MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 2013 

Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635. (13A01760) 
(GU n.47 del 25-2-2013)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; 
  Visto il capitolo IV dell'Allegato B  al  regio  decreto  6  maggio
1940, n.  635  sulle  «Condizioni  da  soddisfarsi  nell'impianto,  o
adattamento,  di  un  fabbricato  ad  uso  di  deposito  di   materie
esplosive»; 
  Ritenuto di modificare le norme  sopraindicate  per  adeguare,  nel
rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa  vigente  a  nuove
caratteristiche di stabilita' dei  prodotti,  dovute  all'impiego  di
processi di innovazione tecnologica; 
  Visto l'art. 97 della Costituzione; 
  Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso; 
  Sentito il parere della  commissione  consultiva  centrale  per  il
controllo delle  armi  per  le  funzioni  consultive  in  materia  di
sostanze esplosive e  infiammabili,  espresso  nelle  sedute  del  20
luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonche' il parere espresso,  in  data  8
febbraio 2013, da un tavolo tecnico di  consultazione  costituito  da
esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul  modello
della composizione della  suddetta  commissione,  riunito  a  seguito
della  soppressione  degli  organi  collegiali  operanti  presso   il
Ministero  dell'interno  di  cui   all'art.   12,   comma   20,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di  buona
amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'Allegato B al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1. al paragrafo  4,  lettera  b),  l'elencazione  dei  prodotti
contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente  numerico
K e' sostituita dalla seguente: 
 
        " 
    

---------------------------------------------------------------------
Materiale esplosivo                                       Valore di K
---------------------------------------------------------------------
Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento
secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi,
stifnato di piombo umido o secco e loro miscele;
prodotti analoghi nel comportamento)                           3
---------------------------------------------------------------------
Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina,
pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4%
di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al
clorato e perclorato ; prodotti analoghi nel comportamento.    1
---------------------------------------------------------------------
Acido picrico e sue miscele                                   0,8
---------------------------------------------------------------------
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure
il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti
analoghi nel comportamento.                                   0,6
---------------------------------------------------------------------
Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e
Polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla
base, classificate 1.1 C(1);prodotti analoghi nel
comportamento.                                                0,3
---------------------------------------------------------------------
Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(1)                  0,2
---------------------------------------------------------------------

    
      NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3  C  e  1.4  C  sono
quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le  polveri
infumi contenute nei prescritti imballaggi  di  tipo  approvato.  Per
polveri sfuse e/o contenute,  per  qualsiasi  motivo,  in  imballaggi
diversi, si applica in ogni caso il valore di  K  prescritto  per  la
polvere nera." 
 
      2. al paragrafo  4,  lettera  c),  l'elencazione  dei  prodotti
contenuti  nei  magazzini  della  fabbrica  con   il   corrispondente
coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente: 
 
        " 
    

---------------------------------------------------------------------
Materiale esplosivo                                       Valore di K
---------------------------------------------------------------------
Nitroglicerina.                                                3
---------------------------------------------------------------------
Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o
all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel
comportamento.                                                1,5
---------------------------------------------------------------------
Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere
o in grani tanto minuti da servire per inneschi;
esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno
del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non
volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido
picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento.   0,5
---------------------------------------------------------------------
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure
il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo
stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati
con o senza tritolo. Polvere nera; esplosivi della prima
categoria in genere fra cui polveri infumi a singola,
doppia e tripla base classificate 1.1 C(1); prodotti
analoghi nel comportamento.                                   0,4
---------------------------------------------------------------------
Polveri infumi a singola, doppia e tripla base
classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel
comportamento.                                                0,3
---------------------------------------------------------------------

    
      NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3  C  e  1.4  C  sono
quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le  polveri
infumi contenute nei prescritti imballaggi  di  tipo  approvato.  Per
polveri sfuse e/o contenute,  per  qualsiasi  motivo,  in  imballaggi
diversi, si applica in ogni caso il valore di  K  prescritto  per  la
polvere nera." 
 
    b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: 
    «E' anche permesso l'impianto di depositi per quantita' superiore
ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di  100  m  da
locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti  riducibili  alla
meta' in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo
di polveri in  tal  caso  verra'  determinato  applicando  i  criteri
indicati al precedente  Cap.  I,  paragrafo  4.,  lettera  c).  Fermo
restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto
per ciascun magazzino di  fabbrica,  in  detto  deposito  le  polveri
dovranno essere conservate nei loro  contenitori  originali  di  tipo
approvato nel rispetto dei corretti  criteri  di  stivaggio  indicati
nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»; 
    c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica ), comma 3, la Tabella
e' sostituita dalla seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      2. al paragrafo  4,  lettera  a),  alinea,  le  parole  «strade
pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che  risulta
dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto  al  paragrafo  2,
comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili,
deve  essere  quella  che  risulta  dalla  applicazione  dei  criteri
indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).»  ed  i
relativi prospetti sono soppressi. 
 
    Roma, 20 febbraio 2013 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri