MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2012 

Estensione di termini e condizioni di partecipazione  alla  procedura
di contenimento dei consumi di  gas  per  l'anno  termico  2012-2013.
(12A13467) 
(GU n.1 del 2-1-2013)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare  l'art.
18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno  l'obbligo
di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  164/00,  che
stabilisce  che  il  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il  Ministero)  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e  alla
programmazione  del  sistema  nazionale  del  gas,   anche   mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la  continuita'
e  la  sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di   ridurre   la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo  n.  164/00,  che
stabilisce  che  il  Ministero,  in  caso  di   crisi   del   mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza  della  collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; 
  Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007  recante  l'obbligo
di contribuire al contenimento dei consumi di gas; 
  Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre  2007,
successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre  2007,
30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre  2010  e  29  dicembre
2011 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento  dei  consumi
di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11  settembre
2007; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   23   novembre   2012,   recante
disposizioni per il contenimento dei consumi  di  gas  da  parte  dei
soggetti volontari per l'anno termico 2102-2013; 
  Vista  la  comunicazione  pervenuta  dalla  impresa   maggiore   di
trasporto in data 11 dicembre 2012 con la quale e'  stato  comunicato
che non e' stato raggiunto l'obiettivo di un contenimento dei consumi
fino a 12 milioni di metri cubi per  giorno,  stabilito  dal  decreto
ministeriale  23  novembre  2012,  e  ritenuto  necessario   reperire
ulteriori adesioni estendendo la possibilita' di partecipazione anche
ai clienti i cui impianti sono connessi a reti di distribuzione e che
dispongano di un sistema di  telelettura  funzionante  ed  utilizzato
dalle imprese di distribuzione, per la  rilevazione  giornaliera  dei
quantitativi di gas effettivamente riconsegnati,  e  con  corredo  di
daily meter per il dettaglio  giornaliero  dei  prelievi  effettuati,
purche'  sia  assicurata  la  tempestiva   comunicazione   dei   dati
giornalieri di cui sopra all'impresa maggiore di trasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Estensione dell'applicazione del  decreto  ministeriale  23  novembre
                                2012 
 
  1. Le disposizioni di cui al decreto 23 novembre  2012  di  cui  in
premessa sono estese anche ai clienti i cui impianti sono connessi  a
reti di distribuzione e che dispongano di un sistema  di  telelettura
funzionante ed utilizzato  dalle  imprese  di  distribuzione  per  la
rilevazione  giornaliera  dei  quantitativi  di  gas   effettivamente
riconsegnati  e  con  corredo  di  daily  meter  per   il   dettaglio
giornaliero dei prelievi effettuati, purche' sia assicurata da  parte
delle imprese di distribuzione la tempestiva comunicazione  dei  dati
giornalieri di cui sopra all'impresa maggiore di  trasporto,  secondo
la procedura operativa di cui al successivo comma 4. 
  2. I soggetti mandatari di cui al decreto ministeriale 23  novembre
2012 possono integrare a tal fine la  documentazione  gia'  trasmessa
all'impresa maggiore  di  trasporto,  esclusivamente  per  comunicare
l'adesione dei clienti di cui al comma 1. 
  3. Le adesioni dei clienti di  cui  al  comma  1  devono  pervenire
all'impresa maggiore di trasporto entro il l 7 dicembre 2012. 
  4. L'impresa maggiore di  trasporto  provvede  ad  aggiornare,  per
quanto  necessario,   la   propria   procedura   operativa,   dandone
comunicazione sul suo sito internet. 
  5. Nel caso in cui dall'ulteriore adesione dei clienti  di  cui  al
comma 1, risulti necessario provvedere al riparto di cui al comma  10
dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2012, i termini  del
17 e 19 dicembre  indicati  nello  stesso  comma  10  sono  prorogati
rispettivamente al 24 e 28 dicembre, ed  il  riparto  si  applichera'
unicamente ai volumi aggiuntivi derivanti dalle adesioni dei  clienti
di cui al comma I. 
  6. Il termine del 24 dicembre  di  cui  all'art.  2,  comma  2  del
decreto ministeriale 23 novembre 2012 e' prorogato al 3 gennaio 2013. 
  7. L'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione si
coordinano per verificare la fattibilita' tecnica della  trasmissione
dei dati direttamente in modalita' automatizzata; in ogni  caso,  per
l'accettazione delle adesioni  dovranno  essere  garantite  per  ogni
punto di riconsegna  interessato,  per  il  tramite  dell'impresa  di
distribuzione, le condizioni tecniche inerenti i sistemi  tecnici  di
misura e  telelettura  analoghe  a  quelle  valide  per  i  punti  di
riconsegna interconnessi alle reti di trasporto. 
  Il presente decreto, avente natura  provvedimentale,  e'  destinato
alle imprese di trasporto, alle  imprese  di  distribuzione  ed  alle
imprese di vendita del sistema del gas naturale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico. 
 
    Roma, 12 dicembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera