AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 10 gennaio 2013 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione relative alle campagne per le  elezioni  del  Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio,
Lombardia e Molise, indette per i  giorni  24  e  25  febbraio  2013.
(Delibera n. 13/13/CONS). (13A00322) 
(GU n.9 del 11-1-2013)

 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
 
   NELLA riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013; 
 
   VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge  31  luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo"; 
 
   VISTA la propria delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138
del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e'  stato  adottato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 9, della legge n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento
concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Autorita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
 
   VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica",  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
 
   VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali"; 
 
   VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
 
   VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  Deputati  e  al
Senato della Repubblica"; 
 
   VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme  in  materia
di risoluzione dei conflitti  di  interessi"  come  modificata  dalla
legge 5 novembre 2004, n. 261; 
 
   VISTO il decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  recante
"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; 
 
   VISTA la propria delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante "Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei
sondaggi sui  mezzi  di  comunicazione  di  massa"  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del  27  dicembre
2010; 
 
   VISTA la propria  delibera  n.  22/06/CSP  del  1  febbraio  2006,
recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi  vigenti
in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali"; 
 
   VSITA la propria delibera n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  "Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali   difusi   dalle   reti
televisive  nazionali"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010; 
 
   VISTA la legge costituzionale 22  novembre  1999,  n.  1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni",  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  299  del  22
dicembre 1999, ed, in particolare, l'art. 5; 
 
   VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108,  recante  "Norme  per  la
elezione dei Consigli regionali delle  Regioni  a  statuto  normale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  61
del 6 marzo 1968, nonche' la legge 2 luglio  2004,  n.  165,  recante
"Disposizioni di attuazione dell'articolo  122,  primo  comma,  della
Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 155 del 5 luglio 2004; 
 
   VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove  norme  per
la  elezione  dei  Consigli  delle  Regioni  a  statuto   ordinario",
pubblicata nella Gazzetta Uficiale della Repubblica  italiana  n.  46
del 24 febbraio 1995; 
 
   VISTO il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il  D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n.  1520
della Gazzetta Uficiale della  Repubblica  italiana  n.  152  del  23
giugno 1960, alle cui disposizioni  rinvia,  in  quanto  applicabili,
l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
 
   VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    "Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001,  n.  3",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2003; 
 
   VISTA la legge statutaria n. 1 dell'  11  novembre  2004,  recante
"Nuovo statuto della Regione Lazio" -  come  modificata  dalla  legge
statutaria n. 1 del 4 ottobre 2012, recante  "Modifiche  all'art.  2,
comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto
della Regione Lazio)" - pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Lazio dell'11 novembre 2004; 
 
   VISTA la legge regionale del Lazio  n.  2  del  13  gennaio  2005,
recante "Disposizioni in materia di  elezione  del  Presidente  della
Regione e del Consiglio regionale e in materia di  ineleggibilita'  e
incompatibilita'  dei  componenti  della  Giunta  e   del   Consiglio
regionale"; 
 
   VISTA la legge regionale statutaria della Lombardia n.  1  del  30
agosto  2008,  recante  lo  statuto  d'autonomia   della   Lombardia,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35, 1°
Supplemento ordinario del 31 agosto 2008; 
 
   VISTA la legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012, recante "Norme
per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del  Presidente  della
Regione",  pubblicata  nel  Supplemento  Ordinario   del   Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 2012; 
 
   VISTO lo statuto della Regione Molise,  deliberato  dal  Consiglio
Regionale del Molise nelle sedute del  22  febbraio  2011  e  del  20
dicembre 2012 e pubblicato  nel  Bollettino  Uficiale  della  Regione
Molise, edizione straordinaria, n. 33 del 28 dicembre 2012; 
 
   VISTO il comunicato del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre
2012 nel quale si  riporta  la  decisione  di  svolgere  le  elezioni
regionali del Molise e della Lombardia contestualmente alle  elezioni
politiche; 
 
   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012,
n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 299 del 24 dicembre 2012, con il  quale  sono  stati  convocati  i
comizi elettorali per il rinnovo della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013; 
 
   VISTA la nota del Ministero dell'Interno -  Dipartimento  per  gli
Affari Interni  e  Territoriali  -  Direzione  Centrale  dei  Servizi
Elettorali n. 5317 del 24 dicembre 2012 con la  quale  si  chiede  ai
Prefetti interessati di indire le elezioni regionali  nei  giorni  di
domenica 24 e di lunedi' 25 febbraio 2013; 
 
   VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00420  del
22 dicembre 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
Lazio n. 76 del 28 dicembre seguente, con il quale, a  seguito  delle
dimissioni  del  Presidente  della  Regione  rassegnate  in  data  27
settembre 2012 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 6002 del 27
novembre 2012, e' stato rinnovato il precedente decreto n. T00411 del
1° dicembre 2012, con  l'indizione  dei  comizi  per  l'elezione  del
Presidente e del Consiglio regionale del Lazio nei giorni di domenica
24 febbraio e lunedi' 25 febbraio 2013; 
 
   VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Milano  prot.  n.
47449/2012 del 27 dicembre 2012 con il quale, a seguito della nota n.
15286/12 del 5 novembre 2012 del Presidente del  Consiglio  regionale
della  Lombardia  relativa   alla   deliberazione   dell'Ufficio   di
Presidenza del Consiglio  della  regione  Lombardia  n.  299  del  31
ottobre 2012, recante "Presa  d'atto  delle  dimissioni  personali  e
contestuali rassegnate da 74 Consiglieri regionali della  Lombardia",
sono stati convocati per domenica 24 febbraio e lunedi'  25  febbraio
2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della  Regione  e
dell'Assemblea Regionale della Lombardia; 
 
   VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Campobasso  prot.
n. 56527 del 27 dicembre 2012, con il quale, a seguito della sentenza
del Tribunale amministrativo  regionale  del  Molise  n.  224/2012  -
confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5504/2012  -  di
annullamento delle operazioni elettorali svoltesi il 16 e 17  ottobre
2011 per il rinnovo del Consiglio regionale e per l'elezione  diretta
del  presidente  della  Giunta  della  Regione  Molise,  sono   stati
convocati per domenica 24 e lunedi' 25 febbraio  2013  i  comizi  per
l'elezione diretta del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea
Regionale del Molise; 
 
   EFFETTUATE le consultazioni con la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
 
   UDITA la relazione del Commissario Francesco  Posteraro,  relatore
ai   sensi   dell'articolo    31    del    regolamento    concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
 
                              DELIBERA 
 
                              TITOLO I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                               Art. 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
 
1. Le disposizioni di cui al presente  provvedimento,  in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni per le elezioni del  Presidente  della
Giunta regionale e  del  Consiglio  regionale  delle  regioni  Lazio,
Lombardia e Molise fissate per i giorni 24 e 25 febbraio  2013  e  si
applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica. 
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale,  anche  parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione. 
3. Le disposizioni di cui al  presente  provvedimento  hanno  effetto
dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia
alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione  relativo   alle
consultazioni di cui al comma 1. 
4. Le disposizioni di cui al presente provvvedimento non si applicano
ai programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi
esclusivamente in ambiti  territoriali  nei  quali  non  e'  prevista
alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 
 
                              TITOLO II 
                 RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA 
 
                               CAPO I 
                    DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI 
                      DELLE EMITTENTI NAZIONALI 
 
                               Art. 2 
           (Riparto degli spazi di comunicazione politica) 
 
1. Ai fini del presente  Capo  I,  in  applicazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28,  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
convocazione dei comizi  elettorali  e  la  data  di  chiusura  delle
campagne elettorali, gli spazi che ciascuna  emittente  televisiva  o
radiofonica nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione  politica
riferita alle consultazioni elettorali di cui al precedente  art.  1,
nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della  legge  22  febbraio
2000, n. 28, sono garantiti: 
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione  dei  comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature: 
   a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale; per  i  Gruppi  parlamentari
composti da  forze  politiche  distinte,  o  rappresentate  da  sigle
diverse, il Presidente del  Gruppo  individua,  secondo  criteri  che
contemperino  le  esigenze  di  rappresentativita'  con   quelle   di
pariteticita',  le  forze   politiche   che   di   volta   in   volta
rappresenteranno il Gruppo; 
   b) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e  del
Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto,
i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri  che
contemperino  le  esigenze  di  rappresentativita'  con   quelle   di
pariteticita', le forze politiche  diverse  da  quelle  di  cui  alle
lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi; 
   c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle  di  cui
alla lettera a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; 
   d) nei confronti delle forze politiche diverse da  quelle  di  cui
alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno
un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate nell'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 
Negli spazi di comunicazione politica di cui al  presente  comma,  il
tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti aventi diritto  per  il
cinquanta per cento in proporzione alla consistenza parlamentare  dei
soggetti di cui all'art. 2, lett. a), e per il restante cinquanta per
cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma
1. 
II) Nel periodo intercorrente tra  la  data  di  presentazione  delle
candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi
di comunicazione politica sono garantiti, con criterio paritario, nei
confronti: 
   a) dei soggetti politici che presentano liste di candidati per  il
rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature  in
collegi o circoscrizioni  che  interessino  almeno  un  quarto  degli
elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione; 
   b) dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale  sostenuti
da liste o coalizioni di liste, che abbiano presentato candidature in
collegi o circoscrizioni  che  interessino  almeno  un  quarto  degli
elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni. 
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli  spazi  disponibili,
il principio delle pari opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche'  ciascuna
di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi'
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In  ogni  caso  la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere
effettuata  su  base  quindicinale,  garantendo  l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque  entro  la  settimana  successiva  alle  compensazioni   che
dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.  Ove  possibile,  tali
trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano   la
fruizione anche ai non udenti. 
3.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli  altri  soggetti,  anche  nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad  essi
spettante. Nelle trasmissioni interessate  e'  fatta  menzione  della
rinuncia. 
4. Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra  le
ore 7:00 e le ore 24:00  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore  7:00  e  le  ore
1:00 del giorno successivo. 
5. I calendari delle trasmissioni di cui al  presente  articolo  sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorita'. 
6. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente  articolo
deve essere ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche
registrate ai sensi dell'art. 32- quinquies,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
7. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 
 
                               Art. 3 
(Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
                              gratuito) 
 
1. Nel periodo intercorrente  tra  la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali   private   possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  per  la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. 
2. Per la trasmissione dei messaggi  politici  autogestiti  a  titolo
gratuito le emittenti  di  cui  al  comma  1  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
   a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo  quanto
previsto all'art. 2, comma 1, numero II; i messaggi sono trasmessi  a
parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con  riferimento
alle fasce orarie; 
   b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono  avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 
   c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione  nella  programmazione  e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di  quattro
contenitori per  ogni  giornata  di  programmazione.  I  contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati  uno  per
ciascuna delle seguenti  fasce  orarie,  progressivamente  a  partire
dalla prima: prima fascia 18:00-19:59;  seconda  fascia  14:00-15:59;
terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59; 
   d) i messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
   e) ciascun messaggio puo'  essere  trasmesso  una  sola  volta  in
ciascun contenitore; 
   f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di  due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
   g) ogni messaggio reca la  dicitura  "messaggio  autogestito"  con
l'indicazione del soggetto politico committente. 
 
                               Art. 4 
  (Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici) 
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata  in  vigore
del presente provvedimento, le emittenti  che  intendono  trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: 
   a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di  maggiore  ascolto.  Nel
comunicato l'emittente nazionale  informa  i  soggetti  politici  che
presso la sua sede, di cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,
che puo' essere reso disponibile anche nel sito  web  dell'emittente,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  il  modello  MAG/1/ER,  reso  disponibile  nel  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom. it; 
   b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni il documento di cui  alla  lettera  a),  nonche',
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo,  ogni  variazione
successiva  del  documento  stesso  con  riguardo   al   numero   dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.  A  quest'ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso
disponibile nel predetto sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni. 
2.  Fino  al  giorno  precedente  la  data  di  presentazione   delle
candidature, i soggetti politici interessati a  trasmettere  messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax,  le  proprie
richieste,  indicando  il  responsabile  elettorale  e   i   relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando  di  presentare
candidature in collegi o circoscrizioni  che  interessino  almeno  il
quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine,  puo'
anche essere utilizzato il modello  MAG/3/ER,  reso  disponibile  nel
predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
                               Art. 5 
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a  titolo
                              gratuito) 
 
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei  singoli  contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio  unico  presso  la
sede dell'Autorita', alla presenza di un funzionario della stessa. 
2. La  collocazione  nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare  di  un  posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. 
 
                               Art. 6 
   (Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali) 
 
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i
notiziari  e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,   a
rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto  conto  che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, della obiettivita' e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche. 
3.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui  al  presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi  devono  assicurare  in
maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di  parita'  di
trattamento, fondate sui dati del  monitoraggio  del  pluralismo,  al
fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e
devono assicurare ogni cautela atta ad  evitare  che  si  determinino
situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati
competitori elettorali,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le
posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto  politico
espresse da soggetti e persone  non  direttamente  partecipanti  alla
competizione elettorale. A tal  fine  i  direttori  responsabili  dei
notiziari  sono  tenuti  settimanalmente  ad  acquisire  i  dati  del
monitoraggio  del  pluralismo  relativi  alla  testata  diretta  e  a
correggere eventuali disparita'  di  trattamento  verificatesi  nella
settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non  siano
oggettivamente nella condizione di poter  attribuire,  in  base  alla
conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti   politici   ai
conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti  non
si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di
membri del Governo, di esponenti politici e di candidati. 
4.   I   telegiornali   devono   rispettare,   con   la   completezza
dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista. I  direttori,  i
conduttori, i giornalisti  devono  orientare  la  loro  attivita'  al
rispetto dell'imparzialita', avendo come  unico  criterio  quello  di
fornire  ai  cittadini  il  massimo  di  informazioni,  verificate  e
fondate, con il massimo della chiarezza. 
5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera  i  programmi  di
approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere
rilevante     l'esposizione     di     opinioni     e     valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata  presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai   diversi
soggetti politici. 
6. Il rispetto delle condizioni di cui  al  presente  articolo  e  il
ripristino di eventuali  squilibri  accertati,  e'  assicurato  anche
d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative violazioni  secondo
quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento. 
7. In tutte le trasmissioni  radiotelevisive  diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non
e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti
politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti  politici
di cui all'art. 2, comma 1, e non possono  essere  trattati  temi  di
evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino  vicende
o fatti personali di personaggi politici. 
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa  da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o
manifestare le proprie preferenze di voto. 
 
                               Art. 7 
               (Illustrazione delle modalita' di voto) 
 
1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti  radiotelevisive
nazionali private  illustrano  le  principali  caratteristiche  delle
elezioni regionali di cui al presente provvedimento, con  particolare
riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di espressione del
voto, ivi comprese le speciali modalita' di  voto  previste  per  gli
elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili. 
 
                               CAPO II 
        DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI 
 
                               Art. 8 
                (Programmi di comunicazione politica) 
 
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti  all'art.  2,
comma 1, lettera c), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel
periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e
la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche  con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. 
2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve  essere  garantita
nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale
tra i seguenti soggetti politici: 
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione  dei  comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature: 
   a) nei  confronti  delle  forze  politiche  che  costituiscono  un
autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare; 
   b) nei confronti delle forze politiche diverse da  quelle  di  cui
alla lettera  a),  presenti  in  uno  dei  due  rami  del  Parlamento
nazionale o  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  due
rappresentanti italiani al Parlamento europeo. 
II) Nel periodo intercorrente tra  la  data  di  presentazione  delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: 
   a) nei confronti delle liste regionali, ovvero dei gruppi di liste
o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della
Giunta regionale; 
   b) nei confronti delle forze politiche  che  presentano  liste  di
candidati per l'elezione del Consiglio regionale. 
3.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze. 
4. Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra  i  soggetti  politici  anche
attraverso  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  I  calendari  delle
predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette  giorni  prima,
anche a mezzo  telefax,  ai  competenti  Comitati  regionali  per  le
comunicazioni che ne informano  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei  predetti  calendari  sono
tempestivamente  comunicate  al  predetto  organo,  che  ne   informa
l'Autorita'.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono  diffuse  con
modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. 
5. E' possibile realizzare  trasmissioni  di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
6. Le trasmissioni di cui  al  presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente
precedente. 
 
                               Art. 9 
          (Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito) 
 
1. Nel periodo intercorrente  tra  la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi. 
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui  al  comma  1  le
emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
   a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo  quanto
previsto al precedente art. 8, comma 2, numero II;  i  messaggi  sono
trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche  con
riferimento alle fasce orarie; 
   b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono  avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 
   c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere
interrotti, hanno una autonoma collocazione  nella  programmazione  e
sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di  quattro
contenitori per  ogni  giornata  di  programmazione.  I  contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati  uno  per
ciascuna delle seguenti  fasce  orarie,  progressivamente  a  partire
dalla prima: prima fascia 18:00-19:59;  seconda  fascia  12:00-14:59;
terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59; 
   d) i messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
   e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di  due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
   f) ogni messaggio  reca  per  tutta  la  sua  durata  la  dicitura
"messaggio  elettorale  gratuito"  con  l'indicazione  del   soggetto
politico committente. Per le  emittenti  radiofoniche,  il  messaggio
deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo
tenore. 
 
                               Art. 10 
    (Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici 
    relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito) 
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata  in  vigore
del presente provvedimento, le emittenti  radiofoniche  e  televisive
locali  che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo
gratuito: 
   a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da
trasmettere almeno una volta nella fascia di  maggiore  ascolto.  Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero  telefonico
e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,  che  puo'
essere  reso  disponibile  anche   sul   sito   web   dell'emittente,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  i  modelli  MAG/1/ER  resi  disponibili  nel   sito   web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom. it; 
   b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente   Comitato
regionale  per  le  comunicazioni  che  ne  informa  l'Autorita',  il
documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente  con  almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata  successivamente
al documento stesso con riguardo al numero  dei  contenitori  e  alla
loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine,  le  emittenti
possono anche utilizzare i  modelli  MAG/2/ER  resi  disponibili  nel
predetto sito web dell'Autorita'. 
2. Fino al giorno di  presentazione  delle  candidature,  i  soggetti
politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e
al competente Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  ,  che  ne
informa l'Autorita', le proprie richieste, indicando il  responsabile
elettorale e i relativi recapiti, la  durata  dei  messaggi,  nonche'
dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che
interessino  almeno  un   quarto   degli   elettori   chiamati   alle
consultazioni su base regionale. A tale fine,  possono  anche  essere
utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili nel predetto sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
                               Art. 11 
   (Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito) 
 
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che  accettano  di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
I competenti Comitati regionali per  le  comunicazioni  provvedono  a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso, di  competenza  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,
informandone l'Autorita' nel rispetto dei criteri fissati dal  citato
comma 5. 
 
                               Art. 12 
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
                              gratuito) 
 
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei  singoli  contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'  i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  Il  Comitato
procede  sollecitamente  al  sorteggio  nei   giorni   immediatamente
successivi alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
candidature. 
2. La  collocazione  nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di
cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. 
 
                               Art. 13 
             (Messaggi politici autogestiti a pagamento) 
 
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione  dei  comizi
elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art.  2,
comma 1, lettera d), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004. 
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di  cui  al
comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono
assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti
politici. 
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti  radiofoniche
e televisive locali che  intendono  diffondere  i  messaggi  politici
autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia  dell'offerta  dei
relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al
giorno, nella fascia oraria  di  maggiore  ascolto,  per  tre  giorni
consecutivi. 
4. Nell'avviso  di  cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e
di fax, e' depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da
chiunque ne abbia interesse, concernente: 
   a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi
possono essere prenotati; 
   b) le modalita' di prenotazione degli spazi; 
   c) le tariffe per  l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale; 
   d)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi. 
5. Ciascuna emittente radiofonica e  televisiva  locale  deve  tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici
in base alla loro progressione temporale. 
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi  di  cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. 
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva  locale  e'  tenuta  a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non
superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti
politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo
documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i
messaggi di cui al comma 1. 
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al  comma  1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. 
9. La prima messa  in  onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4
costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi
politici autogestiti a pagamento durante il periodo elettorale. 
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1
devono essere preceduti  e  seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del
seguente  contenuto:  "Messaggio   elettorale   a   pagamento",   con
l'indicazione del soggetto politico committente. 
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al  comma  1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con  l'indicazione  del
soggetto politico committente. 
12.  Le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono
stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di
singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun
candidato. 
 
                               Art. 14 
                   (Trasmissioni in contemporanea) 
 
1. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo
II del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore
di trasmissione non in contemporanea. 
 
                               Art. 15 
    (Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali) 
 
1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma  1,
lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche
e televisive locali devono garantire  il  pluralismo,  attraverso  la
parita'  di   trattamento,   l'obiettivita',   la   correttezza,   la
completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e  la  pluralita'
dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate  questioni
relative  alle  consultazioni  elettorali,  deve  essere   assicurato
l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo   quanto   previsto
dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal codice
di autoregolamentazione. 
2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e  di
critica che, in  chiara  distinzione  tra  informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'art. 16,  comma  5,  della  legge  6
agosto 1990  n.  223  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita',  come  definite
all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto. 
 
                              CAPO III 
                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
                               Art. 16 
           (Circuiti di emittenti radiotelevisive locali) 
 
1.  Ai  fini  del  presente   provvedimento,   le   trasmissioni   in
contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in
ambito  nazionale.   Analogamente   si   considerano   le   emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi  dell'art.
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 
2. Ai fini del  presente  provvedimento,  il  circuito  nazionale  si
determina con riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il  tempo  di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali dal presente provvedimento. 
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi
nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea. 
 
                               Art. 17 
                 (Conservazione delle registrazioni) 
 
1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a   conservare   le
registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo
della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione
della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione
dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine
ai  quali  sia  stata  notificata  contestazione  di  violazione   di
disposizioni della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  del  codice  di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche'  di  quelle  emanate   dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi  radiotelevisivi  o  di   quelle   contenute   nel   presente
provvedimento. 
 
                               Art. 18 
             (Imprese radiofoniche di partiti politici) 
 
1. In conformita' a  quanto  disposto  dall'art.  6  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui  ai  Capi  I  e  II  del
presente titolo non si  applicano  alle  imprese  di  radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un  partito  politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.  Per  tali  imprese  e'
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia  gratuito,  di
spazi per messaggi autogestiti. 
2. I  partiti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con  tempestivita'
all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione
necessaria a qualificare l'impresa  di  radiodiffusione  come  organo
ufficiale del partito. 
 
                             TITOLO III 
                    STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 
 
                               Art. 19 
    (Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici 
                elettorali su quotidiani e periodici) 
 
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata  in  vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il  penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2,
della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  messaggi  politici  elettorali
sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso
un apposito comunicato pubblicato sulla  stessa  testata  interessata
alla diffusione  di  messaggi  politici  elettorali.  Per  la  stampa
periodica si tiene conto della data  di  effettiva  distribuzione  al
pubblico. Ove in ragione della periodicita'  della  testata  non  sia
stato possibile pubblicare  sulla  stessa  nel  termine  predetto  il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi  non  potra'  avere
inizio che dal numero successivo a quello  recante  la  pubblicazione
del comunicato sulla testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 
2. Il comunicato  preventivo  deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta,
concernente: 
   a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati; 
   b) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita'; 
   c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base
alla loro progressione temporale. 
3. Devono essere riconosciute ai soggetti  politici  richiedenti  gli
spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo  documentale,  su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate
a diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del  presente
provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere
indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le
pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui  al
comma 2. 
6. La pubblicazione del comunicato  preventivo  di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo. 
 
                               Art. 20 
           (Pubblicazione di messaggi politici elettorali 
                     su quotidiani e periodici) 
 
1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
"messaggio  elettorale"  con  l'indicazione  del  soggetto   politico
committente. 
2. Sono vietate forme di messaggio  politico  elettorale  diverse  da
quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio  2000,
n. 28. 
 
                               Art. 21 
              (Organi ufficiali di stampa dei partiti) 
 
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di  messaggi
politici elettorali su  quotidiani  e  periodici  e  sull'accesso  in
condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli  organi
ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici  e  alle  stampe
elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati. 
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento  politico  il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero  che
rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico. 
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni  e  le  liste  sono
tenuti a fornire con  tempestivita'  all'Autorita'  ogni  indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali  di  coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati. 
 
                              TITOLO IV 
                   SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI 
 
                               Art. 22 
                  (Sondaggi politici ed elettorali) 
 
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera,  fermo  restando
quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio  2000,  n.
28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6
a 12 del Regolamento in materia  di  pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 
 
                              TITOLO V 
                        VIGILANZA E SANZIONI 
 
                               Art. 23 
        (Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni) 
 
1. I Comitati regionali per le comunicazioni  assolvono,  nell'ambito
territoriale di rispettiva  competenza,  oltre  alle  attivita'  gia'
precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti: 
   a) di vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche'   delle
disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; 
   b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle
relative all'articolo 9 della legge n. 28  del  2000  in  materia  di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmettendo
i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le  conseguenti
proposte  all'Autorita'  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  sua
competenza. 
 
                               Art. 24 
                     (Procedimenti sanzionatori) 
 
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,  n.
28 e del  codice  di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il
presente provvedimento sono perseguite  d'ufficio  dall'Autorita'  al
fine dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dagli  artt.  10  e
11-quinquies  della  medesima  legge.   Ciascun   soggetto   politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto. 
2. Il  Consiglio  nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del  codice
di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal
presente provvedimento. 
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata,  anche  a  mezzo
telefax, all'Autorita', all'emittente privata o  all'editore  cui  la
violazione e' imputata,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni,  al  gruppo  della  Guardia  di  Finanza   nella   cui
competenza  territoriale  rientra  il  domicilio   dell'emittente   o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro   delle   registrazioni   interessate   dalla    comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 
4. La denuncia  indirizzata  all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3. 
5. La denuncia contiene, a pena  di  inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione. 
6. Qualora  la  denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario  della
documentazione ricevuta sembri ricorrere  una  possibile  violazione,
dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente
procedibili. 
7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui
al comma 1 riguardanti  le  emittenti  radiotelevisive  nazionali  ed
editori di giornali e periodici a diffusione nazionale,  mediante  le
proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale
della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita' stessa.  Adotta
i  propri  provvedimenti  entro   le   quarantotto   ore   successive
all'accertamento  della  violazione  o  alla  denuncia,  fatta  salva
l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da  parte
delle  emittenti  televisive  e  degli   editori,   con   contestuale
informativa all'Autorita'. 
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e  televisive
locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati  regionali
per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10. 
9. Il Gruppo della Guardia  di  Finanza  competente  per  territorio,
ricevuta  la  denuncia  della  violazione  da  parte   di   emittenti
radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1  provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al comma 8, dandone immediato  avviso,  anche  a  mezzo  telefax,
all'Autorita'. 
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria
e instaura  il  contraddittorio  con  gli  interessati:  a  tal  fine
contesta i fatti, anche a mezzo telefax,  sente  gli  interessati  ed
acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro   ore
successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso
termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via
compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti
e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno   specifico   verbale   di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il
competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all'Autorita'   che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal
ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione
servizi  media  -  Ufficio  comunicazione  politica  e  conflitti  di
interessi dell'Autorita' medesima. 
11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al   comma   8   segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa. 
12.  Gli  Ispettorati  Territoriali  del  Ministero  dello   sviluppo
economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni. 
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono
tenuti  al  rispetto  delle   disposizioni   dettate   dal   presente
provvedimento, adeguando la propria  attivita'  di  programmazione  e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti. 
14. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini
previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio  1997,  n.
249 e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio  2000,
n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.  Accerta,
altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate  dalla  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art.  1,  comma  6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga  una
misura  ripristinatoria  della  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o  gli  editori  di  stampa
quotidiana sono  tenuti  ad  adempiere  nella  prima  trasmissione  o
pubblicazione  utile  e,   comunque,   nel   termine   indicato   nel
provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. 
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate  in  applicazione
delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n.  689.  Esse
si applicano anche a carico dei soggetti  a  favore  dei  quali  sono
state  commesse  le  violazioni,  qualora  ne  venga   accertata   la
responsabilita'. 
17. L'Autorita', nell'ipotesi di accertamento delle violazioni  delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge
31 luglio 1997, n. 249,  relative  allo  svolgimento  delle  campagne
elettorali disciplinate  dal  presente  provvedimento,  da  parte  di
imprese  che  agiscono  nei  settori  del  sistema  integrato   delle
comunicazioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  s)  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo  al  titolare  di
cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7,  comma  1,  della
legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei
medesimi, procede all'esercizio della competenza  attribuitale  dalla
legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei  conflitti
di interesse. 
Il presente  provvedimento  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
La presente delibera e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web della  stessa
Autorita' all'indirizzo www.agcom.it. 
 
    Roma, 10 gennaio 2013 
 
                            Il Presidente 
                               Cardani 
 
                       Il commissario relatore 
                              Posteraro 
 
                 Il segretario generale, ad interim 
                                Aria