N. 170 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 ottobre 2012 (della Regione Siciliana). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  revisione della spesa pubblica  -  Riduzioni  di  spese,  messa  in
  liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche  -  Previsione
  che, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
  legge di conversione  del  decreto-legge  impugnato,  le  pubbliche
  amministrazioni di cui al  comma  1  possono  predisporre  appositi
  piani  di  ristrutturazione  e  razionalizzazione  delle   societa'
  controllate  e  che  detti  piani  sono  approvati  previo   parere
  favorevole del Commissario straordinario per  la  razionalizzazione
  della spesa per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2  del
  D.L. n. 52 del 2012, convertito con modificazioni in  legge  n.  94
  del 2012 e che prevedono l'individuazione delle attivita'  connesse
  esclusivamente all'esercizio  di  funzioni  amministrative  di  cui
  all'art. 118 Cost., che possono essere riorganizzate  ed  accorpate
  attraverso societa' che rispondono ai requisiti della  legislazione
  comunitaria in materia  di  in  house  providing  -  Ricorso  della
  Regione Siciliana - Denunciata violazione della sfera di competenza
  legislativa esclusiva regionale in  materia  di  ordinamento  degli
  uffici e degli enti  regionali  e  di  regime  degli  enti  locali,
  nonche' della sfera  di  competenza  amministrativa  della  Regione
  nelle stesse materie. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 3-sexies. 
- Costituzione, art. 118, commi primo e secondo; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, art. 10; Statuto della  Regione  Siciliana,  artt.
  14, lett. o) e p), 15 e 20. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione
  della spesa  degli  enti  territoriali  -  Previsione  che  con  le
  procedure previste dall'art. 27 della legge  n.  42  del  2009,  le
  Regioni a statuto speciale e  le  Province  autonome  di  Trento  e
  Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per  l'importo
  complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012,  1.200  milioni
  di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per  l'anno  2014  e
  1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015  e  che  l'importo
  del concorso alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle
  quote di compartecipazione ai  tributi  erariali  -  Ricorso  della
  Regione   Siciliana   -   Denunciata   violazione    dell'autonomia
  finanziaria regionale. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. 
- Costituzione, art. 118, commi primo e secondo; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36
  e correlate norme di attuazione (in particolare art. 2  del  D.P.R.
  26 luglio 1965, n. 1074) e art. 43. 
(GU n.1 del 2-1-2013 )
     Ricorso della  Regione  Siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore,  rappresentato  e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente  domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della  Regione  Siciliana  in  Roma,  via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso  con  deliberazione
della Giunta regionale che si allega. 
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370
presso gli uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95
recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  come
convertito, con modificazioni, con  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  S.O.
- n. 189 del 14 agosto 2012, con riferimento a: 
        art. 4, comma 3-sexies nelle parti  in  cui  dispone  «previo
parere   favorevole   del   Commissario    straordinario    per    la
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94» e «con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi» per violazione degli artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20
dello statuto nonche' dell'art. 118, comma  1  e  2  con  riferimento
all'art. 10 della L.C. n. 3/2001; 
        art. 16, comma 3 per violazione dell'art. 36 dello statuto  e
delle correlate  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria,  in
particolare dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43
dello Statuto. 
 
                              F a t t o 
 
    Il d.-l. n. 95/2012,  disponendo  in  materia  di  c.d.  spending
review, reca una serie di norme di vario contenuto volte a ridurre la
spesa pubblica attraverso misure che razionalizzano  l'organizzazione
e il funzionamento degli apparati. 
    Tra queste 1'art. 4  rubricato  «riduzioni  di  spese,  messa  in
liquidazione  e  privatizzazione  di  societa'  pubbliche»  che,   in
mancanza di una qualunque clausola di  salvaguardia,  deve  ritenersi
applicabile anche alla Regione Siciliana, al comma  3-sexies  dispone
che: «Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto   le    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi  piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle  societa'  controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,
e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse  esclusivamente
all'esercizio di funzioni amministrative di cui  all'art.  118  della
Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso
societa' che rispondono ai requisiti della  legislazione  comunitaria
in materia di in house providing. I termini di cui al  comma  1  sono
prorogati per il tempo strettamente necessario per  l'attuazione  del
piano  di  ristrutturazione  e  razionalizzazione  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi». 
    Il successivo art. 16 in materia di «riduzione della spesa  degli
enti territoriali» si occupa espressamente delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano  nel  comma  3
che recita: «Con le procedure previste dall'art.  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano  assicurano  un  concorso  alla  finanza
pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per  l'anno
2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni  di  euro
per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.
27, l'importo del concorso complessivo di cui al  primo  periodo  del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso  di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
l'accantonamento   e'   effettuato,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato art. 27,  gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure». 
    Le disposizioni surriportate si profilano  illegittime  e  lesive
dei parametri statutari e costituzionali come individuati in epigrafe
per i seguenti motivi. 
 
                            D i r i t t o 
 
Art. 4, comma 3-sexies. 
    Violazione degli artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20  dello  statuto
nonche' dell'art. 118, comma 1 e 2 con riferimento all'art. 10  della
L.C. n. 3/2001. 
    La norma rubricata, inserita in sede di conversione del  decreto,
prevede una deroga al generale obbligo di dismissione delle  societa'
pubbliche a condizione che le societa'  vengano  riorganizzate  dalla
p.a. controllante in modo tale da rispondere ai requisiti  comunitari
in materia di  in  house  providing  e  svolgano  attivita'  connesse
esclusivamente  all'esercizio  di  funzioni  amministrative  di   cui
all'art. 118 della Costituzione. 
    Quanto  ai  presupposti  di  detta   deroga   la   norma   appare
condivisibile con la precisazione che nel caso di societa'  pubbliche
che gia' presentino i requisiti  richiesti  per  la  deroga  i  piani
avranno solo una funzione ricognitiva. 
    La consentita permanenza di tale modulo  organizzativo,  senza  i
limiti di importo di cui al successivo comma 8,  per  lo  svolgimento
delle attivita' connesse  alle  funzioni  amministrative  costituisce
infatti presa d'atto della sussistenza di un  rapporto  organico  tra
ente   e   societa',   in   luogo   di   un   rapporto   contrattuale
intersoggettivo. 
    A non convincere e' invece il procedimento delineato per accedere
alla deroga, corredato di passaggi che in buona sostanza rimettono al
discrezionale giudizio  dello  Stato,  e  per  esso  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi, la possibilita' che detta norma operi, a meno che  si
ritenga, in ragione della speciale autonomia della Regione Siciliana,
che detti passaggi non  riguardino  le  societa'  facenti  capo  alla
Regione Siciliana, agli enti sub regionali e agli enti locali ubicati
nel suo territorio. 
    Infatti, una  volta  che  la  legge  statale,  nell'ambito  della
propria competenza esclusiva in materia di tutela della  concorrenza,
ha sancito che le p.a. possono svolgere attraverso societa' in  house
le attivita' connesse all'esercizio delle funzioni amministrative  il
rispetto dei requisiti fissati dal legislatore statale va  assicurato
attraverso l'ordinario dispiegarsi dell'azione  amministrativa  senza
ingerenze dell'esecutivo statale. 
    Con il parere vincolante del suindicato Commissario come pure con
il d.P.C.M. con il quale si fissano in  buona  sostanza  i  tempi  di
attuazione del piano di  riorganizzazione  della  societa'  risultano
invece invase le competenze della regione. 
    A norma dello statuto infatti «l'ordinamento degli uffici e degli
enti regionali» (art. 14, lett. p) e «il regime  degli  enti  locali»
(art. 14, lett. o) sono materie di legislazione esclusiva regionale. 
    In materia di enti locali l'art. 15 precisa anche che spetta alla
regione «la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in  materia
di circoscrizione, ordinamento e controllo». 
    Quanto alle «funzioni esecutive ed amministrative concernenti  le
materie di cui agli articoli 14, 15 e 17» l'art.  20  stabilisce  che
vengono svolte dal Presidente e dagli assessori regionali. 
    Ora che il principio del parallelismo tra funzioni legislative  e
funzioni amministrative conservi la sua validita' e' stato piu' volte
affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale. 
    E sempre codesto ecc. mo Giudice, per quanto attiene alla materia
degli enti locali ha precisato che la competenza primaria  attribuita
alle regioni a statuto differenziato «non e' intaccata dalla  riforma
del titolo V, parte seconda della Costituzione, ma sopravvive, quanto
meno, nello stesso  ambito  e  negli  stessi  limiti  definiti  dagli
statuti» (sentenza n. 48 del 2003). 
    Ne consegue pertanto che a nessun atto statale, che  comunque  lo
si chiami costituisce la decisione ultima sul piano,  possono  essere
assoggettati i piani previsti dalla norma  rubricata  se  predisposti
dalla regione, da enti regionali e da  enti  locali  siciliani,  enti
operanti tutti ai sensi dello Statuto. 
    Rimettere ad organi  statali  la  verifica  delle  condizioni  di
operativita'  della  deroga  prevista  dall'art.  4,  comma  3-sexies
equivale  cosi'  a  sospendere  quelle  garanzie  costituzionali   di
autonomia che come codesta ecc.ma  Corte  ha  di  recente  rammentato
(sen.  n.  151/2012)  non  possono  essere  sacrificate  neanche   in
situazioni eccezionali. 
    Al riguardo deve rilevarsi che  ad  essere  lese  dalle  clausole
impugnate sono non solo  le  suindicate  disposizioni  statutarie  ma
altresi' l'art. 118 Cost., in quanto utilizzato, per legittimare  una
chiamata  in  sussidiarieta'  dello  Stato  e  quindi   per   ridurre
l'autonomia regionale, senza tener conto  del  dettato  dell'art.  10
della L.C. n. 3/2001 in forza del quale il novellato titolo  V  della
Costituzione si applica alle regioni a statuto speciale per le  parti
in cui prevede forme di autonomia piu' ampie rispetto a  quelle  gia'
attribuite. 
    Infine, ribadito che la concreta  attuazione  della  disposizione
statale attiene all'azione amministrativa degli enti controllanti  si
evidenzia che il pregiudizio, recato dalle previsioni  sospettate  di
incostituzionalita', alle  prerogative  statutarie  rileva  sotto  un
duplice profilo. 
    Cio' in quanto oltre alla violazione delle competenze legislative
e amministrative della regione viene in rilievo altresi'  la  lesione
delle attribuzioni degli enti locali. 
Art.16, comma 3. 
    Violazione dell'art. 36 dello statuto e delle correlate norme  di
attuazione in materia finanziaria, in  particolare  dell'art.  2  del
d.P.R. n. 1074/1965 nonche' dell'art. 43 dello Statuto. 
    La norma rubricata prevede un ulteriore concorso delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e  Bolzano  alla
finanza pubblica e ne disciplina le  modalita'  di  attuazione.  Tale
concorso si aggiunge a quello gia' previsto dall'art.  28,  comma  3,
primo periodo del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con
modificazioni, con legge 23 dicembre 2011, n. 214. 
    In particolare la disposizione rubricata dell'art.  16,  comma  3
prosegue la manovra gia' avviata  con  il  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1 «Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle infrastrutture  e  la  competitivita'»,  come  convertito,  con
modificazioni, con legge 24  marzo  2012,  n.  27  che,  all'art.  35
prevede, ai commi 4 e 5, un incremento del concorso delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano - gia'
stabilito dall'art. 28, comma 3, primo periodo del d.-l.  6  dicembre
2011, n.  201  come  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  23
dicembre 2011,  n.  214  impugnata  da  questa  regione  con  ricorso
iscritto al n. 39/2012 del Registro ricorsi di codesta ecc.ma Corte -
alla  finanza  pubblica  mediante  la  destinazione  a  questa  delle
maggiori entrate derivanti ai predetti  enti  ad  autonomia  speciale
dall'incremento delle aliquote delle accise sull'energia elettrica  a
seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale  comunale
e provinciale all'accisa sull'energia elettrica e stabilisce  che  le
conseguenti variazioni di bilancio (comma  5)  siano  effettuate  con
decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Anche  tale
disposizione e' stata impugnata dinanzi a  codesta  ec.ma  Corte  con
ricorso iscritto al n. 85/2012 del Registro ricorsi. 
    E inoltre, il d.-l. 2 marzo 2012,  n.  16  come  convertito,  con
modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44 all'art. 4,  comma  10
abroga, con decorrenza dal 1° aprile 2012, l'art. 6 del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni,  dalla  legge
27 gennaio 1989, n. 20,  con  il  quale  fu  istituita  l'addizionale
sull'energia elettrica. 
    La reintegrazione dei relativi importi viene posta a carico delle
regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. La disposizione suindicata  e'  stata  impugnata  da  questa
regione con ricorso iscritto al n. 101/2012 del Registro  ricorsi  di
codesta ecc.ma Corte. 
    L'art. 16, comma 3 in  esame  non  fa  altro  che  confermare  il
medesimo insostenibile carico  finanziario  imposto  alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano con  le
precedenti, e come detto gia' denunciate, disposizioni. 
    Per  questi  enti  l'importo  complessivo   del   contributo   e'
determinato in: 600 milioni di euro per il  2012;  1.200  milioni  di
euro per il 2013; 1.500 milioni di euro per il 2014; 1.575 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. 
    La modalita' di attuazione del risparmio dovra' avvenire  con  le
modalita' definite dall'art. 27 della legge n. 42/2009 (Legge  delega
sul federalismo fiscale), cioe', nel rispetto degli statuti  e  delle
norme di attuazione e in maniera concordata con  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, fermo l'obbligo di  concorrere  al  conseguimento
degli  obiettivi  di   perequazione   e   di   solidarieta'   nonche'
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario. 
    Tuttavia,  nelle  more  della  definizione  di   tali   procedure
l'importo del contributo per ciascuna regione e provincia autonoma e'
stabilito sulla  base  di  apposito  accordo  sancito  in  Conferenza
Stato-regioni, tra le autonomie  speciali  e  il  Governo,  che  deve
essere recepito con decreto ministeriale entro il 30 settembre 2012. 
    Nel caso in cui l'accordo non venga  raggiunto,  l'accantonamento
e' effettuato con decreto del Ministero  dell'economia  entro  il  15
ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi interni  desunte,
per l'anno 2011, dal  SIOPE  (Sistema  informativo  sulle  operazioni
degli enti pubblici). 
    Sia nell'un caso che nell'altro, fino all'emanazione delle  norme
di attuazione degli statuti  speciali  (previste  dall'art.  27  come
procedura  privilegiata),  l'importo  del  risparmio  e'  accantonato
annualmente a valere sulle  quote  di  compartecipazioni  ai  tributi
erariali. 
    L'ultimo periodo del comma 3 dispone, infine, che  gli  obiettivi
del patto di stabilita' interno sono  rideterminati  conseguentemente
agli importi stabiliti dalle procedure precedenti  (anche  in  questo
caso, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al  citato
art. 27). 
    Ora, alla luce dei principi contenuti nell'art 36 dello Statuto e
nelle correlate  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria,  in
particolare dell'art. 2 d.P.R. n.  1074/1965,  nonche'  dell'art.  43
dello Statuto medesimo, non puo'  non  rilevarsi  come  il  succitato
meccanismo sia illegittimo e lesivo delle prerogative statutarie. 
    La norma denunciata infatti, oltre a sottrarre  alla  regione  il
gettito di sua spettanza necessario  alla  copertura  del  fabbisogno
finanziario della stessa, dispone senza che sia stato  assicurato  il
rispetto  delle  procedure  previste  dall'art.  27  della  legge  n.
42/2009, espressamente richiamato dalla norma in  esame,  tendenti  a
garantire modalita' applicative dei detti meccanismi di concorso alla
finanza pubblica che siano rispettose delle  peculiarita'  di  questa
regione a statuto speciale. 
    In via prioritaria si deve rilevare che la sottrazione di gettito
tributario come sopra descritto si sostanzia in una  vera  e  propria
riserva di entrate operata dallo Stato in favore del proprio bilancio
a danno delle casse regionali. 
    Come e' noto, lo Stato puo' legittimamente operare delle  riserve
nel rispetto dei  principi  contenuti  nell'art.  2  delle  norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia
finanziaria, di cui al d.P.R. 26 luglio  1965,  n.  1074,  il  quale,
nello stabilire che «ai sensi del  primo  comma  dell'art.  36  dello
Statuto  spettano  alla  Regione  Siciliana,   oltre   alle   entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque  denominate»,  prevede,  come  deroga,  che  il
gettito di nuove  entrate  tributarie  possa  essere  destinato  «con
apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti   a   soddisfare
particolari  finalita'  contingenti  o   continuative   dello   Stato
specificate nelle leggi medesime». 
    Risulta  evidente  che,  dall'applicazione   delle   disposizioni
contenute nell'art. 16, comma 3, lo Stato  operera'  una  dissimulata
riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimita',
siccome previsti dal citato  art.  2  del  d.P.R.  n.  1074/1965,  in
particolare il requisito della novita' dell'entrata (intesa sia  come
novita' del tributo in se stesso o maggiorazione di entrate derivanti
da tributo gia' esistente - Corte costituzionale sentenze n.  49/1972
e n. 429/1996). 
    Infatti, le quote di gettito di tributi  erariali,  previste  nel
citato provvedimento legislativo, verrebbero  sottratte  al  criterio
generale di spettanza alla Regione Siciliana di cui all'art. 36 dello
Statuto. 
    Ed altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3
del  d.-l.  n.  95  del  2012  non  e'  esclusa  dalla  clausola   di
salvaguardia prevista nella stessa norma «Con le  procedure  previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». E  cio'  sia  perche'
con un'evidente inversione della gerarchia delle fonti  e'  la  legge
ordinaria a circoscrivere l'ambito entro il quale  deve  disporre  la
fonte sovraordinata, ossia le norme di attuazione,  sia  giacche'  la
valenza garantistica di tale formula risulta meramente apparente,  in
quanto il  legislatore  non  delimita  temporalmente  la  durata  del
concorso  della  regione  alla  finanza  pubblica,  disponendo  «Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.  27»
. 
    Se si considera che l'art. 28, comma 4, del  d.-l.  201/2011,  ha
abrogato il termine di legge stabilito (trenta mesi) per l'emanazione
della  normativa  di  attuazione,  non   puo'   non   rilevarsi   che
l'accantonamento  previsto  dalle  censurate  disposizioni   anziche'
essere circoscritto nel tempo,  finisce  per  operare  immediatamente
(2012) e illimitatamente nel tempo (2015 e seguenti). 
    A tal proposito con la sentenza n. 193  del  17  luglio  2012  il
Giudice delle leggi ha sancito, in linea e  in  armonia  con  la  sua
precedente giurisprudenza (sentenze n. 148 del 2012, n. 232 del 2011,
n. 326 del  2010  e  n.  284  del  2009),  l'illegittimita'  di  ogni
prescrizione di principio volta a imporre,  agli  enti  territoriali,
misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato. 
    Altresi' insufficiente,  sotto  il  profilo  della  tutela  delle
prerogative statutarie, risulta la  previsione  di  un  «...  accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano», in quanto il mancato raggiungimento
dello stesso non preclude l'intervento unilaterale dello Stato che si
concretizza con l'emanazione, entro il 15 ottobre 2012, da parte  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di un decreto  che  individua
le quote di riparto tra le autonomie  speciali  in  proporzione  alle
spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno  2011,  dal
SIOPE. 
    Del resto neanche il previsto  accordo,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  puo'  validamente  sostituire  la
procedura pattizia (ex art. 43 Statuto)  con  la  Regione  Siciliana,
posta a tutela del suo speciale  ordinamento  finanziario  (sent.  n.
133/2010). 
    La violazione del vincolo che impone l'adozione  delle  procedure
«pattizie» di attuazione  statutaria,  e'  infatti  alla  base  della
recente sentenza (n. 178 del 2012) con la quale codesta ecc.ma  Corte
ha dichiarato la  illegittimita'  costituzionale  di  una  norma  del
d.lgs. n.  118/2011,  recante  disposizioni  sull'armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi  di  bilancio  di  regioni  ed  enti
locali (adottato in base alla legge delega n. 42). 
    In particolare codesta Corte ha censurato 1'art. 37,  concernente
l'applicazione delle norme alle regioni  a  statuto  speciale,  nella
parte in cui prevede la immediata e diretta applicazione degli interi
decreti legislativi in caso di inosservanza  del  termine  posto  per
l'adozione delle norme di  attuazione  con  cui  applicare  le  norme
contenute nel decreto legislativo alle autonomie speciali. 
    Si vuole evidenziare, inoltre, come questa ulteriore decurtazione
di gettito, che si puo' stimare per il 2012 in circa 250  milioni  di
euro, che si sommera' alla quota di  accantonamento,  sempre  per  il
2012, determinata dal combinato disposto degli art. 13, comma  17,  e
art. 28,  comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  e
dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, pari  a
euro 335.012.609,15, vada a rideterminare gli obiettivi programmatici
del Patto di Stabilita' causando un ulteriore riduzione dei tetti  di
spesa fissati in misura corrispondente al contributo  previsto  dalla
normativa. 
    Infine si vuol segnalare che, con effetto dal 1° settembre  2012,
secondo quanto disposto dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
con decreto del 20 luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 173 del 26 luglio 2012),  saranno  esecutive  le  riserve
all'erario disposte ai sensi dell'art.  2,  comma  36  del  d.-l.  n.
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148/2011,  e
dell'art.  48,  comma  1,  del  d.-l.  n.  201/2011  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, in atto non quantificabili. 
    A cio' si deve aggiungere che, sempre nel corso  dell'anno  2012,
la Regione Siciliana scontera' gli effetti finanziari  della  perdita
di gettito Irpef derivante dall'introduzione dell'IMU  (art.  13  del
d.-l. n. 201/2011), stimato in circa 118 milioni di euro. 
    Alla  luce  di  quanto   sopra,   l'imponente   riduzione   della
disponibilita' di risorse  per  la  regione  configura  un  ulteriore
profilo di lesione della sua autonomia finanziaria. 
    Risultano infatti evidenti gli  effetti  che  il  nuovo  concorso
imposto  alla  regione,  considerati  anche  quelli  gia'   operanti,
produrra' in ordine alla  possibilita'  per  l'ente  di  svolgere  le
proprie funzioni, stante  pure  la  gia'  descritta  clausola  finale
relativa  alla  rideterminazione  degli  obiettivi   del   patto   di
stabilita' interno. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  del  d.-l.  6
luglio 2012, n. 95 come convertito, con modificazioni,  con  legge  7
agosto 2012, n. 135, con riferimento a: 
        art. 4, comma 3-sexies nelle parti  in  cui  dispone  «previo
parere   favorevole   del   Commissario    straordinario    per    la
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012. n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94» e «con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi» per violazione degli artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20
dello statuto nonche' dell'art. 118, comma  l  e  2  con  riferimento
all'art. 10 della L.C. n. 3/2001; 
        art. 16, comma 3 per violazione dell'art. 36 dello statuto  e
delle correlate  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria,  in
particolare dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43
dello Statuto. 
    Con riserva di ulteriori deduzioni. 
    Si deposita con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere. 
      Palermo, 10 ottobre 2012 
 
                        Avv.ti Fiandaca-Valli