LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO - ROMA

DECRETO 18 febbraio 2013 

Modificazioni allo Statuto. (13A01667) 
(GU n.49 del 27-2-2013)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1952,  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto de Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382 e successive modifiche; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e successive modifiche; 
  Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente  disposizioni
in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto ministeriale 3  novembre  1999,  n.  509,  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto il vigente Statuto di Autonomia di Ateneo; 
  Vista la delibera del Consiglio di  Amministrazione  del  4  maggio
2012 recante modifiche al predetto Statuto; 
  Vista la nota protocollo Pres. n. 133 del 30 novembre 2012 con  cui
la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Considerato  che  sono   trascorsi   60   giorni   dalla   predetta
comunicazione, senza che siano pervenute osservazioni  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Lo Statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito: 
 
               UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI 
                               DI ROMA 
 
 
                        Statuto di autonomia 
 
 
                            Sezione prima 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Istituzione 
 
  1. E' istituita in Roma l'Universita' degli Studi Internazionali di
Roma (UNINT). 
  2.  L'Universita'  appartiene   alla   categoria   degli   Istituti
universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico  delle  leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della  Costituzione,
ha personalita' giuridica e  autonomia  didattica,  amministrativa  e
disciplinare nei limiti dell'art. 1 della  legge  n.  243/1991  delle
leggi,  dei  regolamenti   generali   e   speciali   sull'ordinamento
universitario e nei limiti del presente Statuto. 
  3. L'Universita' promuove le pari opportunita' delle donne e  degli
uomini mediante azioni positive;  ripudia,  nello  svolgimento  delle
attivita'   istituzionali,    ogni    discriminazione    nell'accesso
all'istruzione universitaria. 
  4. L'Universita' e' promossa dall'Istituto di  Studi  Politici  «S.
Pio V» che concorre a definire l'indirizzo  scientifico  e  didattico
dell'Ateneo con  la  Fondazione  Formit,  la  quale  ne  assicura  il
funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta
formativa, efficienza ed economicita' della gestione. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Titoli di studio 
 
  1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore
legale: 
    a. laurea; 
    b. laurea magistrale; 
    c. diploma di specializzazione o perfezionamento; 
    d. master universitari di primo e di secondo livello; 
    e. dottorati di ricerca. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. L'Universita' sviluppa e  diffonde  la  cultura,  le  scienze  e
l'istruzione superiore  attraverso  le  attivita'  di  ricerca  e  di
insegnamento  e  la  collaborazione   scientifica   con   istituzioni
italiane,  comunitarie  ed  estere  nonche'  con  le   organizzazioni
professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni  del
territorio. Riconosce  il  ruolo  fondamentale  della  ricerca  e  ne
promuove lo svolgimento, favorendo  la  collaborazione  degli  organi
dell'Universita' con le altre istituzioni  universitarie  e  di  alta
cultura italiane, comunitarie e straniere. 
  2. L'Universita' persegue i propri fini  istituzionali  con  azione
ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle  liberta'  e
dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera,
i  docenti,  il  personale  amministrativo  e  gli  studenti  per  il
conseguimento delle proprie  finalita'  anche  nei  rapporti  con  le
istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali. 
  3.  L'Universita'  garantisce  ai   docenti   ed   ai   ricercatori
l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento  della  ricerca,
anche in  ordine  agli  orientamenti  tematici  e  alle  metodologie.
Garantisce,  altresi',  un  insegnamento  libero  da  ogni  forma  di
condizionamento  o  limite  nella  scelta  dei  contenuti   e   delle
metodologie dell'attivita' didattica. 
  4. L'Universita' promuove le condizioni che  rendono  effettivo  il
diritto  allo  studio  in  attuazione  dei  precetti  costituzionali.
Organizza servizi di tutorato finalizzati ad  orientare  e  assistere
gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita'  formative
autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli  scambi
culturali, dello sport e del tempo libero. 
 
                           Sezione seconda 
 
 
                       Organi dell'Universita' 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                  Organi di governo e di controllo 
 
  1. Sono organi di governo dell'Universita': 
    a. il Consiglio di Amministrazione; 
    b. la Giunta esecutiva; 
    c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
    d. il Rettore; 
    e. il Senato Accademico; 
    f. i Consigli di Facolta'; 
    g. i Consigli di corso di laurea. 
  2.   Sono   organi   di   controllo,   garanzia    e    valutazione
dell'Universita': 
    a. il Collegio dei Revisori dei conti; 
    b. il Nucleo di Valutazione; 
    c. Il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni. 
  3. Gli organi dell'Universita' esercitano  le  competenze  previste
dal vigente ordinamento  universitario,  fatte  salve  le  norme  del
presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione e' composto,  nel  rispetto  del
principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, da: 
    a. il Presidente dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» o  un
suo delegato; 
    b. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit; 
    c. il Rettore dell'Universita'; 
    d. un professore di ruolo, per ciascuna Facolta',  designato  dal
Senato Accademico; 
    e. un rappresentante degli studenti. 
  2.   Possono   far   parte   del   Consiglio   di   amministrazione
rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi  pubblici
e privati i quali si impegnano a versare per almeno  un  triennio  un
contributo  per  il   funzionamento   dell'Universita'   di   importo
determinato con delibera del Consiglio stesso. 
  3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
della Fondazione Formit il Presidente  del  Consiglio  stesso  e,  su
designazione di questi, il Vice Presidente incaricato di  sostituirlo
in caso di assenza o di impedimento. 
  4.  Ai  componenti,   nominati   o   eletti,   del   Consiglio   di
amministrazione, che durano in carica tre anni e che  possono  essere
rinnovati, si applicano  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
incompatibilita'. 
  5. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione
e' richiesta, in prima convocazione, la  presenza  della  maggioranza
dei componenti in carica, in seconda convocazione e'  sufficiente  la
presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni  sono  prese  a
maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del
Presidente. 
  6.  Il  Consiglio  di  amministrazione  viene  convocato  dal   suo
Presidente,  ovvero  quando  ne  facciano  richiesta  almeno   cinque
consiglieri.   La   convocazione   e'   disposta   mediante   lettera
raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci  giorni
prima  dell'adunanza,  salvo  i  casi  di  urgenza  per  i  quali  la
convocazione puo' essere effettuata mediante fax o telegramma spediti
almeno tre giorni prima dell'adunanza  stessa.  La  comunicazione  di
convocazione deve riportare l'ordine del giorno. 
  7. I componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  nominati  in
sostituzione di altri, rimangono in carica  per  il  periodo  per  il
quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora  venga
a mancare la  meta'  o  piu'  dei  consiglieri  in  carica,  l'intero
Consiglio si considera decaduto. 
  8. La mancata partecipazione,  senza  giustificato  motivo,  a  tre
sedute consecutive del  Consiglio  di  amministrazione  determina  la
decadenza dalla carica. 
  9. La seduta di insediamento del Consiglio di  amministrazione,  in
occasione  di  ogni  rinnovo,  e'  convocata  dal  Presidente   della
Fondazione Formit. 
  10.  Alle  riunioni  partecipa,  con  funzioni  di  Segretario,  il
Direttore Amministrativo dell'Universita'. 
 
                               Art. 6. 
 
 
             Competenze del Consiglio di amministrazione 
 
  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione
amministrativa,      finanziaria      ed       economico-patrimoniale
dell'Universita' fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri  organi
previsti dal presente Statuto. In particolare  esercita  le  seguenti
competenze: 
    a. determina l'indirizzo generale di  sviluppo  dell'Universita',
sentito l'Istituto «S. Pio V» e l'Associazione Amici della Luspio per
gli aspetti  di  pianificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  di
orientamento scientifico delle attivita' di formazione; 
    b. nomina il Rettore, su  proposta  del  Presidente  dell'organo,
previo parere dell'Istituto di Studi Politici «S.  Pio  V»,  e  della
Fondazione  Formit,  tra  i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia
dell'Universita', o tra personalita' del mondo accademico che si sono
comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita'  stessa,
ovvero  tra  personalita'  di  chiara  fama  sul  piano  culturale  e
scientifico; 
    c.  nomina,  su  proposta  del  Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione i Presidi fra i Professori di Ruolo di  Prima  fascia
nelle rispettive facolta'; 
    d. delibera sull'attivazione e  disattivazione  di  Dipartimenti,
Centri di ricerca, Scuole di Ateneo e di corsi di studio, sentito  il
parere del Senato accademico; 
    e.  nomina,  su  proposta  del  Presidente   del   Consiglio   di
amministrazione i membri del Collegio dei Revisori dei  Conti  e  del
Nucleo di Valutazione, determinandone i Presidenti; 
    f. delibera gli organici  dei  docenti,  dei  ricercatori  e  del
personale tecnico-amministrativo; 
    g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo  dei  professori  e
dei  ricercatori  alle  discipline,  il  loro  incardinamento   nelle
strutture  didattiche,  nonche'  il  loro  modo  di  copertura   (per
concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in
quest'ambito,  designa  il  membro  delle  commissioni  di  concorso,
sentito il parere del Senato accademico; 
    h.  delibera  le  chiamate  dei  professori  di   ruolo   e   dei
ricercatori, sentito il parere del Senato accademico; 
    i. nomina e revoca il  Direttore  amministrativo  e  adotta,  nel
rispetto  della  normativa   vigente,   deliberazioni   sullo   stato
giuridico, il trattamento economico e le sanzioni; 
    j. disciplinari del personale tecnico  e  amministrativo  secondo
quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo di cui al successivo  art.
30, comma 2; 
    k. delibera sull'ammontare di  tasse  e  contributi  e  sul  loro
eventuale esonero; 
    l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul  conferimento
di premi e di borse di studio e perfezionamento; 
    m.  delibera,  sentito  il  Senato  accademico,   sugli   aspetti
economici relativi a convenzioni con altre Universita'  o  centri  di
ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati; 
    n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; 
    o. stabilisce la misura delle indennita' di carica a  favore  del
Presidente e del Vice Presidente del  Consiglio  di  amministrazione,
del Rettore, dei Pro-rettori, dei Direttori  di  dipartimento  e  dei
Presidi di Facolta'; 
    p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni  e  il
conto consuntivo; 
    q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri  superiori  ai
valori fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'; 
    r. delibera sulla costituzione  in  giudizio  ovvero  in  giudizi
arbitrali dell'Universita', nel caso di liti attive o passive; 
    s. delibera, a maggioranza dei propri  componenti,  le  eventuali
modifiche del presente Statuto; 
    t. delibera in ordine al Regolamento generale di  Ateneo  sentito
il  Senato  accademico   e   in   ordine   agli   altri   regolamenti
dell'Universita'; 
    u. puo' affidare  a  singoli  componenti  del  Consiglio  stesso,
ovvero a commissioni temporanee  o  permanenti,  compiti  istruttori,
consultivi e operativi; 
    v. delibera  in  ordine  al  Regolamento  didattico  d'Ateneo  su
proposta del Senato accademico; 
    w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo Statuto  o
dal Regolamento generale di Ateneo alla competenza  di  altri  organi
previsti dal presente Statuto. 
  2.  Entro  il  mese  di  giugno  di  ogni  anno,  il  Consiglio  di
amministrazione, sentito il parere del Senato accademico,  valuta  la
situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e  scientifiche
disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Giunta esecutiva 
 
  1. La Giunta esecutiva  e'  composta  dal  Presidente  e  dal  Vice
Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,  dal  Rettore,   dal
Presidente della Fondazione Formit o da un suo  delegato,  anche  per
una singola adunanza, componente del  Consiglio  di  amministrazione,
dal Presidente dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V» o da un suo
delegato anche per una singola adunanza ed ha la medesima durata  del
Consiglio. 
  2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessita'  ed  urgenza,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto, adotta  le
decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo
di  sottoporle  a  ratifica  nella  prima  adunanza  successiva   del
Consiglio medesimo, pena  la  loro  decadenza.  Alle  adunanze  della
Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il  Direttore
amministrativo dell'Universita'. 
  3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24  ore  e  puo'
deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di
parita', prevale il voto del Presidente dell'organo. 
 
                               Art. 8. 
 
 
             Presidente del Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Presidente del Consiglio  di  amministrazione,  che  dura  in
carica un triennio ed e' rieleggibile: 
    a. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
    b. convoca e presiede il Consiglio stesso; 
    c. convoca e presiede la Giunta esecutiva; 
    d. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve  le
competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; 
    e. adotta, in caso  di  necessita'  e  di  urgenza  e  ove  fosse
impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti  di
competenza del Consiglio, da sottoporre  a  ratifica  nella  riunione
immediatamente successiva; 
    f. puo' essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto
ritenuto necessario. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                               Rettore 
 
  1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio  e  puo'
essere riconfermato. Il Rettore in particolare: 
    a.  rappresenta  l'Universita'  nel   conferimento   dei   titoli
accademici e nelle cerimonie; 
    b.   sovrintende   all'attivita'    didattica    e    scientifica
dell'Universita', riferendone al  Consiglio  di  amministrazione  con
relazione annuale; 
    c.  convoca  e  presiede  il   Senato   Accademico,   assicurando
l'esecuzione delle relative deliberazioni; 
    d. esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del  personale
docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2 comma 1
lettera b della legge n. 240/2010; 
    e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori; 
    f.  cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  Consiglio   di
Amministrazione in materia didattica e scientifica; 
    g.  esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento
generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo. 
  2. Il Rettore puo' designare tra i professori  di  ruolo  di  prima
fascia  dell'Universita'  un  Pro-rettore  vicario,  con  potere   di
sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare
uno o piu' Pro-rettori  con  delega  e  conferire  altre  deleghe  in
specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Senato Accademico 
 
  1. Il Senato Accademico, e' composto dal Rettore, che lo  presiede,
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato,
anche  per  una  singola  adunanza,  componente  del   Consiglio   di
Amministrazione,  dai  Presidi  delle  Facolta'  di  cui  si  compone
l'Universita' e, se istituiti, dai Direttori  di  dipartimento  e  di
Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza
diritto  di  voto,  il  Direttore  amministrativo,  con  funzioni  di
segretario, e il Pro-rettore vicario. 
  2. Il Senato accademico e'  l'organo  responsabile  dell'indirizzo,
della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di
ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato Accademico esercita  le
seguenti attribuzioni: 
    a.   determina   l'indirizzo   generale   delle   attivita'    di
insegnamento, di formazione e delle attivita' di ricerca, coordinando
l'offerta  formativa  delle  facolta'  nel  rispetto   del   medesimo
indirizzo generale; 
    b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; 
    c.  propone  l'approvazione  e   le   eventuali   modifiche   del
Regolamento  didattico  d'Ateneo  al  Consiglio  di  Amministrazione,
sentite le Facolta'; 
    d. nomina i presidenti  dei  corsi  di  laurea  su  proposta  del
Rettore; 
    e.  esprime  parere  al  Consiglio   di   Amministrazione   sugli
affidamenti degli incarichi di  docenza  a  contratto,  proposti  dai
Presidenti dei corsi di laurea; 
    f. esprime parere al Consiglio di Amministrazione in  materia  di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; 
    g. esprime proposte in ordine all'adozione e  alla  modifica  dei
regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico; 
    h.   esprime   parere    al    Consiglio    di    Amministrazione
sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, centri di ricerca,
Scuole di Ateneo, Facolta' e corsi di studio; 
    i. esprime parere al Consiglio di Amministrazione  in  merito  ai
punti d), g), h), k), dell'art. 6; 
    j. propone al Consiglio di Amministrazione  la  ripartizione  dei
fondi per la  didattica  e  la  ricerca  sulla  base  delle  esigenze
prospettate dalle Facolta' e nell'ambito delle strategie di  sviluppo
dell'Ateneo; 
    k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle  norme
sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto. 
  3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore  almeno  ogni  due
mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi  componenti.
La convocazione deve essere trasmessa  ai  componenti  del  Consiglio
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per
i quali la convocazione  puo'  essere  effettuata  due  giorni  prima
dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare
l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese  a  maggioranza  dei
presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Direttore amministrativo 
 
  1.  Il  Direttore  amministrativo  e'  al   vertice   dell'apparato
amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria,  tecnica  e
amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo. 
  2. Il Direttore amministrativo e' nominato e revocato con  delibera
del Consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                              Facolta' 
 
  1. Le Facolta' hanno il compito di coordinare le attivita' con  cui
i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la  ricerca
per  il  conseguimento  dei  titoli  accademici,  nonche'  le   altre
attivita' didattiche  previste  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai
Regolamenti. 
  2. Sono organi della Facolta': 
    a. il Preside; 
    b.  il  Presidente  del  Corso  di  laurea  di  primo  livello  e
magistrale; 
    c. il Consiglio di Facolta'. 
  3. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito  nel  Regolamento
didattico di Ateneo, in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  di
legge e di Regolamento. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                               Presidi 
 
