PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' in atto nel territorio dei comuni a  sud  di
Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza
n. 78). (13A03415) 
(GU n.90 del 17-4-2013)

 
          IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3228 del 18 luglio 2002, n. 3263 del 14 febbraio 2003, n. 3422 del 1°
aprile 2005, n. 3454 del 29 luglio 2005, n. 3891 del 4 agosto 2010  e
n. 4021 del 4 maggio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  del  30  ottobre
2012 con la quale e' stata prorogata, fino al 31  dicembre  2012,  la
gestione commissariale inerente  alla  situazione  di  criticita'  in
rassegna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma  2,  ultimo  periodo,  del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa delle Regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' individuato quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  da   eseguirsi   in
relazione alla situazione di criticita' in atto  nel  territorio  dei
comuni a sud di Roma serviti dal medesimo consorzio. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il commissario  straordinario  del
Consorzio  per  l'acquedotto  del  Simbrivio  e'  individuato   quale
responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro  del
medesimo consorzio nel coordinamento degli interventi. 
  3. L'ing. Massimo Sessa, commissario delegato pro-tempore, provvede
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  a
trasferire   al   commissario   straordinario   del   Consorzio   per
l'acquedotto del Simbrivio tutta la documentazione  amministrativa  e
contabile inerente alla  gestione  commissariale  ed  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto  del
Simbrivio e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre  trenta
giorni dalla data di trasferimento della  documentazione  di  cui  al
comma 3, le attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto critico in rassegna, secondo  le  modalita'  specificate  in
premessa, e provvede  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai  fini  del  definitivo
trasferimento  dei  medesimi  al  Consorzio  per   l'acquedotto   del
Simbrivio, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 
  5. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto  del
Simbrivio, che opera a  titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi  delle   strutture
organizzative del medesimo consorzio e del personale della  provincia
di Roma, nonche' della collaborazione degli enti territoriali  e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali  provvedono  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali
delle amministrazioni interessate e delle risorse disponibili e sulla
base di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  dei  pertinenti
capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione  interessata,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza il commissario  straordinario  del  Consorzio
per l'acquedotto del Simbrivio provvede, fino al completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 3067, che viene allo stesso  intestata
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, constatata la necessita' del perdurare
della contabilita' speciale in relazione al crono programma  e  dello
stato di avanzamento degli interventi. Il  commissario  straordinario
del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio provvede ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una  dettagliata   relazione
semestrale sullo stato di avanzamento delle  attivita'  condotte  per
l'attuazione degli interventi di cui  alla  presente  ordinanza,  con
relativo quadro economico. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
6,  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'   speciale,   il
commissario  straordinario  del  Consorzio   per   l'acquedotto   del
Simbrivio  puo'  predisporre  un  Piano  contenente   gli   ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano
sara' oggetto di un Accordo  di  programma  da  stipulare,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  tra  il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed  il
Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. 
  8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7,
le risorse residue sulle contabilita'  speciale  sono  trasferite  al
bilancio del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, ovvero, ove si
tratti  di  altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata   del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  8  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel piano di cui al comma 7. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del
Simbrivio, a seguito della chiusura della  contabilita'  speciale  di
cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento  della
protezione civile una  relazione  conclusiva  riguardo  le  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli