AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 28 febbraio 2013 

Definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su
rete fissa offerti  in  modalita'  TDM  dagli  operatori  alternativi
notificati. (Delibera n. 187/13/CONS). (13A02559) 
(GU n.71 del 25-3-2013)

 
 
 
                             L'AUTORITA' 
                 per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  Nella sua riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita'», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138; 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE  («direttiva  servizio   universale»)   pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L  108/7  del  24  aprile
2002,  cosi'  come  modificate  dalle  direttive  nn.  2009/136/CE  e
2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  25  novembre
2009, pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  L
337/11 del 18 dicembre 2009; 
  Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 giugno  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno  2007  ed  il  Regolamento
(CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167/12
del 29 giugno 2009 che modificano la  direttiva  n.  2002/21/CE  («la
direttiva quadro»); 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre  2003,  n.  214,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012,  n.  70
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
maggio 2012, n. 126 (il «Codice»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  dell'11  febbraio  2003
(Raccomandazione  2003/311/EC)  relativa  ai  mercati  rilevanti   di
prodotti e  servizi  del  settore  delle  comunicazioni  elettroniche
suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che  istituisce  un
quadro normativo comune per le reti ed  i  servizi  di  comunicazione
elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  del  17  dicembre  2007
(Raccomandazione  2007/879/CE)  relativa  ai  mercati  rilevanti   di
prodotti e servizi del settore delle comunicazioni  elettroniche  che
possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della
direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
istituisce un quadro normativo comune per le reti  ed  i  servizi  di
comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione   europea   L   344/65   del   28   dicembre   2007   (la
«Raccomandazione sui mercati rilevanti»); 
  Vista la Raccomandazione della  Commissione  del  15  ottobre  2008
(Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai  termini  e
alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune  per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301/23  del
12 novembre 2008; 
  Vista la  Raccomandazione  della  Commissione  del  7  maggio  2009
(Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di
terminazione su reti  fisse  e  mobili  nella  UE,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 124/67 del 20  maggio  2009
(la «Raccomandazione»); 
  Vista la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e successive modifiche; 
  Vista la delibera n.  453/03/CONS  del  23  dicembre  2003  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004  recante
«Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e successive modifiche; 
  Vista la  delibera  n.  179/10/CONS  del  28  aprile  2010  recante
«Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica
pubblica fissa  (mercati  nn.  2  e  3  della  Raccomandazione  della
Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed  analisi  dei
mercati, valutazione  di  sussistenza  del  significativo  potere  di
mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali
obblighi regolamentari», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  28  maggio  2010,  n.  123  -  Supplemento
ordinario n. 113; 
  Vista la  delibera  n.  180/10/CONS  del  28  aprile  2010  recante
«Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa
(mercato n. 10 della Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione  di
sussistenza del significativo potere di mercato per  le  imprese  ivi
operanti ed individuazione degli eventuali  obblighi  regolamentari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
maggio 2010, n. 123 - Supplemento ordinario n. 113; 
  Vista la  delibera  n.  401/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante
«Disciplina dei tempi dei procedimenti»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n.  208,  e
successive modifiche; 
  Vista la  delibera  n.  229/11/CONS  del  28  aprile  2011  recante
«Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei  servizi  di  raccolta  e
transito distrettuale offerti da Telecom Italia  e  del  servizio  di
terminazione  su  rete  fissa  offerto   da   tutti   gli   operatori
notificati», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 17 maggio 2011, n. 113; 
  Vista la  delibera  n.  92/12/CIR  del  4  settembre  2012  recante
«Approvazione dell'Offerta  di  Riferimento  di  Telecom  Italia  per
l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e  transito
delle chiamate nella rete telefonica pubblica  fissa  e  disposizioni
sulle condizioni economiche della portabilita'  del  numero  su  rete
fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 21 settembre 2012; 
  Considerato, in particolare, l'art. 4, comma 2, della  delibera  n.
229/11/CONS che prescrive che i prezzi per l'anno 2012  del  servizio
di terminazione offerto in tecnologia  TDM  da  tutti  gli  operatori
alternativi  notificati  siano  definiti  all'esito  di  un  apposito
procedimento; 
  Considerato  inoltre  l'art.  4,  comma  1,   della   delibera   n.
229/11/CONS che stabilisce che  dal  1°  gennaio  2012  la  simmetria
tariffaria per il servizio di terminazione in  tecnologia  TDM  viene
stabilita a livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia; 
  Considerato, in particolare, l'art. 2, comma 1, della  delibera  n.
92/12/CIR che ha stabilito la tariffa, per l'anno 2012, del  servizio
di terminazione a livello SGU offerto su rete fissa da Telecom Italia
in tecnologia TDM; 
  Vista la delibera n. 421/12/CONS  del  13  settembre  2012  recante
«Consultazione pubblica relativa  alla  definizione  dei  prezzi  per
l'anno 2012 dei servizi di terminazione  su  rete  fissa  offerti  in
modalita' TDM dagli  operatori  alternativi  notificati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  26  settembre
2012, n. 225; 
  Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa'  BT
Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali  Italia
S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Sentite, in data 23 ottobre  2012,  singolarmente  le  societa'  BT
Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.; 
  Sentita, in data  24  ottobre  2012,  la  societa'  Tiscali  Italia
S.p.A.; 
  Sentite, in  data  25  ottobre  2012,  singolarmente,  le  societa'
Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Sentita, in data  26  ottobre  2012,  la  societa'  Telecom  Italia
S.p.A.; 
  Visti i contributi prodotti congiuntamente dalle societa' BT Italia
S.p.A.  (BT)  e   Colt   Technology   Services   S.p.A.   (Colt)   e,
singolarmente,  dalle  societa'  Fastweb  S.p.A.  (Fastweb),  Telecom
Italia S.p.A. (TI), Tiscali Italia S.p.A. (Tiscali), Vodafone Omnitel
N.V. (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind); 
  Considerate, inoltre, le osservazioni degli operatori sullo  schema
di provvedimento e le relative valutazioni dell'Autorita',  riportate
di seguito: 
Esiti  della  consultazione  pubblica  di  cui   alla   delibera   n.
  421/12/CONS: sintesi dei contributi e valutazioni dell'Autorita'. 
Osservazioni degli operatori in merito al contesto regolamentare. 
  O.1 TI condivide l'orientamento dell'Autorita', in  quanto  ritiene
che il provvedimento sia una mera attuazione di quanto previsto dalla
stessa Autorita' con la delibera n. 229/11/CONS. 
  O.2 Alcuni operatori  ritengono  che  la  proposta  di  fissare  la
simmetria del prezzo di terminazione al livello della tariffa SGU  di
TI sia contraria al quadro regolamentare, dal momento che la delibera
n. 179/10/CONS prevedeva che, per gli anni  successivi  al  2011,  le
tariffe di terminazione dovessero essere determinate con un modello a
costi incrementali di lungo periodo. 
  O.3 Vodafone osserva che, nella delibera n. 179/10/CONS, il mercato
della terminazione su rete  fissa  e'  stato  definito  includendo  i
servizi offerti in tecnologia PSTN/ISDN e VoIP managed in decade zero
in un unico mercato. A tal riguardo, alcuni operatori evidenziano che
il percorso definito dalla delibera n. 229/11/CONS - che  prevede  la
definizione di due tariffe di terminazione differenti a seconda della
tecnologia con cui e' offerto il  servizio  -  sarebbe  contrario  al
principio della neutralita' tecnologica, dal momento  che  in  questo
caso la regolamentazione non consisterebbe nel fissare il  prezzo  di
un servizio, ma nel fissare prezzi diversi a seconda della  specifica
tecnologia con cui il servizio stesso viene offerto. 
Valutazioni dell'Autorita' in merito al contesto regolamentare. 
  V.1 L'Autorita' ritiene che la proposta in  consultazione  non  sia
contraria al quadro regolamentare, dal momento  che  si  iscrive  nel
percorso delineato dalla delibera n. 179/10/CONS  (secondo  ciclo  di
analisi  del  mercato  della  terminazione  su  rete  fissa)  e   dal
successivo  provvedimento  integrativo  della  stessa  (delibera   n.
229/11/CONS). In particolare, il documento sottoposto a consultazione
da' attuazione  a  quanto  previsto  all'art.  4  della  delibera  n.
229/11/CONS, ossia il raggiungimento della piena simmetria tariffaria
a partire dal 1° gennaio 2012 a  livello  SGU  con  riferimento  alla
tecnologia TDM. 
  V.2  Quanto  all'osservazione  circa  la  definizione  del  mercato
rilevante di cui al punto O.3, l'Autorita' precisa  di  aver  incluso
nel mercato della terminazione sia i servizi offerti nelle tecnologie
tradizionali (PSTN e  ISDN),  sia  quelli  offerti  nelle  tecnologie
innovative (VoIP  managed),  in  quanto,  per  l'utente  finale,  una
chiamata effettuata in tecnologia tradizionale  e'  sostituibile  con
una effettuata in VoIP gestita dall'operatore di rete cui l'utente e'
abbonato. 
Osservazioni degli operatori in merito al quadro normativo europeo  e
  nazionale. 
  O.4 TI evidenzia che la CE nella Raccomandazione ha invitato le ANR
a stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da  un
operatore efficiente e,  percio',  simmetriche.  Inoltre,  la  CE  ha
indicato che «ogni scostamento rispetto ad un unico livello di  costo
efficiente deve essere dettato da differenze oggettive di  costo  che
sfuggono al controllo degli operatori» e che «nelle reti fisse non e'
stata rilevata alcuna differenza oggettiva di costo  che  l'operatore
non  possa  controllare».  TI  rileva  anche  che   l'ERG   (European
Regulators  Group)  (1)   ha  ritenuto  che  l'adozione  di   tariffe
simmetriche   sia   giustificata,   considerando   che    l'operatore
alternativo (OAO) non dovrebbe essere meno efficiente  dell'operatore
incumbent e che le economie di scala  realizzate  dall'incumbent  non
sono cosi' significative come spesso si sostiene  e  sono  facilmente
conseguibili  anche   dagli   OAOs.   Pertanto,   TI   conclude   che
un'asimmetria tariffaria, alla luce  delle  indicazioni  della  CE  e
dell'ERG,  basata  sull'asimmetria  architetturale  tra   l'operatore
incumbent e gli OAO non sia piu' giustificabile. 
  O.5 Contrariamente a  quanto  sostenuto  da  TI,  alcuni  operatori
ritengono  che  la  proposta  in  consultazione  sia  contraria  alla
Raccomandazione, in quanto il prezzo di terminazione  simmetrico  non
viene definito attraverso l'applicazione di un modello BU-LRIC,  come
previsto dalla Raccomandazione, ma attraverso la  valorizzazione  dei
costi di TI. 
  O.6 TI richiama le lettere di commenti della  CE  relative  sia  ai
precedenti  provvedimenti   dell'Autorita'   in   tema   di   tariffe
d'interconnessione  su  rete   fissa   (delibere   nn.   179/10/CONS,
180/10/CONS e 229/11/CONS), sia ad analoghi provvedimenti  notificati
da altre ANR, in cui  la  CE  ha  piu'  volte  richiesto  un'adeguata
giustificazione delle asimmetrie tariffarie tra OAOs  ed  incumbents,
invitando le ANR a fissare le tariffe ad  un  livello  simmetrico  ed
efficiente. 
  O.7 La maggior parte degli operatori intervenuti, infine, evidenzia
che  il  Consiglio  di  Stato   (2)   ha  considerato  ingiustificata
l'imposizione della piena simmetria tariffaria per  il  2011  tenendo
conto delle differenze architetturali tra le reti in  tecnologia  TDM
di TI e degli OAOs (3)  e considerando che la lunghezza dei  circuiti
necessari a raggiungere il destinatario della chiamata - diversa  per
l'interconnessione diretta e per  quella  reverse  -  costituisce  un
elemento   essenziale   nella   determinazione   della   tariffa   di
terminazione. Alcuni operatori evidenziano che le suddette asimmetrie
architetturali  permangono  nello  scenario  attuale   e,   pertanto,
ritengono che la piena simmetria tariffaria - derivante dai risultati
di un modello di costo BU-LRIC  -  sia  logica  e  motivata  solo  in
presenza di una piena simmetria architetturale,  che  si  realizzera'
nello scenario d'interconnessione in tecnologia IP. 
Valutazioni dell'Autorita' in merito al quadro  normativo  europeo  e
  nazionale. 
  V.3 L'Autorita', anzitutto, sottolinea che la CE, nelle lettere  di
commenti agli schemi di provvedimento relativi al  secondo  ciclo  di
analisi di mercato ed alla fissazione dei prezzi di terminazione  per
l'anno 2011,  ha  ritenuto  che  la  fissazione  di  una  tariffa  di
terminazione degli OAOs simmetrica a  quella  della  terminazione  al
livello SGT di TI comporta tariffe piu' elevate ed  asimmetriche  per
gli OAOs che non rispecchiano i costi  di  un  operatore  efficiente.
Inoltre, la CE ha piu' volte invitato l'Autorita' a stabilire tariffe
corrispondenti a quelle di un  operatore  efficiente,  indicando  che
l'imposizione di tariffe efficienti  «potrebbe  significare,  in  via
eccezionale, la fissazione nel periodo transitorio delle  tariffe  di
tutti gli operatori ad un livello  corrispondente  alla  terminazione
della chiamata a livello SGU» (4) di TI.  D'altronde,  l'orientamento
della CE e' che  l'asimmetria  tariffaria  costituisce  un'eccezione,
mentre la simmetria rappresenta la condizione naturale di un  mercato
in cui gli OAOs, presenti da anni  sul  mercato,  sono  in  grado  di
raggiungere   livelli   di   efficienza   paragonabili    a    quelli
dell'operatore incumbent, cosi' da poter competere  con  quest'ultimo
sui mercati finali. 
  V.4 Sebbene il termine ultimo per  il  raggiungimento  della  piena
simmetria  tariffaria  previsto  dalla  Raccomandazione  sia  il   31
dicembre 2012, l'Autorita' ha ritenuto opportuno raggiungere la piena
simmetria tariffaria a partire dal 1° gennaio 2012  per  dar  seguito
alle  indicazioni  della  CE,  in  particolare  alla  necessita'   di
individuare un percorso che porti  alla  piena  simmetria  tariffaria
prima  dell'introduzione  delle  tariffe  determinate  attraverso  un
modello BU-LRIC di un ipotetico operatore efficiente. 
  V.5 Inoltre,  la  piena  simmetria  tariffaria  e'  stata  prevista
dall'Autorita' al fine di individuare un percorso che  incentivi  gli
operatori ad  una  veloce  migrazione  verso  l'interconnessione  IP.
L'Autorita' e' consapevole delle difficolta' legate al  passaggio  da
una tecnologia ormai matura ad una nuova;  tuttavia,  il  prolungarsi
dell'asimmetria tariffaria non  avrebbe  fornito  agli  operatori  il
corretto incentivo per avviare, gia' nel corso del 2012, le attivita'
necessarie alla realizzazione della migrazione, al fine di rendere il
passaggio quanto piu' rapido possibile. 
  V.6 Pertanto, l'Autorita', pur  riconoscendo  che  il  processo  di
migrazione e' stato piu' lento del previsto, ritiene che applicare la
simmetria a livello SGU alla terminazione in tecnologia TDM nell'anno
2012 sia indispensabile a definire un percorso  incentivante  per  la
migrazione. La proposta di consultazione  va  letta  nel  piu'  ampio
contesto  di  un  percorso  individuato  dall'Autorita'  e  non   con
riferimento  esclusivamente  agli  effetti  prodotti   sull'anno   di
applicazione. 
Osservazioni degli operatori sulla tariffa di terminazione proposta e
  sulla metodologia per la sua definizione. 
  O.8 TI sottolinea che la tariffa di terminazione SGU approvata  con
la delibera n. 92/12/CIR e' stata determinata attraverso un  processo
di efficientamento  dei  costi  desunti  dalla  propria  Contabilita'
Regolatoria; pertanto, questa tariffa, non rispecchiando precisamente
i costi di TI, e' applicabile a tutti gli  operatori  notificati.  Al
riguardo, questo operatore evidenzia che il prezzo di 0,272 centesimi
di Euro al minuto e': i)  inferiore  al  prezzo  proposto  da  TI  in
consultazione, gia' determinato  da  un  modello  di  efficientamento
introdotto da TI stessa; ii) di poco superiore al prezzo richiesto da
Fastweb per  il  2012  per  il  servizio  di  terminazione  IP  (0,25
centesimi di Euro al minuto), offerto con una tecnologia meno costosa
di quella TDM. 
  O.9 Al contrario, alcuni operatori ritengono che  il  prezzo  della
terminazione SGU approvato con la delibera  n.  92/12/CIR  non  possa
essere fissato come tariffa  del  servizio  di  terminazione  offerto
dagli OAOs, dal momento che tale valore non e'  il  risultato  di  un
modello  economico   ingegneristico   di   un   ipotetico   operatore
efficiente, ma e' stato fissato valutando i costi e  la  rete  di  un
altro soggetto giuridico. 
  O.10 Un operatore  evidenzia  che  se  fosse  approvato  il  valore
sottoposto a consultazione pubblica la tariffa di terminazione  fissa
sulla rete degli OAOs subirebbe una riduzione dell'82% circa rispetto
al valore del 2008 e che, al contrario, la  tariffa  di  terminazione
SGU di TI rimarrebbe pressoche' invariata nello stesso  periodo,  con
una riduzione del 15% circa. 
  O.11 Alcuni operatori,  infine,  rilevano  che  nella  delibera  n.
229/11/CONS si ipotizzava che il passaggio dall'interconnessione  TDM
all'interconnessione IP  sarebbe  avvenuto  nel  corso  del  2012  ed
evidenziano che questa ipotesi non si e' verificata. 
Valutazioni dell'Autorita' sulla tariffa di terminazione  proposta  e
  sulla metodologia per la sua definizione. 
  V.7 Relativamente alla  metodologia  adottata  per  la  definizione
della tariffa di terminazione di  cui  alla  delibera  n.  92/12/CIR,
l'Autorita'  evidenzia  che  i  dati   desunti   dalla   Contabilita'
Regolatoria di TI sono stati utilizzati solo come punto  di  partenza
per determinare i costi che  sostiene  un  operatore  efficiente  per
offrire il servizio di terminazione in tecnologia TDM (5) . Pertanto,
la tariffa determinata dalla delibera n. 92/12/CIR e'  applicabile  a
tutti gli operatori presenti nel mercato. 
  V.8  Relativamente  alla  differente  riduzione  delle  tariffe  di
terminazione  degli  OAOs  rispetto  a  quelle  di  TI,   l'Autorita'
evidenzia che il percorso regolamentare che ha interessato le tariffe
di terminazione degli OAOs e' diverso da quello relativo alle tariffe
di terminazione di TI, in quanto l'obbligo di controllo dei prezzi  e
di  orientamento  al  costo  e'  stato  introdotto   per   gli   OAOs
successivamente rispetto  a  TI  e  con  valori  iniziali  nettamente
superiori. Pertanto, la definizione di un  percorso  che  porta  alla
simmetria tariffaria ha  determinato  necessariamente,  negli  ultimi
anni,  una  disparita'  della  riduzione  delle  tariffe  degli  OAOs
rispetto a quelle di TI. Infatti, confrontando i tassi di  decrescita
in relazione alla differente durata del periodo di  regolamentazione,
si osserva che la riduzione complessiva delle tariffe di terminazione
di TI e' in linea con quella complessiva delle tariffe degli OAOs. 
Osservazioni degli operatori sull'impatto regolamentare. 
  O.12 Alcuni operatori evidenziano che l'imposizione della simmetria
tariffaria a livello SGU determinerebbe un forte impatto  in  termini
economici sui loro bilanci. 
  O.13  Tiscali  ritiene  che  la  proposta  in   consultazione,   se
approvata, avvantaggerebbe TI, in quanto, sebbene i  principali  OAOs
siano interconnessi a quasi tutti gli  SGU,  TI  termina  il  proprio
traffico sulle reti degli OAOs presso un numero  inferiore  di  nodi,
nella maggior parte dei casi  direttamente  interconnessi  agli  SGT.
Quindi, secondo Tiscali, gli operatori prevalentemente  interconnessi
a livello SGT con TI si troverebbero ad affrontare una riduzione  dei
ricavi da terminazione, senza  una  compensazione  sul  versante  dei
costi, dal momento che non e'  possibile  prevedere  investimenti  da
parte degli OAOs nella rete TDM per interconnettersi a livello SGU in
questa fase di evoluzione architetturale. 
Valutazioni dell'Autorita' sull'impatto regolamentare. 
  V.9 Con riferimento alle osservazioni degli OAOs di  cui  ai  punti
O.12 e O.13, l'Autorita' ritiene che la transizione  verso  la  piena
simmetria tariffaria non rappresenti una misura a vantaggio di TI, ma
degli utenti finali, essendo volta, da  un  lato,  a  promuovere  una
concorrenza basata sull'efficienza nella fornitura del  servizio,  e,
dall'altro,   a   stimolare    gli    operatori    alla    migrazione
all'interconnessione IP. 
Osservazioni conclusive degli operatori. 
  O.14 Tiscali ritiene che l'approvazione della tariffa  proposta  in
consultazione non possa assumere una funzione incentivante,  a  causa
della sua applicazione tardiva (il  prezzo  dovra'  essere  applicato
retroattivamente) e fa anche presente che la capacita' di migrare non
dipende solo dalla disponibilita' di ciascun OAO a porre in essere le
attivita' propedeutiche alla migrazione, ma anche dalla diponibilita'
dei concorrenti ed, in primis, di TI. 
  O.15  Alcuni  operatori  ritengono  che,  indipendentemente   dalle
tariffe  approvate  per  TI,  l'unico  valore  applicabile   per   la
terminazione degli OAOs sia 0,57 centesimi di Euro al  minuto,  ossia
l'ultimo  valore  approvato  dall'Autorita'  con   la   delibera   n.
251/08/CONS,  che  terrebbe  conto   dell'asimmetria   architetturale
tuttora esistente tra le reti TDM di TI e  degli  OAOs.  Inoltre,  la
maggior parte degli OAOs evidenzia che questo valore, in linea con le
indicazioni della Raccomandazione, e' stato  determinato  tramite  un
modello BU-LRIC di un operatore alternativo efficiente. 
  O.16 Secondo Vodafone, il valore  di  0,57  centesimi  di  Euro  al
minuto andrebbe confermato fino all'effettiva applicazione dei valori
stabiliti tramite il modello BU-LRIC di un operatore che utilizza  la
tecnologia IP. Infatti, in un'ottica di coerenza con  le  indicazioni
fornite dalla CE e di neutralita' della regolamentazione, le  tariffe
di terminazione fissa IP definite in base alle risultanze del modello
BU-LRIC andrebbero applicate a tutti gli operatori a partire  dal  1°
gennaio 2012 con riferimento a entrambe le tecnologie (TDM e IP). 
  O.17 Tiscali ritiene che l'Autorita', in alternativa alla  conferma
dell'ultimo valore stabilito dalla delibera n. 251/08/CONS, potrebbe:
i) confermare la simmetria SGT per il 2012, applicando una tariffa di
terminazione pari  a  0,361  centesimi  di  Euro  al  minuto  per  la
terminazione fissa degli OAOs dal momento che il massimo  livello  di
efficienza raggiungibile da un operatore alternativo  corrisponde  al
livello SGT di TI; ii) applicare  la  simmetria  SGU  dalla  data  di
pubblicazione della delibera di approvazione e non retroattivamente. 
  O.18  Fastweb  ritiene  che   l'approvazione   della   tariffa   di
terminazione proposta in consultazione determinerebbe un vantaggio in
favore di TI, legato  alla  forte  differenza  dei  costi  di  set-up
sostenuti da TI e dagli OAOs. La  societa'  rileva  di  incorrere  in
costi   periodici   elevati   per   flussi    trasmissivi    e    kit
d'interconnessione per tutti i  nodi  della  rete  di  TI  a  cui  si
interconnette; al contrario, TI consegna il proprio  traffico  vocale
su un numero  di  punti  notevolmente  inferiore  e,  pertanto,  puo'
ottimizzare i costi ricorrenti di set-up.  Quindi,  secondo  Fastweb,
stabilire la simmetria per la componente minutaria della  tariffa  di
terminazione, mentre permane una forte  differenza  nelle  rispettive
reti, sarebbe fortemente penalizzante per gli OAOs.  In  conclusione,
Fastweb ritiene che in alternativa a quanto riportato al punto  O.15,
la simmetria tariffaria andrebbe applicata solo a  parita'  di  punti
d'interconnessione e di costi di  kit  e  flussi  d'interconnessione,
ovvero prevedendo una remunerazione identica per i  costi  di  set-up
tra TI e l'OAO. 
Valutazioni conclusive dell'Autorita'. 
  V.10 L'Autorita' non condivide la proposta, di cui ai punti O.15  e
O.16, di confermare anche per il 2012 la tariffa di 0,57 centesimi di
Euro al minuto, in quanto e' simmetrica alla  precedente  tariffa  di
terminazione SGT che, a seguito dell'approvazione della  delibera  n.
92/12/CIR e' stata ridotta per  TI  a  0,361  centesimi  di  Euro  al
minuto. Pertanto, prevedere una tariffa di 0,57 centesimi di Euro  al
minuto per la terminazione degli  OAOs  significherebbe  reintrodurre
un'asimmetria tariffaria che e' stata superata  con  la  delibera  n.
251/08/CONS. 
  V.11 L'Autorita' non condivide la proposta di cui al punto  O.17  -
applicare la  simmetria  tariffaria  a  livello  SGU  dalla  data  di
pubblicazione del provvedimento finale  -  in  quanto  l'oggetto  del
presente provvedimento e'  appunto  la  definizione  dei  prezzi  per
l'anno 2012; applicare  la  simmetria  tariffaria  a  livello  SGU  a
partire dalla pubblicazione del provvedimento  finale  determinerebbe
la necessita' di definire una tariffa di terminazione  per  gli  OAOs
asimmetrica per il  2012,  proposta  che,  come  chiarito  nei  punti
precedenti, l'Autorita' non condivide. 
  V.12 Con riferimento all'asimmetria dei costi di set-up di  cui  al
punto  O.18,  l'Autorita'  anzitutto  evidenzia  che  l'oggetto   del
presente provvedimento e' la  definizione,  per  l'anno  2012,  della
tariffa del servizio di terminazione offerto in modalita' TDM su rete
fissa dagli OAOs notificati. I servizi accessori, quali kit e  flussi
d'interconnessione, non sono inclusi nella  definizione  del  mercato
dei servizi di terminazione (come si evince  dall'art.  1,  comma  1,
lettere o e q della delibera n. 179/10/CONS), sono accessori a  tutti
i servizi di interconnessione e sono  sottoposti  ad  una  differente
disciplina regolamentare. In particolare, l'Autorita' sottolinea  che
TI e' l'unico operatore soggetto all'obbligo di controllo dei  prezzi
ed orientamento al costo per la fornitura dei servizi  accessori,  le
cui tariffe sono specifico oggetto del procedimento  di  approvazione
dell'Offerta di Riferimento che, per il 2012, si e' concluso  con  la
delibera   n.   92/12/CIR.   Pertanto,   l'Autorita'   non    ritiene
percorribile, quanto meno nell'ambito di questa analisi  di  mercato,
la proposta di prevedere una remunerazione simmetrica  dei  costi  di
set-up raggiunta attraverso il pagamento  a  TI,  da  parte  dell'OAO
interconnesso,  dei  servizi  forniti   su   un   numero   di   punti
d'interconnessione pari ai propri. L'Autorita' si riserva,  pertanto,
di valutare, nell'ambito di un  apposito  distinto  procedimento,  le
condizioni economiche dei servizi accessori,  e  precisamente  kit  e
flussi di interconnessione, al  fine  di  estendere  anche  a  questi
servizi l'applicazione del principio di simmetria. 
  V.13 In ogni caso, l'Autorita' ritiene  che  eventuali  difficolta'
nel  definire  i  prezzi  dei  servizi  accessori   (kit   e   flussi
d'interconnessione)  in  modalita'  TDM  possano  essere   affrontate
adeguatamente in sede di contenzioso, dal momento che gli OAOs  hanno
la facolta' di praticare prezzi definiti su base commerciale. 
  V.14 Alla luce delle considerazioni svolte  nei  punti  precedenti,
l'Autorita' conferma  l'orientamento  espresso  con  la  delibera  n.
421/12/CONS di applicare al servizio di terminazione offerto su  rete
fissa in tecnologia TDM dagli OAOs notificati una  tariffa  di  0,272
centesimi di Euro al minuto,  simmetrica  alla  tariffa  SGU  di  TI.
Pertanto, l'Autorita' ritiene di non accogliere la proposta di cui al
punto O.17 di applicare una tariffa pari a 0,361 centesimi di Euro al
minuto al servizio di terminazione degli OAOs. 
  Tutto cio' premesso e considerato, 
  Vista la lettera della Commissione europea C (2013) 753 final del 7
febbraio 2013, relativa agli schemi di provvedimento  concernenti  la
definizione delle tariffe dei servizi di  terminazione  offerti,  per
l'anno 2012, su rete fissa dagli operatori alternativi  in  modalita'
TDM (caso IT/2013/1413) e la  definizione  di  un  modello  di  costo
BU-LRIC   per   la   determinazione   delle   tariffe   dei   servizi
d'interconnessione  offerti  in  modalita'  IP  (caso  IT/2013/1415),
adottati dall'Autorita' in data 20 dicembre 2012  e  notificati  alla
Commissione europea ed ai Paesi membri in data 7 gennaio 2013; 
  Considerato che  la  Commissione  europea,  relativamente  al  caso
IT/2013/1413, ha formulato alcuni commenti, auspicando in particolare
che  l'applicazione  retroattiva  delle  tariffe  non  incida   sulla
certezza del diritto  per  gli  operatori  che  attualmente  prestano
servizi in base ad obblighi imposti in precedenza; 
  Considerato che la Commissione europea ha comunque espresso  parere
favorevole all'adozione del provvedimento finale; 
  Ritenuto che quanto auspicato dalla Commissione europea, ossia  che
l'applicazione retroattiva delle tariffe di terminazione  non  incida
sulla certezza regolamentare degli operatori, possa essere  garantito
attraverso il mantenimento della simmetria tariffaria a  livello  SGT
anche per il 2012, e che, di conseguenza, non si possa prevedere  per
l'anno appena decorso la simmetria tariffaria  a  livello  SGU,  come
peraltro era stato piu' volte in passato suggerito dalla  Commissione
stessa; 
  Visto che nelle more dell'approvazione del provvedimento finale  e'
stata pubblicata la decisione del Consiglio di Stato n. 932/2013  del
25 gennaio 2013, che, in accoglimento del ricorso n. r. 7030 del 2012
proposto  da  Fastweb,  ha  annullato  la  delibera  n.   229/11/CONS
limitatamente, per quanto qui d'interesse, all'art. 4, comma  1,  che
recita «Dal 1° gennaio 2012, in relazione al servizio  in  tecnologia
TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia  ed
al servizio di terminazione  su  rete  fissa  offerto  da  tutti  gli
operatori notificati, la simmetria  tariffaria  per  il  servizio  di
terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU»; 
  Ritenuto necessario  dare  tempestiva  esecuzione  allo  stringente
dictum  del  Consiglio  di  Stato  mediante  il  mantenimento   della
simmetria tariffaria a livello SGT per l'anno 2012; 
  Ritenuto altresi' che siffatto mantenimento  aderisca  puntualmente
ai commenti svolti dalla Commissione europea  nella  lettera  di  cui
sopra; 
  Ritenuto conclusivamente necessario, proprio alla luce dei commenti
della Commissione europea e della decisione del Consiglio  di  Stato,
mantenere, per l'anno 2012, la simmetria tariffaria al livello  della
terminazione SGT di Telecom Italia; 
  Considerato che con la delibera n. 92/12/CIR l'Autorita' ha fissato
un prezzo pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto per il servizio di
terminazione in tecnologia TDM  offerto  a  livello  SGT  da  Telecom
Italia; 
  Udita la relazione del Commissario  Maurizio  Decina,  relatore  ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2012  al  servizio  di  terminazione  su  rete  fissa
offerto in tecnologia TDM  dagli  operatori  alternativi  notificati,
siccome elencati all'art. 3 della delibera n. 229/11/CONS, si applica
il prezzo, definito all'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR,
di 0,361 centesimi di Euro al minuto. 
  Il presente provvedimento  e'  notificato  agli  operatori  Acantho
S.p.A., Adr Tel S.p.A., Brennercom S.p.A.,  BT  Italia  S.p.A.,  Colt
Telecom S.p.A., Csinfo S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A.  (gia'
Consiagnet S.p.A.), Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly  Net  S.p.A.,
Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica  S.p.A.,  Mc-Link
S.p.A. (gia' Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia  S.p.A.,  Noatel
S.p.A.(gia' Karupa  S.p.A.),  Okcom  S.p.A.,  Orange  Business  Italy
S.p.A., People & Communication S.r.l. (gia'  TEX97  S.p.A.),  Phonica
S.p.A., Publicom S.p.A. (gia'  Vive  La  Vie  S.p.A.),  Rita  S.r.l.,
Satcom S.p.A., TeleTu S.p.A. (gia' Opitel S.p.A.),  Teleunit  S.p.A.,
Terrecablate Reti e Servizi  S.r.l.  (gia'  Consorzio  Terrecablate),
Thunder S.p.A., Tiscali Italia  S.p.A.,  Trans  World  Communications
S.p.A.,   Trans   World   Telecomunications   (TWT)    S.r.l.,    Uno
Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel  N.V.,
Wavecrest   Italia   S.r.l.,   Welcome   Italia   S.p.A.    e    Wind
Telecomunicazioni S.p.A. 
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
Tribunale Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  entro  sessanta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli
135, comma 1, lettera b), e 119, comma 2,  del  codice  del  processo
amministrativo), ovvero puo' essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.  1199,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. 
 
    Napoli, 28 febbraio 2013 
 
                                               Il Presidente: Cardani 
 
Il Commissario relatore: Decina 

(1) Cfr. «Common Position on symmetry of fixed call termination rates
    and symmetry of mobile call termination rates» ERG (07) 83  final
    080312. 

(2) Cfr. sentenza n. 2802 del 2012 del Consiglio  di  Stato  relativa
    all'annullamento  della  Sentenza  del  TAR  Lazio  sul   ricorso
    presentato da Telecom Italia avverso la delibera n. 179/10/CONS. 

(3) La rete di Telecom si articola in due livelli gerarchici composti
    da circa 700 nodi di commutazione complessivi  e  le  reti  degli
    OAOs si compongono di  un  numero  di  nodi  inferiore,  pari  al
    massimo a 60, situati su un solo livello gerarchico  assimilabile
    al livello SGT di Telecom.  

(4)  Cfr. SG-GREFFE (2011) D/5445. 

(5) Cfr. punto 27 della delibera n. 92/12/CIR.