MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2012 

Modalita' con le quali i crediti  non  prescritti  certi  liquidi  ed
esigibili maturati nei confronti dello Stato e  degli  enti  pubblici
nazionali per somministrazioni, forniture e appalti,  possono  essere
compensati con le somme dovute a seguito di  iscrizione  a  ruolo  ai
sensi  dell'articolo  28-quater  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (12A11726) 
(GU n.259 del 6-11-2012)

 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 in materia di "Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito  di  iscrizione  a  ruolo",  come  modificato,
dall'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge  7  maggio  2012,n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  e,
da ultimo, dall'art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il "Riordino della disciplina della  riscossione  mediante  ruolo,  a
norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  concernente
"Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  "Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria",  convertito,  con  modificazioni,  con  la
legge del 2 dicembre 2005,  n.  248  e,  in  particolare,  l'art.  3,
recante  "Disposizioni  in  materia  di  servizio   nazionale   della
riscossione"; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale" convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, in  materia  di
certificazione dei crediti nei confronti delle regioni,  enti  locali
ed enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  somme  dovute  per
somministrazioni, forniture e appalti; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012)"; 
  Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito  con
modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'" e, in particolare, l'art. 35 in  materia  di  "Misure
per la tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei  debiti
pregressi delle  amministrazioni  statali,  nonche'  disposizioni  in
materia di tesoreria unica"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
maggio 2012, in  attuazione  del  citato  art.  9,  comma  3-bis  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante "Modalita' con le quali i crediti non prescritti  certi
liquidi ed esigibili maturati nei confronti  delle  regioni  e  degli
enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di  iscrizione  a  ruolo  ai
sensi dell'art. 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio  2010  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 26 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante
                            compensazione 
 
  1. Ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati
nei confronti dello Stato e degli enti pubblici  nazionali  ai  sensi
dell'art. 28-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  2
luglio 2012,  recante  le  modalita'  con  le  quali  i  crediti  non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  delle
regioni  e  degli  enti  locali  per  somministrazione,  forniture  e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a  seguito  di
iscrizione a ruolo ai  sensi  dell'art.  28-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  notificate
entro il 30 aprile 2012. 
  2. Agli effetti del  presente  decreto,  il  recupero  dell'importo
oggetto della compensazione  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1,
e'  effettuato,  previa  comunicazione  da  parte  dell'agente  della
riscossione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante
riduzione  delle  somme  dovute  dallo  Stato  all'ente  debitore   a
qualsiasi titolo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli