MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2013 

Elenco  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
fenmedifam revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto
del Ministero della salute 18 giugno 2004 relativo all'iscrizione  di
alcune sostanze attive nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194 tra  le  quali  e'  compresa  la  sostanza  attiva
stessa. (13A02703) 
(GU n.75 del 29-3-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo
2011,  n.  108,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero della salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'efichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di  recepimento  della
direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile  2004,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  tra  le  quali  e'  compresa  la
sostanza attiva fenmedifam; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 18  giugno
2004 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto 2007 di  un
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194  per  ciascun  prodotto  contenente
esclusivamente la sostanza attiva fenmedifam o  in  combinazione  con
sostanze attive gia' inserite  nell'allegato  I  del  citato  decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Visto altresi' l'art. 2, comma 5, del citato  decreto  ministeriale
18 giugno 2004 secondo il quale le autorizzazioni  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
fenmedifam non aventi i requisiti di cui  all'art.  2,  comma  4  del
medesimo decreto si intendono automaticamente  revocate  a  decorrere
dal 1° settembre 2007; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto
ministeriale  18  giugno  2004  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  femnedifam,
revocati ai sensi del art. 2 comma 5, in quanto le  imprese  titolari
di tali autorizzazioni non hanno  presentato  il  previsto  fascicolo
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo 1995/194; 
  Considerato che l'art. 4, comma 3, del  citato  decreto  18  giugno
2004 fissa  al  28  febbraio  2008  la  scadenza  per  la  vendita  e
l'utilizzazione delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  del  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
fenmedifam la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata
automaticamente  revocata  a  far  data   dal   1°   settembre   2007
conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 4 e 5, del decreto
ministeriale 18 giugno 2004. 
  I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  medesimi
dell'avvenuta revoca. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello