N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 febbraio 2013

Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  20
febbraio 2013 (della Regione autonoma della Sardegna). 
 
Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e  del
  Ragioniere   generale   dello   Stato   recante    "Modalita'    di
  individuazione del maggior gettito di  competenza  delle  autonomie
  speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art.  2,  comma  4,
  del decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una  tabella
  recante  le  previsioni  di  maggior  gettito  previste  a  seguito
  dell'aumento delle accise sui carburanti (in  ragione  della  quale
  l'Amministrazione statale provvedera' a trattenere all'Erario parte
  delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle  Regioni  parte
  delle devoluzioni gia'  effettuate)  -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione  proposto  dalla   Regione   Sardegna   -   Denunciata
  acquisizione alla disponibilita' dello Stato di maggiori entrate di
  spettanza  regionale  -  Contrasto  con  il  regime  statutario  di
  compartecipazione regionale alle entrate - Violazione  della  fonte
  primaria  di  riferimento  -  Lesione  dell'autonomia   finanziaria
  regionale - Violazione del principio di  maggiore  autonomia  delle
  Regioni speciali - Irragionevolezza - Modificazione  dello  statuto
  attraverso  un  mero  atto  amministrativo   -   Violazione   della
  competenza legislativa  regionale  concorrente  nella  materia  del
  coordinamento della finanza pubblica  -  Richiesta  alla  Corte  di
  dichiarare la non spettanza  allo  Stato  di  adottare  il  decreto
  impugnato e di annullare lo stesso, con  tutte  le  conseguenze  di
  diritto, compreso il dovere di restituzione alla  Regione  Sardegna
  delle  somme  indebitamente  trattenute  o  recuperate   in   forza
  dell'atto impugnato. 
- Decreto del Direttore  generale  delle  finanze  e  del  Ragioniere
  generale dello Stato del 5 dicembre 2012. 
- Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale  26  febbraio
  1948, n. 3), artt. 7, 8 e 54; Costituzione, artt.  3,  117  e  119;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10;  decreto-legge
  6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1°
  agosto 2012, n. 122, art. 2, comma 4. 
In via subordinata: Imposte e tasse - Decreto del Direttore  generale
  delle  finanze  e  del  Ragioniere  generale  dello  Stato  recante
  "Modalita' di individuazione  del  maggior  gettito  di  competenza
  delle  autonomie  speciali  da  riservare  all'Erario,   ai   sensi
  dell'art.  2,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  74  del  2012"  -
  Predisposizione di una tabella recante  le  previsioni  di  maggior
  gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti
  (in ragione della quale  l'Amministrazione  statale  provvedera'  a
  trattenere all'Erario parte delle  somme  realmente  riscosse  e  a
  recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni gia' effettuate) -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla  Regione
  Sardegna -  Denunciata  mancata  previsione  di  un  meccanismo  di
  riequilibrio finale tra gettito  previsto  e  gettito  incassato  -
  Contrasto con il regime statutario di  compartecipazione  regionale
  alle entrate  -  Lesione  dell'autonomia  finanziaria  regionale  -
  Violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta  alla  Corte
  di dichiarare la non spettanza allo Stato di  adottare  il  decreto
  impugnato e di annullare lo stesso, con  tutte  le  conseguenze  di
  diritto, compreso il dovere di restituzione alla  Regione  Sardegna
  delle  somme  indebitamente  trattenute  o  recuperate   in   forza
  dell'atto impugnato. 
- Decreto del Direttore  generale  delle  finanze  e  del  Ragioniere
  generale dello Stato del 5 dicembre 2012. 
- Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale  26  febbraio
  1948, n. 3), artt. 7 e 8; Costituzione, artt. 3, 117 e 119. 
In via ulteriormente subordinata:  Imposte  e  tasse  -  Decreto  del
  Direttore generale delle finanze e del  Ragioniere  generale  dello
  Stato recante "Modalita' di individuazione del maggior  gettito  di
  competenza delle autonomie speciali  da  riservare  all'Erario,  ai
  sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n.  74  del  2012"  -
  Predisposizione di una tabella recante  le  previsioni  di  maggior
  gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti
  (in ragione della quale  l'Amministrazione  statale  provvedera'  a
  trattenere all'Erario parte delle  somme  realmente  riscosse  e  a
  recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni gia' effettuate) -
  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla  Regione
  Sardegna - Denunciata riserva allo Stato dell'extragettito maturato
  oltre il tetto dei 500 milioni di euro - Contrasto con il regime di
  compartecipazione  all'entrate  fissato  dallo  Statuto  -  Lesione
  dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione della  competenza
  legislativa regionale nella materia del coordinamento della finanza
  pubblica - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo
  Stato di adottare il decreto impugnato e di  annullare  lo  stesso,
  con  tutte  le  conseguenze  di  diritto,  compreso  il  dovere  di
  restituzione  alla  Regione  Sardegna  delle  somme   indebitamente
  trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. 
- Decreto del Direttore  generale  delle  finanze  e  del  Ragioniere
  generale dello Stato del 5 dicembre 2012. 
- Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale  26  febbraio
  1948, n. 3), artt. 7  e  8;  Costituzione,  artt.  3,  117  e  119;
  decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 1° agosto 2012, n. 122, art. 2, comma 3. 
(GU n.18 del 2-5-2013 )
    Ricorso nell'interesse  della  Regione  autonoma  della  Sardegna
(cod. fisc. 80002870923) in persona del Presidente pro-tempore  dott.
Ugo  Cappellacci,  giusta  procura  a  margine  del   presente   atto
rappresentata e  difesa  dagli  avv.ti  Tiziana  Ledda  (cod.  fisc.:
LDDTZN52T59B354Q;          fax:           070/6062418;           Pec:
tledda@pec.regione.sardegna.it) e prof. Massimo Luciani  (cod.  fisc.
LCNMSM52L23H501G;          fax:           06/90236029;           Pec:
massimoluciani@ordineavvocatiroma.org) ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del secondo in  00153  Roma,  Lungotevere  Raffaello
Sanzio n. 9; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio pro-tempore, a seguito e per  l'annullamento
del decreto del Direttore Generale delle  Finanze  e  del  Ragioniere
Generale  dello  Stato  5  dicembre  2012,  recante   «Modalita'   di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2012. 
 
                              F a t t o 
 
    1. - La questione che viene portata  allo  scrutinio  di  codesta
ecc.ma Corte costituzionale e' analoga ad altre gia' note  all'ecc.mo
Collegio, perche' tuttora pendenti (Reg. confl. enti n. 13 del  2012)
o gia' definite con sentenza (sent. n. 241 del 2012). Essa,  infatti,
concerne l'illegittimita'  costituzionale  della  riserva  all'erario
delle maggiori entrate maturate in seguito alle  manovre  di  finanza
pubblica, in violazione - tra l'altro - dell'art. 8 della legge cost.
n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna. 
    L'art. 2 del d.-l. n. 74 del 2012 ha istituito un  Fondo  per  la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.  Il
comma 3 del predetto art. 2 prevede che al  Fondo  «affluiscono,  nel
limite di 500 milioni di euro,  le  risorse  derivanti  dall'aumento,
fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina  e
sulla benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota  dell'accisa  sul
gasolio usato come carburante [...]. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane». Il successivo comma 4  prevede  che  «Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita'
di individuazione del maggior gettito di competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'erario per le finalita' di cui al comma  3,
attraverso separata contabilizzazione». 
    E' stata cosi' introdotta  una  clausola  di  riserva  all'erario
statale del maggior  gettito  fiscale  derivante  dall'aumento  delle
imposte sui carburanti fossili. 
    Con determinazione del  Direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  7
giugno 2012, n. 69805, e' stato disposto, a decorrere  dall'8  giugno
2012, l'aumento, pari a 2  centesimi  al  litro,  delle  aliquote  di
accisa sulle benzine  e  sul  gasolio  usato  come  carburante,  come
previsto dall'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012. 
    2. - Ora, con l'impugnato decreto, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze disciplina le modalita' di individuazione  del  maggior
gettito da riservare all'erario, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  del
d.-1. n. 74 del 2012. 
    Tali «modalita'» possono essere cosi' brevemente sintetizzate. Il
Ministero ha predisposto una tabella  recante  le  «previsioni  degli
incrementi di gettito dell'accisa sulla benzina e sulla  benzina  con
piombo, dell'accisa sul gasolio usato come carburante e  dell'imposta
sul valore aggiunto, per l'anno 2012, distinte per  capitolo/articolo
di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dall'art. 2, comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» (art. 1, comma  1,
del decreto). 
    Dette previsioni sono raffrontate con le  previsioni  di  gettito
complessive derivanti dalle suddette accise. Il raffronto tra le  due
cifre  consente  di  «determinare  le  incidenze  percentuali   degli
incrementi di gettito [...] rispetto al gettito complessivo  previsto
per i citati capitoli» (art. 1, comma 2). 
    E' sulla base delle percentuali risultanti dal raffronto  tra  le
due  cifre  che  i  competenti  uffici   statali,   al   momento   di
contabilizzare   le   entrate   erariali,   imputeranno   le    somme
corrispondenti alle percentuali derivanti dal maggior  gettito  («ivi
comprese quelle  afferenti  ai  territori  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle  provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano»)  agli
appositi capitoli di bilancio separati (artt. 2, 3). Le  somme  cosi'
contabilizzate verranno trattenute al bilancio statale, senza entrare
«nel computo delle spettanze da attribuire  alle  regioni  a  statuto
speciale ed alle provincie autonome di Trento e  Bolzano,  effettuato
secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme  di
attuazione e dei relativi decreti attuativi» (art. 4). 
    E' previsto, infine, che lo Stato, «con  riferimento  al  gettito
[...] gia' attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome» proceda al «recupero a carico delle  medesime
degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare
allo Stato indicate nell'allegato A,  a  valere  sulle  spettanze  da
attribuire  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente
decreto» (art. 5). 
    In estrema sintesi, dunque, gli uffici ministeriali hanno operato
una previsione delle (maggiori) entrate tributarie e, sulla  base  di
essa,  tratterranno  parte  delle   somme   realmente   riscosse   ed
effettueranno i relativi recuperi  per  le  somme  gia'  trasferite),
sottraendole al regime di compartecipazione  fissato  dai  rispettivi
Statuti delle autonomie speciali. 
    Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  adottare  il   provvedimento   impugnato,   che   e'
illegittimo e gravemente lesivo degli interessi e delle  attribuzioni
costituzionali  della  Regione  autonoma   della   Sardegna   e,   di
conseguenza, deve essere annullato per i seguenti motivi; 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Violazione degli artt. 7, 8 e 54 della legge cost. n. 3  del
1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, e degli artt. 3,  117
e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n.  3
del 2001 e all'art. 2, comma 4, del  d.-l.  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito in legge 1° agosto 2012, n.  122.  Come  si  e'  detto  in
narrativa,  l'atto  impugnato  ha  dato   pretesa   attuazione   alle
disposizioni  sulla  riserva  all'erario   delle   maggiori   entrate
derivanti,  nel  territorio  delle  regioni  ad  autonomia  speciale,
dall'aumento dell'accisa sui  carburanti  previsti  dall'art.  2  del
d.-l. n. 74 del 2012. 
    Come si e' gia' accennato, l'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del
2012 prevede che al fondo per la ricostruzione delle zone terremotate
affluiscano «nel limite di 500 milioni di euro, le risorse  derivanti
dall'aumento, fino al 31  dicembre  2012,  dell'aliquota  dell'accisa
sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante». 
    Il successivo comma 4  prevede  che  «con  apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono stabilite le modalita'  di  individuazione  del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali  da  riservare
all'erario per le finalita' di cui al comma  3,  attraverso  separata
contabilizzazione». 
    L'articolo ora citato  e'  assunto  ad  unica  base  normativa  e
ragione giustificatrice dall'impugnato decreto, tanto e' vero che  la
sua  parte  motiva   si   riduce   alla   ritenuta   «necessita'   di
contabilizzare separatamente e far affluire all'erario gli incrementi
di accisa derivanti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, relativi al maggior gettito afferente ai territori delle
regioni  Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano». Le menzionate disposizioni di
legge,  pero',   non   legittimano,   ne'   potrebbero   legittimare,
l'impugnato decreto. 
    1.1. - Il decreto impugnato, nel dare pretesa attuazione all'art.
2,  commi  3  e  4,  del  d.-1.  n.  78  del  2012,  acquisisce  alla
disponibilita' dello Stato maggiori entrate che dovrebbero essere  di
sicura  spettanza  regionale,  quanto  meno  in   misura   largamente
preponderante. 
    Le accise sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio
usato come carburante, infatti, altro non sono se non  delle  imposte
di fabbricazione, sicche' il relativo gettito ricade nella previsione
di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), dello Statuto  della  Regione
Sardegna, che prevede che «le entrate della regione  sono  costituite
[...] dai nove  decimi  dell'imposta  di  fabbricazione  su  tutti  i
prodotti  che  ne  siano  gravati,  percetta  nel  territorio   della
regione». 
    L'atto qui impugnato pretende di sottrarre alla  regione  risorse
finanziarie che le spetterebbero in forza del suo Statuto. Tanto,  in
violazione dei menzionati parametri statutari, ma anche della  stessa
normativa primaria che pretende di attuare. 
    L'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74 del 2012, invero, si limita  a
prevedere la riserva allo Stato di alcune maggiori entrate maturatesi
- genericamente - nel territorio delle «autonome  speciali».  Per  le
ragioni che appresso si diranno, il decreto-legge  non  poteva  certo
imporre riserve erariali ad autonomie speciali  il  cui  Statuto  non
prevedesse tali  riserve.  Il  generico  riferimento  alle  autonomie
speciali, pertanto, era da intendere, in concreto,  come  riferimento
alle  sole  autonomie  speciali  nelle  quali  il   dato   statutario
contemplasse l'istituto delle riserve erariali.  Poiche'  -  come  si
vedra' - per la Regione Sardegna nessuna norma statutaria lo prevede,
il decreto impugnato viola, all'un tempo, il paradigma  statutario  e
costituzionale e la stessa fonte  primaria  che  richiama  a  preteso
proprio fondamento. 
    Ne' potrebbe pensarsi che anche lo stesso  atto  impugnato  (come
invece avrebbe dovuto) presupponga la propria applicazione alle  sole
autonomie speciali il cui Statuto contempli l'istituto delle  riserve
erariali, atteso che la Regione Sardegna (e, paradossalmente, il  suo
Statuto e le sue norme di  attuazione)  e'  espressamente  menzionata
nelle premesse. 
    1.2. - Il vizio lamentato, invero,  trova  piena  conferma  nella
giurisprudenza costituzionale. La questione  e'  stata  ben  chiarita
dalla recente cit. sent.  n.  241  del  2012.  La  Regione  Sardegna,
ricorrente  ora  come  allora,  aveva   denunciato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 36, del d.-1. n. 138 del  2011,  in
combinato disposto  con  una  serie  di  disposizioni  di  legge  che
istituivano nuove entrate fiscali o che aumentavano  le  aliquote  di
imposte e tasse gia' previste dall'ordinamento. L'art. 2,  comma  36,
infatti, prevede che «le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
decreto sono riservate all'erario, per un periodo di cinque anni, per
essere destinate alle esigenze prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche  alla
luce della eccezionalita' della situazione economica  internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione». 
    La regione aveva impugnato dette norme «in quanto,  in  contrasto
con la normativa statutaria e di attuazione dello statuto,  riservano
integralmente allo Stato,  per  un  periodo  di  cinque  anni  e  con
separata contabilizzazione, le maggiori  entrate  da  esse  previste»
(par. 8 sent. n. 241 del 2012). Codesta ecc.ma  Corte  costituzionale
ha affermato che «in mancanza di riserve statutarie in  favore  dello
Stato, deve osservarsi che la normativa  impugnata  non  e'  conforme
allo statuto speciale. Infatti, le complessive maggiori entrate [...]
costituiscono  "entrate  tributarie''  che  l'evocato  art.  8  dello
statuto speciale attribuisce alla regione  autonoma  (se  riscosse  o
percette nel suo territorio), secondo le quote fisse  indicate  nello
stesso articolo con riguardo  ai  diversi  tributi  oggetto  di  tale
attivita'». 
    Il gravame proposto dalla  Regione  Sardegna  fu  rigettato  solo
perche' codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenne che, in  tutti  i
casi in cui sorgeva detto  contrasto  con  l'art.  8  dello  Statuto,
dovesse  ritenersi  operante  la  clausola  di   salvaguardia   delle
attribuzioni regionali prevista dall'art. 19-bis del d.-1. n. 138 del
2011,  in  base  alla  quale  «l'attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province
autonome di Trento e Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti  e
delle relative norme di attuazione». A questo proposito, nella  sent.
n. 241 del 2012 e' stato  affermato  che,  «per  quanto  riguarda  la
clausola di salvaguardia, gli evocati parametri di  rango  statutario
assumono, attraverso di essa, la  funzione  di  generale  limite  per
l'applicazione delle norme del decreto-legge n.  138  del  2011,  nel
senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale  ove
siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
Detta inapplicabilita'  esclude  la  fondatezza  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale basate sulla violazione di tali parametri
statutari». 
    Qui, ovviamente, l'ipotesi  del  rigetto  non  e'  prospettabile,
trattandosi di un  atto  (asseritamente)  applicativo  di  una  norma
primaria ed essendo in  tale  atto  assente  (ovviamente)  una  norma
generale di  salvaguardia  (che  invece  era  implicita,  come  sopra
rilevato, nell'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74 del 2012). 
    1.3. - Per le ragioni anzidette, dunque, l'atto  impugnato  viola
l'art. 8, comma 1, lettera d), dello  Statuto,  che,  come  indicato,
attribuisce  alla  regione  una  partecipazione  maggioritaria   alle
entrate che lo  Stato  vorrebbe  riservarsi.  E'  parimenti  violato,
pero', anche l'art. 7 dello  Statuto,  che  garantisce  alla  regione
un'adeguata autonomia finanziaria, e sono parimenti violati gli artt.
117 e 119 della Costituzione (anche in riferimento all'art. 10  della
legge cost. n. 3 del 2001, che  garantisce  alle  regioni  a  Statuto
speciale  la  maggiore  autonomia  eventualmente  riconosciuta  dalla
riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione  alle  regioni
ordinarie), che confermano  la  tutela  della  particolare  autonomia
economico-finanziaria della regione e attribuiscono alla Sardegna  la
competenza concorrente nella materia del coordinamento della  finanza
pubblica. Violato, altresi', e' l'art. 3 Cost., ancora in riferimento
agli artt. 7 e 8 dello Statuto, per l'evidente irragionevolezza della
scelta di acquisire allo Stato risorse che per definizione (in  base,
cioe', alle stesse previsioni statutarie e alla logica, visto che  le
entrate cui esse si riferiscono erano state destinate  a  coprire  il
fabbisogno regionale) sono funzionali al soddisfacimento di  esigenze
che statali non sono. 
    1.4. - Per le medesime  ragioni,  l'atto  impugnato  viola  anche
l'art. 54 dello Statuto, in quanto la  riserva  di  maggiori  entrate
all'erario, essendo un atto  modificativo  del  regime  di  autonomia
finanziaria  della  regione,  si  risolve  nella  sostanza   in   una
modificazione dello Statuto medesimo,  apportata  oltretutto  con  un
mero atto amministrativo. 
    1.5. - Infine, gli artt. 7 e 8 dello Statuto e 117  e  119  Cost.
sono violati anche in relazione all'art. 2, comma 4, del d.-1. n.  74
del 2012. Come si e' gia' accennato, la fonte primaria ha previsto la
riserva  allo  Stato  di  alcune  maggiori   entrate   maturatesi   -
genericamente - nel territorio delle  «autonome  speciali».  Fare  di
tale disposizione, come vorrebbe oggi il  Ministero  dell'economia  e
delle  entrate,  strumento  per  una  riserva  erariale  in  elusione
dell'art.  8  dello  Statuto  e  in  palese  lesione   dell'autonomia
finanziaria dell'odierna ricorrente vuol dire, per l'appunto, violare
apertamente anzitutto l'art. 8 dello Statuto,  che  fissa  il  rigido
regime di compartecipazione della regione al  gettito  fiscale  dello
Stato; ma anche l'art. 7  dello  Statuto  e  l'art.  119  Cost.,  che
tutelano l'autonomia finanziaria  della  regione.  Di  bel  nuovo  e'
violato anche  l'art.  117  Cost.,  che  riconosce  alla  regione  la
competenza legislativa concorrente nella materia  del  «coordinamento
della finanza pubblica» (competenza che  e'  invasa  dal  legislatore
statale  allorquando  impone  alle  regioni  riserve  erariali  senza
fondamento normativo). 
    Ovviamente,  ove  si  ritenesse  che  la  riserva  erariale   qui
contestata sia legittimata dall'art. 2, commi 3 e 4, del d.-1. n.  74
del 2012 (ma e' invero arduo immaginare  come  cio'  potrebbe  essere
possibile),  ben   potrebbe   e   dovrebbe   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  sollevare  innanzi  a  se   medesima   la   questione
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  di   tali   previsioni
normative, questione che  sarebbe  non  manifestamente  infondata  in
ragione delle  patente  violazione  dei  parametri  qui  invocati,  e
rilevante, in quanto da essa dipenderete l'accoglimento del  presente
ricorso (quanto alla possibilita' che codesta  ecc.ma  Corte  rimetta
dinanzi a se medesima una questione di costituzionalita' nel corso di
un giudizio per conflitto d'attribuzione tra  enti,  scontato  e'  il
riferimento alla perspicua ord. n. 22 del 1960). 
    2. - In subordine. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge cost.
n. 3 del 1948, recante Statuto speciale  per  la  Sardegna,  e  degli
artt.  117  e  119  Cost.,  anche  in  riferimento  al  principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. In  via  subordinata  e  fermo
restando che, in realta', vale il radicale vizio rilevato  nel  primo
motivo  del  presente  ricorso,  l'atto  impugnato  e'  viziato   per
violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt.  117  e  119
Cost., anche in riferimento al principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost. 
    Si e' gia' detto che il meccanismo sotteso al  decreto  impugnato
si fonda su una previsione di  maggiori  entrate,  in  ragione  della
quale l'Amministrazione statale provvedera' a  trattenere  all'erario
parte delle somme realmente riscosse e  a  recuperare  dalle  regioni
parte delle devoluzioni gia' effettuate. 
    Non e' previsto, pero', alcun meccanismo di conguaglio finale, da
attivare nel caso che le stime  degli  aumenti  del  gettito  fiscale
operate dal MEF si dovessero rivelare inesatte. 
    La determinazione di modalita' di attuazione dell'art. 2, commi 3
e 4, del d.-1. n.  74  del  2012  prive  di  un  tale  meccanismo  di
riequilibrio finale tra gettito  previsto  e  gettito  incassato  (o,
quantomeno, gettito  accertato  dagli  uffici  competenti)  rende  il
provvedimento impugnato viziato in primo luogo per  violazione  degli
artt. 7 e 8 dello Statuto, in una con gli  artt.  117  e  119  Cost.,
anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del  2001,  per
la semplice ragione che,  senza  la  previsione  di  un  riequilibrio
finale delle rispettive competenze, il  regime  di  compartecipazione
alle entrate e l'intera  autonomia  finanziaria  regionale  subiscono
un'ulteriore alterazione, dalla quale discende un  nuovo  pregiudizio
per gli interessi della regione ricorrente. 
    Violato e' anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost., che nella specie  e'  posto  a  presidio  anche  dei  corretti
rapporti costituzionali tra Stato e Regione, per il  semplice  motivo
che e' incoerente utilizzare,  come  linee  guida  dell'azione  degli
uffici finanziari, una mera  previsione  di  gettito  fiscale,  senza
predisporre al contempo una  verifica  circa  l'attuazione  di  dette
previsioni  e,  se  del  caso,  un  assestamento   delle   rispettive
competenze economiche tra Stato e regioni. 
    3. - In ulteriore subordine. Violazione degli artt. 7 e  8  della
legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la  Sardegna,
e degli artt. 117 e 119 Cost., anche in riferimento al  principio  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e all'art.  2,  comma  3,  del
d.-l. n. 74 del 2012. Sempre  in  via  subordinata,  e  sempre  ferma
l'inemendabilita'  del  vizio  censurato  con  il  primo  motivo  del
presente ricorso, si deduce un ulteriore profilo di violazione  degli
artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt. 117 e  119  Cost.,  anche  in
riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. 
    Il decreto impugnato, come si e' detto in narrativa,  reca  delle
tabelle in allegato, in cui sono indicate le  previsioni  di  maggior
gettito previste in seguito all'aumento delle accise  sui  carburanti
(vedasi la colonna «Effetti sul bilancio dello  Stato  del  d.-l.  n.
74/2012 da riservare all'erario (A)»). 
    Si indicano cifre che misurano «importi in  euro»,  come  riporta
l'intestazione  della  predetta  tabella.  Sul  capitolo  1409/1   si
prevedono maggiori entrate per € 473.900.000,00. Sul capitolo  1203/1
si prevedono maggiori entrate per  €  74.600.000,00.  Il  complessivo
maggior gettito, dunque, e' pari a € 548.500.000,00. La somma  supera
di 48,5 milioni di euro il massimale previsto dall'art. 3,  comma  3,
del  d.-1.  n.  74  del  2012  quale  contributo  al  Fondo  per   la
ricostruzione. 
    Ne viene una conseguenza evidente. Anche  nella  denegata  e  non
creduta  ipotesi  che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
rigettare il primo motivo di ricorso (nonche' il secondo  subordinato
motivo  sopra  esposto),  non  vi  sarebbe  alcuna  ragione   perche'
l'extragettito maturato oltre il tetto dei 500 milioni di euro  debba
essere riservato allo Stato, invece che essere destinato  al  normale
riparto tra le regioni a statuto speciale in ragione delle  quote  di
compartecipazione ai tributi statali. 
    Anche per questa ragione, dunque, il decreto in  questione  viola
l'art. 8 dello Statuto, perche' sottrae alla ricorrente  risorse  che
le devono essere devolute in ossequio al regime di  compartecipazione
ivi fissato al comma 1, lettera d). Di conseguenza, violati sono  gli
artt.  7  dello  Statuto  e  119  della  Costituzione,  che  tutelano
l'autonomia finanziaria della regione. Detta autonomia e' lesa per il
fatto che la regione, a causa del decreto impugnato,  potra'  contare
su  minori  risorse  per  lo  svolgimento  delle   proprie   funzioni
pubbliche, senza che cio' sia consentito da alcuna  fonte  normativa.
Similmente, e' violato l'art.  117,  comma  3,  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto  le
devoluzioni  minori  risorse  alla  regione  a  causa  di   un   mero
provvedimento amministrativo si risolve immediatamente in una lesione
della competenza legislativa regionale nella  materia  «coordinamento
della finanza pubblica». 
    4. - Come si e' visto in narrativa, il decreto impugnato consente
all'Amministrazione ministeriale di trattenere all'erario le maggiori
somme  derivanti  dall'aumento  delle  accise  sui  carburanti  e  di
recuperare parte delle somme gia' versate alle autonomie speciali  in
esecuzione dei  diversi  regimi  di  compartecipazione  alle  entrate
erariali fissati dagli Statuti e dalle relative norme di  attuazione.
A seguito dell'auspicato accoglimento del presente  ricorso,  dunque,
lo Stato dovra' devolvere alla Regione  Sardegna  la  percentuale  di
spettanza delle somme indebitamente trattenute e restituire le  somme
eventualmente trattenute  in  applicazione  all'art.  6  del  decreto
impugnato.  Tale  effetto  conseguira'   di   diritto   all'auspicato
annullamento. Nondimeno, in funzione di una  piu'  evidente  certezza
dei rapporti tra le parti, codesta ecc.ma Corte costituzionale potra'
precisare in questo senso gli  effetti  della  propria  decisione  di
accoglimento, nella quale si confida  in  ragione  di  quanto  sinora
esposto. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia: 
        dichiarare che  non  spettava  allo  Stato,  e  per  esso  al
Ministero dell'economia e delle finanze, adottare, in violazione  del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., degli artt. 7, 8
e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la
Sardegna, degli artt. 3, 117  e  119  della  Costituzione,  anche  in
riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonche' agli
artt. 2, commi 3 e 4, del d.-1.  n.  74  del  2012,  il  decreto  del
Direttore Generale delle Finanze  e  del  Ragioniere  Generale  dello
Stato 5 dicembre  2012,  recante  «Modalita'  di  individuazione  del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali  da  riservare
all'erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
289 del 12 dicembre 2012; 
        conseguentemente e per l'effetto, annullare l'atto impugnato,
con tutte le connesse conseguenze di diritto, ivi compreso il  dovere
di restituzione alla Regione  autonoma  della  Sardegna  delle  somme
indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. 
    Si deposita copia conforme  all'originale  della  delibera  della
Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 6/2 del  31
gennaio 2013, con allegato estratto del verbale d'approvazione. 
          Roma-Cagliari, addi' 7 febbraio 2012 
 
                   Avv. Ledda - Avv. prof. Luciani