AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 20 dicembre 2012 

Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento  in  materia  di
criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che  possono
nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori,
di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in  particolare  dal
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28
giugno 2012, n. 120. (Delibera n. 292/12/CSP). (13A00432) 
(GU n.17 del 21-1-2013)

 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del  20
dicembre 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva  89/552/CEE  del
Consiglio, relativa  al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,  come  modificata
dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30 giugno 1997; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il  «Testo
unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e   radiofonici»,   come
modificato dal  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  120,  in
particolare l'art. 34; 
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di  ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione europea  sulla  televisione  transfrontaliera,  con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  20  febbraio
2001, n. 42; 
  Vista la delibera Agcom n. 23/07/CSP recante «Atto di indirizzo sul
rispetto dei diritti fondamentali della  persona  e  sul  divieto  di
trasmissioni che presentano scene  pornografiche»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16  marzo  2007,  n.
63; 
  Vista la delibera Agcom n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010 recante
«Regolamento in materia di fornitura di servizi di media  audiovisivi
a richiesta ai sensi dell'art. 22-bis del Testo unico dei servizi  di
media audiovisivi e radiofonici; 
  Vista la delibera Agcom n. 224/12/CSP del 4  ottobre  2012  recante
«Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della  disciplina  di
dettaglio sugli accorgimenti tecnici  da  adottare  per  l'esclusione
della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese
disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta
che possono nuocere gravemente al loro  sviluppo  fisico,  mentale  o
morale ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio  2005,
n. 177, come  modificato  e  integrato  in  particolare  dal  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 120»; 
  Vista la delibera Agcom n. 278/99  del  20  ottobre  1999,  recante
«Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche  nell'ambito
di  ricerche  e  indagini  conoscitive»  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117; 
  Rilevato che l'art. 34, comma 1 del decreto legislativo  31  luglio
2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28  giugno
2012, n. 120, dispone che «Sono vietate  le  trasmissioni  televisive
che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minori, e in particolare i  programmi  che  presentano  scene  di
violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche,  salvo
le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi  a
richiesta; sono altresi' vietate, in quanto gravemente nocive  per  i
minori, le trasmissioni di  film,  ai  quali,  per  la  proiezione  o
rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla  osta  o  che
siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine  di  conformare  la
programmazione al divieto di cui al presente  comma  i  fornitori  di
servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai
criteri fissati dall'Autorita'»; 
  Rilevato che l'art. 34, comma 5 del decreto legislativo  31  luglio
2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28  giugno
2012, n. 120, dispone  che  «L'Autorita'  al  fine  di  garantire  un
adeguato livello di tutela della  dignita'  umana  e  dello  sviluppo
fisico, mentale  o  morale  dei  minori,  adotta,  con  procedure  di
co-regolamentazione,   la   disciplina   di   dettaglio    contenente
l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad  escludere  che  i
minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma  3,
fra cui l'uso di numeri di identificazione  personale  e  sistemi  di
filtraggio o di identificazione nel  rispetto  dei  seguenti  criteri
generali: 
    a) il contenuto classificabile a visione non  libera  sulla  base
dei criteri fissati dall'Autorita' di cui al comma 1 e'  offerto  con
una  funzione  di  controllo  parentale  che  inibisce  l'accesso  al
contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente  di  disattivare
la predetta funzione tramite  digitazione  di  uno  specifico  codice
segreto che ne renda possibile la visione; 
    b) il codice  segreto  dovra'  essere  comunicato  con  modalita'
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla  responsabilita'
nell'utilizzo  e  nella  custodia   del   medesimo,   al   contraente
maggiorenne che stipula il  contratto  relativo  alla  fornitura  del
contenuto o del servizio»; 
  Rilevato che l'art. 34, comma 11 del decreto legislativo 31  luglio
2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28  giugno
2012,  n.  120,  dispone  che  «L'Autorita'  stabilisce  con  proprio
regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012,  la  disciplina  di
dettaglio prevista dal comma 5.  I  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina  di
dettaglio entra trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento della Autorita', comunque garantendo che i  contenuti  di
cui trattasi siano ricevibili  e  fruibili  unicamente  nel  rispetto
delle condizioni fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5»; 
  Considerato  che  l'Autorita',  stante  la  particolare  novita'  e
rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, e la conseguente
necessita'  di  approfondire  gli  aspetti  relativi  ai  criteri  di
classificazione delle trasmissioni  televisive  che  possono  nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori  di  cui
all'art. 34, del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  come
modificato e integrato in  particolare  dal  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  120,
intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di  regolamento
relativo alla  classificazione  dei  criteri  sopra  menzionati,  con
specifico  riferimento  alle  definizioni  dei  contenuti  gravemente
nocivi ai minori che i servizi a richiesta  possono  trasmettere  con
gli accorgimenti tecnici di cui al comma 5 dell'art. 34; 
  Ritenuto congruo il termine di  trenta  giorni  entro  il  quale  i
soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  sottoposto  a   consultazione   pubblica   lo   schema   di
provvedimento, allegato A alla presente delibera, di cui  costituisce
parte integrante, recante «Regolamento sui criteri di classificazione
delle trasmissioni televisive che  possono  nuocere  gravemente  allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei  minori  di  cui  all'art.  34,
commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  come
modificato e integrato in  particolare  dal  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120». 
  2. Le modalita' di consultazione  sono  riportate  nell'allegato  B
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 
  3.  Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione   pubblica
dovranno pervenire entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  La presente delibera  e'  pubblicata  integralmente  nel  sito  web
dell'Autorita' e priva degli allegati A e B nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Napoli, 20 dicembre 2012 
 
                            Il Presidente 
                               Cardani 
 
                       Il commissario relatore 
                              Posteraro 
 
                  Il segretario generale ad interim 
                                Aria