PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 marzo 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Veneto  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della   situazione   di    criticita'    conseguente    alla    crisi
socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia,  in
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali  di
grande navigazione. (Ordinanza n. 69). (13A02973) 
(GU n.82 del 8-4-2013)

 
 
 
          IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2004 con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
socio economico ambientale determinatosi nella laguna di  Venezia  in
ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali  di
grande  navigazione  e  il  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011, con cui  il  predetto  stato
d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383
del 3 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Preso atto che gli interventi posti in essere hanno  consentito  il
superamento  dell'emergenza  socio  economica  relativa  al  transito
attraverso i canali portuali di grande navigazione  della  Laguna  di
Venezia, ma che permangono  circostanze  tali  da  far  ritenere  non
superate le criticita' di natura ambientale connesse alle presenza di
sedimenti inquinati presso i canali portuali; 
  Preso atto che le attivita' commissariali realizzate o  programmate
si  inseriscono  in  un  contesto  piu'   generale   di   risanamento
ambientale, in cui a vario titolo sono chiamati  ad  operare  diversi
soggetti istituzionali, ed in  particolare  la  Regione  del  Veneto,
oltre al Magistrato alle Acque di Venezia, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, all'Autorita'  Portuale  di
Venezia, al Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  al  Comune  di
Venezia e alla Provincia di Venezia, tra i quali, in data  16  aprile
2012, e' stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la bonifica  e
la riqualificazione ambientale del Sito  di  Interesse  Nazionale  di
Venezia-Porto Marghera e aree limitrofe; 
  Preso atto che al fine di consentire l'allocazione  dei  fanghi  di
dragaggio e' stato sottoscritto,  in  data  31  marzo  2008,  tra  il
Commissario  Delegato  per  l'emergenza  socio  economica  ambientale
relativa ai canali portuali di grande  navigazione  delle  laguna  di
Venezia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia,
la Provincia  di  Venezia,  il  Comune  di  Venezia,  il  Commissario
delegato  per  l'emergenza   concernente   gli   eccezionali   eventi
meteorologici del 26 settembre  2007  che  hanno  colpito  parte  del
territorio della Regione Veneto, l'Autorita' Portuale di Venezia,  il
Consorzio di Bonifica Sinistra Medio  Brenta  (ora  Acque  Risorgive)
nonche' alcuni  soggetti  privati,  l'Accordo  di  Programma  per  la
gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande  navigazione
e  la  riqualificazione  ambientale,   paesaggistica,   idraulica   e
viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera (c.d. «Accordo
Moranzani»)  e  che  in  tale  Accordo  la  sistemazione  finale  dei
sedimenti di dragaggio e' collegata alla realizzazione di  importanti
opere compensative richieste dalla popolazione locale nell'ambito  di
un processo di «Agenda 21»; 
  Rilevato che il completamento delle  opere  previste  nel  suddetto
Accordo di Programma riveste carattere di particolare  importanza  ed
urgenza attesa la necessita' di dar seguito  alle  aspettative  della
popolazione locale e di  consentire  il  definitivo  smaltimento  dei
fanghi dragati e trattati e quindi il  venir  meno  della  criticita'
ambientale in essere; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico  in  rassegna,  anche  al  fine  di  operare  la
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  del  15  maggio   2012,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del 27 settembre e del 18 dicembre 2012 con cui,  tra
l'altro, il Commissario delegato ha indicato la  Regione  del  Veneto
quale Amministrazione competente  al  coordinamento  delle  attivita'
volte al completamento degli interventi in regime ordinario; 
  Ritenuto   pertanto   di   dover   assicurare   all'Amministrazione
subentrante  gli  strumenti  normativi  e  finanziari  necessari   al
superamento  del  contesto  critico  e   alla   realizzazione   degli
interventi previsti  nell'Accordo  Moranzani,  avvalendosi  anche  di
quanto previsto dal comma 4-ter, secondo periodo, dell'art.  5  della
legge n. 225/1992; 
  Vista la nota del 1° ottobre 2012  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare - Direzione  generale  per  la
tutela del territorio e delle risorse idriche; 
  Vista la nota del 14 dicembre 2012  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
  Acquisita l'intesa della regione del Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  la  Regione  del  Veneto  e'
individuata quale amministrazione competente al  coordinamento  delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi  da  eseguirsi
per il superamento della situazione di  criticita'  conseguente  alla
crisi  socio-economico-ambientale  determinatasi  nella   laguna   di
Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei  canali
portuali di grande navigazione della Laguna di  Venezia  e  a  quelli
connessi, previsti nell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 31
marzo 2008 e successive modificazioni, per la gestione dei  sedimenti
di dragaggio dei medesimi canali e  la  riqualificazione  ambientale,
paesaggistica,    idraulica    e    viabilistica     dell'area     di
Venezia-Malcontenta-Marghera. 
  2. Per i fini di cui al  comma  1,  il  Direttore  della  Direzione
Regionale Progetto Venezia della Regione Veneto, e' individuato quale
responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della  medesima
Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della  presente  ordinanza.  Egli  e'
autorizzato  a  porre  in  essere  le  attivita'  occorrenti  per  il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate  al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, l'ing. Roberto  Casarin,  nominato
Commissario delegato  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3383  del  3  dicembre  2004  e  successive
modificazioni,  provvede  entro  dieci  giorni  dall'adozione   della
presente  ordinanza  a  trasferire  al  Direttore   della   Direzione
Regionale Progetto Venezia della  Regione  Veneto  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore  di  cui  al  comma  2,  per  l'espletamento  delle
iniziative di cui al medesimo comma puo'  avvalersi  delle  strutture
della medesima Regione, comprese le Agenzie regionali, le societa'  a
partecipazione   regionale   e   i   concessionari   regionali.   Per
l'espletamento di tali iniziative il predetto Direttore puo' altresi'
avvalersi  della  collaborazione  degli  Enti  territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Direttore di cui  al  comma  2  provvede,
fino al completamento degli interventi  previsti  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 3256, che viene allo stesso  intestata
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  sulla  Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione al cronoprogramma degli  interventi  ed  allo  stato  di
avanzamento  degli  stessi.  Il  predetto  soggetto   e'   tenuto   a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita'  speciale,  la  Regione
Veneto puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori  interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale Piano sara' oggetto di un  Accordo  di
Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
del Veneto. 
  7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6,
le risorse residue sulle contabilita'  speciale  sono  trasferite  al
bilancio della Regione del Veneto ovvero,  ove  si  tratti  di  altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 6. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Per il  compimento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza il Direttore di cui al comma 2, per la  durata  massima  di
sei mesi, e' autorizzato a derogare, ove  ritenuto  indispensabile  e
sulla base  di  specifica  motivazione,  nel  rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva  del  Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  e  comunque  nel  rispetto
dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria  n.  93/37,  alle
sotto elencate disposizioni: 
    decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163   e   successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13,  14,  17,
18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 62, 63,  66,  68,
70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91,  92,  93,
98, 112, 116, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 145,  146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160,  160-bis,
241 e 243; 
    decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e  successive
modificazioni ed integrazioni per le parti strettamente connesse alle
sopra citate disposizioni; 
    legge regionale 11 novembre 2003, n. 27, articoli 8, 9,  10,  14,
16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37. 
  11. La Regione del Veneto, in considerazione  della  specialita'  e
complessita' degli interventi da  porre  in  essere  ai  sensi  della
presente ordinanza, che coinvolgono  competenze  diverse,  si  avvale
dell'opera di una Commissione di coordinamento composta e  costituita
da sei rappresentanti degli enti interessati,  e  organizzata  in  un
comitato tecnico di supporto. Con successivo  provvedimento  verranno
disciplinate le modalita' di funzionamento della predetta Commissione
e del comitato tecnico di supporto senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato. 
  12. Per l'espletamento delle iniziative  di  cui  al  comma  2,  il
Direttore  della  Direzione  Regionale   Progetto   Venezia,   potra'
continuare ad avvalersi, ove previsto, di attivita' e  iniziative  di
costante   informazione   e   coinvolgimento   partecipativo    delle
popolazioni  interessate,  quali  quelle  previste  dal  processo  di
«Agenda 21». 
  13. Il Direttore di cui al comma 2 a seguito della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli