PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. 1 

Legge n. 190  del  2012  -  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione. (13A03757) 
(GU n.97 del 26-4-2013)
 
 Vigente al: 26-4-2013  
 

 
 
Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. del d.lgs.
n. 165 del 2001 
1. Premessa. 
  Nella Gazzetta ufficiale n. 265  del  13  novembre  2012  e'  stata
pubblicata la legge 6 novembre 2012, n.  190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione.». La legge e' entrata in vigore il 28
novembre 2012. 
  Con l'intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti
per la prevenzione e la repressione del fenomeno  corruttivo  e  sono
stati individuati i  soggetti  preposti  ad  adottare  iniziative  in
materia. 
  Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze
nel settore, si segnala in particolare che l'art. 1, comma  2,  della
legge  ha  individuato  nella   Commissione   Indipendente   per   la
Valutazione, la  Trasparenza  e  l'Integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche / C.I.V.I.T. l'Autorita' nazionale anticorruzione, cui sono
stati affidati le funzioni e i compiti elencati  nel  medesimo  comma
nelle lettere da a) a g) e accordati poteri ispettivi secondo  quanto
previsto nel successivo comma 3. La recente legge 17  dicembre  2012,
n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,  ha
poi  rafforzato  l'Autorita'  prevedendo  che  alla  Commissione   e'
preposto un presidente, nominato su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  della
giustizia  e  del  Ministro  dell'interno,  tra  persone  di  notoria
indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto  alla
corruzione   e   persecuzione   degli   illeciti    nella    pubblica
amministrazione. La stessa legge ha poi previsto la possibilita'  per
la  Commissione   di   avvalersi   della   Guardia   di   finanza   e
dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini
e accertamenti. 
  Il comma 4 del predetto art. 1 attribuisce un  rilevante  ruolo  in
materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le
funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da a)
ad e) del medesimo comma e sono svolti  secondo  linee  di  indirizzo
adottate da un Comitato interministeriale  istituito  e  disciplinato
con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri.   Il
Dipartimento  svolge  principalmente  un  ruolo  propositivo   e   di
coordinamento  dell'"attuazione  delle  strategie  di  prevenzione  e
contrasto  della  corruzione  e   dell'illegalita'   nella   pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale  ed  internazionale"  e
predispone il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  P.N.A.,  che  viene
trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T.. 
  In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione  e  contrasto
della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti: 
    il Comitato interministeriale,  che  ha  il  compito  di  fornire
indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida; 
    il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come  soggetto
promotore delle strategie di prevenzione e  come  coordinatore  della
loro attuazione; 
    la  C.I.V.I.T.,  che,  in   qualita'   di   autorita'   nazionale
anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorita' ed
esercita  poteri  di  vigilanza   e   controllo   per   la   verifica
dell'efficacia   delle   misure   di   prevenzione   adottate   dalle
amministrazioni nonche' sul rispetto della normativa  in  materia  di
trasparenza. 
  Il contesto nel quale le iniziative e le strategie sono adottate e'
quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in  materia.
In  questa  sede  si  segnala,   in   particolare,   la   Convenzione
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro   la   corruzione,
adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre  2003  con
risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003,
e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. 
  Questa Convenzione prevede che ciascuno  Stato  debba  elaborare  e
applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci  e
coordinate, adoperarsi al  fine  di  attuare  e  promuovere  efficaci
pratiche di prevenzione,  vagliarne  periodicamente  l'adeguatezza  e
collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali  ed
internazionali per la promozione e messa a punto delle  misure  (art.
5). La medesima Convenzione prevede  poi  che  ciascuno  Stato  debba
individuare uno o piu' organi, a seconda delle necessita', incaricati
di prevenire la corruzione e, se necessario, la  supervisione  ed  il
coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la  diffusione
delle relative conoscenze (art. 6). 
  Grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida
e  nelle  convenzioni  che  l'OECD,  il  Consiglio  d'Europa  con  il
GR.E.C.O. (Groupe d'Etats Contre la Corruptione) e  l'Unione  europea
riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione  indicata
dall'O.N.U.: implementare la capacita' degli Stati membri nella lotta
alla  corruzione,  monitorando  la  loro  conformita'  agli  standard
anticorruzione ed individuando le carenze nelle politiche nazionali. 
  Si segnala che a breve sara' pubblicato il rapporto dell'OECD sulla
situazione dell'Italia in materia  di  prevenzione  della  corruzione
(Reinforcing  Public  Sector  Integrity  and  Restoring   Trust   for
Sustainable  Economic  Growth).  In   questo   contesto,   e'   stata
particolarmente apprezzata l'avvenuta approvazione della legge ed  e'
stata evidenziata la cruciale importanza  della  sua  implementazione
amministrativa. 
  La presente circolare ha  l'obiettivo  di  fornire  informazioni  e
prime indicazioni alle amministrazioni  con  particolare  riferimento
alla figura del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione.
Ulteriori indicazioni sulle novita'  normative  saranno  fornite  con
successive circolari. 
  Si  rende  noto  che  e'  stato  appena  adottato  il  decreto   di
costituzione del  Comitato  interministeriale  (d.P.C.m.  16  gennaio
2013), il quale  e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e  composto  dal  Ministro  della  giustizia,  dal  Ministro
dell'interno e dal Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione.  Come  visto,  questo  Comitato  ha  il  compito  di
elaborare gli indirizzi che serviranno anche per  l'elaborazione  del
P.N.A.. 
  Il Piano, che sara' predisposto  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica e sottoposto all'approvazione della  C.I.V.I.T.  sulla  base
delle linee guida del Comitato, conterra'  anche  alcune  indicazioni
per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte  delle
amministrazioni, la cui adozione e' prevista dall'art.  1,  comma  8,
della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo  di  indirizzo
politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio  di  ogni
anno, adotta il piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In
fase di prima applicazione, il termine e' stato fissato al  31  marzo
2013 (art. l'art. 34-bis, comma 4, d.l.  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). 
  Nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare  a
livello  nazionale  (linee  guida,  P.N.A.),  si  ritiene  importante
segnalare la necessita' da parte delle amministrazioni  di  procedere
alla tempestiva nomina del responsabile della  prevenzione,  soggetto
incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione  e  di
monitorarne l'applicazione. 
  Per quanto  riguarda  il  campo  di  azione  della  legge  e  delle
iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la
legge non contiene una  definizione  della  «corruzione»,  che  viene
quindi data per presupposta.  In  questo  contesto,  il  concetto  di
corruzione deve essere inteso in senso lato, come  comprensivo  delle
varie situazioni in cui, nel corso dell'attivita' amministrativa,  si
riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a  lui  affidato
al fine di ottenere vantaggi privati. Le  situazioni  rilevanti  sono
quindi evidentemente piu' ampie della fattispecie  penalistica,  che,
come noto, e' disciplinata negli artt. 318, 319 e  319-ter,  c.p.,  e
sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei  delitti  contro
la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo  I,  del
codice penale, ma anche le situazioni in cui -  a  prescindere  dalla
rilevanza  penale   -   venga   in   evidenza   un   malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati  delle  funzioni
attribuite. 
  Per quanto concerne le  amministrazioni  destinatarie  delle  norme
contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai  commi  da  1  a  57
dell'art.  1  si  rivolgono  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni
previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59  dell'art.  1  della
legge, il quale precisa che  le  disposizioni  di  prevenzione  della
corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialita'  di
cui  all'art.  97  della  Costituzione.   Pertanto,   il   campo   di
applicazione comprende anche le Regioni  e  gli  Enti  locali  e  per
queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma  60:
«Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n.  281,  si  definiscono  gli  adempimenti,  con  l'indicazione  dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli  enti  pubblici  e  dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti  alla
piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,
(omissis)». Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno  valutate
le eventuali misure  di  flessibilita',  compresa  l'indicazione  dei
termini  per  gli  adempimenti,  per   le   autonomie   territoriali,
finalizzate   soprattutto   a   tener   conto   delle    specificita'
organizzative delle diverse realta' amministrative. 
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione. 
  L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito  delle
pubbliche amministrazioni del responsabile  della  prevenzione  della
corruzione. La norma stabilisce che «l'organo di  indirizzo  politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di  prima
fascia  in  servizio,  il  responsabile   della   prevenzione   della
corruzione». Negli enti locali,  il  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e' individuato, «di norma»,  nel  segretario,  salva
diversa e motivata determinazione. 
  Come si desume dal tenore della disposizione,  la  legge  pone  una
regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene
una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una  certa
flessibilita' che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali
differenziate, giustificate dalle specificita' organizzative. 
  La designazione dei  responsabili  della  prevenzione  deve  essere
comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita  sezione  del
sito alla raccolta dei relativi dati. 
  2.1. I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la
durata e il trattamento dell'incarico. 
  La legge non prevede un termine  per  la  nomina  e,  pertanto,  le
amministrazioni debbono provvedere tempestivamente. 
  Il  provvedimento  di  nomina  e'  di  competenza  dell'organo   di
indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri  deve  essere  adottato
dal Ministro, per gli altri enti e' invece di  spettanza  dell'organo
con competenza di indirizzo e controllo. 
  La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti  alla
prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua  la  nomina.
Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione
del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su  un
dirigente appartenente al ruolo, che  sia  titolare  di  incarico  di
ufficio di livello dirigenziale generale  ovvero  articolato  al  suo
interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello. 
  In proposito, considerato il ruolo  e  le  responsabilita'  che  la
legge attribuisce al responsabile della  prevenzione,  e'  importante
che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di
relativa stabilita', per evitare che la necessita'  di  intraprendere
iniziative    penetranti    nei     confronti     dell'organizzazione
amministrativa possa essere  compromessa  anche  solo  potenzialmente
dalla   situazione   di    precarieta'    dell'incarico.    Pertanto,
l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari ex  art.  19,  commi
5-bis e 6, del d.lgs. n.  165  del  2001  andrebbe  operato  solo  in
ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione. E' in ogni caso  da
escludere la nomina di dirigenti  inseriti  nell'ufficio  di  diretta
collaborazione per la particolarita' del vincolo  fiduciario  che  li
lega all'autorita' di indirizzo politico e all'amministrazione. 
  Inoltre,  sempre  tenendo  presente  la  predetta  necessita',  che
presuppone   la   disponibilita'   di   risorse    sufficienti    per
l'organizzazione dell'attivita'  e  per  la  gestione  dei  rapporti,
sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su  dirigenti  titolari  di
ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio
e consulenza. 
  Da quanto detto, considerati i vincoli legali esistenti in  materia
di dotazioni organiche (art. 2,  in  particolare  comma  10-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito  in  legge  7  agosto
2012, n. 135)  l'incarico  di  responsabile  della  prevenzione  pare
naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a  dirigente  gia'
titolare di incarico dirigenziale di livello  generale.  Resta  fermo
che l'amministrazione, nell'ambito  del  proprio  ordinamento  e  nei
limiti  dei  predetti  vincoli  relativi  alle  dotazioni  organiche,
potrebbe  anche  decidere  di  dedicare  un  apposito  ufficio   allo
svolgimento della funzione. 
  Come detto, la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i
destinatari e le modalita' della nomina e, pertanto,  nell'ambito  di
ciascuna   amministrazione   potra'/dovra'   essere   compiuta    una
valutazione in proposito sulla base delle specificita' organizzative,
anche alla luce degli strumenti  per  la  gestione  in  comune  delle
attivita' offerti dalla vigente normativa (art.  15  legge  7  agosto
1990, n. 241). Nel compiere la  valutazione  occorre  comunque  tener
presente che  -  come  si  vedra'  di  seguito  -  la  legge  collega
all'inadeguato  adempimento  delle  funzioni   l'applicazione   delle
sanzioni conseguenti a responsabilita' dirigenziale e responsabilita'
disciplinare e, pertanto, pare da escludere a priori la  possibilita'
che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti  che  per  il
tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo
titolo. 
  Come visto, la norma  prevede  che  la  designazione  sia  compiuta
dall'autorita' politica;  non  e'  previsto  che  alla  nomina  debba
seguire una modifica  o  un'integrazione  dell'atto  di  conferimento
dell'incarico dirigenziale e  del  contratto.  Tale  modifica  potra'
essere valutata nell'ambito di  ciascuna  amministrazione  a  seconda
della situazione concreta e degli accordi tra le parti. 
  La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario
di  provvedimenti  giudiziali  di  condanna,  ne'  di   provvedimenti
disciplinari  e  che  abbia   dato   dimostrazione   nel   tempo   di
comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre
tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto  di  interesse,
evitando,  per  quanto  possibile,  la  designazione   di   dirigenti
incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente piu'
esposti al rischio  della  corruzione,  come  l'ufficio  contratti  o
quello preposto alla  gestione  del  patrimonio.  Occorre  riflettere
attentamente sull'opportunita' che venga nominato responsabile  della
prevenzione  il  dirigente  responsabile  dell'Ufficio   Procedimenti
Disciplinari, situazione che  parrebbe  realizzare  un  conflitto  di
interesse e quindi  un'incompatibilita'.  Infatti,  la  funzione  del
responsabile  di  cui  alla  legge  n.  190  del  2012  ha  carattere
squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il
quale,  come  noto,  ha   competenza   in   ordine   all'accertamento
dell'illecito  disciplinare  e  all'irrogazione   delle   conseguenti
sanzioni. La sovrapposizione tra le due  figure  puo'  comportare  il
rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in  quanto  il
responsabile ex lege n. 190 non deve  essere  visto  dai  colleghi  e
collaboratori come un «persecutore»  ed  i  rapporti  debbono  essere
improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole  di
informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione
della  corruzione  necessita  di  una  valutazione  «filtro»  per  la
verifica di rilevanza disciplinare dei  fatti  e  questa  valutazione
rischia di essere compromessa nel caso in cui le due  funzioni  siano
coincidenti. 
  In presenza di piu' aspiranti all'incarico, ai sensi dell'art.  19,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione acquisisce
le disponibilita' e le valuta. 
  Al fine di consentire nel miglior modo l'esercizio della  funzione,
nell'affidamento della  responsabilita',  per  quanto  possibile,  e'
opportuno  seguire  un  criterio  di  rotazione/alternanza  tra  piu'
dirigenti. 
  La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il  suo
predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione e' pari a
quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede.  
  I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilita'  di
cui il responsabile della prevenzione  e'  titolare  potranno  essere
remunerati,  a  seguito  di  valutazione   positiva   dell'attivita',
nell'ambito  delle  norme   legislative   e   contrattuali   vigenti,
attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in  base  alle
risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato. 
  Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione e'
indicato  direttamente  dalla  legge,  la  quale   prevede   che   il
responsabile «e' individuato,  di  norma,  nel  segretario  comunale,
salvo diversa e motivata determinazione.». La ratio di questa  scelta
e' stata quella di considerare  la  funzione  di  responsabile  della
prevenzione come «naturalmente integrativa» della competenza generale
spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del  d.lgs.
n. 267 del 2000, «svolge compiti  di  collaborazione  e  funzioni  di
assistenza  giuridico-amministrativa  nei  confronti   degli   organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa  alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.». 
  L'amministrazione  deve  assicurare  lo  svolgimento  di   adeguati
percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina. 
  2.2.  La  possibilita'  di  designare  referenti  per  le   diverse
articolazioni dell'amministrazione. 
  Le legge prevede la nomina di un responsabile;  infatti,  l'intento
del legislatore e' stato quello di concentrare in un  unico  soggetto
le iniziative e le responsabilita' per il  funzionamento  dell'intero
meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con
il carattere complesso  dell'organizzazione  amministrativa,  tenendo
conto anche dell'articolazione per centri  di  responsabilita',  puo'
essere valutata l'individuazione di referenti per la  corruzione  che
operano  nelle  strutture  dipartimentali  o   territoriali.   Questi
potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane
comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di
prevenzione  nell'ambito  dell'amministrazione  e  per  le  eventuali
responsabilita' che ne dovessero derivare. Le modalita' di raccordo e
di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i  referenti
potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione  in  modo
da creare un meccanismo di  comunicazione/informazione,  input/output
per l'esercizio della funzione. 
  Si ritiene invece da escludere la possibilita' di nomina di piu' di
un responsabile nell'ambito  della  stessa  amministrazione,  poiche'
cio'  comporterebbe  una  frammentazione  della   funzione   ed   una
diluizione   della   responsabilita'   e   non   sarebbe   funzionale
all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla
legge come documento unitario e onnicomprensivo. 
  2.3. Le risorse a disposizione del responsabile. 
  Considerato il delicato compito organizzativo  e  di  raccordo  che
deve  essere  svolto   dal   responsabile   della   prevenzione,   le
amministrazioni devono assicurargli un  adeguato  supporto,  mediante
assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie,
nei limiti della  disponibilita'  di  bilancio.  L'appropriatezza  va
intesa  non  solo  dal  punto  di  vista   quantitativo,   ma   anche
qualitativo,   dovendo   assicurare   la    presenza    di    elevate
professionalita',  che  dovranno  peraltro  essere  destinatarie   di
specifica formazione. 
  Qualora nell'amministrazione si manifestasse  la  necessita'  o  si
ravvisasse  l'opportunita'  di  nominare  un  dirigente  titolare  di
incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001,
sarebbe  comunque  necessario  che  mediante  la  direttiva   annuale
sull'azione amministrativa o altro atto idoneo venissero  individuate
le  risorse  che  possono  essere  utilizzate  per   lo   svolgimento
dell'incarico. 
  2.4. Le funzioni ed i compiti del responsabile  della  prevenzione,
la responsabilita'. 
  La legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile,
considerandolo  come  il  soggetto  in  grado  di  «far   girare   il
meccanismo» della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione. 
  Infatti, le norme prevedono che il responsabile debba: 
    elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere
adottato   dall'organo   di   indirizzo    politico    di    ciascuna
amministrazione (art. 1,  comma  8,);  i  contenuti  del  piano,  che
caratterizzano anche l'oggetto dell'attivita' del responsabile,  sono
distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1; 
    definire  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i
dipendenti destinati ad operare in  settori  particolarmente  esposti
alla corruzione (art. 1, comma 8,); 
    verificare l'efficace attuazione del piano  e  la  sua  idoneita'
(art. 1, comma 10, lett. a); 
    proporre  modifiche  al  piano  in  caso   di   accertamento   di
significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art.  1,
comma 10, lett. a); 
    verificare, d'intesa con  il  dirigente  competente,  l'effettiva
rotazione degli incarichi  negli  uffici  preposti  allo  svolgimento
delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio  che  siano
commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 
    individuare il personale da inserire nei percorsi  di  formazione
sui temi dell'etica e della legalita' (art. 1, comma 10, lett. c). 
  A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti
responsabilita' per il caso di inadempimento. 
  In  particolare,   il   comma   8   dell'art.   1   configura   una
responsabilita' dirigenziale per il caso di  mancata  predisposizione
del piano e di mancata adozione delle misure per la  selezione  e  la
formazione dei dipendenti, prevedendo che «La mancata predisposizione
del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione  dei  dipendenti   destinati   ad   operare   in   settori
particolarmente esposti alla corruzione,  costituiscono  elementi  di
valutazione della responsabilita' dirigenziale.».  La  previsione  di
questa responsabilita' rende naturalmente necessaria la creazione del
collegamento tra adempimento e  obiettivi  dirigenziali  in  sede  di
negoziazione degli obiettivi. 
  Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una  piu'  generale
forma di responsabilita' dirigenziale, disciplinare e  amministrativa
che si realizza in caso di condanna  in  via  definitiva  all'interno
dell'amministrazione per un  reato  di  corruzione,  a  meno  che  il
responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e  b)  del
predetto comma. La disposizione in  particolare  stabilisce  che  «In
caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di
corruzione  accertato  con  sentenza   passata   in   giudicato,   il
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del  presente  articolo
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  nonche'   sul   piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale  e  all'immagine  della
pubblica  amministrazione,  salvo  che  provi   tutte   le   seguenti
circostanze: 
    a) di avere predisposto, prima della commissione  del  fatto,  il
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo; 
    b) di aver  vigilato  sul  funzionamento  e  sull'osservanza  del
piano.». 
  Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13,  «La  sanzione
disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma
7 non  puo'  essere  inferiore  alla  sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad  un  massimo
di sei mesi.» 
  Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per
responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'art. 21 che  sussiste  «in
caso di ripetute violazioni del piano», nonche',  in  presenza  delle
medesime circostanze, una fattispecie di illecito  disciplinare  «per
omesso controllo». 
  2.5. Il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli  altri
organi e figure presenti nell'amministrazione. 
  Lo svolgimento  del  ruolo  di  impulso  che  la  legge  affida  al
responsabile della prevenzione richiede che: 
    l'organizzazione  amministrativa  sia   resa   trasparente,   con
evidenza delle responsabilita' per procedimento, processo e prodotto; 
    le unita' organizzative siano, oltre  che  coordinate  tra  loro,
rispondenti all'input ricevuto. 
  Per quanto riguarda l'attuazione della trasparenza, l'art. 1, comma
9, lett. f), della legge stabilisce  che  nell'ambito  del  piano  di
prevenzione della corruzione siano individuati «specifici obblighi di
trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da  disposizioni  di
legge.». Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di
prevenzione e il programma  triennale  per  la  trasparenza,  che  le
amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs.  n.
150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza gia' di per se'
una misura di prevenzione poiche'  consente  il  controllo  da  parte
degli utenti  dello  svolgimento  dell'attivita'  amministrativa,  il
programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano  per
la prevenzione della  corruzione  in  modo  da  assicurare  un'azione
sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra  i
periodi di riferimento. 
  Cio'  detto,  il  collegamento  tra  le  attivita'  non  puo'   non
riversarsi  anche  sul  collegamento/coordinamento  tra   le   figure
deputate a  svolgerle.  Come  noto,  la  C.I.V.I.T.  ha  demandato  a
ciascuna amministrazione il  compito  di  designare  il  responsabile
della trasparenza  (delibera  n.  105  del  2010,  par.  4.1.4.).  In
particolare, si tratta del dirigente «che sia il referente  non  solo
del procedimento di formazione, adozione e attuazione del  programma,
ma dell'intero processo  di  realizzazione  di  tutte  le  iniziative
volte, nel  loro  complesso,  a  garantire  un  adeguato  livello  di
trasparenza,  nonche'  la  legalita'  e  lo  sviluppo  della  cultura
dell'integrita'.» (cit.). 
  E' necessario quindi che  si  stabilisca  un  raccordo  in  termini
organizzativi tra i due responsabili, fermi restando  i  compiti,  le
funzioni e le responsabilita' del responsabile per la prevenzione e -
in presenza  dei  requisiti  -  la  possibilita'  di  optare  per  la
concentrazione delle responsabilita' in capo ad un  unico  dirigente,
ove cio' sia ritenuto piu' efficiente. 
  Peraltro, per quanto riguarda il  rapporto  tra  prevenzione  della
corruzione e attuazione della trasparenza e' necessario segnalare che
nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei ministri e'  stato
approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», che contiene anche norme in materia di raccordo tra
il piano di prevenzione della corruzione  e  il  programma  triennale
della trasparenza e le figure dei due responsabili. In tale  decreto,
in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una
sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le  figure  dei
responsabili sono accorpate in un unico soggetto. 
  Per quanto  riguarda  il  raccordo  tra  le  unita'  organizzative,
nell'ambito di ciascuna  amministrazione  il  vertice  amministrativo
ovvero il dirigente preposto alla direzione  delle  risorse  umane  e
strumentali dovra' impartire indirizzi ed  istruzioni  affinche'  sia
assicurato che tutte  le  unita'  organizzative  forniscano  il  loro
apporto  collaborativo  al  responsabile   della   prevenzione.   Per
assicurare un certo grado di effettivita' delle istruzioni, e'  anche
opportuno che le modalita' dettagliate del raccordo vengano  inserite
nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche
che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti  che
violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma
14, della legge prevede che «la violazione, da parte  dei  dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal  piano
costituisce illecito disciplinare.». 
  E' opportuno inoltre richiamare  l'attenzione  sul  fatto  che  con
recenti modifiche normative e' stato innovato il testo  dell'art.  16
del d.lgs. n. 165 del  2001,  il  quale,  come  noto,  disciplina  le
funzioni  dei  dirigenti  di  livello   dirigenziale   generale.   In
particolare, con il d.lgs. 27 ottobre 2009,  n.  150,  e  il  d.l.  6
luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 2012,  sono  state
introdotte  tre  lettere  nell'ambito  del  comma  1   dell'articolo,
attribuendo a tali dirigenti  specifiche  competenze  in  materia  di
prevenzione della corruzione. Gli  attuali  commi  1-bis),  1-ter)  e
1-quater) prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale  generale
«l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee  a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte  dei  dipendenti  dell'ufficio  cui   sono   preposti.   l-ter)
forniscono le informazioni  richieste  dal  soggetto  competente  per
l'individuazione delle attivita'  nell'ambito  delle  quali  e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla  prevenzione  del  rischio  medesimo.  l-quater)  provvedono  al
monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'  elevato
il rischio  corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui  sono  preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la  rotazione  del  personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per  condotte
di natura corruttiva.». 
  Con le nuove norme  e'  stata  quindi  affiancata  l'attivita'  del
responsabile della prevenzione  con  l'attivita'  dei  dirigenti,  ai
quali  sono  affidati  poteri  propositivi  e  di  controllo  e  sono
attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio  e  di  azione
diretta in materia di prevenzione della corruzione. 
  Dall'esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo  e
l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione  sono  il
risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili
degli  uffici  e  del  responsabile  della  prevenzione,  secondo  un
processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e  top-down
per la successiva fase di verifica ed applicazione. 
  Considerata la natura  ed  il  livello  dell'attivita'  svolta,  il
responsabile  della  prevenzione   riferisce   al   Ministro   ovvero
all'autorita' di indirizzo politico-amministrativo. 
  Nel caso in  cui,  nello  svolgimento  della  sua  attivita',  egli
riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare
deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto  all'ufficio
a cui il dipendente e'  addetto  o  al  dirigente  sovraordinato,  se
trattasi  di  dirigente,  e  all'ufficio  procedimenti   disciplinari
affinche'   possa   essere   avviata   con   tempestivita'   l'azione
disciplinare. 
  Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilita'
amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia  alla  competente
procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative  in  ordine
all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n.  3  del  1957;
art. 1, comma 3, legge n. 20 del 1994). 
  Ove riscontri poi dei fatti che  rappresentano  notizia  di  reato,
deve presentare denuncia  alla  procura  della  Repubblica  o  ad  un
ufficiale di polizia giudiziaria  con  le  modalita'  previste  dalla
legge  (art.  331  c.p.p.)  e  deve  darne  tempestiva   informazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
3. Notizie dal Dipartimento. 
  Si fa presente che per le notizie e la documentazione relative alla
materia  della   prevenzione   della   corruzione   e'   consultabile
un'apposita sezione del sito del Dipartimento («anticorruzione»).  In
questa  sezione  verranno  fornite  anche   informazioni   circa   la
costituzione ed i lavori del Comitato interministeriale e lo sviluppo
dei lavori per l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione. 
    Roma, 25 gennaio 2013 
 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                    e la semplificazione              
                                        Patroni Griffi                

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 54