DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 

Piano nazionale di edilizia abitativa  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13A01381) 
(GU n.42 del 19-2-2013)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto che dispone che
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica (CIPE) e di intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un Piano  nazionale  di
edilizia abitativa al  fine  di  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per  il
pieno sviluppo della persona umana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
luglio 2009 che,  in  attuazione  delle  richiamate  disposizioni  ha
approvato, in allegato, il «Piano nazionale di edilizia abitativa»; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 dell'allegato  al  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, che  ha
definito le modalita' per l'utilizzo di  una  dotazione  finanziaria,
fino ad un massimo di  150  milioni  di  euro,  a  valere  sul  Fondo
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 11, comma 12, del piu'
volte citato decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  ai  fini  della
partecipazione a uno o piu' fondi immobiliari chiusi,  attraverso  la
sottoscrizione delle relative quote; 
  Visto il comma 4 del richiamato art. 11 del suddetto  allegato  che
individua i criteri per  la  definizione  dei  requisiti  che  devono
essere contenuti nei regolamenti dei fondi  immobiliari  ai  fini  di
poter utilizzare la somma fino ad un massimo di 150 milioni di euro; 
  Visto, in particolare, che tra  tali  criteri  e'  indicato  che  i
regolamenti dei fondi immobiliari, ai fini della partecipazione  agli
investimenti locali, devono prevedere  esclusivamente  l'acquisizione
di partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%; 
  Visto il bando di gara del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, corredato dai relativi disciplinare di gara  e  capitolato
d'oneri, indirizzato all'individuazione delle  societa'  di  gestione
del risparmio cui  attribuire  la  somma  di  140  milioni  di  euro,
attraverso la sottoscrizione delle relative quote; 
  Vista la previsione del punto 2 del capitolato d'oneri allegato  al
menzionato  bando  di  gara  che,  in  coerenza  con  le  indicazioni
contenute nell'allegato al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri del 16 luglio 2009, definisce  i  requisiti  essenziali  che
devono essere posseduti dai  regolamenti  dei  fondi  ai  fini  della
partecipazione alla suddetta gara; 
  Visto, in particolare, il requisito indicato alla  lettera  f)  del
richiamato punto 2, secondo cui la partecipazione  agli  investimenti
locali deve avvenire acquisendo partecipazioni di minoranza fino a un
limite massimo del 40%; 
  Considerata l'opportunita' di  consentire  che  tale  limite  possa
essere modificato nell'ambito del  regolamento  del  fondo  risultato
aggiudicatario  della  gara   medesima,   ai   fini   di   facilitare
l'operativita' degli investimenti; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il regolamento del fondo immobiliare chiuso  di  cui  all'art.  11,
comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 16 luglio 2009, e' modificabile  prevedendo  il  superamento
del limite  massimo  del  40%  per  le  partecipazioni  da  acquisire
nell'ambito  degli  investimenti  locali.  Tale  limite  puo'  essere
innalzato in relazione alle autonome valutazioni  dei  sottoscrittori
dei suddetti fondi  immobiliari,  fermo  restando  la  necessita'  di
salvaguardare   la   partecipazione   di   capitali   privati   negli
investimenti locali. 
    Roma, 10 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                     Monti            
 
     Il Ministro 
delle infrastrutture 
   e dei trasporti 
       Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 142