  1. Il Preside rappresenta  la  Facolta',  ne  promuove  e  coordina
l'attivita', sovrintende al regolare  funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di  Facolta'.  In
particolare il Preside: 
    a. convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo  il
relativo ordine del giorno; 
    b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto  e  di
Regolamento; 
    c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita'  didattiche  della
facolta',  avvalendosi  della  collaborazione  dei   Presidenti   dei
Consiglio di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  indirizzo,  ove
esistenti; 
    d. e' membro di diritto del Senato Accademico; 
    e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di Statuto e di regolamento. 
  2. Il Preside  viene  nominato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Universita', su proposta del suo Presidente tra i professori  di
ruolo di prima fascia. 
  3. Il Preside dura in carica tre  anni  accademici  e  puo'  essere
rinnovato. 
 
                              Art. 14. 
 
 
             Presidenti dei Consigli di corso di laurea 
 
  1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su
proposta del Rettore dal Senato Accademico tra i professori di  ruolo
di prima o seconda fascia componenti del Consiglio stesso, cosi' come
previsto dal comma 3 dell'art. 16 del presente Statuto. 
  2. Il Presidente convoca  e  presiede  il  Consiglio  di  corso  di
laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno. 
  3. Il Presidente del Consiglio di corso  di  laurea,  che  dura  in
carica un triennio, e' nominato con decreto del Rettore. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                        Consiglio di Facolta' 
 
  1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai Professori di  ruolo  e
fuori ruolo di prima  e  seconda  fascia,  fanno  parte  inoltre  del
Consiglio di facolta' le rappresentanze, secondo quanto previsto  dal
Regolamento generale di Ateneo.  Le  modalita'  di  funzionamento  di
ciascun  Consiglio  di  facolta'  sono  stabilite   dal   Regolamento
didattico d'Ateneo. 
  2. Sono compiti del Consiglio di Facolta': 
    a. la formulazione delle proposte di sviluppo della  facolta'  ai
fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; 
    b. la formulazione di proposte per  la  parte  di  competenza  in
ordine al Regolamento didattico di Ateneo; 
    c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree  honoris
causa; 
    d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso  demandate  dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le disposizioni del
presente Statuto. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                    Consiglio di corso di laurea 
 
  1. Nelle Facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di  laurea
possono essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono  essere
istituiti anche Consigli di corso di laurea comuni  a  piu'  Facolta'
(Interfacolta'). 
  2. I Consigli di corso di laurea: 
    a.  esercitano  le   competenze   in   materia   di   promozione,
organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca; 
    b. decidono in merito alla programmazione e organizzazione  delle
attivita'  didattiche,  in  conformita'  con  le  deliberazioni   del
Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; 
    c. formulano proposte per la parte di  competenza  in  ordine  al
Regolamento didattico di Ateneo; 
    d. formulano proposte in ordine alla  determinazione  del  numero
massimo  degli  studenti  da  ammettere  ai  corsi  e  alle  relative
modalita' di ammissione; 
    e.  valutano   propongono   al   Consiglio   di   Amministrazione
l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento. 
  3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e
ricercatori  di  ruolo,  nonche'  dalle  rappresentanze  delle  altre
categorie, cosi' come previste dal regolamento generale d'Ateneo. 
 
                              Art. 17. 
 
 
    Collegio dei Revisori dei conti e certificazione del bilancio 
 
  1.  La  revisione   della   gestione   contabile,   finanziaria   e
patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di  Revisori
dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La  loro
nomina spetta al  Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  su
delibera  del  Consiglio  stesso.  Il  Presidente  del  Collegio  dei
Revisori dei conti  e'  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione. 
  2. I  membri  del  Collegio  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rinnovabili. 
  3. La certificazione del bilancio dell'Universita'  e'  affidata  a
societa' iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob, al
fine di garantire un'adeguata proiezione internazionale. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                        Nucleo di Valutazione 
 
  1. Il  Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in  piena
autonomia  operativa,  alla  valutazione   interna   della   gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli
interventi di sostegno al diritto allo studio. 
  2. I componenti del Nucleo di  Valutazione  sono  cinque.  La  loro
nomina  spetta  al  Consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  stesso.  Il  Presidente  del  Nucleo   di
Valutazione   e'   nominato   dal   Presidente   del   Consiglio   di
amministrazione. 
  3.  I  membri  del  Nucleo  durano  in  carica  tre  anni  e   sono
rinnovabili. 
 
                              Art. 19. 
 
 
       Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' 
 
  1. Il Comitato unico di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica  in
materia di  attuazione  delle  pari  opportunita'  e  di  tutela  del
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della  vigente
normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del  principio
di non discriminazione. 
  2. La composizione del Comitato, le modalita' per  l'esercizio  dei
poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono  stabilite  da
apposito regolamento approvato dal cda, in aderenza  alle  previsioni
contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010. 
 
                            Sezione terza 
 
 
                          Personale docente 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                    Personale docente dell'Ateneo 
 
  1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e seconda fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori  di  ruolo.
Sono altresi' impartiti  da  docenti  incaricati  per  affidamento  o
supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
  2. Inoltre possono essere  attribuiti  incarichi  di  insegnamento,
mediante  contratti  di  diritto  privato,  a  personalita'  di  alta
qualificazione scientifica o  professionale,  anche  di  nazionalita'
straniera. 
  3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di
ruolo sono stabiliti, nel rispetto  della  legislazione  vigente,  da
apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito
il parere del Senato accademico. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                             Professori 
 
  1. Il ruolo dei professori  dell'Universita'  si  articola  in  due
fasce: 
    a. professori di prima fascia; 
    b. professori di seconda fascia. 
  2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera  non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai  professori  di  ruolo
delle Universita' statali. 
  3. Ai professori e' assicurato il trattamento di  previdenza  e  di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                             Ricercatori 
 
  1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori  di  ruolo
delle Universita' statali. 
  2. Ai ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza  e  di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                           Stato giuridico 
 
  1. Per quanto attiene allo stato giuridico  dei  professori  e  dei
ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda  la  copertura  dei
posti in  organico,  si  applicano,  in  quanto  compatibili  con  il
presente Statuto e con la natura non statale della Universita'  degli
Studi  Internazionali  di  Roma  le  disposizioni  vigenti   per   il
corrispondente personale delle Universita' statali. 
  2. I ruoli organici possono  essere  modificati  con  delibera  del
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 
 
                           Sezione quarta 
 
 
                        Ordinamento didattico 
 
 
                              Art. 24. 
 
 
                     Facolta' e corsi di studio 
 
  1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta': 
    Facolta' di Scienze Politiche; 
    Facolta' di Interpretariato e Traduzione; 
    Facolta' di Economia. 
    I  relativi  ordinamenti  degli  studi  sono   disciplinati   dal
Regolamento didattico di  Ateneo  conformemente  alle  vigenti  norme
sugli ordinamenti didattici universitari. 
  2.  L'Universita'  puo'  istituire,  in  conformita'   alle   norme
dell'ordinamento universitario, nuovi Corsi di  laurea  e  di  laurea
magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi
regolamenti didattici sono stabilite  dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo. 
  3.  L'Universita'  puo'  altresi'  istituire  corsi  di  formazione
compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341. 
 
                           Sezione quinta 
 
 
                            Gli studenti 
 
 
                              Art. 25. 
 
 
                              Studenti 
 
  1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Universita'  secondo  le
norme del presente Statuto ed  eleggono  i  loro  rappresentanti  nel
Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facolta'. 
  2.  L'Universita'  puo'   avvalersi   dell'opera   degli   studenti
attraverso forme di collaborazione per attivita' connesse ai  servizi
dell'Ateneo. 
  3. I  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  sono  definiti  dalla
legislazione vigente in materia  e  dal  Regolamento  degli  studenti
dell'Ateneo. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                          Difensore civico 
 
  1. Il  Consiglio  di  Amministrazione  valuta  l'istituzione  della
figura del Difensore civico con compiti  di  garanzia  e  tutela  dei
diritti degli studenti. 
  2. Il Difensore civico e' nominato dal Presidente del Consiglio  di
Amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e'  rinnovabile
una sola volta. 
 
                            Sezione sesta 
 
 
              Organizzazione e gestione amministrativa 
 
 
                              Art. 27. 
 
 
                        Strutture dell'Ateneo 
 
  Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo e  le
altre strutture sono  istituite  e  regolamentate  dal  Consiglio  di
amministrazione,  secondo  le  procedure  definite  dal   Regolamento
generale di Ateneo. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Al  finanziamento  dell'Universita'  sono  destinati  tasse   e
contributi versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi
e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo. 
  2. L'Universita'  si  avvale  di  un  proprio  servizio  di  cassa,
affidato ad un Istituto di credito di notoria  solidita'  scelto  dal
Consiglio di amministrazione, in conformita' a  quanto  previsto  dal
Regolamento  generale  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                               Bilanci 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  delibera   il
bilancio preventivo entro il mese di novembre e il  conto  consuntivo
entro il mese di giugno. Ciascun  esercizio  corrisponde  a  un  anno
solare. 
 
                              Art. 30. 
 
 
   Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita' 
 
  Il Regolamento generale di amministrazione, finanza e  contabilita'
disciplina i  criteri  della  gestione  e  delle  relative  procedure
amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita',  in
modo da assicurare la rapidita' e l'efficacia  nell'erogazione  della
spesa e il rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del  bilancio.  Il
Regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali,  le  forme
di controllo interno sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione
complessiva dell'Universita' e l'amministrazione del patrimonio. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                  Personale tecnico-amministrativo 
 
  Le modalita' di reclutamento, lo stato giuridico ed il  trattamento
economico  del  personale  tecnico-amministrativo,  dirigente  e  del
Direttore amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento  dei
relativi servizi, sono disciplinati da apposito Regolamento  adottato
dal  Consiglio  di  amministrazione,   nell'osservanza,   in   quanto
compatibili,  delle  disposizioni  vigenti  per   il   corrispondente
personale universitario statale. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                            Codice etico 
 
  1. L'Unint  adotta  il  codice  etico  che,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge n. 240/2010,  determina  i  valori  fondamentali
dell'Universita',  promuove  il  riconoscimento  e  il  rispetto  dei
diritti   individuali,   nonche'   l'accettazione   di    doveri    e
responsabilita' nei confronti  dell'Ateneo,  dettando  le  regole  di
condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri  e
ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010. 
  2. Il codice etico e' approvato dal Consiglio di amministrazione su
proposta del Senato accademico. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
  1. Il Collegio di disciplina e' l'organo competente a  svolgere  la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori
e ai  ricercatori  e  a  esprimere  in  merito  parere  conclusivo  e
vincolante nel rispetto del principio di tassativita'. 
  2. Il Collegio opera secondo il principio del  giudizio  fra  pari,
nel rispetto del  contraddittorio.  Nei  casi  in  cui  una  condotta
integri non solo un  illecito  deontologico,  ma  anche  un  illecito
disciplinare,  prevale  la  competenza  degli  organi   deputati   ai
procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010. 
  3. E' composto, in qualita' di membri effettivi, da  un  professore
ordinario, da un professore associato e da  un  ricercatore  a  tempo
indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati  dal  Senato
accademico. 
  4. Il  Senato  accademico,  altresi',  designa,  per  ognuna  delle
categorie indicate al comma 3 del presente articolo  e  nel  rispetto
dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno
a quelli effettivi nei casi di  impedimento  o  incompatibilita',  al
fine di garantire l'effettivita' del principio di giudizi tra pari. 
  5. I componenti effettivi e supplenti del  Collegio  di  disciplina
sono nominati, con proprio decreto, dal Rettore. 
  6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio  di
disciplina ha una durata di quattro anni accademici e non puo' essere
rinnovato consecutivamente. 
  7. Il Collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al
procedimento previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre  2010,  n.
240 e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente. 
  8. Le modalita' di funzionamento del collegio  di  disciplina  sono
stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico. 
  9. La partecipazione al Collegio di disciplina non da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
 
                              Art. 34. 
 
 
                     Norma transitoria e finale 
 
  Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto con  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decadono,  salvo  l'esercizio
dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e
di controllo, per i quali siano intervenute con la presente  versione
dello statuto modifiche al testo previgente. 
  Successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore,  il  Consiglio  di
amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine
con le nuove modalita' previste dal presente Statuto. 
  Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia  per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2013 
 
                                                        Il Presidente 
                                     del Consiglio di Amministrazione 
                                                              Bisogni