N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2013 (della Regione Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento in misura di 500 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, da realizzare mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata incidenza unilaterale sull'ordinamento finanziario valdostano - Violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa della ricorrente - Inosservanza delle norme di attuazione statutaria che disciplinano la compartecipazione di essa ai tributi erariali nonche' del procedimento statutariamente previsto per la modifica delle norme attuative - Lesione di competenze legislative e amministrative (in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale" e di "finanze regionali e comunali") attribuite alla Valle d'Aosta dalla Costituzione e dallo Statuto speciale - Violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma quinto; Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e relativo finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsto concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria valdostana - Lesione di competenze legislative e amministrative (in materia di "ordinamento contabile", "finanze regionali e comunali", "igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica") attribuite alla Valle d'Aosta dallo Statuto speciale - Inosservanza delle norme di attuazione statutaria che disciplinano la compartecipazione di essa ai tributi erariali - Violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f) ed l), 4, 12, 48-bis e 50; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di acquistare nell'anno 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, di acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata imposizione di vincoli specifici a singole voci di spesa regionale - Violazione della sfera di autonomia finanziaria valdostana - Esorbitanza dalla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Lesione di competenze legislative (in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione" e di "finanze regionali e comunali") attribuite alla Valle d'Aosta dallo Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 138 (aggiuntivo del comma 1-quater all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), 141 e 143. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), e 3, primo comma, lett. f); Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Sovragettito percepito dai Comuni in relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) - Obbligo per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano di riversarlo per conto dei Comuni siti nei rispettivi territori, mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata incidenza unilaterale sull'ordinamento finanziario della ricorrente - Inosservanza delle norme di attuazione statutaria che disciplinano la compartecipazione di essa ai tributi erariali nonche' del procedimento statutariamente previsto per la modifica delle norme attuative - Violazione dell'autonomia finanziaria valdostana - Violazione del principio di leale collaborazione - Mancanza di limiti temporali certi alla durata dell'obbligo. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, lett. h). - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 3, primo comma, lett. f), 48-bis e 50, comma quinto; Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Obiettivi di finanza pubblica delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 - Possibilita' per lo Stato di rimodulare i meccanismi del patto di stabilita' anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata compressione dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Violazione del principio consensualistico nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 454 e 456. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 3, primo comma, lett. f), e 12; Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690 [artt. da 2 a 7]. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Meccanismi sanzionatori e premiali a garanzia del rispetto del patto di stabilita' interno - Estensione automatica alle Regioni ad autonomia speciale del sistema di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione del principio consensualistico nei rapporti finanziari dello Stato con la ricorrente - Inosservanza delle procedure pattizie di modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale - Compressione dell'autonomia finanziaria valdostana - Violazione del principio di leale collaborazione - Lesione di competenze legislative e amministrative (in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale", di "ordinamento degli enti locali" e di "finanze regionali e comunali") attribuite alla Valle d'Aosta dalla Costituzione e dallo Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463 e 464. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma quinto; Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119, comma secondo, e 120; [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10;] legge 26 novembre 1981, n. 690 [artt. da 2 a 7].(GU n.12 del 20-3-2013 )
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.E. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 15 febbraio 2013, dal Prof Avv. Francesco Saverio Marini (C.F.: MRNFNC73D28H501U; PEC: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; Ricorrente contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, Resistente per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", pubblicata nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012, limitatamente all'art. 1, commi 118; 132; 138; 141; 143; 380, lett. h); 454; 456; 461; 462; 463 e 464. Fatto 1. La legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)". 2. Molte delle norme contenute nella citata legge si mostrano, tuttavia, lesive dell'autonomia legislativa, finanziaria ed organizzativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni normative: - art. 1, comma 118, nella parte in cui modifica l'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, incrementando unilateralmente, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome, gli obiettivi del patto di stabilita' per gli anni 2013, 2014 e 2015. A tale riguardo preme evidenziare come il citato art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 abbia gia' formato oggetto di impugnativa ad opera della Valle d'Aosta, con ricorso n. 144 del 2012, notificato in data 12.10.2012, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto; - art. 1, comma 132, nella parte in cui, nel modificare l'art. 15, comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012, anch'esso impugnato dalla Regione ricorrente con il menzionato ricorso n. 144 del 2012, interviene sul fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale prevedendo che il concorso delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in tale ambito sia effettuato mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; - art. 1, comma 138, nella parte in cui vieta a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'ISTAT, tra le quali la Valle, l'acquisto di immobili a titolo oneroso e la stipulazione di contratti di locazione passiva per l'anno 2013; - art. 1, compia 141, nella parte in cui prevede, per gli anni 2013 e 2014, che le stesse amministrazioni non possano effettuare spese di importo superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; - art. 1, comma 143, nella parte in cui vieta alle medesime amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, l'acquisto di autovetture e la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, obbligando tali enti a revocare le procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9.10.2012; - art. 1, comma 380, lett. h), nella parte in cui impone alle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'obbligo di riversare per conto dei propri Comuni il sovragettito IMU, mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, cosi reiterando il meccanismo illegittimo gia' previsto dall'art. 13, del d.-l. n. 201 del 2011, impugnato dalla Valle con il ricorso n. 38/2012, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto; - art. 1, commi 454 e 456, nella parte in cui rideterminano i meccanismi del patto di stabilita', prevedendo che le Regioni a Statuto speciale concordino con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica "in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile", con l'espressa previsione che in caso di mancato accordo con il MEF (da raggiungersi improrogabilmente entro il 31 luglio degli anni considerati, 2013-2016), gli obiettivi finanziari della Valle d'Aosta sono comunque determinati sulla base dei dati trasmessi; - art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, nella parte in cui estendono anche alla Regione ricorrente l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui al d. lgs. n. 149 del 2011, gia' oggetto di impugnazione ad opera della Valle con ricorso n. 157 del 2011, cui si rimanda. 4. Cio' premesso, con il presente ricorso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna la legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilita' 2013), limitatamente alle norme piu' sopra richiamate, trattandosi di previsioni lesive delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie, alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012, per violazione degli articoli 48-bis e 50, comma 5, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4/1498), nonche' della normativa di attuazione statutaria di cui alla legge n. 690 del 1981. Violazione delle competenze garantite in capo alla valle dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, dello statuto, nonche' lesione degli articoli 117, comma 3 e 119 cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. A) Sulla violazione, ad opera della norma gravata, degli articoli 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4/1498), nonche' della normativa di attuazione statutaria di cui alla legge n. 690. Lesione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost.. Prima di esaminare nel dettaglio i molteplici profili di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012, occorre premettere che tale disposizione ha modificato l'art. 16, comma 3, del d.