PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 marzo 2013 

Ordinanza di  protezione  civile  volta  a  favorire  e  regolare  il
subentro della regione Siciliana nelle attivita' volte al superamento
della situazione di criticita' legata  alle  avversita'  atmosferiche
che hanno interessato il territorio della provincia  di  Messina  nei
mesi  di  febbraio,  marzo  e  novembre  2011.  (Ordinanza  n.   71).
(13A03057) 
(GU n.84 del 10-4-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
giugno 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche  verificatesi  nei
mesi di febbraio e marzo  2011  nel  territorio  della  provincia  di
Messina; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  25
novembre 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il
22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 11 del 25 giugno 2012; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del  contesto  critico  in  rassegna  anche  al  fine  di
prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e  privata
incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, a tal fine necessario  adottare  un'ordinanza  di
protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del
decreto-legge  del  15   maggio   2012,   n.   59   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del  20  marzo  2013  del  Presidente  della  Regione
Siciliana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' determinatosi nel territorio della provincia di Messina in
conseguenza degli eventi di cui  in  premessa,  ivi  compresi  quelli
finanziati dalla raccolta fondi tramite  sms  di  cui  al  protocollo
d'intesa sottoscritto in data 11 luglio 2012. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione  Siciliana,
e' individuato quale responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere  le  attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Regione
Siciliana,  Commissario  delegato,  provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  Dirigente
Generale  del  Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile  della
Regione Siciliana tutta la documentazione amministrativa e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  di  Protezione
Civile della Regione Siciliana, che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui ai  comma  2,  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana provvede, fino
al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale  che  viene  allo  stesso  intestata  per
ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, e con le restanti risorse che  saranno
trasferite dal Dipartimento della  protezione  civile  a  fronte  dei
protocolli d'intesa di cui al comma 1. Il predetto soggetto e' tenuto
a relazionare al Dipartimento della protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
Generale  del  Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile  della
Regione Siciliana puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue relative  allo  stesso  piano,  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione Civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle attivita' realizzate  ai  sensi  della  presente
ordinanza, le eventuali somme residue sono  versate  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero  n.  22330
aperto  presso  la  tesoreria   dello   Stato   per   la   successiva
rassegnazione al Fondo  della  protezione  civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di  Protezione
Civile della  Regione  Siciliana,  a  seguito  della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 29 marzo 2013 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli