N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2012
Ordinanza del 22 maggio 2012 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova sul ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. contro Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Mantova. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Norme della Regione Lombardia - Aliquota applicabile al valore di produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (tra i quali le banche) - Innalzamento al 5,75 per cento a decorrere dall'anno d'imposta 2002 - Esorbitanza dai limiti della potesta' di incremento conferita alle Regioni relativamente all'aliquota c.d. "ordinaria" - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. - Legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27, art. 1, comma 5. - Costituzione, art. 117 [comma secondo, lett. e)].(GU n.3 del 16-1-2013 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 619/2010 depositato il 29 settembre 2010 avverso silenzio rifiuto istanza RIMB. n. del 4 aprile 2006 IRAP 2002 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale di Mantova - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena (SI), difeso da: Russo avv. Pasquale, Fransoni avv. Guglielmo e Padovani avv. Francesco - corso Italia, 29 50123 Firenze (FI);Proposto dal ricorrente: Banca Monte dei Pachi di Siena S.p.a. - piazza Salimbeni n 3 - 53100 Siena (SI), difeso da: Russo avv. Pasquale, Fransoni avv. Guglielmo e Padovani avv. Francesco - corso Italia, 29 - 50123 Firenze (FI). Premesso che: con ricorso depositato in data 28 settembre 2010 rubricato al n. 619/2010 R.G. della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in qualita' di societa' incorporante la Banca Agricola Mantovana S.p.a., impugnava il silenzio rifiuto serbato dalla Agenzia delle Entrate; ufficio di Mantova - in ordine alla istanza di rimborso da essa ricorrente prodotta in data 4 aprile 2006, avente ad oggetto la maggiore I.R.A.P. versata per l'anno 2002 da B.A.M. S.p.a.; quest'ultima aveva corrisposto, infatti, l'importo complessivo di € 12.413.909,00 adottando l'aliquota pari al 5,75% dell'imponibile, cosi' e come stabilita dall'art. l, V co., legge regione Lombardia 18 dicembre 2001 n. 27; senonche', secondo la prospettazione della ricorrente, nell'anno in questione, l'imposta doveva essere calcolata, a norma dell'art. 45 D.lgs. n. 446/1997, tramite l'applicazione dell'aliquota pari al 4,75%, con una minor imposta pari, nella fattispecie, ad € 1.688.766,00; infatti, per gli istituti di credito e gli altri enti e societa' finanziarie (ossia i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997), l'art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 446/1997, in allora vigente, nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevedeva: per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota nella misura del 5,40%; per i due periodi di imposta successivi - 2001 e 2002 - l'aliquota rispettivamente nella misura del 5% e del 4,75%; l'art. 1, quinto comma,legge regionale Lombardia 18 dicembre 2001 n. 27, pertanto, avrebbe illegittimamente previsto l'incremento dell'aliquota sino al 5,75%, in violazione dell'art. 117 Cost,; infatti, la potesta' attribuita dal Legislatore statuale al Legislatore regionale di disporre l'incremento della percentuale di imposizione sul valore della produzione netta, a far tempo dal terzo anno successivo a quello della entrata in vigore della normativa istitutiva dell'IRAP, ossia dall'anno 2000, sarebbe stato limitato alla cd. aliquota «ordinaria», esclusa quindi l'aliquota cd. «speciale»; in altri termini il Legislatore statuale aveva attribuito al Legislatore regionale la potesta' di incrementare esclusivamente l'aliquota prevista all'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 446/1997 per i soggetti diversi dagli operatori dei settore agricolo, banche e altri enti e societa' finanziarie, nonche' per le imprese di assicurazione; gli sarebbe stato cosi' precluso qualsiasi aumento relativo alla aliquota di imposta applicabile agli operatori dei settore agricolo, banche e altri enti e societa' finanziarie, nonche' per le imprese di' assicurazione, indicati all'art. 45, primo e secondo comma; sempre secondo l'assunto della ricorrente, a tutto concedere, il Legislatore regionale sarebbe stato facoltizzato dal Legislatore statuale all'aumento della aliquota applicabile alle banche sino alla misura massima del 5,25%, ossia nella percentuale massima consentita - per l'anno di imposta 2002 - per la cd, aliquota «ordinaria» applicabile a tutti gli altri soggetti; il Legislatore regionale, quindi, non sarebbe stato investito della potesta' di incrementare l'aliquota «speciale» in misura superiore a quella prevista per la aliquota «ordinaria», in forza del combinato disposto dell'art. 16, primo comma, primo periodo, e terzo comma, d.lgs. n. 446/1997; la ricorrente chiedeva, pertanto, che la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001 per violazione dell'art. 117 Cost., giusta eccesso di delega, in principalita' dichiarasse: l'applicabilita' dell'aliquota del 4,75% stabilita dalla legislazione statuale e, segnatamente, dall'art.45, secondo comma d.lgs. n. 446/1997 nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001 n. 448, in luogo di quella del 5,75% stabilita dalla citata norma regionale, denunciata di illegittimita' costituzionale; conseguentemente la non debbenza della imposta da essa versata in eccedenza, disponendone il rimborso; in subordine dichiarasse: l'applicabilita' di una aliquota non superiore al 5,25%, in forza del combinato disposto dell'art. 16, primo comma, primo periodo, d.lgs. n. 446/1997, nonche' del terzo comma della medesima norma, in luogo di quella del 5,75%, stabilita dalla norma regionale; conseguentemente la non debbenza della imposta versata in eccedenza, disponendone il rimborso; con nota datata 4 novembre 2010, depositata l'8 novembre 2010 l'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Mantova - si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; Ritenuto che: l'art. 117, secondo comma, lett. E) Cost, sancisce che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazioni delle risorse finanziarie»; pertanto, dalla potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie indicate nel precetto costituzionale su menzionato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, in materia tributaria e, come nella fattispecie dell'I.R.A.P., e' riservata alla legge statale; in tale materia l'intervento del Legislatore regionale e', dunque, ammesso solo nei termini stabiliti dal Legislatore statuale (Corte cost. 2003 n. 396; Corte cost. 2009 n. 216); l'art.16, terzo comma, d.lgs. n. 446/1997 attribuisce al Legislatore regionale la potesta' di incremento nella misura massima dell'1% della aliquota di cui al primo comma del medesimo art. 16 (4,25%), facendo espressamente «salvo quanto previsto (..) nei commi primo e secondo dell'art. 45»; primo e secondo comma, d.lgs. n. 446/1997, vigente dal 1° gennaio 2002, come modificato con legge 28 dicembre 2001 n. 448 dispone, a sua volta che, per l'anno di imposta 2002, il valore della produzione netta delle banche sia assoggettata alla aliquota del 4,75%; il Legislatore statuale, quindi, ha attribuito al Legislatore regionale la potesta' di incremento della aliquota del 4,25%, di cui all'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, applicabile a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, primo comma d.lgs. n. 446/1997, escludendo, invece, la suddetta potesta' di incremento, quanto alla aliquota applicabile al valore di produzione netta dei soggetti indicati all'art. 45, primo e secondo comma d.lgs. n. 446/1997, fra i quali le banche; tuttavia l'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001, prescrive testualmente: «a decorrere dall'anno 2002, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.446/97 e successive modificazioni e integrazioni, l'imposta regionale sulle attivita' produttive e' deterrninata applicando al valore di produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota del 5,75 per cento»; con simile dettato eccede, quindi, la facolta' attribuita al Legislatore regionale dal Legislatore sovraordinato, limitata all'incremento dell'aliquota nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, secondo comma d.lgs. n. 446/1997, ossia diversi dalle banche; la questione relativa alla conformita' dell'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001 al disposto dell'art. 117 Cost. si appalesa, dunque, non manifestamente infondata per le ragioni innanzi esplicitate; la medesima questione e' altresi' assolutamente determinante ai fini della decisione del procedimento instaurato avanti questo Giudice, giacche' da essa dipende la debenza o meno della imposta chiesta a rimborso dalla societa' ricorrente;
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale l'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001, per contrasto con il dettato dell'art. 117 Cost., proposta da M.P.S. S.p.a.; Sospende il presente procedimento; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura delle Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente M.P.S. S.p.a. nonche' alla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Mantova al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Mantova, 21 novembre 2011 Il Presidente: Momoli