N. 174 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme  della  Regione  Abruzzo  a
  sostegno delle Comunita'  di  abruzzesi  nel  mondo  e  delle  loro
  associazioni - Previsione che  gli  oneri  per  l'attuazione  siano
  fronteggiati  con  le  risorse  iscritte  sui  capitoli  di   spesa
  13.01.002-21625  e  13.02.001-22425  -  Ricorso   del   Governo   -
  Denunciata mancanza di  quantificazione  e  copertura  degli  oneri
  finanziari (non essendo iscritte attualmente risorse  sui  capitoli
  indicati) - Violazione del principio di copertura delle spese. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43 (in  particolare,
  art. 13, comma 2, aggiuntivo dei commi 3-bis e  3-ter  all'art.  26
  della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47). 
- Costituzione, art. 81. 
(GU n.2 del 9-1-2013 )
    Ricorso della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale n. 80188230587), con il patrocinio  dell'Avvocatura  generale
dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), fax: 0696514300  -  PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso cui domicilia ex  lege  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la regione Abruzzo in persona del Presidente della  giunta
regionale pro tempore avverso la legge regionale  Abruzzo  10  agosto
2012, n. 43, pubblicata nel BUR n. 46 del 29 agosto 2012. 
    La legge della regione Abruzzo n. 43 del 10 agosto 2012,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 13 dicembre 2004,
n. 47 (Disciplina  delle  relazioni  tra  la  regione  Abruzzo  e  le
comunita' di abruzzesi nel mondo)» interviene in materia di  sostegno
alla comunita' di cittadini di  abruzzesi  nel  mondo  ed  alle  loro
associazioni. Sennonche' tale provvedimento presenta  taluni  profili
di illegittimita' costituzionale che ne impongono l'impugnativa. 
    In particolare, l'art. 13, comma 2, aggiunge,  dopo  il  comma  3
dell'art. 26 della legge regionale n. 47/2004, i commi 3-bis e 3-ter,
i quali prevedono rispettivamente che «Agli oneri correnti  derivanti
dall'attuazione degli articoli 1-bis, 16, e  17  per  ciascuno  degli
esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi,  con
le  risorse  iscritte  nel  capitolo  di  spese  13.01.002  -   21625
denominato «Interventi  per  cittadini  abruzzesi  emigrati  -  legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 47» e che «Alle  spese  d'investimento
indotte dagli articoli -bis, 16 e 17,  per  ciascuno  degli  esercizi
2012, 2013 e 2014 si  fa  fronte,  senza  oneri  aggiuntivi,  con  le
risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 -  22425  denominato
«Interventi in  conto  capitale  a  favore  dei  cittadini  abruzzesi
emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47». 
    Come  si  vede,  gia'  dal  tenore  letterale  emerge  che   tali
disposizioni regionali prevedono oneri non quantificati  e  privi  di
copertura finanziaria, non essendo attualmente iscritte  risorse  sui
capitoli di spesa 13.01.002 -  21625  e  13.02.001  -  22425  per  la
copertura degli oneri di cui agli articoli  1-bis,  16,  e  17  della
legge regionale  n.  47  del  2004.  Orbene,  per  tali  ragioni,  le
disposizioni richiamate violano il principio di copertura finanziaria
di cui all'art. 81 Cost., in quanto la potesta' legislativa regionale
viene esercitata in violazione dell'obbligo di copertura  finanziaria
che  incombe  anche  sul  legislatore  regionale.  A  tale   riguardo
l'orientamento di codesta ecc.ma Corte e' univoco e consolidato ed e'
ribadito anche da una recente pronuncia (sentenza n. 272  del  2011),
nella quale la Consulta ha precisato che  «il  legislatore  regionale
non puo' sottrarsi a quella  fondamentale  esigenza  di  chiarezza  e
solidita' del bilancio cui l'art.  81  Cost.  si  ispira»  e  che  la
copertura  finanziaria  di  nuove  spese  «deve   essere   credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»
(cfr. anche Corte Cost. nn. 106/2011, 141/2010, 386/2008). 
    Ha osservato ancora codesta Corte con la citata  decisione,  pure
resa con riguardo ad una  legge  regionale  Abruzzo:  «Questa  Corte,
inoltre, ha anche precisato relativamente  a  fattispecie  analoga  a
quella oggi oggetto di scrutinio - che l'indicazione della copertura,
ai sensi dell'art. 81 Cost., quarto comma, Cost. e'  richiesta  anche
quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme  gia'
iscritte nel bilancio, o perche' rientrino in un capitolo  che  abbia
capienza  per  l'aumento  di  spesa,   o   perche'   possano   essere
fronteggiate con lo "storno"  di  fondi  risultanti  dalle  eccedenze
degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per  tutte  sentenza
n. 30 del 1959). 
    Poiche' nell'ipotesi in esame - diversamente da quanto  riportato
nel comma 3 dell'art. 3 della legge della regione Abruzzo n.  54  del
2010 - lo stanziamento, gia' iscritto in precedenti capitoli di spesa
e  ridenominato  «Interventi  per  gli  investimenti  sugli  impianti
sciistici  del  comprensorio  di  Scanno»,  non  e'  disponibile  nel
bilancio di  previsione  del  2010,  come  si  evince  dal  documento
relativo al bilancio  di  previsione  del  2010  pubblicato  nel  BUR
Abruzzo del 15 gennaio 2010, n. 1, straordinario (l'attualita'  delle
cui risultanze al successivo dicembre non e' contestata dalla regione
che ha ritenuto di non costituirsi) e, pertanto,  non  esiste  alcuna
copertura per  far  fronte  agli  oneri  finanziari  derivanti  dallo
stesso, la disposizione impugnata  viola  l'art.  81,  quarto  comma,
Cost.». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Conclusivamente, si insiste perche' codesta Ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare la incostituzionalita' della disposizione  impugnata,  con
ogni conseguente statuizione. 
      Roma, addi' 22 ottobre 2012 
 
                  L'avvocato dello Stato: Nunziata