N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2012

Ordinanza del 22 maggio  2012  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Mantova sul ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.a. contro Agenzia delle entrate Direzione provinciale di
Mantova. 
 
Imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)  -  Norme  della
  Regione Lombardia - Aliquota applicabile al  valore  di  produzione
  netta per  i  soggetti  di  cui  agli  artt.  6  e  7  del  decreto
  legislativo n. 446 del 1997 (tra i quali le banche) -  Innalzamento
  al  5,75  per  cento  a  decorrere  dall'anno  d'imposta   2002   -
  Esorbitanza dai limiti della potesta' di incremento conferita  alle
  Regioni relativamente all'aliquota c.d.  "ordinaria"  -  Violazione
  della competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di
  tributi erariali. 
- Legge della Regione Lombardia 18 dicembre  2001,  n.  27,  art.  1,
  comma 5. 
- Costituzione, art. 117 [comma secondo, lett. e)]. 
(GU n.3 del 16-1-2013 )
 
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso   n.   619/2010
depositato il 29 settembre  2010  avverso  silenzio  rifiuto  istanza
RIMB. n. del 4 aprile 2006 IRAP 2002  contro  Ag.  Entrate  Direzione
Provinciale di Mantova - Banca Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.,
piazza Salimbeni n. 3 - 53100  Siena  (SI),  difeso  da:  Russo  avv.
Pasquale, Fransoni avv. Guglielmo e Padovani avv. Francesco  -  corso
Italia, 29 50123 Firenze (FI);Proposto dal  ricorrente:  Banca  Monte
dei Pachi di Siena S.p.a. - piazza Salimbeni n 3 - 53100 Siena  (SI),
difeso da: Russo avv. Pasquale, Fransoni avv.  Guglielmo  e  Padovani
avv. Francesco - corso Italia, 29 - 50123 Firenze (FI). 
    Premesso che: 
        con ricorso depositato in data 28 settembre 2010 rubricato al
n. 619/2010 R.G. della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova,
la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in  qualita'  di  societa'
incorporante  la  Banca  Agricola  Mantovana  S.p.a.,  impugnava   il
silenzio rifiuto serbato dalla Agenzia delle Entrate; 
        ufficio di Mantova - in ordine alla istanza  di  rimborso  da
essa ricorrente prodotta in data 4 aprile 2006, avente ad oggetto  la
maggiore I.R.A.P. versata per l'anno 2002 da B.A.M. S.p.a.; 
        quest'ultima   aveva    corrisposto,    infatti,    l'importo
complessivo di € 12.413.909,00 adottando  l'aliquota  pari  al  5,75%
dell'imponibile, cosi' e come stabilita dall'art.  l,  V  co.,  legge
regione Lombardia 18 dicembre 2001 n. 27; 
        senonche',  secondo  la  prospettazione   della   ricorrente,
nell'anno in questione, l'imposta doveva essere  calcolata,  a  norma
dell'art. 45 D.lgs. n. 446/1997, tramite l'applicazione dell'aliquota
pari al 4,75%, con una minor  imposta  pari,  nella  fattispecie,  ad
€ 1.688.766,00; 
        infatti, per gli istituti di  credito  e  gli  altri  enti  e
societa' finanziarie (ossia i soggetti di cui agli  articoli  6  e  7
d.lgs. n. 446/1997), l'art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 446/1997, in
allora vigente, nel testo modificato con legge 28  dicembre  2001  n.
448, prevedeva: 
          per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1°
gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota nella misura del 5,40%; 
          per i due periodi di imposta successivi -  2001  e  2002  -
l'aliquota rispettivamente nella misura del 5% e del 4,75%; 
        l'art. 1, quinto comma,legge regionale Lombardia 18  dicembre
2001 n. 27, pertanto, avrebbe illegittimamente previsto  l'incremento
dell'aliquota sino al 5,75%, in violazione dell'art. 117 Cost,; 
        infatti, la potesta' attribuita dal Legislatore  statuale  al
Legislatore regionale di disporre l'incremento della  percentuale  di
imposizione sul valore della produzione netta, a far tempo dal  terzo
anno successivo a quello della  entrata  in  vigore  della  normativa
istitutiva dell'IRAP, ossia dall'anno 2000,  sarebbe  stato  limitato
alla  cd.  aliquota  «ordinaria»,  esclusa  quindi   l'aliquota   cd.
«speciale»; 
        in altri termini il Legislatore statuale aveva attribuito  al
Legislatore regionale  la  potesta'  di  incrementare  esclusivamente
l'aliquota prevista all'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 446/1997  per
i soggetti diversi dagli operatori dei  settore  agricolo,  banche  e
altri  enti  e  societa'  finanziarie,  nonche'  per  le  imprese  di
assicurazione; 
        gli sarebbe stato cosi' precluso qualsiasi  aumento  relativo
alla aliquota di  imposta  applicabile  agli  operatori  dei  settore
agricolo, banche e altri enti e societa' finanziarie, nonche' per  le
imprese di' assicurazione, indicati  all'art.  45,  primo  e  secondo
comma; 
        sempre secondo l'assunto della ricorrente, a tutto concedere,
il Legislatore regionale sarebbe stato facoltizzato  dal  Legislatore
statuale all'aumento della aliquota applicabile alle banche sino alla
misura massima del 5,25%, ossia nella percentuale massima  consentita
- per l'anno di imposta  2002  -  per  la  cd,  aliquota  «ordinaria»
applicabile a tutti gli altri soggetti; 
        il Legislatore regionale, quindi, non sarebbe stato investito
della  potesta'  di  incrementare  l'aliquota  «speciale»  in  misura
superiore a quella prevista per la aliquota «ordinaria», in forza del
combinato disposto dell'art. 16, primo comma, primo periodo, e  terzo
comma, d.lgs. n. 446/1997; 
        la  ricorrente  chiedeva,  pertanto,   che   la   Commissione
Tributaria  Provinciale  di  Mantova  previa  rimessione  alla  Corte
costituzionale  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, quinto comma, legge regione  Lombardia  n.  27/2001  per
violazione dell'art. 117 Cost., giusta eccesso di delega, 
    in principalita' dichiarasse: 
        l'applicabilita'  dell'aliquota  del  4,75%  stabilita  dalla
legislazione statuale e,  segnatamente,  dall'art.45,  secondo  comma
d.lgs. n. 446/1997 nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001 n.
448, in luogo di  quella  del  5,75%  stabilita  dalla  citata  norma
regionale, denunciata di illegittimita' costituzionale; 
        conseguentemente  la  non  debbenza  della  imposta  da  essa
versata in eccedenza, disponendone il rimborso; 
    in subordine dichiarasse: 
        l'applicabilita' di una aliquota non superiore al  5,25%,  in
forza  del  combinato  disposto  dell'art.  16,  primo  comma,  primo
periodo, d.lgs. n. 446/1997, nonche' del terzo comma  della  medesima
norma, in luogo di quella del 5,75%, stabilita dalla norma regionale; 
        conseguentemente la non debbenza  della  imposta  versata  in
eccedenza, disponendone il rimborso; 
         con nota datata 4 novembre  2010,  depositata  l'8  novembre
2010 l'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Mantova -  si
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; 
    Ritenuto che: 
        l'art. 117, secondo comma, lett. E) Cost,  sancisce  che  «lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...)  moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della  concorrenza;
sistema  valutario;  sistema  tributario  e  contabile  dello  Stato;
perequazioni delle risorse finanziarie»; 
        pertanto, dalla potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato
nelle materie indicate  nel  precetto  costituzionale  su  menzionato
consegue che la disciplina, anche di dettaglio, in materia tributaria
e, come nella fattispecie  dell'I.R.A.P.,  e'  riservata  alla  legge
statale; 
        in tale materia l'intervento del  Legislatore  regionale  e',
dunque, ammesso solo nei termini stabiliti dal  Legislatore  statuale
(Corte cost. 2003 n. 396; Corte cost. 2009 n. 216); 
        l'art.16, terzo comma,  d.lgs.  n.  446/1997  attribuisce  al
Legislatore regionale la potesta' di incremento nella misura  massima
dell'1% della aliquota di cui al primo comma  del  medesimo  art.  16
(4,25%), facendo espressamente «salvo quanto previsto (..) nei  commi
primo e secondo dell'art. 45»; 
        primo e secondo comma, d.lgs. n.  446/1997,  vigente  dal  1°
gennaio 2002, come modificato con  legge  28  dicembre  2001  n.  448
dispone, a sua volta che, per l'anno di imposta 2002, il valore della
produzione netta delle banche  sia  assoggettata  alla  aliquota  del
4,75%; 
        il Legislatore statuale, quindi, ha attribuito al Legislatore
regionale la potesta' di incremento della aliquota del 4,25%, di  cui
all'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, applicabile a  soggetti
diversi da  quelli  indicati  all'art.  45,  primo  comma  d.lgs.  n.
446/1997, escludendo, invece, la  suddetta  potesta'  di  incremento,
quanto alla aliquota applicabile al valore di  produzione  netta  dei
soggetti indicati all'art.  45,  primo  e  secondo  comma  d.lgs.  n.
446/1997, fra i quali le banche; 
        tuttavia l'art. 1, quinto comma, legge regione  Lombardia  n.
27/2001, prescrive testualmente: 
          «a decorrere dall'anno 2002, per i  soggetti  di  cui  agli
articoli  6  e  7  del  decreto  legislativo  n.446/97  e  successive
modificazioni e integrazioni,  l'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e' deterrninata applicando al valore di produzione  netta,
come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota del 5,75 per cento»; 
        con simile dettato eccede, quindi, la facolta' attribuita  al
Legislatore  regionale  dal   Legislatore   sovraordinato,   limitata
all'incremento dell'aliquota nei confronti  di  soggetti  diversi  da
quelli indicati all'art. 45, secondo comma d.lgs. n. 446/1997,  ossia
diversi dalle banche; 
        la questione relativa alla conformita'  dell'art.  1,  quinto
comma, legge regione Lombardia n. 27/2001 al disposto  dell'art.  117
Cost. si  appalesa,  dunque,  non  manifestamente  infondata  per  le
ragioni innanzi esplicitate; 
        la medesima questione e' altresi' assolutamente  determinante
ai fini della decisione del  procedimento  instaurato  avanti  questo
Giudice, giacche' da essa dipende la debenza  o  meno  della  imposta
chiesta a rimborso dalla societa' ricorrente; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge  11  marzo  1953  n.  87,
dichiara non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale l'art. 1, quinto comma,  legge  regione  Lombardia  n.
27/2001, per contrasto con il dettato dell'art. 117  Cost.,  proposta
da M.P.S. S.p.a.; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura delle Segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alla ricorrente M.P.S. S.p.a. nonche' alla  Agenzia  delle
Entrate  -  Direzione  provinciale  di  Mantova  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
del Parlamento. 
        Mantova, 21 novembre 2011 
 
                        Il Presidente: Momoli