MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2012 

Riduzione dell'acidita' totale minima dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Lambrusco  di  Sorbara",  relativamente   alle
tipologie Lambrusco frizzante  e  Lambrusco  spumante,  limitatamente
alla campagna vitivinicola 2012/2013. (12A12788) 
(GU n.287 del 10-12-2012)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
delle politiche competitive, della qualita'  agroalimentare  e  della
                                pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale e' stata  riconosciuta
la Denominazione  di  Origine  Controllata  dei  vini  "Lambrusco  di
Sorbara"  ed  e'  stato  approvato  il   relativo   disciplinare   di
produzione, nonche' i  decreti  con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione  degli  elementi  di  cui  all'articolo  118  quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3,  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007, ivi compreso il  disciplinare  consolidato  ed  il
relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco di Sorbara"; 
  Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione  della
DOP "Lambrusco di Sorbara", che conferisce al Ministero  la  facolta'
di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del  Lambrusco  di
Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la  riduzione  del
valore minimo  dell'acidita'  totale  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Lambrusco di Sorbara", ai sensi  del  richiamato
art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie
Lambrusco frizzante  e  Lambrusco  spumante,  per  la  sola  campagna
vitivinicola 2012/2013; 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il  particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha  determinato  una
significativa riduzione dei valori dell'acidita'  totale  rispetto  a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Emilia  Romagna  sulla
citata domanda; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   dover   procedere   alla   riduzione
dell'acidita' totale minima  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Lambrusco  di  Sorbara",  relativamente  alle  tipologie
Lambrusco  frizzante  e  Lambrusco  e  spumante,  limitatamente  alla
campagna vitivinicola 2012/2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il limite minimo dell'acidita' totale di  cui  all'articolo  6  del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini "Lambrusco di Sorbara", cosi' come  approvato  con  il  D.M.
30.11.2011 richiamato in premessa, e'  modificato,  limitatamente  ai
prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013,  nel  modo
seguente: 
  - per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e'
ridotto da 6,0 a 5,5 g/l; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 novembre 2012 
 
                                         Il capo dipartimento: Serino