N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 marzo 2013 (della Regione Siciliana). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Rideterminazione degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
  per gli anni 2013, 2014 e  2015  -  Incremento  del  concorso  alla
  finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle  Province
  autonome in misura di 500 milioni  di  euro  annui,  da  realizzare
  mediante  accantonamenti  annuali,  a   valere   sulle   quote   di
  compartecipazione ai  tributi  erariali  -  Ricorso  della  Regione
  Siciliana - Denunciata ulteriore sottrazione di risorse finanziarie
  alla Regione con conseguente violazione del principio di  autonomia
  finanziaria regionale -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118. 
- Statuto della  Regione  Siciliana,  artt.  36  e  43;  decreto  del
  Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2,  comma
  1. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Fabbisogno   del   Servizio   Sanitario   Nazionale   e   correlato
  finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013  e
  di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  rispetto  al  livello
  rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n.  95  del
  2012 - Previsione che, in attesa  dell'emanazione  delle  norme  di
  attuazione di cui all'art. 27  della  legge  n.  42  del  2009,  il
  concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
  e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote
  di compartecipazione ai tributi erariali -  Ricorso  della  Regione
  Siciliana  -  Denunciata  violazione   del   principio   di   leale
  collaborazione per la modificazione unilaterale dell'Accordo tra il
  Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze  e
  la Regione  Siciliana  siglato  il  31  luglio  2007  -  Denunciata
  violazione della  sfera  di  competenza  legislativa  regionale  in
  materia di igiene e sanita' pubblica  e  di  assistenza  sanitaria,
  nonche' della competenza amministrativa del Presidente della giunta
  regionale e degli assessori nelle materie stesse. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b) e c), e 20. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto
  speciale e delle Province  autonome  -  Previsione  che  tali  enti
  concorrano al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate
  a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  mediante
  l'assunzione  dell'esercizio  di   funzioni   statali,   attraverso
  l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, le quali
  devono precisare le modalita'  e  l'entita'  dei  risparmi  per  il
  bilancio dello Stato da attuare in modo permanente e  comunque  per
  annualita' definite - Ricorso della Regione Siciliana -  Denunciata
  violazione  dell'autonomia  finanziaria  regionale   -   Denunciata
  violazione del principio di leale collaborazione  per  la  mancanza
  della preventiva intesa. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Monitoraggio degli obiettivi del  patto  di  stabilita'  interno  e
  sanzioni per il mancato rispetto degli stessi - Applicabilita' alla
  Regione Siciliana - Ricorso della Regione  Siciliana  -  Denunciata
  violazione  dell'autonomia  finanziaria  regionale   -   Denunciata
  violazione del principio di leale collaborazione. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463 e 464. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43. 
(GU n.16 del 17-4-2013 )
     Ricorso della Regione siciliana, in persona del  Presidente  pro
tempore  On.le  Rosario  Crocetta,  rappresentato   e   difeso,   sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dagli  Avvocati  Beatrice  Fiandaca  e  Marina  Valli,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 2012,  n.  228:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato.» (Legge di stabilita' 2013), pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2012 n. 302, S.O. n. 212/L, con riferimento
a: 
        art. 1, comma 118 per violazione dell'art. 36 dello Statuto e
delle correlate  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria,  in
particolare dell'art. 2, comma 1  del  D.P.R  n.  1074/1965,  nonche'
dell'art.  43  dello  Statuto  medesimo  e  del  principio  di  leale
collaborazione; 
        art. l, comma 132  per  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione nonche' degli articoli 17, lett. b) e c), e  20  dello
Statuto; 
        art. 1, comma 459 per violazione degli artt. 36  e  43  dello
statuto nonche' del principio di leale collaborazione; 
        art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 per violazione degli  artt.
36 e 43 dello statuto nonche' del principio di leale collaborazione. 
 
                                Fatto 
 
    La legge di stabilita' per il  2013  all'articolo  1,  comma  118
recita: 
        «All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n.95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "degli importi" sono inserite le
seguenti: "incrementati di 500 milioni di euro annui". 
    Inoltre l'art. 1 comma 132  rubricato  «Riduzione  spese  settore
sanitario» cosi' dispone: 
        «In funzione delle disposizioni recate dal comma  131  e  dal
presente comma, il livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  del   correlato   finanziamento,   come   rideterminato
dall'articolo 15, comma 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.
