LEGGE 23 novembre 2012, n. 222
Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. (12G0243)(GU n.294 del 18-12-2012)
Vigente al: 2-1-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attivita' finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonche' sulle vicende che hanno condotto all'Unita' nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea. 2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, e' previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unita' d'Italia, quale «Giornata dell'Unita' nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche' di riaffermare e di consolidare l'identita' nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunita' linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione. 5. Le attivita' di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino