REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF (12A13672) 
(GU n.302 del 29-12-2012)

 
 
    Si rende noto che il  consiglio  regionale  ha  approvato  ed  il
presidente della giunta ha promulgato la legge regionale 27  dicembre
2012, n. 77 «Legge finanziaria per l'anno 2013»  che  prevede  quanto
segue: 
    «Art.  4  (Variazioni  dell'aliquota  dell'addizionale  regionale
IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo  a  quello
in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota  dell'addizionale  regionale
dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard  nel  settore  sanitario),  e'  incrementata  per
scaglioni di reddito: 
    a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; 
    b) di 0,20 punti percentuali per  redditi  oltre  euro  15.000,00
fino a euro 28.000,00; 
    c) di 0,45 punti percentuali per  redditi  oltre  euro  28.000,00
fino a euro 55.000,00; 
    d) di 0,50 punti percentuali per  redditi  oltre  euro  55.000,00
fino a euro 75.000,00; 
    e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00. 
    Art. 5 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. A decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2012,
le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917
(Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi)  sono
maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio. 
    2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono  ulteriormente  aumentate
di un importo pari  a  euro  170,00  per  ogni  figlio  portatore  di
handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate). 
    3. Per i  contribuenti  con  piu'  di  tre  figli  a  carico,  la
detrazione di cui al  comma  1  e'  ulteriormente  aumentata  per  un
importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo. 
    4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della  detrazione
si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1,  lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. 
    Art. 6  (Abrogazione).  -  L'art.  1  della  legge  regionale  27
dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e' abrogato. 
    Art. 7 (Disposizioni finanziarie). - Le variazioni delle  entrate
tributarie  derivanti  dalle  disposizioni  della  presente   sezione
determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 90.960.000,00, e
sono  imputate  all'UPB  111  «Imposte  e  tasse»  del  bilancio   di
previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. 
    La  suddetta  legge  regionale  e'  disponibile  sul   Bollettino
ufficiale della regione Toscana n. 74  del  27  dicembre  2012  Parte
prima consultabile sul sito  web  http://www.regione.toscana.it/burt/
della regione Toscana.