N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2012

Ordinanza  del  14  dicembre  2012  del  Tribunale  di   Torino   nel
procedimento civile promosso da Elettronica  industriale  Spa  contro
Comune di Torino e Soris Spa. 
 
Telecomunicazioni - Norme della Regione Piemonte  -  Installazione  o
  modifica di impianti per teleradiocomunicazioni - Oneri concernenti
  le  istruttorie  e  i  sopralluoghi  necessari  al  rilascio  delle
  autorizzazioni - Imposizione a carico dei gestori o dei proprietari
  degli impianti nella misura  determinata  con  provvedimenti  della
  Giunta regionale - Contrasto con il divieto di oneri  autorizzativi
  non  stabiliti   dalla   legge   statale,   costituente   principio
  fondamentale in materia di "ordinamento della comunicazione". 
- Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19, art. 14. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; d.lgs. 1° agosto 2003,
  n. 259, art. 93. 
(GU n.12 del 20-3-2013 )
 
                        IL TRIBUNALE ORDINARIO 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2270/2012 promossa da: 
        Elettronica industriale SPA, C.F. 00694940966,  elettivamente
domiciliata in via Mercantini 6 Torino, presso l'avv. Mario Comba, in
forza di procura  rilasciata  a  margine  dell'atto  di  opposizione,
attore. 
    Contro 
        Comune   di   Torino   (C.F.   00514490010),    elettivamente
domiciliato in via Corte d'appello 16 10122 Torino, presso  gli  avv.
Melidoro Antonietta e Tuccari Susanna in forza  di  procura  generale
alle liti 8.9.2011, convenuto; 
        Soris SPA (C.F. 09000640012), convenuto non costituito. 
    Il Giudice dott. Marco Ciccarelli, a scioglimento  della  riserva
assunta all'udienza del 14 novembre 2012, ha pronunciato la  seguente
ordinanza 
 
                              Premesso 
 
    Elettronica Industriale s.p.a. propone opposizione,  ex  art.  32
d.lgs. 15/2011, avverso l'ingiunzione n.  8311330000007  con  cui  e'
stato richiesto il pagamento di € 5.037,36 quali spese per diritti di
istruttoria   relativi   alla   installazione    di    impianti    di
radiocomunicazione; 
    il pagamento e' stato chiesto in forza della deliberazione  della
Giunta della Regione Piemonte in data 5.9.05, attuativa della  1.  22
febbraio 2001 n. 36 e della L. R. Piemonte dei 3 agosto 2004  n.  19;
la deliberazione del 5.9.05, definendo le procedure per la  richiesta
e il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla  modifica
di  impianti,  ha  previsto  il  pagamento  di  spese  per  attivita'
istruttorie; 
    il Comune di  Torino,  a  sua  volta,  ha  recepito  le  suddette
disposizioni con deliberazione della Giunta comunale del 4.12.07; 
    la societa' ricorrente contesta l'esistenza dei potere impositivo
in capo al Comune di Torino, In quanto la determinazione della Giunta
Regionale del 5.9.05 e  quella,  di  suo  recepimento,  della  Giunta
Comunale del 4.12.07 sono state assunte in base a una disposizione di
legge (l'art. 14  della  L.R.  Piemonte  19/2004)  costituzionalmente
illegittima; 
    chiede pertanto che, previa rimessione alla Corte  costituzionale
della  questione  di  legittimita'  dell'art.  14  L.R.  Piemonte  n.
19/2004, venga annullata la cartella di pagamento opposta; 
    il Comune di  Torino  eccepisce  preliminarmente  il  difetto  di
giurisdizione del Giudice ordinario, rientrando  nella  giurisdizione
amministrativa esclusiva, ex  art.  133  d.lgs.  104/2010,  tutte  le
controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  in  materia   di
comunicazioni elettroniche; 
    nel merito contesta la fondatezza dell'opposizione e sostiene  la
legittimita' del provvedimento regionale su cui si fonda  il  credito
vantato dal Comune. 
 
