MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2013 

Iscrizione di una varieta' di specie  agraria  al  relativo  registro
nazionale. (13A02241) 
(GU n.62 del 14-3-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41,  concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249  del  24  ottobre
1990, con il quale e'  stata  iscritta,  nel  relativo  registro,  la
varieta' di Trifoglio bianco denominata «Seminole/Osceola»; 
  Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47  del  26  febbraio
2011, con il quale e'  stata  cancellata  la  varieta'  indicata  nel
presente dispositivo; 
  Visto  l'art.  17/bis  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1065/1973,  relativo,  tra  l'altro,  agli  adempimenti
previsti in ordine alle denominazioni varietali; 
  Vista la domanda presentata  ai  fini  della  reiscrizione  di  una
varieta' vegetale nel rispettivo registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, la sotto  elencata  varieta',  precedentemente
denominata Seminole/Osceola e cancellata con il decreto  ministeriale
del 9 febbraio 2011 dal registro delle varieta' di specie  di  piante
agrarie per  mancata  presentazione  della  domanda  di  rinnovo,  e'
nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine  del  decimo
anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima,  con  la
nuova denominazione Seminole. 
    

---------------------------------------------------------------------
                  Codice             Responsabile della conservazione
Specie             SIAN    Varieta'             in purezza

---------------------------------------------------------------------
Trifoglio bianco   3181    Seminole   Sacramento Valleymilling Co.
                                      (USA)
---------------------------------------------------------------------

    
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
    Avvertenza:  Il  presente  atto  non  e'  soggetto  al  visto  di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
38/1998.