una potesta'  determinativa  che,
laddove  -  come  dalla  Sezione  fermamente  ritenuto   -   estranea
all'esercizio del potere disciplinare stricto  sensu,  non  puo'  che
essere qualificata quale attribuzione  di  carattere  amministrativo,
con l'inevitabile devoluzione delle relative controversie al  giudice
«naturale»  individuato  dalla  Costituzione  (articoli  24  e   103)
nell'apparato, di giustizia amministrativa. 
    Nell'escludere   che   la    segmentazione    della    cognizione
giurisdizionale  (per  l'ipotesi  in  cui  la   natura   pieno   jure
provvedimentale   della   scelta    della    sede    debba,    invero
inevitabilmente, segnare la devoluzione delle  relative  controversie
al  giudice  amministrativo)  vulneri  alcun   principio   di   rango
costituzionale meritevole di apprezzamento, e' agevole osservare  che
(come condivisibilmente affermato dalla IV Sezione del  Consiglio  di
Stato con ordinanza 1605/2011) «l'appartenenza  di  una  controversia
all'una  o  all'altra  giurisdizione  dipende  non  dall'organo   che
materialmente emana  il  provvedimento  impugnato,  ma  dalla  natura
sostanziale (nella specie, amministrativa o giursdizionale) di esso». 
    Nel sottolineare come lo stesso Giudice d'appello, a fronte della
linea interpretativa dalla Sezione come sopra sostenuta  sul  profilo
in esame; anche in passato non abbia  ritenuto  di  addurre  difformi
considerazioni (si confronti, in proposito, la sentenza 4 maggio 2010
n. 2556) , va ribadito  il  convincimento  della  Sezione  in  ordine
all'appartenenza al giudice amministrativo della cognizione in ordine
alla  controversia   afferente   l'individuazione   della   sede   di
trasferimento  cautelare,   in   ragione   della   natura   meramente
amministrativa del relativo atto. 
    6. A  completamento  del  delineato  quadro  di  riferimento,  va
ulteriormente posto in evidenza  che  il  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, con Circolare del  n.  12046  dell'8  giugno  2009,  ha
previsto che: 
        -  il  trasferimento  disposto  da  sentenza  della   sezione
disciplinare passata in giudicato o  da  ordinanza  cautelare  o  per
motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2 del  r.d.-l.  31  maggio
1946 n.  511  o  per  i  motivi  indicati  negli  articoli  18  e  19
dell'Ordinamento Giudiziario dovra' essere eseguito senza indugio  e,
comunque, entro il termine di giorni trenta dal  Consiglio  Superiore
della Magistratura (comma 1); 
        - la sede e l'ufficio di destinazione, ove non indicate dalla
sezione disciplinare, saranno scelti in considerazione delle esigenze
di servizio e dei motivi  per  i  quali  il  trasferimento  e'  stato
disposto e saranno attribuiti con il criterio del concorso  virtuale,
con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V (comma 2); 
        - la  Commissione,  prima  di  proporre   il   trasferimento,
invitera' l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le  sue
osservazioni o ad esprimete le sue preferenze in ordine alla  sede  o
alle sedi e all'ufficio o agli uffici.  individuati  in  applicazione
del precedente punto (comma 3); 
        - nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del punto
1 ricopra  una  carica  pubblica  nelle  amministrazioni  degli  enti
locali, come definire ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 267 del  18
agosto  2000,  l'individuazione  della  sede   di   destinazione   va
effettuata ai sensi del paragrafo XXXI punti 2 e 3 (comma 5). 
    Dalle riportate previsioni emerge che  la  scelta  della  sede  o
dell'ufficio di destinazione del magistrato cautelarmente trasferito,
soltanto ove non effettuata dalla Sezione Disciplinare,  avverra'  in
considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il
trasferimento e' stato disposto. 
    Ne consegue che, ferma  l'impcstazione  di  cui  all'orientamento
come sopra manifestano dalle Sezioni Unite  in  sede  di  regolazione
della  giurisdizione,  la  ascrivibilita'  della   cognizione   della
controversia in ordine alla individuazione della sede do dell'ufficio
alle medesime Sezioni Unite verra' a dipendere da  una  scelta  della
Sezione Disciplinare dell'Organo di autogoverno. 
    Se quest'ultima, infatti, riterra' di  esercitare  detto  potere,
verra'   a   determinarsi   l'attrazione   ratione   materiae   della
controversia   stessa   nell'ambito   dell'esercizio    dei    poteri
disciplinari, con  riveniente  attribuzione  dello  jus  dicere  alla
Suprema Corte; mentre, in caso di declinato esercizio del  potere  di
che  trattasi  (la  Circolare,   si   ripete,   rimette   al   potere
amministrativo  l'individuazione  della  sede   e   dell'ufficio   di
destinazione, «ove non indicate dalla sezione  disciplinare»)  e'  da
escludersi che la sostanza del  potere  stesso  e  la  configurazione
dell'organo deputato ad esercitarlo possano escludere  la  cognizione
del giudice amministrativo. 
    Le conseguenze di siffatta  impostazione  teorica  sono,  invero,
aberranti; e rafforzano il convincimento della Sezione di  sottoporre
all'attenzione   di   codesta   corte   l'anticipata   questione   di
legittimita' costituzionale, atteso che la portata delle disposizioni
(articoli 13 e 22) del d.lgs. n. 109/2006  -  ove  non  correttamente
interpretate alla luce dei canoni costituzionali di riferimento -  si
e'  dimostrata,  evidentemente,  suscettibile  di  inalveare  ipotesi
interpretative  affatto   eterodosse   rispetto   ad   una   corretta
individuazione   del   crinale    ripartitorio    della    cognizione
giurisdizionale. 
    Infatti: 
        - il potere di individuazione della  sede  del  trasferimento
cautelare e' sempre  e  comunque,  di  carattere  amministrativo:  ed
allora la cognizione delle relative controversie  non  puo'  sfuggire
alla cognizione del giudice amministrativo; 
        -   ovvero,   diversamente,   l'inerenza   di   tale   scelta
all'esercizio del potere disciplinare determina,  in  ogni  caso  (e,
quindi,  anche  laddove  l'individuazione  non  venga  operata  dalla
Sezione Disciplinare, per la quale  l'esercizio  del  potere  di  che
trattasi non assume,  come  osservato,  carattere  di  indiscriminata
obbligatorieta'), la devolvibilita' della controversia  alle  Sezioni
Unite della Cassazione: circostanza, questa, affatto configgente  con
le  disposizioni  che  in  tale  organo  individuano   l'istanza   di
reclamabilita' delle sole pronunzie della Sezione Disciplinare. 
    7. E' ribadito  convincimento  del  Collegio  che  le  insanabili
contraddittorieta' della esposta sistematica  interpretativa  trovino
inevitabile    fondamento    proprio    nella    contestata    natura
«amministrativa»  della  individuazione  della  sede:  a  fronte  del
riconoscimento della quale, indipendentemente dal fatto che la scelta
sia assunta, o meno, dalla  Sezione  Disciplinare,  la  giurisdizione
verrebbe  sempre  e  comunque  a  radicarsi  in   capo   al   Giudice
amministrativo. 
    La  sottrazione  della  cognizione  delle  controversie  di   che
trattasi all'organo giurisdizionale da  ultimo  indicato  (quantunque
suscettibile di dar luogo ad una  chiara  lettura  interpretativa  in
ordine  alla  sottesa  ratio  di  concentrazione  nel  solo   giudice
disciplinare  di  «tutte»  le  questioni  lato  sensu   riconducibili
all'esercizio del relativo potere), viene a  confliggere,  ad  avviso
della remittente Sezione, con i seguenti parametri costituzionali: 
        - art. 3, in ragione del differenziato trattamento riservato,
quanto   alle   potenzialita'   di   sollecitazione   del   sindacato
giurisdizionale, al  solo  magistrato  assoggettato  a  trasferimento
«cautelare»; 
        - art. 24, in ragione della vulnerata potenzialita' di  piena
esplicazione del diritto di difesa, escluso, per il caso di  ritenuta
giurisdizione delle (sole) Sezioni  Unite,  dall'attivabilita'  degli
strumenti di tutela cautelare propri del giudizio amministrativo; 
        - artt. 24 e 103, a fronte della sottrazione alla  cognizione
del giudice amministrativo di vicende contenziose aventi  ad  oggetto
l'esercizio   del   potere   amministrativo   e   sostanziate   dalla
rappresentazione in giudizio di posizione  giuridiche  soggettive  di
interesse legittimo,  per  le  quali  negli  organi  della  giustizia
amministrativa va ravvisato il «giudice naturale»  precostituito  per
legge; 
        - art. 97,  a  fronte  della  rimessione  ad  un  organo  non
amministrativo (la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura) dell'esercizio di un potere  avente,  invece,  sostanza
propriamente   amministrativa,   con    consentita    esercitabilita'
dell'opzione   individuativa   della   sede   e/o   dell'ufficio   di
destinazione   del   magistrato   cautelarmente   trasferito    anche
indipendentemente  dalla  verificabilita'  della   situazione   degli
organici degli uffici (preordinata a coniugare la relativa scelta con
esigenze di ottimale allocazione delle risorse umane), con riveniente
vulnerazione  dei  principi  di  corretto  andamento  della  Pubblica
amministrazione e di efficacia/efficienza dell'azione amministrativa; 
        - art. 104, in quanto l'attribuzione in via  esclusiva  della
competenza de qua alla Sezione Disciplinare e' idonea ad  elidere  le
attribuzioni rimesse al Plenum dell'Organo di autogoverno,  al  quale
e' rimessa l'adozione del (conclusivo) provvedimento di trasferimento
a fronte della formulazione della relativa proposta  ad  opera  della
III Commissione dell'organo di autogoverno; 
        - art. 107, in quanto  le  vulnerate  prerogative  di  tutela
riservate, per effetto dell'indicata devoluzione  delle  controversie
di che trattasi alle Sezioni  Unite,  vengono  a  suscitare  ricadute
direttamente  pregiudizievoli  sull'attuazione   del   principio   di
inamovibilita', la cui dinamica attuazione nell'ordinamento non  puo'
prescindere dal necessario coordinamento di esso con l'attuazione  di
un sistema di piena tutela della  posizione  giuridica  in  proposito
vantata dal magistrato. 
    8. Alla stregua di quanto precedentemente illustrato, deve essere
pertanto  rimessa  alla  Corte   costituzionale   la   questione   di
costituzionalita' degli articoli 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio  2006
n. 109, per contrasto con gli articoli 3, 24,  97,  103,  104  e  107
della Costituzione, nella  parte  in  cui  la  formulazione  di  tali
previsioni e' suscettibile  di  essere  interpretata  nel  senso  che
l'individuazione della  sede  di  trasferimento  del  magistrato  sia
rimessa alla Sezione Disciplinare del Consiglio  della  Magistratura,
con riveniente reclamabilita' delle relative decisioni  dinanzi  alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla  Corte  Costituzionale  affinche'  si
pronunci sulla questione anzidetta. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Interlocutoriamente pronunciando sul  ricorso  n.  3894/2012/RG.,
come in epigrafe proposto, cosi dispone: 
        1) dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per
violazione degli agli articoli 3, 24,  97,  103,  104  e  107,  della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale articoli 13
e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006  n.  109,  nella  parte  in  cui  la
formulazione  di  tali   previsioni   e'   suscettibile   di   essere
interpretata  nel  senso   che   l'individuazione   della   sede   di
trasferimento del magistrato sia rimessa  alla  Sezione  Disciplinare
del  Consiglio   Superiore   della   Magistratura,   con   riveniente
reclamabilita' delle relative decisioni. dinanzi alle  Sezioni  Unite
della Corte di Cassazione; 
        2) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
        3) ordina che, a cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Ordina che la  presente  decisione  sia  eseguita  dall'Autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  6
giugno 2012. 
 
                      Il Presidente: Piscitello 
 
 
                                               Il Consigliere: Politi