N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 febbraio 2013
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20 febbraio 2013 (della Regione autonoma della Sardegna). Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato recante "Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una tabella recante le previsioni di maggior gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti (in ragione della quale l'Amministrazione statale provvedera' a trattenere all'Erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni gia' effettuate) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata acquisizione alla disponibilita' dello Stato di maggiori entrate di spettanza regionale - Contrasto con il regime statutario di compartecipazione regionale alle entrate - Violazione della fonte primaria di riferimento - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del principio di maggiore autonomia delle Regioni speciali - Irragionevolezza - Modificazione dello statuto attraverso un mero atto amministrativo - Violazione della competenza legislativa regionale concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato di adottare il decreto impugnato e di annullare lo stesso, con tutte le conseguenze di diritto, compreso il dovere di restituzione alla Regione Sardegna delle somme indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012. - Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 7, 8 e 54; Costituzione, artt. 3, 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, art. 2, comma 4. In via subordinata: Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato recante "Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una tabella recante le previsioni di maggior gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti (in ragione della quale l'Amministrazione statale provvedera' a trattenere all'Erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni gia' effettuate) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata mancata previsione di un meccanismo di riequilibrio finale tra gettito previsto e gettito incassato - Contrasto con il regime statutario di compartecipazione regionale alle entrate - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato di adottare il decreto impugnato e di annullare lo stesso, con tutte le conseguenze di diritto, compreso il dovere di restituzione alla Regione Sardegna delle somme indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012. - Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 7 e 8; Costituzione, artt. 3, 117 e 119. In via ulteriormente subordinata: Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato recante "Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012" - Predisposizione di una tabella recante le previsioni di maggior gettito previste a seguito dell'aumento delle accise sui carburanti (in ragione della quale l'Amministrazione statale provvedera' a trattenere all'Erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle Regioni parte delle devoluzioni gia' effettuate) - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata riserva allo Stato dell'extragettito maturato oltre il tetto dei 500 milioni di euro - Contrasto con il regime di compartecipazione all'entrate fissato dallo Statuto - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato di adottare il decreto impugnato e di annullare lo stesso, con tutte le conseguenze di diritto, compreso il dovere di restituzione alla Regione Sardegna delle somme indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 5 dicembre 2012. - Statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 7 e 8; Costituzione, artt. 3, 117 e 119; decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, art. 2, comma 3.(GU n.18 del 2-5-2013 )
Ricorso nell'interesse della Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) in persona del Presidente pro-tempore dott. Ugo Cappellacci, giusta procura a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Ledda (cod. fisc.: LDDTZN52T59B354Q; fax: 070/6062418; Pec: tledda@pec.regione.sardegna.it) e prof. Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G; fax: 06/90236029; Pec: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, a seguito e per l'annullamento del decreto del Direttore Generale delle Finanze e del Ragioniere Generale dello Stato 5 dicembre 2012, recante «Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2012. F a t t o 1. - La questione che viene portata allo scrutinio di codesta ecc.ma Corte costituzionale e' analoga ad altre gia' note all'ecc.mo Collegio, perche' tuttora pendenti (Reg. confl. enti n. 13 del 2012) o gia' definite con sentenza (sent. n. 241 del 2012). Essa, infatti, concerne l'illegittimita' costituzionale della riserva all'erario delle maggiori entrate maturate in seguito alle manovre di finanza pubblica, in violazione - tra l'altro - dell'art. 8 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna. L'art. 2 del d.-l. n. 74 del 2012 ha istituito un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. Il comma 3 del predetto art. 2 prevede che al Fondo «affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante [...]. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane». Il successivo comma 4 prevede che «Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione». E' stata cosi' introdotta una clausola di riserva all'erario statale del maggior gettito fiscale derivante dall'aumento delle imposte sui carburanti fossili. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 7 giugno 2012, n. 69805, e' stato disposto, a decorrere dall'8 giugno 2012, l'aumento, pari a 2 centesimi al litro, delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, come previsto dall'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012. 2. - Ora, con l'impugnato decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina le modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012. Tali «modalita'» possono essere cosi' brevemente sintetizzate. Il Ministero ha predisposto una tabella recante le «previsioni degli incrementi di gettito dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, dell'accisa sul gasolio usato come carburante e dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2012, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» (art. 1, comma 1, del decreto). Dette previsioni sono raffrontate con le previsioni di gettito complessive derivanti dalle suddette accise. Il raffronto tra le due cifre consente di «determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito [...] rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli» (art. 1, comma 2). E' sulla base delle percentuali risultanti dal raffronto tra le due cifre che i competenti uffici statali, al momento di contabilizzare le entrate erariali, imputeranno le somme corrispondenti alle percentuali derivanti dal maggior gettito («ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano») agli appositi capitoli di bilancio separati (artt. 2, 3). Le somme cosi' contabilizzate verranno trattenute al bilancio statale, senza entrare «nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi» (art. 4). E' previsto, infine, che lo Stato, «con riferimento al gettito [...] gia' attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome» proceda al «recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto» (art. 5). In estrema sintesi, dunque, gli uffici ministeriali hanno operato una previsione delle (maggiori) entrate tributarie e, sulla base di essa, tratterranno parte delle somme realmente riscosse ed effettueranno i relativi recuperi per le somme gia' trasferite), sottraendole al regime di compartecipazione fissato dai rispettivi Statuti delle autonomie speciali. Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, adottare il provvedimento impugnato, che e' illegittimo e gravemente lesivo degli interessi e delle attribuzioni costituzionali della Regione autonoma della Sardegna e, di conseguenza, deve essere annullato per i seguenti motivi; D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 7, 8 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, e degli artt. 3, 117 e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e all'art. 2, comma 4, del d.-l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122. Come si e' detto in narrativa, l'atto impugnato ha dato pretesa attuazione alle disposizioni sulla riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti, nel territorio delle regioni ad autonomia speciale, dall'aumento dell'accisa sui carburanti previsti dall'art. 2 del d.-l. n. 74 del 2012. Come si e' gia' accennato, l'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012 prevede che al fondo per la ricostruzione delle zone terremotate affluiscano «nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante». Il successivo comma 4 prevede che «con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione». L'articolo ora citato e' assunto ad unica base normativa e ragione giustificatrice dall'impugnato decreto, tanto e' vero che la sua parte motiva si riduce alla ritenuta «necessita' di contabilizzare separatamente e far affluire all'erario gli incrementi di accisa derivanti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi al maggior gettito afferente ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano». Le menzionate disposizioni di legge, pero', non legittimano, ne' potrebbero legittimare, l'impugnato decreto. 1.1. - Il decreto impugnato, nel dare pretesa attuazione all'art. 2, commi 3 e 4, del d.-1. n. 78 del 2012, acquisisce alla disponibilita' dello Stato maggiori entrate che dovrebbero essere di sicura spettanza regionale, quanto meno in misura largamente preponderante. Le accise sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante, infatti, altro non sono se non delle imposte di fabbricazione, sicche' il relativo gettito ricade nella previsione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione Sardegna, che prevede che «le entrate della regione sono costituite [...] dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione». L'atto qui impugnato pretende di sottrarre alla regione risorse finanziarie che le spetterebbero in forza del suo Statuto. Tanto, in violazione dei menzionati parametri statutari, ma anche della stessa normativa primaria che pretende di attuare. L'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74 del 2012, invero, si limita a prevedere la riserva allo Stato di alcune maggiori entrate maturatesi - genericamente - nel territorio delle «autonome speciali». Per le ragioni che appresso si diranno, il decreto-legge non poteva certo imporre riserve erariali ad autonomie speciali il cui Statuto non prevedesse tali riserve. Il generico riferimento alle autonomie speciali, pertanto, era da intendere, in concreto, come riferimento alle sole autonomie speciali nelle quali il dato statutario contemplasse l'istituto delle riserve erariali. Poiche' - come si vedra' - per la Regione Sardegna nessuna norma statutaria lo prevede, il decreto impugnato viola, all'un tempo, il paradigma statutario e costituzionale e la stessa fonte primaria che richiama a preteso proprio fondamento. Ne' potrebbe pensarsi che anche lo stesso atto impugnato (come invece avrebbe dovuto) presupponga la propria applicazione alle sole autonomie speciali il cui Statuto contempli l'istituto delle riserve erariali, atteso che la Regione Sardegna (e, paradossalmente, il suo Statuto e le sue norme di attuazione) e' espressamente menzionata nelle premesse. 1.2. - Il vizio lamentato, invero, trova piena conferma nella giurisprudenza costituzionale. La questione e' stata ben chiarita dalla recente cit. sent. n. 241 del 2012. La Regione Sardegna, ricorrente ora come allora, aveva denunciato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 36, del d.-1. n. 138 del 2011, in combinato disposto con una serie di disposizioni di legge che istituivano nuove entrate fiscali o che aumentavano le aliquote di imposte e tasse gia' previste dall'ordinamento. L'art. 2, comma 36, infatti, prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione». La regione aveva impugnato dette norme «in quanto, in contrasto con la normativa statutaria e di attuazione dello statuto, riservano integralmente allo Stato, per un periodo di cinque anni e con separata contabilizzazione, le maggiori entrate da esse previste» (par. 8 sent. n. 241 del 2012). Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha affermato che «in mancanza di riserve statutarie in favore dello Stato, deve osservarsi che la normativa impugnata non e' conforme allo statuto speciale. Infatti, le complessive maggiori entrate [...] costituiscono "entrate tributarie'' che l'evocato art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla regione autonoma (se riscosse o percette nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attivita'». Il gravame proposto dalla Regione Sardegna fu rigettato solo perche' codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenne che, in tutti i casi in cui sorgeva detto contrasto con l'art. 8 dello Statuto, dovesse ritenersi operante la clausola di salvaguardia delle attribuzioni regionali prevista dall'art. 19-bis del d.-1. n. 138 del 2011, in base alla quale «l'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione». A questo proposito, nella sent. n. 241 del 2012 e' stato affermato che, «per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, gli evocati parametri di rango statutario assumono, attraverso di essa, la funzione di generale limite per l'applicazione delle norme del decreto-legge n. 138 del 2011, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Detta inapplicabilita' esclude la fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale basate sulla violazione di tali parametri statutari». Qui, ovviamente, l'ipotesi del rigetto non e' prospettabile, trattandosi di un atto (asseritamente) applicativo di una norma primaria ed essendo in tale atto assente (ovviamente) una norma generale di salvaguardia (che invece era implicita, come sopra rilevato, nell'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74 del 2012). 1.3. - Per le ragioni anzidette, dunque, l'atto impugnato viola l'art. 8, comma 1, lettera d), dello Statuto, che, come indicato, attribuisce alla regione una partecipazione maggioritaria alle entrate che lo Stato vorrebbe riservarsi. E' parimenti violato, pero', anche l'art. 7 dello Statuto, che garantisce alla regione un'adeguata autonomia finanziaria, e sono parimenti violati gli artt. 117 e 119 della Costituzione (anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che garantisce alle regioni a Statuto speciale la maggiore autonomia eventualmente riconosciuta dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione alle regioni ordinarie), che confermano la tutela della particolare autonomia economico-finanziaria della regione e attribuiscono alla Sardegna la competenza concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Violato, altresi', e' l'art. 3 Cost., ancora in riferimento agli artt. 7 e 8 dello Statuto, per l'evidente irragionevolezza della scelta di acquisire allo Stato risorse che per definizione (in base, cioe', alle stesse previsioni statutarie e alla logica, visto che le entrate cui esse si riferiscono erano state destinate a coprire il fabbisogno regionale) sono funzionali al soddisfacimento di esigenze che statali non sono. 1.4. - Per le medesime ragioni, l'atto impugnato viola anche l'art. 54 dello Statuto, in quanto la riserva di maggiori entrate all'erario, essendo un atto modificativo del regime di autonomia finanziaria della regione, si risolve nella sostanza in una modificazione dello Statuto medesimo, apportata oltretutto con un mero atto amministrativo. 1.5. - Infine, gli artt. 7 e 8 dello Statuto e 117 e 119 Cost. sono violati anche in relazione all'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74 del 2012. Come si e' gia' accennato, la fonte primaria ha previsto la riserva allo Stato di alcune maggiori entrate maturatesi - genericamente - nel territorio delle «autonome speciali». Fare di tale disposizione, come vorrebbe oggi il Ministero dell'economia e delle entrate, strumento per una riserva erariale in elusione dell'art. 8 dello Statuto e in palese lesione dell'autonomia finanziaria dell'odierna ricorrente vuol dire, per l'appunto, violare apertamente anzitutto l'art. 8 dello Statuto, che fissa il rigido regime di compartecipazione della regione al gettito fiscale dello Stato; ma anche l'art. 7 dello Statuto e l'art. 119 Cost., che tutelano l'autonomia finanziaria della regione. Di bel nuovo e' violato anche l'art. 117 Cost., che riconosce alla regione la competenza legislativa concorrente nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» (competenza che e' invasa dal legislatore statale allorquando impone alle regioni riserve erariali senza fondamento normativo). Ovviamente, ove si ritenesse che la riserva erariale qui contestata sia legittimata dall'art. 2, commi 3 e 4, del d.-1. n. 74 del 2012 (ma e' invero arduo immaginare come cio' potrebbe essere possibile), ben potrebbe e dovrebbe codesta ecc.ma Corte costituzionale sollevare innanzi a se medesima la questione incidentale di legittimita' costituzionale di tali previsioni normative, questione che sarebbe non manifestamente infondata in ragione delle patente violazione dei parametri qui invocati, e rilevante, in quanto da essa dipenderete l'accoglimento del presente ricorso (quanto alla possibilita' che codesta ecc.ma Corte rimetta dinanzi a se medesima una questione di costituzionalita' nel corso di un giudizio per conflitto d'attribuzione tra enti, scontato e' il riferimento alla perspicua ord. n. 22 del 1960). 2. - In subordine. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, e degli artt. 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. In via subordinata e fermo restando che, in realta', vale il radicale vizio rilevato nel primo motivo del presente ricorso, l'atto impugnato e' viziato per violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt. 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Si e' gia' detto che il meccanismo sotteso al decreto impugnato si fonda su una previsione di maggiori entrate, in ragione della quale l'Amministrazione statale provvedera' a trattenere all'erario parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle regioni parte delle devoluzioni gia' effettuate. Non e' previsto, pero', alcun meccanismo di conguaglio finale, da attivare nel caso che le stime degli aumenti del gettito fiscale operate dal MEF si dovessero rivelare inesatte. La determinazione di modalita' di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, del d.-1. n. 74 del 2012 prive di un tale meccanismo di riequilibrio finale tra gettito previsto e gettito incassato (o, quantomeno, gettito accertato dagli uffici competenti) rende il provvedimento impugnato viziato in primo luogo per violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto, in una con gli artt. 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, per la semplice ragione che, senza la previsione di un riequilibrio finale delle rispettive competenze, il regime di compartecipazione alle entrate e l'intera autonomia finanziaria regionale subiscono un'ulteriore alterazione, dalla quale discende un nuovo pregiudizio per gli interessi della regione ricorrente. Violato e' anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., che nella specie e' posto a presidio anche dei corretti rapporti costituzionali tra Stato e Regione, per il semplice motivo che e' incoerente utilizzare, come linee guida dell'azione degli uffici finanziari, una mera previsione di gettito fiscale, senza predisporre al contempo una verifica circa l'attuazione di dette previsioni e, se del caso, un assestamento delle rispettive competenze economiche tra Stato e regioni. 3. - In ulteriore subordine. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, e degli artt. 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e all'art. 2, comma 3, del d.-l. n. 74 del 2012. Sempre in via subordinata, e sempre ferma l'inemendabilita' del vizio censurato con il primo motivo del presente ricorso, si deduce un ulteriore profilo di violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt. 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Il decreto impugnato, come si e' detto in narrativa, reca delle tabelle in allegato, in cui sono indicate le previsioni di maggior gettito previste in seguito all'aumento delle accise sui carburanti (vedasi la colonna «Effetti sul bilancio dello Stato del d.-l. n. 74/2012 da riservare all'erario (A)»). Si indicano cifre che misurano «importi in euro», come riporta l'intestazione della predetta tabella. Sul capitolo 1409/1 si prevedono maggiori entrate per € 473.900.000,00. Sul capitolo 1203/1 si prevedono maggiori entrate per € 74.600.000,00. Il complessivo maggior gettito, dunque, e' pari a € 548.500.000,00. La somma supera di 48,5 milioni di euro il massimale previsto dall'art. 3, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012 quale contributo al Fondo per la ricostruzione. Ne viene una conseguenza evidente. Anche nella denegata e non creduta ipotesi che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia rigettare il primo motivo di ricorso (nonche' il secondo subordinato motivo sopra esposto), non vi sarebbe alcuna ragione perche' l'extragettito maturato oltre il tetto dei 500 milioni di euro debba essere riservato allo Stato, invece che essere destinato al normale riparto tra le regioni a statuto speciale in ragione delle quote di compartecipazione ai tributi statali. Anche per questa ragione, dunque, il decreto in questione viola l'art. 8 dello Statuto, perche' sottrae alla ricorrente risorse che le devono essere devolute in ossequio al regime di compartecipazione ivi fissato al comma 1, lettera d). Di conseguenza, violati sono gli artt. 7 dello Statuto e 119 della Costituzione, che tutelano l'autonomia finanziaria della regione. Detta autonomia e' lesa per il fatto che la regione, a causa del decreto impugnato, potra' contare su minori risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche, senza che cio' sia consentito da alcuna fonte normativa. Similmente, e' violato l'art. 117, comma 3, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto le devoluzioni minori risorse alla regione a causa di un mero provvedimento amministrativo si risolve immediatamente in una lesione della competenza legislativa regionale nella materia «coordinamento della finanza pubblica». 4. - Come si e' visto in narrativa, il decreto impugnato consente all'Amministrazione ministeriale di trattenere all'erario le maggiori somme derivanti dall'aumento delle accise sui carburanti e di recuperare parte delle somme gia' versate alle autonomie speciali in esecuzione dei diversi regimi di compartecipazione alle entrate erariali fissati dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione. A seguito dell'auspicato accoglimento del presente ricorso, dunque, lo Stato dovra' devolvere alla Regione Sardegna la percentuale di spettanza delle somme indebitamente trattenute e restituire le somme eventualmente trattenute in applicazione all'art. 6 del decreto impugnato. Tale effetto conseguira' di diritto all'auspicato annullamento. Nondimeno, in funzione di una piu' evidente certezza dei rapporti tra le parti, codesta ecc.ma Corte costituzionale potra' precisare in questo senso gli effetti della propria decisione di accoglimento, nella quale si confida in ragione di quanto sinora esposto.
P. Q. M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, adottare, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., degli artt. 7, 8 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonche' agli artt. 2, commi 3 e 4, del d.-1. n. 74 del 2012, il decreto del Direttore Generale delle Finanze e del Ragioniere Generale dello Stato 5 dicembre 2012, recante «Modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2012; conseguentemente e per l'effetto, annullare l'atto impugnato, con tutte le connesse conseguenze di diritto, ivi compreso il dovere di restituzione alla Regione autonoma della Sardegna delle somme indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato. Si deposita copia conforme all'originale della delibera della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 6/2 del 31 gennaio 2013, con allegato estratto del verbale d'approvazione. Roma-Cagliari, addi' 7 febbraio 2012 Avv. Ledda - Avv. prof. Luciani