95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
e' ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto  speciale  e
le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ad  esclusione  della
Regione siciliana, assicurano il concorso di cui  al  presente  comma
mediante le procedure, previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni.  Fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della  legge  n.  42
del 2009, l'importo del concorso alla  manovra  di  cui  al  presente
comma  e'  annualmente  accantonato,  a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali». 
    L'art. 1,  comma  459  stabilisce  che:  «Le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono  al
riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai
commi 454, 455 e 457, anche con  misure  finalizzate  a  produrre  un
risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,   mediante   l'assunzione
dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione,  con  le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di  specifiche  norme  di
attuazione  statutaria;  tali  norme  di  attuazione   precisano   le
modalita' e l'entita' dei risparmi per il  bilancio  dello  Stato  da
ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite». 
    Ed, infine, l'art.1 della legge 24  dicembre  2012,  n.228  ,  ai
commi 461, 462, 463 e 464, prevede che: «461. Ai fini della  verifica
del  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno,
ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro  il
termine perentorio del 31 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale    dello    Stato    una
certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale   e   dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto  di  cui  al  comma  460.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149. 
    462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno
la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo
a quello dell'inadempienza: 
        a) e' tenuta a  versare  all'entrata  del  bilancio  statale,
entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In
caso  di  mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze
depositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente
per  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi  prelievo  dai  conti
della tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il  superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013
la sanzione non si applica nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla corrispondente spesa del  2011  considerata  ai
fini del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di
manovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza
degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio
e gli obiettivi programmatici stessi; 
        b) non puo' impegnare spese correnti, al  netto  delle  spese
per la sanita', in misura superiore all'importo  annuale  minimo  dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
        c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
        d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atta.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
disposizione; 
        e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione  ed  i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010. 
    463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
si   trovano   nelle   condizioni   indicate   dall'ultimo    periodo
dell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  149,  si  considerano  adempienti  al  patto  di
stabilita' interno se, nell'anno successivo: 
        a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per  la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
        b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; 
        c) non procedono  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E' fatto,  altresi',  divieto  di  stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il  responsabile
del servizio  finanziario  certificano  trimestralmente  il  rispetto
delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui  alla  presente
lettera.  La  certificazione  e'  trasmessa,  entro  i  dieci  giorni
successivi  al   termine   di   ciascun   trimestre,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato.  In  caso  di  mancata   trasmissione   della
certificazione, le regioni si considerano inadempienti  al  patto  di
stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni  previste,
ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  a),  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno  effetto  decorso
il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione. 
    464. Alle regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per le quali la violazione del patto di  stabilita'  interno
sia accertata successivamente  all'anno  seguente  a  quello  cui  la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  462.  In  tali  casi,  la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato entro 30 giorni  dall'accertamento  della  violazione  da
parte degli uffici dell'ente». 
    Le disposizioni surriportate si profilano  illegittime  e  lesive
dei parametri statutari e costituzionali come individuati in epigrafe
per i seguenti motivi. 
 
                               Diritto 
 
Art. 1, comma 118 per violazione dell'art 36 dello  Statuto  e  delle
correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in  particolare
dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 1074/1965,  nonche'  dell'art.  43
dello  Statuto  medesimo.-  Violazione   del   principio   di   leale
collaborazione 
    Detta disposizione modifica l'art.16, comma 3  del  decreto-legge
n. 95/2012, come convertito in legge, che per l'effetto risulta  oggi
il seguente: 
    Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge  5  maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano un concorso  alla  finanza  pubblica  per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno  2012,  1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di  euro  per  l'anno
2014 e 1.575  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al  primo  periodo  del
presente comma annualmente  accantonato,  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancato accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare  entro  il  15  febbraio  di
ciascun  anno,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per  consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi
del patto di stabilita' interno  delle  predette  autonomie  speciali
sono rideterminati tenendo conto degli importi  incrementati  di  500
milioni, di euro annui derivanti dalle predette procedure. 
    Dalla  lettura  del  nuovo  testo  del  comma  3   dell'art.   16
decreto-legge n. 95/2012 si rileva che la novella,  pur  se  inserita
nell'ultimo periodo,  riferendo  l'incremento  di  500  milioni  agli
importi derivanti dalle «predette procedure» non consente di ritenere
sicuramente  distinte  le  operazioni  di  accantonamento  da  quelle
relative al patto di stabilita'. 
    Ora,  poiche',  per  la  poco  felice  formulazione,   non   puo'
circoscriversi con certezza l'ambito nel quale il detto incremento va
a incidere, questa Regione si  duole  della  norma  innanzitutto  ove
interpretata  nel  senso  che  l'importo  suindicato  vada  anche  ad
aumentare il concorso delle Autonomie speciali alla finanza  pubblica
comportando percio'  ulteriore  taglio/accantonamento  di  risorse  a
valere sul gettito della Regione. 
    E  cio'  sulla  base  del  principio  secondo  cui  nel  giudizio
principale possono porsi questioni cautelative ed ipotetiche  purche'
non implausibili. 
    Al   presente,   si   paventa   un'imponente   riduzione    della
disponibilita' di risorse per la  Regione  e,  del  resto,  il  nuovo
concorso imposto a Regioni a statuto speciale e Province autonome  in
misura di 500 milioni di euro annui andrebbe ad aggiungersi a  quelli
gia' stabiliti dal comma 3  dell'articolo  16  del  decreto-legge  n.
95/2012 nella misura di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il
2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dal  2015
e anche a quello gia' previsto dall'art. 28, comma  3  primo  periodo
del decreto-legge n. 201/11 come convertito, con  modificazioni,  con
legge 23 dicembre 2011, n. 214. 
    Il legislatore statale infatti negli  ultimi  tempi  non  ha  mai
smesso di far ricorso  alle  finanze  delle  Autonomie  speciali.  Il
predetto art. 16, comma 3, nel testo originario, in conformita'  alla
delibera di Giunta n. 348 del 2 ottobre 2012, e' stato  impugnato  da
questa Regione con ricorso iscritto al n. 170/2012 ed il giudizio  e'
ancora pendente. Nella medesima situazione versano i ricorsi proposti
avverso le altre norme ancor  prima  susseguitesi  per  imporre  alle
Autonomie  speciali  gravosi  contributi  di  concorso  alla  finanza
pubblica. Oltre al gia' ricordato art. 28, comma 3 primo periodo  del
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,  impugnato  da  questa  Regione  presso
codesta ecc.ma  Corte  costituzionale  con  ricorso  iscritto  al  n.
39/2012  e  non  ancora  discusso  per  tale   parte,   rilevano   il
decreto-legge  n.  24  gennaio  2012,  n.  1  come  convertito,   con
modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n.27 all'art. 35, commi  4  e
5, impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte con ricorso  iscritto  al
n. 85/2012 del Registro Ricorsi ed inoltre,  il  decreto-legge  n.  2
marzo 2012, n.16 come convertito, con  modificazioni,  con  legge  26
aprile 2012, n. 44, oggetto del ricorso iscritto al n. 101/2012. 
    Ricollegando la norma  su  cui  oggi  e'  questione  al  disposto
dell'art. 16, comma 3 del decreto-legge n. 95/2012, che essa integra,
deve ancora una volta rilevarsi che le modalita' di attuazione  della
misura  del  risparmio  devono  essere  conformi  a  quelle  definite
dall'articolo  27  della  legge  delega   sul   federalismo   fiscale
n.42/2009.  In  particolare,  per  quello  che   comporta   ai   fini
dell'impianto finanziario di questa Regione, la suindicata previsione
di concorso alla finanza pubblica - che il citato art. 1,  comma  118
verrebbe ad incrementare - stabilisce che, fino all'emanazione  delle
norme di attuazione degli statuti speciali previste dall'articolo  27
della legge  n.  42/2009,  l'importo  del  risparmio  e'  accantonato
annualmente a valere sulle  quote  di  compartecipazioni  ai  tributi
erariali. Se si considera, poi, che l'art.  28,  comma  4,  del  d.l.
201/2011 (anch'esso impugnato da questa Regione con ricorso  iscritto
al n. 39/2012 del Registro ricorsi) ha abrogato il termine  di  legge
stabilito  (trenta  mesi)  per  l'emanazione   della   normativa   di
attuazione, non puo'  non  rilevarsi  che  l'accantonamento  previsto
dalle   censurate   disposizioni   anziche'    essere    circoscritto
temporalmente, finisce per operare illimitatamente  nel  tempo  (anno
2015 e seguenti).La nuova decurtazione di gettito se operante, per il
2013 puo' ipotizzarsi di circa 250 milioni  di  euro  (applicando  la
medesima percentuale di  compartecipazione  della  Regione  siciliana
desunta dalla tabella 1 allegata al decreto del MEF 27 novembre  2012
all'importo complessivo di 500 milioni) in ulteriore riduzione  della
gia' esigua disponibilita' finanziaria della Regione. 
    A  cio'  si  aggiunga   la   rideterminazione   degli   obiettivi
programmatici  del  Patto  di  Stabilita'  che  causa  un   ulteriore
abbassamento  dei  tetti   di   spesa.   Si   puo',   pertanto,   non
implausibilmente ritenere  che  le  sopra  evidenziate  riduzioni  di
ingenti disponibilita' di risorse per la Regione  Siciliana,  che  si
aggiungono  alle  altre  precedentemente  operate,  di   circa   Euro
640.000.000,00  per  il  solo  anno  2012,   (dato   ricavato   dalle
comunicazioni della Struttura di Gestione operante  presso  l'Agenzia
delle Entrate cfr. allegato n. 2 ), si configurano  come  una  palese
lesione dell'autonomia finanziaria della stessa  che  impedisce  alla
Regione  di   provvedere   adeguatamente   al   proprio   «fabbisogno
finanziario», ai sensi dell'art. 36  del  suo  Statuto.  Al  riguardo
codesta ecc.ma Corte ha sancito il principio per il quale  «le  norme
statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della  Regione,
una  rigida  garanzia  "quantitativa",  cioe'   la   garanzia   della
disponibilita' di entrate tributarie non inferiori a quelle  ottenute
in passato: onde possono  aversi,  senza  violazione  costituzionale,
anche riduzioni di risorse  per  la  Regione,  purche'  non  tali  da
rendere impossibile Io svolgimento  delle  sue  funzioni.  Cio'  vale
tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e'  mai
stato interamente e organicamente coordinato  con  il  riparto  delle
funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come  sarebbe
necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari  da  un
lato, disponibilita' di risorse, in termini  di  potesta'  impositiva
(correlata alla capacita' fiscale della collettivita'  regionale),  o
di devoluzione di  gettito  tributario,  o  di  altri  meccanismi  di
finanziamento, dall'altro» sentenza  138/99).  La  norma  denunciata,
oltre a sottrarre alla Regione il gettito di sua spettanza necessario
alla copertura del fabbisogno finanziario della stessa, dispone senza
che  sia  stato  assicurato  il  rispetto  delle  procedure  previste
dall'art.  27  della  legge  n.  42/2009,  espressamente   richiamato
dall'art. 16, comma 3, tendenti a garantire modalita' applicative dei
detti  meccanismi  di  concorso  alla  finanza  pubblica  che   siano
rispettose delle peculiarita' di questa regione a statuto speciale. 
    Infine non puo' sottacersi, come gia' evidenziato  per  censurare
le precedenti norme di concorso finanziario, che  la  sottrazione  di
gettito tributario si sostanzia in una  vera  e  propria  riserva  di
entrate operata dallo Stato in favore del proprio  bilancio  a  danno
delle casse regionali e cio' in  violazione  dei  principi  contenuti
nell'art. 2, comma 1 delle norme di attuazione  dello  Statuto  della
Regione siciliana in materia finanziaria, di cui al D.P.R. 26  luglio
1965, n. 1074. 
    Ne consegue che, con l'applicazione delle disposizioni  contenute
nell'art. 16 comma 3 e successive modificazioni, lo Stato  opera  una
dissimulata riserva senza osservare la sussistenza dei  requisiti  di
legittimita', siccome previsti dal citato art. 2, comma 1 del  D.P.R.
n. 1074/65, in particolare il requisito  della  novita'  dell'entrata
(intesa sia come novita' del tributo in se stesso o maggiorazione  di
entrate derivanti da tributo gia' esistente  -  Corte  costituzionale
sentenze n. 49/72 e n. 429/96). Si  passa  quindi  a  considerare  la
disposizione per quanto attiene all'operativita' dell'importo di  500
milioni di euro  sugli  obiettivi  di  patto  di  stabilita'  interno
dell'insieme delle Autonomie speciali. La norma determina di certo un
ulteriore abbassamento dei limiti di spesa determinati dal  Patto  ed
e', per tale aspetto, comunque  da  censurare,  a  prescindere  dalla
sussistenza o meno del profilo relativo all'accantonamento come sopra
cautelativamente illustrato.  Possono  a  tal  riguardo  primo  luogo
richiamarsi,  le  osservazioni  gia'   formulate,   con   riferimento
all'effetto che deriva in termini di riduzione della  spesa  pubblica
regionale, sulla norma di base  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,
quarto periodo, del decreto-legge n. 95/2012. Sono infatti gia' stati
rilevati gli evidenti effetti che la rideterminazione degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, considerati i vincoli gia' operanti,
produrra' in ordine alla  possibilita'  per  l'Ente  di  svolgere  le
proprie funzioni. Del  resto  stride,  prima  ancora  che  sul  piano
giuridico su quello logico, una previsione che in una legge  che,  al
fine di rispettare l'assetto statutario delle  relazioni  finanziarie
tra Stato e Regione, conferma la necessita'  di  un  accordo  per  la
definizione  dell'obiettivo  finanziario,  introduce  unilateralmente
vincoli all'accordo. 
    Inoltre, anche per l'aspetto relativo al patto di stabilita',  la
disposizione oggi in esame si colloca  nel  solco  di  altri  recenti
interventi in materia, quali l'art. 32,  comma  11,  della  legge  n.
183/2011 (legge di stabilita' 2012), che avendo ridotto gli obiettivi
programmatici di importi predeterminati senza esser stati  concordati
fra  Stato  e  Regione,  e'  stata  fatta  oggetto  di  questione  di
legittimita'  costituzionale,  non  ancora  decisa,  con  ricorso  n.
15/2012. Considerato, quindi,  che  oggi  nuovamente  il  legislatore
statale impone un ulteriore  incremento  di  risparmio  a  Regioni  a
statuto speciale e Province autonome senza un  previo  confronto  con
detti enti, la norma oggi in  esame  si  sospetta  di  illegittimita'
costituzionale per violazione dei parametri rubricati. La  violazione
del vincolo che  impone  l'adozione  delle  procedure  «pattizie»  di
attuazione statutaria, e' infatti alla base  della  recente  sentenza
(n.178 del 2012) con la quale codesta ecc.ma Corte ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale di una norma del  d.lgs.  n.  118/2011,
recante disposizioni  sull'armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (adottato in  base
alla legge delega n. 42). 
Art.  1,  comma  132  per   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione nonche' degli articoli 17, lett. b) e c), e  20  dello
Statuto. 
    La disposizione riduce il livello di finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale, nella misura di 600 milioni di euro per il  2013
e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. 
    L'esclusione della Sicilia dal meccanismo  applicato  alle  altre
autonomie speciali per l'attuazione del risparmio  dipende  solo  dal
diverso sistema di finanziamento dell'assistenza sanitaria.  Pertanto
la mancata previsione di  procedure  d'intesa  solo  per  la  Regione
siciliana tra le regioni a statuto speciale - pur in presenza  di  un
differente sistema di compartecipazione alla  spesa  sanitaria  -  e'
lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione che  deve
presiedere e regolare i rapporti tra gli enti  che  costituiscono  la
Repubblica. 
    Ed invero, sotto tale profilo, assolutamente arbitraria,  e  come
tale destinata a convertirsi in vizio  d'incostituzionalita',  appare
la scelta del legislatore nazionale di non considerare in alcun  modo
il ruolo, il rilevo e  gli  interessi  della  Regione  siciliana,  in
qualita' di  Regione  peraltro  gia'  sottoposta  alle  specifiche  e
restrittive misure di contenimento  e  riqualificazione  della  spesa
sanitaria, ed in particolare quelle di cui all'Accordo del 31  luglio
2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e  delle
finanze e la  Regione  siciliana  per  l'approvazione  del  Piano  di
rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione
degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico  del
servizio sanitario regionale per il  periodo  2007-  2009,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311
nonche' quelle di cui al Programma operativo regionale 2010-2012  per
la prosecuzione del predetto Piano di  rientro,  richiesto  ai  sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    Da ultimo l'Assessore regionale per  la  salute  con  nota  prot.
/Gab./n. 6795 del 24 gennaio 2013, ha manifestato al Ministero  della
salute e al Ministero dell'economia  la  volonta'  di  procedere  nel
percorso  di  riqualificazione   del   sistema   sanitario   per   il
conseguimento  dell'equilibrio  economico  finanziario,   avvalendosi
della facolta' prevista dall'art. 15, comma 20, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012,  n.  135,  con
l'elaborazione di un Programma di consolidamento e sviluppo 2013-2015
delle misure strutturali e di innalzamento dei  livelli  di  qualita'
del sistema sanitario regionale, in corso di predisposizione, per  la
prosecuzione del predetto Programma Operativo Regionale 2010-2012. 
    La riduzione del livello del fabbisogno  del  Servizio  sanitario
regionale e del correlato finanziamento prevista dalla norma  statale
in esame, seppur colpisce tutte le regioni, lede in modo  particolare
la Regione siciliana rendendo  ben  piu'  gravoso  il  raggiungimento
degli obiettivi gia' concordati con lo Stato con i  suindicati  Piani
il cui mancato raggiungimento impedisce, tra l'altro, lo svincolo  di
ingenti risorse economiche a vantaggio  del  bilancio  regionale;  ed
invero, condizione per l'accesso alle risorse spettanti alla  Regione
- quali crediti vantati verso lo Stato per l'accantonamento  su  base
annuale delle risorse di competenza del Fondo sanitario  regionale  -
e' la positiva verifica degli adempimenti scaturenti  dai  suindicati
Piani di rientro ed operativo. 
    Il predisponendo Piano di consolidamento per il periodo 2013-2015
dovrebbe agevolare la liberazione a favore della Regione delle  somme
residue ancora spettanti (ammontanti a 1014 milioni  di  euro  su  un
totale  di  1866  milioni,  di  cui  solo   612   milioni   ad   oggi
complessivamente affluite alle casse regionali). Ne consegue  che  la
prevista  riduzione  del  fabbisogno  sanitario  e   il   progressivo
decremento del finanziamento complessivo del sistema  sanitario  reca
un ulteriore aggravio al  raggiungimento  della  stabilizzazione  del
livello di spesa sanitaria  e  del  correlato  allineamento  di  quel
livello al finanziamento ordinario programmato, senza sottacere  che,
come previsto dal succitato art. 11, comma 1,  del  decreto-legge  n.
78/2010 «... La prosecuzione e il completamento del Piano di  rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via  definitiva  delle  risorse
finanziarie, in termini di competenza e di  cassa,  gia'  previste  a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione  del  Piano
... in mancanza delle quali  vengono  rideterminati  i  risultati  di
esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono». 
    La necessita' di consolidamento  degli  obiettivi  del  Piano  di
rientro e' dunque correlata non solo alla liberazione delle ulteriori
somme statali ancora spettanti, ma anche all'effettiva erogazione  di
quelle gia' riconosciute e anticipate. 
    A  cio'  si  aggiunga  che,  a  fronte  dei  maggiori  oneri   di
compartecipazione, previsti al 49,11% dall'art. 1, comma  830,  della
legge n. 296/2006, fatti gravare sul bilancio della Regione, lo Stato
non ha adeguato i livelli di retrocessione delle accise sui  prodotti
petroliferi immessi in  consumo  nel  territorio  regionale,  ne'  ha
assicurato  fonti  finanziarie  diverse  per  coprire  tali  maggiori
fabbisogni, con la conseguenza di creare uno  squilibrio  strutturale
nella gestione del bilancio regionale, che fino all'anno 2012  si  e'
potuto gestire  grazie  alla  possibilita'  attribuita  dallo  Stato,
attribuita in via straordinaria, di utilizzare i  fondi  Fas  per  la
copertura di rate  del  mutuo  contratto  con  la  Cassa  Depositi  e
Prestiti, per il ripiano delle perdite degli anni 2005 e  antecedenti
delle aziende  sanitarie  siciliane.  Si  evidenzia  inoltre  che  la
Regione siciliana - in coerenza con il Patto nazionale per la  salute
per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio
di cui  all'articolo  1,  comma  796,  lettera  b),  della  legge  n.
296/2006, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008  -  ha  gia'  fatto
ricorso alla leva fiscale  innalzando  al  massimo  consentito  dalla
legge l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul  reddito
delle persone  fisiche  e  l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (Irap) cosi' come  previsto  dall'art.  1  della
legge regionale 2 maggio 2007, n. 12. 
    Pertanto la Regione siciliana, non potendo piu' azionare la  leva
fiscale  per  rientrare  dal  disavanzo   programmato   della   spesa
sanitaria, ha dovuto confermare all'art.  14  del  disegno  di  legge
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013.  Legge  di
stabilita' regionale», che  anche  per  il  triennio  2013-2015  sono
mantenute  le  medesime  maggiorazioni  dell'  aliquota  dell'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'addizionale  regionale
all'IRPEF vigenti nell'esercizio finanziario 2012; inoltre  e'  stato
previsto  che  i  maggiori  gettiti  derivanti  dalle   maggiorazioni
suindicate sono  destinati  prioritariamente  alla  copertura  di  un
disavanzo  di  gestione  accertato   nel   settore   sanitario   sino
all'importo massimo di 15.000 migliaia di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2013-2015  e  la  differenza  a  finanziamento  della  quota  di
compartecipazione  regionale  alla  spesa  sanitaria   come   fissata
dall'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26. 
    La  norma  statale  in  oggetto  indicata  incide   negativamente
sull'entita' del disavanzo programmato e sulle  maggiori  difficolta'
per il raggiungimento degli obiettivi e degli  adempimenti  di  Piano
che, per le Regioni soggette ai piano di rientro e di consolidamento,
si aggiungono agli  adempimenti  necessari  per  garantire  i  LEA  e
liberare la quota annuale del 3% prevista dal  Patto  per  la  salute
2010. 
    In  conclusione,  quindi,  anche  a   voler   ritenere   che   la
disposizione non comporti, quantomeno  direttamente,  un  pregiudizio
all'assetto finanziario regionale di cui all'art. 36  dello  Statuto,
appunto per la clausola «ad esclusione» della Regione siciliana e per
la circostanza che l'aliquota  regionale  di  compartecipazione  alla
spesa sanitaria va applicata ad un minor livello del  fabbisogno  del
Servizio sanitario nazionale e del correlato  finanziamento,  proprio
detta unilaterale valutazione del fabbisogno  sanitario  pare  essere
lesiva delle prerogative regionali  in  quanto  assunta  senza  tener
conto delle esigenze della  sanita'  siciliana,  come  in  precedenza
illustrato gia' impegnata al massimo, in base al  piano  di  rientro,
nella razionalizzazione e nel contenimento della spesa. 
Art. 1, comma 459 - Violazione degli artt.  36  e  43  dello  statuto
nonche' del principio di leale collaborazione. 
    La norma in questione, identicamente all'art. 32, comma 16  della
gia' citata legge n. 183/2011, impugnato con il ricorso  n.  15/2012,
dispone un aggravio di spese per le Regioni a statuto  speciale,  fra
le quali la Sicilia, mediante la generica attribuzione dell'esercizio
di funzioni statali senza che vengano  individuate  e  impinguate  le
risorse finanziarie per farvi fronte e mediante un indefinito  rinvio
a specifiche  norme  di  attuazione  statutaria  volte  unicamente  a
precisare le modalita' e l'entita'  del  risparmio  per  il  bilancio
dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per  annualita'
definite. E' palese la lesivita' di detta previsione che incide sulle
disponibilita' finanziarie della regione siciliana sottraendo risorse
da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al  fine
di  destinarle  all'esercizio  di  funzioni   statali   genericamente
indicate. La norma risulta, pertanto, non conforme ai parametri degli
artt.  36  e  43  dello  Statuto  nonche'  al  principio   di   leale
collaborazione che, secondo  consolidata  giurisprudenza  di  codesta
Corte, deve ispirare i rapporti fra Stato e  Regioni.  Essa  viola  i
suindicati parametri nella misura in cui non prevede che in  sede  di
Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme
che  lo  Stato  dovra'  trasferire  alla  Regione  per   l'assunzione
dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che  esse  funzioni  siano
esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione. 
Art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 per violazione degli artt. 36 e  43
dello Statuto. 
    L'art. 1, commi 461, 462,  463  e  464  estende  alle  Regioni  a
statuto speciale e alle  Province  autonome  l'ambito  soggettivo  di
applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,  in  forza  di  rinvii
espliciti  a  detto  articolo  ovvero,  nel  caso  del   comma   462,
riproducendone testualmente le previsioni. 
    Per le Regioni e le Province autonome inadempienti  al  Patto  di
stabilita'  interno,  la  legge  di  stabilita'  2013,  ha   previsto
l'applicazione di una «rosa» di sanzioni. 
    In estrema sintesi si evidenzia in particolare che la  Regione  o
la Provincia inadempiente  e'  tenuta  a  versare  all'Erario,  entro
sessanta  giorni  dal   termine   stabilito   per   l'inoltro   della
certificazione  relativa  al  patto  (quindi,  se  non   intervengono
proroghe,  entro  il  31  maggio),  l'importo   corrispondente   alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato. 
    Se   trascorre   detto   termine   inutilmente,   il    Ministero
dell'economia recuperera' lo scostamento  sulle  giacenze  depositate
nella tesoreria statale togliendo liquidita' alle Regioni. 
    In  piu',  se   la   Regione   omette   la   trasmissione   della
certificazione telematica relativa al Patto, si procede al blocco  di
qualsiasi prelievo dai conti di tesoreria statale. Blocco  che  sara'
rimosso al ricevimento telematico della stessa. La  sanzione  non  si
applica solo  se  lo  sforamento  del  Patto  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale correlata a finanziamenti UE. 
    La Regione inadempiente, poi, non puo' impegnare  spese  correnti
superiori  all'importo  annuale  minimo  degli  impegni   dell'ultimo
triennio, non potra' ricorrere a prestiti o mutui  per  investimenti,
non  potra'  procedere  ad  assunzioni,  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsiasi contratto. 
    Invero non e' il  primo  degli  interventi  (tutti  denunciati  )
attraverso i quali lo Stato mira ad applicare  tali  meccanismi  alle
Autonomie speciali a prescindere dalle necessarie norme di attuazione
degli statuti. A cominciare e' stato l'art 13 del medesimo d.lgs.  n.
145 del 2011, sul quale pende  tuttora  ricorso  anche  da  parte  di
questa Regione, che prevede  la  diretta  e  immediata  applicazione,
nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano delle disposizioni del decreto nell'ipotesi che  non  si
arrivi nei termini  stabiliti  a  definire  le  necessarie  norme  di
attuazione. Si rammenta che la clausola e' analoga  a  quella  recata
dall'art. 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.  Ora
tale articolo con la gia' citata sent. 178/2012 e'  stato  dichiarato
costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost.  -
in  quanto,  nel  prevedere  la   diretta,   ancorche'   transitoria,
applicazione agli enti ad autonomia differenziata del decreto  stesso
nonche' dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso
in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le  procedure  per
l'adozione delle nonne di attuazione degli statuti, eccede  i  limiti
fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n.  42  del  2009  il
quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative
della legge di delegazione, senza alcuna deroga,  si  applicano  agli
enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le  speciali
procedure «pattizie» previste per le norme di attuazione  statutaria.
Detta sentenza segue alle precedenti (n. 71 e n. 64 del 2012 e n. 201
del 2010) con le quali  codesta  ecc.ma  Corte  ha  circoscritto  con
esattezza ambito e modalita' di applicazione della legge  n.  42  del
2009 agli enti ad autonomia differenziata. 
    Disposizioni  pressocche'  identiche  alle  presenti  sono  state
recate dalla precedente legge di stabilita',  la  piu'  volte  citata
legge n. 183/2011 e tra queste, con il ricorso n. 15/ 2012, e'  stato
impugnato l'art. 32, comma 22. 
    Pertanto, con riferimento alle norme che oggi si sottopongono  al
vaglio di costituzionalita', si evidenzia che l'applicabilita'  delle
medesime  non  e'  sancita  in  via  provvisoria,   circostanza   che
ulteriormente dimostra  il  vulnus  arrecato  al  principio  pattizio
consacrato dall'art. 43 dello Statuto. 
    Ne' a supporto della legittimita' delle previsioni puo' invocarsi
la  loro  introduzione  con  legge  ordinaria  e  non   con   decreto
legislativo, atteso che la legge delega sul federalismo  fiscale,  ai
fini dell'attuazione del medesimo, rimanda alle norme  di  attuazione
non per scelta discrezionale ma nel rispetto  della  gerarchia  delle
fonti. 
    Le rubricate norme si profilano,  inoltre,  lesive  dell'art.  36
dello Statuto in quanto contemplano, anche per la Regione  siciliana,
il  congelamento  delle   disponibilita'   finanziarie   nonche'   la
sottrazione  di  risorse  finanziarie  per  destinarle,  in  caso  di
comminazione di sanzioni, a fini diversi da quelli del  perseguimento
di compiti regionali. 
    Risulta infatti all'evidenza che il complessivo intervento  dello
Stato  con  le  previsioni  di  cui  alla  legge  in  oggetto  arreca
pregiudizio al bilancio della Regione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,  dichiarare,   in
accoglimento del presente  ricorso,  l'illegittimita'  costituzionale
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento a: 
        Art. 1, comma 118 per violazione dell'art. 36 dello Statuto e
delle correlate  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria,  in
particolare dell'art. 2, comma 1 del  D.P.R.  n.  1074/1965,  nonche'
dell'art.  43  dello  Statuto  medesimo  e  del  principio  di  leale
collaborazione; 
        Art. 1, comma 132  per  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione nonche' degli articoli 17, lett. b) e c), e  20  dello
Statuto; 
        Art. 1, comma 459 per violazione degli artt. 36  e  43  dello
statuto nonche' del principio di leale collaborazione; 
        Art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 per violazione degli  artt.
36 e 43 dello Statuto. 
    Con riserva di ulteriormente dedurre e depositare documenti. 
    Si deposita con il presente atto: 
        1) Autorizzazione a ricorrere; 
        2) Accantonamenti e riserve a tutto dicembre 2012. 
          Palermo - Roma, 26 febbraio 2013 
 
                       Avv.ti Fiandaca - Valli