AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo
procedura  nazionale,  del  medicinale  «Exocin»,   con   conseguente
modifica stampati. (13A00420) 
(GU n.18 del 22-1-2013)

 
     Estratto determinazione FV n. 287/2012 del 10 dicembre 2012 
 
    Medicinale: EXOCIN. 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 027234 020 «0,3% unguento oftalmico», tubo 3,5 g; 
      A.I.C. n. 027234 032 «0,3% collirio soluzione» 1 flacone da  10
ml. 
    Titolare AIC: Allergan S.p.A. 
    Procedura Nazionale, con scadenza il 1° giugno 2010 e' rinnovata,
con  validita'   illimitata,   l'autorizzazione   all'immissione   in
commercio previa modifica del  Riassunto  delle  Caratteristiche  del
Prodotto,  del  Foglio  Illustrativo  e   dell'Etichettatura   ed   a
condizione che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
determinazione, i requisiti di qualita', sicurezza ed efficacia siano
ancora presenti. 
    In adeguamento alla lista dei termini standard  della  Farmacopea
Europea e' inoltre autorizzata la modifica della denominazione  delle
confezioni 
      da: A.I.C. n. 027234 032 «0,3% collirio soluzione» 1 flacone da
10 ml; 
      a: A.I.C. n. 027234 032 «3 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone
da 10 ml. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto,   per   il   Foglio
Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in  vigore
della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla determinazione possono essere dispensate al  pubblico  fino  al
120° giorno dalla data di entrata  in  vigore  della  determinazione.
Pertanto,  entro  la  scadenza  del  termine  sopra  indicato,   tali
confezioni andranno ritirate dal commercio. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.