DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012 

Indirizzi operativi volti  ad  assicurare  l'unitaria  partecipazione
delle organizzazioni  di  volontariato  all'attivita'  di  protezione
civile. (13A00827) 
(GU n.27 del 1-2-2013)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al  comma  1
disciplina le modalita' per promuovere la piu'  ampia  partecipazione
delle  organizzazioni  di  volontariato  di  Protezione  Civile  alle
attivita' di  previsione,  prevenzione  e  soccorso  in  vista  o  in
occasione di calamita' naturali,  catastrofi  o  degli  altri  eventi
oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la  definizione
dei modi e delle forme  di  partecipazione  delle  organizzazioni  di
volontariato alle attivita'  di  Protezione  Civile  ad  un  apposito
regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della  Repubblica
secondo le procedure di cui all'articolo 17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107,  comma  1,  che
stabilisce  la  competenza  dello  Stato  in  materia  di  indirizzo,
promozione e  coordinamento  delle  attivita'  delle  amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,  delle  province,
dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali  e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale in  materia  di  Protezione
Civile, e  l'articolo  108,  comma  1,  lettera  a),  punto  7),  che
attribuisce alle regioni le funzioni  relative  agli  interventi  per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001,
n.  194,  recante  «Regolamento  recante   nuova   disciplina   della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
Protezione Civile», con  il  quale  e'  stata  data  attuazione  alla
richiamata disposizione contenute nell'articolo 18,  comma  3,  della
legge n. 225/1992; 
  Considerato che il  predetto  Regolamento  contiene  la  disciplina
generale delle modalita' di partecipazione  delle  organizzazioni  di
volontariato alle attivita' di Protezione Civile  relativamente  alla
definizione  e  al  riconoscimento   delle   diverse   tipologie   di
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla  promozione
e realizzazione delle attivita' formative ed addestrative finalizzate
al miglioramento della capacita' operative delle organizzazioni e dei
volontari ad esse appartenenti,  nonche'  alla  partecipazione  delle
organizzazioni alle attivita' operative in vista o in occasione degli
eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401,   e   successiva   modificazioni   ed   integrazione,    recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  Protezione  Civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,
che prevede, in particolare, che  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  predispone  gli  indirizzi  operativi  dei   programmi   di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani  per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di
emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  luglio  2005,  n.
152, che prevede che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  al
fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni  di
volontariato  all'attivita'  di  Protezione  Civile,   predispone   i
relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi,  anche
al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attivita'  del
volontariato  di  Protezione  Civile,  precisando,  anche  alla  luce
dell'applicazione  pratica  riscontrata  a  partire  dall'entrata  in
vigore del Regolamento medesimo,  ambiti  operativi  e  modalita'  di
attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute; 
  Dato atto  che  sono  comunque  fatte  salve  le  competenze  delle
Province Autonome di Trento e  di  Bolzano  secondo  quanto  previsto
dallo Statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione; 
  Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio
2012 con le  quali  hanno  espresso  il  proprio  parere  favorevole,
rispettivamente,  il  Presidente  della  Consulta   Nazionale   delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione  Civile,  istituita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25  gennaio
2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana  ed  il
Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso  Alpino  e  Speleologico,
per quanto di interesse delle due strutture operative; 
  Considerato  che  taluni  temi  trattati  nei  presenti   indirizzi
operativi sono stati oggetto di approfondimento  in  occasione  degli
«Stati Generali del Volontariato di Protezione  Civile»,  svoltisi  a
Roma dal 13  al  15  aprile  2012  e  che  nel  documento  conclusivo
approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi
al contenuto dei medesimi; 
  Acquisita l'intesa della  Conferenza  Unificata  istituita  con  il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  giorno
21 giugno 2012; 
 
                             A d o t t a 
                   i seguenti indirizzi operativi 
 
finalizzati   ad   assicurare   l'unitaria    partecipazione    delle
organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile 
 
Premesse e finalita'. 
 
  Il volontariato di Protezione  Civile  costituisce  una  componente
fondamentale del Servizio nazionale della  Protezione  Civile  e  dei
sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione  come
struttura operativa consente alle organizzazioni di  volontariato  di
Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le  attivita'
previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento  di
soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni
di vita nei territori interessati. 
  La legislazione tutela  l'autonomia  del  volontariato,  anche  nel
particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione
tra gli obiettivi primari in capo allo Stato,  alle  Regioni  e  agli
Enti locali. 
  Il  Regolamento  adottato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») e' uno
strumento  di  straordinaria  efficacia  per  assicurare   la   piena
partecipazione delle organizzazioni di volontariato  agli  interventi
in emergenza, alle attivita' di previsione e prevenzione  dei  rischi
nonche' a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli  istituti  in
esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi  sia
nelle attivita' preparatorie e formative che in quelle di  intervento
operativo, anche nelle emergenze di piu' vaste dimensioni. 
  E'  ora  necessario  procedere  al  consolidamento  dei   risultati
conseguiti  ed  alla  contestuale  stabilizzazione  del   ruolo   del
volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio  nazionale
istituito nel 1992. 
  I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla  partecipazione
delle organizzazioni di  volontariato  di  Protezione  Civile,  nelle
diverse forme associative che la legge consente,  alle  attivita'  di
previsione,  prevenzione  e  soccorso  da  svolgere  in  vista  o  in
occasione degli eventi individuati dall'articolo 2,  comma  1,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alle attivita' di  formazione
ed addestramento nella stessa materia. 
  Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono  articolati
in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.)  possono
essere attribuite latu sensu  al  mondo  dell'operativita'  su  scala
locale o regionale. L'ultima (lettera c.) e', invece, rappresentativa
del mondo dell'operativita' su  scala  nazionale.  Nelle  more  della
piena  attuazione  delle  disposizioni  contenute   in   materia   di
Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato
con la legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nonche' disciplinato  dagli  articoli  107  e  108  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto
opportuno assimilare ed omogeneizzare  la  trattazione  di  tutte  le
attivita' da svolgersi a cura dei  volontari  di  Protezione  Civile,
indipendentemente   dall'ambito   territoriale   ed   operativo    di
riferimento, introducendo un  apposito  periodo  di  supplenza  dello
Stato, in attesa che, secondo quanto previsto  dall'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e  le
Province  Autonome  legiferassero  sul  tema,  garantendo  la   piena
funzionalita'  degli  istituti  contenuti  nel  regolamento  anche  a
livello locale. 
  Tutto cio' premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  novembre   2001,   n.   401   e
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al
fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni  di
volontariato all'attivita' di Protezione Civile, nel predetto  quadro
ordinamentale  vengono  emanati  specifici  indirizzi  operativi  con
l'obiettivo di perseguire le seguenti finalita': 
    valorizzare  la   partecipazione   delle   organizzazioni   nello
svolgimento di tutte le attivita' previste dalla legge n. 225/1992; 
    promuovere l'assunzione da  parte  delle  Regioni  e  degli  Enti
locali della piena responsabilita' delle funzioni ad esse  attribuite
dalle disposizioni vigenti in materia di  organizzazione  ed  impiego
del volontariato di Protezione  Civile,  dando  attuazione  a  quanto
previsto dall'articolo 15 del Regolamento; 
    semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti
nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni  previste
dagli articoli 8,  9  e  10  e  finalizzate  a  consentire  la  piena
partecipazione delle organizzazioni  alle  attivita'  di  previsione,
prevenzione ed intervento  in  vista  o  in  occasione  degli  eventi
oggetto della legge n. 225/1992, nonche' le  attivita'  formative  ed
addestrative nei medesimi campi; 
    promuovere  l'integrazione  dei  sistemi  di   riconoscimento   e
coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e  delle
Regioni,  riconfigurando  in  tal  senso  la  struttura   dell'elenco
nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento. 
 
1. Elenco  nazionale  delle   Organizzazioni   di   volontariato   di
  Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001) 
 
1.1. L'Elenco nazionale. 
 
  Le organizzazioni  che  intendono  partecipare  alle  attivita'  di
previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi
individuati dall'articolo 2 della legge n. 225/1992,  come  integrati
dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge
n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  152/2005)
nonche' svolgere attivita' formative ed addestrative  nelle  medesime
materie,  devono  essere   iscritte   nell'elenco   nazionale   delle
organizzazioni  di  volontariato  di   Protezione   Civile   previsto
dall'articolo 1 del Regolamento. 
  Possono essere iscritte  nell'elenco  nazionale  le  organizzazioni
aventi  i  requisiti  specificati  dall'articolo  1,  comma  1,   del
Regolamento,  nelle  diverse  forme  organizzative  ed  articolazioni
operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i  gruppi  comunali
di Protezione Civile. 
  L'elenco  nazionale  delle  organizzazioni   di   volontariato   di
Protezione  Civile  previsto  dall'articolo  1  del  Regolamento   e'
costituito dalla sommatoria: 
    degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni  ai  sensi
del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge  11  agosto
1991, n. 266, nonche'  dalle  rispettive  legislazioni  regionali  in
materia  di  Protezione  Civile,  detti  «elenchi  territoriali   del
volontariato di Protezione Civile»; 
    dell'elenco istituito presso  il  Dipartimento  della  Protezione
Civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (di  seguito
«Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma  4,  detto
«elenco centrale del volontariato di Protezione Civile». 
  L'accesso ai benefici previsti  dal  Regolamento  e'  consentito  a
tutte  le  organizzazioni  iscritte  negli  elenchi  territoriali   e
nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione. 
  Tutte le  organizzazioni  iscritte  negli  elenchi  territoriali  e
nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in
caso di eventi di rilievo nazionale. 
  Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa  necessari
per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve
essere   verificato   periodicamente,    secondo    tempistiche    di
aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori  a
tre anni. 
 
1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile. 
 
  Le organizzazioni che intendono operare per attivita' od eventi  di
rilievo regionale o  locale  devono  essere  iscritte  negli  elenchi
territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco
della regione  nella  quale  hanno  la  propria  sede  operativa.  Le
iscrizioni, le cancellazioni e  tutte  le  variazioni  negli  elenchi
territoriali sono contestualmente notificate ai  Comuni  interessati,
affinche' i Sindaci, in qualita' di autorita' comunali di  Protezione
Civile, dispongano di un quadro completo e  costantemente  aggiornato
delle potenzialita' del volontariato di Protezione Civile disponibili
sul territorio di competenza. 
  L'elenco territoriale del volontariato di Protezione  Civile  viene
istituito  appositamente   e   separatamente   dal   registro   delle
organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6  della  legge
11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne  hanno  i  requisiti
possono essere iscritte ad entrambi. 
  L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il  presupposto
necessario  e  sufficiente  per  l'attivazione  e   l'impiego   delle
organizzazioni da parte delle autorita' locali di  Protezione  Civile
del proprio territorio (le regioni, le provincie e i  comuni),  anche
ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10
del Regolamento. 
  Possono iscriversi negli elenchi territoriali del  volontariato  di
Protezione Civile: 
    a) le organizzazioni di volontariato costituite  ai  sensi  della
legge n. 266/1991 aventi carattere locale; 
    b)  le  organizzazioni  di  altra  natura  purche'  a  componente
prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale; 
    c) i gruppi comunali e intercomunali; 
    d) le articolazioni  locali  di  organizzazioni  ricadenti  nelle
categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale. 
  Possono,  inoltre,  iscriversi   negli   elenchi   territoriali   i
coordinamenti   territoriali   che   raccolgono   piu'   gruppi    od
organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti
nel rispetto delle apposite discipline regionali  o  provinciali.  Un
medesimo coordinamento puo' comprendere al suo interno organizzazioni
appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate. 
  Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione  della  gestione
delle risorse effettivamente disponibili sul territorio  in  caso  di
emergenze nazionali, le  articolazioni  locali  di  organizzazioni  a
diffusione sovra-regionale o nazionale di cui  alla  lettera  d),  al
momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente  la  propria
partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della
struttura centrale dell'organizzazione di  appartenenza,  nell'ambito
della   rispettiva   colonna   mobile   nazionale.    Qualora    tale
partecipazione subentri successivamente, essa deve essere  comunicata
tempestivamente. Le predette comunicazioni devono  essere  notificate
contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni,  al
fine  di  consentire  la  necessaria  ottimizzazione  delle   risorse
effettivamente  disponibili  sul  territorio  sia  in  occasione   di
emergenze di rilievo locale sia per il supporto e  la  partecipazione
alle attivita' ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi
comprese quelle prevista dall'articolo 8 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 194/2001. 
  Le modalita' per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali
sono  disciplinate  dalle  rispettive  legislazioni   regionali   che
determinano   altresi'   i   necessari   requisiti    di    idoneita'
tecnico-operativa  delle  organizzazioni   e   la   periodicita'   di
aggiornamento del  possesso  dei  medesimi.  Tali  requisiti  devono,
comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base: 
    1.  esplicitazione,  nell'ambito  dello   statuto   o   dell'atto
costitutivo, delle seguenti caratteristiche: 
      a. assenza di fini di lucro; 
      b. esplicitazione dello svolgimento di attivita' di  Protezione
Civile; 
      c. presenza prevalente della componente volontaria; 
    2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori
ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne  penali,
passate in giudicato, per reati  che  comportano  l'interdizione  dai
pubblici uffici (1) , da attestarsi  mediante  autocertificazione  da
sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi
comunali  e  intercomunali  il   presente   requisito   e'   riferito
esclusivamente ai volontari appartenenti  al  gruppo  e  titolari  di
incarichi operativi direttivi); 
    3.  aver  realizzato  nel  precedente   triennio   attivita'   di
Protezione  Civile  a  carattere  locale,   regionale   o   nazionale
riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa
condizione non e' necessaria in fase di prima iscrizione). 
  Per le  organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla  precedente
lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4°  requisito  minimo  di
base: 
    4. democraticita' della struttura ed  elettivita'  delle  cariche
associative. 
  Le  organizzazioni  iscritte  negli  elenchi  territoriali  possono
operare anche per attivita' od eventi di rilievo  nazionale.  In  tal
caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni
mediante  la  Regione  di  appartenenza,  che  provvede  altresi'  al
conseguente coordinamento operativo. Sono fatte salve  le  specifiche
disposizioni relative alle sezioni delle  organizzazioni  di  rilievo
nazionale iscritte nell'elenco centrale. 
  L'iscrizione,  la  gestione  e  la  cancellazione   dagli   elenchi
territoriali e' disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali. 
  Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia
di volontariato di Protezione Civile  agli  indirizzi  operativi  qui
esposti, le Regioni provvedono  ai  necessari  adempimenti  entro  il
termine  di  180  giorni  previsto  dal  paragrafo  3  dei   presenti
indirizzi. 
 
1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile. 
 
  Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di
Protezione  Civile,  e  le  eventuali  rispettive  sezioni  locali  e
articolazioni  territoriali  come  di  seguito  specificate,  possono
operare in caso di eventi o attivita' di rilievo nazionale. 
  L'iscrizione  nell'elenco  centrale  costituisce   il   presupposto
necessario  e  sufficiente  per  l'attivazione  e   l'impiego   delle
organizzazioni da parte dell'autorita' nazionale di Protezione Civile
(il  Dipartimento   della   Protezione   Civile),   anche   ai   fini
dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli  9  e  10  del
Regolamento. 
  Possono   richiedere   l'iscrizione   nell'elenco   centrale    del
volontariato di Protezione Civile: 
    a) le strutture nazionali di coordinamento  delle  organizzazioni
di volontariato costituite ai sensi della legge n.  266/1991  diffuse
in piu' regioni o province autonome; 
    b) le strutture nazionali di coordinamento  delle  organizzazioni
di altra natura purche' a  componente  prevalentemente  volontaria  e
diffuse in piu' regioni o province autonome; 
    c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e  b)  prive  di
articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni  specifiche
ritenute dal Dipartimento  della  Protezione  Civile  di  particolare
rilevanza ed interesse a livello nazionale; 
    d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed
intercomunali di Protezione Civile. 
  Le modalita' per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale  sono
disciplinate dal Dipartimento della Protezione  Civile  nel  rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001,  assicurando
la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate. 
  I  requisiti  strutturali  e  le   caratteristiche   di   capacita'
tecnico-operativa  di  rilievo  nazionale  delle  organizzazioni  che
chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti: 
    1.  esplicitazione,  nell'ambito  dello   statuto   o   dell'atto
costitutivo, delle seguenti caratteristiche: 
      a. assenza di fini di lucro; 
      b. esplicitazione, dello svolgimento di attivita' di Protezione
Civile; 
      c. presenza prevalente della componente volontaria; 
    2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori
ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne  penali,
passate in giudicato, per reati  che  comportano  l'interdizione  dai
pubblici uffici (2) , da attestarsi  mediante  autocertificazione  da
sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge; 
    3. rilevanza operativa nazionale argomentata con  riferimento  ai
seguenti parametri: 
      in fase di prima iscrizione: 
        dimensioni e diffusione sul territorio nazionale; 
        partecipazione  documentata  ad  attivita'  ed  interventi  a
carattere nazionale o internazionale  riconosciuti  dal  Dipartimento
della Protezione Civile; 
        strutturazione  organizzativa   che   presenti   un'effettiva
capacita' di coordinamento e mobilitazione del livello centrale; 
        possesso di un meccanismo  di  mobilitazione  operativo  h24,
anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale; 
        capacita'  specifica  in  particolari  settori  di  interesse
strategico del Dipartimento della Protezione Civile; 
      ai fini della conferma periodica dell'iscrizione: 
        conferma dei requisiti su elencati; 
        partecipazione  documentata  ad  attivita'  ed  interventi  a
carattere nazionale o internazionale  riconosciuti  dal  Dipartimento
della Protezione Civile relativi al precedente triennio. 
  Per le  organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla  precedente
lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4°  requisito  minimo  di
base: 
    4. democraticita' della struttura ed  elettivita'  delle  cariche
associative. 
  I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati  anche  con
riferimento  ad  attivita'  diverse  da   quelle   finalizzate   agli
interventi di emergenza (quali  la  diffusione  della  conoscenza  di
Protezione  Civile,  l'informazione  alla  popolazione  in  tema   di
previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni  che
venga mantenuta la caratteristica di unitarieta'  del  meccanismo  di
mobilitazione. 
  L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione  diffusa  in
piu' regioni puo' comportare il riconoscimento  anche  delle  sezioni
locali  ed  articolazioni  territoriali  segnalate  dalla   struttura
nazionale dell'organizzazione medesima come operative  per  attivita'
di  rilievo  nazionale,  vale  a  dire  incluse  nel  dispositivo  di
mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al  riguardo
si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al  necessario
coordinamento   informativo   delle   articolazioni   locali    delle
organizzazioni   che   risultino   iscritte   anche   negli   elenchi
territoriali. 
  L'aggiornamento  della  segnalazione  delle   sezioni   locali   ed
articolazioni  territoriali  operative  per  attivita'   di   rilievo
nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso  di
emergenza  possono  essere  segnalate  anche  ulteriori  sezioni   od
articolazioni,  purche'  in  possesso  dei  necessari  requisiti.  La
segnalazione deve essere inviata,  per  opportuna  conoscenza,  anche
alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale,  ove  essa
risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale. 
  In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale,  il
Dipartimento  della  Protezione  Civile  e  le  Regioni   definiscono
preventivamente con  le  organizzazioni,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, i necessari  accordi  e  protocolli  operativi  volti  ad
assicurare  la  possibile  contestuale  operativita'  di  sezioni  od
articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna  mobile
regionale  o  provinciale,  sia  nell'ambito  della  colonna   mobile
nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresi'
idonee procedure  per  garantire  la  tempestiva  circolazione  delle
relative comunicazioni e,  in  caso  di  attivazione,  la  necessaria
informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione. 
  La   cancellazione   dall'elenco   centrale   e'   disposta,    con
provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile  per
comprovati e gravi motivi,  anche  su  segnalazione  delle  autorita'
regionali e locali di Protezione Civile. 
 
1.4.   Gestione   informatizzata    dell'Elenco    nazionale    delle
  organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 
 
  Al fine di consentire l'aggiornamento in  tempo  reale  dell'elenco
nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e
la sua  pubblica  consultazione,  il  Dipartimento  della  Protezione
Civile e le strutture di Protezione Civile delle  Regioni  mettono  a
punto strumenti e modalita'  per  la  gestione  informatizzata  degli
elenchi  territoriali  e  dell'elenco  centrale,  avendo   cura,   in
particolare, di assicurare la  tempestiva  circolazione  e  la  piena
condivisione  delle  informazioni   utili   nei   casi   di   duplice
operativita' locale e nazionale. 
  Il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  e  le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione  degli  indirizzi  forniti  nel
presente paragrafo 1 senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione  Civile  e
  delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001) 
 
  L'attivazione    delle    organizzazioni     e     l'autorizzazione
all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli  9  e
10 del Regolamento e' finalizzata alla partecipazione delle  medesime
alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso  in  caso  o  in
vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge  n.
225/1992 e alle  attivita'  addestrative  e  formative  nel  medesimo
campo. 
  L'attivazione deve contenere: 
    l'evento o l'attivita' di riferimento; 
    la decorrenza; 
    il termine delle attivita' (in caso di  interventi  di  emergenza
puo' essere specificato che essa e' valida fino a cessata esigenza); 
    le modalita' di accreditamento dei volontari e  di  rilascio  dei
relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorita' od  il
soggetto  incaricato  di  rilasciarli;  in  caso  di  emergenza;   in
situazioni di emergenza, come precisato in seguito,  l'individuazione
del soggetto incaricato del  rilascio  degli  attestati  puo'  essere
effettuata successivamente; 
    l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti
dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma
1,  mediante  la  quantificazione  in   giornate/uomo   di   presenza
autorizzate, richiamando  l'attenzione  sull'esigenza  di  utilizzare
l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul  sito  internet
del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni; 
    l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti
dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di
spesa in relazione alle tipologie di spese di  cui  al  comma  1  del
medesimo  articolo  o,  previa  specifica  autorizzazione,  di  altre
tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma  3,
lettera  b,  richiamando  l'attenzione  sull'esigenza  di  utilizzare
l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul  sito  internet
del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni; 
    l'indicazione  della   struttura   alla   quale   devono   essere
indirizzate le richieste di rimborso da parte dei  datori  di  lavoro
dei  volontari  o  delle  organizzazioni  di  volontariato  attivate,
precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori  di
lavoro interessati. 
  L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni  di  emergenza,
viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o piu' degli
elementi suindicati, deve essere  ratificata  nel  piu'  breve  tempo
possibile con l'indicazione di  quanto  necessario  per  la  corretta
gestione delle istruttorie conseguenti. 
  Ove necessario, e' possibile  procedere  all'accreditamento  ed  al
rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai  volontari  che
non necessitano dell'applicazione  dei  benefici  previsti  ai  sensi
dell'articolo 9. 
 
2.1. Attivita' formative ed addestrative. 
 
  Per quanto riguarda le attivita' di pianificazione, di  simulazione
di  emergenza  e  di  formazione  teorico-pratica,  compresa   quella
destinata  ai  cittadini   l'attivazione   delle   organizzazioni   e
l'autorizzazione  all'applicazione  dei   benefici   previsti   dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma  4
dell'articolo 9 medesimo, avviene  sempre  a  cura  del  Dipartimento
della Protezione Civile, con oneri a carico del  proprio  bilancio  e
nel  limite  delle  risorse  all'uopo  disponibili.   Per   attivita'
formative ed addestrative  promosse  a  livello  locale,  le  Regioni
interessate possono concorrere  con  proprie  risorse  alla  parziale
copertura dei costi preventivati. 
  Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale  possono  rivolgere
istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo
le procedure vigenti (3) .  Le  sezioni  locali  e  le  articolazioni
territoriali  delle  organizzazioni  iscritte  nell'elenco   centrale
possono presentare istanza  solo  per  il  tramite  delle  rispettive
strutture  nazionali,  informando  contestualmente  le  strutture  di
Protezione Civile della Regione di appartenenza.  Il  rispetto  delle
procedure vigenti e,  in  particolare,  l'obbligo  di  presentare  la
relazione  finale  dell'attivita'  formativa  o  addestrativa,  sara'
considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione  di
proposte per l'organizzazione di ulteriori attivita'  della  medesima
natura. 
  Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano
promuovere  attivita'  formative  o  addestrative  a  livello  locale
possono presentare istanza  solo  per  il  tramite  delle  rispettive
Regioni,  ovvero  per  il  tramite  degli  Enti  locali  ove  a  cio'
espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente. 
  Al fine  di  garantire  una  compiuta  individuazione  delle  spese
ammissibili  ed  una  omogenea  quantificazione  delle  medesime,  il
Dipartimento  della  Protezione  Civile  e  le  Regioni  stabiliscono
preventivamente, per quanto di rispettiva competenza,  le  necessarie
procedure. 
 
2.2. Attivita' ed interventi in vista o in caso di emergenze o  altri
  eventi. 
 
  Per quanto riguarda  le  attivita'  di  previsione,  prevenzione  e
soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di  cui
alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1,  della  legge  n.
225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle
organizzazioni iscritte nell'elenco centrale  e  di  quelle  iscritte
negli elenchi  territoriali  (queste  ultime  per  il  tramite  delle
strutture  di  Protezione  Civile  delle  Regioni  e  delle  Province
Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei  benefici  previsti
dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento
della Protezione Civile, con oneri a carico del  proprio  bilancio  e
nel limite delle risorse all'uopo disponibili,  ovvero,  in  caso  di
eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  emergenza,  nel
limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate. 
  Per quanto riguarda  le  attivita'  di  previsione,  prevenzione  e
soccorso in caso o in vista  degli  eventi  di  rilievo  regionale  o
locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo  2,  comma
1,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  15   del   Regolamento,
l'attivazione   delle   organizzazioni   iscritte    negli    elenchi
territoriali  e  l'autorizzazione   all'applicazione   dei   benefici
normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del  Regolamento  avviene  a
cura   delle   strutture   di   Protezione   Civile   delle   Regioni
territorialmente competenti e  con  oneri  a  carico  dei  rispettivi
bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziate, ovvero a carico
delle risorse che, a titolo  di  compartecipazione,  il  Dipartimento
della Protezione Civile potra' trasferire, nell'ambito delle  proprie
disponibilita'  di  bilancio  da  quantificare   sulla   base   delle
attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti. 
 
  2.2.1.   Attivita'   ed   interventi   di   rilievo   nazionale   o
internazionale 
 
  L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale  e
- per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni -
delle  organizzazioni  iscritte  negli   elenchi   territoriali   per
attivita' ed interventi di  rilievo  nazionale  o  internazionale  e'
disposta dal Dipartimento della Protezione Civile.  Tale  attivazione
puo' essere disposta su autonoma iniziativa  del  Dipartimento  della
Protezione Civile, ovvero su richiesta delle  autorita'  regionali  e
locali di Protezione Civile. 
  L'eventuale coinvolgimento in attivita'  di  rilievo  nazionale  od
internazionale dei volontari appartenenti ai  Corpi  dei  Vigili  del
Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento  e  di
Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per  il
tramite della Regione  competente,  anche  in  riferimento  a  quanto
precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole
di autonomia. L'eventuale applicazione dei  benefici  previsti  dagli
articoli 9 e 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
194/2001, con  oneri  a  carico  del  Dipartimento  della  Protezione
Civile, avviene nell'ambito delle  disponibilita'  di  bilancio  alle
scopo destinate. 
  2.2.2. Attivita' ed interventi di rilievo locale e regionale 
  L'attivazione   delle   organizzazioni   iscritte   negli   elenchi
territoriali  per  attivita'  ed  interventi  di  rilievo  locale   e
regionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
del Regolamento e'  disposta  dalla  competente  autorita'  locale  o
regionale di Protezione Civile. 
  L'autorizzazione  all'applicazione  dei  benefici  previsti   dagli
articoli  9  e  10  del  Regolamento  e'   disposta   dalla   Regione
territorialmente competente. 
  Qualora  l'attivazione  sia  disposta  da  un'autorita'  locale  di
Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia  -  ad
eccezione  di  Trento  e  di  Bolzano  -,   Comune),   nel   rispetto
dell'ordinamento  vigente  nel  territorio  interessato,  l'eventuale
richiesta di autorizzazione all'applicazione dei  benefici  normativi
deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie  brevi,  alla
Regione  territorialmente  competente   anche   per   consentire   la
quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la  disponibilita'.
La disciplina  delle  relative  procedure  e'  rimessa  alle  singole
Regioni. 
 
2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie  di  eventi  di  rilievo
  regionale o locale 
 
  Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi  anni
si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche  relativamente  a
due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale: 
    eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito
territoriale limitato, possono comportare un  rilevante  impatto  con
possibili rischi per la pubblica  e  privata  incolumita'  (eventi  a
rilevante impatto locale); 
    attivita' di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti
previsti dalla legge n. 225/1992 e  in  ambiente  diverso  da  quello
montano o impervio. 
  In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei  benefici
normativi previsti dagli articoli 9  e  10  del  Regolamento  avviene
secondo le modalita' indicate al precedente paragrafo 2.2.2. 
 
  2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale 
 
  La realizzazione di eventi che seppure circoscritti  al  territorio
di un solo comune, o di sue parti, possono comportare  grave  rischio
per la pubblica e privata  incolumita'  in  ragione  dell'eccezionale
afflusso di persone ovvero della scarsita' o insufficienza delle  vie
di fuga possono richiedere l'attivazione,  a  livello  comunale,  del
piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte  delle
funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea  del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze e' consentito
ricorrere  all'impiego  delle  organizzazioni  di   volontariato   di
Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i  compiti
ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale,  ovvero
altre  attivita'  specifiche  a   supporto   dell'ordinata   gestione
dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. 
  L'attivazione  del  piano   comunale   di   Protezione   Civile   e
l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto  essenziale  in
base al quale l'Amministrazione Comunale puo' disporre  l'attivazione
delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale  ed  afferenti
al proprio Comune nonche', ove necessario,  avanzare  richiesta  alla
Regione  territorialmente  competente  per  l'attivazione  di   altre
organizzazioni    provenienti    dall'ambito    regionale    e    per
l'autorizzazione all'applicazione  dei  benefici  normativi  previsti
dagli articoli 9  e  10  del  Regolamento.  In  tale  contesto  sara'
necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del
coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato. 
  In  considerazione  della  particolarita'  dell'attivita'  di   cui
trattasi, si raccomanda di contenere il numero  delle  autorizzazioni
all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente  necessari
per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale. 
  L'attivazione della pianificazione comunale  non  deve  interferire
con le normali procedure previste da altre normative  di  settore  in
relazione alle modalita' di autorizzazione e  svolgimento  di  eventi
pubblici. 
  Qualora    l'evento    sia    promosso    da    soggetti    diversi
dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo  le
condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della
pianificazione comunale ed  il  coinvolgimento  delle  organizzazioni
dell'area interessata e'  consentito,  avendo  tuttavia  cura  che  i
soggetti promotori concorrono alla copertura  degli  oneri  derivanti
dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9  e
10 del Regolamento. 
 
  2.3.2. La ricerca di persone disperse 
 
  La ricerca di persone disperse in contesti di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,
cosi' come modificata  dal  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
convertito, con modificazioni dalla legge 12  luglio  2012,  n.  100,
rientra direttamente tra le attivita' di Protezione Civile. Tutte  le
attivita' connesse alla ricerca di persone disperse al di  fuori  dei
contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente  tra
le attivita' di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge
n. 225/1992. 
  La ricerca di  persone  disperse  in  ambiente  montano,  ipogeo  o
impervio (intendendosi per  ambiente  impervio  quelle  porzioni  del
territorio che, per ragioni geomorfologiche o  ambientali  non  siano
esplorabili  in   sicurezza   senza   adeguato   equipaggiamento   ed
attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e'  specificamente
disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2  e
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le
funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso  Alpino  e
Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate  al  Club  Alpino
Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91. 
  Le  attivita'  di  soccorso  in  ambiente  acquatico  che   possono
qualificarsi come ricerca di persone  disperse,  sono  da  ricondurre
all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per  quanto
riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilita' del coordinamento
degli interventi e' attribuita al Corpo delle Capitanerie  di  Porto,
sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano piu'  autorita'
diversamente articolate sul  territorio  nazionale.  In  quest'ultimo
caso, per l'eventuale ricerca conseguente al  verificarsi  di  eventi
calamitosi di natura franosa o alluvionale, il  coinvolgimento  delle
organizzazioni di volontariato si colloca nel  piu'  generale  ambito
dell'intervento  relativo   alla   specifica   emergenza   e   dovra'
articolarsi  con  riferimento   alle   strutture   e   modalita'   di
coordinamento operativo stabilite nel caso specifico. 
  La ricerca di  persone  disperse  in  ambiente  diverso  da  quello
montano,  impervio  o  ipogeo,  ovvero  -   con   le   specificazioni
suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al  momento  attuale,
oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso  puo'
accadere che le autorita' competenti possano richiedere  il  concorso
nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali  di  Protezione
Civile. Tale richiesta di concorso puo'  essere  rivolta  anche  allo
scopo  di  mobilitare  le   organizzazioni   di   volontariato,   con
particolare riferimento a  quelle  in  possesso  di  unita'  cinofile
addestrate per la ricerca in superficie. 
  L'attivazione  delle  organizzazioni  per  il  concorso  in  questa
tipologia di attivita' e' quindi consentita a condizione che: 
    la richiesta di concorso sia formalmente  avanzata  da  parte  di
un'autorita'   competente   (Amministrazione   Comunale,   Provincia,
Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco),
che si assumera' la responsabilita' del  coordinamento  di  tutte  le
attivita',  raccordandosi  con  la  struttura  di  Protezione  Civile
comunale, provinciale o  regionale  per  le  opportune  direttive  ed
indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di  volontariato
attivate; tra i compiti dell'autorita' competente  cosi'  individuata
rientra anche quello della ricognizione dei volontari  presenti,  del
rilascio   delle   attestazioni   di    partecipazione,    ai    fini
dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti
dati informativi predetti alla Regione competente; 
    la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione
Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente,
in ragione della gravita' dell'esigenza, e solo in  casi  di  estrema
urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel
territorio  interessato;  in  tali  casi,  dovra'   comunque   essere
tempestivamente informata la struttura  di  Protezione  Civile  della
Regione o Provincia Autonoma competente; 
    la struttura di Protezione Civile locale o regionale  alla  quale
e' rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed  attivare
le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi  con  l'autorita'
richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento. 
  In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta  di  concorso
potra' avvenire anche in un momento successivo,  a  ratifica,  ma  si
dovra' aver cura  che  l'individuazione  dell'autorita'  responsabile
delle ricerche  sia  sufficientemente  chiara  fin  dall'avvio  degli
interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza  nella
conduzione delle attivita' di ricerca. 
2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle  richieste  di
  rimborso in applicazione degli articoli 9  e  10  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica n. 194/2001 
  Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3,
il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua  ai  presenti
indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle
procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in  applicazione
degli articolo 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute
nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004. 
 
3. Entrata in vigore e aggiornamento 
 
  Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi  entrano
in  vigore  decorsi  180  giorni  dalla  data  della  loro  adozione,
consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali
in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi  in  essi
contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione
Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva
integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto
dal paragrafo 1.4. Sono comunque  fatte  salve  le  competenze  delle
Province Autonome di Trento e  di  Bolzano  secondo  quanto  previsto
dallo Statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione. 
  L'applicazione dei presenti indirizzi  e'  oggetto  di  valutazione
triennale, anche al fine  dell'adozione  di  eventuali  correttivi  o
integrazioni. 
 
    Roma, 9 novembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
 

(1) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici
    sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3  aprile  2066,
    n. 152 (norme in materia  ambientale);   i  reati  connessi  alla
    criminalita' organizzata; i  reati  contro  il  patrimonio  dello
    Stato; i reati  contro  la  personalita'  dello  Stato  o  contro
    l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica  amministrazione;
    i delitti non colposi contro le persone. 

(2) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici
    sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3  aprile  2066,
    n. 152 (norme in  materia  ambientale);  i  reati  connessi  alla
    criminalita' organizzata; i  reati  contro  il  patrimonio  dello
    Stato; i reati  contro  la  personalita'  dello  Stato  o  contro
    l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica  amministrazione;
    i delitti non colposi contro le persone. 

(3) Attualmente la circolare vigente e'  stata  adottata  in  data  2
    agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed e' consultabile sul  sito
    del Dipartimento della Protezione Civile nella  sezione  dedicata
    al Volontariato. 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121