N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 febbraio 2013

Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  l'11
febbraio 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
  recante il riparto del contributo alla  finanza  pubblica  previsto
  dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n.  95  del  2012  tra  le
  Regioni a statuto speciale e  le  Province  autonome  di  Trento  e
  Bolzano - Determinazione dell'accantonamento a valere  sulle  quote
  di compartecipazione ai tributi erariali e  rideterminazione  degli
  obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali,
  per l'anno 2012 - Ricorso per conflitto  di  attribuzione  proposto
  dalla Provincia autonoma di  Bolzano  -  Denunciata  illegittimita'
  derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 3  e
  4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (gia' oggetto di impugnativa da
  parte della Provincia con ric. n. 149/12) - Contrasto con il quadro
  statutario in materia finanziaria,  con  lesione,  in  particolare,
  dell'autonomia finanziaria e del  sistema  di  finanziamento  delle
  autonomie - Alterazione delle competenze  provinciali  in  materia,
  modificabili solo mediante procedure rinforzate  -  Violazione  del
  principio consensuale che regola i  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
  autonomie speciali - Lesione delle prerogative provinciali in punto
  di conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  solidarieta'
  sociale - Violazione del principio di  delimitazione  temporale,  a
  fronte dell'imposizione di misure  di  contenimento  finanziario  a
  tempo sostanzialmente indeterminato - Violazione del  principio  di
  leale  collaborazione,  anche  in  riferimento  al   principio   di
  ragionevolezza,  dato,  in  particolare,  il   criterio   preso   a
  riferimento per la ripartizione del  contributo,  basato  sui  dati
  SIOPE,  che  privilegia  le  amministrazioni  con  maggiore   spesa
  indiretta, rispetto a quelle con maggiore spesa diretta. 
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27  novembre
  2012. 
- Costituzione, artt. 3, 5 e  120;  Statuto  speciale  della  Regione
  Trentino-Alto Adige,Titolo VI, artt. 75, 79, 103, 104 e 107; d.P.R.
  19 novembre 1987, n. 526, art. 10, comma secondo; legge 23 dicembre
  2009, n. 191, art. 2, comma 106. 
(GU n.11 del 13-3-2013 )
     Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e  p.i.
00390090215), con sede in Piazza Silvius Magnago 1 -  39100  Bolzano,
in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  Dr.   Luis   Durnwalder,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 29 gennaio  2013,
rep. n. 23568 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale  della  Giunta
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Dott. Hermann Berger,
in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale del 21 gennaio
2013, n. 62 (doc. 2),  tanto  congiuntamente  quanto  disgiuntamente,
dagli  avv.ti  Renate  von  Guggenberg   (c.f.   VNGRNT57L45A952K   -
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E10 B160H - Stephan. Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi
(c.f. BRN CST 64  M47  D548L  -  Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it)  e
Laura    Fadanelli    (c.f.    FDN    LRA    65    H69    A952U     -
Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo  di  posta
elettronica  avvocatura@provincia.bz.it   ed   indirizzo   di   posta
elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.
fax 0471/412099, e dall'avv. Michele  Costa  (c.f.  CST  MHL  38  C30
H501R),   di   Roma,   con    indirizzo    di    posta    elettronica
costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di  quest'ultimo  in  Roma,
Via Bassano del Grappa n.  24,  elettivamente  domiciliata,  i  quali
dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al  presente
giudizio  al  n.  di  fax  06/3729467  e/o  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata:michelecosta@ordineavvocatiroma.org; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica, domiciliato per la carica  presso
gli Uffici della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Palazzo
Chigi, Piazza Colonna, n. 370, Roma, rappresentato e difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via  dei
Portoghesi, 12; 
    A  seguito  e  per  l'annullamento  del  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012, recante «Riparto  del
contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, commi  3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  tra  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Tremo  e  Bolzano.  Determinazione
dell'accantonamento»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica 11 dicembre 2012, n. 288. 
 
                                Fatto 
 
    1. - Le vicende sottese alla presente controversia sono in  larga
parte note a codesta  ecc.ma  Corte  Costituzionale.  Esse,  infatti,
prendono le mosse dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per  la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario». 
    Con il comma 3 dell'articolo 16 di tale  decreto-legge  e'  stata
introdotta  una  misura  predefinita  ed  a  tempo  indeterminato  di
concorso  al  risanamento  della  finanza  pubblica  da  parte  delle
autonomie speciali, tra cui anche la Provincia autonoma  di  Bolzano,
accompagnata dalla  previsione  di  un  accantonamento  di  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. Quale criterio predefinito  in
legge per l'accantonamento sono state indicate le spese sostenute per
consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. 
    Il  comma  4  del  medesimo  articolo  predetermina  un   termine
perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul  patto  di
stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a
carico di questa Provincia. Come  e'  noto  a  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale, le citate  disposizioni,  trattandosi  di  previsioni
lesive    dell'autonomia     finanziaria     costituzionalmente     e
statutariamente garantita in capo alla Provincia autonoma di Bolzano,
nonche' dei principi costituzionali  di  ragionevolezza  e  di  leale
collaborazione,   sono   oggetto   di   questioni   di   legittimita'
costituzionale in via principale, proposte con ricorso  rubricato  al
numero 149 del registro ricorsi 2012, e che il relativo ricorso,  che
e' qui da intendersi richiamato e trascritto,  e'  tuttora  pendente.
L'udienza per la trattazione e' stata fissata per il 19 giugno 2013. 
    2. La Conferenza delle regioni e delle province autonome  non  ha
espresso alcun accordo con lo Stato in merito  all'accantonamento  di
quote di compartecipazione ai tributi erariali. 
    3. Con lettera del 30 ottobre 2012 (doc. 3) la  Regione  autonoma
Valle d'Aosta, la  Regione  Siciliana,  la  Regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia, la Regione autonoma Sardegna e la Provincia  autonoma
di  Bolzano,  in  assenza  di  accordo,  hanno  chiaramente  espresso
unicamente l'avviso che il metodo per desumere le spese  per  consumi
intermedi  e  conseguentemente  il  calcolo  della  proporzione   del
contributo. non possa che derivare  dall'interrogazione  del  sistema
SIOPE,  ivi  compresa  la  tabella  che  definisce  i  codici   SIOPE
rientranti nella definizione di  consumi  intermedi,  senza  peraltro
concordare con tale notula con lo Stato i risparmi da raggiungere. 
    4. Ora, con il qui impugnato decreto del 27 novembre  2012  (doc.
4), il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ha  stabilito  -
unilateralmente e a prescindere dal  raggiungimento  di  qualsivoglia
accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo  alla
finanza pubblica, determinando il relativo  accantonamento  a  valere
sulle quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali  di  ciascuna
regione  a  statuto  speciale  e  provincia   autonoma,   accogliendo
unicamente la metodologia indicata  dalle  autonomie  speciali  nella
predetta lettera  dd.  30  ottobre  2012.  L'importo  accantonato  in
«danno» alla  ricorrente  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e'  stato
indicato in euro 68.638.854,39. 
    5. Con  il  predetto  decreto  ministeriale  sono  stati  inoltre
rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi  di  cui
al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che  quanto  previsto  dai  due
precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di  attuazione
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
    6. Il criterio  preso  a  riferimento  per  la  ripartizione  del
contributo, basato sui dati SIOPE, e'  palesemente  ingiusto  perche'
privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta,  rispetto
a quelle con maggior spesa  diretta.  Tale  iniquita'  e'  facilmente
rilevabile anche da un profano, in quanto per rendersi  conto,  basta
considerare la differenza  di  contributo  richiesto  alla  Provincia
autonoma di Bolzano (euro 68.638.854,39) rispetto a quello  richiesto
alla Provincia autonoma di Trento (euro 38.880.982,14), analoga  alla
Provincia di Bolzano per dimensioni finanziarie. 
    Tutto cio' premesso, tenuto  conto  che  l'atto  in  questa  sede
impugnato determina, in attuazione  di  norme  incostituzionali  gia'
impugnate dalla Provincia autonoma  di  Bolzano,  l'accantonamento  a
valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  a
prescindere dall'intesa  con  la  Provincia  ricorrente,  comprovando
l'effettivita'   delle    censurate    lesioni    alle    prerogative
costituzionali e statutarie della ricorrente Provincia e considerato,
inoltre, il perdurante interesse  alla  coltivazione  del  richiamato
ricorso n. 149/2012, con il presente atto la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove  conflitto
di attribuzioni avverso e in relazione al decreto adottato in data 27
novembre 2012, chiedendo a codesta ecc.ma Corte di  voler  dichiarare
che non spetta allo Stato, e per esso al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, determinare l'accantonamento, con un provvedimento  in
relazione al quale non e' stata assicurata la partecipazione  diretta
della Provincia ricorrente, con riferimento al riparto del contributo
alla  finanza  pubblica  previsto  dall'articolo  16,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, tra le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano, e di voler annullare, per
l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1.  -  Illegittimita'  derivata  per  illegittimita'   costituzionale
dell'articolo 16, commi 3 e 4, del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 2012 per contrasto
con il Titolo VI dello Statuto  speciale,  che  definisce  il  quadro
della finanza della Regione e delle Province  autonome,  riconoscendo
loro  autonomia  finanziaria,  in  particolare,  con  il  sistema  di
finanziamento delle autonomie, garantito in particolare dall'articolo
75  Statuto,  nonche'  con  il  sistema  pattizio   delle   relazioni
finanziarie con lo Stato definito negli articoli 79, 103, 104  e  107
Statuto e del principio di leale collaborazione. 
    Come si e' detto in narrativa, il decreto ministeriale  impugnato
ha dato  attuazione  alle  disposizioni  sul  concorso  alla  finanza
pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome
di Tremo e Bolzano a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali derivanti dalla c.d spending review  varata  con  il
decreto-legge n. 95 del 2012. 
    Come noto all'adita ecc.ma Corte costituzionale,  il  sistema  di
relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano
e' stato  profondamente  innovato  dal  c.d.  «Accordo  di  Milano»',
siglato nell'anno 2009 tra la Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i  rappresentanti  del
Governo. 
    Tale  accordo  e'  stato  attuato  con  i  commi  da  106  a  126
dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191   (legge
finanziaria 2010), con cui e' stato definito  il  nuovo  assetto  dei
rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
Province autonome, con cui  sono  stati  individuati,  in  attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma  in  senso
federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e
provinciale al processo di riforma, a fronte  del  riconoscimento  di
spazi di massima autonomia in materia finanziaria. 
    Il Titolo VI dello Statuto speciale (D.P.R. 31  agosto  1972,  n.
670) rubricato «Finanza della regione  e  delle  province»  definisce
ora, infatti, il quadro della finanza della Regione e delle  Province
autonome, riconoscendo loro autonomia  finanziaria.  L'articolo  104,
comma 1, dello  Statuto  stabilisce  che  tali  disposizioni  possono
essere  modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
richiesta del  Governo  e  della  Provincia  autonoma,  fermo  quanto
disposto dall'articolo 103, il  quale  prescrive,  per  le  modifiche
statutarie, il procedimento previsto  per  le  leggi  costituzionali.
Conseguentemente,  l'articolo  104  prevede   una   deroga   a   tale
procedimento aggravato. 
    L'articolo 75 dello Statuto,  come  da  ultimo  modificato  dalla
legge n. 191/2009, attribuisce alle Province  autonome  le  quote  di
gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e
percette nei rispettivi territori (imposte di registro  e  di  bollo,
tasse di concessione governativa, imposte sul consumo  dei  tabacchi,
imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli  oli  da  gas
per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione  e
accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati),  ed,  in  ogni
caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali,  dirette
o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle  appena
indicate. 
    Il comma 108 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 approvato ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto, dispone  che
le quote dei proventi erariali spettanti alla  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  ai
sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione  individuata
dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
tributi oggetto di versamento unificato e  di  compensazione,  e  dai
soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente  alla
Regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai
medesimi enti, istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato,
nei modi e nei tempi da definire con apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  regione
e le province autonome. Con il decreto ministeriale 20  luglio  2011,
in materia di versamenti diretti delle quote  dei  proventi  erariali
spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stata data attuazione al predetto
comma 108. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare in modo completo i termini e le modalita'  del  concorso
della Regione  e  delle  Province  autonome  al  conseguimento  degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale (articolo 79 dello Statuto). 
    In questo contesto, la norma statutaria precisa altresi' che  non
si applicano, in provincia di Bolzano,  le  misure  adottate  per  le
regioni e per  gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale
(articolo 79, comma 3, dello Statuto). 
    Nel nuovo quadro statutario e' tra l'altro espressamente previsto
(articolo 79, comma 4, dello Statuto) che  non  trovano  applicazione
per  le  Province  autonome  e  per  la  Regione  Trentino   -   Alto
Adige/Südtirol altre  disposizioni  statali  relative  all'attuazione
degli  obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',  nonche'  al
rispetto degli obblighi derivanti dal  patto  di  stabilita'  interno
diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto. 
    Il comma 4 dell'articolo 79 dello  Statuto  prevede  inoltre  che
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica  contenute  in
specifiche  disposizioni  legislative  dello  Stato,  provvedono   la
Regione e le Province autonome adeguando la propria  legislazione  ai
principi costituenti limiti statutari (articoli 4 e 5 dello Statuto). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali
e', quindi, dominato dal principio dell'accordo e  dal  principio  di
consensualita' (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353
del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000),  definito  dagli  articoli
103, 104 e 107 dello Statuto speciale. In particolare, per la  vicina
Provincia di  Trento  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 133 del 2010, ha ribadito il  principio  consensuale  che
regola i rapporti finanziari tra lo Stato e  la  Regione  Trentino  -
Alto Adige/Südtirol e le Province autonome. 
    Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale prevede  un  ulteriore  concorso  alla  riduzione  della  spesa
pubblica a carico  delle  autonomie  speciali,  ed  il  comma  4  del
medesimo, che integra la disciplina relativa al patto  di  stabilita'
interno, predeterminando un termine di  scadenza  perentorio  per  la
conclusione  dell'accordo  (31  luglio)  e  definendo  in  legge  gli
obiettivi posti a carico delle autonomie speciali,  ripropongono  per
questa Provincia le questioni gia'  evidenziate  rispettivamente  con
riferimento all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (R.G.  7/2012
- udienza ancora  da  fissare),  all'articolo  28,  comma  3,  primo,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge  n.  201  del  2011  (R.G.
40/2012 - udienza ancora da fissare), nonche' all'articolo 35,  comma
4, del decreto-legge n. 1 del 2012 (R.G. 86/2012 - udienza ancora  da
fissare), gia' oggetto di impugnativa avanti codesta ecc.ma Corte. 
    L'articolo 16 appena citato  rappresenta,  quindi,  l'unica  base
normativa e ragione giustificatrice del decreto ministeriale e,  data
l'inscindibile derivazione del decreto dalla menzionata  disposizione
dall'incostituzionalita'  della  stessa   disposizione   legislativa,
discende l'illegittimita' del provvedimento attuativo. 
    Tutto cio' premesso, va rilevato che  il  contenuto  del  decreto
ministeriale 27 novembre 2012, oggetto del presente ricorso,  non  fa
che confermare l'effettivita' delle censure sollevate con  i  ricorsi
nn. 7/2012, 40/2012, 86/2012 ed in  modo  direttamente  dirimente  n.
149/2012, atteso che le modalita' di accantonamento  a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali sono state determinate
a prescindere  dal  necessario  coinvolgimento  della  Provincia,  in
violazione delle predette disposizioni statutarie. 
    E' evidente che lo Stato prima  ed  il  Ministero  poi  avrebbero
dovuto raggiungere, sul punto, l'intesa con la Provincia, assicurando
una partecipazione diretta ed effettiva della medesima. 
    Del resto, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha gia' avuto modo
di pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella di cui  si  discute,
come risulta, ad esempio, dalla sentenza n. 133/2002, resa  all'esito
del conflitto di attribuzioni promosso  dalla  Regione  siciliana  in
relazione al decreto adottato dal  Ministero  delle  finanze  del  23
dicembre 1997 e concernente «Modalita' di  attuazione  delle  riserve
all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivate dagli  interventi
in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati  dal
1992». In  quell'occasione  codesta  ecc.ma  Corte  ha  annullato  il
decreto ministeriale  oggetto  di  impugnazione  in  quanto  emanato,
esattamente  come  nel  presente  caso,  in   attuazione   di   norme
illegittime e senza  garantire  la  necessaria  partecipazione  della
Regione Sicilia. 
    Con la disposizione ora impugnata il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze interviene direttamente sui tributi erariali  spettanti
per disposto statutario alla Provincia. 
    Con questo intervento si stabilisce un  accantonamento  a  monte,
sottraendo iure imperii le risorse necessarie alla corretta  gestione
dei conti  della  Provincia,  obbligandola  addirittura  a  ricorrere
eventualmente all'assunzione di anticipazioni di  cassa  (cfr.  legge
provinciale  29  gennaio  2002,   n.   1,   cosi'   come   modificato
dall'articolo 10, comma 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n.
18) con aggravio di ulteriori spese. 
    La gestione finanziaria degli interventi  deputati  a  concorrere
agli obiettivi di finanza  pubblica  compete  in  via  esclusiva  per
espressa previsione statutaria, alla Provincia autonoma di Bolzano. 
    L'accantonamento viola inoltre,  piu'  specificamente,  anche  le
prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi  di
perequazione e solidarieta' sociale, di cui  all'art.  79,  comma  4,
dello Statuto, determinandosi l'esautoramento della Provincia  stessa
che vede (illegittimamente) trasferite al Ministero  dell'economia  e
delle finanze la competenza alla concreta ripartizione del contributo
alla finanza pubblica. 
    Il D.M. in esame, pertanto, interviene sull'assetto dei  rapporti
finanziari di ascendenza statutaria alterandone  i  confini,  quando,
per espressa previsione dello Statuto di autonomia (artt. 103 e 104).
nonche' della legge n. 191/2009 (art. 2, comma 106), le competenze in
materia  finanziaria  sancite  dal  Titolo  VI  dello  Statuto   sono
modificabili  solo  mediante  procedure  rinforzate  e  non   possono
certamente essere derogate da un atto avente natura amministrativa. 
    Ne' potrebbe dirsi che il potere esercitato dal D.M. trovi  fonte
nel d.l. n. 95/2012, alla cui attuazione il D.M.  e'  dichiaratamente
destinato, per due ordini di ragioni. 
    In primo luogo,  in  quanto  l'accantonamento  de  quo  non  puo'
considerarsi strumento per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui
al Titolo VI dello  Statuto  di  autonomia;  anzi,  proprio  in  tale
accantonamento dell'importo di euro 68.638.854,39 risiede  il  fulcro
del presente conflitto di attribuzione. 
    In secondo luogo, in quanto la procedura rinforzata  che  assiste
gli eventuali emendamenti dello Statuto  di  autonomia  lo  mette  al
riparo da interventi realizzati dal  legislatore  statale  con  legge
ordinaria (art. 103  Statuto),  o,  con  specifico  riferimento  alle
disposizioni del Titolo VI, con legge ordinaria approvata al di fuori
del peculiare schema concordato previsto dall'art. 104 Statuto. 
    Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  decreto
censurato, ha quindi palesemente esorbitato dalle competenze ad  esso
spettanti, intervenendo unilateralmente in un  ambito  di  competenza
provinciale, in palese violazione, altresi', del principio  di  leale
collaborazione e preventiva intesa, che  acquista  specifico  rilievo
nella fattispecie, posto che il principio della leale  collaborazione
regge l'intero sistema delle relazioni Stato-Provincia  autonoma  (si
richiamano, al proposito, il gia' citato art. 104 Statuto,  ma  anche
l'art. 107 Statuto, e l'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 526/1987). 
    In conclusione, appare evidente l'assoluta  irragionevolezza  del
decreto ministeriale impugnato e delle  disposizioni  legislative  di
cui e' diretta attuazione, che non tengono  minimamente  conto  delle
esigenze provinciali e operano come se esse - assieme alle  norme  di
rango costituzionale  che,  garantendo  l'autonomia  provinciale,  le
tutelano - non esistessero. 
2. - Illegittimita' per violazione  del  principio  di  delimitazione
temporale. 
    L'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 prevede che,
con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
Balzano assicurano un concorso alla finanza  pubblica  per  l'importo
complessivo di euro 600  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  1.200
milioni di curo per l'anno 2013 e 1.500 milioni di  euro  per  l'anno
2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
    Formalmente il decreto ministeriale prevede che  l'accantonamento
a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  e
limitato nel tempo  ed  opera  fino  all'emanazione  delle  norme  di
attuazione di cui allo stesso articolo 27 della legge 5 maggio  2009,
n. 42. 
    Tale  portata  garantistica  e'  invece  meramente  apparente  in
quanto, con l'articolo 28, comma  4,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
201 l, n. 214, il termine di legge stabilito al predetto articolo 27,
comma 1, (originariamente 24 mesi poi aumentato dall'art. 1, comma 1,
lett. g.), della legge 8 giugno  2011,  n.  85  a  trenta  mesi)  per
l'emanazione della normativa di attuazione e' stato abrogato. 
    La Corte costituzionale ha da tempo sancito  l'illegittimita'  di
ogni  prescrizione  di  principio  volta  ad   imporre,   agli   enti
territoriali,   misure   di   contenimento   finanziario   a    tempo
indeterminato. 
    Proprio  in  ordine  alla  Provincia  autonoma  di  Trento   tale
principio e' stato ribadito chiaramente nella  sentenza  n.  142  del
2012 di codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  (cfr.  punto  4.3  in
diritto). 
3. - Illegittimita' per violazione del  principio  costituzionale  di
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e  120  Cost.  e  violazione
dell'art. 79 dello Statuto. 
    Come  evidenziato,  con  il  D.M.  del  2012,  sulla  base  delle
precitate norme del decreto-legge n. 95 del 2012, vengono accantonate
a valere alla fonte le quote di compartecipazione ai tributi erariali
per l'importo di euro 68.638.854,39,  in  evidente  violazione  delle
citate disposizioni di rango paracostituzionale e  del  principio  di
leale cooperazione. 
    Le norme censurate - nell'attribuire ad un decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze il compito di stabilire il riparto  del
contributo al risanamento finanziario senza prevedere alcuna forma di
intesa con  il  Presidente  della  Provincia  -  si  mostrano,  sotto
concorrente  profilo,  altresi'  lesive  del   principio   di   leale
collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo  Stato  e  le
autonomie speciali, il  quale,  come  noto,  e'  ormai  pacificamente
considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli
articoli 5 e 120 Cost. (veggansi le sentenze di codesta ecc.ma  Corte
nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000, n. 282 del 2002 e n. 303  del
2003). 
    Nel caso di  specie  trattasi  di  un'unilaterale  determinazione
dell'accantonamento per l'anno 2012  nei  confronti  delle  autonomie
speciali, senza che fosse stata raggiunta la prescritta intesa. 
    Quel che conta, in ogni caso, e' che il  Ministero  ha  proceduto
senza l'apporto collaborativo delle  autonomie  speciali,  necessario
per l'attuazione del principio di leale collaborazione. 
    Oggetto del presente giudizio  e'  l'esercizio,  da  parte  dello
Stato, della potesta' di accantonamento di risorse (tributi erariali)
che spetterebbero, in base  alle  norme  statutarie,  alle  autonomie
speciali, tra  le  quali  deve  essere  ovviamente  annoverata  anche
l'odierna ricorrente. Si tratta, dunque, di attribuzioni statali  che
incidono direttamente sulle prerogative provinciali e che sono idonee
a limitare l'autonomia finanziaria della ricorrente,  restringendo  i
canali di finanziamento previsti dello Statuto. 
    Per tale ragione e' evidente che lo Stato poteva adottare  l'atto
impugnato solo avendo ottenuto l'intesa con le autonomie speciali che
dovranno sopportarne gli effetti vista l'evidente  restrizione  delle
risorse economiche, nel caso specifico della  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    Da ultimo ci si permette di ricordare che l'art. 16, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del  2012  prevede  una  specifica  procedura  di
attuazione del meccanismo della partecipazione alla finanza pubblica,
procedura  che  avrebbe  dovuto  seguire  le  forme  e  le  modalita'
dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ossia le modalita' attuative
del federalismo fiscale nelle regioni ad  autonomia  speciale.  Detto
articolo prevede che «le regioni a statuto  speciale  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali,
concorrono al conseguimento degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti,
nonche' al patto  di  stabilita'  interno  e  all'assolvimento  degli
obblighi  posti  dall'ordinamento  comunitario,  secondo  criteri   e
modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». 
    Com'e' noto all'adita ecc.ma Corte, le norme di attuazione  dello
Statuto per l'attuazione del federalismo  fiscale  nei  rapporti  tra
Stato e Provincia autonoma di Bolzano non sono ancora state adottate,
forse anche per l'abrogazione del termine di 30 mesi (originariamente
24 mesi) inserito nella legge n. 42/2009, poi abrogato  dall'articolo
28, comma 4, del decreto-legge n.  201/2011.  Nell'impossibilita'  di
adottare  la  procedura  prevista  dall'art.   16,   comma   3,   del
decreto-legge n. 95 del 2012 e, soprattutto, tenuto conto  del  fatto
che la questione sostanziale concerne l'accantonamento unilaterale da
parte dello Stato delle entrate erariali  delle  autonomie  speciali,
tra le quali la Provincia  autonoma  di  Bolzano,  lo  Stato  avrebbe
dovuto operare con particolare riguardo per  il  principio  di  leale
collaborazione  tra  Stato  e  autonomia,  che,   come   insegna   la
giurisprudenza costituzionale, si attua attraverso lo  strumento  del
coinvolgimento della  Provincia  nel  procedimento  di  adozione  del
provvedimento e nel raggiungimento dell'intesa  tra  tutte  le  parti
istituzionali. Circostanza che, si ripete ancora una volta, non si e'
verificata nel caso di specie. 
    Conclusivamente il D.M. in questione  e'  stato  adottato,  senza
acquisire preventivamente  l'intesa  con  la  Provincia  autonoma  di
Balzano, in quanto la nota del 30 ottobre  2012  non  costituisce  un
simile accordo, ma esprime unicamente le rimostranze  degli  enti  in
merito  ad  eventuali  diversi  criteri  da  usare  a  parametro  per
l'accantonamento. 
4. - Illegittimita' per violazione del  principio  costituzionale  di
leale collaborazione di cui  agli  artt.  5  e  120  Cost.  anche  in
riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. 
    Come gia' esposto in fatto, il criterio preso a  riferimento  per
la ripartizione  dell'ulteriore  contributo  imposto  alle  autonomie
speciali e' basato sui dati  desunti,  per  l'anno  2011,  dal  SIOPE
(Sistema  informativo  sulle  operazioni  degli  enti  pubblici)   in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi. 
    Questo criterio e' palesemente  ingiusto  perche'  privilegia  le
amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a  quelle  con
maggior spesa diretta. L'iniquita' ed irragionevolezza  del  predetto
criterio e' facilmente  desumibile  dalla  differenza  di  contributo
richiesto alla Provincia autonoma  di  Bolzano  (68.638.854,39  euro)
rispetto  a  quello  richiesto  alla  Provincia  autonoma  di  Trento
(38.880.982,14  euro),  analoga  alla  Provincia   di   Bolzano   per
dimensioni finanziarie. 
    L'accantonamento sui tributi  erariali  si  Fonda  quindi  su  un
semplice calcolo in base ai dati desunti dal SIOPE per  l'anno  2011,
senza alcuna razionale giustificazione. 
    Infatti, il criterio adottato si pone in evidente contrasto con i
principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme  di  attuazione  ed
indicati precisamente nell'articolo  27,  comma  2,  della  legge  n.
42/2009 ove si specifica che «le norme di attuazione di cui al  comma
1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle
funzioni da esse effettivamente  esercitate  e  dei  relativi  oneri,
anche in considerazione degli svantaggi strutturali  permanenti,  ove
ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli  di  reddito  pro
capite che caratterizzano i rispettivi territori  o  parte  di  essi,
rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le  medesime
finzioni dallo Stato, dal complesso tiene regioni e, per le regioni e
province autonome che esercitano le funzioni in materia  tal  finanza
locale,  dagli  enti  locali.  Le  medesime   norme   di   attuazione
disciplinano altresi' le specifiche modalita' attraverso le quali  lo
Stata assicura il conseguimento  degli  obiettivi  costituzionali  di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a  statuto  speciale  i
cui  livelli  di  reddito  pro  capite  siano  inferiori  alla  media
nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti  i
diritti civili e sociali di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettera m),  della  Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.». 
    Nulla si rinviene a tale proposito  nel  qui  contestato  decreto
ministeriale. Quindi, il provvedimento impugnato  e'  viziato  ancora
una volta per violazione del principio di leale collaborazione. 
    Infine, violato e' anche il principio di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost., che nella specie e'  posto  a  presidio  anche  dei
corretti rapporti costituzionali tra Stato e regione, per il semplice
motivo che e' incoerente utilizzare, come  termine  di  paragone,  un
mero dato contabile desunto dal SIOPE, senza predisporre al  contempo
una  verifica  circa  l'esattezza  dei  dati  riferiti  all'anno   di
attuazione dell'accantonamento e, se del caso, un assestamento  delle
rispettive competenze economiche tra Stato e autonomie speciali. 
    La violazione di questo parametro e' ancora piu' evidente  se  si
considerano i principi indicati al comma  2  dell'articolo  27  della
legge n. 42/2009 sopra richiamati. 
    Infine, il D.M. mette inoltre a repentaglio la capacita' di spesa
provinciale con conseguente pericolo di  paralisi  delle  prestazioni
erogate dalla Provincia ed e' illegittimo anche  per  questo  motivo,
stante l'evidente difetto di motivazione ed irragionevolezza. 
    Come si e' visto in  narrativa,  il  decreto  impugnato  consente
all'amministrazione ministeriale di accantonare semplicemente,  sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali fissati dagli  statuti
e  dalle  relative  norme  di   attuazione,   somme   unilateralmente
predisposte derivanti dall'ulteriore manovra estiva. 
    All'esito  dell'auspicato  accoglimento  del  presente   ricorso,
dunque, lo Stato dovra' versare alla Provincia autonoma di Bolzano le
somme  illegittimamente  accantonate,  effetto  che  conseguira'   di
diritto all'auspicato annullamento. Nondimeno,  in  funzione  di  una
piu' evidente certezza dei rapporti  tra  le  parti,  codesta  ecc.ma
Corte costituzionale potra' precisare in  questo  senso  gli  effetti
della propria decisione d'accoglimento, nella  quale  si  confida  in
ragione di quanto sinora esposto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  adottare,  in  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e  120  Cost.,  del  principio  di
ragionevolezza  di  cui  all'art.   3   Cost.,   del   principio   di
delimitazione  temporale,  nonche'  del  Titolo  VI   dello   Statuto
speciale. approvato  con  D.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670,  ed  in
particolare degli articoli 75, 79, 103, 104  e  107,  per  i  profili
meglio illustrati nel  presente  ricorso,  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012, recante «Riparto  del
contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma  3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  tra  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  Bolzano.  Determinazione
dell'accantonamento.»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica 11 dicembre 2012, n. 288, accantonando la  somma  di  euro
68.638.854.39 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano; 
    Conseguentemente  e  per  l'effetto  voglia  altresi',  annullare
l'atto impugnato, con le conseguenze  di  diritto,  ivi  compresa  la
restituzione  alla  Provincia  autonoma  di   Bolzano   delle   somme
accantonate ai sensi del predetto atto. 
    Si allegano: 
        1. procura speciale del  29  gennaio  2013,  rep.  n.  23568,
rogata  dal  Segretario  generale  della  giunta  provinciale   della
Provincia autonoma di Bolzano; 
        2. deliberazione della  Giunta  provinciale  del  21  gennaio
2013, n. 62; 
        3. nota del 30 ottobre 2012; 
        4. estratto Gazzetta Ufficiale della Repubblica  11  dicembre
2012, n. 288. 
          Bolzano-Roma, 30 gennaio 2013 
 
  Avv.ti von Guggenberg - Beikircher - Bernardi - Fadanelli - Costa