N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del  commercio  in
  forma itinerante nelle aree demaniali marittime  -  Previsione  che
  ciascun operatore non puo' essere titolare di nulla osta in piu' di
  un comune - Ricorso  del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  i
  principi di liberalizzazione posti dal decreto  legislativo  n.  59
  del 2010 - Violazione della tutela della concorrenza e del mercato. 
- Legge della Regione Veneto  31  dicembre  2012,  n.  55,  art.  16,
  aggiuntivo del comma 4-bis all'art. 48-bis della legge regionale  4
  novembre 2002, n. 33. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   e);   decreto
  legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 19. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -  Interventi  di
  edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale
  -  Esclusione  dalla  VAS  (valutazione  ambientale  strategica)  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la  normativa
  nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, art. 4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
(GU n.15 del 10-4-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona  del
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dalla  Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla  via
dei  Portoghesi  n.  12,  per  la  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale La legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55,
recante «Procedure urbanistiche semplificate di sportello  unico  per
le attivita' produttive.» Pubblicata  sul  B.U.  Veneto  31  dicembre
2012, n. 110. 
    Nella seduta del 26 febbraio 2013 il Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha  approvato  la
determinazione di impugnare  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  la
legge della Regione Veneto n. 55/12, su indicata  la  quale  presenta
profili di illegittimita' costituzionale  in  relazione  ai  seguenti
articoli secondo quanto si argomenta e si deduce in 
 
                               Diritto 
 
    1) L'art 16, che introduce il comma 4-bis all'art.  48-bis  della
legge regionale n. 33/2012, in materia di esercizio del commercio  in
forma itinerante  sulle  aree  demaniali  marittime,  stabilisce  che
"ciascun operatore non puo' essere titolare di nulla osta in piu'  di
un comune"; 
    Tale previsione, nella misura in cui impedisce la titolarita'  di
nulla osta in piu' comuni, o l'esercizio dell'attivita' del commercio
in forma itinerante in un comune diverso da quello che ha  rilasciato
il nulla osta e sulla base del  titolo  conseguito  in  quest'ultimo,
contrasta con i principi a tutela della concorrenza di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;». 
    In  particolare,  l'art.  19  del  citato  d.lgs.   n.   59/2010,
stabilisce che «L'autorizzazione permette al prestatore  di  accedere
all'attivita' di servizi e di  esercitarla  su  tutto  il  territorio
nazionale...  fatte  salve  le  ipotesi  in  cui  la  necessita'   di
un'autorizzazione specifica o di una limitazione  dell'autorizzazione
ad una determinata parte del territorio  per  ogni  stabilimento  sia
giustificata da un motivo imperativo di interesse generale». 
    Stante la mancata  individuazione  di  un  motivo  imperativo  di
interesse generale tale da giustificare l'imposizione di limiti  alla
titolarita' di piu' nulla osta o all'efficacia territoriale del nulla
osta, la misura de qua pone un'ingiustificata compartimentazione  dei
mercati in contrasto con lo spirito di  liberalizzazione  di  cui  al
citato decreto legislativo n. 59/2010, limitando  ingiustificatamente
la concorrenza tra gli operatori. 
    Pertanto, la norma  in  esame,  nel  limitare  l'esercizio  della
professione del commercio in  forma  itinerante  in  diversi  comuni,
viola i principi di tutela della concorrenza e del  mercato,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. 
    2) L'art. 4, legittima l'esclusione dalla Valutazione  Strategica
ambientale (VAS) delle varianti allo strumento  urbanistico  generale
connesse ad interventi di edilizia produttiva. 
    La norma regionale, che disciplina la  procedura  applicabile  ai
progetti  relativi  agli  impianti  produttivi  non   conformi   allo
strumento urbanistico generale, si pone in contrasto con la normativa
nazionale in materia ambientale di competenza esclusiva dello  Stato,
laddove prevede l'esclusione dalla VAS delle varianti allo  strumento
urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva. 
    Al riguardo, si segnala che gia' con deliberazione del  31  marzo
2009, n. 791, (Adeguamento delle procedure di Valutazione  Ambientale
Strategica a seguito della modifica alla parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. «Codice  Ambiente»,  apportata
dal d.lgs.  16  gennaio  2008,  n.  4.  Indicazioni  metodologiche  e
procedurali.) la Giunta della Regione Veneto ha escluso «le  varianti
a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per
le  attivita'   produttive»   «dalla   procedura   di   verifica   di
assoggettabilita' stessa, nonche' dalla procedura VAS, fatta salva la
necessita' di  verificare  se  i  seguenti  progetti  sono,  o  meno,
assoggettati alla procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale
(VIA) o a screening di VIA.». 
    Il che e' stato ribadito  dalla  Commissione  regionale  VAS  con
parere 3 agosto 2012, n. 84 (Linee di indirizzo applicative a seguito
del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento  alle  ipotesi
di  esclusione  gia'  previste  dalla  Deliberazione  n.  791/2009  e
individuazione di nuove ipotesi di esclusione e  all'efficacia  della
valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.). 
    Giova segnalare che detto impianto normativo risulta coerente con
quanto previsto dall'art. 40 della L.R.  n.  13/2012,  che  e'  stato
oggetto di impugnativa  innanzi  alla  Corte  costituzionale  proprio
perche'  prevede  l'esclusione  dalla  VAS  dei   piani   urbanistici
attuativi e delle loro varianti alle  quali  sarebbero  assimilabili,
nell'impostazione del legislatore  regionale  del  Veneto,  anche  le
varianti conseguenti alla procedura di SUAP. 
    Pertanto, la norma in esame, nel contrastare la vigente normativa
nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, viola
l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. 
    Per questi motivi la norme sopra indicate devono essere impugnate
ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si ritiene  che  la  legge  Regionale  della  Regione  Veneto  31
dicembre 2012, n. 55 (Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n.
110)  presenti  profili  d'illegittimita'  e  pertanto  promuove   la
questione di legittimita' costituzionale dinanzi a codesta  Corte  ai
sensi  dell'art.  127  cost.  per  sentire  accogliere  le   seguenti
conclusioni:  «Voglia  la  Ecc.ma  Corte  costituzionale   accogliere
presente  ricorso  e  per   l'effetto   dichiarare   l'illegittimita'
dell'art. 4 e 16 della legge  regionale  31  dicembre  2012,  n.  55,
recante: «Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico  per
le attivita' produttive.», per  contrasto  con  l'art.  117,  secondo
comma, lett. e) ed s) Cost.». 
 
    Roma, 28 febbraio 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Di Carlo