-1. n. 95 del 2012, gia' impugnato dalla Valle d'Aosta con ricorso n. 144 del 2012. A tale proposito giova rammentare che il citato art. 16, comma 3, ha posto a carico del bilancio regionale un ulteriore contributo in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012; di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013; di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015), precisando che - fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge delega n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) - l'importo del concorso valdostano alla manovra "e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali", sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente, e recepito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 30.9.2012. In caso di mancato accordo, poi, l'accantonamento e' comunque disposto dal MEF. Ora, nel modificare la disciplina dettata dall'art. 16, comma 3, di cui si e' appena detto, l'art. 1, comma 118, della legge in questa sede impugnata, ha incrementato unilateralmente di ulteriori 500 milioni di euro gli obiettivi del patto di stabilita' per gli anni 2013, 2014 e 2015. Tuttavia, il descritto meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi "a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, oltre a compromettere l'effettiva disponibilita' finanziaria della Valle, a cagione dei ripetuti, pervasivi, contributi ad essa imposti dal legislatore statale - risulta, all'evidenza, gravemente lesivo dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione ricorrente. Non vi e' dubbio, infatti, che la disciplina statale, come sopra delineata, interferisca indebitamente in materia di compartecipazione regionale ai tributi dell'erario, senza tener conto che tale materia e' riservata alla normativa di attuazione statutaria contenuta nella legge n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di tale atto normativo, che fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle. La citata l. n. 690/1981, come noto, lungi dal poter essere modificata con legge ordinaria, rientra nel novero degli atti normativi modificabili solo con il particolare procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, come si desume dall'art. 1, del d. lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, ai sensi del quale: "l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690, possa essere modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale" (e, quindi, solo a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle"). Il particolare procedimento di modifica della legge n. 690 del 1981 si giustifica, inoltre, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 50, comma 5, del medesimo Statuto speciale, in base al quale la disciplina dell'ordinamento finanziario valdostano deve essere introdotta con legge dello Stato, in accordo con la Giunta Regionale. Ai rilievi che precedono si aggiunga, altresi', l'orientamento costantemente espresso da codesta Ecc.ma Corte, secondo cui le norme di attuazione, per la loro "particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria" (Corte cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche C. Cost., sent. n. 206 del 1975). Poste tali premesse e' evidente, pertanto, come l'art, 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012, laddove impone alla Valle un ulteriore contributo finanziario alla manovra, intervenendo sull'entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, incide in via unilaterale sull'ordinamento finanziario regionale, ovvero su un ambito sottratto, come visto, al potere di modifica e deroga da parte del legislatore statale, in violazione delle previsioni statutarie e della normativa di attuazione piu' sopra richiamate. Del resto, che il coordinamento della finanza regionale e locale valdostana, nonche' quello relativo alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo rispetto alla normativa statale, debba essere realizzato unicamente attraverso Io strumento della normativa di attuazione, ad esclusione di qualsiasi intervento ad opera di altre fonti, e' stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale anche di recente. Il riferimento e' alla sentenza n. 178 del 2012, con la quale codesta Ecc.ma Corte, pronunciandosi sulla questione di legittimita' costituzionale di alcune norme recate dal d. lgs. n. 118 del 2011, ha chiarito che l'art. 27, della l. n. 42 del 2009 impone che gia' Enti ad autonomia differenziata concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' "nel rispetto degli statuti speciali [...] secondo le procedure "pattizie" previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti (cioe' «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi)". Per le stesse ragioni deve ritenersi violato, inoltre, il principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, Cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001, ove si consideri che non sono stati previsti meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle ne' criteri per la concreta ripartizione del concorso tra le Autonomie speciali. Il che, si noti bene, in spregio del consolidato insegnamento di codesta Ecc.ma Corte, la quale ha piu' volte ribadito che: "il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo" (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' "espressione" della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento alla Valle, che: "le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto", idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente (Corte cost., sent. n. 133 del 2010). B) Sulla violazione, ad opera della norma gravata, delle competenze garantite in capo alla Valle dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, dello Statuto, nonche' lesione degli articoli 117, comma 3 e 119 Cost. in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. L'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012, e' manifestamente viziato anche perche' lesivo delle nonne sulle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione. Il riferimento e', in particolare, all'art. 2, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale, che riconosce alla Valle, come noto, la potesta' legislativa in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", ambito nel quale va ricondotto l'"ordinamento contabile" - come espressamente affermato da codesta Ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 107/1970 -, con la conseguenza che spetta alla Valle "il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate" (cfr., Corte cost., sent. n. 107/1970). Ugualmente violato per effetto della disposizione gravata risulta l'art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto, che garantisce alla Regione ricorrente la potesta' legislativa di integrazione e di attuazione in materia di "finanze regionali e comunali". Competenza, quest'ultima che, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost., letti congiuntamente all'art. 10, 1. cost. n. 3/2001 (i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), non e' piu' qualificabile nella suddetta materia come meramente suppletiva rispetto a quella statale. Inoltre, atteso che la normazione statale in materia di ordinamento contabile e finanza regionale e locale incide, limitandole, sull'esercizio delle funzioni amministrative regionale nei medesimi ambiti, risulta parimenti violato l'art. 4 dello Statuto valdostano, in forza del quale "la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materia nella quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3" dello Statuto stesso. Alle luce delle considerazioni che precedono, l'intervento realizzato dal legislatore, che prevede a carico del bilancio della Regione ricorrente un ulteriore contributo finanziario disponendone l'accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in assenza, peraltro, di un coinvolgimento effettivo della Valle, invade i predetti ambiti materiali, in violazione di tutti i parametri sopra richiamati. C) Sulla violazione, ad opera della norma gravata, del principio costituzionale di ragionevolezza. L'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 118, della legge oggetto del presente giudizio rileva, infine, anche in riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., lesione che ridonda in una menomazione della sfera di autonomia della Regione ricorrente. Il legislatore, infatti, ha stabilito che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali opera "fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27" della legge delega. Tuttavia, non essendo previsto a livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa di attuazione, il predetto accantonamento, anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare - in maniera del tutto irragionevole - immediatamente e illimitatamente nel tempo. Si insiste, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, affinche' l'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012 venga dichiarato costituzionalmente illegittimo. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 132, della l. n. 228 del 2012, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla regione valle d'aosta dagli articoli 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1, lett. f) e lett. l); 4; 12; 48-bis e so dello statuto speciale (l. cost. n. 4/1948), nonche' per violazione degli articoli 117, comma 3 e 110 cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, e della normativa di attuazione statutaria di cui alla legge n. 724/1994 e n. 690/1981. Violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. L'art. 1, comma 132, oggetto del presente giudizio, dispone una riduzione del livello del fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come determinato dall'articolo 15, comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012 (gia' oggetto di questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Valle con il ricordato ricorso n. 144 del 2012), stabilendo che il relativo importo sia ridotto di 600 milioni di euro per Palmo 2013 e di 1.000 milioni di curo a decorrere dall'anno 2014. La disposizione gravata aggiunge che "le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42", precisando, tuttavia, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27 "l'importo del concorso alla manovra di [...] e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali". Ebbene, nella misura in cui la norma censurata impone alla Valle di concorrere alla predetta riduzione, secondo il gia' censurato meccanismo dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, la stessa risulta manifestamente lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione. Infatti, come gia' rilevato, in base all'art. 2, comma 1, lett. a), dello Statuto, la potesta' legislativa in materia di "ordinamento contabile" e' riservata alla ricorrente", la quale e' titolare, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) e lett. 1), di potesta' legislativa di integrazione e di attuazione tanto in materia di "finanze regionali e comunali", quanto in materia di "igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica". L'art. 4 dello Statuto, poi, attribuisce alla Regione il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le corrispondenti funzioni amministrative, mentre l'art. 12, garantisce alla Regione ricorrente, oltre al gettito delle entrate proprie, anche una quota dei tributi erariali. Ora, in attuazione delle menzionate previsioni statutarie e' stata approvata la l. n. 724 del 1994, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", i cui articoli 34 e 36 stabiliscono che la Regione Valle d'Aosta provvede al finanziamento del Servizio Sanitario senza oneri a carico del bilancio statale. Alla luce di tale quadro normativo e' evidente, pertanto, che l'obbligo imposto alla Regione ricorrente di partecipare alla riduzione del fabbisogno del SSN e del relativo finanziamento, contrasta apertamente con i parametri piu' sopra evocati. Atteso, infatti, che la Valle provvede al finanziamento del Servizio Sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio bilancio, e' del tutto irragionevole imporle di partecipare alla predetta manovra. Allo stesso modo e' evidente che le eventuali economie di spesa derivanti dall'intervento normativo statale, non possono che essere esclusivamente destinate, diversamente da quanto accade nel caso di specie, ad interventi relativi al settore sanitario regionale. Peraltro, codesta Ecc.ma Corte ha affermato piu' volte che lo Stato non ha "alcun titolo per dettare norme di coordinamento finanziario" nelle ipotesi, quale quella di cui si discute, in cui lo stesso "non concorra al finanziamento della spesa sanitaria" (cfr., tra le altre, sentt. nn. 133 del 2010, 341 del 2009). Cio' determina, sotto ulteriore e concorrente profilo, l'illegittimita' della disciplina gravata anche in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., letti in combinato disposto con l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2011, tenuto conto che l'intervento statale determina - in mancanza di qualsivoglia titolo competenziale - una intollerabile limitazione e compressione dell'autonomia finanziaria valdostana in materia sanitaria. Le lamentate lesioni delle prerogative costituzionalmente e statutariamente garantite alla Valle risultano, peraltro, ulteriormente aggravate dal particolare meccanismo di concorso previsto a livello statale. Tale meccanismo, infatti, e' diretto ad incidere in via unilaterale sulle entita' delle compartecipazioni ai tributi erariali, prescindendo radicalmente dal rilievo che tale materia, come gia' evidenziato, e' riservata - a garanzia della particolare autonomia organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente, riconosciuta dai gia' citati articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. t) e 4 dello Statuto, nonche' dagli articoli 12, 48-bis e 50 dello stesso Statuto valdostano - alla normativa di attuazione di cui alla l. n. 690 del 1981, e, segnatamente, agli articoli da 2 a 7, di tale atto normativa, che fissano le quote di tributi erariali spettanti alla Valle e che risultano, pertanto, anche alla luce dei rilievi svolti sul punto al paragrafo che precede, manifestamente violati dalla disposizione impugnata. Risulta di tutta evidenza, quindi, che il gravato art. 1, comma 132, della l. n. 228 del 2012 - nella misura in cui impone alla Valle, nei termini piu' sopra chiariti, di concorrere alla riduzione del fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale e del relativo finanziamento - si mostra incostituzionale per violazione dell'autonomia finanziaria regionale nonche' per contrato con le peculiari "procedure pattizie" previste dalla normativa di attuazione statutaria. Per gli stessi motivi risulta altresi' violato il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., il quale impone, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la tecnica dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali (cfr., tra le altre, Corte cost., sent. n. 74 del 2009). Ebbene, tale principio non puo' certo dirsi rispettato dalla normativa gravata, la quale non ha contemplato alcuna forma di partecipazione diretta ed effettiva della Regione Valle d'Aosta alla definizione delle modalita' del concorso finanziario. L'illegittimita' costituzionale del comma 132 evidente, infine, anche con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., violazione che ridonda in una menomazione delle sfere di autonomia organizzativa e finanziaria della Valle. Infatti, il previsto "accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali", operante fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, l. n. 42 del 2009, risulta - in assenza di una norma statale che fissi un termine per l'adozione della normativa di attuazione - del tutto irragionevole. Si insiste, pertanto, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 132, della l. n. 228 del 2012, sotto tutti i profili e per le ragioni dinanzi esposte. III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della l. n. 228 del 2012, per violazione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla valle dagli articoli 117, comma 3 e 119 cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, nonche' per lesione degli articoli 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, lett. f) dello statuto speciale. Parimenti incostituzionali devono ritenersi le norme contenute nei commi 138, 141 e 143 dell'art. 1, della legge oggetto di censura. Il comma 138, piu' in particolare, aggiunge il comma 1-quater all'articolo 12, del d.-l. n. 98 del 2011, stabilendo che per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della p.a., ivi inclusa la Regione Valle d'Aosta, non potranno acquistare immobili a titolo oneroso, ne' stipulare contratti di locazione passiva. Per quanto concerne il comma 141, esso dispone che per gli anni 2013 e 2014 sara' precluso alle medesime amministrazioni pubbliche la possibilita' di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Con riferimento, infine, al comma 143, anch'esso applicabile alla Regione ricorrente, il medesimo vieta, fino al 31 dicembre 2014, l'acquisto di autovetture e la stipula "di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture", revocando le procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012. Cio' premesso, non vi e' alcun dubbio che ciascuna delle richiamate disposizioni si spinga a disciplinare in modo specifico singole voci di spesa regionale, eccedendo la competenza statale e violando gli articoli 117, comma 3, Cost. e 119 Cost., i quali garantiscono, in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, la sfera di autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta. A tale proposito deve osservarsi che codesta Ecc.ma Corte ha in piu' occasioni ribadito che non possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che intervengono, come nel caso di specie, a fissare vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni (tra le molte, Corte cost., sentt. nn. 262 del 2012; 182 del 2011; 297 del 2009; 289 del 2008, 169 del 2007; 417 del 2005). La legge dello Stato, come noto, puo' legittimamente fissare solo un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (tra le altre, sentt. nn. 88 del 2006 e 36 del 2004). Le disposizioni censurate, al contrario - nella misura in cui vietano l'acquisto di immobili e la stipula di contratti di locazione passiva (comma 138), limitano espressamente le spese per l'acquisto di mobili e arredi (comma 141) e impediscono alla valle di acquistare autovetture e concludere contratti di leasing (comma 143) - non stabiliscono affatto un limite complessivo alla spesa regionale, ma vincolano in modo stringente la Regione, privandola illegittimamente della liberta' di allocazione delle proprie risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Rispetto a tale prospettiva, peraltro, non assume alcun rilievo il fatto che le previsioni oggetto di gravame si presentino come temporalmente limitate. In altri termini, piu' chiaramente, l'individuazione di un arco temporale di efficacia della misura di contenimento della spesa risulta del tutto inidonea a giustificare l'indebita sostituzione del legislatore statale a quello regionale, nell'ambito di precise scelte che attengono, come e' evidente, alla sfera finanziaria e organizzativa della Regione ricorrente. I rilievi sinora svolti, infine, conducono a ritenere violata, vista l'incidenza della disciplina statale su ambiti competenziali riservati, anche la potesta' legislativa della Valle nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione" di cui all'art. 2, comma l, lett. a) dello Statuto speciale, come pure quella in materia di "finanze regionali e comunali", tutelata in capo alla medesima Regione dal piu' volte citato art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto. Voglia, pertanto, codesta Ecc.ma Corte, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della l. n. 228 del 2012, in accoglimento di tutte le argomentazioni piu' sopra esposte. IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 380, lett. h), della l. n. 228 del 2012, per violazione dell'autonomia finanziaria della valle, tutelata da norme di rango costituzionale. L'art. 1, comma 380, lett. h), della legge impugnata risulta manifestamente incostituzionale nella parte in cui stabilisce che "il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Cio' significa che la Regione ricorrente e' obbligata - nelle more dell'emanazione della normativa di attuazione di cui all'art. 27, della l. 42 del 2009 - a riversare, per conto dei Comuni ricadenti sul territorio valdostano, maggior gettito da questi percepito in relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU), mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La disposizione de qua non fa che reiterare, dunque, l'illegittimo meccanismo di accantonamento gia' previsto dal citato art. 13, comma 17, del d.-l. n. 201 del 2011, norma che e' stata impugnata dalla Valle con il ricorso n. 38/2012, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto. Essa merita, pertanto, di essere annullata da codesta Ecc.ma Corte, poiche' pretende illegittimamente di definire, in via unilaterale e senza previo accordo alcuno con la Valle d'Aosta, una riduzione delle quote di compartecipazione dell'Ente ai tributi erariali. A tale proposito va evidenziato, tuttavia, che le modalita' di compartecipazione regionale ai tributi dell'Erario sono disciplinate, per quanto attiene alla Valle, dalla normativa di attuazione e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della gia' citata l. 690/1981, i quali risultano, pertanto, patentemente lesi per effetto della norma impugnata. La legge n. 690, infatti, non puo' essere modificata tramite semplice legge ordinaria, come gia' detto, ma solo attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto. E' evidente, quindi, che l'art. 1, comma 380, lett. h), della l. n. 228 del 2012, nella misura in cui incide unilateralmente sull'ordinamento finanziario valdostano - obbligando la Valle a riversare allo Stato il sovragettito IMU a prescindere dal rispetto delle richiamate procedure pattizie vanifica le speciali garanzie partecipative poste a tutela della Regione e viola la peculiare autonomia finanziaria della stessa, garantita non solo da tutti i parametri sopra richiamati, ma anche dall'art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto speciale ("finanze regionali e comunali") e dagli articoli 117, comma 3 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, manifestamente violati dal legislatore statale. Per le stesse ragioni deve ritenersi leso il principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., atteso che il gravato comma 380, lett. h) non tiene in alcun conto che in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali, come piu' volte sottolineato da codesta Ecc.ma Corte, lo Stato non puo' prescindere, come accaduto, dal rispetto della "la tecnica dell'accordo". Sotto ulteriore profilo si rileva, infine, che la lesione delle sfere di attribuzione garantite in capo alla Valle risulta tanto piu' evidente ove si consideri che il meccanismo di accantonamento a valere sui tributi erariali opera in maniera immediata e senza alcun limite temporale, atteso che non e' stato previsto a livello normativo, preme ribadirlo, alcun limite temporale per "l'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27" della legge delega. Alla luce dei suesposti rilievi, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 380, lett. h), della l. n. 228 del 2012 risulta, pertanto, di tutta evidenza. V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della l. n. 228 del 2012. Non si sottraggono a censure di incostituzionalita' nemmeno i commi 454 e 456 della legge oggetto del presente ricorso, attraverso i quali, come rilevato in narrativa, il legislatore ha rideterminato unilateralmente gli obiettivi del concorso valdostano alla manovra finanziaria, prevedendo che la "rimodulazione" del patto di stabilita' ad opera dello Stato operi anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Siffatta disciplina comporta, all'evidenza, un'illegittima compressione della sfera di autonomia finanziaria della Valle, garantita, come piu' volte rilevato, dagli articoli 3, comma 1, lett. f) e 12 dello Statuto, letti anche alla luce degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, della 1. cost. n. 3/2001, e dalla normativa di attuazione statutaria di cui alla l. n. 690 del 1981, nonche' la violazione del principio consensualistico che deve presiedere, per costante giurisprudenza di questa Corte, la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Valle. Principio che non puo' certo dirsi rispettato in presenza di una normativa, quale quella gravata, che "svuota" del tutto i contenuti del previsto accordo con il MEF, consentendo allo Stato di rimodulare i meccanismi del patto pure in assenza della conclusione del predetto accordo. VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della l. n. 228 del 2012, per violazione del principio pattizio di cui all'art. 48-bis e 50, comma 5, dello statuto speciale valdostano e delle relative norme di attuazione (legge n. 690/1981). Violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), e 4 dello statuto, nonche' lesione del principio di leale collaborazione. Prima di esaminare nel dettaglio i molteplici profili di incostituzionalita' della disciplina dettata dall'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 della legge di stabilita' 2013, e' bene rammentarne, sia pure brevemente, il contenuto. La prima delle menzionate disposizioni ha imposto alle Regioni l'obbligo di presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione attestante il rispetto, ad opera dell'Ente, del patto di stabilita' interno, la cui mancata trasmissione "costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno". Per quanto concerne il successivo comma 463, esso ha previsto una serie di sanzioni a carico delle Regioni che non abbiano rispettato il patto, tra le quali: l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; il divieto di impegnare spese correnti oltre una certa misura; il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; l'impossibilita' di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; il divieto di stipulare contratti di servizio elusivi della disciplina statale; l'obbligo di rideterminare le indennita' di funzione e i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Con riferimento, poi, al comma 463, tale previsione ha chiarito che se il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, le Regioni si considerano adempienti al patto di stabilita' interno se, nell'anno successivo: a) non impegnano spese correnti oltre una certa misura; b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. In caso di inadempienza, trova applicazione il sistema sanzionatorio delineato dal legislatore statale. L'art. 1, comma 464, infine, conferma, in estrema sintesi, l'applicabilita' delle sanzioni di cui al menzionato comma 462 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tutto cio' premesso, va rilevato come la disciplina in questa sede gravata non faccia che estendere automaticamente alle Regioni ad autonomia speciale, attraverso il rinvio esplicito alle relative disposizioni, l'ambito soggettivo di applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, del d. lgs. n. 149 del 2011, il quale ha gia' formato oggetto di impugnazione dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con ricorso n. 157 del 2011, cui si rimanda integralmente. E' evidente, pertanto, come i citati commi 461, 462, 463 e 464 si mostrino incostituzionali per violazione, anzitutto, del principio consensualistico di cui all'art. 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale valdostano e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo Stato, contenute nella legge n. 690/1981. La disciplina statale, infatti, pretende di sottoporre la Valle ai predetti meccanismi sanzionatori a prescindere dal rispetto delle peculiari procedure pattizie previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria, e, dunque, in violazione della particolare autonomia finanziaria della ricorrente, garantita dalle disposizioni piu' sopra richiamate. La mancata previsione di forme di coinvolgimento diretto ed effettivo della Regione Valle d'Aosta si risolve, altresi', in una manifesta violazione del principio di leale collaborazione sancito dagli articoli 5 e 120 Cost.. Le considerazioni che precedono trovano conferma, del resto, anche nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte. Il riferimento e' alla gia' citata sentenza n. 178 del 2012, con la quale e' stata dichiarata l'incostituzionalita' degli articoli 37 e 29, comma 1, lett. k), del d. lgs. n. 118 del 2011, impugnato dalla Valle con ricorso n. 106 del 2011. Ebbene, le norme annullate dalla Corte, esattamente al pari di quanto previsto dalla legge di stabilita' 2013, avevano stabilito la diretta applicabilita' alla Regione ricorrente della normativa statale in materia contabile, in assenza della necessaria intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l'attuazione statutaria. Nel pervenire alla sentenza di accoglimento, la Corte ha rilevato come l'art. 27 della l. n. 42 del 2009 fissi il principio secondo cui gli Enti ad autonomia differenziata concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' "nel rispetto degli statuti speciali" e come, pertanto, tutte le tutte le disposizioni attuative della legge delega in materia di federalismo fiscale - ivi comprese, dunque, quelle in materia di sistema sanzionatorio - debbano applicarsi alle Regioni speciali solo se recepite "secondo le procedure "pattizie" previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti. Non vi e' alcun dubbio, quindi, che l'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 - nella parte in cui pretende di assoggettare automaticamente la Valle d'Aosta al sistema sanzionatorio disciplinato a livello statale - risulta illegittimo poiche' viola le "procedure pattizie" previste dalla normativa di attuazione statutaria, comportando un'illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della ricorrente. Cio' determina, sotto ulteriore e concorrente profilo, la violazione della ripartizione materiale delle competenze, legislative e amministrative, attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione. Anzitutto viene in rilievo l'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto, il quale elenca tra le voci di competenza primaria regionale l'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", nella quale va ricondotto, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'"ordinamento contabile della Regione", cui spetta, quindi, il potere di regolare la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate (cfr. sent. n. 107/1970). Analoga competenza legislativa e' riconosciuta alla Valle d'Aosta in materia di "ordinamento degli enti locali" (art. 2, comma 1, lett. b). A cio' si aggiunga che l'incostituzionalita' della disciplina impugnata rileva anche con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. f), e all'art. 12 dello Statuto valdostano. Tali disposizioni, lette anche alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., riconoscono alla Valle la potesta' di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di "finanze regionali e comunali". Tuttavia, la previsione unilaterale di meccanismi sanzionatori e premiali finiscono per esautorare la Regione da tale ambito materiale. Infine va rilevato che la normazione statale, nelle materie di cui si e' detto (ordinamento contabile proprio e dei propri enti locali, finanza regionale e locale), non puo' non incidere (limitandole) sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti. Si tratta, infatti, di funzioni di controllo, che si traducono in attivita' amministrative. In questa prospettiva risulta altresi' violato l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale "la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3" dello Statuto stesso. In altri termini, essendo riservata alla Regione, dall'art. 4 e dall'art. 43 dello Statuto, la funzione amministrativa in via esclusiva nelle materie di competenza legislativa, lo Stato non avrebbe potuto attribuire ad organi statali, come il Ministero dell'Economia, tali funzioni. Si insiste, pertanto, affinche' codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dei commi 461, 462, 463 e 464 dell'art. 1, della l. n. 228 del 2012, sotto tutti i profili dinanzi esposti.
P.Q.M. Con riserva di argomentare ulteriormente, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)", pubblicata nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012, limitatamente all'art. 1, commi 118; 132; 138; 141; 143; 380, lett. h); 454; 456; 461; 462; 463 e 464, per violazione degli articoli 117, comma 3, 119, comma 2, Cost. e 10, L cost. n. 3 del 2001, e lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di attuazione e, segnatamente, dalla l. n. 690 del 1981 e n. 724 del 1994, nonche' per violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Roma, 19 febbraio 2013 Prof. Avv.: Marini