REGIONE ABRUZZO

COMUNICATO

Legge regionale 28 dicembre  2012,  n.  70  «Determinazione  aliquote
addizionale IRPEF  per  l'anno  d'imposta  2012  e  aliquote  Imposta
Regionale sulle attivita' produttive  per  il  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2012». (13A01080) 
(GU n.32 del 7-2-2013)

 
    (Omissis); 
 
                               Art. 1. 
 
                     Addizionale regionale Irpef 
 
    1.   Limitatamente   all'anno    d'imposta    2012,    l'aliquota
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e' determinata  applicando  all'aliquota  di  base  stabilita
dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni  per  scaglioni  di
reddito: 
      a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,27 punti percentuali; 
      b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,39
punti percentuali; 
      c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali. 
 
                               Art. 2. 
 
            Imposta regionale sulle attivita' produttive 
 
    1. Limitatamente al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16,  comma  3,  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali) applicando: 
      a) alle aliquote di cui  all'art.  16,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 446/1997, la maggiorazione di 0,70 punti percentuali; 
      b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo n. 446/1997, la maggiorazione di 0,92 punti percentuali. 
    2. In deroga a quanto  stabilito  al  comma  1,  per  i  soggetti
passivi  di  cui  alle  sotto  elencate   disposizioni   legislative,
l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e'
determinata applicando alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  446/1997  la  riduzione   di   0,22   punti
percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali  di
agevolazione,  oltre  i  quali  si  applicano  le  aliquote  di   cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, con la
maggiorazione di 0,70 punti percentuali: 
      a) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n.  7  recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2002
e pluriennale 2002-2004  della  Regione  Abruzzo  (legge  finanziaria
2002)», come modificata dall'art. 84, comma 5, della legge  regionale
26 aprile 2004,  n.  15  recante  «Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2004  e  pluriennale  2004-2006  della
Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)»; 
      b) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n.  7  recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2003
e pluriennale 2003-2005  della  Regione  Abruzzo  (legge  finanziaria
regionale 2003)»; 
      c) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale  26  aprile
2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per  la  redazione  del
bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della  Regione  Abruzzo
(legge finanziaria regionale 2004)»; 
      d) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore
delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti). 
 
                               Art. 3. 
 
                        Irap settore agricolo 
 
    1. Limitatamente al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2012, l'aliquota dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali) e' stabilita nella misura del 1.9%. 
(Omissis); 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo. 
(Omissis);