N. 66 SENTENZA 8 - 12 aprile 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Marchi - Norme della Regione Lazio - Marchio regionale  di  qualita',
  destinato  a  contrassegnare  determinati  prodotti   agricoli   ed
  agroalimentari a fini  promozionali  della  agricoltura  e  cultura
  gastronomica del Lazio -  Effetto  restrittivo  sulla  circolazione
  delle merci - Violazione dell'obbligo  di  osservanza  dei  vincoli
  comunitari  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Estensione  della
  declaratoria all'intera legge - Assorbimento di ulteriore profilo. 
- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, primo comma (art. 120); TFUE, artt. 34,  35
  e 36. 
(GU n.16 del 17-4-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
commi 1 e 2, 2, 3, comma 1, lettere a), b), c), ed  e),  6,  9  e  10
della  legge  della  Regione  Lazio  28  marzo  2012,  n.  1  recante
«Disposizioni  per  il   sostegno   dei   sistemi   di   qualita'   e
tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica  alla
legge regionale 10  gennaio  1995,  n.  2  (Istituzione  dell'Agenzia
regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del  Lazio
- ARSIAL) e successive modificazioni», promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri  con  ricorso  notificato  l'11  giugno  2012,
depositato in cancelleria il 19 giugno 2012 ed iscritto al n. 96  del
registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; 
    udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per
la Regione Lazio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di
legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio 28  marzo
2012, n. 1, recante «Disposizioni per  il  sostegno  dei  sistemi  di
qualita' e tracciabilita' dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari.
Modifica alla legge regionale 10  gennaio  1995,  n.  2  (Istituzione
dell'Agenzia   regionale   per   lo    sviluppo    e    l'innovazione
dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive  modificazioni»,  e
segnatamente dei suoi articoli 1, commi 1 e 2 sia nella sua totalita'
che con riferimento alla lettera c), 2, 3, comma 1, lettere  a),  b),
c) ed e), 6, 9 e 10. 
    Dette disposizioni -  istitutive  e  disciplinatorie  (come,  del
resto, l'intero articolato della sopra citata legge) di  un  «marchio
regionale collettivo di qualita', per garantire l'origine, la  natura
e la qualita' nonche' la  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  ed
agroalimentari» - si porrebbero, infatti, secondo il  ricorrente,  in
conflitto con il diritto dell'Unione europea  e  particolarmente  con
gli articoli da 34 a 36 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea  (TFUE),   che   vengono   evocati   con   riferimenti   alla
giurisprudenza comunitaria, e, quindi, violerebbero  l'articolo  117,
primo comma, Costituzione, oltreche' in contrasto con l'articolo  120
della Costituzione. 
    Costituitasi, la Regione Lazio ha eccepito  l'infondatezza  della
questione, sostenendo che la legge impugnata non introdurrebbe alcuna
discriminazione tra i prodotti laziali e quelli provenienti da  altre
Regioni o da altri Stati membri  «non  istituendo  alcun  legame  tra
marchio e territorio». 
    Sia il Presidente del Consiglio che la Regione Lazio hanno  anche
depositato memoria ad ulteriore illustrazione dei rispettivi assunti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna una serie di
disposizioni della legge della Regione Lazio 28  marzo  2012,  n.  1,
recante «Disposizioni per il  sostegno  dei  sistemi  di  qualita'  e
tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica  alla
legge regionale  10  gennaio  1995  n.  2  (Istituzione  dell'Agenzia
regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del  Lazio
- ARSIAL) e successive modificazioni», e ne denuncia il contrasto con
l'articolo 117, primo comma, della Costituzione,  in  relazione  agli
articoli da 34  a  36  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea  (TFUE),  e  con   l'articolo   120,   primo   comma,   della
Costituzione. 
    Nei suoi articoli 1, commi 1 e 2, lettera  c),  2,  3,  comma  1,
lettere a), b), c)  ed  e)  6,  9  e  10  -  cui  il  ricorrente,  in
particolare, riferisce il dubbio di illegittimita'  costituzionale  -
la citata legge  regionale,  al  fine  (dichiarato  sub  art.  1)  di
«assicurare ai consumatori  la  qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed
agroalimentari» e di incentivare «la valorizzazione e  la  promozione
della cultura  enogastronomica  tipica  regionale»,  rispettivamente,
disciplina: 
    - l'istituzione di un «marchio regionale collettivo di qualita'»,
demandando  alla  Giunta  regionale  di  individuare,   con   propria
deliberazione, le tipologie di  prodotti  da  ammettere  all'uso  del
marchio e l'adozione dei rispettivi disciplinari di produzione (artt.
1, commi 1 e 2, 2); 
    - i criteri e le modalita' di concessione del marchio ed  i  casi
di sua sospensione, decadenza e revoca, e le modalita'  d'uso  (artt.
3, comma 1, lettere a), b), c) ed e); 9 ); 
    -  la  concessione  di  contributi  in  relazione  all'istituendo
marchio regionale (artt. 1, comma 2, lettera c), 6 e 10). 
    2.- L'istituzione e la  conseguente  disciplina  di  un  siffatto
marchio collettivo di qualita', da  parte  della  Regione  Lazio,  si
porrebbe, appunto, secondo il ricorrente, in conflitto con il diritto
dell'Unione europea - in relazione a quanto  disposto,  fra  l'altro,
dagli artt. 34 e 35 del TFUE, che fanno divieto agli Stati membri  di
porre  in  essere   restrizioni   quantitative   all'importazione   e
all'esportazione, nonche' qualsiasi misura di effetto  equivalente  -
e,  quindi,  in  violazione  dell'art.  117,   primo   comma,   della
Costituzione,   che   richiede,   nell'esercizio    della    potesta'
legislativa,  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario. E contrasterebbe, altresi', con l'art. 120, primo comma,
Cost., «in quanto la misura adottata  dalla  Regione  Lazio  potrebbe
ostacolare la libera circolazione delle merci, anche all'interno  del
mercato nazionale, inducendo i consumatori  a  preferire  i  prodotti
laziali rispetto a quelli  provenienti  da  altre  Regioni».  Nessuno
specifico  riferimento  argomentativo  e',  invece,  svolto  rispetto
all'art. 36 del TFUE. 
    3.- Sostiene, in contrario, la Regione resistente che il  marchio
in questione, da essa adottato per precipue finalita' di  tutela  del
consumatore, non incorra nella  violazione  degli  evocati  parametri
costituzionali e delle correlate norme comunitarie, non essendo  esso
idoneo ad orientare l'interesse generale dei consumatori in direzione
preferenziale di prodotti del territorio laziale. E cio' per  la  sua
«natura del tutto neutra», rispetto alla provenienza  geografica  del
prodotto, posto che  ne  «possono  fruire  tutti  gli  operatori  del
settore, sia che abbiano stabilimento nella Regione  Lazio,  sia  che
svolgano la propria attivita' economica in altra Regione italiana  o,
piu' in generale, nel territorio degli Stati membri». 
    4.- La questione e' fondata. 
    Nella giurisprudenza della Corte di giustizia - che  conforma  in
termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a  36
del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento  agli  effetti  della
loro incidenza, come norme interposte, ai  fini  dello  scrutinio  di
costituzionalita' in  relazione  al  parametro  dell'art.  117  Cost.
(sentenza n. 191 del 2012) - la «misura di effetto equivalente» (alle
vietate restrizioni quantitative) e' costantemente  intesa  in  senso
ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli  Stati
membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o
in potenza, gli scambi intracomunitari» (Corte di giustizia, sentenze
6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunita'  europee
contro Repubblica Francese; 5 novembre  2002,  in  causa  C-325/2000,
Commissione delle Comunita' europee  contro  Repubblica  federale  di
Germania;  11  luglio  1974,  in  causa  8-1974,  Dassonville  contro
Belgio). 
    Orbene, la legge della Regione Lazio qui impugnata  -introducendo
un marchio «regionale» di qualita' destinato a contrassegnare,  sulla
base di disciplinari, ed  in  conformita'  a  criteri,  dalla  stessa
stabiliti, determinati prodotti agricoli ed  agroalimentari  a  fini,
anche  dichiaratamente,  promozionali  della  agricoltura  e  cultura
gastronomica del Lazio  -  e'  innegabilmente  idonea  a  indurre  il
consumatore  a  preferire  prodotti  assistiti  da  siffatto  marchio
regionale rispetto ad altri  similari,  di  diversa  provenienza,  e,
conseguentemente,  a  produrre,  quantomeno  «indirettamente»  o  «in
potenza», gli effetti restrittivi  sulla  libera  circolazione  delle
merci, che anche al legislatore regionale e' inibito  perseguire  per
vincolo comunitario. 
    In contrario,  non  rilevano  ne'  la  finalita'  di  tutela  del
consumatore  ne'  il  carattere  (per   altro   solo   virtuale)   di
ultraterritorialita' del marchio - su cui fa  leva  la  difesa  della
resistente - poiche', in  relazione  ad  entrambi  tali  profili,  la
Regione non indica, e neppure ha, alcun suo titolo competenziale. 
    Quanto al primo  profilo,  infatti,  la  tutela  del  consumatore
attiene alla materia del diritto civile,  riservata  alla  competenza
esclusiva dello Stato (sentenza n. 191 del 2012, cit.); e, quanto  al
secondo, non spetta alla Regione Lazio di certificare, come pretende,
la "qualita'" di  prodotti  sull'intero  territorio  nazionale  e  su
quello di altri Stati europei. 
    E cio' a prescindere dalla considerazione che  l'istituzione,  da
parte di  un  soggetto  pubblico,  di  un  marchio  in  funzione  del
perseguimento di una politica di qualita' non lo esclude dal campo di
applicazione  della  normativa  di  tutela  degli  scambi  (Corte  di
giustizia, sentenza 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, cit.). 
    In riferimento al precetto dell'art. 117, primo comma, Cost. (sui
vincoli, all'esercizio della potesta' legislativa di Stato e Regioni,
derivanti dall'ordinamento  comunitario)  la  questione  e',  dunque,
fondata, con riferimento a tutte le norme  specificamente  censurate,
assorbito rimanendo il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120,
primo comma, Cost. 
    5.- La declaratoria  di  illegittimita'  va  estesa  a  tutte  le
disposizioni della legge impugnata avuto riguardo alla  loro  stretta
interconnessione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Lazio 28 marzo 2012,  n.  1,  recante  «Disposizioni  per  il
sostegno dei  sistemi  di  qualita'  e  tracciabilita'  dei  prodotti
agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale  10  gennaio
1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  e
l'innovazione dell'agricoltura  del  Lazio  -  ARSIAL)  e  successive
modificazioni». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI