MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2012 

Riduzione dell'acidita' totale minima dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  «Modena»  o  «di  Modena»,  relativamente  alle
tipologie Lambrusco frizzante e spumante  e  Pignoletto  frizzante  e
spumante,  limitatamente  alla   campagna   vitivinicola   2012/2013.
(12A12823) 
(GU n.288 del 11-12-2012)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                    delle politiche competitive, 
             della qualita' agroalimentare e della pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
«Modena» o «di Modena» ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione, nonche' i decreti con i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Modena» o «di Modena»; 
  Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione  della
DOP «Modena» o «di Modena», che conferisce al Ministero  la  facolta'
di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del  Lambrusco  di
Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la  riduzione  del
valore minimo  dell'acidita'  totale  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Modena» o «di Modena», ai sensi  del  richiamato
art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie
Lambrusco frizzante e spumante e Pignoletto frizzante e spumante, per
la sola campagna vitivinicola 2012/2013; 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il  particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha  determinato  una
significativa riduzione dei valori dell'acidita'  totale  rispetto  a
quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; 
  Visto il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna  sulla
citata domanda; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   dover   procedere   alla   riduzione
dell'acidita' totale minima  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Modena» o  «di  Modena»,  relativamente  alle  tipologie
Lambrusco frizzante e spumante e  Pignoletto  frizzante  e  spumante,
limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il limite  minimo  dell'acidita'  totale  di  cui  all'art.  6  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Modena» o «di Modena», cosi' come approvato con il  decreto
ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e'  modificato,
limitatamente ai  prodotti  provenienti  dalla  campagna  vendemmiale
2012/2013, nel modo seguente: 
    per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e spumante e'
ridotto da 5,5 a 5,0 g/l; 
    per le tipologie Pignoletto frizzante e  Pignoletto  spumante  e'
ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 novembre 2012 
 
                                         Il capo dipartimento: Serino