             La questione di legittimita' costituzionale 
 
    L'art. 14 della L.R. Piemonte n. 19/2004 prevede: "1. I gestori o
i proprietari degli impianti  provvedono  agli  oneri  derivanti  dal
compimento  delle  attivita'  tecniche  ed  amministrative   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti  per
teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i  sopralluoghi
necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari
degli impianti versano le relative somme al comune e  alla  provincia
competente, nella misura rispettivamente dell'ottanta e del venti per
cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui  all'articolo  5,
comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri  derivanti  dall'attivita'
di controllo esercitata dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta
per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale e' determinata
l'eventuale  variazione,  d'inteso  con  la   Conferenza   permanente
Regione-Autonomie locali, della misura di cui  ai  comma  1.  4.  Gli
oneri a carico degli esercenti elettrici  sono  quelli  previsti  dai
provvedimenti adottati dalla Giunta regionale". 
    Come previsto dall'art. 1 della  L.R.  19/2004  "Le  disposizioni
della presente legge disciplinano la localizzazione, l'Installazione,
la   modifica   ed   il   controllo   degli   impianti   fissi    per
telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di  seguito
tutti denominati impianti, in  attuazione  della  legge  22  febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a  campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)...". 
    Tuttavia ne' il d.lgs. 259/03, ne' la l. 36/2001 (ne' altre norme
di legge statale) prevedono  a  carico  dell'operatore  il  pagamento
degli oneri descritti nell'art. 14 della  legge  regionale.  Sostiene
dunque la societa' attrice che tale ultima disposizione si  ponga  in
contrasto con: 
        l'art.  117  1°  comma  Cost.,  che  impone  ai   legislatore
regionale  il  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario; 
        l'art. 117 2° comma lettera e)  Cost.  che  attribuisce  allo
Stato  in  via  esclusiva  la  potesta'  legislativa  in  materia  di
concorrenza; 
        l'art. 117 3° comma Cost., che  impone  alle  Regioni,  nelle
materie  di  legislazione  concorrente,  il  rispetto  dei   principi
fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato; 
        l'art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione patrimoniale
puo' essere imposta se non in base alla legge. 
 
                    La rilevanza della questione 
 
    L'ingiunzione di pagamento qui opposta ha ad oggetto il pagamento
di spese di istruttoria dovute al Comune di Torino per n. 6  impianti
radioelettrici. Tali spese sono state determinate dall'art.  9  della
deliberazione 5.9.05  della  Giunta  regionale,  che  ha  individuato
l'importo delle "spese tecniche e  amministrative"  per  il  rilascio
dell'autorizzazione; e dalla deliberazione della Giunta  comunale  di
Torino del 4.12.07 che, recependo la delibera della Giunta regionale,
ha determinato gli importi di spettanza del Comune. 
    La deliberazione comunale ha fissato in € 720 gli importi  dovuti
all'amministrazione comunale per gli impianti con potenza efficace in
antenna minore o  uguale  a  20w,  inseriti  in  contesto  edificato.
E'stato quindi chiesto a Elettronica Industriale il  pagamento  di  €
4.320 (€ 720 per ciascuno dei 6 impianti). 
    Poiche' il potere impositivo del Comune si fonda sulla previsione
dell'art.  14  L.R.  19/04,  il  venir  meno  di  questa  norma   per
illegittimita'   costituzionale   renderebbe    illegittimo    l'atto
amministrativo che vi ha dato esecuzione, che dovrebbe dunque  essere
disapplicato. 
    Sotto diverso profilo,  il  presente  giudizio  non  puo'  essere
definito senza applicare la norma censurata  di  incostituzionalita'.
L'eccezione di difetto  di  giurisdizione  sollevata  dal  Comune  di
Torino   pare   infatti   infondata   alla   luce   delle    seguenti
considerazioni: 
        l'eccezione si fonda sull'art. 133 lettera m) d.lgs. 104/2010
che  devolve  al  G.A.  le  controversie   aventi   ad   oggetto   "i
provvedimenti in  materia  di  comunicazioni  elettroniche,  compresi
quelli  relativi  all'imposizione  di  servitu',  nonche'  i  giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la  gara
e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'art. 1 L  220/10,
incluse le procedure di cui all'art. 4 D.L. 34/2011"; 
        una corretta interpretazione di questa norma -  coerente  con
la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  204/2004,  secondo  cui
l'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva non puo' essere
dal legislatore ampliato indiscriminatamente, ma va comunque ancorato
alla  natura  delle  situazioni  soggettive  coinvolte  -  induce   a
circoscrivere   l'ambito   della   giurisdizione    esclusiva    alle
controversie sul provvedimenti adottati in materia  di  comunicazioni
elettroniche, concernenti  (in  conformita'  a  quanto  previsto,  in
termini generali dall'art. 7 della stessa l. 104/2010) "l'esercizio o
il  mancato  esercizio   del   potere   amministrativo,   riguardanti
provvedimenti, atti,  accordi  o  comportamenti  riconducibili  anche
mediatamente  all'esercizio  di  tale  potere,  posti  in  essere  da
pubbliche amministrazioni"; 
        non puo' dunque rientrare nella  giurisdizione  esclusiva  la
controversia in cui si dibatta unicamente della legittimita' di'  una
richiesta di pagamento effettuata da un ente pubblico,  senza  alcuna
discrezionalita', in base a una previsione normativa; 
        coerentemente con questa interpretazione,  l'art.  32  d.lgs.
150/2011  (norma  successiva  alla  l.  104/2010)  prevede   che   le
controversie  in  materia  di  opposizione  all'ingiunzione  per   il
pagamento  delle  entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici   sono
regolate  dal  rito  ordinario  di  cognizione  (e  quindi   devolute
all'Autorita' giurisdizionale ordinaria); 
        d'altra parte, la stessa ingiunzione di pagamento avverte che
"entro 30 giorni dalla  notifica  dell'ingiunzione  di  pagamento  e'
ammesso ricorso ... al giudice di pace ovvero al Tribunale"; 
        l'affermazione  del  Comune  di  Torino,   secondo   cui   la
giurisdizione ordinaria sussiste solo quando sia  in  discussione  il
quantum della pretesa  economica,  non  puo'  essere  condivisa:  sia
perche' non si fonda su alcuna positiva previsione della  legge,  sia
perche'  manifestamente  irragionevole  (imponendo  alla  parte   che
contesti sia l'an sia il quantum dell'imposizione un doppio grado di'
giudizio). 
    D'altra parte la societa' attrice indica, quale unico  motivo  di
opposizione   all'ingiunzione    di    pagamento,    l'illegittimita'
costituzionale della norma di legge  sulla  cui  base  il  Comune  di
Torino ha esercitato la propria  pretesa.  Di  talche',  in  caso  di
fondatezza   dell'eccezione   di   illegittimita'   (e    conseguente
caducazlone  della  norma)  l'opposizione  dovrebbe  essere  accolta;
mentre in caso contrario non potrebbe che essere rigettata. 
 
    La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' 
 
    L'art. 93 d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui la L.R. Piemonte 19/2004 costituisce attuazione)  prevede  che
"Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le  Province  ed i  Comuni
non possono imporre per l'impianto di  reti  o  per  l'esercizio  dei
servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni  che  non  siano
stabiliti per legge". L'ampio tenore di questa formula pare inclusivo
degli "oneri derivanti dal compimento  delle  attivita'  tecniche  ed
amministrative...", a cui  fa  riferimento  la  norma  sospettata  di
incostituzionalita'.  Tali  oneri  imposti  dalla   legge   regionale
parrebbero dunque in contrasto con le previsioni della legge statale. 
    L'art. 93 d.lgs. 259/03 rappresenta una norma  di  principio,  ai
sensi dell'art. 117 comma 3° Cost., nella materia "ordinamento  della
comunicazione", soggetta a  potesta'  legislativa  concorrente  dello
Stato e delle Regioni. In questo senso si e'  ripetutamente  espressa
la Corte Costituzionale, affermando che la finalita' di questa  norma
e' quella di "garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme
e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di  porre
a carico degli stessi oneri o canoni". infatti,  in  mancanza  di  un
tale principio, ogni Regione "potrebbe liberamente prevedere obblighi
pecuniari a carico di soggetti operanti sul proprio  territorio,  con
il rischio, appunto, di una ingiustificata  discriminazione  rispetto
ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi
potrebbero non essere imposti". Per queste ragioni  "finalita'  della
norma e' anche quella di tutela  della  concorrenza,  sub  specie  di
garanzia di parita' di trattamento e di misure volte a non ostacolare
l'ingresso di nuovi soggetti nel settore" (C. Cost. 336/2005). 
    La  natura  di  "principio  fondamentale"  dell'art.  93   Codice
comunicazioni  e'  stata  confermata  dalle  sentenze   della   Corte
costituzionale n.  450  del  28.12.06  e  n.  272  del  22.7.10,  che
costituiscono  precedenti  specifici  rispetto  alla  questione   qui
dibattuta.  Con  la  prima  pronuncia  la  Corte  ha  dichiarato   la
illegittimita',  per  contrasto  con  l'art.  117  3°  comma   Cost.,
dell'art. 6 commi 4° e 15° L.R. Valle d'Aosta n. 25/2005, nella parte
in cui  prevede  che  la  Giunta  regionale  stabilisce  con  propria
deliberazione la misura dei diritti di istruttoria o  di  ogni  altro
onere  posto  a  carico  degli  operatori  interessati  ad   ottenere
l'approvazione dei progetti e  delle  varianti  relativi  a  stazioni
radioelettriche. Con la seconda ha dichiarato la illegittimita',  per
lo stesso motivo, degli art. 7 comma 6° e 9 comma 6° L.R. Toscana  n.
54/2000,  che  pongono  gli  oneri  relativi   all'effettuazione   di
verifiche e controlli  degli  impianti  radio  base  della  telefonia
mobile esistenti sul territorio della Regione Toscana  a  carico  dei
titolari di detti impianti. In entrambe queste sentenze la  Corte  ha
sottolineato che lo scopo dell'art.  93  cod.  comunicazioni  -  come
sopra indicato - verrebbe frustrato sia dall'imposizione di oneri  in
occasione dell'autorizzazione all'impianto, sia  dall'imposizione  di
oneri per interventi di vigilanza e controllo successivi. La Corte ha
anche evidenziato il fatto - presente anche nella fattispecie  -  che
gli oneri imposti dalla legge regionale sono "imprevedibili"  perche'
non predeterminati, non conosciuti e non quantificabili  in  anticipo
da parte dei gestori di telefonia al momento  dell'attivazione  degli
impianti. Le norme dichiarate incostituzionali infatti - proprio come
l'art. 14 L.R. Piemonte n. 19/04 - demandavano alla Giunta  regionale
di stabilire la misura degli oneri economici, senza  pero'  prevedere
alcun criterio di determinazione quantitativa degli stessi. 
    La difesa del Comune, secondo cui la  riserva  di  legge  di  cui
all'art. 93 sarebbe soddisfatta anche da una legge regionale - con la
conseguenza che gli enti  territoriali  potrebbero  imporre  oneri  e
canoni previsti da una legge regionale - non puo'  essere  condivisa.
In  primo  luogo,  essa  e'  stata  disattesa  dalla   stessa   Corte
costituzionale  nei  due  precedenti   sopra   citati,   relativi   a
fattispecie in cui gli oneri  erano  imposti  proprio  da  una  legge
regionale. In secondo luogo, e' evidente che se si  consentisse  alle
Regioni (sia pur con atto avente forza di  legge)  di  imporre  oneri
vietati - in linea di massima - dalla  norma  di  legge  statale,  si
permetterebbe,  per  questa  via,  quella  alterazione  del   mercato
concorrenziale che la norma di principio mira a scongiurare. 
    Sotto diverso profilo il Comune afferma che la riserva  di  legge
(statale) di cui all'art. 93 cod. comunicazioni  sarebbe  soddisfatta
perche' gli oneri previsti dall'art. 14 L.R. 19/04 sono  relativi  ad
attivita' istruttoria e  sopralluoghi;  e  l'art.  10  d.P.R.  447/98
(dunque una norma di legge statale) consente ai Comuni  di  istituire
dei  diritti  di  istruttoria.  Questa  difesa  pare  destituita   di
fondamento. L'art. 10 citato prevede infatti che "1. In relazione  al
procedimenti disciplinati nel presente  regolamento  il  comune,  o i
comuni associati,  pongano  a  carico  dell'interessato il  pagamento
delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e
regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. ... 4. Il comune, o  i
comuni  associati,   possono   altresi'   prevedere,   in   relazione
all'attivita' propria della struttura responsabile del  procedimento,
la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita  con
delibera del consiglio comunale." La correlazione fra il primo  e  il
quarto comma della norma in commento induce a ritenere che i  diritti
di istruttoria  possano  essere  istituiti  solo  in  relazione  alla
riscossione di spese e diritti  previsti  da  disposizione  di  legge
statale. Nel caso di specie, al contrario, la legge statale vieta che
siano messi a carico del gestore di impianti tali oneri.  Senza  dire
che  la   possibilita'   di   prevedere   il   pagamento   di   oneri
(qualificandoli come "di istruttoria") finirebbe ancora una volta per
frustrare la  finalita'  della  norma  di  principio  prevista  dalla
legislazione  statale.  Va  poi   rilevato   che   l'art.   9   della
deliberazione della Giunta Regionale 5.9.05 determina le c.d.  "spese
per attivita' istruttorie" in misura fissa,  legata  unicamente  alle
caratteristiche dell'impianto e non alle  peculiarita'  del  concreto
procedimento (e della sua istruttoria). 
    Alla  luce  di  tali  considerazioni  si  ritiene  che  non   sia
manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita'  dell'art.  14
L.R. Piemonte n. 19/2004 per contrasto con l'art. 117 1° e  3°  comma
Costituzione. 
    Ai  sensi  dell'art.  23  1.  87/1953  va  pertanto  disposta  la
sospensione del presente processo e la immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte Costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 l. 87/1953, 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Sospende il presente processo; 
    Ordina la comunicazione della presente ordinanza,  a  cura  della
Cancelleria, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte. 
    Si comunichi 
        Torino, 14 dicembre 2012 
 
                       Il Giudice: Ciccarelli